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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 03/07/2025, n. 851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 851 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4359/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4359/2022
Oggi 3 luglio 2025 ad ore 9.10 innanzi al dott. Rosa Lavanga, sono comparsi:
l'Avv. Ciufoli anche in sostituzione dell'Avv. Baldinelli per l'attore la quale conclude come in atti;
contesta la tardività del deposito delle note conclusive del;
Parte_1
l'Avv. Vaccari per il il quale conclude come in atti;
rileva, in ordine alla dedotta Pt_1 Parte_1 tardività del deposito, che non si tratta di memoria difensiva ma semplicemente di un preverbale che si riporta a quanto dedotto in comparsa di costituzione.
Dopo breve discussione orale, il Giudice riserva la pronuncia della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., sospende e si ritira in camera di consiglio. Autorizza i procuratori ad allontanarsi.
Alle ore 19.10, assenti le parti, il Giudice pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., come da provvedimento che segue, parte integrante del verbale.
Il Giudice
Rosa Lavanga
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rosa Lavanga ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4359/2022 promossa da:
, nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...] (c.f.: Parte_2
) elettivamente domiciliato in Perugia, Via XIV Settembre n. 73 presso lo C.F._1 studio dell'Avv. Francesco Baldinelli (c.f.: ) e dell'Avv. Cristina Ciufoli (c.f.: C.F._2
) che lo rappresentano e difendono sia unitamente che disgiuntamente C.F._3
ATTORE
Contro
, in persona del Sindaco p.t., con sede in (06024) , Piazza Grande, 9 Parte_1 Pt_1
( ) rappresentato e difeso dall'Avv. Marzio Vaccari P.IVA_1
- ) presso il quale in Perugia via Baldo Email_1 C.F._4
n. 7 elegge domicilio giusta delega delib. GC 268/2022
CONVENUTO
Oggetto: Usucapione
Conclusioni per l'attore: “Voglia il Tribunale di Perugia, contrariis reiectis: Nel merito: a) dichiarare che ha acquistato per usucapione la piena proprietà sulla rata di terreno come Parte_2 evidenziata in verde nella planimetria allegata, costituente porzione di terreno di più ampia consistenza censita al C.T. del Comune di , foglio 198, part. 668, di are 21 e centiare 40; b) per l'effetto, Pt_1 procedere al frazionamento ed accatastamento della predetta rata di terreno, nonché il compimento di quanto necessario alla declaratoria di cui sopra, ordinando ai competenti uffici di effettuare le pagina 2 di 7 opportune trascrizioni e volture, con esonero del Conservatore di ogni responsabilità al riguardo;
c) condannare la convenuta al pagamento delle spese ed onorari di giudizio in caso di opposizione”.
Conclusioni per il convenuto: “Si chiede che l'Ecc.mo Tribunale di Perugia, contrariis reiectis, accerti e dichiari l'inammissibilità e/o l'infondatezza della domanda attrice per i motivi sopra descritti e, per l'effetto, la rigetti. Con conseguente statuizione sulle spese di giudizio”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 21.9.2022, il Sig. conveniva in Parte_2 giudizio il al fine di sentir accogliere le conclusioni sopra ritrascritte. Parte_1
Esponeva l'attore: - di aver acquistato in data 22.12.2016 dal sig. – con atto a Controparte_1 rogito Notaio , rep.
1.766 trascritto in Perugia in data 28/12/2016 – porzione di Persona_1 fabbricato sito in GU (PG), Via Falcucci n. 4, oggi così censita: - C.F. del Comune di , Pt_1 foglio 198, p.lla 584, sub. 9, cat. A/4, classe 4, vani 4; - C.F. del Comune di , foglio 198, p.lla Pt_1
584, sub. 10, cat. C/3, classe 4, mq 105; - i detti immobili erano stati acquistati dal Sig. Controparte_1 in data 12.9.1967, con atto a rogito Notaio prodotto in atti: unitamente ai beni oggetto Persona_2 dell'atto di compravendita di cui sopra, trasferiva all'attore anche il possesso della Controparte_1 confinante rata di terreno, piccola porzione di terreno di più ampia consistenza censita al C.T. del
Comune di , foglio 198, part. 668 - are 21 e centiare 40 - rappresentata con il colore verde nella Pt_1 planimetria catastale prodotta in allegato all'atto di citazione (docc. nn. 3 – 4); - di tale ultima rata di terreno, di proprietà del Comune di , il sig. ha sempre goduto in via esclusiva, Pt_1 Pt_2 possedendola uti dominus, in modo pubblico, pacifico ed ininterrotto, unendo il suo possesso a quello del suo dante causa ai sensi dell'art. 1146 co. 2 c.c.: la piccola rata di terreno, infatti, è completamente recintata ed accorpata, quale pertinenza adibita a corte esterna e giardino, all'immobile di proprietà del
Sig. che la utilizza in via esclusiva da oltre trenta anni, essendo inaccessibile ai terzi ed Pt_2 essendone impedito l'utilizzo da parte di terzi e da parte del di - al possesso esclusivo Pt_1 Pt_1 del bene da parte del sig. si contrappone l'assoluta inerzia ed il totale disinteresse dell'Ente Pt_2 convenuto, che si è del tutto disinteressato - da tempo immemore - della parte di terreno recintata: la parte per cui è causa, in particolare, non è stata neanche considerata dal nei lavori dei primi Pt_1 anni 2000 di realizzazione del parcheggio;
per di più, lo stato e la conformazione dei luoghi è tale da impedire qualsiasi utilizzo della rata di terreno da parte di terzi, stante anche la presenza di una cisterna interrata, che viene a costituire una naturale barriera che la separa dall'area a parcheggio.
pagina 3 di 7 Ritualmente citato, si costituiva in giudizio il , il quale concludeva per la Parte_1 inammissibilità e/o infondatezza della domanda, chiedendone il rigetto. Evidenziava la carenza di materiale probatorio diretto a suffragare le ragioni attoree. Rilevava, nel merito, che la controversia fa parte di una serie di controversie attivate dai proprietari degli immobili prospicienti la particella n. 668 individuata al catasto terreni al foglio 198 del Comune di , altrimenti conosciuta come Piazza (o Pt_1
Largo) Alberaioli.
Evidenziava che la porzione di immobile oggetto di contenzioso è individuata quale area di enti urbani e promiscui, partita speciale “1” ed al catasto urbano, sempre al fg. 198 part. 668, quale bene comune non censibile Partita speciale “A”. (all.1), da sempre, destinata a spazio pubblico, parte a verde e parte a parcheggi non asfaltati e classificata dal vigente PRG la come - Giardini e parchi;
- Giardini e cortili;
- Parcheggi. In particolare, la parte oggetto di causa ha quale destinazione “Giardini e Parchi e
Giardini e Cortili”.
Dette aree sono sempre state nella disponibilità del Comune di che, per mera tolleranza, Pt_1 ha consentito alla parte attrice di utilizzarla anche per situazioni personali proprio perché si tratta di una parte della piazza prospiciente alla abitazione di proprietà. Evidenziava che nei primi anni 2000,
l'Amministrazione Comunale ha redatto e realizzato un progetto di lavori di sistemazione del piazzale antistante il complesso di San Pietro in GU riguardante la particella menzionata (all.ti 2 e 3) e che la problematica si pone per effetto ed in conseguenza di un accesso della Polizia Locale del 27 maggio
2020 (all.4) che verificava alcune occupazioni, senza alcun titolo, di suolo pubblico, tra cui quella della porzione di terreno antistante l'abitazione di parte attrice e degli altri vicini di casa della stessa. Nel luglio 2020 seguiva, quindi, l'avvio dei procedimenti per la verifica di detta abusiva occupazione e, nel successivo aprile 2021, la diffida per il ripristino dello stato dei luoghi (all.5). In diritto, deduceva la inammissibilità della domanda trattandosi nella specie di bene non usucapibile: la particella 668, di cui fa parte la quota di terreno di cui parte attrice chiede l'usucapione, fa parte di una piazza comunale denominata, Piazza (o Largo) Alberaioli, piazza comunale e, per ciò stesso, facente parte del patrimonio indisponibile del in quanto destinata a pubblico servizio. Deduceva altresì in Pt_1 merito alla inesistenza del possesso ad usucapionem, non risultando dimostrato il possesso ad usucapionem che deve esteriorizzarsi in un comportamento continuo e non interrotto, che dimostri inequivocabilmente l'intenzione di esercitare il potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena e, quindi, una signoria sulla cosa che permanga per tutto il tempo indispensabile per usucapire, senza interruzione, sia per quanto riguarda l'animus che il corpus e che non sia dovuta a mera tolleranza. L'asserito possesso vantato da parte attrice, come si evince dai vari provvedimenti emessi dall'ente sull'area in questione, non è mai stato pacifico. Deduceva anche in pagina 4 di 7 merito alla inesistenza dell'animus possidendi, evidenziando che parte attrice, prima di attivare il procedimento, ha tentato, a più riprese, di trovare un accordo con l'Amministrazione Comunale, affermazione avente natura confessoria circa l'esistenza di una situazione di detenzione e non di possesso. Concludeva per il rigetto della domanda.
Concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 sesto comma c.p.c., le parti depositavano le rispettive memorie e il GI;
all'esito dell'esame delle richieste formulate, fissava udienza per la precisazione delle conclusioni poi rinviata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con concessione di termine per note conclusive e note spese.
Dall'esame degli atti, la natura demaniale del bene oggetto di controversia è pacifica sulla base delle stesse deduzioni e produzioni di parte attrice (in merito all'atto di acquisto del 22.12.2016 non si evince alcun riferimento al godimento o uso, da parte della venditrice e asseritamente trasmesso all'acquirente, in merito alla porzione di terreno censita al Fog.198 con la part.n. 668 di cui la parte venditrice avrebbe avuto il possesso;
peraltro, nell'allegato A all'atto di acquisto è chiaramente evincibile la p.lla 668 (di proprietà comunale).
Ora, si osserva che l'asservimento dei beni demaniali a soli fini pubblici esclude la loro capacità di essere oggetto di possesso da parte di privati, per cui, laddove una situazione di fatto comunque si instauri, la stessa non ha alcun effetto a nessun fine, cosicché non può in alcun modo consentire l'usucapione.
Di conseguenza, la questione che si pone, in difetto di formali atti di sdemanializzazione provenienti dal Comune di , è quella della configurabilità di una volontà dell'Ente proprietario Pt_1 di sottrarre il bene in contestazione alla destinazione all'uso pubblico, accertamento che costituisce il presupposto della domanda di usucapione, ma non è stato richiesto da parte attrice e comunque relativo ad un fatto non tempestivamente allegato.
Anche a voler superare tale dato di ordine processuale, occorrerebbe comunque verificare se risulti nel caso di specie una sdemanializzazione c.d. tacita che consentirebbe al bene demaniale di essere usucapibile.
La risposta, nella specie, è comunque negativa, in quanto la sdemanializzazione non può desumersi dalla sola circostanza che un bene non sia più adibito anche da lungo tempo ad uso pubblico,
“ma è ravvisabile solo in presenza di atti e fatti che evidenzino in maniera inequivocabile la volontà della P.A. di sottrarre il bene medesimo a detta destinazione e di rinunciare definitivamente al suo ripristino, non potendo desumersi una volontà di rinunzia univoca e concludente da una situazione negativa di mera inerzia o tolleranza”. (Cass. Civ., Sez. II, Sentenza n. 12062 del 29.5.2014).
pagina 5 di 7 Il dedotto disinteresse del confermato dalla diversa gestione delle aree destinate al Pt_1 pubblico presenti nelle immediate vicinanze, lo stato e la conformazione dei luoghi tale da impedire qualsiasi utilizzo della rata di terreno da parte di terzi, stante anche la presenza, da tempo immemorabile, di una cisterna interrata, che costituisce un naturale rialzamento del terreno che di fatto la separa dall'area a parcheggio aperta al pubblico, costituiscono, secondo la tesi attorea, elementi fondanti un possesso esclusivo ed ultraventennale. L'assunto non convince.
Esclusa non solo la possibilità di accertare la sdemanializzazione tacita del bene, ma anche, come detto sopra, accertata, nella specie, la esistenza di comportamenti incompatibili con la dismissione del bene alla sfera del demanio (il verbale del 27.5.2020 redatto all'esito dell'accesso sui luoghi della Polizia Locale;
dalla Visura Storica per immobile allegata alla comparsa di costituzione e datata 6.3.2023 si evince che la particella del Catasto terreni del Comune di di cui al Fog.198 n. Pt_1
668 è censita come “Area di Enti Urbani e Promiscui-Partita Speciale 1 e Particella con qualità di Ente
Urbano” il Comune di mai ha rinunciato o modificato la natura pubblica di tale area, tanto che Pt_1 con atto del 21.4.2021, rilevando l'occupazione sine titulo del terreno di proprietà dello stesso posto in
Largo Alberaioli da parte dell'attuale attore e di altri, li diffidava formalmente a ripristinare lo stato dei luoghi, con riserva sulla richiesta di risarcimento per occupazione illegittima della particella 668 foglio
198), si deve concludere che il bene, di natura demaniale, non è suscettibile di usucapione, ai sensi degli artt. 822, 823 e 824 c.c., pervenendosi così al rigetto della domanda.
Invero, i beni demaniali non sono usucapibili: irrilevante è la dimostrazione da parte del privato di un possesso continuato del bene di che trattassi, in quanto pur ammesso che il privato abbia posseduto il bene (cioè abbia svolto un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà), comunque, non sarebbe un possesso utile ad usucapire salvo provvedimento di sdemanializzazione.
Il venir meno della natura demaniale, al di là comunque dell'emanazione di un provvedimento espresso di sdemanializzazione, non può conseguire ad un uso protratto nel tempo del bene pubblico da parte del privato, stante la non usucapibilità dei beni demaniali ai sensi dell'art. 823 c.c., considerato che la perdita della demanialità del bene deve essere sempre ricondotta, come detto sopra, alla volontà manifestata dalla PA, unica legittimata a rinunciare alla funzione pubblica del bene, e non può, al contrario, scaturire da comportamenti privati e dalla loro tolleranza da parte dell'amministrazione; pertanto, nessun effetto può essere collegato al mancato uso dello stesso da parte dell'amministrazione pubblica ed al contemporaneo uso da parte dei privati anche per periodi prolungati di tempo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, tenuto conto della minima attività istruttoria, come in dispositivo.
P.Q.M.
pagina 6 di 7 definitivamente pronunciando, respinge la domanda. Condanna al pagamento delle Parte_2 spese di lite in favore di , in persona del Sindaco p.t., liquidate in complessivi € Parte_1
2.500,00 per compensi professionali, oltre accessori sulle somme soggette per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c..
PERUGIA, 3 luglio 2025 Il Giudice
Rosa Lavanga
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4359/2022
Oggi 3 luglio 2025 ad ore 9.10 innanzi al dott. Rosa Lavanga, sono comparsi:
l'Avv. Ciufoli anche in sostituzione dell'Avv. Baldinelli per l'attore la quale conclude come in atti;
contesta la tardività del deposito delle note conclusive del;
Parte_1
l'Avv. Vaccari per il il quale conclude come in atti;
rileva, in ordine alla dedotta Pt_1 Parte_1 tardività del deposito, che non si tratta di memoria difensiva ma semplicemente di un preverbale che si riporta a quanto dedotto in comparsa di costituzione.
Dopo breve discussione orale, il Giudice riserva la pronuncia della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., sospende e si ritira in camera di consiglio. Autorizza i procuratori ad allontanarsi.
Alle ore 19.10, assenti le parti, il Giudice pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., come da provvedimento che segue, parte integrante del verbale.
Il Giudice
Rosa Lavanga
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rosa Lavanga ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4359/2022 promossa da:
, nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...] (c.f.: Parte_2
) elettivamente domiciliato in Perugia, Via XIV Settembre n. 73 presso lo C.F._1 studio dell'Avv. Francesco Baldinelli (c.f.: ) e dell'Avv. Cristina Ciufoli (c.f.: C.F._2
) che lo rappresentano e difendono sia unitamente che disgiuntamente C.F._3
ATTORE
Contro
, in persona del Sindaco p.t., con sede in (06024) , Piazza Grande, 9 Parte_1 Pt_1
( ) rappresentato e difeso dall'Avv. Marzio Vaccari P.IVA_1
- ) presso il quale in Perugia via Baldo Email_1 C.F._4
n. 7 elegge domicilio giusta delega delib. GC 268/2022
CONVENUTO
Oggetto: Usucapione
Conclusioni per l'attore: “Voglia il Tribunale di Perugia, contrariis reiectis: Nel merito: a) dichiarare che ha acquistato per usucapione la piena proprietà sulla rata di terreno come Parte_2 evidenziata in verde nella planimetria allegata, costituente porzione di terreno di più ampia consistenza censita al C.T. del Comune di , foglio 198, part. 668, di are 21 e centiare 40; b) per l'effetto, Pt_1 procedere al frazionamento ed accatastamento della predetta rata di terreno, nonché il compimento di quanto necessario alla declaratoria di cui sopra, ordinando ai competenti uffici di effettuare le pagina 2 di 7 opportune trascrizioni e volture, con esonero del Conservatore di ogni responsabilità al riguardo;
c) condannare la convenuta al pagamento delle spese ed onorari di giudizio in caso di opposizione”.
Conclusioni per il convenuto: “Si chiede che l'Ecc.mo Tribunale di Perugia, contrariis reiectis, accerti e dichiari l'inammissibilità e/o l'infondatezza della domanda attrice per i motivi sopra descritti e, per l'effetto, la rigetti. Con conseguente statuizione sulle spese di giudizio”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 21.9.2022, il Sig. conveniva in Parte_2 giudizio il al fine di sentir accogliere le conclusioni sopra ritrascritte. Parte_1
Esponeva l'attore: - di aver acquistato in data 22.12.2016 dal sig. – con atto a Controparte_1 rogito Notaio , rep.
1.766 trascritto in Perugia in data 28/12/2016 – porzione di Persona_1 fabbricato sito in GU (PG), Via Falcucci n. 4, oggi così censita: - C.F. del Comune di , Pt_1 foglio 198, p.lla 584, sub. 9, cat. A/4, classe 4, vani 4; - C.F. del Comune di , foglio 198, p.lla Pt_1
584, sub. 10, cat. C/3, classe 4, mq 105; - i detti immobili erano stati acquistati dal Sig. Controparte_1 in data 12.9.1967, con atto a rogito Notaio prodotto in atti: unitamente ai beni oggetto Persona_2 dell'atto di compravendita di cui sopra, trasferiva all'attore anche il possesso della Controparte_1 confinante rata di terreno, piccola porzione di terreno di più ampia consistenza censita al C.T. del
Comune di , foglio 198, part. 668 - are 21 e centiare 40 - rappresentata con il colore verde nella Pt_1 planimetria catastale prodotta in allegato all'atto di citazione (docc. nn. 3 – 4); - di tale ultima rata di terreno, di proprietà del Comune di , il sig. ha sempre goduto in via esclusiva, Pt_1 Pt_2 possedendola uti dominus, in modo pubblico, pacifico ed ininterrotto, unendo il suo possesso a quello del suo dante causa ai sensi dell'art. 1146 co. 2 c.c.: la piccola rata di terreno, infatti, è completamente recintata ed accorpata, quale pertinenza adibita a corte esterna e giardino, all'immobile di proprietà del
Sig. che la utilizza in via esclusiva da oltre trenta anni, essendo inaccessibile ai terzi ed Pt_2 essendone impedito l'utilizzo da parte di terzi e da parte del di - al possesso esclusivo Pt_1 Pt_1 del bene da parte del sig. si contrappone l'assoluta inerzia ed il totale disinteresse dell'Ente Pt_2 convenuto, che si è del tutto disinteressato - da tempo immemore - della parte di terreno recintata: la parte per cui è causa, in particolare, non è stata neanche considerata dal nei lavori dei primi Pt_1 anni 2000 di realizzazione del parcheggio;
per di più, lo stato e la conformazione dei luoghi è tale da impedire qualsiasi utilizzo della rata di terreno da parte di terzi, stante anche la presenza di una cisterna interrata, che viene a costituire una naturale barriera che la separa dall'area a parcheggio.
pagina 3 di 7 Ritualmente citato, si costituiva in giudizio il , il quale concludeva per la Parte_1 inammissibilità e/o infondatezza della domanda, chiedendone il rigetto. Evidenziava la carenza di materiale probatorio diretto a suffragare le ragioni attoree. Rilevava, nel merito, che la controversia fa parte di una serie di controversie attivate dai proprietari degli immobili prospicienti la particella n. 668 individuata al catasto terreni al foglio 198 del Comune di , altrimenti conosciuta come Piazza (o Pt_1
Largo) Alberaioli.
Evidenziava che la porzione di immobile oggetto di contenzioso è individuata quale area di enti urbani e promiscui, partita speciale “1” ed al catasto urbano, sempre al fg. 198 part. 668, quale bene comune non censibile Partita speciale “A”. (all.1), da sempre, destinata a spazio pubblico, parte a verde e parte a parcheggi non asfaltati e classificata dal vigente PRG la come - Giardini e parchi;
- Giardini e cortili;
- Parcheggi. In particolare, la parte oggetto di causa ha quale destinazione “Giardini e Parchi e
Giardini e Cortili”.
Dette aree sono sempre state nella disponibilità del Comune di che, per mera tolleranza, Pt_1 ha consentito alla parte attrice di utilizzarla anche per situazioni personali proprio perché si tratta di una parte della piazza prospiciente alla abitazione di proprietà. Evidenziava che nei primi anni 2000,
l'Amministrazione Comunale ha redatto e realizzato un progetto di lavori di sistemazione del piazzale antistante il complesso di San Pietro in GU riguardante la particella menzionata (all.ti 2 e 3) e che la problematica si pone per effetto ed in conseguenza di un accesso della Polizia Locale del 27 maggio
2020 (all.4) che verificava alcune occupazioni, senza alcun titolo, di suolo pubblico, tra cui quella della porzione di terreno antistante l'abitazione di parte attrice e degli altri vicini di casa della stessa. Nel luglio 2020 seguiva, quindi, l'avvio dei procedimenti per la verifica di detta abusiva occupazione e, nel successivo aprile 2021, la diffida per il ripristino dello stato dei luoghi (all.5). In diritto, deduceva la inammissibilità della domanda trattandosi nella specie di bene non usucapibile: la particella 668, di cui fa parte la quota di terreno di cui parte attrice chiede l'usucapione, fa parte di una piazza comunale denominata, Piazza (o Largo) Alberaioli, piazza comunale e, per ciò stesso, facente parte del patrimonio indisponibile del in quanto destinata a pubblico servizio. Deduceva altresì in Pt_1 merito alla inesistenza del possesso ad usucapionem, non risultando dimostrato il possesso ad usucapionem che deve esteriorizzarsi in un comportamento continuo e non interrotto, che dimostri inequivocabilmente l'intenzione di esercitare il potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena e, quindi, una signoria sulla cosa che permanga per tutto il tempo indispensabile per usucapire, senza interruzione, sia per quanto riguarda l'animus che il corpus e che non sia dovuta a mera tolleranza. L'asserito possesso vantato da parte attrice, come si evince dai vari provvedimenti emessi dall'ente sull'area in questione, non è mai stato pacifico. Deduceva anche in pagina 4 di 7 merito alla inesistenza dell'animus possidendi, evidenziando che parte attrice, prima di attivare il procedimento, ha tentato, a più riprese, di trovare un accordo con l'Amministrazione Comunale, affermazione avente natura confessoria circa l'esistenza di una situazione di detenzione e non di possesso. Concludeva per il rigetto della domanda.
Concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 sesto comma c.p.c., le parti depositavano le rispettive memorie e il GI;
all'esito dell'esame delle richieste formulate, fissava udienza per la precisazione delle conclusioni poi rinviata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con concessione di termine per note conclusive e note spese.
Dall'esame degli atti, la natura demaniale del bene oggetto di controversia è pacifica sulla base delle stesse deduzioni e produzioni di parte attrice (in merito all'atto di acquisto del 22.12.2016 non si evince alcun riferimento al godimento o uso, da parte della venditrice e asseritamente trasmesso all'acquirente, in merito alla porzione di terreno censita al Fog.198 con la part.n. 668 di cui la parte venditrice avrebbe avuto il possesso;
peraltro, nell'allegato A all'atto di acquisto è chiaramente evincibile la p.lla 668 (di proprietà comunale).
Ora, si osserva che l'asservimento dei beni demaniali a soli fini pubblici esclude la loro capacità di essere oggetto di possesso da parte di privati, per cui, laddove una situazione di fatto comunque si instauri, la stessa non ha alcun effetto a nessun fine, cosicché non può in alcun modo consentire l'usucapione.
Di conseguenza, la questione che si pone, in difetto di formali atti di sdemanializzazione provenienti dal Comune di , è quella della configurabilità di una volontà dell'Ente proprietario Pt_1 di sottrarre il bene in contestazione alla destinazione all'uso pubblico, accertamento che costituisce il presupposto della domanda di usucapione, ma non è stato richiesto da parte attrice e comunque relativo ad un fatto non tempestivamente allegato.
