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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 12/11/2025, n. 6657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6657 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Quinta Sezione Civile
Composta dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa MA AZ FI Presidente
Dott.ssa Francesca Falla Trella Consigliera rel.
Dott.ssa Fiorella Gozzer Consigliera
Riunita in Camera di Consiglio ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 7621/2019 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell' anno 2019 trattenuta in decisione in seguito al deposito delle note telematiche in sostituzione dell' udienza del 3/7/2025
TRA
Avv. Achille ON NI rappresentato e difeso da sè medesimo ex art. 83 c.p.c.
-appellante -
E
– rappresentata e difesa dall' avv. Guido Rossi;
Controparte_1
-appellato-
OGGETTO: Appello avverso sentenza resa dal Tribunale di Roma n. 15196 /2019 pubbl. il 19/7/2019
.
CONCLUSIONI: come da note telematiche depositate per l' udienza del 3/7/2025 .
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione ritualmente notificato, l'Avv. Achille ON NI proponeva opposizione avverso il decreto n. 4997/2027 , emesso dal Tribunale di Roma in data 2 marzo 2017, con cui gli era stato ingiunto il pagamento in favore dell'EN - Ente Nazionale Addestramento Professionale -, della somma di euro 78.072,81, oltre interessi e spese. Tanto in forza della sentenza della Corte d' Appello di Roma 5143/2011 confermata dalla Cassazione, che riformava la sentenza del Tribunale di Roma favorevole all' opponente, di condanna dell' EN al pagamento dei compensi professionali maturati dal professionista , in forza della quale l' EN aveva provveduto al pagamento delle somme poi travolte dalla sentenza di secondo grado .
2.Contestava l'opponente la pretesa creditoria azionata da controparte in sede monitoria, eccependo altresì la propria carenza di legittimazione passiva, oltre che la carenza di legittimazione attiva di parte opposta;
concludeva richiedendo la revoca del decreto ingiuntivo.
3.Si costituiva in giudizio l'EN - Ente Nazionale Addestramento Professionale -, che contestava le eccezioni e deduzioni dell'opponente e concludeva richiedendo il rigetto dell'opposizione.
4.Con provvedimento in data 7 dicembre 2017, il Giudice disponeva la riunione al fascicolo RG 30648/17 di quello RG 32811/17, relativo al medesimo giudizio di opposizione allo stesso decreto ingiuntivo, assegnati i termini ex art. 183 c.p.c. , tratteneva la causa in decisione.
5.Con la sentenza n. 15196/2019 il Tribunale di Roma così motivava : “Occorre in primo luogo evidenziare che, a fondamento della pretesa azionata in sede monitoria, l'
[...]
ha posto la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 5143/11 che aveva Controparte_2 totalmente riformato la sentenza del Tribunale n. 19364/06, che l'aveva a sua volta condannato al pagamento, in favore dell'Avv. ON NI, della somma di euro 147.215,78; a seguito della detta pronuncia di primo grado, l'opponente aveva intrapreso una procedura esecutiva, con assegnazione in suo favore del complessivo importo di euro 78.072,81. Ora, dalla documentazione in atti, emerge che il Tribunale di Roma, con sentenza n. 19364/06, depositata in data 25 settembre 2006, aveva condannato l'odierna opposta al pagamento, in favore dell'Avv. ON NI, dell'importo di euro 147.215,78, oltre interessi. A seguito della detta pronuncia, l'opponente iniziava una procedura esecutiva nei confronti di controparte e riceveva, come da fatture in atti, l'importo complessivo di euro 78.072,81. Con sentenza n. 5143/11, depositata in data 30 novembre 2011, la Corte d'Appello di Roma, in totale riforma della sentenza impugnata, rigettava l'originaria domanda avanzata dall'Avv. ON NI. La Corte di Cassazione, con sentenza n. 9665/16, depositata in data 11 maggio 2016, rigettava poi il ricorso promosso dall'opponente nei confronti della pronuncia di secondo grado. Chiarito ciò, non devono in primo luogo essere condivise le eccezioni di carenza di legittimazione formulate dall'opponente. Sul punto occorre infatti evidenziare, per come emergente dalle prodotte note del Ministero del Lavoro, terzo pignorato nella procedura esecutiva intrapresa dall'opponente, che risultavano già concessi all'ente alcuni contributi per gli anni 2000 e 2004, proprio in virtù dei quali venivano assegnate all'Avv. ON NI parte delle somme azionate in sede esecutiva;
inoltre, con dichiarazione del 24 febbraio 2010, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dava atto che l'EN vantava nei suoi confronti
