TRIB
Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 19/06/2025, n. 2988 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2988 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6813/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott.ssa Chantal Dameglio GIUDICE
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6813/2022
avente per oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa da:
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Parte_1
TRIPODI FRANCESCA e dell'avv. CARNEVALE GIOVANNI che la rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RICORRENTE contro
nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Controparte_1
TARALLO ANDREA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente (come da memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c. depositata il 20/07/2023):
“CONCLUSIONI
pagina 1 di 8 o disporre l'affidamento esclusivo della GL MI alla madre, con collocazione e Per_1
residenza anagrafica presso la stessa;
o individuare e disporre un opportuno regime di vista del padre alla GL idoneo a garantire, nell'esclusivo interesse ed a tutela della MI, una sua crescita serena e uno sviluppo psicofisico armonico;
in subordine, a conferma di quanto disposto con l'Ordinanza Presidenziale:
o disporre che il padre, in considerazione dei propri turni di lavoro e delle proprie disponibilità di tempo, possa stare con la GL : Per_1
o almeno un pomeriggio a settimana dall'uscita da scuola alle 16.30 sino alle 21.00, con riaccompagnamento della MI presso l'abitazione materna;
o un sabato e una domenica al mese, dalle 10.00 alle 21.00, con prelievo e riaccompagnamento della MI presso l'abitazione materna;
o fermo il regime ordinario, nel periodo natalizio per due giorni consecutivi con pernottamento, da concordarsi tra i coniugi entro il 30 novembre e, in difetto, dalle ore 10.00 del 25 dicembre alle ore
21.00 del 26 dicembre;
o ad anni alterni ed alternativamente i giorni di Pasqua e AS, con riaccompagnamento della MI presso l'abitazione materna;
o nel periodo estivo ed a far tempo dal compimento degli 8 anni della bambina, per una settimana consecutiva, da concordarsi con la SInora entro il 30 aprile di ogni anno;
Pt_1
o ad anni alterni il giorno del compleanno della GL;
o Disporre che il SInor comunichi senza ritardo alla SInora i propri turni di lavoro CP_1 Pt_1
con cadenza mensile per consentire la concreta calendarizzazione del regime di visita sopra indicato o quello diverso che il Giudice riterrà opportuno adottare;
o disporre che il SInor versi alla SInora a titolo di contributo al mantenimento CP_1 Pt_1
della GL l'importo mensile di euro 200,00 – oltre rivalutazione ISTAT - oltre il 50% delle Per_1
spese straordinarie, secondo quanto previsto dal vigente Protocollo presso il Tribunale di Torino;
o Disporre che l'assegno unico venga percepito in misura pari al 100% dalla SInora . Pt_1
o Condannare il SInor a rifondere alla ricorrente i compensi di avvocato e le spese CP_1
processuali inerenti al presente giudizio, oltre rimborso forfettario (15%) ex artt. 1310 L. n. 247/2012 /
