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Sentenza 28 agosto 2025
Sentenza 28 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 28/08/2025, n. 3217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3217 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Udienza del 08/07/2025 N. 3316/2025 TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO SEZIONE LAVORO La dott.ssa Claudia Tosoni quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa promossa da
(C.F. ) con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. MONTAGNA ELISABETTA e dell'avv. DE LUCA GIOACCHINO;
RICORRENTE
contro
C.F. ) con il patrocinio dell'avv. MOSCATO PAOLO;
CP_1 P.IVA_1
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 18/03/2025,
ha convenuto in giudizio Parte_1 Parte_1 CP_1 chiedendo l'accoglimento delle conclusioni di seguito ritrascritte: “In via principale A) ACCERTARE E DICHIARARE, per tutti i motivi esposti in fatto e sub 1) e/o 2) Diritto, la nullità del licenziamento intimato al ricorrente con lettera datata 8.7.2024, spedita il 16.07.2024 di cui veniva lasciato avviso in data 22.7.2024 e compiuta giacenza in data 23.08.2024 e comunicato al centro per l'impiego il 09.07.2024 e giunto a conoscenza del ricorrente in data 19.9.2024 in quanto ritorsivo e connesso ad un unico motivo illecito determinante ex art. 2 comma 1 D.lgs n.23/2015 e/o in quanto intimato in violazione di una norma imperativa ex art. 7 L. n. 300/1970 e, per l'effetto, ANRE in persona del legale rappresentante pro tempore, ex art. 2 D.lgs n. 23/2015, a CP_1 reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro, nonché a corrispondergli un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto pari ad Euro 2.437,00 lordi e/o la diversa somma, maggiore o minore, che risulterà di giustizia, dal giorno del licenziamento datato 8.7.2024, di cui veniva lasciato avviso in data
22.7.24 con giacenza il 23.08.2024 e comunicato al centro per l'impiego il 09.07.2024 e giunto a conoscenza del ricorrente in data 19.9.2024, sino a quello dell'effettiva reintegrazione, in misura non inferiore a cinque;
In via subordinata Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda sub A) B )ACCERTARE E DICHIARARE, per tutti i motivi dedotti e allegati in fatto e in diritto, ai sensi dell'art. 3 c. 1 D.lgs n.23/2015, l'illegittimità del licenziamento datato 8.7.2024, di cui veniva lasciato avviso in data 22.7.2024 e giacenza in data
23.08.2024 e comunicato al centro per l'impiego il 09.07.2024 e giunto a conoscenza del ricorrente in data 19.9.2024, dichiarare estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e ANRE in persona del CP_1 legale rappresentante pro tempore, al pagamento di un importo compreso tra 3 e 6 mensilità parametrate all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo di TFR pari ad Euro 2.437,00 e/o alla diversa somma che risulterà di giustizia e, per l'effetto, C) ACCERTARE E DICHIARARE, per tutti i motivi esposti in fatto e in diritto, il diritto del ricorrente al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso e, conseguentemente, D) ANRE CP_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente, della somma lorda di Euro
[...]
