CA
Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 03/04/2025, n. 1678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1678 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
Quinta Sezione Civile
(già Prima Sezione Civile Bis)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Caterina Molfino Presidente
Dott. Giuseppa D'Inverno Consigliere
Dott. Roberto Notaro Consigliere relatore ha deliberato di pronunciare la presente
SENTENZA
nel giudizio di appello avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Torre Annunziata n.
1327 del 17.09.2020, iscritto al n. 4242/2020 del ruolo generale degli affari contenziosi, e pendente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa, in virtù di procura Parte_1 C.F._1
a margine dell'atto di citazione in appello, dall'avv. Giacomo Grazioli (CF
; C.F._2
Appellante
E
, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, in Controparte_1
virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Francesco Nappo
(C.F. ) C.F._3
Appellato
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio, dinanzi al Parte_1
Tribunale di Torre Annunziata, il chiedendone la condanna al Controparte_1
risarcimento dei danni subiti in conseguenza delle lesioni personali subite a causa di una caduta verificatasi il giorno 1/8/2016, danni quantificati nella complessiva somma di Euro
17.279,86, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
A fondamento della domanda l'attrice deduceva che:
• il giorno 1.8.2016, alle ore 20.15 circa, camminava a piedi in Via Abruzzo di
[...]
, all'altezza del negozio “La Botteguccia”, sul marciapiede lato Napoli con CP_1
direzione Vesuvio/mare, allorquando “nello scendere dal predetto marciapiede e precisamente all'altezza dell'ingresso del civico n. 3 perdeva l'equilibrio e cadeva improvvisamente e rovinosamente con il corpo e la faccia a terra” a causa di un avvallamento e di un dissesto dello stesso non preventivamente segnalato;
• a seguito della caduta veniva trasportata al P.S. dell'Ospedale Riuniti Golfo
Vesuviano dove le veniva diagnosticata “ferita L.C. con margini irregolari e rilevanti oltre che a parziale perdita di sostanza della piramide nasale, escoriazione prefrontale, escoriazione ginocchio sx, contusione emitoracica ex e contusione spalla dx”;
• nei mesi successivi effettuava diverse visite mediche per poi essere dichiarata guarita dal trauma contusivo ginocchio sx in data 22.11.2016, con postumi da valutare in sede medico legale.
Si costituiva il chiedendo il rigetto della domanda in quanto Controparte_1
infondata. In particolare, il convenuto evidenziava che la non aveva fornito alcuna Parte_1
prova del reale accadimento del sinistro secondo le modalità descritte nell'atto di citazione e negava la propria responsabilità difettando sia i presupposti richiesti dall'art. 2051 c.c., sia quelli richiesti dall'art. 2043 c.c.; in subordine, deduceva la responsabilità dell'attrice e la imputabilità del sinistro al suo comportamento negligente e colposo.
2 Con la sentenza impugnata il giudice, dopo aver inquadrato la fattispecie nell'ambito dell'art. 2051 c.c., rigettava la domanda, escludendo la responsabilità dell'ente convenuto e ritenendo sussistente il caso fortuito integrato dalla condotta imprudente della danneggiata.
In particolare, dall'esame del materiale probatorio, il giudice individuava la causa della caduta nell'assenza di mattonelle poste al margine del marciapiede, evidenziando che tale pericolo avrebbe potuto essere evitato se la avesse utilizzato l'ordinaria diligenza, Parte_1
anche in considerazione del degrado generalizzato del marciapiede. Il giudice aggiungeva, inoltre, che dal verbale del P.O. di Boscotrecase del 2.8.2016 non si evinceva che la causa della caduta fosse la dedotta insidia in quanto la danneggiata, in merito all'imputabilità della responsabilità del sinistro in capo a terzi, aveva fornito risposta negativa.
Avverso tale sentenza ha proposto appello la deducendo che il Tribunale avrebbe Parte_1
erroneamente:
• escluso la responsabilità del riconducendo la caduta al Controparte_1
comportamento imprudente della danneggiata;
secondo l'appellante, viceversa, la causa di tale evento sarebbe da individuarsi nell'esistenza di un buco nella parte verticale del marciapiede che, al suo passaggio, avrebbe provocato la rottura e l'avvallamento delle mattonelle e del cordolo posto all'estremità dello stesso, pericolo che non poteva essere previsto ed evitato;
• omesso di valutare l'applicabilità al caso di specie dell'art. 2043 c.c. in quanto l'evento e i danni da ella subiti erano da attribuirsi al per violazione del CP_1
principio del neminem ledere;
• omesso di considerare un concorso di colpa tra le parti in causa;
• interpretato e valutato il materiale probatorio raccolto;
• condannato l'odierna appallante al pagamento delle spese di lite.
