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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 17/10/2025, n. 992 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 992 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Il Giudice del lavoro e della previdenza, in persona del GOP, dott.ssa
MA F. Mallamaci, disposta la sostituzione dell'udienza del 16 ottobre
2025 mediante il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., verificata la comparizione delle parti mediante il deposito delle suddette note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 2125 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025, vertente
TRA
C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. NO F. BR giusta procura in atti;
ricorrente
E
, in persona Controparte_1 del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Angela Laganà, Dario Cosimo Adornato, in virtù di procura generale alle liti a rogito del dott. Notaio in Fiumicino, Persona_1 resistente oggetto: ripetizione d'indebito conclusioni delle parti come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato 26 giugno 2025, il ricorrente in epigrafe esponeva di essere titolare di pensione categoria AS n. 078-679004201870 e di aver ricevuto, in data, CP_ 15.11.2024, dall' comunicazione di indebito della somma di € 404,27, giusta comunicazione dei redditi 2022, corrisposta in più nel periodo dal mese di gennaio
2023 al mese di novembre 2024, con ripetizione in 9 rate mensili.
A fondamento del ricorso argomentava la non ripetibilità delle somme richieste, richiamando la disciplina prevista dall' art. 13 della legge 412/91 e i principi elaborati dalla giurisprudenza in materia di indebito pensionistico ed assistenziale.
Adiva, pertanto, il Tribunale di Palmi in funzione di giudice del Lavoro e della
Previdenza al fine di sentire dichiarare che il ricorrente non è tenuto a restituire le somme erogate a titolo di assegno sociale per il periodo in contestazione con condanna dell'Ente alla restituzione di tutte le somme dallo stesso eventualmente trattenute nelle more;
con vittoria delle spese da distrarsi.
Si costituiva in giudizio l' che osservava che l'indebito oggetto di contestazione CP_2 era scaturito dalla Ricostituzione batch (d'ufficio) del 15.11.2024 e che, sulla base della comunicazione dei redditi per l'anno 2022, era stata ricalcolata la prestazione in godimento a decorrere dal 01/01/2022.
Ai fini del ricalcolo, erano stati considerati anche gli altri trattamenti pensionistici di cui il ricorrente è titolare derivando, per il periodo dal mese di gennaio 2023 al mese di novembre 2024 un debito di euro 404,27.
Ribadiva la tempestività della richiesta restitutoria risultando rispettati i termini decadenziali previsti dall'art.13, comma 2, della L.412/91 (notifica avvenuta con nota del 15/11/2024) secondo cui le azioni di recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza, devono essere avviate entro l'anno successivo a quello di verifica delle situazioni reddituali, richiamando anche l'art. 2 del Decreto-Legge
n.145 del 18 ottobre 2023 che ha previsto che il recupero delle prestazioni indebite, correlate alla campagna di verifica reddituale periodo d'imposta 2021- 2024, deve essere effettuato entro il 31 dicembre 2024, precisando che l'Agenzia delle Entrate aveva trasmesso i dati dei redditi dei percettori il 25 giugno 2024.
Concludeva per il rigetto del ricorso.
In via preliminare occorre stabilire la natura dell'indebito oggetto di ricorso.
Pag. 2 di 9 L'assegno sociale è una prestazione economica assistenziale erogata dall' a CP_2 cittadini che hanno compiuto 67 anni di età e si trovano in condizioni di disagio economico, indipendentemente dal versamento di contributi previdenziali.
Dal 1° gennaio 1996, questa prestazione ha sostituito la vecchia pensione sociale, mantenendo la funzione di sostentamento in favore dei beneficiari che non abbiano maturato contributi sufficienti per una pensione ordinaria.
L'importo dell'assegno sociale viene determinato attraverso un calcolo che tiene conto della situazione reddituale del beneficiario. L'assegno è erogato in misura piena solo a chi ha reddito zero. Per chi possiede redditi propri, l'importo viene ridotto proporzionalmente.