22 D.M. n. 55/2014, contributo integrativo Cassa di Previdenza Forense e I.V.A. – se non detraibile - di legge”.
pagina 2 di 8 Per parte resistente (come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato il 03/12/2024):
“CONCLUSIONI
Voglia il Tribunale Ill.mo
NEL MERITO
1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai SI. e Controparte_1
, celebrato in Torino in data 06/07/2013; Parte_1
2) ordinare all'Ufficiale di stato civile competente di trascrivere l'emananda sentenza sui registri dello
Stato Civile;
3) disporre che la GL MI sia affidata ad entrambi i genitori, con residenza principale Per_1
presso la madre;
4) disporre che il padre possa tenere con sé la GL e poter fare avere alla stessa rapporti Per_1
con la famiglia paterna;
5) disporre che il SI. , in considerazione dei propri turni di lavoro e ai propri giorni di riposo CP_1
(che possono variare di settimana in settimana), possa stare con la GL:
- due giorni a settimana dall'uscita da scuola alle 16.10 sino alle ore 22.00, con riaccompagnamento della MI presso l'abitazione materna;
- un pomeriggio in considerazione dei propri turni di lavoro e ai propri giorni di riposo (che possono variare di settimana in settimana) – sabato o domenica – nel week end sino alle 22.00 con riaccompagnamento della MI presso l'abitazione materna;
- nel periodo natalizio per due giorni consecutivi con pernottamento, da concordarsi tra i coniugi entro il 30 novembre (salvo cambi turni da parte del datore di lavoro del SI. ); CP_1
- ad anni alterni ed alternativamente i giorni di Pasqua e AS (con possibilità di stare insieme alla famiglia paterna) con riaccompagnamento della MI presso l'abitazione materna;
- nel periodo estivo, per due settimane, così come disposto nelle condizioni di separazione, da concordarsi con la SInora entro il 30 maggio (salvo cambi turni da parte del datore di lavoro del Pt_1
SI. ); CP_1
- ad anni alterni il giorno del compleanno della GL;
- il giorno del compleanno del SI. ; CP_1
6) Disporre che il SI. potrà contattare la GL sull'utenza di cellulare della GL o, CP_1 Per_1
in alternativa, della SI.ra con cadenza quotidiana in base ai propri turni di lavoro e non Pt_1
coincidente con il proprio orario di lavoro;
pagina 3 di 8 7) Disporre che il SI. , sulla base dei finanziamenti a suo carico e delle procedure esecutive ad CP_1
oggi pendenti e successive, non sia previsto alcune concorso al mantenimento alla GL MI
, o, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento, disporre il versamento alla SI.ra Per_1 Pt_1
un contributo al mantenimento della GL l'importo di € 50,00 oltre il 50% delle spese Per_1
straordinarie – concordate da entrambi i genitori - secondo quanto previsto dal vigente Protocollo presso il Tribunale di Torino;
8) Disporre che l'assegno unico sarà percepito in misura pari al 100% dalla SI.ra ; Pt_1
9) Disporre che i coniugi si scambino reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e dei documenti equipollenti, anche con riferimento alla GL MI.
IN OGNI CASO:
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre la indennità forfettaria del
15%, CPA ed IVA, con distrazione delle stesse in favore del legale antistatario con sentenza resa provvisoriamente esecutiva ex lege”.
Per il P.M.
Visto, nulla oppone.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza parziale in data 20.05.2023 il Tribunale pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario e le parti, con separata ordinanza, venivano rimesse avanti al G.I. per la prosecuzione dell'istruttoria sulle altre questioni ancora da dirimere, con concessione dei termini ex art. 183 co. 6 c.p.c.
Nelle more, parte ricorrente depositava istanza urgente ex art. 4, co. 8, L. 898/1970 di modifica dell'ordinanza presidenziale. Il G.I., con provvedimento del 31/07/2023, si pronunciava su tale istanza disponendo l'immediata sospensione degli incontri liberi padre-GL e la presa in carico della MI dai Servizi sociali e di NPI territorialmente competenti.
Con decreto del 02/08/2023 il Presidente fissava udienza cautelare, assegnando al resistente termine per il deposito di memoria difensiva.
A scioglimento della riserva assunta in data 22/08/2023, il G.I., con ordinanza del 01/09/2023, modificava il provvedimento assunto inaudita altera parte, ripristinando gli incontri padre-GL e disponendo la prosecuzione degli interventi sociali già in atto.
All'udienza del 25/10/2023, i difensori delle parti insistevano nelle istanze istruttorie contenute nelle memorie ex art. 183 c.p.c. opponendosi a quelle avversarie.
pagina 4 di 8 Il G.I. si riservava e, a scioglimento della riserva, con provvedimento del 28/11/2023, rigettava le istanze istruttorie, disponendo la prosecuzione della presa in carico del nucleo da parte dei Servizi incaricati e fissando udienza di precisazione delle conclusioni.
Senza necessità di esperire attività istruttoria se non con l'acquisizione dei documenti e l'espletamento di un'indagine sociale affidata ai Servizi Sociali e di NPI di Torino, all'udienza del
03/12/2024 venivano precisate le conclusioni, come in epigrafe indicate, e la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
Sull'affidamento e collocazione della MI, e sul regime di visita
, nel rassegnare le proprie conclusioni definitive, ha chiesto disporsi l'affidamento Parte_1
esclusivo della MI, in deroga a quanto disposto provvisoriamente dal Presidente, su accordo delle parti e già in sede di separazione, lamentando come il SI. sia stato poco presente nella vita CP_1
della GL, esercitando in maniera discontinua il diritto di visita, disattendendo gli incontri proposti dai Servizi sociali e non contribuendo, se non saltuariamente, al suo mantenimento.
