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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 08/10/2025, n. 2662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2662 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 3441/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di MILANO
Terza sezione civile
La Corte, composta dai signori magistrati:
Dott. Aponte Roberto Presidente
Dott.ssa Maria Carla Rossi Consigliere
Dott.ssa Alessandra Del Corvo Consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. sopra riportato promossa da:
P.IVA , rappresentato e difeso, dall'Avv. Gerardo Coralluzzo Parte_1 P.IVA_1 presso il cui studio in Battipaglia, Via Olevano 267, è elettivamente domiciliato;
APPELLANTE
CONTRO
P. IVA rappresentata e difesa dall'Avv. Matteo Controparte_1 P.IVA_2 Majocchi ed elettivamente domiciliata presso l'avv. Matteo Majocchi, nello studio We Bridge Tax Legal Compliance, sito in Milano, Via Larga n. 9;
APPELLATA
OGGETTO: locazione di beni mobili
CONCLUSIONI DELLE PARTI: Per l'appellante:
“Nel Merito, Accertare e dichiarare la nullità dei contratti n 13611935- 13611683- 13611671 - 13611699, per violazione ai sensi dell'art 1418 c.c. e dell'art 1341 c.c. e per i motivi di appello, conseguentemente ordinare alla società convenuta di ritirare le attrezzature nei vari punti vendita della soc. a sue spese, anche, per lo smontaggio. Parte_1
-Condannare la società convenuta alla restituzione delle somme illegittimamente percepite dall'esecuzione dei singoli contratti fino al pagamento dell'ultima rata, così come rimarranno accertate anche a mezzo ctu, a favore della società attrice con l'aggiunta di rivalutazione ed interessi dovuti per legge. In subordine -Accertare e dichiarare il recesso della parte appellante /
[...] dalla data del 04.09.18 della pec di disdetta allegata al fascicolo telematico di primo grado Parte_1
1 unitamente all'atto di citazione di opposizione a decreto ingiuntivo in fase di iscrizione a ruolo della causa tra gli allegati, pertanto nulla è dovuto per il periodo successivo alla parte appellata, conseguentemente revocare il decreto ingiuntivo, con rigetto della domanda di somme a titolo di penale nonché della riconvenzionale proposta dalla soc. In via istruttoria Controparte_1 Ammettersi, se necessario, ctu contabile per determinare gli interessi eventualmente applicati e non dovuti sul canone mensile pagati dalla alla soc considerato Parte_1 Controparte_1 che i suddetti contratti di locazione hanno natura finanziaria.”.
Per l'appellata:
“IN VIA PRINCIPALE. NEL MERITO • Rigettare l'appello e tutti i motivi di impugnazione formulati dall'appellante nei confronti di (già , Parte_1 Controparte_2 Controparte_1 in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 10573/2024 del 06.12.2024 – R.G. 5915/2024 emessa dal Tribunale di Milano, quivi impugnata.
2. IN SUBORDINE. NEL MERITO • Nella denegata e improbabile ipotesi di accoglimento anche solo parziale dei motivi di appello formulati dalla controparte, condannare quest'ultima al pagamento della diversa maggiore o minore somma ritenuta dovuta a ovvero CP_1 equa o di giustizia.
3. IN OGNI CASO • Con la rifusione delle spese di lite e dei compensi professionali del primo e del presente grado di giudizio a carico delle parti soccombenti, oltre alla maggiorazione prevista dall'art. 4, comma 1bis, D.M. 55/2014”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha impugnato, con atto di citazione regolarmente notificato, la sentenza n. Parte_1 10573/2024, pubblicata il 6.12.2024 e notificata il 10.12.2024, con la quale il Tribunale di Milano, definendo il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo da essa introdotto nei confronti di
[...]