L'erogazione e la misura dell'assegno sono subordinati al mancato superamento del tetto reddituale personale e coniugale, previsto per ciascun anno.
Occorre aggiungere che l'art. 52 l. n.88/1989, applicabile alle prestazioni previdenziali, espressamente ricomprende la pensione sociale tra le prestazioni cui la norma stessa sarebbe applicabile.
Ma l' stesso sostiene l'inapplicabilità al caso di specie della “sanatoria” prevista CP_2 dall'art. 52 della legge n. 88 del 1989 limitata al periodo anteriore al 31/12/1991 e dall'art. 13 della legge n. 412/1991 in deroga alla disciplina di cui all'articolo 2033
c.c, trattandosi di indebito assistenziale.
In sostanza, secondo la difesa del resistente, la fattispecie sarebbe regolata dalla regola della generale ripetibilità, che non subordina l'obbligo di restituzione a particolari stati soggettivi dell'accipiens ad eccezione della decorrenza degli interessi.
E allora occorre richiamare la sentenza della Cass. Civ., Sez. Lav., 20 maggio 2021,
n.13917 che, dopo aver affermato che, in linea generale, sono prestazioni assistenziali quelle riconducibili all'art. 38, comma 1, laddove è disposto che quanti siano privi dei mezzi necessari per vivere hanno diritto al mantenimento ed all'assistenza sociale e che per il D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 128, richiamato dalla L. n. 328 del 2000, art. 1, le prestazioni sociali constano di interventi configurabili quali attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi,
Pag. 3 di 9 gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della vita, analizza all'interno di questo riferimento generale, che fornisce i parametri positivi di qualificazione delle prestazioni economiche pubbliche, la misura economica dell'assegno sociale previsto dalla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 6, “la cui natura assistenziale non è possibile mettere seriamente in dubbio posto che, oltre che rispondere alle finalità sopra indicate, non attinge ad alcuna provvista contributiva gravando sulla fiscalità generale (Cass. n. 16088 del 2020).”
Afferma ancora la corte che tale qualificazione induce a svalutare, ai fini dell'individuazione della disciplina dell'indebito, il rinvio testuale che la L. n. 88 del
1989, art. 52, comma 1 opera(va) alla pensione sociale di cui alla L. n. 153 del 1969, prestazione da cui origina l'assegno sociale.
“Se è vero, infatti, che il L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 7, prevede – per quanto non diversamente disposto- l'applicazione all'assegno sociale delle disposizioni in materia di pensione sociale di cui alla L. 30 aprile 1969, n. 153, e succ. modif. e integ., va accordato maggior peso a considerazioni di tipo sistematico poggiate sulla significativa modifica, non solo terminologica, che la prestazione ha subito variando da “pensione” ad “assegno” posto che, come notato in dottrina, la trasformazione è sostanziale, perché cambia la natura della prestazione medesima, che assume il carattere della provvisorietà laddove la pensione ha il carattere della definitività.”
“Dunque, contrariamente a quanto ritenuto dalla sentenza impugnata, non può farsi applicazione della disciplina della ripetizione dell'indebito tracciata dalla L. n. 88 del
1989, art. 52 e dalla L. n. 412 del 1991, art. 13.
Tali disposizioni, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità (da ultimo vd.
Cass. n. 31373 del 2019), sono infatti volte a disciplinare esclusivamente una indebita erogazione in relazione ad un rapporto previdenziale pensionistico, né pare possibile adottare un'interpretazione analogica della citata disposizione introdotta dal legislatore del 1989, ostandovi la consolidata giurisprudenza di legittimità nel senso del carattere eccezionale delle disposizioni sull'indebito, non suscettibili di interpretazione analogica ed applicazione ad altre prestazioni previdenziali (v., fra le
Pag. 4 di 9 altre, Cass. n. 28517 del 2008; Cass. n. 3824 del 2011) o assistenziali indebite (v., fra le altre, Cass. nn. 15550 e 15719 del 2019, Cass. nn. 28771 e 5059 del 2018).
