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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 26/03/2025, n. 130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 130 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Luigi Bettini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2187/2021 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. INTAGLIATA DOMENICO e dell'avv. C.F._2
MUZZI LUCA, elettivamente domiciliati presso il difensore avv. INTAGLIATA DOMENICO
RICORRENTI contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1
patrocinio dell'avv. RIDOLFI MARIA TERESA e dell'avv. GIANDOMENICO GAETANO elettivamente domiciliato presso il difensore avv. RIDOLFI MARIA TERESA
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso introduttivo e memoria difensiva di costituzione.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso del e adivano il Tribunale di LO, Parte_1 Parte_2 quale giudice del lavoro, evocando in giudizio il Controparte_2
LO, loro datore di lavoro, chiedendo che: 1) fosse accertato che aveva Parte_1 svolto fin dall'1.7.2002, le mansioni previste dal livello B2 impiegatizio, con orario di lavoro full time, pari a trentasei ore settimanali, e che aveva svolto fin dal Parte_2
12.4.2005 le stesse mansioni con lo stesso orario e fossero inquadrati in quel livello rispettivamente dall'1.7.2002 e dal 12.4.2005 2) fosse Parte_1 Parte_2 condannato il del di LO al pagamento delle Controparte_1 Controparte_1 relative differenze retributive per il maggior orario di lavoro, pari a €. 19.150,42 – dal 27.10.2013 al 30.04.2021 - oltre a €. 5.628,18 per differenze nella paga base - a favore di Pt_1
pagina 1 di 7 ed €. 18.709,40 - dal 27.10.2013 al 31.5.2021 - oltre a €. 5.620,18 per differenza Pt_1 paga base - a favore del Sig. oltre alla differenza tra le retribuzioni dal Parte_2 mese di maggio 2021 per e dal mese di giugno 2021 per Parte_1 Parte_2 sino a quelle dell'effettivo inquadramento e pagamento, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
3) fosse accertato che il Consolato Generale del di LO non aveva pagato a loro gli scatti di anzianità ex art. 4, lettera Controparte_1
b), e l'indennità annuale ex art. 4, lettera c), previsti dalla Disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti delle Ambasciate, Consolati, Legazioni e Istituti culturali, e per l'effetto il suddetto Consolato fosse condannato a pagare la somma di €. 10.284,15 per gli scatti di anzianità ed €. 179,50 per l'indennità annuale a favore di – dal 27.10.2013 al 30.4.2021 – e di Parte_1
€. 11.007,50 per gli scatti di anzianità ed €. 179,50 per l'indennità annuale a favore di
[...]
- dal 27.10.2013 al 31.05.2021, oltre alla differenza tra le retribuzioni dal mese di Pt_2 maggio 2021 per e dall'1.6.2021 per sino a quelle Parte_1 Parte_2 dell'effettivo pagamento, oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Affermavano a tal proposito che: 1) erano stati assunti rispettivamente il 14.11.2002 e il 12.4.2005 ed erano stati entrambi inquadrati al livello B2 impiegatizio, dapprima con contratto part time al 75% e poi con contratto a tempo pieno, secondo la Disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti delle e culturali in Italia;
2) ai primi CP_3 Parte_3 Pt_4 contratti era seguita – per entrambi – una pluralità di contratti successivi, tutti a termine, poiché il rapporto di lavoro si era protratto nel tempo senza soluzione di continuità; 3) l'orario di lavoro era indicato in trentacinque ore settimanali, articolato dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 16,00, con una pausa di trenta minuti); 4) nel corso dei rapporti, svolti entrambi ininterrottamente presso la sede consolare di LO (tranne l'attività di consolato cosiddetta
“mobile” da parte di nel periodo dal mese di gennaio 2011 al mese di Parte_2 dicembre 2014), il non aveva loro corrisposto gli scatti di anzianità e l'indennità CP_1 annuale, così come previsti e regolati dalla Disciplina dei dipendenti delle CP_3
Legazioni e Istituti culturali, né aveva pagato la retribuzione per il maggior orario Parte_3 svolto - di fatto a tempo pieno per trentasei ore alla settimana - dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 16,15, senza alcuna pausa, oltre alle numerose ore di straordinario in alcuni mesi dell'anno (dicembre, gennaio, giugno, luglio e agosto) fino alle 17,00 per e Parte_1 fino alle 18,00 per 5) fermo quindi l'inquadramento, da ritenersi corretto, Parte_2 avevano diritto al pagamento delle ore effettivamente svolte, di fatto a tempo pieno, comprensive dei relativi scatti di anzianità, oltre che l'indennità annuale ex art. 4, lett. c), che non gli era mai stata pagata. Si costituiva in giudizio il Consolato Generale del di LO Controparte_1 chiedendo il rigetto delle domande perché infondate in fatto e in diritto. Affermava che: 1) era improcedibile il ricorso poiché ciascuno dei due ricorrenti avrebbe dovuto svolgere un autonomo giudizio;
2) il credito invocato era parzialmente prescritto poiché la prima diffida inviata al era del 27.10.2018 e il termine di prescrizione CP_1 quinquennale;
3) non vi era alcuna prova del maggior orario osservato dai due ricorrenti, cosicché le domande dovevano ritenersi infondate. La causa era istruita documentalmente e a mezzo delle prove orali ammesse con l'ordinanza del 14.3.2024, all'esito delle quali è stata disposta una CTU contabile, ed è stata decisa all'udienza del 29.1.2025, mediante lettura del dispositivo, con motivazione riservata.