Osserva preliminarmente il Collegio che, l'impianto normativo di cui alla legge n. 54/06 sull'esercizio della potestà e sull'affidamento condiviso, in caso di crisi della coppia genitoriale, ha riplasmato gli artt. 155 e ss. c.c., onde le misure applicabili - sia sotto i citati profili quanto sotto il profilo economico
- risultano essere state in tal senso modificate ed oggi ulteriormente aggiornate, quanto alla soluzione dei confitti sull'esercizio della responsabilità genitoriale, a seguito del D. L.vo 154/13, con la previsione normativa di cui agli artt. 316 e 337 bis e segg. c.c.
Va altresì premesso che la normativa di cui alla citata legge 54/2006 prevede l'affidamento dei figli minori ad entrambi i genitori quale regola generale, derogabile solo laddove tale affidamento sia contrario agli interessi degli stessi e ciò in considerazione del primario interesse dei figli a continuare ad avere stabili rapporti sia con il padre che con la madre, i quali devono entrambi farsi carico delle responsabilità inerenti alla prole e all'educazione di essa.
Ciò posto e con riferimento alla specifica vicenda in esame si ritiene che l'affidamento della GL MI vada disposto con modalità condivisa, con collocamento prevalente della stessa presso la madre, essendo questa la soluzione che appare maggiormente rispondente alle eSIenze di stabilità, di crescita e di accudimento della MI, non essendo emerse, allo stato, evidenti ragioni di pregiudizio dalla frequentazione con il padre, tenuto conto degli esiti dell'indagine sociale e psicologica condotta sul nucleo familiare (cfr. relazioni SS del 20.10.23, 28.05.24 e 14.10.24 e NPI del pagina 5 di 8 23.10.23), all'esito della quale gli operatori hanno riscontrato l'esistenza di un legame affettivo forte tra ed il genitore, il quale ha frequentato la MI con costanza nel tempo, pur Per_1
segnalandosi alcune difficoltà nell'organizzazione degli incontri, posto che il padre non risulta essere un soggetto propositivo.
Nel corso delle indagini sopra indicate, entrambi i genitori hanno mostrato un atteggiamento collaborativo rispetto agli interventi psicologici e hanno descritto il rapporto con la GL in termini di affetto e vicinanza. La madre si è mostrata attenta e pacata nella verbalizzazione e coerente nei racconti, esplicitando, in alcuni casi, preoccupazione rispetto al benessere della bambina. Il padre si è posto con atteggiamento collaborativo e aperto, anche se talora ha avuto difficoltà nel verbalizzare in modo chiaro e approfondito i propri punti di vista. Entrambi i genitori hanno riferito che Per_1
esprime il desiderio di pernottare presso l'abitazione paterna e di trascorrere più tempo con lui.
Per tali ragioni, dunque, non deve addivenirsi a una modifica del regime di affidamento della MI, come già disposto con ordinanza presidenziale, dovendosi tuttavia disporre la prosecuzione degli interventi di monitoraggio degli incontri padre – GL, in modo tale da implementare la frequentazione con il genitore non collocatario, il reinserimento del pernottamento presso la sua abitazione e, più in generale, consolidare il ruolo genitoriale del SI. CP_1
Sul contributo al mantenimento della MI
Venendo agli aspetti economici, ciascun genitore deve provvedere alle eSIenze della GL quando la tiene con sé e, in considerazione dei redditi delle parti e della loro situazione patrimoniale (quali risultano dalle dichiarazioni e dalla documentazione agli atti), tenuto altresì conto dei periodi di permanenza della MI presso ciascun genitore e degli oneri dai quali ciascuno di essi è gravato, ritiene il Collegio che il contributo al mantenimento della MI debba essere stabilito nell'importo di € 200,00, oltre alla partecipazione al 50% delle spese straordinarie come in dispositivo.