È vero, in sostanza, che, come sostiene l' , in materia di indebito assistenziale CP_2 non si possa fare applicazione della disciplina della L. n. 412 del 1991, art. 13, che si riferisce all'indebito previdenziale. Ma, deve pure darsi atto della giurisprudenza formatasi a proposito della disciplina dell'indebito assistenziale, a partire da quella che si è occupata di segnare i confini tra la generale sfera di applicabilità dell'art. 2033 c.c. e la disciplina espressa dallo speciale settore dell'ordinamento assistenziale.
La giurisprudenza della Corte Costituzionale in materia di indebito assistenziale pur affermando (con le ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000) che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche “in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile” (ord. n. 264/2004). La
Corte Costituzionale ha evidenziato che” (…) il canone dell'art. 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione – e nei limiti – della loro destinazione alimentare (C. Cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993)”.
Su questa premessa, Cassazione n. 12406 del 2003 ha affermato che “(…) l'esigenza di interpretazione costituzionalmente orientata al rispetto dell'art. 38 Cost., comma 1, quanto alla necessaria protezione apprestata dal sistema di assistenza sociale, impone di considerare auto applicativo il principio di settore richiamato dalla (…) giurisprudenza della Corte costituzionale, inteso come idoneo a coprire tendenzialmente l'area dell'indebito assistenziale”.
Pertanto, restano disciplinate dall'art. 2033 c.c. solo le ipotesi in cui la fattispecie concreta difetti degli elementi essenziali per consentire l'ingresso all'interno del settore protetto, come ad esempio accade quando la prestazione sia stata erogata
Pag. 5 di 9 senza che il percettore ne abbia fatto domanda, ovvero quando non vi sia alcuna relazione tra la prestazione e la situazione di fatto esistente, poiché in entrambi i casi non si giustifica la deroga alla disciplina comune dell'indebito.
Una volta, però, che la concreta fattispecie si collochi all'interno del settore assistenziale, la giurisprudenza di questa Corte ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici
(incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es.
l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento).
In tali direzioni si è andato consolidando il principio secondo il quale (Cass. n, 16080 del 2020; Cass. n. 11921 del 2015; Cass. n. 1446 del 2008), trova applicazione la regola, propria del sottosistema assistenziale, che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento.
Regole specifiche ricorrono per l'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti sanitari (L. n. 448 del 1998, art. 37, comma 8), che consente la ripetibilità fin dal momento dell'esito sfavorevole della visita di verifica, mentre altro discorso va fatto rispetto all'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti economici (in tal senso
Cass. 28771 del 2018).
Prosegue la sentenza individuando le previsioni normative dalle quali si trae il principio per cui la ripetibilità è ammessa solo dal momento dell'accertamento da parte dell'ente dell'indebito, previsioni da ravvisare nel quadro normativo costituito dal D.L. n. 850 del 1976, art. 3 ter, convertito in L. n. 29 del 1977, dal D.L. n. 173 del 1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. n. 291 del 1988 (cfr. Cass. 1° ottobre
2015, n. 19638; Cass. 17 aprile 2014, n. 8970; Cass. 23 gennaio 2008, n. 1446; Cass.
28 marzo 2006, n. 7048; Cass. n. 1446 del 2008; Cass. 26 aprile 2002, n. 6091).
Pag. 6 di 9 “Dall'insieme delle norme e delle pronunce sopra esaminate si trae conferma del principio secondo il quale l'indebito assistenziale per venire meno dei requisiti reddituali, inteso rigorosamente quale venir meno del titolo all'erogazione di una prestazione che era stata chiesta e si aveva diritto a percepire, determina il diritto a ripetere le somme versate solo a partire dal momento in cui l'ente preposto accerti il superamento dei requisiti reddituali;
ciò a meno che risulti provato che l'accipiens si trovasse, al momento della percezione, in situazione nella quale manchi l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito.”