ha rigettato ogni domanda dell'opponente condannandola altresì al pagamento in favore CP_3 dell'opposta della somma di euro 107.537.09, oltre ad interessi ed alla refusione delle spese di lite. Occorre premettere che tra le parti erano in corso n. 4 contratti di locazione di beni mobili, rientranti nella fattispecie della locazione (o noleggio) operativa, con i quali, a fronte del pagamento di un canone fisso periodico, la conduttrice aveva ottenuto la disponibilità di beni strumentali Parte_1 all'esercizio della propria professione o attività imprenditoriale, senza mai acquisirne la proprietà; beni acquistati da e regolarmente consegnati alla conduttrice, la quale tuttavia interrompeva CP_1 unilateralmente il pagamento dei canoni dovuti dopo aver effettuato solo alcuni parziali versamenti. In conseguenza di ciò avvalendosi della clausola risolutiva espressa inserita in ciascun CP_1 contratto, comunicava l'intervenuta risoluzione di tutti i rapporti in corso e intimava il pagamento delle fatture emesse per canoni scaduti e la restituzione dei beni concessi in locazione, notificando infine decreto ingiuntivo per l'importo di € 18.663,09. Inoltre l'opposta, considerato che con l'atto di opposizione a la conduttrice aveva proposto una Pt_2 propria autonoma e diretta domanda riconvenzionale per ottenere anche il rimborso delle somme già corrisposte alla in esecuzione del contratto e asseritamente non dovute, proponeva una CP_1 reconventio reconventionis, avente ad oggetto la condanna di al pagamento delle Parte_1 ulteriori somme dovute a seguito della risoluzione dei quattro contratti di locazione e per cui si era riservata di agire già sin dal ricorso per ingiunzione. Il Tribunale, decisa la causa senza espletamento di attività istruttoria, ha disatteso le eccezioni di nullità dei contratti e di incompetenza territoriale del Tribunale di Milano in favore di quello di Salerno, ed ha osservato che le parti avevano “predeterminato con una clausola penale l'entità del risarcimento per l'ipotesi di inadempimento e stabilito l'indennità per la distinta ipotesi di ritardata restituzione dei beni locati”. Ha osservato il giudice che l'inadempimento della era Parte_1 pacifico e che, pertanto, l'opposizione doveva essere rigettata con conferma del D.I. opposto;
ha poi ritenuto fondata l'ulteriore domanda di condanna proposta da riconoscendo in favore di CP_1
2 quest'ultima il diritto “alla somma dovuta dalla controparte per l'ulteriore importo di €#10.823,45# a titolo di penale con riferimento al contratto B (n. 13611683) e al contratto C (n. 13611699), oltre quanto già liquidato con decreto ingiuntivo (con riferimento al contratto A, n. 13611671, e al contratto D, n. 13611935) … ha altresì diritto al pagamento delle somme dovute CP_1
(complessivamente pari ad €#96.713,64#) a titolo di indennizzo (ex artt. 13 e 14 delle CGC) per il protratto ed illegittimo utilizzo del materiale da parte della utilizzatrice a seguito della risoluzione dei contratti qui azionati. Infatti, il conduttore, una volta risolti i contratti (cfr. 4), non ha mai provveduto a riconsegnare i beni oggetto di locazione, come invece pattuito all'art. 13, comma 1, delle CGC. A fronte della puntuale allegazione a cura di parte degli inadempimenti della CP_1 parte conduttrice -- non risultano in atti documenti ovvero elementi oggettivi di segno contrario che contrastino e contraddicano la puntuale ed articolata ricostruzione contabile offerta dalla parte ricorrente locatrice …”.
2. Con l'impugnazione in esame lamenta che il Tribunale abbia erroneamente Parte_1 qualificato i contratti tra le parti quali contratti di locazione operativa, vertendosi invece a suo dire nell'ipotesi di contratti finanziari “affetti da nullità ai sensi dell'art 1418 c.c., perchè tale attività può essere esercitata unicamente dai soggetti a ciò abilitati”. Ripropone poi l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Milano sostenendo che la clausola richiamata dal Tribunale sarebbe invalida per difetto di sottoscrizione. Contesta l'accoglimento della domanda di condanna proposta da sia sostenendo di aver CP_1 esercitato valido recesso dai contratti in corso, sia perché, a suo dire, il Tribunale avrebbe erroneamente applicato i principi in materia di reconventio reconventionis.
