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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 28/05/2025, n. 1348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1348 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
R.G.L. 9619/2024
All'esito della camera di consiglio, non essendo presenti le parti, il Giudice pronuncia la seguente sentenza contestuale, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Torino Sezione Lavoro
Nella causa R.G.L. 9619/2024, instaurata tra le parti:
- (ricorrente), ass. avv. Parte_1 Parte_1
- DIREZIONE AFFARI GIURIDICI E LEGALI Controparte_1
(convenuta) difeso ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c.;
[...]
- , ass. avv. Susanna Tuccari;
Controparte_2
premesso
• che il ricorrente deduceva di essere stato dipendente del e di aver chiesto, Controparte_2
a febbraio 2017, l'assegnazione temporanea presso il indicando come Controparte_1
sedei l Tribunale di Sorveglianza di Palermo o di Agrigento, ai sensi dell'art. 42 bis d.lgs.
151/2001; il Ministero respingeva la richiesta;
• che nel 2018 otteneva un'assegnazione temporanea presso l' di Parte_2
Sicuracusa per otto mesi;
si dimetteva a gennaio 2019 dal Comune di e veniva assunto CP_2
part-time dal Comune di Montevago, da cui presentava le dimissioni il 2/05/2023 per esercitare la professione forense;
• che proponeva il presente ricorso chiedendo:
o che fosse affermata l'illegittimità del diniego, da parte del , Controparte_1
alla propria istanza di assegnazione temporanea presso il Tribunale di Agrigento, presentata nel 2017;
o di annullare la conciliazione giudiziale stipulata con il il 26 Controparte_2
gennaio 2016 (doc. 17 del;
CP_2
o disporre il proprio reintegro alle dipendenze dell'ente locale;
o trasferirlo presso il;
Controparte_1
o il pagamento delle le retribuzioni arretrate dalla data delle dimissioni, di cui chiedeva di accertare la giusta causa, nonché il risarcimento del danno non patrimoniale subito;
• che si costituivano gli enti convenuti, difendendosi nel merito;
1 R.G.L. 9619/2024
considera
1. Il ricorso, contenente un'esposizione confusa e lacunosa dei fatti e corredato da una serie di documenti privi di numerazione, è palesemente infondato per una pluralità di ragioni, per cui è necessario seguire il criterio della ragione più liquida.
2. Il ricorrente ha presentato, il 27/12/2018, le proprie dimissioni dalla , Controparte_3
affermando che avrebbe prestato attività presso altra Pubblica Amministrazione (doc. 2 CP_3
); egli stesso afferma di avere lavorato presso il Comune di Montevago fino al 2/05/2023.
[...]
3. Di conseguenza, il rapporto di lavoro presso la Città di è cessato il 2/01/2019 CP_2
per iniziativa del ricorrente;
alcun vizio viene dedotto in merito a tale atto (salvo paventare, sulla base di vaghe affermazioni, l'esistenza di un “comportamento mobbizzante”).
4. Pertanto, il rapporto con la è terminato da oltre cinque anni;
mai Controparte_3
alcun rapporto di lavoro è intercorso con il Ministero della Giustizia il quale, il 1/03/2017, ha rigettato l'istanza di assegnazione provvisoria. Peraltro, ogni rilievo in merito al contenuto della decisione del Ministero cede dinanzi alla circostanza, appena ricordata, per cui il ricorrente ha cessato il proprio rapporto di lavoro con l'ente ( ) che avrebbe giustificato la Controparte_3
propria assegnazione provvisoria e ha stipulato un altro contratto di lavoro con un altro ente pubblico (comune di Montevago).
5. Non si comprende per quale ragione giuridica dovrebbe essere disposta la reintegra
CP_ presso la , con cui il ha volontariamente interrotto il proprio rapporto CP_3 Pt_1
di lavoro;
né quale sia la ragione per cui le amministrazioni convenute debbano farsi carico delle conseguenze delle libere scelte del ricorrente, il quale ha deciso di intraprendere la libera professione dopo essere stato dipendente pubblico.