“crediti certi, liquidi ed esigibili” per euro 48.000,00, poi assegnati al creditore. Deve quindi ritenersi, atteso proprio lo specifico riferimento, nella citata documentazione, ai contributi già concessi e ai crediti certi, liquidi ed esigibili vantati dall'opposto nei confronti del Ministero del Lavoro, come non debbano essere condivise le censure dell'opponente relative alla mancata titolarità, in capo all'EN, delle somme versate a suo favore in sede esecutiva, con conseguente rigetto dell'avanzata eccezione di carenza di legittimazione passiva. Inoltre, per come evidenziato, con la sentenza n. 5143/11, la Corte d'Appello di Roma, in totale riforma della sentenza impugnata, rigettava l'originaria domanda di pagamento avanzata dall'Avv. ON NI in primo grado. Ora, come noto, la giurisprudenza della Suprema Corte ha chiarito che è ammissibile la ripetizione delle somme pagate in esecuzione della sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva, successivamente riformata in appello (con sentenza confermata dalla Corte Suprema di Cassazione), pur non ricorrendo in tal caso un'ipotesi di "condictio indebiti" (art. 2033 c.c.), dalla quale differisce per natura e funzione, laddove non vengono in rilievo -tra l'altro- gli stati soggettivi di buona o mala fede dell'"accipiens", atteso che il diritto alla restituzione sorge direttamente in conseguenza della riforma della sentenza, la quale, facendo venir meno "ex tunc" e definitivamente il titolo delle attribuzioni in base alla prima sentenza, impone di porre la controparte nella medesima situazione in cui si trovava in precedenza. Ne consegue che non incorre nel vizio di omessa pronuncia il giudice di appello il quale, nel riformare completamente la decisione impugnata, non dispone la condanna della parte vittoriosa in primo grado a restituire gli importi ricevuti in forza dell'esecuzione della sentenza appellata, atteso che tale obbligo sorge automaticamente, quale effetto consequenziale, dalla riforma della sentenza (C.C. 8829/07). Inoltre, per come altresì chiarito e specificato dalla giurisprudenza della Suprema Corte, la sentenza d'appello che, in riforma quella di primo grado, faccia sorgere il diritto alla restituzione degli importi pagati in esecuzione di questa, non costituisce, in mancanza di un'espressa statuizione di condanna alla ripetizione di dette somme, titolo esecutivo, occorrendo all'uopo che il "solvens" attivi un autonomo giudizio, ovvero che formuli in sede di gravame - per evidenti ragioni di economia processuale ed analogamente a quanto disposto dagli artt. 96, comma 2 e 402, comma 1, c.p.c. - un'apposita domanda in tal senso (C.C. 12387/16). Nel caso di specie, a fronte della pronuncia di totale riforma della sentenza di primo grado, emessa dalla Corte d'Appello, l'EN ha adito il Giudice del monitorio al fine di ottenere la ripetizione delle somme già corrisposte a controparte a seguito di quanto disposto dalla pronuncia del Tribunale, ottenendo il decreto ingiuntivo opposto nella presente sede e così discendendone, alla luce delle censure avanzate e dei principi giurisprudenziali citati, il rigetto dell'avanzata eccezione di carenza di legittimazione attiva in capo all'opposto. A ciò deve aggiungersi che la sentenza di secondo grado, per come dalla stessa emergente, disponeva la totale riforma della pronuncia impugnata e quindi il rigetto della domanda originaria di pagamento avanzata dall'opponente nei confronti dell'opposto; proprio l'accoglimento in primo grado della domanda in oggetto aveva determinato la procedura esecutiva azionata dal professionista e il conseguente pagamento, nei confronti di quest'ultimo, della cifra Firmato complessiva poi richiesta in restituzione, in sede monitoria ed a seguito della pronuncia di secondo grado, dall'opposto. Alla luce delle considerazioni che precedono, pertanto, le deduzioni ed eccezioni tempestivamente sollevate dall'opponente non devono essere condivise, con conseguente rigetto dell'opposizione. In considerazione tuttavia della particolarità della presente fattispecie, si ritengono sussistere giustificati motivi per compensare integralmente fra le parti le spese di lite”.
6.Ha censurato l' appellante la sentenza in base ai seguenti
MOTIVI
PRIMO E SECONDO MOTIVO DI APPELLO . Con i primi due motivi d'appello ha eccepito la nullità della sentenza, in quanto non riporterebbe “gli elementi, di fatto e di diritto, integranti la dimensione del contenzioso de quo” (primo motivo) e la nullità derivata in quanto nel giudizio non era stato esperito il tentativo di conciliazione (secondo motivo).
TERZO MOTIVO D'APPELLO. Col terzo motivo d'appello, l'avv. ON NI ha censurato la sentenza impugnata, nella parte in cui ha accertato la legittimazione dell'EN a chiedergli la restituzione delle somme incassate dal Ministero del Lavoro, all'esito del pignoramento presso terzi, in quanto tali somme non sarebbero state “assegnate” all'EN.