Le condizioni economico reddituali e gli oneri da cui le parti sono gravate risultano sostanzialmente immutati rispetto a quelli considerati in detta sede, anche tenuto conto del recente reperimento di attività lavorativa del resistente (v. doc. 6). è attualmente disoccupata, percepisce la Parte_1
NASPI che ammonta a € 423,37 (a luglio 2024), vive con la MI in casa condotta in locazione ove paga un canone mensile di € 600,00, percepisce il 100% dell'assegno unico pari a circa € 233,50 mensili.
è assunto, con contratto in scadenza al 31.12.2025, dalla società Biesse Controparte_1
Investiment Company s.p.a. con retribuzione mensile netta pari ad € 1.200,00 (cfr. doc. 6); a quanto pagina 6 di 8 consta dalla disamina delle movimentazioni dei conti correnti, vive in casa in locazione con canone mensile di € 375,86 (cfr. doc. estratto conto 2024 del 4.10.2024); l'esposizione debitoria è già stata presa in considerazione dalle parti in sede di separazione, quindi in sede presidenziale, nell'ambito del presente procedimento.
L'odierno resistente, tuttavia, non contribuisce – stante i ridotti tempi di frequentazione padre- MI (certamente più contratti rispetto a quelli presi in considerazione in sede di ordinanza presidenziale) - al mantenimento diretto della GL, di talché l'accudimento materiale diretto grava interamente sulla madre.
Da ultimo, ritiene il Collegio che l'assegno unico vada percepito interamente dalla madre, in quanto prevalente collocataria della MI (Cass. Civ., Sez. I, Ord. n. 4672/2025).
Spese di lite
Le spese di lite sono integralmente compensate essendo le parti reciprocamente soccombenti sulla misura dell'assegno e sull'affidamento della MI.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nel contraddittorio delle parti,
Affida la GL MI ad entrambi i genitori con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre, con esercizio separato della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione;
Dispone la graduale liberalizzazione degli incontri padre-MI con introduzione del pernottamento il sabato sera, a weekend alternati, fino alla implementazione e al ripristino, nel rispetto dei tempi della MI e previa valutazione del suo benessere psico-fisico, del calendario previsto in sede di separazione, con decreto n. 12655/2020 del 21.09.2020, e segnatamente:
Salvo diverso e più ampio accordo fra le parti, nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici dei genitori e lavorativi della MI, il padre potrà vedere e tenere con sé la GL:
- a fine settimana alternati, a partire dal sabato mattina sino alla domenica sera;
- in giorni infrasettimanali (da stabilirsi, salvo diverso accordo fra le parti, nel martedì e nel giovedì), dall'uscita di scuola, sino alle ore 21, quando verrà riaccompagnata presso l'abitazione materna;
- quindici giorni consecutivi nel corso delle vacanze estive, in periodo da concordare con la madre entro il 30.04 di ogni anno;
- ad anni alterni, dal 23 dicembre al 30 dicembre con un genitore e, dal 30 dicembre al 6
pagina 7 di 8 gennaio con l'altro genitore;
- ad anni alterni il giorno di Pasqua e il compleanno della MI;
Conferma la presa in carico del nucleo e della MI da parte dei Servizi sociali e di N.P.I. / Psicologia dell'Età evolutiva al fine di mettere in atto tutti i più opportuni interventi di monitoraggio e di sostegno alla MI, per il superamento delle conflittualità esistenti e per l'implementazione del calendario di incontri padre-MI sopra indicato, promuovendo gli incontri e vigilando sugli stessi, fino a quando ritenuto necessario nell'interesse della MI;
Dispone che corrisponda a , a titolo di contributo al Controparte_1 Parte_1
