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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, ordinanza collegiale 01/03/2022, n. 357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 357 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 01/03/2022
N. 00556/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 556 del 2020, proposto da
MA TA VA, rappresentata e difesa dagli avvocati Massimiliano Di Cuia e Nicola Ciaccia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Massafra, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Tagliente, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento:
a) dell’ordinanza ingiunzione del Dirigente della Ripartizione Quinta del Comune di Massafra n. 28 del 19 febbraio 2020, notificata alla ricorrente in data 24 febbraio 2020, con la quale è stato ingiunto il ripristino dello stato dei luoghi entro e non oltre 90 (novanta) giorni dalla notifica delle opere in corso di realizzazione presso il fabbricato sito nel Comune di Massafra (TA), la Via Chiefa e la Via Specchi (ora Via del Concordato);
b) della relazione prot. n. 5941 del 5 febbraio 2020 e successiva integrazione prot. n. 6697 del 10.02.2020 redatte dal Tecnico comunale a seguito di sopralluogo congiunto con la Polizia Locale, mai notificate alla ricorrente;
c) della nota del Dirigente della Ripartizione Quinta del Comune di Massafra del 14 maggio 2020, notificata in data 18 maggio 2020, con la quale è stata dichiarata l’inefficacia dell’accertamento di conformità ex art. 36 del d.P.R. n. 380/2001, recante protocollo n. 17077/2020;
d) di tutti gli atti presupposti, consequenziali e comunque connessi ancorché non conosciuti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli artt. 65, 66 e 67 cod. proc. amm.;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Massafra;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 febbraio 2022 il dott. Alessandro Cappadonia e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Con ricorso notificato in data 25 maggio 2020, parte ricorrente ha impugnato:
- l’ordinanza n. 28 del 19 febbraio 2020 a firma del Dirigente della Ripartizione Quinta del Comune di Massafra, notificata in data 24 febbraio 2020, recante l’ingiunzione di demolizione delle opere abusive, in zona “A1” del vigente P.d.F. comunale e in area sottoposta a vincolo paesaggistico, consistenti in:
“ 1. rifacimento della scalinata (per accedere al primo piano) e del balconcino in c.a. ubicati nel cortile dell’U.I. in argomento;
2. esecuzione di opere interne di ristrutturazione al fabbricato di vecchia costruzione con copertura a volta;
3. esecuzione di lavori al muro di recinzione, con variazione di sagoma e di prospetto, rispetto alla situazione preesistente;
4. esecuzione d’interventi a livello di piano terra, con demolizione e ricostruzione di nuova muratura in conci di tufo, con nuova copertura di solaio in c.a., di circa 29 mq ”;
- la successiva nota dirigenziale del 14 maggio 2020, notificata in data 18 maggio 2020, con la quale è stata dichiarata l’inefficacia della S.C.I.A. in sanatoria, ai sensi dell’art. 19 della legge n. 241/1990, avente ad oggetto l’accertamento di conformità delle predette opere.
A sostegno dell’impugnazione interposta ha dedotto le seguenti censure, così testualmente rubricate:
1) Sulla nota del Dirigente della Ripartizione Quinta del Comune di Massafra del 14.05.2020 - La violazione e la falsa applicazione dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. - La violazione dei principi del contraddittorio e del giusto procedimento;
2) Sulla nota del Dirigente della Ripartizione Quinta del Comune di Massafra del 14 maggio 2020 - L’eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei presupposti di fatto e diritto - L’eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà dell’azione amministrativa - La violazione del principio di proporzionalità dell’azione amministrativa;
3) Sulla nota del Dirigente della Ripartizione Quinta del Comune di Massafra del 14 maggio 2020 - La violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3 e 17 del d.P.R. n. 31/2017 e dell’art. 167 del decreto legislativo n. 42/2004 - Eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei presupposti di fatto e diritto;
4) Sull’ordinanza ingiunzione del Dirigente della Ripartizione Quinta del Comune di Massafra n. 28 del 19 febbraio 2020 - La violazione dell’art. 7 legge n. 241/1990 e la violazione dei principi di trasparenza e partecipazione del procedimento amministrativo;
5) Sull’ordinanza ingiunzione del Dirigente della Ripartizione Quinta del Comune di Massafra n. 28 del 19 febbraio 2020 - L’eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei presupposti di fatto e di diritto - La violazione e falsa applicazione degli artt. 27 e 31 del d.P.R. n. 380/2001 e la violazione del principio di proporzionalità.
Si è costituito in giudizio il Comune di Massafra, contestando le avverse pretese e chiedendo il rigetto del gravame.
Il Collegio rileva che la causa non appare matura per la decisione, necessitando di accertamenti istruttori a carico del Comune di Massafra.
Il Collegio ha necessità di conoscere, attraverso una relazione di chiarimenti, lo stato del procedimento di sanatoria di cui alla SCIA prot. n. 37141 del 18.09.2020 con la quale la ricorrente ha ripresentato un nuovo accertamento di conformità urbanistica ai sensi dell’art. 37 del D.P.R. n. 380/2001, allegando specifiche asseverazioni da parte del tecnico rilevatore. Allo stato, risulta che in data 19.05.2021 l’Unione dei Comuni ha rilasciato l’accertamento di compatibilità paesaggistica n. 30 e che in data 13 gennaio 2022 è stata prodotta l’ulteriore documentazione richiesta dal Comune di Massafra con nota del 23.11.2021 per il perfezionamento dell’ iter amministrativo della pratica di sanatoria.
A tale adempimento istruttorio il Comune di Massafra dovrà provvedere entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione a cura di parte della presente ordinanza istruttoria.
La trattazione della causa deve essere, conseguentemente, rinviata alla successiva udienza pubblica, indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima, sospesa e riservata ogni altra decisione sul rito, nel merito e sulle spese, ordina al Dirigente pro tempore della Ripartizione Quinta - “Urbanistica e Lavori Pubblici” del Comune di Massafra di depositare in via telematica la suindicata documentazione presso la Segreteria di questo Tribunale entro il termine di giorni novanta dalla notificazione e/o comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza.
Rinvia la causa per il prosieguo all’udienza pubblica del 9 novembre 2022.
Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 23 febbraio 2022 con l’intervento dei magistrati:
Ettore Manca, Presidente FF
Silvio Giancaspro, Referendario
Alessandro Cappadonia, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessandro Cappadonia | Ettore Manca |
IL SEGRETARIO