pagina 2 di 7 Le domande dei due ricorrenti sono parzialmente fondate e devono essere accolte nei limiti di seguito precisate. Deve anzitutto essere rigettata, in via pregiudiziale e in senso non ostativo alla decisione sul merito, l'eccezione relativa alla nullità della notificazione del ricorso introduttivo. Come già affermato con l'ordinanza del 14.3.2024, il ricorso introduttivo - tradotto con traduzione asseverata - è stato notificato nel rispetto del termine di cui all'art. 416 c.p.c. con riferimento all'udienza del 5.10.2022, cui era stato fatto rinvio per la rinnovazione della notifica;
quest'ultima è avvenuta all'Ambasciata del Regno del Marocco a Roma, per via diplomatica, per il tramite del Ministero degli Affari Esteri;
la notificazione risulta dunque validamente eseguita, non assumendo rilievo il fatto che il Ministero suddetto l'abbia tardivamente trasmessa al resistente, che si duole di esserne venuto a conoscenza CP_1 solo pochi giorni prima della suddetta udienza, non essendo fatto imputabile ai due ricorrenti. Quanto poi al merito, invocano i ricorrenti differenze retributive per il maggior orario svolto rispetto a quello contrattualmente pattuito, e cioè trentasei ore settimanali.
La domanda dei ricorrenti è fondata nei limiti di seguito indicati. Dall'istruttoria compiuta è emerso quanto segue. Il teste , titolare di un'impresa di pulizie che ha svolto lavori per il Testimone_1
per circa quattro anni dal 2014 o dal 2015, dichiara: “ lavorava per il CP_1 Parte_1
, so che lavorava lì anche prima del 2014 poiché c'ero stato per ragioni personali o CP_1 perché avevo accompagnato lì altre persone;
so che era un agente locale che lavora al
era addetto all'ufficio passaporti del;
posso dirlo per Parte_5 Persona_1 CP_1 il periodo da quando sono stato a fare le pulizie, non so dire che cosa facesse prima … Il sig. andava via alle 16,30 perché la mia impresa arrivava per fare le pulizie prima di Pt_1 quell'ora; so che prendeva un treno per Rovigo per tornare a casa;
non so dire a che ora iniziasse al mattino;
so che in periodi di grande affollamento, in concomitanza delle vacanze scolastiche, non faceva pause per il pranzo o comunque faceva pause brevi … a volte i dipendenti del si spostavano in altre regioni per motivi di lavoro, questo succedeva CP_1 anche di sabato o di domenica, so che a volte si spostava anche … Posso Parte_1 rispondere dal 2014/2014, a volte faceva tardi, anche dopo le 16,30; ricordo che a volte l'ho accompagnato in stazione, anche insieme ad altri … Non so dire dell'orario del mattino, posso dire che finiva alle 16,15; anche lui a volte faceva pause brevi, in caso di affollamento di persone, posso rispondere dal 2014/2015 … Posso rispondere dal 2014/2015, confermo che in alcuni periodi i dipendenti facevano più tardi del solito … Entrambi hanno svolto più mansioni nel senso che li ho visti nei diversi uffici, nell'ufficio passaporti, il anche alla cassa e Pt_1 anche addetto alla registrazione dei dati anagrafici;
mi risulta che il pubblico venga sempre ricevuto a prescindere dagli orari;
quando facevo le pulizie iniziavo dai piani alti e poi man mano scendevo;
ricordo che i due ricorrenti lavoravano al piano terra;
sono in Italia da 35 anni”. Il teste che ha lavorato per il per un mese nel 2012 e poi Testimone_2 CP_1 in un ristorante di fronte al dal 2004 fino al 2007, ha dichiarato: “Nel CP_1 CP_1 sono stato chiamato per scrivere a mano i passaporti;
fino al 2003 il era in via San CP_1
Donato, poi si è trasferito in zona Rovere (di fronte al ristorante in cui lavoravo), non ricordo la via, una traversa di via Larga, fino al 2014 o 2015 quando è stato trasferito a Borgo Panigale in via Caduti;
Ho conosciuto quando ho iniziato a lavorare per il Parte_1 ristorante nel 2004, lui lavorava per il , l'ho conosciuto perché portavo il pranzo ai CP_1 dipendenti del che non uscivano visto che avevano molto pubblico;
non so dire CP_1
pagina 3 di 7 quando abbia iniziato, credo che da due anni sia in pensione … ricordo che lavora dal 2005; so che ha varie mansioni, fra le altre registra i passaporti … tutti i dipendenti iniziano alle 9,00, non so a che ora finiscono, nel senso che non c'è un orario fisso in cui smettono, dipende dalle persone che sono presenti;
possono lavorare anche fino a tardi, è capitato anche fino a mezzanotte … i mesi in cui c'è più affollamento di persone e quindi i dipendenti restano più a lungo … Quello che ho detto per vale anche per … Confermo Parte_1 Persona_1 anche per lui quello che ho già detto”. Il teste che ha svolto un'attività dentro Testimone_3 il , facendo fotocopie e fototessere dal maggio del 2003 fino al 2015, ha dichiarato: CP_1
“Non so che cosa faccia di preciso;
so che è impiegato, fa attività diverse;
posso dire che nel maggio del 2003 già lavorava per il;