6. L'interruzione volontaria del rapporto di lavoro del ricorrente con la , Controparte_3
anche laddove tali dimissioni fossero ritenute sorrette da giusta causa (ma manca ogni allegazione in tal senso), impedisce la domanda di ripristino del rapporto medesimo. Giova sottolineare, peraltro, che l'azione di annullamento (si ripete, non proposta nel presente giudizio) sarebbe prescritta, in quanto dal 27/12/2018 al 2/10/2024 (data della lettera interruttiva della prescrizione) sono trascorsi più di 5 anni. Peraltro, tali dimissioni sono intervenute più di un anno dopo il diniego alla domanda di mobilità, per cui non è ravvisabile alcun rapporto di causa/effetto tra le due vicende.
7. Infine, la domanda risarcitoria proposta è sfornita di ogni offerta di prova, di cui era onerato il ricorrente;
questi enuncia una serie di danni asseritamente patiti, senza che tale affermazione sia suffragata da una sufficiente deduzione istruttoria. L'unico capitolo di prova,
2 R.G.L. 9619/2024
avente come testimone il proprio medico di famiglia, è chiaramente valutativo e quindi inammissibile.
8. Manca quindi:
a. sia la prova dell'illegittimità della condotta degli enti, poiché il rapporto è stato interrotto per volontà del ricorrente e non è dedotto che tali dimissioni siano in qualche modo viziate. Nemmeno è dedotto alcun elemento a sostegno del paventato mobbing;
b. sia la prova dei danni subiti, semplicemente affermati e non dimostrati;
c. sia il nesso causale tra il mancato trasferimento in Sicilia e tali danni, in quanto il rigetto è intervenuto un anno e mezzo prima delle dimissioni.
9. Il ricorso è quindi palesemente infondato e deve essere rigettato;
le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo (per quanto riguarda il Controparte_1
con l'applicazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c.).
[...]
P. Q. M.
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Visto l'art. 429 c.p.c.:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente a rifondere alla le spese di lite, che liquida in Controparte_3
€ 4.500 oltre accessori;
- condanna parte ricorrente a rifondere al le spese di lite, che Controparte_1 liquida in € 3.600 oltre accessori.
Torino, 28 maggio 2025
Il Giudice dott. Mauro Mollo
3
All'esito della camera di consiglio, non essendo presenti le parti, il Giudice pronuncia la seguente sentenza contestuale, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Torino Sezione Lavoro
Nella causa R.G.L. 9619/2024, instaurata tra le parti:
- (ricorrente), ass. avv. Parte_1 Parte_1
- DIREZIONE AFFARI GIURIDICI E LEGALI Controparte_1
(convenuta) difeso ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c.;
[...]
- , ass. avv. Susanna Tuccari;
Controparte_2
premesso
• che il ricorrente deduceva di essere stato dipendente del e di aver chiesto, Controparte_2
a febbraio 2017, l'assegnazione temporanea presso il indicando come Controparte_1
sedei l Tribunale di Sorveglianza di Palermo o di Agrigento, ai sensi dell'art. 42 bis d.lgs.
151/2001; il Ministero respingeva la richiesta;
• che nel 2018 otteneva un'assegnazione temporanea presso l' di Parte_2
Sicuracusa per otto mesi;
si dimetteva a gennaio 2019 dal Comune di e veniva assunto CP_2
part-time dal Comune di Montevago, da cui presentava le dimissioni il 2/05/2023 per esercitare la professione forense;
• che proponeva il presente ricorso chiedendo:
o che fosse affermata l'illegittimità del diniego, da parte del , Controparte_1
alla propria istanza di assegnazione temporanea presso il Tribunale di Agrigento, presentata nel 2017;
o di annullare la conciliazione giudiziale stipulata con il il 26 Controparte_2
gennaio 2016 (doc. 17 del;
CP_2
o disporre il proprio reintegro alle dipendenze dell'ente locale;
o trasferirlo presso il;
Controparte_1
o il pagamento delle le retribuzioni arretrate dalla data delle dimissioni, di cui chiedeva di accertare la giusta causa, nonché il risarcimento del danno non patrimoniale subito;
• che si costituivano gli enti convenuti, difendendosi nel merito;
1 R.G.L. 9619/2024
considera
1. Il ricorso, contenente un'esposizione confusa e lacunosa dei fatti e corredato da una serie di documenti privi di numerazione, è palesemente infondato per una pluralità di ragioni, per cui è necessario seguire il criterio della ragione più liquida.
