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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 03/03/2025, n. 263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 263 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3649/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Merletti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3649/2016 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARSILII Parte_1 P.IVA_1 GELSOMINA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA V.VENETO N.53 64100 TERAMOpresso il difensore avv. MARSILII GELSOMINA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARSILII Parte_2 C.F._1 GELSOMINA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA V.VENETO N.53 64100 TERAMOpresso il difensore avv. MARSILII GELSOMINA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARSILII GELSOMINA Parte_3 C.F._2 e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA V.VENETO N.53 64100 TERAMOpresso il difensore avv. MARSILII GELSOMINA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARSILII Parte_4 C.F._3
GELSOMINA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA V.VENETO N.53 64100 TERAMOpresso il difensore avv. MARSILII GELSOMINA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. DE Controparte_1 P.IVA_2
AMBROSIIS ALESSIA ( ) VIA TRENTO E TRIESTE N.29/31 64100 C.F._4
TERAMO; , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
CONVENUTO/I
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. TERZO CHIAMATO
SPV E PER CERVED CREDIT MANAGEMENT C.F._5 Controparte_2
SPA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE AMBROSIIS ALESSIA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA TRENTO E TRIESTE N.29/31 64100 TERAMOpresso il difensore avv. DE
AMBROSIIS ALESSIA INTERVENUTO
CONCLUSIONI
pagina 1 di 4 Le parti hanno concluso come da memorie di partecipazione all'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 2 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha ottenuto del Tribunale di Teramo decreto ingiuntivo contro la CP_1
per l'importo di euro Parte_1 Parte_2 Parte_4 Parte_3
40485,35 oltre interessi legali dal primo gennaio 2016 fino al soddisfo,la prima per finanziamento chirografario numero 4309392 acceso presso il centro imprese di Pescara il 9 luglio 2013 originari
45 - mila euro tasso 6,413% ottantaquattro rate, gli altri come fideiussori. Tutti si oppongono affermando che la ha disatteso le norme in tema di contratti bancari, ha incamerato somme CP_1 non dovute, il contratto era per il consolidamento di uno scoperto di conto, contesta sia mai stato prodotto il documento di sintesi, le condizioni che prevedono un tasso variabile con tasso di mora indicato in maniera difforme in due passi del contratto,ha condizioni indeterminate e quindi è nullo e pertanto si invoca la sostituzione contrattuale come prevista dall'articolo 117 comma settimo testo unico bancario. Va anche rideterminato il piano di ammortamento;
con la commissione anticipata di estinzione al 2 percento si supera il tasso soglia promesso. Vi è un collegamento negoziale col conto corrente bancario della società presso a sua volta CP_1 nullo;
calcolando il tutto risulta un credito per il correntista di euro 11 877,92, richiesti in riconvenzionale.contesta usura, commissioni di massimo scoperto e capitalizzazione trimestrale degli interessi.La Banca e la cessionaria si costituiscono negando il collegamento Parte_5 negoziale e rifiutando la riconvenzionale,chiedendo la conferma del decreto non essendovi alcuna nullità. Condotta istruttoria con consulenza tecnica contabile, fatte precisare le conclusioni e concessi i termini per le memorie conclusionali la causa veniva spedita a sentenza e trattenuta in decisione. Incaricato di verificare usura, anatocismo e previsioni contrattuali concernenti spese e competente, consulente tecnico di ufficio sulla base della documentazione in possesso conclude che gli interessi, la disciplina anti usura,determinabilità dell'oggetto e trasparenza delle condizioni economiche praticate sono pienamente rispondenti alle norme di legge;
non ravvisandosi alcuna illegittimità in ordine alle previsioni contrattuali e nessun superamento del tasso soglia intervenuto nemmeno nel corso del rapporto,il piano di ammortamento è stato ricostruito applicando i tassi individuati dalle condizioni contrattualmente previste;
