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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 07/02/2025, n. 161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 161 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
Il Giudice in composizione monocratica, Roberta Picardi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2765/2019 EL Ruolo Generale
tra rappresentata e difesa come da procura alle liti in atti Parte_1
dall'avv. Domenico Rosito presso il cui studio in Corato, via Ponchielli, 25 è
elettivamente domiciliata
-attrice-
e
FO di Garanzia per le VI ELla Strada, in CP_1
persona EL legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti in atti, dall'avv. Francesco Tacchio presso il quale è
elettivamente domiciliata
-convenuta
OGGETTO: “risarcimento danni da investimento pedone”
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate ai sensi
ELl'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con atto di citazione notificato ad in data 14.5.2019, CP_1 Parte_1
deduceva che il giorno 26.9.2018, alle ore 16,00 circa, in Ruvo di UG,
[...]
attraversava regolarmente a piedi il corso Carafa, con direzione largo S.
Giacomo, servendosi ELl'attraversamento pedonale sito in corrispondenza EL
civico n. 34, mentre un'autovettura, probabilmente Renault Clio di colore amaranto percorreva il suddetto corso Carafa con direzione via Oberdan e la investiva sulle strisce pedonali;
che, nelle suddette circostanze, l'autovettura rimaneva non identificata,poiché dopo l'investimento, si dileguava senza fermarsi e senza consentire di rilevarne la targa;
che, immediatamente dopo il sinistro, intervenivano in loco Agenti ELla Polizia Locale, che assumevano informazioni dagli astanti ed attendevano l'arrivo ELl'autoambulanza EL
servizio 118 che trasportavano presso il locale Presidio Parte_1
Ospedaliero, ove le venivano diagnosticata frattura EL femore trattata chirurgicamente;
di avere richiesto invano il risarcimento EL danno alla compagnia che assicura il che rigettava la Parte_2
richiesta valorizzando l'omessa presentazione di denuncia querela e l'omessa visione dei filmati ELle videocamere di sorveglianza – tutto quanto premesso conveniva in giudizio l' quale impresa designata per la UG per CP_1
il per le VI , dinanzi al Tribunale di Trani, Parte_2 Parte_2
rassegnando le seguenti conclusioni: 1) accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità, ai sensi ELl'art. 2054 comma 1° c.c. e ELl'art. 283 D.Lgs. 209/05,
EL conducente EL veicolo non identificato nella causazione EL sinistro per cui
è causa, per l'effetto 2) condannare la in persona EL legale CP_1
rappr.te pro-tempore, nella qualità di compagnia assicuratrice mandataria ELla
– FGVS – al pagamento, in favore di , ELla CP_2 Parte_1
2 complessiva somma di € 54.910,00 o di quella somma che sarà ritenuta di giustizia, con vittoria di spese e onorari EL presente giudizio da distrarsi in favore EL procuratore dichiaratosi antistatario.
Con comparsa di costituzione e risposta EL 31.7.2019 si è costituita
[...]
designata per la UG EL FO , che ha Controparte_3 Parte_2
contestato integralmente la domanda, mancando, nella documentazione in atti,
segni concreti e tangibili ELl'avvenimento descritto, concludendo per il rigetto
ELla domanda e la condanna ELl'attrice alla rifusione ELle spese di lite.
Assegnati i termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c., istruito il giudizio mediante prova per interpello e testimoniale, espletata ctu medico legale, la causa è stata rinviata per la precisazione ELle conclusioni, e sostituita l'udienza con il deposito di note di trattazione scritta eseguito ai sensi ELl'art. 127 ter c.p.c. entro il 28.10.2024, la causa è stata trattenuta in decisione con termini alle parti per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
***
La domanda è fondata.
Il FO di Garanzia ELle VI ELla Strada ha il precipuo scopo di garantire il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, tra gli altri, anche nel caso in cui il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato (art. 283 d.lgs. 209 EL 07.09.2005 - "Codice ELle Assicurazioni
private").
Secondo costante giurisprudenza di legittimità, in caso di intervento EL
[...]
, per garantire il risarcimento dei danni Controparte_4
derivanti da incidenti causati da veicoli non identificati spetta al danneggiato provare il nesso causale tra l'incidente e il veicolo non identificato, dimostrando
3 le modalità ELl'incidente, la colpa EL conducente ELl'altro veicolo e l'ignoranza
ELl'identità di quest'ultimo (così, da ultimo, Cass. n. 4213/2024).