2. Il ricorrente ha presentato, il 27/12/2018, le proprie dimissioni dalla , Controparte_3
affermando che avrebbe prestato attività presso altra Pubblica Amministrazione (doc. 2 CP_3
); egli stesso afferma di avere lavorato presso il Comune di Montevago fino al 2/05/2023.
[...]
3. Di conseguenza, il rapporto di lavoro presso la Città di è cessato il 2/01/2019 CP_2
per iniziativa del ricorrente;
alcun vizio viene dedotto in merito a tale atto (salvo paventare, sulla base di vaghe affermazioni, l'esistenza di un “comportamento mobbizzante”).
4. Pertanto, il rapporto con la è terminato da oltre cinque anni;
mai Controparte_3
alcun rapporto di lavoro è intercorso con il Ministero della Giustizia il quale, il 1/03/2017, ha rigettato l'istanza di assegnazione provvisoria. Peraltro, ogni rilievo in merito al contenuto della decisione del Ministero cede dinanzi alla circostanza, appena ricordata, per cui il ricorrente ha cessato il proprio rapporto di lavoro con l'ente ( ) che avrebbe giustificato la Controparte_3
propria assegnazione provvisoria e ha stipulato un altro contratto di lavoro con un altro ente pubblico (comune di Montevago).
5. Non si comprende per quale ragione giuridica dovrebbe essere disposta la reintegra
CP_ presso la , con cui il ha volontariamente interrotto il proprio rapporto CP_3 Pt_1
di lavoro;
né quale sia la ragione per cui le amministrazioni convenute debbano farsi carico delle conseguenze delle libere scelte del ricorrente, il quale ha deciso di intraprendere la libera professione dopo essere stato dipendente pubblico.
6. L'interruzione volontaria del rapporto di lavoro del ricorrente con la , Controparte_3
anche laddove tali dimissioni fossero ritenute sorrette da giusta causa (ma manca ogni allegazione in tal senso), impedisce la domanda di ripristino del rapporto medesimo. Giova sottolineare, peraltro, che l'azione di annullamento (si ripete, non proposta nel presente giudizio) sarebbe prescritta, in quanto dal 27/12/2018 al 2/10/2024 (data della lettera interruttiva della prescrizione) sono trascorsi più di 5 anni. Peraltro, tali dimissioni sono intervenute più di un anno dopo il diniego alla domanda di mobilità, per cui non è ravvisabile alcun rapporto di causa/effetto tra le due vicende.
7. Infine, la domanda risarcitoria proposta è sfornita di ogni offerta di prova, di cui era onerato il ricorrente;
questi enuncia una serie di danni asseritamente patiti, senza che tale affermazione sia suffragata da una sufficiente deduzione istruttoria. L'unico capitolo di prova,
2 R.G.L. 9619/2024
avente come testimone il proprio medico di famiglia, è chiaramente valutativo e quindi inammissibile.
8. Manca quindi:
a. sia la prova dell'illegittimità della condotta degli enti, poiché il rapporto è stato interrotto per volontà del ricorrente e non è dedotto che tali dimissioni siano in qualche modo viziate. Nemmeno è dedotto alcun elemento a sostegno del paventato mobbing;
b. sia la prova dei danni subiti, semplicemente affermati e non dimostrati;
c. sia il nesso causale tra il mancato trasferimento in Sicilia e tali danni, in quanto il rigetto è intervenuto un anno e mezzo prima delle dimissioni.
9. Il ricorso è quindi palesemente infondato e deve essere rigettato;
le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo (per quanto riguarda il Controparte_1
con l'applicazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c.).
[...]
P. Q. M.
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Visto l'art. 429 c.p.c.:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente a rifondere alla le spese di lite, che liquida in Controparte_3
€ 4.500 oltre accessori;
- condanna parte ricorrente a rifondere al le spese di lite, che Controparte_1 liquida in € 3.600 oltre accessori.
Torino, 28 maggio 2025
Il Giudice dott. Mauro Mollo
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