QUARTO MOTIVO .Deduce l' appellante che l' EN avrebbe prestato “acquiescenza” alla sentenza di primo grado e all'esecuzione forzata a suo tempo esperita dall'avv. ON NI, non avendo proposto opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi e quindi anche al pignoramento presso terzi .
QUINTO MOTIVO .L' appellante deduce che il Tribunale era incorso in una grave contraddizione tecnico- giuridico laddove aveva ritenuto sufficiente per far sorgere il diritto alla restituzione delle pagate da EN in forza della sentenza poi riformata , l' introduzione di un giudizio monitorio ( per sua natura a contraddittorio differito ) in luogo di un procedimento ordinario di cognizione.
SESTO MOTIVO .Con il sesto ed ultimo motivo di appello l' appellante deduce che il Tribunale ha erroneamente disposto la restituzione delle somme assegnate al Ministero del Lavoro nel corso della procedura esecutiva intrapresa dal professionista nei confronti di EN ( debitore anche del Ministero terzo pignorato ) senza considerare che l' assegnazione ineriva ad un rapporto processuale del tutto diverso rispetto a quello corrente tra i due soggetti originari della sentenza della Corte d' Appello ( non opposta dal debitore che neppure ne aveva chiesto la sospensione della esecutorietà ) e che occorreva un nuovo titolo a sostegno della domanda restitutoria .
7.Si è costituita EN contestando la fondatezza della domanda attorea e chiedendone il rigetto e la condanna alle spese di lite dell' appellante alle spese del doppio grado .
8.Precisate le conclusioni mediante richiamo aio rispettivi atti difensivi la causa è stata trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini di legge ex art. 190 c.p.c.
***
9.L' appello è infondato.
9.1. Nello specifico devono ritenersi destituiti di fondatezza i primi due motivi afferenti la pretesa nullità della sentenza per mancanza degli elementi di fatto e di diritto e violazione del principio di autosufficienza e la mancata formulazione della proposta transattiva ex art. 185 bis c.p.c.
9.1.a).Quanto al primo motivo occorre richiamare i principi giurisprudenziali in materia di nullità della sentenza, in base ai quali “ In tema di contenuto della sentenza, la concisione della motivazione non può prescindere dall'esistenza di una pur succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione impugnata, la cui assenza configura motivo di nullità della sentenza quando non sia possibile individuare il percorso argomentativo della pronuncia giudiziale, funzionale alla sua comprensione e alla sua eventuale verifica in sede di impugnazione (Cass. Sez. 3, 15/11/2019, n. 29721). In tema di contenuto della sentenza, la concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei fatti rilevanti della causa non costituisce un elemento meramente formale, bensì un requisito da apprezzarsi esclusivamente in funzione dell'intelligibilità della decisione e della comprensione delle ragioni poste a suo fondamento, la cui assenza configura motivo di nullità della sentenza quando non sia possibile individuare gli elementi di fatto considerati o presupposti nella decisione. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito genericamente riferita ad una cartella di pagamento per IRPEF 2007, in cui non era specificata e non riusciva a ricavarsi la natura del carico tributario, in particolare se trattarsi dell'imposta o delle relative sanzioni). (Cass. Sez. 6, 20/01/2015, n. 920).
Orbene la sentenza diversamente da quanto dedotto dall' appellante presenta una esposizione seppur concisa delle ragioni di fatto e di diritto che rende comprensibile il percorso argomentativo e possibile l' individuazione degli elementi di fatto costituenti i presupposti della decisione , oltre che la verifica della stessa ai fini della proposizione dell' impugnazione ex art. 161 c.p.c. .
9.1.b).Per quanto attiene al secondo motivo si rileva che a norma di quanto disposto dall' art. 185 bis c.p.c. il giudice può formulare alle parti una proposta transattiva o conciliativa sino a quando è fissata l' udienza per la rimessione della causa in decisione ( ante riforma Cartabia sino a quando è esaurita l' istruzione ), avuto riguardo alla natura del giudizio, alla natura della controversia e alla esistenza di questioni di facile soluzione ( v. anche Cass. n. 7993/2025 per la possibilità di esperire il tentativo di conciliazione o per la formulazione di una proposta transattiva, anche dopo avere fatto precisare le conclusioni e trattenuto la causa in decisione). Trattandosi di una facoltà rimessa alla discrezionalità del giudice non è ipotizzabile alcuna nullità .
10.Infondato è anche il terzo motivo di appello riguardante il difetto di legittimazione attiva di EN a chiedere in via monitoria e in sede di opposizione a decreto ingiuntivo la restituzione delle somme incassate dal Ministero del Lavoro, all'esito del pignoramento presso terzi, in quanto tali somme non sarebbero state “assegnate” all'EN e comunque non vi sarebbe prova della esigibilità del credito del Ministero del Lavoro nei confronti di EN .