“In definitiva, e con riguardo particolare alla presente fattispecie ove l'indebito risulta essersi determinato in ragione dei maggiori redditi percepiti ostativi all'assegno sociale erogato L. n. 335 del 1995, ex art. 3, comma 6, (coerentemente con quanto affermato da Cass. n. 16088 del 2020; Cass. n. 26036 del 15/10/2019;
Cass. n. 28771 del 2018; Cass. n. 1446 del 2008) va riaffermato il principio secondo il quale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, l'indebito è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'”accipiens”.
La corte conclude affermando il seguente principio di diritto:
a) “Nello specifico ambito delle prestazioni economiche di assistenza sociale, quale deve intendersi l'assegno sociale previsto dalla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 6, la disciplina particolare della ripetibilità delle prestazioni indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica – ma neppure estensiva stante il carattere derogatorio dell'art. 2033 c.c., di disposizioni di questo genere – le regole dettate con riferimento alle pensioni o altri trattamenti previdenziali”;
b) “In tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite per mancanza del requisito reddituale, trovano applicazione, in sostanza, il D.L. n. 850 del 1976 e l'art.
Pag. 7 di 9 3 ter, convertito in L. n. 29 del 1977, il D.L. n. 173 del 1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. n. 291 del 1988);
c) conseguentemente, accertata la mancanza del requisito reddituale, vanno restituiti i ratei indebitamente erogati a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile alla parte percipiente e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento”.
Nel caso in esame, dal mod. TE08 del 15.11.2024 si evince che il ricalcolo ha riguardato la misura delle trattenute fiscali di cui al decreto legislativo 314/97 e il calcolo della perequazione automatica (legge 448/98), per i quali devono essere presi in considerazione gli importi di tutte le pensioni liquidate a carico dell'Assicurazione generale obbligatoria, delle Gestioni dei lavoratori autonomi e dei Fondi sostitutivi, esclusivi ed esonerativi dell'A.G.O, quindi anche il trattamento pensionistico, risultante dal Casellario centrale delle pensioni: Pensione Gestione Privata categoria
VO numero 12017457 agenzia 6790. L' dichiara che il ricalcolo è avvenuto CP_2 sulla base della comunicazione dei redditi del 2022. Il ricorrente, pertanto, ha regolarmente comunicato i dati reddituali.
E allora, facendo applicazione dei principi sopra evidenziati, occorre rilevare, in primo luogo, che il provvedimento di comunicazione dell'indebito è datato
15.11.2024, mentre il periodo di recupero è tutto antecedente, essendo limitato al periodo 1.01.2023 al 31.11.2024. Le somme erogate al ricorrente sono, pertanto, irripetibili, non sussistendo certamente dolo dell'accipiens in ragione della modesta entità dei redditi percepiti, della puntuale presentazione della dichiarazione dei redditi o altre ipotesi che escludano a priori un qualsivoglia affidamento, come individuate dalla giurisprudenza di legittimità per il caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta
(Cass. 23 agosto 2003, n. 12406), o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. 5 marzo 2018, n. 5059, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato
Pag. 8 di 9 ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens.
Il ricorso va accolto.
Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza con distrazione ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da parte ricorrente contro , così provvede: CP_2 accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara irripetibili le somme oggetto della richiesta di restituzione di cui alla nota del 15.11.2024, per l'effetto, condanna l' alla restituzione di quanto eventualmente già trattenuto a tale titolo, oltre CP_2 interessi legali dalle singole trattenute sino al soddisfo;
condanna l' resistente al pagamento delle spese processuali che liquida, CP_2 secondo le tabelle vigenti, (cause previdenza, scaglione 1100,00 in € 332,00 oltre spese forfettarie al 15%, CPA e IVA se dovuta, da distrarsi in favore dell'avv.
NO F. BR che ne ha fatto richiesta.
