TRIB
Sentenza 8 novembre 2025
Sentenza 8 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 08/11/2025, n. 3351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3351 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, I sezione civile, nella persona del Giudice dott.ssa
LI Cuomo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3291 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2017 avente ad
OGGETTO: opposizione a cartella esattoriale vertente
TRA
, c.f. , app.to e difeso dall'Avv. Adriano Bellacosa e dall'avv. Luigi Parte_1 CodiceFiscale_1
Boccia, giusta procura in atti e come in atti dom.to
RICORRENTE
CONTRO
e Confiscati alla Controparte_1
Criminalità , in persona del legale CP_2 rapp.te, ed il , in persona del Ministro pro tempore rappresentati e difesi dall'Avvocatura Controparte_3
Distrettuale dello Stato di Salerno p.t.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Come da verbale del 05.11.2025
FATTO E DIRITTO
Il ricorrente, in epigrafe generalizzato, ha proposto opposizione avverso la richiesta di pagamento emessa dal
Dirigente della Controparte_4
Intern. N. 0021707 del 28.4.2017 notificata in data 09.05.2017 e con la quale era stato ingiunto il pagamento della somma di euro 206.047,34 per la ritenuta occupazione sine titulo dei seguenti fondi siti nel Comune di
CA censiti al NCT al Foglio 1 particelle 313, 867, 194 , 418, 48, 471, 243, 254, 257, 332, 78, 391, 395, 399,
169, 393, 394, 397, 398, 401, 402, 51, 199, 390, 281, 392, 396, 400, 191, 253, 200, 201, 307, 198, 170, 26,
309, 308, 310, 52, 47, 428, 429, 389, 640, 283, 356, 326, 158, 333, 377, 264, 258 nonché pertinente comproprietà delle particele 53 e 311. A sostegno dell'opposizione il ricorrente ha dedotto la propria carenza di legittimazione passiva, atteso che i Per_ fondi de quibus erano stati concessi in sub locazione alla società Merolla srl, in virtù di regolare contratto e dunque alcuna materiale occupazione era stata condotta da esso ricorrente, persona fisica. Inoltre egli ha eccepito la prescrizione del diritto, invocato la propria buona fede rispetto alle vicende penali che hanno interessato il proprietario dei terreni, poi confiscati ed infine ha comunque contestato la quantificazione dell'indennità.
Ritualmente si è costituita in giudizio la resistente , eccependo preliminarmente la incompetenza per CP_1 territorio, la inammissibilità dell'impugnazione per essere l'intimazione atto non esecutivo e contestando la scelta del rito ad opera di controparte. Nel merito ha poi contestato le avverse doglianze.
In data 20-6-2023 si è costituito per parte ricorrente l'avv. Adriano Bellacosa;
non risulta tuttavia documentata né rinunzia né revoca del mandato né nota diversa causa estintiva del rapporto professionale originariamente costituito, sicché la costituzione è da intendersi non sostitutiva della precedente.
La causa ha subito numerosi rinvii fino all'udienza del 05.11.2025, ove, previa raccolta delle conclusioni delle parti veicolate mediante note scritte ed in assenza di opposizione alla relativa modalità di trattazione, è stata decisa.
***
Ciò posto in punto di fatto, la domanda è fondata e va accolta per le ragioni che seguono.
Giovi precisare che parte ricorrente ha inteso impugnare la richiesta di pagamento emessa dal Dirigente della
Prot. Intern. N. 0021707 Controparte_4 del 28.4.2017 notificata in data 09.05.2017, mediante proposizione di ricorso, in linea con la previsione di cui all'art. 32 D. Lgs 150/11 che richiama appunto l'applicabilità del rito lavoro.
Quanto poi all'impugnabilità dell'intimazione, la stessa non può essere esclusa sulla base della semplice considerazione per cui l'atto de quo contiene in sé l'ordine di pagare entro un termine preciso, configurandosi dunque, a dispetto di quanto argomentato dall'Avvocatura, non come mero avviso ma come vera e propria intimazione di pagamento;
tant'è che l'atto stesso contiene la specifica informativa circa la impugnabilità dinanzi al Tribunale competente.