3. L'appellata si è regolarmente costituita in giudizio e ha chiesto il rigetto dell'appello proposto da controparte in quanto infondato. All'udienza del 23.9.2025, il Consigliere istruttore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
4. L'appello è infondato. Va disattesa l'eccezione di nullità dei contratti azionati in giudizio, che l'opponente ripropone con le stesse argomentazioni spese in primo grado e che fonda sulla pretesa natura di contratti di locazione finanziaria stipulati da soggetto - Grenke Locazioni s.r.l. - non autorizzato a svolgere attività di intermediario dalla Banca d'Italia. La tesi è infondata perché, come ampiamente motivato dal Tribunale, i contratti in esame, prodotti dall'opposta sub. doc. n. 4 del fascicolo di primo grado, sono pacificamente contratti di locazione operativa (noleggio di beni mobili). Come già ritenuto da questa Sezione con diverse pronunce conformi, elemento qualificante per distinguere una locazione operativa da una finanziaria è la previsione in capo al conduttore del diritto di riscatto, e nel caso di specie non solo le parti hanno espressamente qualificato il negozio stipulato
– di natura strettamente bilaterale - quale “locazione operativa”, ma i contratti conclusi non prevedono alcuna opzione di riscatto in capo alla conduttrice la quale anzi si è dichiarata Parte_1 consapevole (v. condizioni generali di contratto prodotte) che “la locazione operativa non gli attribuisce alcun diritto in merito all'acquisto della proprietà del bene” e che “al termine della durata della locazione e senza bisogno di espressa richiesta o intimazione, il conduttore dovrà restituire, a propria cura e spese ed entro il termine massimo di 10 giorni, il materiale al locatore nel luogo da questi indicato”. La qualificazione dei rapporti contrattuali oggetto di causa operata dal Tribunale è dunque corretta, in quanto le parti non hanno previsto il riscatto dei beni locati bensì, solamente, il godimento degli stessi per finalità strumentali all'esercizio dell'attività professionale della conduttrice: il canone pattuito, quindi, non era destinato a remunerare il capitale impiegato dalla locatrice, ma era stabilito
3 quale corrispettivo correlato al godimento dei beni, con la conseguente applicazione, in via analogica, della disciplina della locazione di beni mobili, incluso l'art. 1591 c.c.. Va poi escluso, come preteso dall'appellante (p. 7 dell'atto di impugnazione), che i contratti in esame possano essere qualificati come contratti di vendita a rate con riserva di proprietà (art. 1523 e ss. c.c.), tipologia negoziale non riscontrabile nel caso di specie avendo le parti escluso il diritto di acquisto della proprietà dei beni in capo della conduttrice, espressamente obbligata (art. 14 – Condizioni Generali già citato) alla restituzione degli stessi alla fine del rapporto contrattuale. Il secondo motivo, con cui è riproposta l'eccezione di incompetenza territoriale dell'autorità giudiziaria di Milano, è inammissibile, in quanto, sebbene articolato nella narrativa dell'atto di impugnazione, non è riportato nelle conclusioni di tale atto né nel foglio di precisazione delle conclusioni depositato il 3.6.2025. L'eccezione deve pertanto intendersi rinunciata, ed è comunque infondata nel merito in considerazione sia della piena validità dei contratti azionati in sede monitoria dall'opposta, sia della piena efficacia – in quanto specificamente sottoscritta dalla ex art. 1341 comma 2 c.c. Parte_1
– della clausola di deroga della competenza territoriale in favore del Tribunale di Milano. Va disatteso anche il terzo motivo di impugnazione, con cui l'appellante sostiene l'erroneità della sentenza di prime cure nella parte in cui il Tribunale non ha ritenuto efficace la comunicazione di disdetta inviata a in data 4.9.2018, con la conseguenza che, secondo la tesi di , CP_1 Parte_1 nulla sarebbe più dovuto all'opposta a partire da tale data. Anche tale doglianza è infondata, in quanto il recesso che l'appellante sostiene di aver legittimamente esercitato il 4.9.2018 – come da pec prodotta in primo grado – e che l'opposta ha tempestivamente contestato, non ha prodotto alcun effetto, non solo perché era esclusa qualunque possibilità per la conduttrice di recedere unilateralmente dai contratti conclusi con ma anche perché il recesso CP_1 è stato motivato sull'assunto di una pretesa nullità dei contratti “ex art. 1418 c.c.” che come detto non sussiste. Va infine disatteso l'ultimo motivo di appello, con cui è dedotta erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha accolto la domanda riconvenzionale di ed ha condannato CP_1 Parte_1 al pagamento, in favore di quest'ultima, della somma di euro 107.537.09 quale importo dovuto per le penali contrattualmente previste. Ed invero , nel giudizio di primo grado, non si è limitata a chiedere la revoca del decreto Parte_1 ingiuntivo opposto, ma ha formulato una domanda ulteriore, dipendente dal titolo contrattuale dedotto in giudizio dalla