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Sentenza 11 giugno 2024
Sentenza 11 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 11/06/2024, n. 1148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1148 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona della dott.ssa Teresa Cianciulli, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio n. 4896/2020 R.G., avente ad oggetto “appello avverso sentenza del
Giudice di Pace”
TRA
(cod. fisc. , rappresentata e difesa, in Parte_1 C.F._1
forza di mandato agli atti, dall'avv. Franco Della Vecchia (cod. fisc.
) - indirizzo pec: - presso il C.F._2 Email_1
cui studio, in Nusco (AV), al Corso Umberto, I, è elett.te domiciliata
APPELLANTE
E
(P.IVA , in persona del Sindaco p.t., Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso, in forza di mandato agli atti, dall'avv. Antonio Saggese (cod. fisc. ) - indirizzo pec: - ed C.F._3 Email_2
elett.te domiciliato presso la sede dell'Ente, in alla Piazza Degli Irpini. CP_1
APPELLATO
CONCLUSIONI: come in atti e da verbali di udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in Parte_1
giudizio il in persona del Sindaco p.t., innanzi all'Ufficio del Controparte_1 Giudice di Pace di Sant'Angelo dei Lombardi, per sentirlo condannare, previo accertamento della sua responsabilità ex artt. 2043 e 2051 c.c., al risarcimento dei danni subiti, nella misura massima di Euro 2.522,00 o in quella diversa misura ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge.
A sostegno della domanda, deduceva: che il giorno 28.12.2017, alle ore 1:30 circa, suo figlio, stava transitando, alla guida dell'autovettura Alfa Parte_2
Romeo 147 JTD, tg DG 445WX, di sua proprietà, lungo via Della Piana, nel centro urbano del Comune di Montella(AV), allorquando, in prossimità dell'incrocio con via
Federico II, un grosso ramo di un albero piantato nel “Parco Palazzo Capone” e sporgente sulla via pubblica, si staccava e rovinava sull'auto; - che , a seguito di tanto,
l'auto riportava la rottura del parabrezza e danni alla carrozzeria, per un importo di
Euro 2.522,00, come da rilievi fotografici e preventivo che allegava;
- che il Palazzo
Capone, ove insisteva l'albero, era di proprietà del di - che la CP_1 CP_1
responsabilità dell'accaduto era da attribuirsi al , ai sensi degli CP_1 CP_1
artt. 2043 e 2051 c.c., sia in quanto proprietario della strada su cui sporgeva il ramo causa del sinistro che in quanto proprietario dell'appezzamento di terreno su cui era piantato l'albero; - che attivava la procedura di negoziazione assistita, cui l'Ente non aderiva.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio il il Controparte_1
quale eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, insistendo nel rigetto della domanda.
La causa, istruita a mezzo acquisizione documentale e prova orale, veniva decisa con la sentenza n. 75/2020, con la quale il Giudice di Pace di Sant'Angelo dei
Lombardi, rigettava la domanda per carenza di legittimazione passiva dell'Ente convenuto e compensava le spese di lite.
Tale sentenza è stata appellata da con l'atto introduttivo del Parte_1
presente giudizio.
A sostegno del gravame, l'appellante ha dedotto l'omessa pronuncia del
Giudice di Pace in ordine alla richiesta di condanna dell'Ente quale proprietario della strada su cui sarebbe avvenuto il sinistro, ex artt. 2043 e 2051 c.c., nonché la erroneità della motivazione e dell'interpretazione delle risultanze istruttorie. pag. 2/8 Costituitosi in giudizio, il ha eccepito la tardività Controparte_1
dell'appello e la sua inammissibilità ai sensi dell'art. 342 c.p.c., nonché il passaggio in giudicato di alcune parti della sentenza non oggetto di espressa censura. Ha, quindi, insistito nel rigetto del gravame.
La causa è stata istruita a mezzo riesame della documentazione e della prova orale assunta nel giudizio di primo grado. Indi, acquisito il fascicolo relativo al giudizio di primo grado, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 22.12.2023, con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è parzialmente fondato e va accolto per i motivi e nei limiti che si passano ad illustrare.
In via preliminare, va rilevato che l'appello, notificato in data 30.11.2020, è stato tempestivamente proposto, atteso che il termine per l'impugnazione della sentenza, decorrente dal 28.02.2020 (data di pubblicazione della sentenza), per effetto della sospensione straordinaria dei termini processuali a seguito dell'emergenza epidemiologica “Covid 19”, veniva prorogato, dapprima, con il Decreto Legislativo n.
18/ 2020 e, poi, con il Decreto Legislativo n. 23/2020. Con la conseguenza che il termine per l'impugnazione andava a scadere il 1.12.2020.
Sempre in via preliminare, va rilevato che l'appello è ammissibile, in quanto redatto in conformità al disposto di cui all'art. 342 c.p.c. Dalla lettura dell'atto introduttivo del giudizio, invero, è possibile evincere, con sufficiente chiarezza, sia le contestazioni alla pronuncia di primo grado mosse dall'appellante, sia le argomentazioni dallo stesso sostenute per confutare e contrastare le ragioni addotte dal primo giudice. L'atto di appello risulta essere formulato in maniera tale da consentire di individuare, non solo le statuizioni investite dal gravame e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione, ma anche gli errores attribuiti alla sentenza censurata.