Si è costituto il chiedendo il rigetto dell'appello escludendo la Controparte_1 propria responsabilità sia ai sensi dell'art. 2051 c.c., sia ai sensi dell'art. 2043 c.c. In subordine, ha chiesto accertarsi la sussistenza di un concorso di colpa nella verificazione dell'evento dannoso.
3 Dopo alcuni rinvii, all'udienza del 3/12/2024 le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai propri scritti e la Corte ha introitato il processo in decisione, concedendo i termini di cui all'art. 190 comma 1° c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello la censura la sentenza di primo grado per aver il Parte_1
giudice totalmente escluso la responsabilità del nella Controparte_1
produzione del sinistro, avendo ravvisato il caso fortuito (idoneo ad escludere il nesso di causalità) nella condotta imprudente della danneggiata.
Il motivo è infondato, per le ragioni che si andranno di seguito ad esporre.
Ad avviso dell'appellante la sentenza andrebbe riformata in quanto la causa della caduta dovrebbe individuarsi nella presenza della buca posta sotto il marciapiede, non visibile né prevedibile per chi percorreva la Via Abruzzo con direzione Vesuvio, come riferito anche dai testimoni.
In realtà, leggendo le dichiarazioni dei due testimoni ascoltati in primo grado, _1
e , emerge che entrambi hanno riferito una dinamica dell'incidente
[...] Testimone_2
diversa da quella descritta in citazione. I due testi, infatti, hanno dichiarato di aver visto cadere la a causa dell'improvvisa rottura delle mattonelle che ricoprivano il Parte_1
marciapiede.
Invero, tale circostanza è stata riferita solo dai testimoni dal momento che, nell'atto di citazione, la causa della caduta è stata individuata genericamente “nell'avvallamento e nel dissesto del marciapiede”.
Tale discrasia giustificherebbe, da sola, il rigetto della domanda, non avendo la dinamica dell'incidente descritta dall'attrice trovato conferma nelle prove assunte in giudizio.
In ogni caso, pur volendo ritenere provato l'incidente descritto in citazione, l'appello andrebbe comunque rigettato, avendo il Tribunale correttamente affermato l'esistenza di una causa di esclusione della responsabilità del CP_1
La giurisprudenza ha più volte affermato che la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa
4 in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate dalla colpa ex art. 1227
c.c. e, indefettibilmente, dalla oggettiva imprevedibilità e imprevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11152 del 27/04/2023).
Inoltre, l'incidenza causale (concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato, rilevante ai sensi dell'art. 1227 c.c., presuppone solo che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile.
Nel caso in esame le risultanze processuali non consentono di ritenere provato che la caduta della e le sue conseguenze siano riconducibili eziologicamente al dissesto del Parte_1
marciapiede, essendo emerso in giudizio che ella è caduta a causa del suo comportamento gravemente imprudente, dal quale è derivato l'annullamento del nesso eziologico tra la res in custodia e l'evento caduta, come affermato dal Tribunale. Ed infatti, dalle foto che ritraggono lo stato dei luoghi prodotte dall'odierna appellante, emerge un dissesto generalizzato del marciapiede tale da richiedere un grado di attenzione e cautela da parte della adeguato allo stato dei luoghi. Parte_1
In buona sostanza, nel caso in esame la “colpevole inavvedutezza comportamentale” della danneggiata ha fatto sì che la presenza del dissesto del marciapiedi sia stata il mero teatro dell'evento non già la causa della caduta. Ed infatti, la perfetta visibilità della sconnessione
(considerato che l'evento è avvenuto alle ore 20.15 circa di un giorno di agosto) e, dunque,
l'evidenza dello stato di pericolo, avrebbero dovuto indurre l'appellante ad adottare le dovute cautele per evitare l'ostacolo piuttosto che percorrerlo, come costantemente affermato dalla giurisprudenza in precedenti analoghi (Cass. 15447/2023).
Tale imprudente comportamento, secondo questa Corte, è stato idoneo ad interrompere il nesso causale tra la res e l'evento lesivo, facendo venir meno la configurabilità della responsabilità del custode ex art. 2051 c.c.
