Articolo 3 della Legge 4 giugno 1962, n. 524
Articolo 2Articolo 4
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1 luglio 1962
Art. 3.
Nelle carriere per l'emigrazione, commerciale, per l'Oriente e per la stampa del Ministero degli affari esteri vengono istituite, limitatamente ai ruoli ordinari, le qualifiche di cui alle annesse tabelle III, IV, V e VI.
Ai funzionari che rivestono le suddette qualifiche si applicano le disposizioni previste per gli inviati straordinari e Ministri plenipotenziari di II classe dal testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 .
Entrata in vigore il 1 luglio 1962