Dalla documentazione in atti richiamata espressamente in motivazione vi è prova che il Ministero del Lavoro, terzo pignorato nella procedura esecutiva intrapresa dall' avv. NI per la soddisfazione delle pretese nascenti dalla sentenza di primo grado a lui favorevole , era debitore nei confronti di EN, di somme a titolo di contributi già concessi, per corsi di formazione già concessi per gli anni 2000 e 2004, successivamente sospesi in ragione delle molteplici procedure esecutive pendenti a carico di EN ( v. doc. 3/6 fasc. monitorio ) .Nella comunicazione allegata sub. doc. 6 ricorso ex art. 633 c.p.c. il Ministero del Lavoro dichiarava invero che EN vanta crediti certi, liquidi ed esigibili nei confronti di EN per la parte dei contributi relativi agli anni 2000 e 2004 sospesi ( v. nota Ministero Lavoro sub. doc. 6 ) .
Trattandosi di dichiarazione confessoria resa dal Ministero debitore nei confronti dell' ente creditore EN , la stessa forma piena prova nei confronti del confitente di quanto dichiarato ai sensi dell' art. 2730 c.c. in merito alla sussistenza dei crediti certi, liquidi ed esigibili dell' ente nei confronti del Ministero del Lavoro.
11.Inammissibile oltre che infondato deve ritenersi poi il quarto motivo di appello nel quale l' appellante deduce, in maniera del tutto generica e confusa, la asserita acquiescenza di EN alla mancata statuizione di condanna alla restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado favorevole all' avv. NI .
L' assunto della acquiescenza è contraddetto invero dalla proposizione dell' appello da parte di EN alla sentenza di primo grado del Tribunale n. 19364/2006 .Anche le allegazioni relative alla mancata proposizione del giudizio di opposizione da parte di EN al pignoramento presso terzi sono infondate e contraddette nella sostanza dalla circostanza, risultante per tabulas, che le ordinanze di assegnazione del G.E . risalgono all' anno 2008 ovvero ad epoca precedente la pronunzia di secondo grado n. 5431/2011 che ha caducato la sentenza posta a fondamento dell' azione esecutiva dell' appellante n. 19364/2006, nella quale non sussistevano i presupposti per proporre opposizione al pignoramento presso terzi .
12.Infondato è altresì il quinto motivo di appello .Come affermato in motivazione in mancanza della statuizione di condanna alla restituzione delle somme pagate dall' EN in esecuzione della sentenza di primo grado , EN si è vista costretta ad introdurre nei confronti dell' avv. ON NI , un giudizio monitorio per conseguire un titolo esecutivo per la restituzione delle somme pagate in forza della sentenza di primo grado riformata in appello .
Diversamente da quanto dedotto dall' appellante , l' attivazione di un giudizio autonomo deve ritenersi necessaria in assenza di esplicita statuizione di condanna alla restituzione e alternativa di un autonomo giudizio in alternativa alla formulazione in sede di gravame - per evidenti ragioni di economia processuale ed analogamente a quanto disposto dagli artt. 96, comma 2 e 402, comma 1, c.p.c. – di un'apposita domanda in tal senso( v. sentenza Cass. Sez. 3, 16/06/2016, n. 12387 e ordinanza n. 18062/2018 . Nessun rilievo poi riveste la proposizione del giudizio monitorio in luogo dell' ordinario procedimento di cognizione alla luce della giurisprudenza richiamata che non distingue tra giudizio ordinario e monitorio .
13.Per il sesto ed ultimo motivo si rinvia a quanto dedotto in ordine al quarto motivo.
14.In conclusione l' appello deve essere rigettato e confermata integralmente l' impugnata sentenza.
15.Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata nella parte dispositiva , per valori minimi stante la semplicità delle questioni controverse , in base al valore della causa rappresentato dalla somma portata dal decreto ingiuntivo confermato nel giudizio di rigetto dell' opposizione , con espunzione dele voci trattazione /istruttoria, in quanto la prima consistita in meri rinvii e la seconda non espletata affatto.
PQM
La Corte d' Appello di Roma, V sezione civile, definitivamente pronunziando sull' appello proposto dall' ON NI avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Roma n. 15196/2019 , ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa così provvede :
-rigetta l' appello .
-condanna l' avv. Achille ON NI a rifondere a Nazionale Addestramento CP_1
Professionale le spese di lite del presente grado che liquida in euro 4.997,00 per compensi professionali, il tutto oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cpa come per legge;
-dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell' ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art. 13 co. 1 quater DPR n. 115 del 30.5.2002.
Così deciso nella Camera di consiglio del 5/11/2025 .
