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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 13/06/2025, n. 1526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1526 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bologna
- sezione prima civile - nelle persone dei magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente rel., dott.ssa Francesca Neri Giudice, dott.ssa Ivana Poggioli Giudice onorario, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 17989/2024 r.g. promossa da
nato a [...] l'[...] Parte_1
(c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. C.F._1
Silvia Rossi del Foro di Bologna ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore - ricorrente contro
, nata a Bagno a [...] il 26 Controparte_1
novembre 1990 (c.f. ), rappresentata e C.F._2
difesa dall'avv. Lorenzo Maddii del Foro di Firenze ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore
- resistente con l'intervento del
1 Pubblico Ministero - intervenuto avente ad oggetto: “regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale”.
Conclusioni comuni del ricorrente della resistente:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, pronunciare provvedimento recettivo delle condizioni qui di seguito esplicitate, previa verifica della loro adeguatezza:
1) I figli minori e vengono affidati - come per Per_1 Persona_2
legge - in via condivisa ad entrambi i genitori, i quali ne cureranno l'istruzione, l'educazione e la salute, tenuto conto dei loro bisogni, delle loro naturali inclinazioni ed aspirazioni, con collocazione - in questa prima fase della separazione stante l'età dei figli - presso la madre, ma entrambi i genitori si impegnano a far riconoscere ai figli pari valore ed importanza ad entrambe le abitazioni del padre e della madre, stante la permanenza paritaria.
La responsabilità genitoriale verrà esercitata separatamente per il tempo in cui ciascun genitore avrà con sé i figli in relazione alle decisioni di ordinaria conduzione di vita degli stessi;
le decisioni di maggiore interesse relative alla loro istruzione, educazione e cura saranno adottate congiuntamente da entrambi i genitori.
2) I tempi di permanenza dei minori presso ciascun genitore devono essere suddivisi in modo sostanzialmente paritario, come avvenuto in questi sei anni e compatibilmente con i reciproci impegni lavorativi nonché con quelli scolastici ed extrascolastici dei figli e più precisamente i figli staranno con la madre nelle
2 giornate di lunedì, martedì e mercoledì e con il padre nelle giornate di giovedì, venerdì e sabato oltre a week end alterni.
Si precisa che il Sig. recupererà ogni giovedì i figli Pt_1
all'uscita dalla scuola e li riporterà alla madre – nei fine settimana di pertinenza materna - il sabato, in una fascia oraria – che in base agli impegni lavorativi delle parti e/o a quelli ludico- sportivi dei figli – va dalle 11.00 alle 15.00.
Quando invece i bambini resteranno con il ricorrente anche la domenica, lo stesso li accompagnerà a scuola il lunedì mattina.
Quando i bambini saranno a casa da scuola e non ancora in vacanza, le parti rispetteranno le modalità sopra esposte, con la precisazione che i bambini verranno portati una volta da un genitore e ripresi dall'altro, in maniera che ogni genitore effettui solo una volta il tragitto da una casa all'altra con i figli.
3) Per le festività natalizie i gemelli trascorreranno, come già fanno, la Vigilia presso la madre e il Natale presso il padre. Ad anni alterni i genitori terranno l'uno i figli dal 26.12 al 01.01 alla mattina, mentre l'altro genitore li terrà dal 01.01 al 06.01 compreso. Per le festività pasquali i figli trascorreranno la Pasqua
e il Lunedì dell'Angelo ad anni alterni presso ciascun genitore.
Per il periodo estivo i figli trascorreranno con il padre due settimane, anche non consecutive, ed analogamente faranno con la madre. Il calendario andrà determinato tra le parti entro il 30 maggio di ogni anno. Sono salvi diversi accordi tra le parti in relazione ai rispettivi impegni lavorativi. Ogni anno – come già
3 fanno - i figli trascorreranno alcune settimane di vacanza con i nonni sia materni sia paterni, in base alle disponibilità degli stessi;
i periodi di ferie con i nonni verranno concordati entro il
30 maggio di ogni anno.
