Articolo 1247 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1231Articolo 1242
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9 ottobre 2010
Art. 1247. Aliquote di ruolo per la valutazione 1. Il Ministro della difesa determina, in rapporto alle prevedibili esigenze di mobilitazione, le aliquote di ruolo degli ufficiali in ausiliaria, degli ufficiali di complemento e degli ufficiali della riserva da valutare per la formazione di quadri di avanzamento.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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