Alla luce di quanto appena esposto, ne deriva l'esclusione di ogni responsabilità dell'ente convenuto anche ai sensi dell'art. 2043 c.c., invocata dall'appellante con il secondo motivo
5 di appello, in quanto la caduta è ascrivibile esclusivamente alla disattenzione della danneggiata.
Priva di pregio è anche la doglianza con la quale l'appellante contesta la sentenza del
Giudice di prime cure per non aver valutato un eventuale concorso di colpa ex art. 1227 c.c.
Infatti, è emersa incontrovertibilmente l'esclusiva colpa e responsabilità della Parte_1
nella causazione del sinistro, avendo ella tenuto una condotta gravemente imprudente, che è stata unica causa della sua caduta. Nel caso in esame, non si verte in un'ipotesi di “mera condotta negligente o distratta” del danneggiato, ma piuttosto di una autodeterminazione del soggetto a voler assumere il rischio di attraversare il pericolo, benché questo fosse stato percepito, ben individuato e previsto. Ebbene, tale “assunzione del rischio” è stata perfettamente idonea ad interrompere il nesso causale e ad escludere qualsiasi forma di risarcimento ex art. 1227 c.c.
L'appello va, dunque, rigettato con conferma della sentenza impugnata.
Le spese seguono la soccombenza dell'appellante e vengono liquidate ai sensi del d.m.
55/2014 (come modificato dal d.m. 147/22), tenuto conto del valore della domanda desunto dall'entità delle somme richieste in citazione (€ 17.279,86) e della semplicità delle questioni giuridiche trattate, in assenza di nota e nei seguenti importi:
Fase di studio: € 800,00
Fase introduttiva: € 700,00
Fase istruttoria: € 1.100,00
Fase decisionale: € 1.500,00
Totale: € 4.100,00
Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/02, in considerazione del rigetto dell'impugnazione.
6
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n.
1327/2020 pronunziata dal Tribunale di Torre Annunziata il 17/9/2020, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. condanna al pagamento, in favore del , Parte_1 Controparte_1 delle spese processuali del presente grado di giudizio che liquida in € 4.100,00 per compensi ed € 615,00 per spese generali;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002.
Così deciso in Napoli, l'1 aprile 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Roberto Notaro Dott.ssa Caterina Molfino
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
Quinta Sezione Civile
(già Prima Sezione Civile Bis)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Caterina Molfino Presidente
Dott. Giuseppa D'Inverno Consigliere
Dott. Roberto Notaro Consigliere relatore ha deliberato di pronunciare la presente
SENTENZA
nel giudizio di appello avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Torre Annunziata n.
1327 del 17.09.2020, iscritto al n. 4242/2020 del ruolo generale degli affari contenziosi, e pendente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa, in virtù di procura Parte_1 C.F._1
a margine dell'atto di citazione in appello, dall'avv. Giacomo Grazioli (CF
; C.F._2
Appellante
E
, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, in Controparte_1
virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Francesco Nappo
(C.F. ) C.F._3
Appellato
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio, dinanzi al Parte_1
Tribunale di Torre Annunziata, il chiedendone la condanna al Controparte_1
risarcimento dei danni subiti in conseguenza delle lesioni personali subite a causa di una caduta verificatasi il giorno 1/8/2016, danni quantificati nella complessiva somma di Euro
17.279,86, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
A fondamento della domanda l'attrice deduceva che:
• il giorno 1.8.2016, alle ore 20.15 circa, camminava a piedi in Via Abruzzo di
[...]
, all'altezza del negozio “La Botteguccia”, sul marciapiede lato Napoli con CP_1
direzione Vesuvio/mare, allorquando “nello scendere dal predetto marciapiede e precisamente all'altezza dell'ingresso del civico n. 3 perdeva l'equilibrio e cadeva improvvisamente e rovinosamente con il corpo e la faccia a terra” a causa di un avvallamento e di un dissesto dello stesso non preventivamente segnalato;
• a seguito della caduta veniva trasportata al P.S. dell'Ospedale Riuniti Golfo
Vesuviano dove le veniva diagnosticata “ferita L.C. con margini irregolari e rilevanti oltre che a parziale perdita di sostanza della piramide nasale, escoriazione prefrontale, escoriazione ginocchio sx, contusione emitoracica ex e contusione spalla dx”;
• nei mesi successivi effettuava diverse visite mediche per poi essere dichiarata guarita dal trauma contusivo ginocchio sx in data 22.11.2016, con postumi da valutare in sede medico legale.