La Consigliera estensore
Dott.ssa Francesca Falla Trella
La Presidente
Dott.ssa MA AZ FI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Quinta Sezione Civile
Composta dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa MA AZ FI Presidente
Dott.ssa Francesca Falla Trella Consigliera rel.
Dott.ssa Fiorella Gozzer Consigliera
Riunita in Camera di Consiglio ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 7621/2019 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell' anno 2019 trattenuta in decisione in seguito al deposito delle note telematiche in sostituzione dell' udienza del 3/7/2025
TRA
Avv. Achille ON NI rappresentato e difeso da sè medesimo ex art. 83 c.p.c.
-appellante -
E
– rappresentata e difesa dall' avv. Guido Rossi;
Controparte_1
-appellato-
OGGETTO: Appello avverso sentenza resa dal Tribunale di Roma n. 15196 /2019 pubbl. il 19/7/2019
.
CONCLUSIONI: come da note telematiche depositate per l' udienza del 3/7/2025 .
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione ritualmente notificato, l'Avv. Achille ON NI proponeva opposizione avverso il decreto n. 4997/2027 , emesso dal Tribunale di Roma in data 2 marzo 2017, con cui gli era stato ingiunto il pagamento in favore dell'EN - Ente Nazionale Addestramento Professionale -, della somma di euro 78.072,81, oltre interessi e spese. Tanto in forza della sentenza della Corte d' Appello di Roma 5143/2011 confermata dalla Cassazione, che riformava la sentenza del Tribunale di Roma favorevole all' opponente, di condanna dell' EN al pagamento dei compensi professionali maturati dal professionista , in forza della quale l' EN aveva provveduto al pagamento delle somme poi travolte dalla sentenza di secondo grado .
2.Contestava l'opponente la pretesa creditoria azionata da controparte in sede monitoria, eccependo altresì la propria carenza di legittimazione passiva, oltre che la carenza di legittimazione attiva di parte opposta;
concludeva richiedendo la revoca del decreto ingiuntivo.
3.Si costituiva in giudizio l'EN - Ente Nazionale Addestramento Professionale -, che contestava le eccezioni e deduzioni dell'opponente e concludeva richiedendo il rigetto dell'opposizione.
4.Con provvedimento in data 7 dicembre 2017, il Giudice disponeva la riunione al fascicolo RG 30648/17 di quello RG 32811/17, relativo al medesimo giudizio di opposizione allo stesso decreto ingiuntivo, assegnati i termini ex art. 183 c.p.c. , tratteneva la causa in decisione.
5.Con la sentenza n. 15196/2019 il Tribunale di Roma così motivava : “Occorre in primo luogo evidenziare che, a fondamento della pretesa azionata in sede monitoria, l'
[...]
ha posto la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 5143/11 che aveva Controparte_2 totalmente riformato la sentenza del Tribunale n. 19364/06, che l'aveva a sua volta condannato al pagamento, in favore dell'Avv. ON NI, della somma di euro 147.215,78; a seguito della detta pronuncia di primo grado, l'opponente aveva intrapreso una procedura esecutiva, con assegnazione in suo favore del complessivo importo di euro 78.072,81. Ora, dalla documentazione in atti, emerge che il Tribunale di Roma, con sentenza n. 19364/06, depositata in data 25 settembre 2006, aveva condannato l'odierna opposta al pagamento, in favore dell'Avv. ON NI, dell'importo di euro 147.215,78, oltre interessi. A seguito della detta pronuncia, l'opponente iniziava una procedura esecutiva nei confronti di controparte e riceveva, come da fatture in atti, l'importo complessivo di euro 78.072,81. Con sentenza n. 5143/11, depositata in data 30 novembre 2011, la Corte d'Appello di Roma, in totale riforma della sentenza impugnata, rigettava l'originaria domanda avanzata dall'Avv. ON NI. La Corte di Cassazione, con sentenza n. 9665/16, depositata in data 11 maggio 2016, rigettava poi il ricorso promosso dall'opponente nei confronti della pronuncia di secondo grado. Chiarito ciò, non devono in primo luogo essere condivise le eccezioni di carenza di legittimazione formulate dall'opponente. Sul punto occorre infatti evidenziare, per come emergente dalle prodotte note del Ministero del Lavoro, terzo pignorato nella procedura esecutiva intrapresa dall'opponente, che risultavano già concessi all'ente alcuni contributi per gli anni 2000 e 2004, proprio in virtù dei quali venivano assegnate all'Avv. ON NI parte delle somme azionate in sede esecutiva;
inoltre, con dichiarazione del 24 febbraio 2010, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dava atto che l'EN vantava nei suoi confronti