Palmi, 17 ottobre 2025
IL GOP
Dott.ssa MA F. Mallamaci
Pag. 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Il Giudice del lavoro e della previdenza, in persona del GOP, dott.ssa
MA F. Mallamaci, disposta la sostituzione dell'udienza del 16 ottobre
2025 mediante il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., verificata la comparizione delle parti mediante il deposito delle suddette note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 2125 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025, vertente
TRA
C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. NO F. BR giusta procura in atti;
ricorrente
E
, in persona Controparte_1 del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Angela Laganà, Dario Cosimo Adornato, in virtù di procura generale alle liti a rogito del dott. Notaio in Fiumicino, Persona_1 resistente oggetto: ripetizione d'indebito conclusioni delle parti come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato 26 giugno 2025, il ricorrente in epigrafe esponeva di essere titolare di pensione categoria AS n. 078-679004201870 e di aver ricevuto, in data, CP_ 15.11.2024, dall' comunicazione di indebito della somma di € 404,27, giusta comunicazione dei redditi 2022, corrisposta in più nel periodo dal mese di gennaio
2023 al mese di novembre 2024, con ripetizione in 9 rate mensili.
A fondamento del ricorso argomentava la non ripetibilità delle somme richieste, richiamando la disciplina prevista dall' art. 13 della legge 412/91 e i principi elaborati dalla giurisprudenza in materia di indebito pensionistico ed assistenziale.
Adiva, pertanto, il Tribunale di Palmi in funzione di giudice del Lavoro e della
Previdenza al fine di sentire dichiarare che il ricorrente non è tenuto a restituire le somme erogate a titolo di assegno sociale per il periodo in contestazione con condanna dell'Ente alla restituzione di tutte le somme dallo stesso eventualmente trattenute nelle more;
con vittoria delle spese da distrarsi.
Si costituiva in giudizio l' che osservava che l'indebito oggetto di contestazione CP_2 era scaturito dalla Ricostituzione batch (d'ufficio) del 15.11.2024 e che, sulla base della comunicazione dei redditi per l'anno 2022, era stata ricalcolata la prestazione in godimento a decorrere dal 01/01/2022.
Ai fini del ricalcolo, erano stati considerati anche gli altri trattamenti pensionistici di cui il ricorrente è titolare derivando, per il periodo dal mese di gennaio 2023 al mese di novembre 2024 un debito di euro 404,27.
Ribadiva la tempestività della richiesta restitutoria risultando rispettati i termini decadenziali previsti dall'art.13, comma 2, della L.412/91 (notifica avvenuta con nota del 15/11/2024) secondo cui le azioni di recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza, devono essere avviate entro l'anno successivo a quello di verifica delle situazioni reddituali, richiamando anche l'art. 2 del Decreto-Legge
n.145 del 18 ottobre 2023 che ha previsto che il recupero delle prestazioni indebite, correlate alla campagna di verifica reddituale periodo d'imposta 2021- 2024, deve essere effettuato entro il 31 dicembre 2024, precisando che l'Agenzia delle Entrate aveva trasmesso i dati dei redditi dei percettori il 25 giugno 2024.
Concludeva per il rigetto del ricorso.
In via preliminare occorre stabilire la natura dell'indebito oggetto di ricorso.
Pag. 2 di 9 L'assegno sociale è una prestazione economica assistenziale erogata dall' a CP_2 cittadini che hanno compiuto 67 anni di età e si trovano in condizioni di disagio economico, indipendentemente dal versamento di contributi previdenziali.
Dal 1° gennaio 1996, questa prestazione ha sostituito la vecchia pensione sociale, mantenendo la funzione di sostentamento in favore dei beneficiari che non abbiano maturato contributi sufficienti per una pensione ordinaria.
L'importo dell'assegno sociale viene determinato attraverso un calcolo che tiene conto della situazione reddituale del beneficiario. L'assegno è erogato in misura piena solo a chi ha reddito zero. Per chi possiede redditi propri, l'importo viene ridotto proporzionalmente.