Si costituiva il chiedendo il rigetto della domanda in quanto Controparte_1
infondata. In particolare, il convenuto evidenziava che la non aveva fornito alcuna Parte_1
prova del reale accadimento del sinistro secondo le modalità descritte nell'atto di citazione e negava la propria responsabilità difettando sia i presupposti richiesti dall'art. 2051 c.c., sia quelli richiesti dall'art. 2043 c.c.; in subordine, deduceva la responsabilità dell'attrice e la imputabilità del sinistro al suo comportamento negligente e colposo.
2 Con la sentenza impugnata il giudice, dopo aver inquadrato la fattispecie nell'ambito dell'art. 2051 c.c., rigettava la domanda, escludendo la responsabilità dell'ente convenuto e ritenendo sussistente il caso fortuito integrato dalla condotta imprudente della danneggiata.
In particolare, dall'esame del materiale probatorio, il giudice individuava la causa della caduta nell'assenza di mattonelle poste al margine del marciapiede, evidenziando che tale pericolo avrebbe potuto essere evitato se la avesse utilizzato l'ordinaria diligenza, Parte_1
anche in considerazione del degrado generalizzato del marciapiede. Il giudice aggiungeva, inoltre, che dal verbale del P.O. di Boscotrecase del 2.8.2016 non si evinceva che la causa della caduta fosse la dedotta insidia in quanto la danneggiata, in merito all'imputabilità della responsabilità del sinistro in capo a terzi, aveva fornito risposta negativa.
Avverso tale sentenza ha proposto appello la deducendo che il Tribunale avrebbe Parte_1
erroneamente:
• escluso la responsabilità del riconducendo la caduta al Controparte_1
comportamento imprudente della danneggiata;
secondo l'appellante, viceversa, la causa di tale evento sarebbe da individuarsi nell'esistenza di un buco nella parte verticale del marciapiede che, al suo passaggio, avrebbe provocato la rottura e l'avvallamento delle mattonelle e del cordolo posto all'estremità dello stesso, pericolo che non poteva essere previsto ed evitato;
• omesso di valutare l'applicabilità al caso di specie dell'art. 2043 c.c. in quanto l'evento e i danni da ella subiti erano da attribuirsi al per violazione del CP_1
principio del neminem ledere;
• omesso di considerare un concorso di colpa tra le parti in causa;
• interpretato e valutato il materiale probatorio raccolto;
• condannato l'odierna appallante al pagamento delle spese di lite.
Si è costituto il chiedendo il rigetto dell'appello escludendo la Controparte_1 propria responsabilità sia ai sensi dell'art. 2051 c.c., sia ai sensi dell'art. 2043 c.c. In subordine, ha chiesto accertarsi la sussistenza di un concorso di colpa nella verificazione dell'evento dannoso.
3 Dopo alcuni rinvii, all'udienza del 3/12/2024 le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai propri scritti e la Corte ha introitato il processo in decisione, concedendo i termini di cui all'art. 190 comma 1° c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello la censura la sentenza di primo grado per aver il Parte_1
giudice totalmente escluso la responsabilità del nella Controparte_1
produzione del sinistro, avendo ravvisato il caso fortuito (idoneo ad escludere il nesso di causalità) nella condotta imprudente della danneggiata.
Il motivo è infondato, per le ragioni che si andranno di seguito ad esporre.
Ad avviso dell'appellante la sentenza andrebbe riformata in quanto la causa della caduta dovrebbe individuarsi nella presenza della buca posta sotto il marciapiede, non visibile né prevedibile per chi percorreva la Via Abruzzo con direzione Vesuvio, come riferito anche dai testimoni.
In realtà, leggendo le dichiarazioni dei due testimoni ascoltati in primo grado, _1
e , emerge che entrambi hanno riferito una dinamica dell'incidente
[...] Testimone_2
diversa da quella descritta in citazione. I due testi, infatti, hanno dichiarato di aver visto cadere la a causa dell'improvvisa rottura delle mattonelle che ricoprivano il Parte_1
marciapiede.
Invero, tale circostanza è stata riferita solo dai testimoni dal momento che, nell'atto di citazione, la causa della caduta è stata individuata genericamente “nell'avvallamento e nel dissesto del marciapiede”.
Tale discrasia giustificherebbe, da sola, il rigetto della domanda, non avendo la dinamica dell'incidente descritta dall'attrice trovato conferma nelle prove assunte in giudizio.