creditrice, finalizzata ad ottenere la condanna di quest'ultima alla ripetizione delle somme ricevute in corso di rapporto. E' sufficiente, in proposito, richiamare le conclusioni assunte da con l'atto di citazione Parte_1 in opposizione a D.I. e in sede di P.C., ove si legge “… condannare la società convenuta alla restituzione delle somme illegittimamente percepite dall'esecuzione dei singoli contratti fino al pagamento dell'ultima rata”. Da ciò deriva che la domanda di condanna formulata in reconvention reconventionis da in CP_1 comparsa di costituzione e risposta, avente ad oggetto le ulteriori somme derivanti dalla risoluzione dei contratti a titolo di penale ed indennizzo ex artt. 13 e 14 Condizioni Generali (e per le quali l'opposta, in sede monitoria, si era espressamente riservata di agire in seguito), è pienamente valida e ammissibile in questo giudizio: tale domanda, infatti, riguarda il pagamento di importi scaturiti dalla risoluzione anticipata dei contratti, oggetto della domanda principale della creditrice CP_1 In proposito vanno richiamati i principi espressi dalla Suprema Corte di Cassazione, la quale, con orientamento costante, ha affermato che “nell'ordinario giudizio di cognizione, che si instaura a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, l'opposto, rivestendo la posizione sostanziale di attore, non può avanzare domande diverse da quelle fatte valere con il ricorso monitorio, salvo il caso in cui, per effetto di una riconvenzionale formulata dall'opponente, egli si venga a trovare, a sua volta, nella posizione processuale di convenuto, al quale non può essere negato il diritto di difesa, rispetto alla nuova o più ampia pretesa della controparte, mediante la proposizione (eventuale) di una
4 "reconventio reconventionis" che deve, però, dipendere dal titolo dedotto in causa o da quello che già appartiene alla stessa come mezzo di eccezione ovvero di domanda riconvenzionale” (Cass., sent. n. 5415/2019 e n. 6579/2021). A tali pronunce, peraltro, ne sono seguite di più recenti che hanno ulteriormente ampliato i presupposti di ammissibilità della domanda riconvenzionale formulata dall'opposta, consentendo a quest'ultima di proporre, con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata, una domanda nuova, diversa da quella posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, anche nel caso in cui l'opponente non abbia proposto una domanda o un'eccezione riconvenzionale e si sia limitato a proporre eccezioni, chiedendo la revoca del decreto opposto, e sempre che tale domanda “si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso sostanziale bene della vita e sia connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta, ciò rispondendo a finalità di economia processuale e di ragionevole durata del processo e dovendosi riconoscere all'opposto, quale attore in senso sostanziale, di avvalersi delle stesse facoltà di modifica della domanda riconosciute, nel giudizio ordinario, all'attore formale e sostanziale dall'art. 183 c.p.c.” (v. Cass., ord. n. 32933/2023, e, di recente, Cass. Sez. 2, 18/03/2025, n. 7236: “Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore opposto può proporre domande alternative a quella introdotta in via monitoria, a condizione che esse trovino fondamento nel medesimo interesse che aveva sostenuto la proposizione della originaria domanda e che siano introdotte nella comparsa di risposta, ferma restando la possibilità, qualora l'opponente si avvalga dello "ius variandi" posteriormente all'atto di opposizione, di proporre domande che costituiscano una manifestazione reattiva di difesa, anche se non "stricto sensu" riconvenzionali, sino alla prima udienza e nella memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.”). Anche tale motivo di doglianza – con cui l'appellante nemmeno contesta il quantum oggetto di condanna a suo carico né le modalità di calcolo delle penali contrattuali – va in definitiva rigettato.
6. L'appellante va condannata alla refusione delle spese del grado in applicazione del principio di soccombenza, liquidate come in dispositivo in base ai parametri del D.M. n. 147/2022, letta la nota spese dell'appellata, tenuto conto del valore della causa – da € 52.000,01 a € 260.000,00 – e con l'applicazione dei valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, non potendo essere liquidato alcun compenso per la fase di trattazione in assenza di domanda di parte nella nota spese. Ricorrono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art.13, co.
1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002 (inserito dall'art.1, co.17, L. n. 228 del 2012), della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 10573/2024, pubblicata il 6.12.2024 e Parte_1 notificata il 10.12.2024, così provvede:
1) RIGETTA l'appello;
2) NA l'appellante al rimborso delle spese processuali del grado, in favore di parte appellata liquidate in complessivi euro 9.991,00, oltre rimborso spese Controparte_1 forfetario al 15%, iva e c.p.a..