“crediti certi, liquidi ed esigibili” per euro 48.000,00, poi assegnati al creditore. Deve quindi ritenersi, atteso proprio lo specifico riferimento, nella citata documentazione, ai contributi già concessi e ai crediti certi, liquidi ed esigibili vantati dall'opposto nei confronti del Ministero del Lavoro, come non debbano essere condivise le censure dell'opponente relative alla mancata titolarità, in capo all'EN, delle somme versate a suo favore in sede esecutiva, con conseguente rigetto dell'avanzata eccezione di carenza di legittimazione passiva. Inoltre, per come evidenziato, con la sentenza n. 5143/11, la Corte d'Appello di Roma, in totale riforma della sentenza impugnata, rigettava l'originaria domanda di pagamento avanzata dall'Avv. ON NI in primo grado. Ora, come noto, la giurisprudenza della Suprema Corte ha chiarito che è ammissibile la ripetizione delle somme pagate in esecuzione della sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva, successivamente riformata in appello (con sentenza confermata dalla Corte Suprema di Cassazione), pur non ricorrendo in tal caso un'ipotesi di "condictio indebiti" (art. 2033 c.c.), dalla quale differisce per natura e funzione, laddove non vengono in rilievo -tra l'altro- gli stati soggettivi di buona o mala fede dell'"accipiens", atteso che il diritto alla restituzione sorge direttamente in conseguenza della riforma della sentenza, la quale, facendo venir meno "ex tunc" e definitivamente il titolo delle attribuzioni in base alla prima sentenza, impone di porre la controparte nella medesima situazione in cui si trovava in precedenza. Ne consegue che non incorre nel vizio di omessa pronuncia il giudice di appello il quale, nel riformare completamente la decisione impugnata, non dispone la condanna della parte vittoriosa in primo grado a restituire gli importi ricevuti in forza dell'esecuzione della sentenza appellata, atteso che tale obbligo sorge automaticamente, quale effetto consequenziale, dalla riforma della sentenza (C.C. 8829/07). Inoltre, per come altresì chiarito e specificato dalla giurisprudenza della Suprema Corte, la sentenza d'appello che, in riforma quella di primo grado, faccia sorgere il diritto alla restituzione degli importi pagati in esecuzione di questa, non costituisce, in mancanza di un'espressa statuizione di condanna alla ripetizione di dette somme, titolo esecutivo, occorrendo all'uopo che il "solvens" attivi un autonomo giudizio, ovvero che formuli in sede di gravame - per evidenti ragioni di economia processuale ed analogamente a quanto disposto dagli artt. 96, comma 2 e 402, comma 1, c.p.c. - un'apposita domanda in tal senso (C.C. 12387/16). Nel caso di specie, a fronte della pronuncia di totale riforma della sentenza di primo grado, emessa dalla Corte d'Appello, l'EN ha adito il Giudice del monitorio al fine di ottenere la ripetizione delle somme già corrisposte a controparte a seguito di quanto disposto dalla pronuncia del Tribunale, ottenendo il decreto ingiuntivo opposto nella presente sede e così discendendone, alla luce delle censure avanzate e dei principi giurisprudenziali citati, il rigetto dell'avanzata eccezione di carenza di legittimazione attiva in capo all'opposto. A ciò deve aggiungersi che la sentenza di secondo grado, per come dalla stessa emergente, disponeva la totale riforma della pronuncia impugnata e quindi il rigetto della domanda originaria di pagamento avanzata dall'opponente nei confronti dell'opposto; proprio l'accoglimento in primo grado della domanda in oggetto aveva determinato la procedura esecutiva azionata dal professionista e il conseguente pagamento, nei confronti di quest'ultimo, della cifra Firmato complessiva poi richiesta in restituzione, in sede monitoria ed a seguito della pronuncia di secondo grado, dall'opposto. Alla luce delle considerazioni che precedono, pertanto, le deduzioni ed eccezioni tempestivamente sollevate dall'opponente non devono essere condivise, con conseguente rigetto dell'opposizione. In considerazione tuttavia della particolarità della presente fattispecie, si ritengono sussistere giustificati motivi per compensare integralmente fra le parti le spese di lite”.
6.Ha censurato l' appellante la sentenza in base ai seguenti
MOTIVI
PRIMO E SECONDO MOTIVO DI APPELLO . Con i primi due motivi d'appello ha eccepito la nullità della sentenza, in quanto non riporterebbe “gli elementi, di fatto e di diritto, integranti la dimensione del contenzioso de quo” (primo motivo) e la nullità derivata in quanto nel giudizio non era stato esperito il tentativo di conciliazione (secondo motivo).
TERZO MOTIVO D'APPELLO. Col terzo motivo d'appello, l'avv. ON NI ha censurato la sentenza impugnata, nella parte in cui ha accertato la legittimazione dell'EN a chiedergli la restituzione delle somme incassate dal Ministero del Lavoro, all'esito del pignoramento presso terzi, in quanto tali somme non sarebbero state “assegnate” all'EN.