ora io non lavoro più per il , ho CP_1 CP_1
l'ufficio lì vicino;
credo che abbia lavorato lì fino alla pensione nel 2022 o 2023 … Pt_1 confermo che lavora per il dal 2005, non so da che mese;
so che si occupa di Pt_2 CP_1 passaporti e di certificati … So che lavorava dalle 9,00 alle 15,30/16,00 ma quando c'era molta gente andava via anche più tardi alle 17,00 o alle 18,00; ricordo che una volta ci siamo fermati fino a mezzanotte … Erano quelli i mesi in cui c'erano più persone perché erano periodi di festa in Italia e quindi le persone tornavano in vi era molto affollamento CP_1 anche in occasione delle sanatorie;
l'orario finiva anche alle 17.00 … Non so dire a che ora andasse via ordinariamente anche se posso dire che l'orario del era dalle 9,00 alle CP_1
15,30/16,00; poi quando c'era molta gente si prolungava, come ho detto … Posso confermare quello che ho già detto anche per … Il apriva alle 9,00 e chiudeva Pt_1 CP_1 ordinariamente fra le 15,30 e le 16,00, a volte anche prima alle 14,00; si tratta dell'orario per il pubblico, non so dire se poi i dipendenti – se non c'era più nessuno del pubblico – restavano al lavoro o andavano a casa;
io restavo anche al pomeriggio per svolgere la mia attività, non avevo un orario fisso in cui andavo via;
ricordo che è andato una volta con il Pt_1 CP_1 mobile;
c'ero anche io”. Dal complessivo esame delle testimonianze – i testi sentiti hanno lavorato, a vario titolo, per il resistente, in periodi diversi più o meno lunghi, e vi si sono recati anche per CP_1 fruire dei servizi consolari per ragioni personali (rilascio di visiti e passaporti) - risulta anzitutto che entrambi i ricorrenti svolgevano mansioni impiegatizie. Del resto, entrambi sono stati inquadrati nel livello B2 con i vari contratti di lavoro e l'inquadramento non è oggetto di contestazione, poiché entrambi i ricorrenti affermano che esso era corretto, tanto che non c'è controversia su di esso. Quanto poi all'orario, dalle testimonianze è risultato che entrambi iniziavano il lavoro alle ore 9,00, come tutti gli altri dipendenti e finivano alle ore 16,00/16,15. Peraltro i testimoni hanno precisato che poteva capitare che finissero prima, ma che più spesso si trattenevano fino alle ore 17,00 o alle ore 18,00, a seconda delle esigenze. Del resto, almeno fino alle 15,30/16,00 il era aperto al pubblico, ma nei mesi di maggior affollamento, restava CP_1 aperto anche fino a più tardi, nel senso che l'orario di apertura e quindi anche quello dei dipendenti che vi lavoravano, compresi i due ricorrenti, dipendeva dall'afflusso di pubblico. Quanto poi alle pause, i testimoni hanno riferito di pause brevi, senza specificarne la durata. Se così è, deve ritenersi che i due ricorrenti svolgessero l'orario a tempo pieno su cinque giorni settimanali, dunque dalle ore 9,00 alle ore 16,15 dal lunedì al venerdì, per complessive trentasei ore settimanali (per l'esattezza 36 ore divise per cinque giorni sono 7 ore e 12 minuti al giorno). Gli stessi testimoni hanno peraltro precisato che quello era l'orario minimo pagina 4 di 7 osservato, poiché come già detto a volte - e in alcuni mesi dell'anno spesso - prolungavano l'orario fino alle ore 17,00 o alle ore 18,00, e oltre, a seconda delle esigenze.
A essi spettano dunque le differenze retributive invocate per il maggior orario svolto.
A tal proposito deve anzitutto rilevarsi che il calcolo di tali differenze dev'essere compiuto con decorrenza dal 27.10.2013, poiché solo esse devono ritenersi oggetto di domanda. Dall'esame delle conclusioni del ricorso risulta che è quello il periodo in cui i due ricorrenti delimitano la richiesta, avendo indicato espressamente la data di decorrenza dalla quale invocano il diritto. Né può valere la difesa - svolta nelle note difensive finali - per la quale le differenze retributive sarebbero richieste dall'inizio del rapporto poiché, a fronte dell'indicazione dell'ammontare dei crediti, nel ricorso avrebbero fatto salva la maggiore o minore somma dovuta. È vero infatti che nel concludere la domanda di condanna entrambi hanno fatto salva l'eventuale diversa somma dovuta, ma lo hanno fatto pur sempre riferendosi a quel periodo, con quella decorrenza. Essa – peraltro – coincide con il quinquennio anteriore alla prima diffida inviata al , il 27.10.2018, con il che deve ritenersi che i ricorrenti abbiano inteso CP_1 chiedere nel presente giudizio la sola parte di credito non prescritta, e ciò a prescindere dal fatto che la tardiva costituzione del resistente abbia reso inammissibile la relativa CP_1 eccezione (di prescrizione). Quanto poi alla data finale, essa deve essere fissata al 10.12.2021, data di deposito del ricorso, e dunque di introduzione del presente giudizio, essendo maturato il credito fino a quella data al momento dello svolgimento della relativa domanda.