3) Dà atto che sussistono i presupposti di legge per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo pari al contributo unificato versato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1 quater, comma inserito dall'art. 1 c. 17 L. n. 228/2012.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 29.9.2025
5 Il Consigliere estensore Dott.ssa Alessandra Del Corvo
Il Presidente
Dott. Aponte Roberto
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di MILANO
Terza sezione civile
La Corte, composta dai signori magistrati:
Dott. Aponte Roberto Presidente
Dott.ssa Maria Carla Rossi Consigliere
Dott.ssa Alessandra Del Corvo Consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. sopra riportato promossa da:
P.IVA , rappresentato e difeso, dall'Avv. Gerardo Coralluzzo Parte_1 P.IVA_1 presso il cui studio in Battipaglia, Via Olevano 267, è elettivamente domiciliato;
APPELLANTE
CONTRO
P. IVA rappresentata e difesa dall'Avv. Matteo Controparte_1 P.IVA_2 Majocchi ed elettivamente domiciliata presso l'avv. Matteo Majocchi, nello studio We Bridge Tax Legal Compliance, sito in Milano, Via Larga n. 9;
APPELLATA
OGGETTO: locazione di beni mobili
CONCLUSIONI DELLE PARTI: Per l'appellante:
“Nel Merito, Accertare e dichiarare la nullità dei contratti n 13611935- 13611683- 13611671 - 13611699, per violazione ai sensi dell'art 1418 c.c. e dell'art 1341 c.c. e per i motivi di appello, conseguentemente ordinare alla società convenuta di ritirare le attrezzature nei vari punti vendita della soc. a sue spese, anche, per lo smontaggio. Parte_1
-Condannare la società convenuta alla restituzione delle somme illegittimamente percepite dall'esecuzione dei singoli contratti fino al pagamento dell'ultima rata, così come rimarranno accertate anche a mezzo ctu, a favore della società attrice con l'aggiunta di rivalutazione ed interessi dovuti per legge. In subordine -Accertare e dichiarare il recesso della parte appellante /
[...] dalla data del 04.09.18 della pec di disdetta allegata al fascicolo telematico di primo grado Parte_1
1 unitamente all'atto di citazione di opposizione a decreto ingiuntivo in fase di iscrizione a ruolo della causa tra gli allegati, pertanto nulla è dovuto per il periodo successivo alla parte appellata, conseguentemente revocare il decreto ingiuntivo, con rigetto della domanda di somme a titolo di penale nonché della riconvenzionale proposta dalla soc. In via istruttoria Controparte_1 Ammettersi, se necessario, ctu contabile per determinare gli interessi eventualmente applicati e non dovuti sul canone mensile pagati dalla alla soc considerato Parte_1 Controparte_1 che i suddetti contratti di locazione hanno natura finanziaria.”.
Per l'appellata:
“IN VIA PRINCIPALE. NEL MERITO • Rigettare l'appello e tutti i motivi di impugnazione formulati dall'appellante nei confronti di (già , Parte_1 Controparte_2 Controparte_1 in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 10573/2024 del 06.12.2024 – R.G. 5915/2024 emessa dal Tribunale di Milano, quivi impugnata.
2. IN SUBORDINE. NEL MERITO • Nella denegata e improbabile ipotesi di accoglimento anche solo parziale dei motivi di appello formulati dalla controparte, condannare quest'ultima al pagamento della diversa maggiore o minore somma ritenuta dovuta a ovvero CP_1 equa o di giustizia.
3. IN OGNI CASO • Con la rifusione delle spese di lite e dei compensi professionali del primo e del presente grado di giudizio a carico delle parti soccombenti, oltre alla maggiorazione prevista dall'art. 4, comma 1bis, D.M. 55/2014”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha impugnato, con atto di citazione regolarmente notificato, la sentenza n. Parte_1 10573/2024, pubblicata il 6.12.2024 e notificata il 10.12.2024, con la quale il Tribunale di Milano, definendo il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo da essa introdotto nei confronti di
[...]