L'erogazione e la misura dell'assegno sono subordinati al mancato superamento del tetto reddituale personale e coniugale, previsto per ciascun anno.
Occorre aggiungere che l'art. 52 l. n.88/1989, applicabile alle prestazioni previdenziali, espressamente ricomprende la pensione sociale tra le prestazioni cui la norma stessa sarebbe applicabile.
Ma l' stesso sostiene l'inapplicabilità al caso di specie della “sanatoria” prevista CP_2 dall'art. 52 della legge n. 88 del 1989 limitata al periodo anteriore al 31/12/1991 e dall'art. 13 della legge n. 412/1991 in deroga alla disciplina di cui all'articolo 2033
c.c, trattandosi di indebito assistenziale.
In sostanza, secondo la difesa del resistente, la fattispecie sarebbe regolata dalla regola della generale ripetibilità, che non subordina l'obbligo di restituzione a particolari stati soggettivi dell'accipiens ad eccezione della decorrenza degli interessi.
E allora occorre richiamare la sentenza della Cass. Civ., Sez. Lav., 20 maggio 2021,
n.13917 che, dopo aver affermato che, in linea generale, sono prestazioni assistenziali quelle riconducibili all'art. 38, comma 1, laddove è disposto che quanti siano privi dei mezzi necessari per vivere hanno diritto al mantenimento ed all'assistenza sociale e che per il D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 128, richiamato dalla L. n. 328 del 2000, art. 1, le prestazioni sociali constano di interventi configurabili quali attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi,
Pag. 3 di 9 gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della vita, analizza all'interno di questo riferimento generale, che fornisce i parametri positivi di qualificazione delle prestazioni economiche pubbliche, la misura economica dell'assegno sociale previsto dalla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 6, “la cui natura assistenziale non è possibile mettere seriamente in dubbio posto che, oltre che rispondere alle finalità sopra indicate, non attinge ad alcuna provvista contributiva gravando sulla fiscalità generale (Cass. n. 16088 del 2020).”
Afferma ancora la corte che tale qualificazione induce a svalutare, ai fini dell'individuazione della disciplina dell'indebito, il rinvio testuale che la L. n. 88 del
1989, art. 52, comma 1 opera(va) alla pensione sociale di cui alla L. n. 153 del 1969, prestazione da cui origina l'assegno sociale.
“Se è vero, infatti, che il L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 7, prevede – per quanto non diversamente disposto- l'applicazione all'assegno sociale delle disposizioni in materia di pensione sociale di cui alla L. 30 aprile 1969, n. 153, e succ. modif. e integ., va accordato maggior peso a considerazioni di tipo sistematico poggiate sulla significativa modifica, non solo terminologica, che la prestazione ha subito variando da “pensione” ad “assegno” posto che, come notato in dottrina, la trasformazione è sostanziale, perché cambia la natura della prestazione medesima, che assume il carattere della provvisorietà laddove la pensione ha il carattere della definitività.”
“Dunque, contrariamente a quanto ritenuto dalla sentenza impugnata, non può farsi applicazione della disciplina della ripetizione dell'indebito tracciata dalla L. n. 88 del
1989, art. 52 e dalla L. n. 412 del 1991, art. 13.
Tali disposizioni, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità (da ultimo vd.
Cass. n. 31373 del 2019), sono infatti volte a disciplinare esclusivamente una indebita erogazione in relazione ad un rapporto previdenziale pensionistico, né pare possibile adottare un'interpretazione analogica della citata disposizione introdotta dal legislatore del 1989, ostandovi la consolidata giurisprudenza di legittimità nel senso del carattere eccezionale delle disposizioni sull'indebito, non suscettibili di interpretazione analogica ed applicazione ad altre prestazioni previdenziali (v., fra le
Pag. 4 di 9 altre, Cass. n. 28517 del 2008; Cass. n. 3824 del 2011) o assistenziali indebite (v., fra le altre, Cass. nn. 15550 e 15719 del 2019, Cass. nn. 28771 e 5059 del 2018).
