Sentenza 30 giugno 2021
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza 30/06/2021, n. 862 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 862 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/06/2021
N. 00862/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00368/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 368 del 2017, proposto da
TU IY, rappresentato e difeso dagli avvocati Ludovico Marco Benvenuti, Paolo Brambilla, con domicilio eletto presso lo studio Ludovico Benvenuti in Venezia, Santa Croce 205;
contro
Comune di Venezia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Maurizio Ballarin, Antonio Iannotta, Nicoletta Ongaro, con domicilio eletto presso la sede municipale, in Venezia, S. Marco 4091;
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Venezia e Laguna non costituiti in giudizio;
nei confronti
Regione Veneto non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- della deliberazione del Consiglio comunale di Venezia n. 74 del 21 dicembre 2016 (pubblicata sull'albo pretorio in data 28 dicembre 2016) avente ad oggetto “riordino dei “pianini” di Strada Nuova Est, Strada Nuova Ovest, SS. Filippo e Giacomo, Riva degli Schiavoni, Riva del Ferro, Area Realtina – approvazione dell'intesa fra Ministero per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto - Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Venezia e Laguna, Regione e Comune ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”;
- della deliberazione della Giunta comunale di Venezia n. 259 del 7 giugno 2012 (ancorché non conosciuta);
- della deliberazione della Giunta comunale di Venezia n. 237 del 29 maggio 2015;
- della deliberazione della Giunta comunale di Venezia n. 237 del 2 agosto 2016;
- dei verbali in data 29 novembre 2016 e 19 dicembre 2016 della Conferenza di Servizi preliminare “finalizzata all'intesa di cui all'art. 52 del dlgs 42/2004: criteri localizzativi per le occupazioni di suolo pubblico nella città antica, isole ed estuario – esame dei progetti di pianificazione integrata”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Venezia;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visto l’art. 25 del decreto legge n. 137 del 2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 2020, come da ultimo modificato dall'art. 6, comma 1, lett. e), del decreto legge n.44 del 2021;
Visto l’art. 4 del decreto legge n. 28 del 2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 70 del 2020;
Visto l’art. 84 del decreto legge n.18 del 2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza del giorno 9 giugno 2021 la dott.ssa Mara Spatuzzi;
Considerato che:
- il ricorrente ha impugnato gli atti meglio indicati in epigrafe e, in particolare, la deliberazione del Comune di Venezia n. 74/2016, nella parte in cui modificava la collocazione del posteggio concessogli per l’esercizio del commercio su aree pubbliche in Riva del Ferro a Venezia;
- il ricorrente ha depositato in giudizio memoria con cui ha dichiarato di non avere più interesse alla coltivazione del presente ricorso in quanto, il 20 gennaio 2018, ha conferito l’azienda alla società Rainbow Venice S.N.C.;
- anche il Comune di Venezia ha depositato in giudizio memoria con cui chiede che il ricorso venga dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza dell'interesse ad agire in capo al ricorrente, dal momento che, a seguito di conferimento di ramo d’azienda, alla ditta del ricorrente è subentrata altra società e, comunque, non è stato impugnato l’atto P.G. 2019/235791 del 15 giugno 2019, che ha disposto in concreto lo spostamento del posteggio in questione in Calle Larga Mazzini, come da planimetria allegata alla delibera consiliare, per cui lo spostamento sarebbe da considerarsi ormai definitivo;
Ritenuto, per quanto sopra esposto, che il ricorso sia da dichiarare improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse;
Ritenuto che le spese di lite possano essere compensate in considerazione delle peculiarità del caso concreto.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere
Mara Spatuzzi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mara Spatuzzi | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO