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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 28/05/2025, n. 810 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 810 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
Segue dal verbale di udienza tenuta in data 28.05.2025 la sentenza che si da per letta in assenza delle parti
R E P U B B LI C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Brindisi ufficio lavoro
Il giudice dott. Piero Primiceri, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
con contestuale motivazione, nella causa di lavoro tra:
, rappresentata e difesa dall'avvocato Controparte_1
Mariaconcetta Milone, nel cui studio ha eletto domicilio ricorrente e
, in Controparte_2 persona del ministro in carica, rappresentato e difeso dalla dott.ssa Angela Tiziana Di Noia
resistente
oggetto: retribuzione professionale docenti
1
Con ricorso ordinario depositato il 18.04.2024, l'odierna parte ricorrente, premesso di avere prestato attività lavorativa in qualità di docente con contratti a tempo determinato nell'anno scolastico 2021/2022 nei periodi ivi analiticamente indicati, ha concluso per la condanna del al pagamento della Controparte_2 retribuzione professionale docenti, indennità prevista dall'articolo 7 del CCNL del 15.03.2001 e corrisposta dal esclusivamente ai CP_2 docenti di ruolo e ai docenti precari che hanno stipulato contratti a tempo determinato di durata annuale con scadenza al 31 agosto o al 30 giugno.
Si è costituito tempestivamente il Controparte_2
, concludendo per il rigetto del ricorso.
[...]
All'odierna udienza i procuratori delle parti hanno proceduto alla discussione ed il Giudice ha pronunziato la presente sentenza con motivazione contestuale. ___________________
Il ricorso merita accoglimento per le ragioni che di seguito vengono esposte. Parte ricorrente assume di aver subìto un'ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai colleghi docenti a tempo indeterminato e a quelli precari che avevano ricoperto supplenze annuali, per non avere beneficiato, a differenza di questi ultimi, della retribuzione professionale docente e chiede pertanto il riconoscimento di tale componente retributiva. Deve rilevarsi che l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che 'con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive' ed aggiungendo, al comma 3, che 'la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999...'. Tale ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto 'in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio' e precisando, poi, che 'per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al
2 mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio'. Dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della retribuzione professionale docenti, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. in tal senso, fra le tante Cass. n. 17773/2017). Ciò determina la conseguenza che tale emolumento rientra nelle 'condizioni di impiego' che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato,
è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive. Con recente pronuncia del 27.7.2018 n. 20015, la Suprema Corte ha statuito che “L'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo” (nelle stesso senso, più recentemente, Cass. civ. sez. lav., ordinanza 5.3.2020, n. 6293/2020). Dette conclusioni sono state di recente condivise da altre pronunce giurisprudenziali (Cass., civ., sez. VI, 24.11.2021, n. 36418; Cass. civ., 28/11/2019, n. 31149; Cass. 9/2/2021, n. 3180). Contrariamente a quanto opina il resistente, pertanto, è CP_2 indubbio che la clausola 4 opera anche con riferimento all'ipotesi in esame, perché l'esigenza di vietare discriminazioni dei lavoratori a termine rispetto a quelli a tempo indeterminato viene in rilievo anche qualora il rapporto a termine, seppure non più in essere, venga fatto valere ai fini dell'anzianità di servizio (cfr. Corte di Giustizia 8.11.2011 in causa C177/10 punto 43; Corte di Giustizia 18.10.2012 Persona_1 in cause riunite da C- 302/11 a C-305/11, ed altri, punto 36; per i Per_2 precedenti di questa Corte, v. Cass. 22558 e 23868 del 2016 e le
3 successive sentenze conformi fra le quali si segnalano, fra le più recenti, Cass. nn. 28635, 26356, 26353, 6323 del 2018 e Cass. n. 20918/2019 quest'ultima relativa al personale ATA). Per detti motivi il ricorso merita accoglimento, con conseguente condanna del al pagamento della retribuzione professionale docenti CP_3 per le mensilità e per i giorni di lavoro espletati dalla ricorrente negli anni 2019, 2020, 2021. Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
p.q.m.
il Tribunale di Brindisi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando sul ricorso depositato il 18.04.2024 da nei confronti del Controparte_1 [...]
, così provvede: Controparte_2 Contr
- accoglie il ricorso e per l'effetto condanna il al pagamento della retribuzione professionale docenti per le mensilità e per i giorni di lavoro espletati dalla ricorrente nell'anno scolastico 2021/2022; Contr
- condanna il al pagamento delle spese legali, liquidate in euro 1030,00, oltre iva, cpa e rimborso spese come per legge, con distrazione. Brindisi, 28.05.2025
il giudice del lavoro dott. Piero Primiceri
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