mantenimento della GL MI, un assegno pari a € 200,00 mensili, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese mediche sanitarie non coperte dal SSN, scolastiche, ricreative, sportive concordate o necessitate, e successivamente documentate, facendo riferimento le parti, in caso di disaccordo sulle singole voci di spesa, al
“Protocollo per i procedimenti di separazione, divorzio e affidamento di figli di coppie non coniugate avanti il Tribunale di Torino”;
Dispone che la SI.ra percepisca il 100% dell'assegno unico;
Parte_1
Dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di ConSIlio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 16/05/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Valentina Giuditta Soria Alberto Tetamo
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott.ssa Chantal Dameglio GIUDICE
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6813/2022
avente per oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa da:
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Parte_1
TRIPODI FRANCESCA e dell'avv. CARNEVALE GIOVANNI che la rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RICORRENTE contro
nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Controparte_1
TARALLO ANDREA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente (come da memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c. depositata il 20/07/2023):
“CONCLUSIONI
pagina 1 di 8 o disporre l'affidamento esclusivo della GL MI alla madre, con collocazione e Per_1
residenza anagrafica presso la stessa;
o individuare e disporre un opportuno regime di vista del padre alla GL idoneo a garantire, nell'esclusivo interesse ed a tutela della MI, una sua crescita serena e uno sviluppo psicofisico armonico;
in subordine, a conferma di quanto disposto con l'Ordinanza Presidenziale:
o disporre che il padre, in considerazione dei propri turni di lavoro e delle proprie disponibilità di tempo, possa stare con la GL : Per_1
o almeno un pomeriggio a settimana dall'uscita da scuola alle 16.30 sino alle 21.00, con riaccompagnamento della MI presso l'abitazione materna;
o un sabato e una domenica al mese, dalle 10.00 alle 21.00, con prelievo e riaccompagnamento della MI presso l'abitazione materna;
o fermo il regime ordinario, nel periodo natalizio per due giorni consecutivi con pernottamento, da concordarsi tra i coniugi entro il 30 novembre e, in difetto, dalle ore 10.00 del 25 dicembre alle ore
21.00 del 26 dicembre;
o ad anni alterni ed alternativamente i giorni di Pasqua e AS, con riaccompagnamento della MI presso l'abitazione materna;
o nel periodo estivo ed a far tempo dal compimento degli 8 anni della bambina, per una settimana consecutiva, da concordarsi con la SInora entro il 30 aprile di ogni anno;
Pt_1
o ad anni alterni il giorno del compleanno della GL;
o Disporre che il SInor comunichi senza ritardo alla SInora i propri turni di lavoro CP_1 Pt_1
con cadenza mensile per consentire la concreta calendarizzazione del regime di visita sopra indicato o quello diverso che il Giudice riterrà opportuno adottare;
o disporre che il SInor versi alla SInora a titolo di contributo al mantenimento CP_1 Pt_1
della GL l'importo mensile di euro 200,00 – oltre rivalutazione ISTAT - oltre il 50% delle Per_1
spese straordinarie, secondo quanto previsto dal vigente Protocollo presso il Tribunale di Torino;
o Disporre che l'assegno unico venga percepito in misura pari al 100% dalla SInora . Pt_1
o Condannare il SInor a rifondere alla ricorrente i compensi di avvocato e le spese CP_1
processuali inerenti al presente giudizio, oltre rimborso forfettario (15%) ex artt. 1310 L. n. 247/2012 /