Nel giudizio promosso dal danneggiato per ottenere il risarcimento dei danni subìti a causa ELla condotta di un veicolo non identificato valgono le ordinarie regole in tema di onere probatorio, per cui ove contraddittore è il
[...]
, spetta al danneggiato provare le modalità EL Controparte_4
sinistro e l'attribuibilità ELlo stesso alla condotta dolosa o colposa EL
conducente ELl'altro veicolo, nonché dimostrare che tale veicolo è rimasto ignoto.
<L'intervento EL previsto Controparte_4
dall'art. 19 ELla legge n. 990 EL 1969 al fine di consentire il risarcimento dei
danni causati dalla circolazione dei veicoli per i quali vi è obbligo di
assicurazione, nei casi di sinistro cagionati da veicolo non identificato […] non
incide sulla regola generale per cui il danneggiato deve provare il fatto
generatore EL danno;
ne consegue che il danneggiato il quale promuova
richiesta di risarcimento nei confronti dei , sul presupposto Controparte_4
che il sinistro sia stato cagionato da veicolo non identificato, deve, in primo
luogo, provare le modalità EL sinistro e l'attribuibilità ELlo stesso alla condotta
dolosa o colposa (esclusiva o concorrente) EL conducente di altro veicolo e, in
secondo luogo, provare anche che tale veicolo è rimasto sconosciuto>>
(cfr.Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15367 EL 13/07/2011; Cass., n. 12304/2005).
Se anche al danneggiato non viene richiesta una particolare diligenza, né si domanda che egli fornisca elementi probatori dotati di particolare pregnanza,
nondimeno il materiale dimostrativo fornito in giudizio deve essere valutato in maniera rigorosa, ciò in quanto l'impresa designata diviene contraddittore senza
4 avere la materiale possibilità di provare una diversa dinamica EL sinistro rispetto a quella prospettata dall'attore, se non attraverso l'allegazione e valutazione di rilievi eventualmente svolti al momento ELl'incidente (v. Cass., sent. n.
35605/2021).
La domanda deve essere dunque essere vagliata alla stregua dei descritti canoni interpretativi.
L'attrice assume in fatto che il giorno 26.9.2018, alle ore 16,00 circa, in Ruvo di
UG, attraversava regolarmente a piedi il corso Carafa, con direzione largo S.
Giacomo, servendosi ELl'attraversamento pedonale sito in corrispondenza EL
civico n. 34, mentre un'autovettura, probabilmente Renault Clio di colore amaranto, rimasta non identificata, percorreva il suddetto corso Carafa con direzione via Oberdan allorquando la investiva sulle strisce pedonali omettendo di fermarsi a prestarle soccorso di modo da non consentire la rilevazione EL
numero di targa.
Dopo il riferito incidente sono giunti agenti ELla Polizia Locale che nella relazione di servizio in atti riferiscono di essere stati incaricati di recarsi in Corso
Carafa per verificare l'investimento EL pedone, che la sedeva su Parte_1
una panchina e riferiva di essere stata investita da un veicolo, che i passanti presenti prestavano il primo soccorso, allertando il servizio EL 118 e raccontavano di un veicolo moELlo Ford Fiesta o Renault Clio colore amaranto,
dileguatosi, ma che visionate le registrazioni nei dintorni, non rinvenivano il veicolo.
Emerge quindi dalla relazione di servizio che i testimoni oculari EL sinistro,
tuttavia non identificati, confermavano l'accadimento ELl'investimento auto pedone.
5 L'attrice ha fatto immediatamente accesso al Pronto soccorso ivi condotta con l'ambulanza e nella relazione di P.S. è riportato di un investimento in strada auto pedone, quale pedone in Corso Carafa.
Non risulta sporta denuncia querela per lesioni contro ignoti, fatto questo che nella prospettazione ELla compagnia, non consentirebbe di aderire alla richiesta risarcitoria.
Ma, la Suprema Corte ha precisato, con orientamento ormai consolidato, che il danneggiato che promuove azione di risarcimento dei danni nei confronti EL
non ha l'onere di presentare, dopo Controparte_4
l'incidente, denuncia alle competenti autorità di polizia e di attendere che le indagini da essa compiute abbiano avuto esito negativo, potendo l'esistenza di quel presupposto essere provata altrimenti (così Cass. 18532/2007; cfr. anche
Cass. n. 18097/2020).