le spese inizialmente sostenute sono pienamente legittime;
vi sono somme da recuperare determinate da totale degli interessi effettivamente corrisposti e interessi che dovevano essere corrisposti secondo il piano di ammortamento previsto;
pari a euro 46.587,62. Le osservazioni di parte attrice opponente si incentrano sul non avere ben compreso il CTU l'effetto distorsivo e necessariamente violatore delle condizioni di legge di trasparenza e di divieto di anatocismo che comporta l'aver adottato un piano di ammortamento alla francese.giova rilevare che la sentenza delle SU, n. 15130/24, ha altresì affermato che: in ordine al mutuo con ammortamento "alla francese" non si riscontra un effetto anatocistico vietato se si ha riguardo alla fisiologia dei rapporti di mutuo a restituzione frazionata, riferendosi il divieto ex art. 1283 c.c. (comunque superabile alle condizioni ivi previste) al momento patologico del rapporto, cioè alla pattuizione (anticipata) avente ad oggetto la produzione di interessi su interessi "scaduti", cioè non pagati alla scadenza, mentre nella specie il contratto è stato interamente onorato;
l'ammortamento "alla francese" è ritenuto espressione di una pattuizione contrattuale volta a perseguire interessi meritevoli di tutela, tenuto conto, fra l'altro, che gli interessi possano essere esigibili anche quando maturati su un capitale non ancora (o non interamente) esigibile, come, invero, confermato dall'art. 1820 c.c., che prevede che il contratto di pagina 3 di 4 mutuo possa essere risolto per inadempimento della obbligazione per interessi, ciò dimostrando che la scadenza degli interessi non coincide necessariamente con la scadenza del capitale. Le osservazioni alla Ctu, cui il Ctu ha risposto, sono quindi generiche, fondate sull'enunciazione dei criteri generali riguardanti il calcolo degli interessi nell'ammortamento "alla francese", priva di concreta decisività sull'oggetto di causa, come su una fattispecie simile ha pronunciato Cassazione
1168/25. Le competenze relative al conto 5342368 sono state ritenute prescritte;
anche se nella opposizione si fa presente che il mutuo è stato contratto al solo scopo di azzerare le passività maturate, le critiche effettuate in sede di opposizione a decreto ingiuntivo sono tutte sulla non conformità a legge del mutuo;
il conto in esame, affidato per 40 mila euro, poi per 10 mila euro, è stato chiuso e passato in sofferenza il 14 novembre 2014. Le passività di quel conto sono state consolidate dal mutuo, sulla base del quale la e poi la cessionaria in blocco del credito, CP_1 hanno ottenuto decreto ingiuntivo. Per quanto riguarda quel conto, va ricordato che Cassazione,
26897/24, ha specificato che In tema di contratto di conto corrente, la banca che eccepisca la prescrizione dell'actio indebiti assolve al proprio onere di allegazione con l'affermazione della natura solutoria delle rimesse contestate (anche senza indicare specificamente quali siano), dell'inerzia del correntista e della volontà di approfittarne agli effetti dell'estinzione del diritto vantato, gravando invece sul correntista l'onere di provare che le rimesse contestate hanno natura meramente ripristinatoria. Per cui, il mero richiamo a Cassazione sezioni unite, con il che disconoscendo il consolidamento del passivo che di per sé non è nullo, e che è stato indubbiamente prodromico alla ammissione del soggetto garantito alla procedura concorsuale minore, non vale come eccezione di natura solutoria delle singole rimesse, tra l'altro affidate con il particolare sistema denominato “elasticità di cassa” comunque legato agli incassi della ditta, come l'apertura di credito concretamente legata allo sconto delle fatture anticipate. Per cui bene si sono considerate le poste ripristinatorie e quindi prescritte, tenuto conto che nella pur corposa disamina effettuata con la perizia di parte non vi sono riferimenti alle singole poste per illustrarne il valore solutorio, di ripristino della provvista. Ne consegue pertanto che il decreto ingiuntivo appare legittimo, e va confermato, con spese.
P.Q.M.
Rigetta la opposizione, conferma il decreto ingiuntivo opposto di cui dichiara la esecutorietà e condanna gli opponenti alle spese di lite, che liquida in euro 7616 per compensi, oltre esborsi, accessori, rimborso forfetario 15%, spese di ctu come liquidate e spese di ctp come fatturate.