629,86 lordi a titolo di indennità sostitutiva del preavviso e/o alla diversa somma, maggiore o minore, che risulterà di giustizia. In via ulteriormente subordinata Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domande A, B, C, D. E) ACCERTARE E DICHIARARE, per tutti i motivi esposti in fatto e in diritto, l'illegittimità del licenziamento datato 8.7.2024, di cui veniva lasciato avviso in data 22.7.2024 e giacenza in data 23.08.2024 e giunto a conoscenza del ricorrente in data 19.9.2024, per vizio procedurale ex art. 4 D.lgs. n. 23/2015 e, per l'effetto, DICHIARARE estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e F) ANRE in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, a corrispondere al ricorrente ex artt. 4 e 9 D.lgs n. 23/2015 un'idennità risarcitoria parametrata a una (mezza) mensilita' dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto pari ad Euro 2.437,00 lordi e/o alla diversa somma, maggiore o minore che risulterà di giustizia, per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a due (una). G) Con vittoria di spese e onorari di lite.”. Si è ritualmente costituita in giudizio contestando in fatto e in diritto CP_1
l'avversario ricorso e chiedendone l'integrale rigetto con vittoria di spese. Ritenuta la causa matura per la decisione, all'udienza dell' 8.7.2025 il Giudice ha invitato le parti alla discussione e la controversia è stata decisa mediante pubblicazione del dispositivo, con riserva di sessanta giorni per il deposito delle motivazioni. Giova dare conto, nei limiti della loro rilevanza ai fini della decisione, delle rispettive allegazioni ed argomentazioni di parte. Nella presente sede il ricorrente ha dedotto:
- di essere stato assunto in data 27.12.2023 da con contratto di lavoro Controparte_2 subordinato a tempo determinato, trasformato in contratto a tempo indeterminato dal 1° febbraio 2024, con inquadramento al 4° livello del CCNL Edilizia Artigianato e qualifica di operaio;
- di essere passato, in data 1.6.2024 e senza soluzione di continuità, alle dipendenze di con inquadramento al 4° Livello del CCNL Edilizia piccola industria e stessa CP_1 qualifica di operaio;
- di essersi assentato per malattia dal giorno 1.7.2024 al giorno 5.7.2024 ( stato di malattia certificato anche da medico a seguito della visita di controllo domiciliare effettuata CP_3 in data 4.7.2024);
- di essersi ripresentato sul luogo di lavoro al termine della malattia, in data lunedì 8.7.2024, nonostante il giorno precedente gli fosse stato telefonicamente intimato dal datore di lavoro di non presentarsi ed anzi, di dimettersi;
- di essere stato nuovamente invitato ad abbandonare il luogo di lavoro da parte del titolare della società, (sebbene per il tramite di altro dipendente) per non voler questo più lavorare con persone che si assentano una settimana per malattia;
- di aver contattato le forze dell'ordine che tuttavia non sarebbero intervenute nell'immediatezza dei fatti;
- di aver inviato, nella stessa giornata dell'8.7.2024, una PEC con la quale si metteva formalmente a disposizione del datore per riprendere la propria attività lavorativa;
- di essere stato denunciato ai Carabinieri la sera dello stesso giorno, da parte del titolare della per aver, sempre nella mattinata del 8.7.24, danneggiato beni datoriali CP_1
2 ed aggredito verbalmente i propri colleghi di lavoro presso un cantiere dove la datrice svolgeva la propria attività (a tale querela non seguiva alcuna contestazione disciplinare);
- di aver, in data 16.7.2024, presentato domanda per la fruizione di un periodo di congedo parentale e di essere stato licenziato per giusta causa con comunicazione spedita in pari data -sebbene con lettera retrodatata al 8.7.2024- avente il seguente tenore: A seguito di quanto accaduto sul cantiere il giorno 08.07.24, tenuto conto della gravità dei fatti e della intenzionalità della sua condotta e della denuncia effettuata presso il comando dei CC di Buccinasco, la informiamo che il rapporto di lavoro si ritiene concluso per giusta causa in data 9 luglio.
