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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 19/11/2025, n. 2303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2303 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Velletri
Sezione Prima Civile - Famiglia riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati:
Dott. Riccardo Massera Presidente
Dott. Marco Valecchi Giudice
Dott.ssa Erica Passalalpi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 66 del Registro Generale Affari Contenziosi Civili dell'anno 2025 rimessa in decisione a seguito di trattazione scritta, vertente tra
(C.F. , nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'Avv. CORI GIANFRANCO ed elettivamente domiciliata presso il di lui studio in FRASCATI VIA
MATTEOTTI N 18, giusta delega in atti
-ricorrente-
e
C.F. , nato a [...] il [...], rappresentato Parte_2 C.F._2
e difeso dall'Avv. CAPPELLETTI GABRIELE ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio in VIA
ANTONIO BAIAMONTI, 10 ROMA, giusta delega in atti
-resistente –
Con l'intervento della Procura della Repubblica - Sede
Oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso).
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO ha chiesto una modifica in punto economico degli accordi divorzili raggiunti in sede Parte_1
di negoziazione assistita sottoscritta in data 1.2.2024 ed autorizzata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Velletri in data 6 febbraio 2024, procedura n. 80/24.
In particolare, ha chiesto che le spese straordinarie, individuate secondo il Protocollo in uso presso il
Tribunale di Velletri ed a carico di ciascun genitore nella misura del 50%, non siano più comprensive delle tasse universitarie.
Ed invero dei due figli delle parti, , maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, Per_1
si è infatti iscritto all'università.
Alla stregua delle condizioni divorzili vigenti, i genitori provvedono al mantenimento diretto dei figli e si dividono al 50% le spese straordinarie individuate appunto secondo il Protocollo in uso presso il
Tribunale di Velletri.
Sennonché i loro redditi, secondo le allegazioni attoree, sarebbero sperequati e per di più la situazione economica della ricorrente avrebbe subito un peggioramento, mentre quella del resistente avrebbe avuto un miglioramento.
Muovendo da tali premesse, la ricorrente ha chiesto: “all'ecc.mo Giudice adito affinché voglia modificare le condizioni di divorzio di cui all'accordo raggiunto con negoziazione assistita del sei febbraio duemilaventiquattro e per l'effetto statuire che la sig.ra non deve nulla Parte_1
per le spese universitarie del figlio e per l'effetto che le stesse debbono essere sostenute tutte Per_1
libri di testo inclusi dal padre sig. . Vittoria di spese solo in caso di opposizione”. Parte_2
Il resistente, costituitosi in giudizio, ha contestato le avverse prospettazioni e domande, negando in primo luogo che sia intervenuta alcuna sopravvenienza idonea a giustificare la richiesta modifica e affermando in secondo luogo che il figlio non acquisterebbe libri, se non usati, studiando Per_1
soprattutto sugli appunti.
Il resistente ha chiesto: “piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, rigettare la domanda avanzata dalla signora e confermare le pattuizioni contenute nell'accordo di negoziazione Parte_1
assistita sottoscritto in data 1 febbraio 2024 e depositato presso la Procura della Repubblica di Velletri il successivo 6 febbraio 2024. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio”.
Sentite le parti all'udienza di cui all'art. 473bis.21 c.p.c. e fallito ogni sforzo conciliativo, la causa è stata istruita documentalmente finché, a seguito di trattazione scritta, è stata rimessa in decisione.
Ciò posto, il Collegio osserva che rispetto all'accordo divorzile rappresenta senz'altro una sopravvenienza l'iscrizione del figlio all'Università. Per_1
Benché nessuna delle parti dia prova di quando il ragazzo si sia iscritto, che si tratti di una circostanza sopravvenuta rispetto all'accordo divorzile è pacifico.
Quanto alle rispettive posizioni economiche delle parti, la ricorrente ha depositato in atti Mod. UNICO relativo all'anno 2020 da cui risulta un reddito lordo complessivo pari a 30.125,00 euro (al netto delle imposte 27295,00 euro), Mod. UNICO relativo all'anno 2021 da cui risulta un reddito lordo complessivo pari a 35797,00 euro (al netto delle imposte 31.087,00 euro), Mod. UNICO relativo all'anno 2022 da cui risulta un reddito lordo complessivo pari a 34.752,00 euro (al netto delle imposte
30.837,00 euro).
La ricorrente ha depositato l'ISEE che le è stato rilasciato il 24.9.2024 (valido fino al 31.12.2024) da cui risultano redditi per 35.552,00 euro, un patrimonio mobiliare di 15.740,00 euro e un patrimonio immobiliare di 202.262,00 euro.
Come si può agevolmente constatare, il reddito complessivo annuo della ricorrente è rimasto tendenzialmente costante, certamente non si è contratto. E' sostanzialmente lo stesso di quello indicato nell'accordo divorzile.
Quanto all'esposizione debitoria della Sig.ra la documentazione in atti non riguarda debiti Parte_1
sopravvenuti rispetto all'accordo divorzile.