Ciascuno dei genitori si impegna comunque a non accavallare i periodi di ferie, al fine di una migliore gestione dei minori, nonché a comunicare per tempo (almeno 15 gg prima) l'esatto luogo delle vacanze, la sistemazione alloggiativa o alberghiera e gli eventuali spostamenti. Eventuali viaggi all'estero dovranno essere preventivamente comunicati ed autorizzati dall'altro genitore, con preavviso di 15gg e fornendo tutti i recapiti e l'itinerario.
Le altre festività verranno alternate di anno in anno fra i genitori salvo diversi accordi tra gli stessi e tenendo conto delle esigenze e volontà dei figli e facendo in modo che per la festa della mamma siano con la madre e per quella del papà siano con il padre;
i gemelli trascorreranno il giorno del compleanno con entrambi i genitori, salvo diversi accordi tra gli stessi e tenendo conto delle esigenze e volontà dei figli.
Negli eventi che riguardano i minori si estenderanno gli inviti anche ai familiari più stretti di entrambi i genitori (nonni /zii), in un'ottica di crescita serena ed equilibrata dei figli. I genitori si adoperano per partecipare entrambi a tutti gli eventi scolastici, sportivi e/o culturali dei minori.
4 4) A titolo di mantenimento dei figli minori, il Sig. Pt_1
corrisponderà mensilmente, come fa già dal 2018, entro il 10 di ogni mese la somma di euro 800,00 – rivalutabili secondo gli indici Istat. L'assegno unico - se dovuto - resterà interamente a favore della madre;
diversamente se non ne beneficia la madre, verrà richiesto dal padre.
5) Tutte le spese straordinarie, quali quelle mediche e specialistiche non mutuabili (visite specialistiche e ticket, eventuali ricoveri, apparecchiature) spese d'istruzione, ivi comprese spese tasse, libri di testo e materiale didattico, trasporti e mensa, abbigliamento e spese per corsi sportivi, verranno suddivise tra i genitori al 50%. Si richiama all'uopo il protocollo del Tribunale di Bologna che le parti dichiarano di avere letto, accettato e sottoscritto.
6) Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta dovrà avvenire a ridosso dell'esborso e anche il pagamento dovrà avvenire entro 15 giorni dalla richiesta.
7) Le parti si impegnano ad essere sempre telefonicamente reperibili nei periodi in cui avranno con sé i figli e a consentire agli stessi di comunicare telefonicamente con l'altro genitore in qualsiasi momento, anche nei periodi di permanenza nei luoghi di vacanza, come peraltro hanno sempre fatto in questi anni. I genitori si impegnano a comunicare tra loro – a voce e per iscritto
5 - con toni pacati e mai volgari, onde evitare che i gemelli assistano ad alterchi o quando utilizzano il telefono del genitore per comunicare con l'altro possano leggere conversazioni non consone scambiate tra le parti.
8) Le parti acconsentono reciprocamente al rinnovo o rilascio di passaporto intestato ai figli minori.
9) Le spese processuali si intendono integralmente compensate tra le parti”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
“dichiara di intervenire e riserva le conclusioni”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso depositato il 18 dicembre 2024, Parte_1
esponeva che il ricorrente e avevano costituito Controparte_1
una famiglia di fatto da luglio 2015 a marzo 2018; che dalla loro unione erano nati a Bologna in data 3 febbraio 2017 i gemelli e che da tempo l'unione morale e Persona_2 Persona_3
materiale tra il ricorrente e la convenuta si era incrinata, tanto che gli stessi vivevano da sei anni separati;
che in questi anni i genitori avevano disciplinato autonomamente il rapporto con i figli, ma le regole che si erano date le parti avevano dato luogo a discussioni, tanto che vani erano stati i tentativi di giungere ad un accordo condiviso;
che il ricorrente aveva deciso quindi di adire il Tribunale per disciplinare in maniera formale i rapporti con i figli, partendo comunque dalla disciplina che le parti si erano date in questi anni.
6 Sulla base di tali premesse, chiedeva che Parte_1
fosse recepito il piano genitoriale predisposto dal ricorrente, con il favore delle spese processuali.