È vero, in sostanza, che, come sostiene l' , in materia di indebito assistenziale CP_2 non si possa fare applicazione della disciplina della L. n. 412 del 1991, art. 13, che si riferisce all'indebito previdenziale. Ma, deve pure darsi atto della giurisprudenza formatasi a proposito della disciplina dell'indebito assistenziale, a partire da quella che si è occupata di segnare i confini tra la generale sfera di applicabilità dell'art. 2033 c.c. e la disciplina espressa dallo speciale settore dell'ordinamento assistenziale.
La giurisprudenza della Corte Costituzionale in materia di indebito assistenziale pur affermando (con le ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000) che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche “in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile” (ord. n. 264/2004). La
Corte Costituzionale ha evidenziato che” (…) il canone dell'art. 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione – e nei limiti – della loro destinazione alimentare (C. Cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993)”.
Su questa premessa, Cassazione n. 12406 del 2003 ha affermato che “(…) l'esigenza di interpretazione costituzionalmente orientata al rispetto dell'art. 38 Cost., comma 1, quanto alla necessaria protezione apprestata dal sistema di assistenza sociale, impone di considerare auto applicativo il principio di settore richiamato dalla (…) giurisprudenza della Corte costituzionale, inteso come idoneo a coprire tendenzialmente l'area dell'indebito assistenziale”.
Pertanto, restano disciplinate dall'art. 2033 c.c. solo le ipotesi in cui la fattispecie concreta difetti degli elementi essenziali per consentire l'ingresso all'interno del settore protetto, come ad esempio accade quando la prestazione sia stata erogata
Pag. 5 di 9 senza che il percettore ne abbia fatto domanda, ovvero quando non vi sia alcuna relazione tra la prestazione e la situazione di fatto esistente, poiché in entrambi i casi non si giustifica la deroga alla disciplina comune dell'indebito.
Una volta, però, che la concreta fattispecie si collochi all'interno del settore assistenziale, la giurisprudenza di questa Corte ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici
(incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es.
l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento).
In tali direzioni si è andato consolidando il principio secondo il quale (Cass. n, 16080 del 2020; Cass. n. 11921 del 2015; Cass. n. 1446 del 2008), trova applicazione la regola, propria del sottosistema assistenziale, che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento.
Regole specifiche ricorrono per l'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti sanitari (L. n. 448 del 1998, art. 37, comma 8), che consente la ripetibilità fin dal momento dell'esito sfavorevole della visita di verifica, mentre altro discorso va fatto rispetto all'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti economici (in tal senso
Cass. 28771 del 2018).
Prosegue la sentenza individuando le previsioni normative dalle quali si trae il principio per cui la ripetibilità è ammessa solo dal momento dell'accertamento da parte dell'ente dell'indebito, previsioni da ravvisare nel quadro normativo costituito dal D.L. n. 850 del 1976, art. 3 ter, convertito in L. n. 29 del 1977, dal D.L. n. 173 del 1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. n. 291 del 1988 (cfr. Cass. 1° ottobre
2015, n. 19638; Cass. 17 aprile 2014, n. 8970; Cass. 23 gennaio 2008, n. 1446; Cass.
28 marzo 2006, n. 7048; Cass. n. 1446 del 2008; Cass. 26 aprile 2002, n. 6091).
Pag. 6 di 9 “Dall'insieme delle norme e delle pronunce sopra esaminate si trae conferma del principio secondo il quale l'indebito assistenziale per venire meno dei requisiti reddituali, inteso rigorosamente quale venir meno del titolo all'erogazione di una prestazione che era stata chiesta e si aveva diritto a percepire, determina il diritto a ripetere le somme versate solo a partire dal momento in cui l'ente preposto accerti il superamento dei requisiti reddituali;
ciò a meno che risulti provato che l'accipiens si trovasse, al momento della percezione, in situazione nella quale manchi l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito.”