- di essere venuto a conoscenza del licenziamento solo in data 19.9.2024 – al rientro in Italia dal periodo di congedo parentale, durante il quale si era recato in Egitto dalla famiglia – e di aver impugnato il licenziamento. Su tali basi, il lavoratore ha chiesto, in via principale, di accertarsi e dichiararsi la nullità del licenziamento, in quanto ritorsivo, la condanna del datore alla reintegra nel posto di lavoro, oltre che alla corresponsione di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto pari ad € 2.437,00 lordi, dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, in misura non inferiore a cinque. Costituendosi in giudizio ha contestato in fatto e in diritto quando dedotto in CP_1 ricorso. La datrice ha sostenuto la legittimità del licenziamento per giusta causa intimato al ricorrente, affermando che il provvedimento era stato determinato dalla condotta tenuta dallo stesso il giorno 8 luglio 2024. In particolare, secondo quanto dedotto in memoria difensiva, lo si sarebbe presentato Pt_1 sul cantiere di via Romagna n.19 a Buccinasco la mattina del giorno 8.7.24 – al rientro dalla malattia- intorno alle ore 08.30 in compagnia di altro soggetto e qui avrebbe gettato a terra carriole, percosso violentemente con del materiale metallico i ponteggi, tentato di disattivare l'allarme a questi collegato e intimato gli altri operai -urlando- di cessare immediatamente i lavori, minacciando i presenti che, in caso contrario, non avrebbe abbandonato il luogo di lavoro. Secondo la prospettazione della datrice, tale condotta – già verificatasi nel corso del precedente rapporto di lavoro intercorso con il ricorrente- avrebbe irrimediabilmente leso il vincolo fiduciario, rendendo impossibile la prosecuzione anche temporanea del rapporto di lavoro. La società ha pertanto escluso ogni intento ritorsivo, affermando che il licenziamento era stato invece adottato in piena conformità all'art. 2119 c.c.. Tanto premesso si rileva quanto segue. Risulta pacifico e documentale in causa che il ricorrente:
- sia stato assunto in data 27 dicembre 2023 da e sia passato in data Controparte_2
1.6.2024, senza soluzione di continuità, alle dipendenze di con CP_1 inquadramento al 4° Livello del CCNL Edilizia piccola industria con medesima qualifica di operaio (docc. 2 e 4 ricorrente);
- si sia assentato dal lavoro per causa di malattia, certificata dal giorno 1.7.2024 al giorno 5.7.2024 (doc. 5 ricorrente) e che, al termine della stessa, si sia presentato il giorno 8.7.2024 presso il cantiere di via Romagna 19 a Buccinasco ( verosimilmente per riprendere servizio trattandosi del primo giorno di lavoro utile successivo alla malattia);
3 - abbia inviato, nella stessa giornata dell'8.7.2024, alle ore 15:23, una PEC con la quale si metteva formalmente a disposizione del datore per riprendere la propria attività lavorativa (doc. 6 ricorrente);
- sia stato denunciato ai Carabinieri, presso la stazione di Buccinasco, sempre in data 8.7.2024, alle ore 19:52, da parte del titolare della il quale tanto dichiarava: CP_1
“In data odierna alle ore 08:30 si presentava presso un mio cantiere sito in via Romagna 19 di Buccinasco il Sig. un mio dipendente assunto con Parte_1 contratto indeterminato che si metteva in malattia la scorsa settimana, insieme ad un altro soggetto egiziano di cui disconosco le generalità. Lo stesso appena arrivato buttava per terra le carriole, sbatteva ai ponteggi con materiale metallico e cercava di staccare l'allarme del ponteggio, intimando gli altri dipendenti di cessare le lavorazioni altrimenti non avrebbero lasciato il cantiere. I soggetti dopo più di mezzora lasciavano il luogo dei fatti. Durante lo svolgersi di quanto descritto era presente un mio operaio, tale
(doc. 7 ricorrente); Persona_1
- abbia presentato domanda per la fruizione di un periodo di congedo parentale in data 16.7.2024 per un periodo compreso tra il giorno stesso e il 15.10.2024 – domanda accolta- (doc. 8 ricorrente);