Ciò premesso, nel calcolo della retribuzione, deve essere considerato riassorbibile il superminimo indicato poiché è soggetto al principio generale dell'assorbimento nei miglioramenti retributivi derivanti da accertamento giudiziale o contemplati dalla contrattazione collettiva, a meno che da questa sia diversamente disposto o le parti gli abbiano attribuito al superminimo la natura di compenso speciale collegato a particolari meriti o ancora il datore di lavoro abbia continuato a erogarlo senza diminuzione a fronte degli incrementi retributivi succedutisi nel corso del rapporto. Poiché dall'esame delle buste paga emerge che entrambi i ricorrenti è diminuito nel febbraio 2011 e nel gennaio 2021 legittimamente il CTU ha calcolato le differenze retributive includendo solo nel percepito l'importo del superminimo concesso, in tal modo comparando, da un lato, il trattamento economico di fatto complessivamente ricevuto e, dall'altro, quello a loro astrattamente spettante, se considerati assunti a tempo pieno. Inoltre, oltre alla paga base, devono essere calcolati gli scatti di anzianità ex art. 4, lett. b) e l'indennità di cui all'art. 4, lett. c) della Disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti delle Ambasciate, Consolati, Legazioni e Istituti culturali, che in base alle suddette norme fanno parte della retribuzione. A proposito di tale indennità risulta poi condivisibile il calcolo compiuto dal CTU secondo il quale “il CCNL 30.1.2017 (in vigore sino al 31.12.2019) prevede, all'art. 4 lett. c), l'indennità di funzione (non spettante ai ricorrenti) e quella annuale;
il successivo CCNL 30.12.2020 (in vigore dall'1.1.2020) prevede, all'art. 4 lett. c), la sola indennità di funzione, mentre all'art. 4 lett. d) è prevista, in luogo dell'indennità annuale che cessa di esistere, la nuova indennità di appartenenza per i lavoratori dell'Area B quali i ricorrenti;
trattandosi di istituto non eventuale ma certo, ritengo debba essere incluso nel trattamento economico dovuto, non solo perché facente parte a tutti gli effetti della struttura della retribuzione (e quindi spettante a tutti i lavoratori inquadrati al livello B2), ma anche perché il CP_1
pagina 5 di 7 stesso lo ha inserito a foglio paga e regolarmente corrisposto ai ricorrenti da gennaio 2021”: proprio la natura ordinaria della suddetta voce, sostitutiva di quella precedentemente prevista, consente di ritenere che essa sia dovuta e per tale ragione deve essere calcolata.
D'altra parte, gli accertamenti e le valutazioni compiute dal consulente tecnico d'ufficio, in relazione alla misura della retribuzione dei due ricorrenti, appaiono immuni da vizi logici e coerentemente motivati e, pertanto, possono essere fatti propri da questo giudice, avendo il consulente compiutamente replicato alle osservazioni fatte dai consulenti tecnici di parte. Né risultano ammissibili le difese svolte dal resistente nelle note difensive CP_1 finali, in relazione al contratto collettivo applicabile, trattandosi di fatti nuovi, dedotti per la prima volta nelle suddette note, come tali inammissibili, perché compiuti in violazione delle preclusioni assertive maturate ex art. 416 c.p.c. Del resto, l'onere di contestazione tempestiva non è desumibile soltanto dall'art. 416 c.p.c. ma è principio che informa di sé tutto il sistema processuale posto che, per un verso, il carattere dispositivo del processo ne comporta un'ineludibile struttura dialettica a catena e che, per altro verso, l'incalzante organizzazione di preclusioni tende ad attribuire alle parti (a entrambe e in ogni caso) l'onere di collaborare fin dalle prime battute processuali a circoscrivere l'ambito controverso. Peraltro, un onere di contestazione è ricavabile anche dai principi di lealtà e probità posti a carico delle parti, ma, soprattutto, dal generale principio di “economia” che deve sempre informare il processo, soprattutto in relazione al fattore "tempo", avendo riguardo al novellato art. 111 Cost. e tenuto conto che tutti colore che partecipano al processo (ivi comprese le parti) devono collaborare alla sua ragionevole durata. Ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto che sia) un onere di allegazione (e prova), l'altra parte ha l'onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e, quindi, non più gravata la controparte del relativo onere probatorio, senza che rilevi la natura di tale fatto, potendo trattarsi anche di un fatto la cui esistenza incide sull'andamento del processo e non sulla pretesa in esso azionata (così Cass. civ., sez. lav., n. 12636/05). Dunque, il resistente deve essere condannato al pagamento a favore di CP_1 [...] della somma di €. 16.978,82 e a favore di della somma di €. Pt_1 Parte_2
21.455,68, somme su cui è inoltre dovuta la maggior somma fra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo. Devono essere rigettate le altre domande. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo;
sono poste a carico del resistente quelle della CTU, liquidate come da separato decreto. CP_1
La pluralità delle questioni trattate ha reso necessario riservare il deposito della motivazione nel termine di sessanta giorni.
P.Q.M.
Il Tribunale di LO, quale giudice del lavoro, in persona del giudice dott. Luigi Bettini, definitivamente pronunciando nella causa n. 2187/21 R. G. LAV. promossa da Parte_1
e contro il Consolato Generale del di LO, in Parte_2 Controparte_1 persona del Console pro tempore, ogni diversa istanza disattesa e respinta, così decide: 1) condanna il Consolato Generale del di LO al pagamento a favore di Controparte_1 della complessiva somma di €. 16.978,82, oltre alla maggior somma fra gli Parte_1
pagina 6 di 7 interessi legali e la rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, e a favore di Parte_2 della complessiva somma di €. 21.455,68, oltre alla maggior somma fra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
2) rigetta le altre domande;
3) condanna il Consolato Generale del di LO al pagamento a favore di Controparte_1
e delle spese processuali, liquidate in complessivi €. Parte_1 Parte_2
7.629,00, di cui €. 379,00 per anticipazioni ed €. 7.250,00 per compenso, oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge;
4) fissa il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione.