22 D.M. n. 55/2014, contributo integrativo Cassa di Previdenza Forense e I.V.A. – se non detraibile - di legge”.
pagina 2 di 8 Per parte resistente (come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato il 03/12/2024):
“CONCLUSIONI
Voglia il Tribunale Ill.mo
NEL MERITO
1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai SI. e Controparte_1
, celebrato in Torino in data 06/07/2013; Parte_1
2) ordinare all'Ufficiale di stato civile competente di trascrivere l'emananda sentenza sui registri dello
Stato Civile;
3) disporre che la GL MI sia affidata ad entrambi i genitori, con residenza principale Per_1
presso la madre;
4) disporre che il padre possa tenere con sé la GL e poter fare avere alla stessa rapporti Per_1
con la famiglia paterna;
5) disporre che il SI. , in considerazione dei propri turni di lavoro e ai propri giorni di riposo CP_1
(che possono variare di settimana in settimana), possa stare con la GL:
- due giorni a settimana dall'uscita da scuola alle 16.10 sino alle ore 22.00, con riaccompagnamento della MI presso l'abitazione materna;
- un pomeriggio in considerazione dei propri turni di lavoro e ai propri giorni di riposo (che possono variare di settimana in settimana) – sabato o domenica – nel week end sino alle 22.00 con riaccompagnamento della MI presso l'abitazione materna;
- nel periodo natalizio per due giorni consecutivi con pernottamento, da concordarsi tra i coniugi entro il 30 novembre (salvo cambi turni da parte del datore di lavoro del SI. ); CP_1
- ad anni alterni ed alternativamente i giorni di Pasqua e AS (con possibilità di stare insieme alla famiglia paterna) con riaccompagnamento della MI presso l'abitazione materna;
- nel periodo estivo, per due settimane, così come disposto nelle condizioni di separazione, da concordarsi con la SInora entro il 30 maggio (salvo cambi turni da parte del datore di lavoro del Pt_1
SI. ); CP_1
- ad anni alterni il giorno del compleanno della GL;
- il giorno del compleanno del SI. ; CP_1
6) Disporre che il SI. potrà contattare la GL sull'utenza di cellulare della GL o, CP_1 Per_1
in alternativa, della SI.ra con cadenza quotidiana in base ai propri turni di lavoro e non Pt_1
coincidente con il proprio orario di lavoro;
pagina 3 di 8 7) Disporre che il SI. , sulla base dei finanziamenti a suo carico e delle procedure esecutive ad CP_1
oggi pendenti e successive, non sia previsto alcune concorso al mantenimento alla GL MI
, o, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento, disporre il versamento alla SI.ra Per_1 Pt_1
un contributo al mantenimento della GL l'importo di € 50,00 oltre il 50% delle spese Per_1
straordinarie – concordate da entrambi i genitori - secondo quanto previsto dal vigente Protocollo presso il Tribunale di Torino;
8) Disporre che l'assegno unico sarà percepito in misura pari al 100% dalla SI.ra ; Pt_1
9) Disporre che i coniugi si scambino reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e dei documenti equipollenti, anche con riferimento alla GL MI.
IN OGNI CASO:
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre la indennità forfettaria del
15%, CPA ed IVA, con distrazione delle stesse in favore del legale antistatario con sentenza resa provvisoriamente esecutiva ex lege”.
Per il P.M.
Visto, nulla oppone.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza parziale in data 20.05.2023 il Tribunale pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario e le parti, con separata ordinanza, venivano rimesse avanti al G.I. per la prosecuzione dell'istruttoria sulle altre questioni ancora da dirimere, con concessione dei termini ex art. 183 co. 6 c.p.c.
Nelle more, parte ricorrente depositava istanza urgente ex art. 4, co. 8, L. 898/1970 di modifica dell'ordinanza presidenziale. Il G.I., con provvedimento del 31/07/2023, si pronunciava su tale istanza disponendo l'immediata sospensione degli incontri liberi padre-GL e la presa in carico della MI dai Servizi sociali e di NPI territorialmente competenti.
Con decreto del 02/08/2023 il Presidente fissava udienza cautelare, assegnando al resistente termine per il deposito di memoria difensiva.
A scioglimento della riserva assunta in data 22/08/2023, il G.I., con ordinanza del 01/09/2023, modificava il provvedimento assunto inaudita altera parte, ripristinando gli incontri padre-GL e disponendo la prosecuzione degli interventi sociali già in atto.
All'udienza del 25/10/2023, i difensori delle parti insistevano nelle istanze istruttorie contenute nelle memorie ex art. 183 c.p.c. opponendosi a quelle avversarie.
pagina 4 di 8 Il G.I. si riservava e, a scioglimento della riserva, con provvedimento del 28/11/2023, rigettava le istanze istruttorie, disponendo la prosecuzione della presa in carico del nucleo da parte dei Servizi incaricati e fissando udienza di precisazione delle conclusioni.
Senza necessità di esperire attività istruttoria se non con l'acquisizione dei documenti e l'espletamento di un'indagine sociale affidata ai Servizi Sociali e di NPI di Torino, all'udienza del
03/12/2024 venivano precisate le conclusioni, come in epigrafe indicate, e la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
Sull'affidamento e collocazione della MI, e sul regime di visita
, nel rassegnare le proprie conclusioni definitive, ha chiesto disporsi l'affidamento Parte_1
esclusivo della MI, in deroga a quanto disposto provvisoriamente dal Presidente, su accordo delle parti e già in sede di separazione, lamentando come il SI. sia stato poco presente nella vita CP_1
della GL, esercitando in maniera discontinua il diritto di visita, disattendendo gli incontri proposti dai Servizi sociali e non contribuendo, se non saltuariamente, al suo mantenimento.