Si costituiva , aderendo alla domanda Controparte_1
del ricorrente di affidamento condiviso dei figli, con collocamento paritario degli stessi presso entrambi i genitori e con residenza presso l'abitazione della madre, secondo la disciplina di fatto già in essere tra le parti, ma contestando le deduzioni avversarie in merito alla capacità del ricorrente a far fronte al pagamento del mantenimento e chiedeva, in via riconvenzionale, che fosse accertato e dichiarato che in caso di mancato pagamento del mantenimento da parte del padre, fossero i genitori di quest'ultimo a provvedere al pagamento in favore dei nipoti, con il favore delle spese processuali.
Con atto in data 17 gennaio 2025, il Pubblico Ministero dichiarava di intervenire, riservandosi di formulare le proprie conclusioni.
Depositate le memorie integrative ex art. 473 bis.17, co. 1
e 2, c.p.c., le parti di persona venivano sentite alla prima udienza e poiché erano in corso trattative per una possibile definizione del processo con conclusioni comuni, i difensori chiedevano un differimento della causa ad una successiva udienza, alla quale precisavano le conclusioni comuni, così come sopra riportate, e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
7 Ritiene il Collegio che le condizioni concordate fra il ricorrente e la resistente e sopra riportate non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono ai figli minorenni un equo apporto di entrambe le figure genitoriali. Il Tribunale dispone quindi in conformità agli accordi intervenuti fra i genitori.
Le spese processuali si compensano integralmente, così come richiesto concordemente dal ricorrente e dalla resistente.
P. Q. M.
il Tribunale, decidendo definitivamente, così provvede:
A) dispone che l'esercizio della responsabilità genitoriale sia regolato nei termini concordati dal ricorrente e Parte_1
dalla resistente e di seguito riportati: Controparte_1
“1) I figli minori e vengono affidati - come Per_1 Persona_2
per legge - in via condivisa ad entrambi i genitori, i quali ne cureranno l'istruzione, l'educazione e la salute, tenuto conto dei loro bisogni, delle loro naturali inclinazioni ed aspirazioni, con collocazione - in questa prima fase della separazione stante l'età dei figli - presso la madre, ma entrambi i genitori si impegnano a far riconoscere ai figli pari valore ed importanza ad entrambe le abitazioni del padre e della madre, stante la permanenza paritaria.
La responsabilità genitoriale verrà esercitata separatamente per il
8 tempo in cui ciascun genitore avrà con sé i figli in relazione alle decisioni di ordinaria conduzione di vita degli stessi;
le decisioni di maggiore interesse relative alla loro istruzione, educazione e cura saranno adottate congiuntamente da entrambi i genitori.
2) I tempi di permanenza dei minori presso ciascun genitore devono essere suddivisi in modo sostanzialmente paritario, come avvenuto in questi sei anni e compatibilmente con i reciproci impegni lavorativi nonché con quelli scolastici ed extrascolastici dei figli e più precisamente i figli staranno con la madre nelle giornate di lunedì, martedì e mercoledì e con il padre nelle giornate di giovedì, venerdì e sabato oltre a week end alterni.
Si precisa che il Sig. recupererà ogni giovedì i figli Pt_1
all'uscita dalla scuola e li riporterà alla madre – nei fine settimana di pertinenza materna - il sabato, in una fascia oraria – che in base agli impegni lavorativi delle parti e/o a quelli ludico- sportivi dei figli – va dalle 11.00 alle 15.00.
Quando invece i bambini resteranno con il ricorrente anche la domenica, lo stesso li accompagnerà a scuola il lunedì mattina.
Quando i bambini saranno a casa da scuola e non ancora in vacanza, le parti rispetteranno le modalità sopra esposte, con la precisazione che i bambini verranno portati una volta da un genitore e ripresi dall'altro, in maniera che ogni genitore effettui solo una volta il tragitto da una casa all'altra con i figli.