Inoltre, sotto il profilo dell'art. 348 bis c.p.c., dagli atti di causa, non sono emersi elementi di fatto tali da indurre questo Giudice a riscontrare, sulla base di un giudizio meramente prognostico, la manifesta infondatezza dell'appello, così da escludere ogni ragionevole possibilità di accoglimento dello stesso.
pag. 3/8 Passando ad esaminare il merito, occorre premettere che motivo di doglianza è, innanzitutto, la erronea statuizione in ordine alla legittimazione passiva dell CP_2 convenuto, nonché l'omessa pronuncia del Giudice di prime cure in ordine alla responsabilità dell'Ente quale proprietario della strada ove si verificava il sinistro.
Orbene, ritiene il Tribunale che la censura della sentenza sul punto sia fondata e meritevole di accoglimento.
L' convenuto, invero, va ritenuto responsabile dei danni riportati CP_2 dall'attrice, odierna appellante, ai sensi dell'art. 2043 c.c..
Costituisce principio consolidato, che il Tribunale condivide, quello secondo cui l'Ente
è responsabile degli eventi lesivi occorsi agli utenti della strada posta sotto il suo controllo, anche qualora il danno derivi dalla cattiva od omessa manutenzione dei terreni adiacenti alla strada che appartengano a privati.
Ciò in quanto rientra, comunque, tra gli obblighi dell'ente locale verificare che lo stato dei luoghi garantisca la sicurezza di pedoni ed automobilisti.
L'ente proprietario della strada ha il dovere primario di garantire la sicurezza della viabilità, adottando tutte le misure necessarie (cfr. Cass. Civ. n.ri 15302/2013,
23562/2011).
Sulla base di quanto disposto dai citati principi, poi, l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito, pur non avendo la custodia dei terreni privati confinanti con la stessa, ha, comunque, l'obbligo di vigilare che da essi non derivino situazioni di pericolo per gli utenti della strada, attivandosi per rimuovere o far rimuovere quelle eventualmente esistenti.
Ciò significa che chi gestisce o è proprietario della strada pubblica dovrà adottare ogni precauzione possibile laddove essa non sia già stata assunta dal proprietario del terreno privato. Ad esempio, se è evidente che c'è un albero pericolante a margine della via, o, come, nel caso di specie, un ramo che sporga sulla pubblica via adibita al transito, l'ente che si occupa della strada dovrà adoperarsi per rimuovere il rischio di caduta, magari intimando al privato di procedere al suo taglio oppure installando apposite recinzioni di sicurezza.
Per questo motivo, nel caso in cui l'ente, pur potendosi avvedere della situazione di pericolo usando l'ordinaria diligenza, non l'abbia segnalata ai proprietari del fondo pag. 4/8 adiacente alla strada o, comunque, non si sia attivato in alcun modo per prevenire eventi lesivi ai danni degli utenti della strada, dovrà essere ritenuto responsabile ai sensi del combinato disposto degli articoli 1176 e 2043 del Codice Civile (cfr. Cass. civile, ordinanza n. 6651/2020; Cass. Civ., n. 6141/2018; Cass. Civ., n. 22330/2014).
La responsabilità del custode svanisce solo se si dimostra che l'evento atmosferico è stato eccezionale ed imprevedibile. Ad esempio, non ci si potrà discolpare se un normale temporale ha causato la caduta di un albero, oppure se il fulmine ha colpito un tronco già marcio che avrebbe dovuto essere abbattuto in precedenza.
Ebbene, tenendo conto di tali principi giurisprudenziali va ritenuto superfluo l'accertamento in ordine alla titolarità del bene immobile su cui insisteva l'albero di cui si discute e va affermata la legittimazione passiva dell'Ente appellato.
Nel caso di specie, risulta provato che il ramo distaccatosi dall'albero e precipitato sull'autovettura dell'attrice sporgesse su strada pubblica del Comune di , e, CP_1
quindi, che il predetto Ente si trovasse in una relazione di fatto con la strada tale da consentirgli di esplicare un potere di controllo effettivo sulla medesima e prevenire così l'insorgere di fattori di danno.
Invero, a fronte di una contestazione alquanto generica da parte dell' che ha CP_2
incentrato la sua difesa prevalentemente sulla carenza di legittimazione passiva, vi è adeguata e sufficiente prova della dinamica dei fatti come descritta dall'attrice nell'atto introduttivo della lite nel giudizio di primo grado.
I due testimoni escussi hanno descritto l'evento in modo preciso e coerente. Il teste ha specificato - per quel che qui rileva- che il ramo staccatosi Testimone_1
dall'albero sporgeva sulla pubblica strada. Inoltre, il teste ha Testimone_2 precisato che il giardino in cui si trovava l'albero da cui si staccava il ramo era “a ridosso della strada… adiacente alla strada…” (cfr. verbale dell'udienza del
4.10.19).