QUARTO MOTIVO .Deduce l' appellante che l' EN avrebbe prestato “acquiescenza” alla sentenza di primo grado e all'esecuzione forzata a suo tempo esperita dall'avv. ON NI, non avendo proposto opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi e quindi anche al pignoramento presso terzi .
QUINTO MOTIVO .L' appellante deduce che il Tribunale era incorso in una grave contraddizione tecnico- giuridico laddove aveva ritenuto sufficiente per far sorgere il diritto alla restituzione delle pagate da EN in forza della sentenza poi riformata , l' introduzione di un giudizio monitorio ( per sua natura a contraddittorio differito ) in luogo di un procedimento ordinario di cognizione.
SESTO MOTIVO .Con il sesto ed ultimo motivo di appello l' appellante deduce che il Tribunale ha erroneamente disposto la restituzione delle somme assegnate al Ministero del Lavoro nel corso della procedura esecutiva intrapresa dal professionista nei confronti di EN ( debitore anche del Ministero terzo pignorato ) senza considerare che l' assegnazione ineriva ad un rapporto processuale del tutto diverso rispetto a quello corrente tra i due soggetti originari della sentenza della Corte d' Appello ( non opposta dal debitore che neppure ne aveva chiesto la sospensione della esecutorietà ) e che occorreva un nuovo titolo a sostegno della domanda restitutoria .
7.Si è costituita EN contestando la fondatezza della domanda attorea e chiedendone il rigetto e la condanna alle spese di lite dell' appellante alle spese del doppio grado .
8.Precisate le conclusioni mediante richiamo aio rispettivi atti difensivi la causa è stata trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini di legge ex art. 190 c.p.c.
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9.L' appello è infondato.
9.1. Nello specifico devono ritenersi destituiti di fondatezza i primi due motivi afferenti la pretesa nullità della sentenza per mancanza degli elementi di fatto e di diritto e violazione del principio di autosufficienza e la mancata formulazione della proposta transattiva ex art. 185 bis c.p.c.
9.1.a).Quanto al primo motivo occorre richiamare i principi giurisprudenziali in materia di nullità della sentenza, in base ai quali “ In tema di contenuto della sentenza, la concisione della motivazione non può prescindere dall'esistenza di una pur succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione impugnata, la cui assenza configura motivo di nullità della sentenza quando non sia possibile individuare il percorso argomentativo della pronuncia giudiziale, funzionale alla sua comprensione e alla sua eventuale verifica in sede di impugnazione (Cass. Sez. 3, 15/11/2019, n. 29721). In tema di contenuto della sentenza, la concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei fatti rilevanti della causa non costituisce un elemento meramente formale, bensì un requisito da apprezzarsi esclusivamente in funzione dell'intelligibilità della decisione e della comprensione delle ragioni poste a suo fondamento, la cui assenza configura motivo di nullità della sentenza quando non sia possibile individuare gli elementi di fatto considerati o presupposti nella decisione. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito genericamente riferita ad una cartella di pagamento per IRPEF 2007, in cui non era specificata e non riusciva a ricavarsi la natura del carico tributario, in particolare se trattarsi dell'imposta o delle relative sanzioni). (Cass. Sez. 6, 20/01/2015, n. 920).
Orbene la sentenza diversamente da quanto dedotto dall' appellante presenta una esposizione seppur concisa delle ragioni di fatto e di diritto che rende comprensibile il percorso argomentativo e possibile l' individuazione degli elementi di fatto costituenti i presupposti della decisione , oltre che la verifica della stessa ai fini della proposizione dell' impugnazione ex art. 161 c.p.c. .
9.1.b).Per quanto attiene al secondo motivo si rileva che a norma di quanto disposto dall' art. 185 bis c.p.c. il giudice può formulare alle parti una proposta transattiva o conciliativa sino a quando è fissata l' udienza per la rimessione della causa in decisione ( ante riforma Cartabia sino a quando è esaurita l' istruzione ), avuto riguardo alla natura del giudizio, alla natura della controversia e alla esistenza di questioni di facile soluzione ( v. anche Cass. n. 7993/2025 per la possibilità di esperire il tentativo di conciliazione o per la formulazione di una proposta transattiva, anche dopo avere fatto precisare le conclusioni e trattenuto la causa in decisione). Trattandosi di una facoltà rimessa alla discrezionalità del giudice non è ipotizzabile alcuna nullità .
10.Infondato è anche il terzo motivo di appello riguardante il difetto di legittimazione attiva di EN a chiedere in via monitoria e in sede di opposizione a decreto ingiuntivo la restituzione delle somme incassate dal Ministero del Lavoro, all'esito del pignoramento presso terzi, in quanto tali somme non sarebbero state “assegnate” all'EN e comunque non vi sarebbe prova della esigibilità del credito del Ministero del Lavoro nei confronti di EN .