- sia stato licenziato per giusta causa, in riferimento a presunti comportamenti tenuti il giorno 8 luglio, con lettera spedita in data 16.7.2024 del seguente tenore: “A seguito di quanto accaduto sul cantiere il giorno 08(07/2024 tenuto conto della gravità dei fatti e dell'intenzionalità della sua condotta e della denuncia effettuata c/o il comando dei Carabinieri di Buccinasco La informiamo che il rapporto di lavoro si ritiene concluso per giusta causa in data 9 luglio. Resta inteso che provvederemo ad effettuare i relativi conteggi dei ratei di competenza, comprensivo del TFR maturato alla data odierna e non appena saranno disponibili provvederemo alla Sua liquidazione.” e con decorrenza retrodatata al 9.7.2024;
- abbia impugnato il licenziamento con comunicazione del 20.9.2024 (doc. 11 ricorrente). Ciò posto, il ricorso è fondato dovendo ritenersi provato in causa che il licenziamento sia stato intimato per motivi ritorsivi quale reazione del datore alle pur giustificate assenze del ricorrente (prima per malattia e poi per congedo parentale). In tema di licenziamento ritorsivo, dev'essere rammentato quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità e merito, secondo cui “In generale, è indubbio che la ritorsività del licenziamento può essere dimostrata anche per presunzioni. Inoltre, secondo la giurisprudenza di legittimità il convincimento del giudice si può fondare anche su una sola presunzione purché grave e precisa (eventualmente anche in contrasto con altre prove, qualora sia ritenuta talmente grave e precisa da rendere inattendibili gli elementi contrari). Non è necessario che fra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta necessità, essendo piuttosto sufficiente che – secondo un criterio di normalità – il fatto ignoto sia desumibile da quello noto come conseguenza ragionevolmente possibile. Insomma, il rapporto di dipendenza logica tra il fatto noto e quello ignoto può ritenersi prova adeguata purché sia accertato in termini di probabilità, con riferimento ad una connessione possibile e verosimile di accadimenti, la cui sequenza può verificarsi secondo regole di esperienza.(omissis) Non si tratta quindi di presumere la ritorsione come mero riflesso della infondatezza del motivo oggettivo di licenziamento e di ritenere che la relativa prova emerga per la sola consegna della lettera contestualmente al rientro in servizio dopo una lunga malattia. Si tratta piuttosto di valutare complessivamente la vicenda, evidenziando come - dal punto di vista delle regole di esperienza poste a base del ragionamento presuntivo - il licenziamento del reclamante dal punto di vista oggettivo e soggettivo, non presenta altra spiegazione che il collegamento causale con l'assenza per malattia”. (cfr. Cass., sent. n. 11705 del 17 maggio 2020; Cass., Sez. Lav., sent. n.
4 1195 del 17 gennaio 2019; Cass., Sez. Lav., sent. n. 9468 del 4 aprile 2019; Cass., Sez. Lav., sent. n. 23583 del 7 novembre 2018; Cass., Sez. Lav., sent. n. 26035 del 17 ottobre 2018; Cass., Sez. Lav., sent. n. 20742 del 16 agosto 2018. Nella giurisprudenza di merito: Trib. Torino, Sez. Lav., sent. n. 281 dell'11 febbraio 2019; C. App. Milano, Sez. Lav., sent. n. 664 del 9 ottobre 2020). La sopra sintetizzata scansione cronologica degli eventi già porta ad escludere che l'impugnato licenziamento possa costituire atto di recesso lecito. Nel caso di specie, il licenziamento è stato deciso e comminato senza alcuna preventiva contestazione disciplinare, con ciò privando il lavoratore di quel diritto di difesa delineato dall'art. 7, comma 2 L. n. 300/1970. Il datore di lavoro collega comunque la rottura del vincolo fiduciario a condotte ritenute disciplinarmente rilevanti che non solo non vengono mai previamente contestate, ma nemmeno compiutamente descritte (se non in occasione della costituzione in giudizio). La comunicazione di licenziamento muove addebiti del tutto generici e dunque non consente di comprendere quali sarebbero effettivamente le condotte gravi ed intenzionali attribuite al dipendente;