LO, 29.1.2025
Il giudice del lavoro
dott. Luigi Bettini
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Luigi Bettini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2187/2021 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. INTAGLIATA DOMENICO e dell'avv. C.F._2
MUZZI LUCA, elettivamente domiciliati presso il difensore avv. INTAGLIATA DOMENICO
RICORRENTI contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1
patrocinio dell'avv. RIDOLFI MARIA TERESA e dell'avv. GIANDOMENICO GAETANO elettivamente domiciliato presso il difensore avv. RIDOLFI MARIA TERESA
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso introduttivo e memoria difensiva di costituzione.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso del e adivano il Tribunale di LO, Parte_1 Parte_2 quale giudice del lavoro, evocando in giudizio il Controparte_2
LO, loro datore di lavoro, chiedendo che: 1) fosse accertato che aveva Parte_1 svolto fin dall'1.7.2002, le mansioni previste dal livello B2 impiegatizio, con orario di lavoro full time, pari a trentasei ore settimanali, e che aveva svolto fin dal Parte_2
12.4.2005 le stesse mansioni con lo stesso orario e fossero inquadrati in quel livello rispettivamente dall'1.7.2002 e dal 12.4.2005 2) fosse Parte_1 Parte_2 condannato il del di LO al pagamento delle Controparte_1 Controparte_1 relative differenze retributive per il maggior orario di lavoro, pari a €. 19.150,42 – dal 27.10.2013 al 30.04.2021 - oltre a €. 5.628,18 per differenze nella paga base - a favore di Pt_1
pagina 1 di 7 ed €. 18.709,40 - dal 27.10.2013 al 31.5.2021 - oltre a €. 5.620,18 per differenza Pt_1 paga base - a favore del Sig. oltre alla differenza tra le retribuzioni dal Parte_2 mese di maggio 2021 per e dal mese di giugno 2021 per Parte_1 Parte_2 sino a quelle dell'effettivo inquadramento e pagamento, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
3) fosse accertato che il Consolato Generale del di LO non aveva pagato a loro gli scatti di anzianità ex art. 4, lettera Controparte_1
b), e l'indennità annuale ex art. 4, lettera c), previsti dalla Disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti delle Ambasciate, Consolati, Legazioni e Istituti culturali, e per l'effetto il suddetto Consolato fosse condannato a pagare la somma di €. 10.284,15 per gli scatti di anzianità ed €. 179,50 per l'indennità annuale a favore di – dal 27.10.2013 al 30.4.2021 – e di Parte_1
€. 11.007,50 per gli scatti di anzianità ed €. 179,50 per l'indennità annuale a favore di
[...]
- dal 27.10.2013 al 31.05.2021, oltre alla differenza tra le retribuzioni dal mese di Pt_2 maggio 2021 per e dall'1.6.2021 per sino a quelle Parte_1 Parte_2 dell'effettivo pagamento, oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Affermavano a tal proposito che: 1) erano stati assunti rispettivamente il 14.11.2002 e il 12.4.2005 ed erano stati entrambi inquadrati al livello B2 impiegatizio, dapprima con contratto part time al 75% e poi con contratto a tempo pieno, secondo la Disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti delle e culturali in Italia;
2) ai primi CP_3 Parte_3 Pt_4 contratti era seguita – per entrambi – una pluralità di contratti successivi, tutti a termine, poiché il rapporto di lavoro si era protratto nel tempo senza soluzione di continuità; 3) l'orario di lavoro era indicato in trentacinque ore settimanali, articolato dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 16,00, con una pausa di trenta minuti); 4) nel corso dei rapporti, svolti entrambi ininterrottamente presso la sede consolare di LO (tranne l'attività di consolato cosiddetta
“mobile” da parte di nel periodo dal mese di gennaio 2011 al mese di Parte_2 dicembre 2014), il non aveva loro corrisposto gli scatti di anzianità e l'indennità CP_1 annuale, così come previsti e regolati dalla Disciplina dei dipendenti delle CP_3
Legazioni e Istituti culturali, né aveva pagato la retribuzione per il maggior orario Parte_3 svolto - di fatto a tempo pieno per trentasei ore alla settimana - dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 16,15, senza alcuna pausa, oltre alle numerose ore di straordinario in alcuni mesi dell'anno (dicembre, gennaio, giugno, luglio e agosto) fino alle 17,00 per e Parte_1 fino alle 18,00 per 5) fermo quindi l'inquadramento, da ritenersi corretto, Parte_2 avevano diritto al pagamento delle ore effettivamente svolte, di fatto a tempo pieno, comprensive dei relativi scatti di anzianità, oltre che l'indennità annuale ex art. 4, lett. c), che non gli era mai stata pagata. Si costituiva in giudizio il Consolato Generale del di LO Controparte_1 chiedendo il rigetto delle domande perché infondate in fatto e in diritto. Affermava che: 1) era improcedibile il ricorso poiché ciascuno dei due ricorrenti avrebbe dovuto svolgere un autonomo giudizio;
2) il credito invocato era parzialmente prescritto poiché la prima diffida inviata al era del 27.10.2018 e il termine di prescrizione CP_1 quinquennale;
3) non vi era alcuna prova del maggior orario osservato dai due ricorrenti, cosicché le domande dovevano ritenersi infondate. La causa era istruita documentalmente e a mezzo delle prove orali ammesse con l'ordinanza del 14.3.2024, all'esito delle quali è stata disposta una CTU contabile, ed è stata decisa all'udienza del 29.1.2025, mediante lettura del dispositivo, con motivazione riservata.