Anche a voler superare tale dato di ordine processuale, occorrerebbe comunque verificare se risulti nel caso di specie una sdemanializzazione c.d. tacita che consentirebbe al bene demaniale di essere usucapibile.
La risposta, nella specie, è comunque negativa, in quanto la sdemanializzazione non può desumersi dalla sola circostanza che un bene non sia più adibito anche da lungo tempo ad uso pubblico,
“ma è ravvisabile solo in presenza di atti e fatti che evidenzino in maniera inequivocabile la volontà della P.A. di sottrarre il bene medesimo a detta destinazione e di rinunciare definitivamente al suo ripristino, non potendo desumersi una volontà di rinunzia univoca e concludente da una situazione negativa di mera inerzia o tolleranza”. (Cass. Civ., Sez. II, Sentenza n. 12062 del 29.5.2014).
pagina 5 di 7 Il dedotto disinteresse del confermato dalla diversa gestione delle aree destinate al Pt_1 pubblico presenti nelle immediate vicinanze, lo stato e la conformazione dei luoghi tale da impedire qualsiasi utilizzo della rata di terreno da parte di terzi, stante anche la presenza, da tempo immemorabile, di una cisterna interrata, che costituisce un naturale rialzamento del terreno che di fatto la separa dall'area a parcheggio aperta al pubblico, costituiscono, secondo la tesi attorea, elementi fondanti un possesso esclusivo ed ultraventennale. L'assunto non convince.
Esclusa non solo la possibilità di accertare la sdemanializzazione tacita del bene, ma anche, come detto sopra, accertata, nella specie, la esistenza di comportamenti incompatibili con la dismissione del bene alla sfera del demanio (il verbale del 27.5.2020 redatto all'esito dell'accesso sui luoghi della Polizia Locale;
dalla Visura Storica per immobile allegata alla comparsa di costituzione e datata 6.3.2023 si evince che la particella del Catasto terreni del Comune di di cui al Fog.198 n. Pt_1
668 è censita come “Area di Enti Urbani e Promiscui-Partita Speciale 1 e Particella con qualità di Ente
Urbano” il Comune di mai ha rinunciato o modificato la natura pubblica di tale area, tanto che Pt_1 con atto del 21.4.2021, rilevando l'occupazione sine titulo del terreno di proprietà dello stesso posto in
Largo Alberaioli da parte dell'attuale attore e di altri, li diffidava formalmente a ripristinare lo stato dei luoghi, con riserva sulla richiesta di risarcimento per occupazione illegittima della particella 668 foglio
198), si deve concludere che il bene, di natura demaniale, non è suscettibile di usucapione, ai sensi degli artt. 822, 823 e 824 c.c., pervenendosi così al rigetto della domanda.
Invero, i beni demaniali non sono usucapibili: irrilevante è la dimostrazione da parte del privato di un possesso continuato del bene di che trattassi, in quanto pur ammesso che il privato abbia posseduto il bene (cioè abbia svolto un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà), comunque, non sarebbe un possesso utile ad usucapire salvo provvedimento di sdemanializzazione.
Il venir meno della natura demaniale, al di là comunque dell'emanazione di un provvedimento espresso di sdemanializzazione, non può conseguire ad un uso protratto nel tempo del bene pubblico da parte del privato, stante la non usucapibilità dei beni demaniali ai sensi dell'art. 823 c.c., considerato che la perdita della demanialità del bene deve essere sempre ricondotta, come detto sopra, alla volontà manifestata dalla PA, unica legittimata a rinunciare alla funzione pubblica del bene, e non può, al contrario, scaturire da comportamenti privati e dalla loro tolleranza da parte dell'amministrazione; pertanto, nessun effetto può essere collegato al mancato uso dello stesso da parte dell'amministrazione pubblica ed al contemporaneo uso da parte dei privati anche per periodi prolungati di tempo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, tenuto conto della minima attività istruttoria, come in dispositivo.
P.Q.M.
pagina 6 di 7 definitivamente pronunciando, respinge la domanda. Condanna al pagamento delle Parte_2 spese di lite in favore di , in persona del Sindaco p.t., liquidate in complessivi € Parte_1
2.500,00 per compensi professionali, oltre accessori sulle somme soggette per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c..
PERUGIA, 3 luglio 2025 Il Giudice
Rosa Lavanga
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