tantomeno si comprende il motivo per quale tali condotte sarebbero disciplinarmente rilevanti e tali da ledere il vincolo fiduciario in modo irreparabile. Il fatto che la precedente datrice abbia mosso nei confronti del ricorrente Controparte_2 analoghe contestazioni– del tutto generiche poiché dal contenuto inespresso- non riveste rilevanza alcuna. Tale gravissima ed insanabile carenza di specificità non consente di comprendere – né in questa sede indagare- l'effettiva esistenza materiale -prima che giuridica- dei fatti posti a fondamento del provvedimento espulsivo. Il licenziamento impugnato infatti poggia sostanzialmente sulle difese svolte in memoria di costituzione, nonché su quanto riferito dal titolare della società resistente in sede di denuncia/querela (ove vengono attribuite al lavoratore condotte lato senso violente/aggressive di cui il legale rappresentante riferisce 'de relato'). Appare fortemente sintomatico della natura ritorsiva del licenziamento il mero apprezzamento della cronologia degli eventi: alla assenza per malattia del ricorrente segue la messa a disposizione inviata dal lavoratore tramite PEC del 8 luglio 2024 (giorno di rientro in servizio) alle ore 15:23; soltanto ad esito della ricezione di tale comunicazione, il datore di lavoro, sig. , si reca, alle Persona_2 ore 19:52, presso la stazione dei Carabinieri di Buccinasco per sporgere denuncia nei confronti del ricorrente (e ciò per fatti avvenuti quasi 12 ore prima). La scansione degli eventi depone nel senso della strumentalità della denuncia quale reazione alla messa a disposizione inviata dal lavoratore;
appare inoltre altamente significativo il fatto che questa non sia seguita da alcuna contestazione disciplinare, né, a stretto giro, da un provvedimento espulsivo (che viene adottato con efficacia retroattiva solo a distanza di ulteriori 8 giorni, quale reazione alla richiesta del lavoratore- accolta- di poter fruire di congedo parentale). Il contenuto stesso della denuncia merita considerazione. Appare scarsamente verosimile che un dipendente, nel primo giorno di rientro in servizio e dopo la fruizione di un periodo di 5 giorni di malattia, senza motivazione alcuna, si presenti sul luogo di lavoro, spalleggiato, e cominci a demolirlo insultando e minacciando tutti i presenti, per poi, altrettanto immotivatamente andarsene (senza nulla chiedere o lamentare); il tutto per poi trasmettere, nello stesso giorno, formale messa a disposizione.
5 Sulle motivazioni (anche futili o ingiuste) che avrebbero spinto il ricorrente a serbare un comportamento simile non viene spesa alcuna considerazione (così come sul fatto che il lavoratore avrebbe da sempre o comunque avrebbe già in passato serbato questo genere di condotte- non descritte). In sede di querela – né per vero nella presente sede- non sembra sia stata fornita alcuna spiegazione del contesto che avrebbe potuto determinare questa unilaterale aggressione del lavoratore ai beni ed al personale della datrice, ma viene invece da subito premesso come il dipendente coinvolto fosse “assunto con contratto indeterminato” e si fosse “messo” – quasi si trattasse di una sua decisione- “in malattia la scorsa settimana”. L'aver specificato tale dettaglio, del tutto neutro sia ai fini della ipotetica rilevanza penale dei fatti riferiti, sia della loro materialità, evidenzia indirettamente la centralità attribuita dal datore di lavoro all'assenza del lavoratore (sebbene formalmente legittima poiché dovuta a malattia). La verosimile ritorsività del licenziamento trova ulteriore significativo riscontro nella stretta connessione temporale tra la presentazione da parte del ricorrente, in data 16 luglio 2024, della domanda di congedo parentale che viene infatti seguita, a strettissimo giro, dall'invio, da parte della resistente e proprio nella medesima data, della comunicazione di licenziamento. Tale circostanza appare altamente significativa e depone nel senso della ritorsività del provvedimento espulsivo adottato che appare la reazione datoriale ai periodi di assenza del tutto legittimamente fruiti dal lavoratore (come la malattia) o di prossima fruizione (come il congedo parentale). La genericità delle condotte descritte nella lettera di licenziamento (mai, nemmeno in sede di querela compiutamente delineate), la mancanza di un procedimento disciplinare formale, l'assenza di elementi di riscontro estrinseco in uno alla scarsa verosimiglianza della ricostruzione di fatto solo ex post tratteggiata in memoria, costituiscono tutti elementi che, ove correlati alle tempistiche delle iniziative datoriali – tutte in reazione a periodi di assenza goduti o di prossima fruizione del