L'attrice, peraltro, non ha depositato integralmente la documentazione di cui all'art. 473bis.12 c.p.c., avendo ad esempio omesso il deposito degli estratti di conto corrente, con il dettaglio delle relative movimentazioni. Produzione che meglio avrebbe consentito al Collegio di valutare la di lei situazione economica.
Per questo, deve trovare applicazione l'art. 473bis.18 c.p.c.
Il resistente, per parte sua, non ha prodotto alcuna documentazione economica rispetto alla sua posizione, in spregio di quanto disposto dall'art. 473bis.12 c.p.c., sicché anche rispetto ad esso dovrà trovare applicazione l'art. 473bis.18 c.p.c.
Il resistente ha, invece, prodotto le visure di e GSA Srl di cui la è socia, dettaglio CP_1 Parte_1
del registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi, la dichiarazione di successione presentata a seguito del decesso della madre della ricorrente ed ispezioni ipotecarie degli immobili oggetto della predetta successione.
Si tratta, però, di documentazione già conosciuta dalle parti al momento del divorzio o comunque agevolmente conoscibile, sicché in questa sede non ha alcun rilievo.
Del pari, nessun rilievo in questa sede può avere la circostanza che il resistente abbia effettivamente acquistato la quota del 50% di proprietà della dell'immobile sito in Grottaferrata, Via Padre Parte_1
ZO DO n. 2, in quanto oggetto di specifica pattuizione in sede di separazione e di divorzio e, dunque, mera attuazione di quanto già concordato e valutato.
A fronte delle considerazioni che precedono, il Collegio ritiene che l'iscrizione del figlio Per_1
all'università rappresenti sì una sopravvenienza, ma non una sopravvenienza idonea a giustificare una modifica dei recentissimi accordi divorzili di febbraio 2024.
A ben guardare, infatti, la ricorrente non si duole di un sopravvenuto squilibrio dell'accordo economico raggiunto in sede divorzile. Ella si duole proprio della valutazione di convenienza a suo tempo operata rispetto all'accordo divorzile che ha previsto che il mantenimento dei figli da parte dei genitori fosse diretto e che le spese straordinarie, comprensive delle eventuali spese universitarie, fossero ripartite al 50%. Il Protocollo è molto chiaro in tal senso.
Sennonché la modifica delle condizioni divorzili non è lo strumento adeguato a contestare la convenienza delle condizioni concordate.
Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
• rigetta il ricorso;
• condanna la ricorrente al pagamento in favore del resistente delle spese di lite che liquida in euro
3809,00, oltre spese generali forfettizzate ed accessori di legge, se dovuti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio del 12.11.2025
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Erica Passalalpi
Il Presidente
Dott. Riccardo Massera
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Velletri
Sezione Prima Civile - Famiglia riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati:
Dott. Riccardo Massera Presidente
Dott. Marco Valecchi Giudice
Dott.ssa Erica Passalalpi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 66 del Registro Generale Affari Contenziosi Civili dell'anno 2025 rimessa in decisione a seguito di trattazione scritta, vertente tra
(C.F. , nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'Avv. CORI GIANFRANCO ed elettivamente domiciliata presso il di lui studio in FRASCATI VIA
MATTEOTTI N 18, giusta delega in atti
-ricorrente-
e
C.F. , nato a [...] il [...], rappresentato Parte_2 C.F._2
e difeso dall'Avv. CAPPELLETTI GABRIELE ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio in VIA
ANTONIO BAIAMONTI, 10 ROMA, giusta delega in atti
-resistente –
Con l'intervento della Procura della Repubblica - Sede
Oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso).
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO ha chiesto una modifica in punto economico degli accordi divorzili raggiunti in sede Parte_1
di negoziazione assistita sottoscritta in data 1.2.2024 ed autorizzata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Velletri in data 6 febbraio 2024, procedura n. 80/24.
In particolare, ha chiesto che le spese straordinarie, individuate secondo il Protocollo in uso presso il
Tribunale di Velletri ed a carico di ciascun genitore nella misura del 50%, non siano più comprensive delle tasse universitarie.
Ed invero dei due figli delle parti, , maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, Per_1
si è infatti iscritto all'università.
Alla stregua delle condizioni divorzili vigenti, i genitori provvedono al mantenimento diretto dei figli e si dividono al 50% le spese straordinarie individuate appunto secondo il Protocollo in uso presso il
Tribunale di Velletri.
Sennonché i loro redditi, secondo le allegazioni attoree, sarebbero sperequati e per di più la situazione economica della ricorrente avrebbe subito un peggioramento, mentre quella del resistente avrebbe avuto un miglioramento.
Muovendo da tali premesse, la ricorrente ha chiesto: “all'ecc.mo Giudice adito affinché voglia modificare le condizioni di divorzio di cui all'accordo raggiunto con negoziazione assistita del sei febbraio duemilaventiquattro e per l'effetto statuire che la sig.ra non deve nulla Parte_1
per le spese universitarie del figlio e per l'effetto che le stesse debbono essere sostenute tutte Per_1
libri di testo inclusi dal padre sig. . Vittoria di spese solo in caso di opposizione”. Parte_2
Il resistente, costituitosi in giudizio, ha contestato le avverse prospettazioni e domande, negando in primo luogo che sia intervenuta alcuna sopravvenienza idonea a giustificare la richiesta modifica e affermando in secondo luogo che il figlio non acquisterebbe libri, se non usati, studiando Per_1
soprattutto sugli appunti.