ha rigettato ogni domanda dell'opponente condannandola altresì al pagamento in favore CP_3 dell'opposta della somma di euro 107.537.09, oltre ad interessi ed alla refusione delle spese di lite. Occorre premettere che tra le parti erano in corso n. 4 contratti di locazione di beni mobili, rientranti nella fattispecie della locazione (o noleggio) operativa, con i quali, a fronte del pagamento di un canone fisso periodico, la conduttrice aveva ottenuto la disponibilità di beni strumentali Parte_1 all'esercizio della propria professione o attività imprenditoriale, senza mai acquisirne la proprietà; beni acquistati da e regolarmente consegnati alla conduttrice, la quale tuttavia interrompeva CP_1 unilateralmente il pagamento dei canoni dovuti dopo aver effettuato solo alcuni parziali versamenti. In conseguenza di ciò avvalendosi della clausola risolutiva espressa inserita in ciascun CP_1 contratto, comunicava l'intervenuta risoluzione di tutti i rapporti in corso e intimava il pagamento delle fatture emesse per canoni scaduti e la restituzione dei beni concessi in locazione, notificando infine decreto ingiuntivo per l'importo di € 18.663,09. Inoltre l'opposta, considerato che con l'atto di opposizione a la conduttrice aveva proposto una Pt_2 propria autonoma e diretta domanda riconvenzionale per ottenere anche il rimborso delle somme già corrisposte alla in esecuzione del contratto e asseritamente non dovute, proponeva una CP_1 reconventio reconventionis, avente ad oggetto la condanna di al pagamento delle Parte_1 ulteriori somme dovute a seguito della risoluzione dei quattro contratti di locazione e per cui si era riservata di agire già sin dal ricorso per ingiunzione. Il Tribunale, decisa la causa senza espletamento di attività istruttoria, ha disatteso le eccezioni di nullità dei contratti e di incompetenza territoriale del Tribunale di Milano in favore di quello di Salerno, ed ha osservato che le parti avevano “predeterminato con una clausola penale l'entità del risarcimento per l'ipotesi di inadempimento e stabilito l'indennità per la distinta ipotesi di ritardata restituzione dei beni locati”. Ha osservato il giudice che l'inadempimento della era Parte_1 pacifico e che, pertanto, l'opposizione doveva essere rigettata con conferma del D.I. opposto;
ha poi ritenuto fondata l'ulteriore domanda di condanna proposta da riconoscendo in favore di CP_1
2 quest'ultima il diritto “alla somma dovuta dalla controparte per l'ulteriore importo di €#10.823,45# a titolo di penale con riferimento al contratto B (n. 13611683) e al contratto C (n. 13611699), oltre quanto già liquidato con decreto ingiuntivo (con riferimento al contratto A, n. 13611671, e al contratto D, n. 13611935) … ha altresì diritto al pagamento delle somme dovute CP_1
(complessivamente pari ad €#96.713,64#) a titolo di indennizzo (ex artt. 13 e 14 delle CGC) per il protratto ed illegittimo utilizzo del materiale da parte della utilizzatrice a seguito della risoluzione dei contratti qui azionati. Infatti, il conduttore, una volta risolti i contratti (cfr. 4), non ha mai provveduto a riconsegnare i beni oggetto di locazione, come invece pattuito all'art. 13, comma 1, delle CGC. A fronte della puntuale allegazione a cura di parte degli inadempimenti della CP_1 parte conduttrice -- non risultano in atti documenti ovvero elementi oggettivi di segno contrario che contrastino e contraddicano la puntuale ed articolata ricostruzione contabile offerta dalla parte ricorrente locatrice …”.
2. Con l'impugnazione in esame lamenta che il Tribunale abbia erroneamente Parte_1 qualificato i contratti tra le parti quali contratti di locazione operativa, vertendosi invece a suo dire nell'ipotesi di contratti finanziari “affetti da nullità ai sensi dell'art 1418 c.c., perchè tale attività può essere esercitata unicamente dai soggetti a ciò abilitati”. Ripropone poi l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Milano sostenendo che la clausola richiamata dal Tribunale sarebbe invalida per difetto di sottoscrizione. Contesta l'accoglimento della domanda di condanna proposta da sia sostenendo di aver CP_1 esercitato valido recesso dai contratti in corso, sia perché, a suo dire, il Tribunale avrebbe erroneamente applicato i principi in materia di reconventio reconventionis.