Con riguardo a tale ultimo profilo, la competenza del Tribunale di Nocera Inferiore è stata radicata in correlazione con il luogo dove sono situati i beni asseritamente occupati sine titulo, ossia non MP (NA) come erroneamente dedotto dall'Avvocatura ma CA (SA); tanto si evince chiaramente dalla mera lettura dell'intimazione ed alcuna contestazione sussiste in merito a tale circostanza.
Tanto chiarito in via preliminare, bisogna ancora richiamare il principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., secondo cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.(cfr. Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 363 del 09/01/2019).
Tra le varie doglianze proposte dal v'è quella relativa alla contestazione del quantum e dell'an della Pt_1 intimazione, sia sotto il profilo della irriferibilità a sé della materiale occupazione dei fondi sia della quantificazione eccessiva dell'indennità.
Ebbene, non v'è dubbio che spetti alla resistente (ma attrice sostanziale) dare prova della sua pretesa sotto tale duplice profilo.
Tuttavia, l' resistente nulla ha dimostrato. CP_1
Con riguardo all'occupazione, ha richiamato dei verbali ispettivi dai quali emergerebbe la materiale presenza del sui campi , i quali, tuttavia, contestati da controparte, non sono stati prodotti in giudizio. Né ulteriore Pt_1 idonea prova è stata fornita.
Con riguardo poi alla quantificazione dell'indennità, ella del pari non ha offerto alcuna allegazione né prova dei criteri utilizzati.
L'opposizione va dunque accolta, con annullamento della richiesta di pagamento emessa dal Dirigente della
Intern. N. 0021707 Controparte_4 del 28.4.2017 notificata in data 09.05.2017.
Spese di lite, secondo soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, I sezione civile, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa così provvede:
- Accoglie l'opposizione e per l'effetto annulla la richiesta di pagamento emessa dal Dirigente della
[...] mministrazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata Prot. Intern. N. 0021707 del Controparte_4
28.4.2017 notificata in data 09.05.2017;
- Condanna la resistente al pagamento delle spese di lite quantificate nella misura di euro 8.000,00, con attribuzione ai difensori dichiaratisi antistari.
Nocera Inferiore, 07/11/2025 IL GIUDICE
dott.ssa LI Cuomo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, I sezione civile, nella persona del Giudice dott.ssa
LI Cuomo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3291 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2017 avente ad
OGGETTO: opposizione a cartella esattoriale vertente
TRA
, c.f. , app.to e difeso dall'Avv. Adriano Bellacosa e dall'avv. Luigi Parte_1 CodiceFiscale_1
Boccia, giusta procura in atti e come in atti dom.to
RICORRENTE
CONTRO
e Confiscati alla Controparte_1
Criminalità , in persona del legale CP_2 rapp.te, ed il , in persona del Ministro pro tempore rappresentati e difesi dall'Avvocatura Controparte_3
Distrettuale dello Stato di Salerno p.t.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Come da verbale del 05.11.2025
FATTO E DIRITTO
Il ricorrente, in epigrafe generalizzato, ha proposto opposizione avverso la richiesta di pagamento emessa dal
Dirigente della Controparte_4
Intern. N. 0021707 del 28.4.2017 notificata in data 09.05.2017 e con la quale era stato ingiunto il pagamento della somma di euro 206.047,34 per la ritenuta occupazione sine titulo dei seguenti fondi siti nel Comune di
CA censiti al NCT al Foglio 1 particelle 313, 867, 194 , 418, 48, 471, 243, 254, 257, 332, 78, 391, 395, 399,
169, 393, 394, 397, 398, 401, 402, 51, 199, 390, 281, 392, 396, 400, 191, 253, 200, 201, 307, 198, 170, 26,
309, 308, 310, 52, 47, 428, 429, 389, 640, 283, 356, 326, 158, 333, 377, 264, 258 nonché pertinente comproprietà delle particele 53 e 311. A sostegno dell'opposizione il ricorrente ha dedotto la propria carenza di legittimazione passiva, atteso che i Per_ fondi de quibus erano stati concessi in sub locazione alla società Merolla srl, in virtù di regolare contratto e dunque alcuna materiale occupazione era stata condotta da esso ricorrente, persona fisica. Inoltre egli ha eccepito la prescrizione del diritto, invocato la propria buona fede rispetto alle vicende penali che hanno interessato il proprietario dei terreni, poi confiscati ed infine ha comunque contestato la quantificazione dell'indennità.