In tema di sinistri stradali causati da veicoli non identificati, la presentazione di una denuncia o di una querela contro ignoti non è condizione di proponibilità
ELl'azione di risarcimento EL danno esperita nei confronti ELl'impresa designata dal , né il danneggiato è Controparte_4
tenuto ad attivarsi per identificare il veicolo in quanto l'accertamento giudiziale,
nel cui contesto la presentazione o meno ELla denuncia o ELla querela costituisce un mero indizio, non riguarda la diligenza ELla vittima nel consentire l'individuazione dei responsabile, ma la circostanza che il sinistro stesso sia stato effettivamente provocato da un veicolo rimasto non identificato per circostanze obiettive e non imputabili a negligenza ELla vittima (Cassazione civile sez. VI,
12/07/2022, n.21983).
La nel corso ELl'interrogatorio formale ha confermato Parte_1
6 l'investimento sulle strisce pedonali precisando di essere stata attinta alla gamba destra.
Sono stati escussi come testi, e , la cui dichiarazione, Testimone_1 Tes_2
a distanza di tempo dal sinistro (l'8.3.2019) in seguito a richiesta di integrazione avanzata dalla Compagnia, le è stata inoltrata.
Va detto che vi erano certamente testimoni di quanto occorso alla , Parte_1
tanto ricavandosi dalla relazione di servizio ELla Polizia Locale anche se non vi
è coincidenza fra la persona indicata come teste in citazione ( , Testimone_3
indicato come informatore nella corrispondenza stragiudiziale) e i diversi testi indicati nella seconda memoria, i cui nomi sono stati tuttavia indicati alla
Compagnia come informatori.
I testi hanno confermato la prospettazione attorea, ovvero l'investimento EL
pedone sulle strisce pedonali su Corso Carafa da parte di una macchina di colore rosso scuro, rimasta non identificata.
Il teste, , ha dichiarato: “non conosco personalmente l'attrice ma Testimone_1
ho assistito a quello che le è accaduto. Infatti, io ero dietro la macchina che l'ha
investita. Io ero in macchina. Ero in Corso Carafa verso il centro cittadino
(Piazza Castello), sulla mia sinistra c'era la banca, poco più avanti c'è la
caserma ELla Polizia Municipale. Ho visto la macchina, di colore rosso scuro
di piccole dimensioni, che investiva una signora che stava percorrendo le strisce
pedonali dalla banca verso san giacomo vecchia. La macchina non si fermò e
continuò la marcia verso il centro. Non feci in tempo a prendere la targa in
quanto mi spaventai per quello che era accaduto. Preciso che la macchina sfiorò
sul suo lato destro e la signora e questa cadde per terra. Preciso che la macchina
toccò l'anca destra ELla signora con lo sportello di destra, ovvero, quello lato
7 passeggero”… Io mi sono trattenuta sui luoghi di causa fio a quando sono
arrivati i vigili ai quali ho detto quello che avevo visto. Dopo il racconto mi
hanno detto che potevo andar via. Non ho firmato nulla ai vigili”.
Vero è che desta perplessità la circostanza riferita dalla teste a Testimone_1
proposto di un mazzo di chiavi che la vittima le avrebbe affidato per consegnarle
Tes_ al nipote tenuto conto che questi, escusso come teste ha dichiarato di essere presente al momento ELl'investimento.
Tuttavia, si tratta di una incongruenza che da sola non è in grado di scalfire il complesso ELle emergenze istruttorie che valutate complessivamente depongono per l'effettivo accadimento ELl'investimento auto pedone.
Il ctu medico legale, visitata la ed esaminata tutta la Parte_1
documentazione in atti, ha infatti affermato che “in tema di nesso causale si ritiene EL tutto compatibile la corrispondente sede di lesione con la dinamica rilevabile in atti…sussiste nesso di causalità secondo i criteri cronologico,
qualitativo, quantitativo, modale e topografico tra l'evento dannoso e le lesioni rilevate in capo alla perizianda ” (pagg. 4 e 6 ELla ctu). Persona_1
La relazione di servizio a firma di agenti ELla polizia locale, da cui si evince che testimoni oculari hanno riferito ELl'investimento auto pedone, l'arrivo
ELl'ambulanza sul luogo EL sinistro, le dichiarazioni rese nell'immediatezza EL
sinistro ai sanitari EL pronto soccorso, coerenti con quanto rappresentato nell'atto di citazione, l'improbabilità che nel lasso di poche decine di minuti la abbia potuto imbastire e di poi fornire una versione falsata Parte_1
ELl'accaduto, le dichiarazioni dei testimoni, i cui nomi figurano nella corrispondenza stragiudiziale fra le parti e le conclusioni rassegnate dal ctu medico legale sono tutti elementi che consentono di ritenere provato il fatto
8 storico ELl'investimento da parte di un veicolo non identificato EL pedone,
[...]