Osserva preliminarmente il Collegio che, l'impianto normativo di cui alla legge n. 54/06 sull'esercizio della potestà e sull'affidamento condiviso, in caso di crisi della coppia genitoriale, ha riplasmato gli artt. 155 e ss. c.c., onde le misure applicabili - sia sotto i citati profili quanto sotto il profilo economico
- risultano essere state in tal senso modificate ed oggi ulteriormente aggiornate, quanto alla soluzione dei confitti sull'esercizio della responsabilità genitoriale, a seguito del D. L.vo 154/13, con la previsione normativa di cui agli artt. 316 e 337 bis e segg. c.c.
Va altresì premesso che la normativa di cui alla citata legge 54/2006 prevede l'affidamento dei figli minori ad entrambi i genitori quale regola generale, derogabile solo laddove tale affidamento sia contrario agli interessi degli stessi e ciò in considerazione del primario interesse dei figli a continuare ad avere stabili rapporti sia con il padre che con la madre, i quali devono entrambi farsi carico delle responsabilità inerenti alla prole e all'educazione di essa.
Ciò posto e con riferimento alla specifica vicenda in esame si ritiene che l'affidamento della GL MI vada disposto con modalità condivisa, con collocamento prevalente della stessa presso la madre, essendo questa la soluzione che appare maggiormente rispondente alle eSIenze di stabilità, di crescita e di accudimento della MI, non essendo emerse, allo stato, evidenti ragioni di pregiudizio dalla frequentazione con il padre, tenuto conto degli esiti dell'indagine sociale e psicologica condotta sul nucleo familiare (cfr. relazioni SS del 20.10.23, 28.05.24 e 14.10.24 e NPI del pagina 5 di 8 23.10.23), all'esito della quale gli operatori hanno riscontrato l'esistenza di un legame affettivo forte tra ed il genitore, il quale ha frequentato la MI con costanza nel tempo, pur Per_1
segnalandosi alcune difficoltà nell'organizzazione degli incontri, posto che il padre non risulta essere un soggetto propositivo.
Nel corso delle indagini sopra indicate, entrambi i genitori hanno mostrato un atteggiamento collaborativo rispetto agli interventi psicologici e hanno descritto il rapporto con la GL in termini di affetto e vicinanza. La madre si è mostrata attenta e pacata nella verbalizzazione e coerente nei racconti, esplicitando, in alcuni casi, preoccupazione rispetto al benessere della bambina. Il padre si è posto con atteggiamento collaborativo e aperto, anche se talora ha avuto difficoltà nel verbalizzare in modo chiaro e approfondito i propri punti di vista. Entrambi i genitori hanno riferito che Per_1
esprime il desiderio di pernottare presso l'abitazione paterna e di trascorrere più tempo con lui.
Per tali ragioni, dunque, non deve addivenirsi a una modifica del regime di affidamento della MI, come già disposto con ordinanza presidenziale, dovendosi tuttavia disporre la prosecuzione degli interventi di monitoraggio degli incontri padre – GL, in modo tale da implementare la frequentazione con il genitore non collocatario, il reinserimento del pernottamento presso la sua abitazione e, più in generale, consolidare il ruolo genitoriale del SI. CP_1
Sul contributo al mantenimento della MI
Venendo agli aspetti economici, ciascun genitore deve provvedere alle eSIenze della GL quando la tiene con sé e, in considerazione dei redditi delle parti e della loro situazione patrimoniale (quali risultano dalle dichiarazioni e dalla documentazione agli atti), tenuto altresì conto dei periodi di permanenza della MI presso ciascun genitore e degli oneri dai quali ciascuno di essi è gravato, ritiene il Collegio che il contributo al mantenimento della MI debba essere stabilito nell'importo di € 200,00, oltre alla partecipazione al 50% delle spese straordinarie come in dispositivo.