Il resistente ha chiesto: “piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, rigettare la domanda avanzata dalla signora e confermare le pattuizioni contenute nell'accordo di negoziazione Parte_1
assistita sottoscritto in data 1 febbraio 2024 e depositato presso la Procura della Repubblica di Velletri il successivo 6 febbraio 2024. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio”.
Sentite le parti all'udienza di cui all'art. 473bis.21 c.p.c. e fallito ogni sforzo conciliativo, la causa è stata istruita documentalmente finché, a seguito di trattazione scritta, è stata rimessa in decisione.
Ciò posto, il Collegio osserva che rispetto all'accordo divorzile rappresenta senz'altro una sopravvenienza l'iscrizione del figlio all'Università. Per_1
Benché nessuna delle parti dia prova di quando il ragazzo si sia iscritto, che si tratti di una circostanza sopravvenuta rispetto all'accordo divorzile è pacifico.
Quanto alle rispettive posizioni economiche delle parti, la ricorrente ha depositato in atti Mod. UNICO relativo all'anno 2020 da cui risulta un reddito lordo complessivo pari a 30.125,00 euro (al netto delle imposte 27295,00 euro), Mod. UNICO relativo all'anno 2021 da cui risulta un reddito lordo complessivo pari a 35797,00 euro (al netto delle imposte 31.087,00 euro), Mod. UNICO relativo all'anno 2022 da cui risulta un reddito lordo complessivo pari a 34.752,00 euro (al netto delle imposte
30.837,00 euro).
La ricorrente ha depositato l'ISEE che le è stato rilasciato il 24.9.2024 (valido fino al 31.12.2024) da cui risultano redditi per 35.552,00 euro, un patrimonio mobiliare di 15.740,00 euro e un patrimonio immobiliare di 202.262,00 euro.
Come si può agevolmente constatare, il reddito complessivo annuo della ricorrente è rimasto tendenzialmente costante, certamente non si è contratto. E' sostanzialmente lo stesso di quello indicato nell'accordo divorzile.
Quanto all'esposizione debitoria della Sig.ra la documentazione in atti non riguarda debiti Parte_1
sopravvenuti rispetto all'accordo divorzile.
L'attrice, peraltro, non ha depositato integralmente la documentazione di cui all'art. 473bis.12 c.p.c., avendo ad esempio omesso il deposito degli estratti di conto corrente, con il dettaglio delle relative movimentazioni. Produzione che meglio avrebbe consentito al Collegio di valutare la di lei situazione economica.
Per questo, deve trovare applicazione l'art. 473bis.18 c.p.c.
Il resistente, per parte sua, non ha prodotto alcuna documentazione economica rispetto alla sua posizione, in spregio di quanto disposto dall'art. 473bis.12 c.p.c., sicché anche rispetto ad esso dovrà trovare applicazione l'art. 473bis.18 c.p.c.
Il resistente ha, invece, prodotto le visure di e GSA Srl di cui la è socia, dettaglio CP_1 Parte_1
del registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi, la dichiarazione di successione presentata a seguito del decesso della madre della ricorrente ed ispezioni ipotecarie degli immobili oggetto della predetta successione.
Si tratta, però, di documentazione già conosciuta dalle parti al momento del divorzio o comunque agevolmente conoscibile, sicché in questa sede non ha alcun rilievo.
Del pari, nessun rilievo in questa sede può avere la circostanza che il resistente abbia effettivamente acquistato la quota del 50% di proprietà della dell'immobile sito in Grottaferrata, Via Padre Parte_1
ZO DO n. 2, in quanto oggetto di specifica pattuizione in sede di separazione e di divorzio e, dunque, mera attuazione di quanto già concordato e valutato.
A fronte delle considerazioni che precedono, il Collegio ritiene che l'iscrizione del figlio Per_1
all'università rappresenti sì una sopravvenienza, ma non una sopravvenienza idonea a giustificare una modifica dei recentissimi accordi divorzili di febbraio 2024.
A ben guardare, infatti, la ricorrente non si duole di un sopravvenuto squilibrio dell'accordo economico raggiunto in sede divorzile. Ella si duole proprio della valutazione di convenienza a suo tempo operata rispetto all'accordo divorzile che ha previsto che il mantenimento dei figli da parte dei genitori fosse diretto e che le spese straordinarie, comprensive delle eventuali spese universitarie, fossero ripartite al 50%. Il Protocollo è molto chiaro in tal senso.
Sennonché la modifica delle condizioni divorzili non è lo strumento adeguato a contestare la convenienza delle condizioni concordate.
Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
• rigetta il ricorso;
• condanna la ricorrente al pagamento in favore del resistente delle spese di lite che liquida in euro
3809,00, oltre spese generali forfettizzate ed accessori di legge, se dovuti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio del 12.11.2025
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Erica Passalalpi
Il Presidente
Dott. Riccardo Massera