Art. 1247. Aliquote di ruolo per la valutazione 1. Il Ministro della difesa determina, in rapporto alle prevedibili esigenze di mobilitazione, le aliquote di ruolo degli ufficiali in ausiliaria, degli ufficiali di complemento e degli ufficiali della riserva da valutare per la formazione di quadri di avanzamento.
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9 ottobre 2010
9 ottobre 2010
Giurisprudenza • 11
- 1. Consiglio di Stato, sez. I, parere definitivo 19/02/2019, n. 461Provvedimento: […] si è espresso in favore del rigetto dello stesso, con conseguente decreto decisorio di rigetto del Presidente della Repubblica del 14 luglio 2008) e ha concluso comunque per il suo rigetto perché infondato nel merito (poiché è da ritenersi del tutto evidente che l'inclusione degli Ufficiali in congedo nella rispettiva aliquota di avanzamento, secondo quanto prescritto agli articoli 103 e 104 della legge n. 1137 del 12 novembre 1955 - ora articoli 1246 e 1247 del codice dell'ordinamento militare, costituisce condizione necessaria per la valutazione dei requisiti "speciali" per l'avanzamento degli Ufficiali di complemento, riportati alla tabella 5 della predetta legge n. 1137 del 1955, […]Leggi di più...