pagina 2 di 7 Le domande dei due ricorrenti sono parzialmente fondate e devono essere accolte nei limiti di seguito precisate. Deve anzitutto essere rigettata, in via pregiudiziale e in senso non ostativo alla decisione sul merito, l'eccezione relativa alla nullità della notificazione del ricorso introduttivo. Come già affermato con l'ordinanza del 14.3.2024, il ricorso introduttivo - tradotto con traduzione asseverata - è stato notificato nel rispetto del termine di cui all'art. 416 c.p.c. con riferimento all'udienza del 5.10.2022, cui era stato fatto rinvio per la rinnovazione della notifica;
quest'ultima è avvenuta all'Ambasciata del Regno del Marocco a Roma, per via diplomatica, per il tramite del Ministero degli Affari Esteri;
la notificazione risulta dunque validamente eseguita, non assumendo rilievo il fatto che il Ministero suddetto l'abbia tardivamente trasmessa al resistente, che si duole di esserne venuto a conoscenza CP_1 solo pochi giorni prima della suddetta udienza, non essendo fatto imputabile ai due ricorrenti. Quanto poi al merito, invocano i ricorrenti differenze retributive per il maggior orario svolto rispetto a quello contrattualmente pattuito, e cioè trentasei ore settimanali.
La domanda dei ricorrenti è fondata nei limiti di seguito indicati. Dall'istruttoria compiuta è emerso quanto segue. Il teste , titolare di un'impresa di pulizie che ha svolto lavori per il Testimone_1
per circa quattro anni dal 2014 o dal 2015, dichiara: “ lavorava per il CP_1 Parte_1
, so che lavorava lì anche prima del 2014 poiché c'ero stato per ragioni personali o CP_1 perché avevo accompagnato lì altre persone;
so che era un agente locale che lavora al
era addetto all'ufficio passaporti del;
posso dirlo per Parte_5 Persona_1 CP_1 il periodo da quando sono stato a fare le pulizie, non so dire che cosa facesse prima … Il sig. andava via alle 16,30 perché la mia impresa arrivava per fare le pulizie prima di Pt_1 quell'ora; so che prendeva un treno per Rovigo per tornare a casa;
non so dire a che ora iniziasse al mattino;
so che in periodi di grande affollamento, in concomitanza delle vacanze scolastiche, non faceva pause per il pranzo o comunque faceva pause brevi … a volte i dipendenti del si spostavano in altre regioni per motivi di lavoro, questo succedeva CP_1 anche di sabato o di domenica, so che a volte si spostava anche … Posso Parte_1 rispondere dal 2014/2014, a volte faceva tardi, anche dopo le 16,30; ricordo che a volte l'ho accompagnato in stazione, anche insieme ad altri … Non so dire dell'orario del mattino, posso dire che finiva alle 16,15; anche lui a volte faceva pause brevi, in caso di affollamento di persone, posso rispondere dal 2014/2015 … Posso rispondere dal 2014/2015, confermo che in alcuni periodi i dipendenti facevano più tardi del solito … Entrambi hanno svolto più mansioni nel senso che li ho visti nei diversi uffici, nell'ufficio passaporti, il anche alla cassa e Pt_1 anche addetto alla registrazione dei dati anagrafici;
mi risulta che il pubblico venga sempre ricevuto a prescindere dagli orari;
quando facevo le pulizie iniziavo dai piani alti e poi man mano scendevo;
ricordo che i due ricorrenti lavoravano al piano terra;
sono in Italia da 35 anni”. Il teste che ha lavorato per il per un mese nel 2012 e poi Testimone_2 CP_1 in un ristorante di fronte al dal 2004 fino al 2007, ha dichiarato: “Nel CP_1 CP_1 sono stato chiamato per scrivere a mano i passaporti;
fino al 2003 il era in via San CP_1
Donato, poi si è trasferito in zona Rovere (di fronte al ristorante in cui lavoravo), non ricordo la via, una traversa di via Larga, fino al 2014 o 2015 quando è stato trasferito a Borgo Panigale in via Caduti;
Ho conosciuto quando ho iniziato a lavorare per il Parte_1 ristorante nel 2004, lui lavorava per il , l'ho conosciuto perché portavo il pranzo ai CP_1 dipendenti del che non uscivano visto che avevano molto pubblico;
non so dire CP_1
pagina 3 di 7 quando abbia iniziato, credo che da due anni sia in pensione … ricordo che lavora dal 2005; so che ha varie mansioni, fra le altre registra i passaporti … tutti i dipendenti iniziano alle 9,00, non so a che ora finiscono, nel senso che non c'è un orario fisso in cui smettono, dipende dalle persone che sono presenti;
possono lavorare anche fino a tardi, è capitato anche fino a mezzanotte … i mesi in cui c'è più affollamento di persone e quindi i dipendenti restano più a lungo … Quello che ho detto per vale anche per … Confermo Parte_1 Persona_1 anche per lui quello che ho già detto”. Il teste che ha svolto un'attività dentro Testimone_3 il , facendo fotocopie e fototessere dal maggio del 2003 fino al 2015, ha dichiarato: CP_1
“Non so che cosa faccia di preciso;
so che è impiegato, fa attività diverse;
posso dire che nel maggio del 2003 già lavorava per il;