3. L'appellata si è regolarmente costituita in giudizio e ha chiesto il rigetto dell'appello proposto da controparte in quanto infondato. All'udienza del 23.9.2025, il Consigliere istruttore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
4. L'appello è infondato. Va disattesa l'eccezione di nullità dei contratti azionati in giudizio, che l'opponente ripropone con le stesse argomentazioni spese in primo grado e che fonda sulla pretesa natura di contratti di locazione finanziaria stipulati da soggetto - Grenke Locazioni s.r.l. - non autorizzato a svolgere attività di intermediario dalla Banca d'Italia. La tesi è infondata perché, come ampiamente motivato dal Tribunale, i contratti in esame, prodotti dall'opposta sub. doc. n. 4 del fascicolo di primo grado, sono pacificamente contratti di locazione operativa (noleggio di beni mobili). Come già ritenuto da questa Sezione con diverse pronunce conformi, elemento qualificante per distinguere una locazione operativa da una finanziaria è la previsione in capo al conduttore del diritto di riscatto, e nel caso di specie non solo le parti hanno espressamente qualificato il negozio stipulato
– di natura strettamente bilaterale - quale “locazione operativa”, ma i contratti conclusi non prevedono alcuna opzione di riscatto in capo alla conduttrice la quale anzi si è dichiarata Parte_1 consapevole (v. condizioni generali di contratto prodotte) che “la locazione operativa non gli attribuisce alcun diritto in merito all'acquisto della proprietà del bene” e che “al termine della durata della locazione e senza bisogno di espressa richiesta o intimazione, il conduttore dovrà restituire, a propria cura e spese ed entro il termine massimo di 10 giorni, il materiale al locatore nel luogo da questi indicato”. La qualificazione dei rapporti contrattuali oggetto di causa operata dal Tribunale è dunque corretta, in quanto le parti non hanno previsto il riscatto dei beni locati bensì, solamente, il godimento degli stessi per finalità strumentali all'esercizio dell'attività professionale della conduttrice: il canone pattuito, quindi, non era destinato a remunerare il capitale impiegato dalla locatrice, ma era stabilito
3 quale corrispettivo correlato al godimento dei beni, con la conseguente applicazione, in via analogica, della disciplina della locazione di beni mobili, incluso l'art. 1591 c.c.. Va poi escluso, come preteso dall'appellante (p. 7 dell'atto di impugnazione), che i contratti in esame possano essere qualificati come contratti di vendita a rate con riserva di proprietà (art. 1523 e ss. c.c.), tipologia negoziale non riscontrabile nel caso di specie avendo le parti escluso il diritto di acquisto della proprietà dei beni in capo della conduttrice, espressamente obbligata (art. 14 – Condizioni Generali già citato) alla restituzione degli stessi alla fine del rapporto contrattuale. Il secondo motivo, con cui è riproposta l'eccezione di incompetenza territoriale dell'autorità giudiziaria di Milano, è inammissibile, in quanto, sebbene articolato nella narrativa dell'atto di impugnazione, non è riportato nelle conclusioni di tale atto né nel foglio di precisazione delle conclusioni depositato il 3.6.2025. L'eccezione deve pertanto intendersi rinunciata, ed è comunque infondata nel merito in considerazione sia della piena validità dei contratti azionati in sede monitoria dall'opposta, sia della piena efficacia – in quanto specificamente sottoscritta dalla ex art. 1341 comma 2 c.c. Parte_1
– della clausola di deroga della competenza territoriale in favore del Tribunale di Milano. Va disatteso anche il terzo motivo di impugnazione, con cui l'appellante sostiene l'erroneità della sentenza di prime cure nella parte in cui il Tribunale non ha ritenuto efficace la comunicazione di disdetta inviata a in data 4.9.2018, con la conseguenza che, secondo la tesi di , CP_1 Parte_1 nulla sarebbe più dovuto all'opposta a partire da tale data. Anche tale doglianza è infondata, in quanto il recesso che l'appellante sostiene di aver legittimamente esercitato il 4.9.2018 – come da pec prodotta in primo grado – e che l'opposta ha tempestivamente contestato, non ha prodotto alcun effetto, non solo perché era esclusa qualunque possibilità per la conduttrice di recedere unilateralmente dai contratti conclusi con ma anche perché il recesso CP_1 è stato motivato sull'assunto di una pretesa nullità dei contratti “ex art. 1418 c.c.” che come detto non sussiste. Va infine disatteso l'ultimo motivo di appello, con cui è dedotta erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha accolto la domanda riconvenzionale di ed ha condannato CP_1 Parte_1 al pagamento, in favore di quest'ultima, della somma di euro 107.537.09 quale importo dovuto per le penali contrattualmente previste. Ed invero , nel giudizio di primo grado, non si è limitata a chiedere la revoca del decreto Parte_1 ingiuntivo opposto, ma ha formulato una domanda ulteriore, dipendente dal titolo contrattuale dedotto in giudizio dalla creditrice, finalizzata ad ottenere la condanna di quest'ultima alla ripetizione delle somme ricevute in corso di rapporto. E' sufficiente, in proposito, richiamare le conclusioni assunte da con l'atto di citazione Parte_1 in opposizione