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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 20/03/2025, n. 413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 413 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Prima Sezione Civile, composto dei magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Francesca Lucchesi Giudice relatore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1872 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024,
promossa da:
nato in [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. BISTRUSSO MARIA RITA, che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale,
ricorrente
contro
nata in [...] il [...], C.F. , Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. CUCCA PAOLA, che la rappresenta e difende per procura speciale,
resistente
1 e con la partecipazione del
Pubblico Ministero
Intervenuto per legge
La causa è stata tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse delle parti: “Voglia il Tribunale adito:
1. confermare l'affidamento condiviso dei minori nato il [...], e Persona_1
nato il [...]; Persona_2
2. disporre il collocamento del minore presso il padre e del minore presso la Per_1 Per_2
madre;
3. i minori vedranno il genitore non convivente secondo accordi liberamente assunti fra loro;
4. la madre autorizza il cambio di residenza del figlio presso il Parte_2 Per_1
padre in via Giacomo Leopardi 49 Sestu;
Parte_1
5. i genitori concordano per l'avvio di un percorso di psicoterapia in favore del figlio Per_2
[...]
6. le spese straordinarie per i figli, preventivamente concordate salvo le urgenti, saranno sostenute da ciascun genitore in ragione del 50%;
7. le somme accantonate per il figlio in apposito libretto postale intestato al figlio, Per_1
percepite dall'INPS per l'indennità di frequenza, resteranno nella disponibilità di entrambi i genitori che decideranno come utilizzarle;
8. compensazione delle spese del giudizio.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
2 Con ricorso depositato in data 26/03/2024, ha chiesto la modifica delle Parte_1
disposizioni della sentenza di divorzio n. 2972/2016, pronunciata da questo tribunale il
24/10/2016, e in particolare, che fosse disposto l'affidamento del minore in via Per_1
esclusiva al padre e l'affidamento del minore in via esclusiva alla madre, con previsione Per_2
del mantenimento diretto del figlio a ciascun genitore affidato.
In data 4/10/2024 si è costituita in giudizio non opponendosi alla domanda. Controparte_1
All'udienza del 9/10/2024, le parti, personalmente comparse davanti al Giudice delegato, hanno raggiunto il diverso accordo trascritto in epigrafe a definizione del giudizio.
Il giudice delegato, valutati gli accordi conformi all'interesse della prole, ha provveduto in via temporanea e urgente in conformità, rimettendo la causa al Collegio per la decisione.
Le condizioni concordate devono essere recepite dal Collegio in quanto non in contrasto con l'interesse dei minori.
L'esito del giudizio giustifica l'integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, a modifica della sentenza del tribunale di Cagliari n.
2972/2016, così decide:
Sull'accordo delle parti:
1. fermo l'affidamento condiviso dei minori nato il [...], e Persona_1 Per_2
nato il [...], dispone che il primo sia collocato presso il padre, e che il secondo sia
[...]
collocato presso la madre;
2. dispone che i minori stiano con il genitore non convivente secondo accordi liberamente assunti fra loro;
3 3. dà atto che la madre ha autorizzato il cambio di residenza del figlio Parte_2
presso il padre in via Giacomo Leopardi 49 Sestu;
Persona_1 Parte_1
4. dà atto che i genitori hanno concordato di avviare un percorso di psicoterapia in favore del figlio Persona_2
5. dispone che le spese straordinarie per i figli, preventivamente concordate salvo le urgenti,
siano sostenute da ciascun genitore in ragione del 50%;
6. dà atto che le parti hanno stabilito che le somme accantonate per il figlio in Per_1
apposito libretto postale intestato al figlio, percepite dall'INPS per l'indennità di frequenza,
resteranno nella disponibilità di entrambi i genitori che decideranno come utilizzarle;
7. spese del giudizio compensate.
Così deciso il 19/03/2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale in
Cagliari.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott. Francesca Lucchesi Dott. Giorgio Latti
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