ora io non lavoro più per il , ho CP_1 CP_1
l'ufficio lì vicino;
credo che abbia lavorato lì fino alla pensione nel 2022 o 2023 … Pt_1 confermo che lavora per il dal 2005, non so da che mese;
so che si occupa di Pt_2 CP_1 passaporti e di certificati … So che lavorava dalle 9,00 alle 15,30/16,00 ma quando c'era molta gente andava via anche più tardi alle 17,00 o alle 18,00; ricordo che una volta ci siamo fermati fino a mezzanotte … Erano quelli i mesi in cui c'erano più persone perché erano periodi di festa in Italia e quindi le persone tornavano in vi era molto affollamento CP_1 anche in occasione delle sanatorie;
l'orario finiva anche alle 17.00 … Non so dire a che ora andasse via ordinariamente anche se posso dire che l'orario del era dalle 9,00 alle CP_1
15,30/16,00; poi quando c'era molta gente si prolungava, come ho detto … Posso confermare quello che ho già detto anche per … Il apriva alle 9,00 e chiudeva Pt_1 CP_1 ordinariamente fra le 15,30 e le 16,00, a volte anche prima alle 14,00; si tratta dell'orario per il pubblico, non so dire se poi i dipendenti – se non c'era più nessuno del pubblico – restavano al lavoro o andavano a casa;
io restavo anche al pomeriggio per svolgere la mia attività, non avevo un orario fisso in cui andavo via;
ricordo che è andato una volta con il Pt_1 CP_1 mobile;
c'ero anche io”. Dal complessivo esame delle testimonianze – i testi sentiti hanno lavorato, a vario titolo, per il resistente, in periodi diversi più o meno lunghi, e vi si sono recati anche per CP_1 fruire dei servizi consolari per ragioni personali (rilascio di visiti e passaporti) - risulta anzitutto che entrambi i ricorrenti svolgevano mansioni impiegatizie. Del resto, entrambi sono stati inquadrati nel livello B2 con i vari contratti di lavoro e l'inquadramento non è oggetto di contestazione, poiché entrambi i ricorrenti affermano che esso era corretto, tanto che non c'è controversia su di esso. Quanto poi all'orario, dalle testimonianze è risultato che entrambi iniziavano il lavoro alle ore 9,00, come tutti gli altri dipendenti e finivano alle ore 16,00/16,15. Peraltro i testimoni hanno precisato che poteva capitare che finissero prima, ma che più spesso si trattenevano fino alle ore 17,00 o alle ore 18,00, a seconda delle esigenze. Del resto, almeno fino alle 15,30/16,00 il era aperto al pubblico, ma nei mesi di maggior affollamento, restava CP_1 aperto anche fino a più tardi, nel senso che l'orario di apertura e quindi anche quello dei dipendenti che vi lavoravano, compresi i due ricorrenti, dipendeva dall'afflusso di pubblico. Quanto poi alle pause, i testimoni hanno riferito di pause brevi, senza specificarne la durata. Se così è, deve ritenersi che i due ricorrenti svolgessero l'orario a tempo pieno su cinque giorni settimanali, dunque dalle ore 9,00 alle ore 16,15 dal lunedì al venerdì, per complessive trentasei ore settimanali (per l'esattezza 36 ore divise per cinque giorni sono 7 ore e 12 minuti al giorno). Gli stessi testimoni hanno peraltro precisato che quello era l'orario minimo pagina 4 di 7 osservato, poiché come già detto a volte - e in alcuni mesi dell'anno spesso - prolungavano l'orario fino alle ore 17,00 o alle ore 18,00, e oltre, a seconda delle esigenze.
A essi spettano dunque le differenze retributive invocate per il maggior orario svolto.
A tal proposito deve anzitutto rilevarsi che il calcolo di tali differenze dev'essere compiuto con decorrenza dal 27.10.2013, poiché solo esse devono ritenersi oggetto di domanda. Dall'esame delle conclusioni del ricorso risulta che è quello il periodo in cui i due ricorrenti delimitano la richiesta, avendo indicato espressamente la data di decorrenza dalla quale invocano il diritto. Né può valere la difesa - svolta nelle note difensive finali - per la quale le differenze retributive sarebbero richieste dall'inizio del rapporto poiché, a fronte dell'indicazione dell'ammontare dei crediti, nel ricorso avrebbero fatto salva la maggiore o minore somma dovuta. È vero infatti che nel concludere la domanda di condanna entrambi hanno fatto salva l'eventuale diversa somma dovuta, ma lo hanno fatto pur sempre riferendosi a quel periodo, con quella decorrenza. Essa – peraltro – coincide con il quinquennio anteriore alla prima diffida inviata al , il 27.10.2018, con il che deve ritenersi che i ricorrenti abbiano inteso CP_1 chiedere nel presente giudizio la sola parte di credito non prescritta, e ciò a prescindere dal fatto che la tardiva costituzione del resistente abbia reso inammissibile la relativa CP_1 eccezione (di prescrizione). Quanto poi alla data finale, essa deve essere fissata al 10.12.2021, data di deposito del ricorso, e dunque di introduzione del presente giudizio, essendo maturato il credito fino a quella data al momento dello svolgimento della relativa domanda.