a D.I. e in sede di P.C., ove si legge “… condannare la società convenuta alla restituzione delle somme illegittimamente percepite dall'esecuzione dei singoli contratti fino al pagamento dell'ultima rata”. Da ciò deriva che la domanda di condanna formulata in reconvention reconventionis da in CP_1 comparsa di costituzione e risposta, avente ad oggetto le ulteriori somme derivanti dalla risoluzione dei contratti a titolo di penale ed indennizzo ex artt. 13 e 14 Condizioni Generali (e per le quali l'opposta, in sede monitoria, si era espressamente riservata di agire in seguito), è pienamente valida e ammissibile in questo giudizio: tale domanda, infatti, riguarda il pagamento di importi scaturiti dalla risoluzione anticipata dei contratti, oggetto della domanda principale della creditrice CP_1 In proposito vanno richiamati i principi espressi dalla Suprema Corte di Cassazione, la quale, con orientamento costante, ha affermato che “nell'ordinario giudizio di cognizione, che si instaura a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, l'opposto, rivestendo la posizione sostanziale di attore, non può avanzare domande diverse da quelle fatte valere con il ricorso monitorio, salvo il caso in cui, per effetto di una riconvenzionale formulata dall'opponente, egli si venga a trovare, a sua volta, nella posizione processuale di convenuto, al quale non può essere negato il diritto di difesa, rispetto alla nuova o più ampia pretesa della controparte, mediante la proposizione (eventuale) di una
4 "reconventio reconventionis" che deve, però, dipendere dal titolo dedotto in causa o da quello che già appartiene alla stessa come mezzo di eccezione ovvero di domanda riconvenzionale” (Cass., sent. n. 5415/2019 e n. 6579/2021). A tali pronunce, peraltro, ne sono seguite di più recenti che hanno ulteriormente ampliato i presupposti di ammissibilità della domanda riconvenzionale formulata dall'opposta, consentendo a quest'ultima di proporre, con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata, una domanda nuova, diversa da quella posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, anche nel caso in cui l'opponente non abbia proposto una domanda o un'eccezione riconvenzionale e si sia limitato a proporre eccezioni, chiedendo la revoca del decreto opposto, e sempre che tale domanda “si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso sostanziale bene della vita e sia connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta, ciò rispondendo a finalità di economia processuale e di ragionevole durata del processo e dovendosi riconoscere all'opposto, quale attore in senso sostanziale, di avvalersi delle stesse facoltà di modifica della domanda riconosciute, nel giudizio ordinario, all'attore formale e sostanziale dall'art. 183 c.p.c.” (v. Cass., ord. n. 32933/2023, e, di recente, Cass. Sez. 2, 18/03/2025, n. 7236: “Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore opposto può proporre domande alternative a quella introdotta in via monitoria, a condizione che esse trovino fondamento nel medesimo interesse che aveva sostenuto la proposizione della originaria domanda e che siano introdotte nella comparsa di risposta, ferma restando la possibilità, qualora l'opponente si avvalga dello "ius variandi" posteriormente all'atto di opposizione, di proporre domande che costituiscano una manifestazione reattiva di difesa, anche se non "stricto sensu" riconvenzionali, sino alla prima udienza e nella memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.”). Anche tale motivo di doglianza – con cui l'appellante nemmeno contesta il quantum oggetto di condanna a suo carico né le modalità di calcolo delle penali contrattuali – va in definitiva rigettato.
6. L'appellante va condannata alla refusione delle spese del grado in applicazione del principio di soccombenza, liquidate come in dispositivo in base ai parametri del D.M. n. 147/2022, letta la nota spese dell'appellata, tenuto conto del valore della causa – da € 52.000,01 a € 260.000,00 – e con l'applicazione dei valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, non potendo essere liquidato alcun compenso per la fase di trattazione in assenza di domanda di parte nella nota spese. Ricorrono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art.13, co.
1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002 (inserito dall'art.1, co.17, L. n. 228 del 2012), della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 10573/2024, pubblicata il 6.12.2024 e Parte_1 notificata il 10.12.2024, così provvede:
1) RIGETTA l'appello;
2) NA l'appellante al rimborso delle spese processuali del grado, in favore di parte appellata liquidate in complessivi euro 9.991,00, oltre rimborso spese Controparte_1 forfetario al 15%, iva e c.p.a..
3) Dà atto che sussistono i presupposti di legge per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo pari al contributo unificato versato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1 quater, comma inserito dall'art. 1 c. 17 L. n. 228/2012.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 29.9.2025
5 Il Consigliere estensore Dott.ssa Alessandra Del Corvo
Il Presidente
Dott. Aponte Roberto
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