Ritualmente si è costituita in giudizio la resistente , eccependo preliminarmente la incompetenza per CP_1 territorio, la inammissibilità dell'impugnazione per essere l'intimazione atto non esecutivo e contestando la scelta del rito ad opera di controparte. Nel merito ha poi contestato le avverse doglianze.
In data 20-6-2023 si è costituito per parte ricorrente l'avv. Adriano Bellacosa;
non risulta tuttavia documentata né rinunzia né revoca del mandato né nota diversa causa estintiva del rapporto professionale originariamente costituito, sicché la costituzione è da intendersi non sostitutiva della precedente.
La causa ha subito numerosi rinvii fino all'udienza del 05.11.2025, ove, previa raccolta delle conclusioni delle parti veicolate mediante note scritte ed in assenza di opposizione alla relativa modalità di trattazione, è stata decisa.
***
Ciò posto in punto di fatto, la domanda è fondata e va accolta per le ragioni che seguono.
Giovi precisare che parte ricorrente ha inteso impugnare la richiesta di pagamento emessa dal Dirigente della
Prot. Intern. N. 0021707 Controparte_4 del 28.4.2017 notificata in data 09.05.2017, mediante proposizione di ricorso, in linea con la previsione di cui all'art. 32 D. Lgs 150/11 che richiama appunto l'applicabilità del rito lavoro.
Quanto poi all'impugnabilità dell'intimazione, la stessa non può essere esclusa sulla base della semplice considerazione per cui l'atto de quo contiene in sé l'ordine di pagare entro un termine preciso, configurandosi dunque, a dispetto di quanto argomentato dall'Avvocatura, non come mero avviso ma come vera e propria intimazione di pagamento;
tant'è che l'atto stesso contiene la specifica informativa circa la impugnabilità dinanzi al Tribunale competente.
Con riguardo a tale ultimo profilo, la competenza del Tribunale di Nocera Inferiore è stata radicata in correlazione con il luogo dove sono situati i beni asseritamente occupati sine titulo, ossia non MP (NA) come erroneamente dedotto dall'Avvocatura ma CA (SA); tanto si evince chiaramente dalla mera lettura dell'intimazione ed alcuna contestazione sussiste in merito a tale circostanza.
Tanto chiarito in via preliminare, bisogna ancora richiamare il principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., secondo cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.(cfr. Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 363 del 09/01/2019).
Tra le varie doglianze proposte dal v'è quella relativa alla contestazione del quantum e dell'an della Pt_1 intimazione, sia sotto il profilo della irriferibilità a sé della materiale occupazione dei fondi sia della quantificazione eccessiva dell'indennità.
Ebbene, non v'è dubbio che spetti alla resistente (ma attrice sostanziale) dare prova della sua pretesa sotto tale duplice profilo.
Tuttavia, l' resistente nulla ha dimostrato. CP_1
Con riguardo all'occupazione, ha richiamato dei verbali ispettivi dai quali emergerebbe la materiale presenza del sui campi , i quali, tuttavia, contestati da controparte, non sono stati prodotti in giudizio. Né ulteriore Pt_1 idonea prova è stata fornita.
Con riguardo poi alla quantificazione dell'indennità, ella del pari non ha offerto alcuna allegazione né prova dei criteri utilizzati.
L'opposizione va dunque accolta, con annullamento della richiesta di pagamento emessa dal Dirigente della
Intern. N. 0021707 Controparte_4 del 28.4.2017 notificata in data 09.05.2017.
Spese di lite, secondo soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, I sezione civile, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa così provvede:
- Accoglie l'opposizione e per l'effetto annulla la richiesta di pagamento emessa dal Dirigente della
[...] mministrazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata Prot. Intern. N. 0021707 del Controparte_4
28.4.2017 notificata in data 09.05.2017;
- Condanna la resistente al pagamento delle spese di lite quantificate nella misura di euro 8.000,00, con attribuzione ai difensori dichiaratisi antistari.
Nocera Inferiore, 07/11/2025 IL GIUDICE
dott.ssa LI Cuomo