, sulle strisce pedonali di Corso Carafa. Parte_1
Quanto all'attribuibilità EL sinistro alla colpa esclusiva EL conducente EL
veicolo ignoto, la giurisprudenza oramai consolidata, ritiene che l'art. 2054, I
comma, c.c. pone a carico EL conducente EL veicolo, nel caso di investimento
EL pedone, una presunzione iuris tantum di colpa vincibile solo allorquando il pedone abbia tenuto una condotta anomala violando le regole EL codice ELla
strada ossia tale da non poter rendere esigibile dal conducente una condotta diversa da quella tenuta.
In questo contesto è stato altresì affermato che nel caso sia necessario valutare e quantificare l'esistenza di un concorso di colpa tra la colpa EL conducente e quella EL pedone investito si deve: "…a) muovere dall'assunto che la colpa EL
conducente sia presunta e pari al 100 per cento;
b) accertare in concreto la colpa
EL pedone;
c) ridurre progressivamente la percentuale di colpa presunta a carico
EL conducente via via che emergono circostanze idonee a dimostrare la colpa in concreto EL pedone (Cass. sez. 6-3, 28/01/2019, n. 2241 Cass., sez. 3,
04/04/2017, n. 8663; Cass., sez. 3,18/11/2014, n. 24472; Cass., sez.
3,19/02/2014, n. 3964)…" (Cass. Civ., sez. 3, ord. 20137/2023).
Nella vicenda in parola, l'investimento è avvenuto sulle strisce pedonali e non è
stato fornito alcun elemento idoneo a connotare in termini di colpa, anche lieve,
la condotta ELla per fondarne una concorsuale responsabilità. Parte_1
Cosicché va affermata la piena ed esclusiva responsabilità EL conducente EL
veicolo che alcuno dei presenti è riuscito a identificare in quanto allontanatosi rapidamente dal luogo ELl'incidente e per l'effetto deve ritenersi operante, nel caso di specie, la copertura fornita dal FO di Garanzia per le VI ELla
9 Strada.
Venendo, dunque, alla individuazione dei danni risarcibili, in primo luogo occorre rilevare che il FO di Garanzia ELle VI ELla Strada, nel caso di sinistro cagionato da veicolo non identificato, è tenuto a risarcire i danni alla persona (patrimoniali e non patrimoniali).
Il ctu medico legale, con valutazione immune da vizi logico giuridici, valutate e respinte le osservazioni EL difensore ELl'attrice, ha indicato nel 5% i postumi permanenti riportati in seguito alla frattura EL collo EL femore;
quindi ha calcolato i giorni di invalidità temporanea totale e parziale (11 al 100%, 30 al
75% e 10 al 50%).
Quanto alle spese sostenute in ragione EL sinistro, benché il ctu abbia affermato non esservi esborsi correlati al sinistro, in realtà in atti vi sono ricevute di pagamento per complessivi € 175,3 ( trasporto con ambulanze private e spese di ritiro di copia ELla cartella clinica), che costituiscono il danno patrimoniale emergente patito dalla . Parte_1
Quanto alla individuazione EL criterio di liquidazione EL danno biologico accertato, nel caso di specie, trattandosi di danno alla persona prodotto dalla circolazione di veicoli e di lesioni cd. micropermanenti, trovano applicazione le tabelle elaborate in base agli artt. 138 e 139 EL d.lgs. n. 209 EL 2005 (Codice
ELle assicurazioni private) che rapportano il c.d. valore punto alla gravità ELla
menomazione ed all'età EL soggetto leso, così da offrire un parametro che, da un lato, sia obiettivamente verificabile e, dall'altro, non escludendo la possibilità di adeguamento al caso concreto, consente di ricostruire in modo quanto possibile adeguato alla persona offesa il valore umano perduto.