Dalla documentazione in atti richiamata espressamente in motivazione vi è prova che il Ministero del Lavoro, terzo pignorato nella procedura esecutiva intrapresa dall' avv. NI per la soddisfazione delle pretese nascenti dalla sentenza di primo grado a lui favorevole , era debitore nei confronti di EN, di somme a titolo di contributi già concessi, per corsi di formazione già concessi per gli anni 2000 e 2004, successivamente sospesi in ragione delle molteplici procedure esecutive pendenti a carico di EN ( v. doc. 3/6 fasc. monitorio ) .Nella comunicazione allegata sub. doc. 6 ricorso ex art. 633 c.p.c. il Ministero del Lavoro dichiarava invero che EN vanta crediti certi, liquidi ed esigibili nei confronti di EN per la parte dei contributi relativi agli anni 2000 e 2004 sospesi ( v. nota Ministero Lavoro sub. doc. 6 ) .
Trattandosi di dichiarazione confessoria resa dal Ministero debitore nei confronti dell' ente creditore EN , la stessa forma piena prova nei confronti del confitente di quanto dichiarato ai sensi dell' art. 2730 c.c. in merito alla sussistenza dei crediti certi, liquidi ed esigibili dell' ente nei confronti del Ministero del Lavoro.
11.Inammissibile oltre che infondato deve ritenersi poi il quarto motivo di appello nel quale l' appellante deduce, in maniera del tutto generica e confusa, la asserita acquiescenza di EN alla mancata statuizione di condanna alla restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado favorevole all' avv. NI .
L' assunto della acquiescenza è contraddetto invero dalla proposizione dell' appello da parte di EN alla sentenza di primo grado del Tribunale n. 19364/2006 .Anche le allegazioni relative alla mancata proposizione del giudizio di opposizione da parte di EN al pignoramento presso terzi sono infondate e contraddette nella sostanza dalla circostanza, risultante per tabulas, che le ordinanze di assegnazione del G.E . risalgono all' anno 2008 ovvero ad epoca precedente la pronunzia di secondo grado n. 5431/2011 che ha caducato la sentenza posta a fondamento dell' azione esecutiva dell' appellante n. 19364/2006, nella quale non sussistevano i presupposti per proporre opposizione al pignoramento presso terzi .
12.Infondato è altresì il quinto motivo di appello .Come affermato in motivazione in mancanza della statuizione di condanna alla restituzione delle somme pagate dall' EN in esecuzione della sentenza di primo grado , EN si è vista costretta ad introdurre nei confronti dell' avv. ON NI , un giudizio monitorio per conseguire un titolo esecutivo per la restituzione delle somme pagate in forza della sentenza di primo grado riformata in appello .
Diversamente da quanto dedotto dall' appellante , l' attivazione di un giudizio autonomo deve ritenersi necessaria in assenza di esplicita statuizione di condanna alla restituzione e alternativa di un autonomo giudizio in alternativa alla formulazione in sede di gravame - per evidenti ragioni di economia processuale ed analogamente a quanto disposto dagli artt. 96, comma 2 e 402, comma 1, c.p.c. – di un'apposita domanda in tal senso( v. sentenza Cass. Sez. 3, 16/06/2016, n. 12387 e ordinanza n. 18062/2018 . Nessun rilievo poi riveste la proposizione del giudizio monitorio in luogo dell' ordinario procedimento di cognizione alla luce della giurisprudenza richiamata che non distingue tra giudizio ordinario e monitorio .
13.Per il sesto ed ultimo motivo si rinvia a quanto dedotto in ordine al quarto motivo.
14.In conclusione l' appello deve essere rigettato e confermata integralmente l' impugnata sentenza.
15.Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata nella parte dispositiva , per valori minimi stante la semplicità delle questioni controverse , in base al valore della causa rappresentato dalla somma portata dal decreto ingiuntivo confermato nel giudizio di rigetto dell' opposizione , con espunzione dele voci trattazione /istruttoria, in quanto la prima consistita in meri rinvii e la seconda non espletata affatto.
PQM
La Corte d' Appello di Roma, V sezione civile, definitivamente pronunziando sull' appello proposto dall' ON NI avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Roma n. 15196/2019 , ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa così provvede :
-rigetta l' appello .
-condanna l' avv. Achille ON NI a rifondere a Nazionale Addestramento CP_1
Professionale le spese di lite del presente grado che liquida in euro 4.997,00 per compensi professionali, il tutto oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cpa come per legge;
-dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell' ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art. 13 co. 1 quater DPR n. 115 del 30.5.2002.
Così deciso nella Camera di consiglio del 5/11/2025 .
La Consigliera estensore
Dott.ssa Francesca Falla Trella
La Presidente
Dott.ssa MA AZ FI