lavoratore, portano a ritenere presuntivamente provata la denunciata natura ritorsiva del licenziamento. Al riguardo si rammenta come, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, "il licenziamento per ritorsione, diretta o indiretta - assimilabile a quello discriminatorio, vietato dalla L. n. 604 del 1966, art. 4, L. n. 300 del 1970, art. 15, e L. n. 108 del 1990, art. 3, - costituisce l'ingiusta e arbitraria reazione ad un comportamento legittimo del lavoratore colpito o di altra persona ad esso legata e pertanto accomunata nella reazione, con conseguente nullità del licenziamento, quando il motivo ritorsivo sia stato l'unico determinante e sempre che il lavoratore ne abbia fornito prova, anche con presunzioni" (v. Cass. 8-8-2011 n. 17087, Cass. 18-3-2011 n. 6282). La S.C. ha, inoltre, fornito importanti precisazioni sul rapporto tra prova della ritorsività del licenziamento e prova della sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo del recesso, precisando che "l'allegazione, da parte del lavoratore, del carattere ritorsivo del licenziamento intimatogli non esonera il datore di lavoro dall'onere di provare, ai sensi della L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 5, l'esistenza della giusta causa o del giustificato motivo del recesso;
solo ove tale prova sia stata almeno apparentemente fornita, incombe sul lavoratore l'onere di dimostrare l'intento ritorsivo e, dunque, l'illiceità del motivo unico e determinante del recesso" (v. Cass. 14-3-2013 n. 6501; Cass. 16-7-2015 n. 14928). Il licenziamento del ricorrente deve dunque essere qualificato sia come ritorsione (rispetto ai periodi di assenza per malattia e per congedo parentale di cui il lavoratore aveva ed avrebbe fruito), sia come recesso fondato su motivo illecito determinante ed esclusivo (ossia la volontà di espellere ad nutum il lavoratore).
6 Il motivo ritorsivo e illecito deve, inoltre, ritenersi unico e determinante, alla luce della già ritenuta assoluta inconsistenza della ricostruzione di fatto della datrice che mai nel dettaglio ha chiarito quali sarebbero le gravi condotte di cui si sarebbe reso responsabile il lavoratore, nemmeno attivando alcun procedimento disciplinare nei suoi confronti. Consegue che il licenziamento del ricorrente va ritenuto nullo e la parte resistente va condannata, ai sensi dell'articolo 2 del D. Lgs. n. 23/2015, a reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro e a corrispondergli un'indennità risarcitoria, pari alle retribuzioni maturate dal giorno del licenziamento al giorno della reintegrazione, comunque in misura non inferiore alle 5 mensilità, dedotto l'aliunde perceptum. Il tallone mensile cui commisurare indennità risarcitoria (retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR) corrisponde a quello non contestato di € 2.437,00 lordi. va, infine, condannata al versamento dei contributi previdenziali e CP_1 assistenziali, per il periodo dal licenziamento alla reintegrazione. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come dispositivo, ex DM 55/2014, nei valori dello scaglione di riferimento relativo alle controversie in materia lavoro, avuto riguardo alla istruttoria puramente documentale della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1) DICHIARA la nullità ex art. 2 D.lgs n.23/2015 del licenziamento intimato al ricorrente con lettera datata 8.7.2024, e per l'effetto, AN in persona del CP_1 legale rappresentante pro tempore a reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro, nonché a corrispondergli un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (pari ad Euro 2.437,00 lordi mensili) dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, comunque in misura non inferiore a cinque;
2) AN la parte resistente al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, per il periodo dal licenziamento alla reintegrazione;
3) AN parte resistente alla refusione delle spese di lite in favore del ricorrente, spese che si liquidano in euro 4000 per compensi, oltre spese generali,IVA, CPA, oneri accessori dovuti per legge;
4) riserva il termine di 60 giorni per il deposito delle motivazioni.
Milano, 08/07/2025 Il Giudice Claudia Tosoni
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