Pertanto, tenuto conto ELl'aggiornamento di cui al D.M. 16/07/2024 pubblicato
10 sulla G.U. Serie Generale n. 173 EL 25/07/2024, il valore EL danno subito da per effetto ELl'evento lesivo EL 29.6.2018 qui dedotto ed Parte_1
all'esito ELla C.T.U., in ragione ELl'età EL danneggiato al momento EL fatto
(79) deve essere così determinato: € 4.653,61 per il danno biologico permanente ed € 2.126,74 per danno biologico temporaneo, così per un totale di €. 6.780,35
Somma alla quale va aggiunta quella di € 175,30 a titolo di esborsi documentati e dunque di danno patrimoniale.
Nulla va riconosciuto a titolo di danno morale, richiesto dalla nella Parte_1
misura di € 3.000,00 (somma ridotta rispetto alla domanda iniziale).
Benché il danno morale, inteso come sofferenza soggettiva conseguente all'illecito, sia astrattamente risarcibile anche in presenza di lesioni micropermanenti, esso deve essere allegato nella sua consistenza e provato dal soggetto danneggiato, non potendosi ammettere automatismi basati, in particolare sull'ipotizzabilità di un danno in re ipsa pari ad una quota proporzionale EL valore EL danno biologico.
Attesa la modesta entità EL danno accertato, i ridotti tempi ELla convalescenza,
la stabilizzazione dei postumi e valutata la carenza di allegazioni sul come il danno morale si sarebbe estrinsecato nel caso di specie, essendosi la parte limitata a riscontrare difficoltà nello svolgimento EL lavoro casalingo, fatto questo senz'altro legato in modo oggettivo all'età e l'impossibilità, in mancanza di prova specifica, di presumere da esse una sofferenza soggettiva ristorabile,
non può riconoscersi l'ulteriore voce di danno pretesa dalla . Parte_1
Nè sussistono, infine, i presupposti per un'ulteriore personalizzazione EL
risarcimento EL danno ai sensi ELl'art. 139, comma 3, c.d.a., non essendo stati forniti elementi di pregiudizio diversi da quelli già ristorati con il sistema
11 tabellare.
Trattandosi di debito di valore, sugli importi riconosciuti e liquidati all'attualità,
devalutati alla data EL sinistro (26.9.2018) e rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai, sono dovuti gli interessi legali al tasso pro tempore vigente, a partire dal 26.9.2018 e fino alla pubblicazione ELla presente sentenza;
da tale ultima data, che segna la conversione EL debito risarcitorio di valore in debito di valuta, sono dovuti gli interessi legali sulla intera somma fino al saldo.
In conclusione, accolta per quanto di ragione la domanda avanzata da
[...]
, la compagnia convenuta va condannata al pagamento ELla Parte_1
complessiva somma di € 6.955,65, oltre interessi come innanzi.
Rimane da regolare le spese di lite che nella misura liquidata in dispositivo, con distrazione in favore EL difensore di parte attrice dichiaratosi antistatario,
applicati i valori medi previsti dalla tabella allegata al DM 55/2014, seguono la soccombenza ELla compagnia convenuta a carico ELla quale vanno anche poste le spese di ctu, liquidate con decreto di pagamento EL 10.7.2023
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, in composizione monocratica - in persona EL Giudice
Roberta Picardi –pronunciando nella causa civile iscritta al n. 2765/2019 EL
Ruolo Generale, ogni contraria o diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. accoglie la domanda proposta da e per l'effetto Parte_1
condanna Controparte_5
, in persona EL legale rappresentante pro tempore, al pagamento,
[...]
a titolo di risarcimento EL danno patrimoniale e non patrimoniale, ELla
12 somma di € 6.955,65, oltre interessi come in motivazione;
2. dichiara tenuto e condanna Garanzia Controparte_5 CP_4
ELla Strada, in persona EL legale rappresentante pro tempore
[...]
alla rifusione in favore ELl'attrice e per essa EL difensore dichiaratosi antistario ELle spese di lite di che liquida in € 518,00 per esborsi ed €
5.077,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura EL 15%; iva e cpa come e se per legge dovuti;
3. pone in via definitiva a carico di FO di Garanzia CP_1
per le VI ELla Strada, in persona EL legale rappresentante pro tempore le spese di ctu liquidate con decreto di pagamento EL 10.7.2023
Trani, 6.2.2025
Il Giudice dott.ssa Roberta Picardi
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