“In definitiva, e con riguardo particolare alla presente fattispecie ove l'indebito risulta essersi determinato in ragione dei maggiori redditi percepiti ostativi all'assegno sociale erogato L. n. 335 del 1995, ex art. 3, comma 6, (coerentemente con quanto affermato da Cass. n. 16088 del 2020; Cass. n. 26036 del 15/10/2019;
Cass. n. 28771 del 2018; Cass. n. 1446 del 2008) va riaffermato il principio secondo il quale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, l'indebito è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'”accipiens”.
La corte conclude affermando il seguente principio di diritto:
a) “Nello specifico ambito delle prestazioni economiche di assistenza sociale, quale deve intendersi l'assegno sociale previsto dalla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 6, la disciplina particolare della ripetibilità delle prestazioni indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica – ma neppure estensiva stante il carattere derogatorio dell'art. 2033 c.c., di disposizioni di questo genere – le regole dettate con riferimento alle pensioni o altri trattamenti previdenziali”;
b) “In tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite per mancanza del requisito reddituale, trovano applicazione, in sostanza, il D.L. n. 850 del 1976 e l'art.
Pag. 7 di 9 3 ter, convertito in L. n. 29 del 1977, il D.L. n. 173 del 1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. n. 291 del 1988);
c) conseguentemente, accertata la mancanza del requisito reddituale, vanno restituiti i ratei indebitamente erogati a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile alla parte percipiente e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento”.
Nel caso in esame, dal mod. TE08 del 15.11.2024 si evince che il ricalcolo ha riguardato la misura delle trattenute fiscali di cui al decreto legislativo 314/97 e il calcolo della perequazione automatica (legge 448/98), per i quali devono essere presi in considerazione gli importi di tutte le pensioni liquidate a carico dell'Assicurazione generale obbligatoria, delle Gestioni dei lavoratori autonomi e dei Fondi sostitutivi, esclusivi ed esonerativi dell'A.G.O, quindi anche il trattamento pensionistico, risultante dal Casellario centrale delle pensioni: Pensione Gestione Privata categoria
VO numero 12017457 agenzia 6790. L' dichiara che il ricalcolo è avvenuto CP_2 sulla base della comunicazione dei redditi del 2022. Il ricorrente, pertanto, ha regolarmente comunicato i dati reddituali.
E allora, facendo applicazione dei principi sopra evidenziati, occorre rilevare, in primo luogo, che il provvedimento di comunicazione dell'indebito è datato
15.11.2024, mentre il periodo di recupero è tutto antecedente, essendo limitato al periodo 1.01.2023 al 31.11.2024. Le somme erogate al ricorrente sono, pertanto, irripetibili, non sussistendo certamente dolo dell'accipiens in ragione della modesta entità dei redditi percepiti, della puntuale presentazione della dichiarazione dei redditi o altre ipotesi che escludano a priori un qualsivoglia affidamento, come individuate dalla giurisprudenza di legittimità per il caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta
(Cass. 23 agosto 2003, n. 12406), o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. 5 marzo 2018, n. 5059, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato
Pag. 8 di 9 ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens.
Il ricorso va accolto.
Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza con distrazione ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da parte ricorrente contro , così provvede: CP_2 accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara irripetibili le somme oggetto della richiesta di restituzione di cui alla nota del 15.11.2024, per l'effetto, condanna l' alla restituzione di quanto eventualmente già trattenuto a tale titolo, oltre CP_2 interessi legali dalle singole trattenute sino al soddisfo;
condanna l' resistente al pagamento delle spese processuali che liquida, CP_2 secondo le tabelle vigenti, (cause previdenza, scaglione 1100,00 in € 332,00 oltre spese forfettarie al 15%, CPA e IVA se dovuta, da distrarsi in favore dell'avv.
NO F. BR che ne ha fatto richiesta.
Palmi, 17 ottobre 2025
IL GOP
Dott.ssa MA F. Mallamaci
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