Orbene, pur se la proprietà appartiene a terzi, non risulta che il abbia CP_1
segnalato ai proprietari le situazioni di pericolo suscettibili di recare pregiudizio agli utenti della strada, né risulta che il abbia emanato apposita ordinanza al fine CP_1
della tutela della pubblica incolumità. Ed ancora, non vi è prova che l'Ente abbia adottato i presidi necessari al fine di eliminare i fattori di rischio conosciuti o pag. 5/8 conoscibili con un attento e doveroso monitoraggio del territorio, così come previsto altresì dagli artt. 14 e 31 C.d.S.. Tali norme impongono all'Amministrazione di adoperarsi all'ordinaria e straordinaria manutenzione delle strade e delle sue pertinenze, con l'obbligo tassativo di rimuovere qualunque situazione di pericolo per il pubblico transito e garantire di fatto la sicurezza e la fluidità della circolazione.
In sostanza, la circostanza che l'albero fosse insistente su suolo di proprietà di terzi non escluderebbe di per sé la responsabilità dell'ente proprietario della strada, potendosi pur sempre configurare una responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c.c. in ragione degli obblighi di vigilanza a tutela della circolazione stradale.
Va osservato, inoltre, che l'Ente non effettuava la chiamata in causa del proprietario, né invocava l'esimente del caso fortuito o forza maggiore, rassegnando specifica conclusione solo in ordine alla carenza di legittimazione passiva, e non anche in ordine all'interruzione del nesso di causalità.
In ogni caso, pur essendo emerso, dalle deposizioni dei testi, che, nella nottata in cui si verificava l'evento, era in corso un violento temporale, tuttavia, non è risultata dimostrata l'eccezionalità delle condizioni atmosferiche suscettibile di escludere la responsabilità dell'Ente appellato.
Accertata la legittimazione passiva del occorre valutare Controparte_1
la fondatezza della domanda avanzata dall'attrice in primo grado.
Ebbene, ritiene il Tribunale che la domanda sia fondata, sia pure nei limiti che si passano ad indicare relativamente alla quantificazione del danno.
Come innanzi illustrato, la dinamica dei fatti come descritta dall'attrice nell'atto introduttivo della lite nel giudizio di primo grado ha trovato piena conferma nella prova orale assunta.
La quantificazione dei danni riportati va, invece, ridotta.
I testi escussi hanno riferito molto genericamente che l'autovettura riportava danni sia al parabrezza che alla carrozzeria. Il preventivo, non corroborato da fattura e prova del pagamento, seppure confermato dal carrozziere (escusso come teste), non può assurgere a fonte di piena prova di quanto nello stesso indicato.
Il preventivo può avere valore indiziario ed essere utilizzato per una liquidazione del danno in via equitativa, atteso che l'espletamento di un'indagine tecnica sarebbe stata pag. 6/8 antieconomica e avrebbe comportato un ingiustificato allungamento dei tempi di definizione del giudizio.
Ebbene, in forza delle risultanze processuali in atti, ritiene il Tribunale che non vi sia prova sufficiente in ordine ad alcune voci di danno richieste. In particolare, dalle fotografie agli atti, non è possibile evincere che l'autovettura abbia riportato effettivamente danni all'ammortizzatore anteriore destro, al braccio oscillante superiore anteriore destro ed al braccio anteriore, né è possibile ritenere che vi sia nesso di causalità tra i predetti danni e l'evento occorso.
Ne deriva che all'appellante va riconosciuta la minor somma di Euro 1.595,64.
In definitiva, l'appello va accolto, con la consequenziale riforma della sentenza di primo grado.
Le spese di lite, di entrambi i gradi di giudizio, seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'Ente appellato, nella misura che si liquida in dispositivo tenendo conto dei parametri di cui al D.M. 147/22, valori medi dello scaglione di riferimento (da Euro 1.101,00 ad Euro 5.200,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, II Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da ogni contraria istanza ed eccezione Parte_1
disattese, così provvede:
1. accoglie l'appello e la domanda dell'attrice e, per l'effetto, condanna il
[...]
in persona del Sindaco p.t., al risarcimento, in favore CP_1 dell'appellante, della somma di Euro 1.595,64, oltre Iva ed interessi al tasso legale dalla domanda al soddisfo;
2. condanna l' Ente appellato al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese relative al doppio grado di giudizio, che liquida, per il giudizio di primo grado, nella somma di Euro 1.265,00, oltre Euro 125,00, per esborsi, IVA, CPA e rimborso spese generali, come per legge, e, per il presente grado, nella somma di Euro 2.552,00 oltre Euro 174,00, per esborsi, IVA, CPA e rimborso spese generali, come per legge, con attribuzione al procuratore alle liti dell'appellante, avv. Della Vecchia Franco, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Avellino in data 11.06.2024 pag. 7/8 Il Giudice
dott.ssa Teresa Cianciulli
pag. 8/8