3) Per le festività natalizie i gemelli trascorreranno, come già fanno, la Vigilia presso la madre e il Natale presso il padre. Ad
9 anni alterni i genitori terranno l'uno i figli dal 26.12 al 01.01 alla mattina, mentre l'altro genitore li terrà dal 01.01 al 06.01 compreso. Per le festività pasquali i figli trascorreranno la Pasqua
e il Lunedì dell'Angelo ad anni alterni presso ciascun genitore.
Per il periodo estivo i figli trascorreranno con il padre due settimane, anche non consecutive, ed analogamente faranno con la madre. Il calendario andrà determinato tra le parti entro il 30 maggio di ogni anno. Sono salvi diversi accordi tra le parti in relazione ai rispettivi impegni lavorativi. Ogni anno – come già fanno - i figli trascorreranno alcune settimane di vacanza con i nonni sia materni sia paterni, in base alle disponibilità degli stessi;
i periodi di ferie con i nonni verranno concordati entro il
30 maggio di ogni anno.
Ciascuno dei genitori si impegna comunque a non accavallare i periodi di ferie, al fine di una migliore gestione dei minori, nonché a comunicare per tempo (almeno 15 gg prima) l'esatto luogo delle vacanze, la sistemazione alloggiativa o alberghiera e gli eventuali spostamenti. Eventuali viaggi all'estero dovranno essere preventivamente comunicati ed autorizzati dall'altro genitore, con preavviso di 15gg e fornendo tutti i recapiti e l'itinerario.
Le altre festività verranno alternate di anno in anno fra i genitori salvo diversi accordi tra gli stessi e tenendo conto delle esigenze e volontà dei figli e facendo in modo che per la festa della mamma siano con la madre e per quella del papà siano con il
10 padre;
i gemelli trascorreranno il giorno del compleanno con entrambi i genitori, salvo diversi accordi tra gli stessi e tenendo conto delle esigenze e volontà dei figli.
Negli eventi che riguardano i minori si estenderanno gli inviti anche ai familiari più stretti di entrambi i genitori (nonni /zii), in un'ottica di crescita serena ed equilibrata dei figli. I genitori si adoperano per partecipare entrambi a tutti gli eventi scolastici, sportivi e/o culturali dei minori.
4) A titolo di mantenimento dei figli minori, il Sig. Pt_1
corrisponderà mensilmente, come fa già dal 2018, entro il 10 di ogni mese la somma di euro 800,00 – rivalutabili secondo gli indici Istat. L'assegno unico - se dovuto - resterà interamente a favore della madre;
diversamente se non ne beneficia la madre, verrà richiesto dal padre.
5) Tutte le spese straordinarie, quali quelle mediche e specialistiche non mutuabili (visite specialistiche e ticket, eventuali ricoveri, apparecchiature) spese d'istruzione, ivi comprese spese tasse, libri di testo e materiale didattico, trasporti e mensa, abbigliamento e spese per corsi sportivi, verranno suddivise tra i genitori al 50%. Si richiama all'uopo il protocollo del Tribunale di Bologna che le parti dichiarano di avere letto, accettato e sottoscritto.
6) Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta dovrà
11 avvenire a ridosso dell'esborso e anche il pagamento dovrà avvenire entro 15 giorni dalla richiesta.
7) Le parti si impegnano ad essere sempre telefonicamente reperibili nei periodi in cui avranno con sé i figli e a consentire agli stessi di comunicare telefonicamente con l'altro genitore in qualsiasi momento, anche nei periodi di permanenza nei luoghi di vacanza, come peraltro hanno sempre fatto in questi anni. I genitori si impegnano a comunicare tra loro – a voce e per iscritto
- con toni pacati e mai volgari, onde evitare che i gemelli assistano ad alterchi o quando utilizzano il telefono del genitore per comunicare con l'altro possano leggere conversazioni non consone scambiate tra le parti.
8) Le parti acconsentono reciprocamente al rinnovo o rilascio di passaporto intestato ai figli minori”;
B) compensa integralmente fra le parti le spese processuali.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale, il 29 maggio 2025.
Il Presidente est. Dott. Stefano Giusberti
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