Ciò premesso, nel calcolo della retribuzione, deve essere considerato riassorbibile il superminimo indicato poiché è soggetto al principio generale dell'assorbimento nei miglioramenti retributivi derivanti da accertamento giudiziale o contemplati dalla contrattazione collettiva, a meno che da questa sia diversamente disposto o le parti gli abbiano attribuito al superminimo la natura di compenso speciale collegato a particolari meriti o ancora il datore di lavoro abbia continuato a erogarlo senza diminuzione a fronte degli incrementi retributivi succedutisi nel corso del rapporto. Poiché dall'esame delle buste paga emerge che entrambi i ricorrenti è diminuito nel febbraio 2011 e nel gennaio 2021 legittimamente il CTU ha calcolato le differenze retributive includendo solo nel percepito l'importo del superminimo concesso, in tal modo comparando, da un lato, il trattamento economico di fatto complessivamente ricevuto e, dall'altro, quello a loro astrattamente spettante, se considerati assunti a tempo pieno. Inoltre, oltre alla paga base, devono essere calcolati gli scatti di anzianità ex art. 4, lett. b) e l'indennità di cui all'art. 4, lett. c) della Disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti delle Ambasciate, Consolati, Legazioni e Istituti culturali, che in base alle suddette norme fanno parte della retribuzione. A proposito di tale indennità risulta poi condivisibile il calcolo compiuto dal CTU secondo il quale “il CCNL 30.1.2017 (in vigore sino al 31.12.2019) prevede, all'art. 4 lett. c), l'indennità di funzione (non spettante ai ricorrenti) e quella annuale;
il successivo CCNL 30.12.2020 (in vigore dall'1.1.2020) prevede, all'art. 4 lett. c), la sola indennità di funzione, mentre all'art. 4 lett. d) è prevista, in luogo dell'indennità annuale che cessa di esistere, la nuova indennità di appartenenza per i lavoratori dell'Area B quali i ricorrenti;
trattandosi di istituto non eventuale ma certo, ritengo debba essere incluso nel trattamento economico dovuto, non solo perché facente parte a tutti gli effetti della struttura della retribuzione (e quindi spettante a tutti i lavoratori inquadrati al livello B2), ma anche perché il CP_1
pagina 5 di 7 stesso lo ha inserito a foglio paga e regolarmente corrisposto ai ricorrenti da gennaio 2021”: proprio la natura ordinaria della suddetta voce, sostitutiva di quella precedentemente prevista, consente di ritenere che essa sia dovuta e per tale ragione deve essere calcolata.
D'altra parte, gli accertamenti e le valutazioni compiute dal consulente tecnico d'ufficio, in relazione alla misura della retribuzione dei due ricorrenti, appaiono immuni da vizi logici e coerentemente motivati e, pertanto, possono essere fatti propri da questo giudice, avendo il consulente compiutamente replicato alle osservazioni fatte dai consulenti tecnici di parte. Né risultano ammissibili le difese svolte dal resistente nelle note difensive CP_1 finali, in relazione al contratto collettivo applicabile, trattandosi di fatti nuovi, dedotti per la prima volta nelle suddette note, come tali inammissibili, perché compiuti in violazione delle preclusioni assertive maturate ex art. 416 c.p.c. Del resto, l'onere di contestazione tempestiva non è desumibile soltanto dall'art. 416 c.p.c. ma è principio che informa di sé tutto il sistema processuale posto che, per un verso, il carattere dispositivo del processo ne comporta un'ineludibile struttura dialettica a catena e che, per altro verso, l'incalzante organizzazione di preclusioni tende ad attribuire alle parti (a entrambe e in ogni caso) l'onere di collaborare fin dalle prime battute processuali a circoscrivere l'ambito controverso. Peraltro, un onere di contestazione è ricavabile anche dai principi di lealtà e probità posti a carico delle parti, ma, soprattutto, dal generale principio di “economia” che deve sempre informare il processo, soprattutto in relazione al fattore "tempo", avendo riguardo al novellato art. 111 Cost. e tenuto conto che tutti colore che partecipano al processo (ivi comprese le parti) devono collaborare alla sua ragionevole durata. Ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto che sia) un onere di allegazione (e prova), l'altra parte ha l'onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e, quindi, non più gravata la controparte del relativo onere probatorio, senza che rilevi la natura di tale fatto, potendo trattarsi anche di un fatto la cui esistenza incide sull'andamento del processo e non sulla pretesa in esso azionata (così Cass. civ., sez. lav., n. 12636/05). Dunque, il resistente deve essere condannato al pagamento a favore di CP_1 [...] della somma di €. 16.978,82 e a favore di della somma di €. Pt_1 Parte_2
21.455,68, somme su cui è inoltre dovuta la maggior somma fra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo. Devono essere rigettate le altre domande. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo;
sono poste a carico del resistente quelle della CTU, liquidate come da separato decreto. CP_1
La pluralità delle questioni trattate ha reso necessario riservare il deposito della motivazione nel termine di sessanta giorni.
P.Q.M.
Il Tribunale di LO, quale giudice del lavoro, in persona del giudice dott. Luigi Bettini, definitivamente pronunciando nella causa n. 2187/21 R. G. LAV. promossa da Parte_1
e contro il Consolato Generale del di LO, in Parte_2 Controparte_1 persona del Console pro tempore, ogni diversa istanza disattesa e respinta, così decide: 1) condanna il Consolato Generale del di LO al pagamento a favore di Controparte_1 della complessiva somma di €. 16.978,82, oltre alla maggior somma fra gli Parte_1
pagina 6 di 7 interessi legali e la rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, e a favore di Parte_2 della complessiva somma di €. 21.455,68, oltre alla maggior somma fra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
2) rigetta le altre domande;
3) condanna il Consolato Generale del di LO al pagamento a favore di Controparte_1
e delle spese processuali, liquidate in complessivi €. Parte_1 Parte_2
7.629,00, di cui €. 379,00 per anticipazioni ed €. 7.250,00 per compenso, oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge;
4) fissa il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione.
LO, 29.1.2025
Il giudice del lavoro
dott. Luigi Bettini
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