In ogni caso, pur volendo ritenere provato l'incidente descritto in citazione, l'appello andrebbe comunque rigettato, avendo il Tribunale correttamente affermato l'esistenza di una causa di esclusione della responsabilità del CP_1
La giurisprudenza ha più volte affermato che la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa
4 in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate dalla colpa ex art. 1227
c.c. e, indefettibilmente, dalla oggettiva imprevedibilità e imprevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11152 del 27/04/2023).
Inoltre, l'incidenza causale (concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato, rilevante ai sensi dell'art. 1227 c.c., presuppone solo che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile.
Nel caso in esame le risultanze processuali non consentono di ritenere provato che la caduta della e le sue conseguenze siano riconducibili eziologicamente al dissesto del Parte_1
marciapiede, essendo emerso in giudizio che ella è caduta a causa del suo comportamento gravemente imprudente, dal quale è derivato l'annullamento del nesso eziologico tra la res in custodia e l'evento caduta, come affermato dal Tribunale. Ed infatti, dalle foto che ritraggono lo stato dei luoghi prodotte dall'odierna appellante, emerge un dissesto generalizzato del marciapiede tale da richiedere un grado di attenzione e cautela da parte della adeguato allo stato dei luoghi. Parte_1
In buona sostanza, nel caso in esame la “colpevole inavvedutezza comportamentale” della danneggiata ha fatto sì che la presenza del dissesto del marciapiedi sia stata il mero teatro dell'evento non già la causa della caduta. Ed infatti, la perfetta visibilità della sconnessione
(considerato che l'evento è avvenuto alle ore 20.15 circa di un giorno di agosto) e, dunque,
l'evidenza dello stato di pericolo, avrebbero dovuto indurre l'appellante ad adottare le dovute cautele per evitare l'ostacolo piuttosto che percorrerlo, come costantemente affermato dalla giurisprudenza in precedenti analoghi (Cass. 15447/2023).
Tale imprudente comportamento, secondo questa Corte, è stato idoneo ad interrompere il nesso causale tra la res e l'evento lesivo, facendo venir meno la configurabilità della responsabilità del custode ex art. 2051 c.c.
Alla luce di quanto appena esposto, ne deriva l'esclusione di ogni responsabilità dell'ente convenuto anche ai sensi dell'art. 2043 c.c., invocata dall'appellante con il secondo motivo
5 di appello, in quanto la caduta è ascrivibile esclusivamente alla disattenzione della danneggiata.
Priva di pregio è anche la doglianza con la quale l'appellante contesta la sentenza del
Giudice di prime cure per non aver valutato un eventuale concorso di colpa ex art. 1227 c.c.
Infatti, è emersa incontrovertibilmente l'esclusiva colpa e responsabilità della Parte_1
nella causazione del sinistro, avendo ella tenuto una condotta gravemente imprudente, che è stata unica causa della sua caduta. Nel caso in esame, non si verte in un'ipotesi di “mera condotta negligente o distratta” del danneggiato, ma piuttosto di una autodeterminazione del soggetto a voler assumere il rischio di attraversare il pericolo, benché questo fosse stato percepito, ben individuato e previsto. Ebbene, tale “assunzione del rischio” è stata perfettamente idonea ad interrompere il nesso causale e ad escludere qualsiasi forma di risarcimento ex art. 1227 c.c.
L'appello va, dunque, rigettato con conferma della sentenza impugnata.
Le spese seguono la soccombenza dell'appellante e vengono liquidate ai sensi del d.m.
55/2014 (come modificato dal d.m. 147/22), tenuto conto del valore della domanda desunto dall'entità delle somme richieste in citazione (€ 17.279,86) e della semplicità delle questioni giuridiche trattate, in assenza di nota e nei seguenti importi:
Fase di studio: € 800,00
Fase introduttiva: € 700,00
Fase istruttoria: € 1.100,00
Fase decisionale: € 1.500,00
Totale: € 4.100,00
Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/02, in considerazione del rigetto dell'impugnazione.
6
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n.
1327/2020 pronunziata dal Tribunale di Torre Annunziata il 17/9/2020, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. condanna al pagamento, in favore del , Parte_1 Controparte_1 delle spese processuali del presente grado di giudizio che liquida in € 4.100,00 per compensi ed € 615,00 per spese generali;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002.
Così deciso in Napoli, l'1 aprile 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Roberto Notaro Dott.ssa Caterina Molfino
7