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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 25/07/2025, n. 343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 343 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRENTO
N. 2047/2025 V.G.
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Luciano Spina Presidente
Laura Di Bernardi Giudice rel.
Alessandra Tolettini Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per separazione a domanda congiunta instaurato da
nato a [...] in data [...], c.f. Parte_1
, residente in [...] C.F._1
e
, nata a [...] in data [...], c.f. Parte_2
, residente in [...] C.F._2
rappresentati e difesi, giusta mandato separato ma da intendersi materialmente allegato al ricorso, dall'avv. Michela Faustini, c.f. ed elettivamente C.F._3
domiciliati presso il di lei studio in 38016 Mezzocorona, via C. Martini, 1 (indirizzo
PEC – telefax 0461-606707) Email_1 con l'intervento del
Pubblico Ministero
CONCLUSIONI: Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione alle condizioni di cui al ricorso depositato in data 5 maggio 2025, così come successivamente confermate all'udienza del 23 luglio 2025 celebrata nelle forme di cui all'articolo 127 ter introdotto ad opera del d.lgs. n. 149/2022, sostituita dal deposito delle note scritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 5 maggio 2025.
All'udienza del 23 luglio 2025, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito per l'emissione della pronuncia di separazione alle condizioni dalle stesse concordate.
Tanto premesso, si ritiene che ricorrano le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato in ricorso e che in questa sede si richiamano: “1) Disporsi che i coniugi vivano separati, fermi gli obblighi di legge;
2) Disporre l'assegnazione al signor che ne è proprietario esclusivo, Pt_1
della casa coniugale, dei suoi arredi e pertinenze;
3) La figlia minore è Per_1
affidata in modo congiunto ad entrambi i genitori;
ella, unitamente alla sorella maggiore , maggiorenne, manterrà la propria residenza e collocazione Per_2
prevalente con il padre, presso la casa coniugale;
4) La moglie, in accordo con il marito, reperirà un immobile in locazione, idoneo ad ospitare le due figlie nei periodi di sua spettanza, ed ella ivi trasferirà la propria residenza entro la fine del mese di giugno 2025; al momento del rilascio della casa coniugale, ella porterà con sé i propri beni ed effetti personali riconsegnando le chiavi di casa al marito;
5) Il marito verserà alla moglie, sino all'indipendenza economica delle due figlie, quale contributo al loro mantenimento ed entro il giorno 10 (data in cui percepisco lo stipendio) di ogni mese, la somma di €. 100,00 mensili cadauna, somma che verrà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT;
6) Le parti sosterranno il 50% cadauna delle spese straordinarie, così come regolamentate dal Protocollo del CNF che si allega e che si intende parte integrante del presente ricorso (all. 6); 7) La figlia minore starà Per_1
con la madre a fine settimana alternati dal venerdì a cena alla domenica dopo cena, oltre a una sera in settimana (mercoledì), dalla cena alla mattina seguente;
metà vacanze natalizie (periodi 24-30 dicembre e 31 dicembre 6 gennaio alternati di anno in anno); metà vacanze pasquali ed almeno 3 settimane, anche non consecutive, durante le vacanze scolastiche estive da concordare entro la fine di aprile di ogni anno;
in detto periodo il protocollo di visita vigente verrà sospeso. I genitori (anche in base agli impegni della figlia) potranno modificare detti periodi di permanenza;
laddove, per motivi di lavoro, il marito dovesse assentarsi di casa anche di notte (può capitare un paio di volte ogni due mesi), la madre si impegna a tenere presso di sé la figlia in dette notti, anche se non di sua spettanza;
la figlia maggiore Per_1 Per_2
concorderà direttamente con la madre i periodi di visita alla stessa;
8) La madre percepirà l'assegno provinciale Apapi per intero, mentre i genitori percepiranno al
50% l'assegno unico universale ed ogni altro eventuale contributo/assegno al nucleo;
9) I coniugi sono intestatari di un conto corrente comune;
essi divideranno a metà le somme su quest'ultimo presenti nella settimana seguente al deposito del presente ricorso;
con detta divisione essi dichiarano di aver definito ogni rapporto economico derivante dal loro matrimonio e di non aver nulla più a pretendere l'un l'altro, a nessun titolo;
10) I coniugi si dichiarano economicamente indipendenti e rinunciano, rispettivamente, alla richiesta di contributo di mantenimento l'un l'altro. 11) Ciascun coniuge manterrà la proprietà esclusiva della propria autovettura;
precisamente la moglie rimarrà proprietaria dell'autovettura Fiat 500 targata EY986PA mentre il marito rimarrà proprietario dell'autovettura Volkswagen Golf targata FN322BM; 12)
I coniugi sosterranno a metà le spese del presente procedimento di separazione consensuale”. Va, dunque, omologata la separazione consensuale tra le parti alle condizioni sopra indicate, in quanto non contrarie né all'interesse della prole, né al buon costume o all'ordine pubblico.
Non ricorre, inoltre, alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese, avendo le parti, per altro, raggiunto un accordo anche sulla regolamentazione delle stesse.
P.Q.M
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni pattuite nel ricorso congiunto iscritto in data 5 maggio 2025, riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio celebrato in data 8 maggio 2004 a Arco (TN), atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Arco al N.
7 - P.
2 - Serie A - Anno 2004).
Nulla sulle spese.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del giorno 24 luglio 2025
Il giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Laura Di Bernardi Dott. Luciano Spina