Le condizioni economico reddituali e gli oneri da cui le parti sono gravate risultano sostanzialmente immutati rispetto a quelli considerati in detta sede, anche tenuto conto del recente reperimento di attività lavorativa del resistente (v. doc. 6). è attualmente disoccupata, percepisce la Parte_1
NASPI che ammonta a € 423,37 (a luglio 2024), vive con la MI in casa condotta in locazione ove paga un canone mensile di € 600,00, percepisce il 100% dell'assegno unico pari a circa € 233,50 mensili.
è assunto, con contratto in scadenza al 31.12.2025, dalla società Biesse Controparte_1
Investiment Company s.p.a. con retribuzione mensile netta pari ad € 1.200,00 (cfr. doc. 6); a quanto pagina 6 di 8 consta dalla disamina delle movimentazioni dei conti correnti, vive in casa in locazione con canone mensile di € 375,86 (cfr. doc. estratto conto 2024 del 4.10.2024); l'esposizione debitoria è già stata presa in considerazione dalle parti in sede di separazione, quindi in sede presidenziale, nell'ambito del presente procedimento.
L'odierno resistente, tuttavia, non contribuisce – stante i ridotti tempi di frequentazione padre- MI (certamente più contratti rispetto a quelli presi in considerazione in sede di ordinanza presidenziale) - al mantenimento diretto della GL, di talché l'accudimento materiale diretto grava interamente sulla madre.
Da ultimo, ritiene il Collegio che l'assegno unico vada percepito interamente dalla madre, in quanto prevalente collocataria della MI (Cass. Civ., Sez. I, Ord. n. 4672/2025).
Spese di lite
Le spese di lite sono integralmente compensate essendo le parti reciprocamente soccombenti sulla misura dell'assegno e sull'affidamento della MI.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nel contraddittorio delle parti,
Affida la GL MI ad entrambi i genitori con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre, con esercizio separato della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione;
Dispone la graduale liberalizzazione degli incontri padre-MI con introduzione del pernottamento il sabato sera, a weekend alternati, fino alla implementazione e al ripristino, nel rispetto dei tempi della MI e previa valutazione del suo benessere psico-fisico, del calendario previsto in sede di separazione, con decreto n. 12655/2020 del 21.09.2020, e segnatamente:
Salvo diverso e più ampio accordo fra le parti, nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici dei genitori e lavorativi della MI, il padre potrà vedere e tenere con sé la GL:
- a fine settimana alternati, a partire dal sabato mattina sino alla domenica sera;
- in giorni infrasettimanali (da stabilirsi, salvo diverso accordo fra le parti, nel martedì e nel giovedì), dall'uscita di scuola, sino alle ore 21, quando verrà riaccompagnata presso l'abitazione materna;
- quindici giorni consecutivi nel corso delle vacanze estive, in periodo da concordare con la madre entro il 30.04 di ogni anno;
- ad anni alterni, dal 23 dicembre al 30 dicembre con un genitore e, dal 30 dicembre al 6
pagina 7 di 8 gennaio con l'altro genitore;
- ad anni alterni il giorno di Pasqua e il compleanno della MI;
Conferma la presa in carico del nucleo e della MI da parte dei Servizi sociali e di N.P.I. / Psicologia dell'Età evolutiva al fine di mettere in atto tutti i più opportuni interventi di monitoraggio e di sostegno alla MI, per il superamento delle conflittualità esistenti e per l'implementazione del calendario di incontri padre-MI sopra indicato, promuovendo gli incontri e vigilando sugli stessi, fino a quando ritenuto necessario nell'interesse della MI;
Dispone che corrisponda a , a titolo di contributo al Controparte_1 Parte_1
mantenimento della GL MI, un assegno pari a € 200,00 mensili, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese mediche sanitarie non coperte dal SSN, scolastiche, ricreative, sportive concordate o necessitate, e successivamente documentate, facendo riferimento le parti, in caso di disaccordo sulle singole voci di spesa, al
“Protocollo per i procedimenti di separazione, divorzio e affidamento di figli di coppie non coniugate avanti il Tribunale di Torino”;
Dispone che la SI.ra percepisca il 100% dell'assegno unico;
Parte_1
Dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di ConSIlio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 16/05/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Valentina Giuditta Soria Alberto Tetamo
pagina 8 di 8