Teramo, 26 Febbraio 2025. Il Giudice Pietro Merletti
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Merletti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3649/2016 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARSILII Parte_1 P.IVA_1 GELSOMINA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA V.VENETO N.53 64100 TERAMOpresso il difensore avv. MARSILII GELSOMINA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARSILII Parte_2 C.F._1 GELSOMINA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA V.VENETO N.53 64100 TERAMOpresso il difensore avv. MARSILII GELSOMINA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARSILII GELSOMINA Parte_3 C.F._2 e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA V.VENETO N.53 64100 TERAMOpresso il difensore avv. MARSILII GELSOMINA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARSILII Parte_4 C.F._3
GELSOMINA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA V.VENETO N.53 64100 TERAMOpresso il difensore avv. MARSILII GELSOMINA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. DE Controparte_1 P.IVA_2
AMBROSIIS ALESSIA ( ) VIA TRENTO E TRIESTE N.29/31 64100 C.F._4
TERAMO; , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
CONVENUTO/I
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. TERZO CHIAMATO
SPV E PER CERVED CREDIT MANAGEMENT C.F._5 Controparte_2
SPA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE AMBROSIIS ALESSIA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA TRENTO E TRIESTE N.29/31 64100 TERAMOpresso il difensore avv. DE
AMBROSIIS ALESSIA INTERVENUTO
CONCLUSIONI
pagina 1 di 4 Le parti hanno concluso come da memorie di partecipazione all'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 2 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha ottenuto del Tribunale di Teramo decreto ingiuntivo contro la CP_1
per l'importo di euro Parte_1 Parte_2 Parte_4 Parte_3
40485,35 oltre interessi legali dal primo gennaio 2016 fino al soddisfo,la prima per finanziamento chirografario numero 4309392 acceso presso il centro imprese di Pescara il 9 luglio 2013 originari
45 - mila euro tasso 6,413% ottantaquattro rate, gli altri come fideiussori. Tutti si oppongono affermando che la ha disatteso le norme in tema di contratti bancari, ha incamerato somme CP_1 non dovute, il contratto era per il consolidamento di uno scoperto di conto, contesta sia mai stato prodotto il documento di sintesi, le condizioni che prevedono un tasso variabile con tasso di mora indicato in maniera difforme in due passi del contratto,ha condizioni indeterminate e quindi è nullo e pertanto si invoca la sostituzione contrattuale come prevista dall'articolo 117 comma settimo testo unico bancario. Va anche rideterminato il piano di ammortamento;
con la commissione anticipata di estinzione al 2 percento si supera il tasso soglia promesso. Vi è un collegamento negoziale col conto corrente bancario della società presso a sua volta CP_1 nullo;
calcolando il tutto risulta un credito per il correntista di euro 11 877,92, richiesti in riconvenzionale.contesta usura, commissioni di massimo scoperto e capitalizzazione trimestrale degli interessi.La Banca e la cessionaria si costituiscono negando il collegamento Parte_5 negoziale e rifiutando la riconvenzionale,chiedendo la conferma del decreto non essendovi alcuna nullità. Condotta istruttoria con consulenza tecnica contabile, fatte precisare le conclusioni e concessi i termini per le memorie conclusionali la causa veniva spedita a sentenza e trattenuta in decisione. Incaricato di verificare usura, anatocismo e previsioni contrattuali concernenti spese e competente, consulente tecnico di ufficio sulla base della documentazione in possesso conclude che gli interessi, la disciplina anti usura,determinabilità dell'oggetto e trasparenza delle condizioni economiche praticate sono pienamente rispondenti alle norme di legge;
non ravvisandosi alcuna illegittimità in ordine alle previsioni contrattuali e nessun superamento del tasso soglia intervenuto nemmeno nel corso del rapporto,il piano di ammortamento è stato ricostruito applicando i tassi individuati dalle condizioni contrattualmente previste;
le spese inizialmente sostenute sono pienamente legittime;
vi sono somme da recuperare determinate da totale degli interessi effettivamente corrisposti e interessi che dovevano essere corrisposti secondo il piano di ammortamento previsto;
pari a euro 46.587,62. Le osservazioni di parte attrice opponente si incentrano sul non avere ben compreso il CTU l'effetto distorsivo e necessariamente violatore delle condizioni di legge di trasparenza e di divieto di anatocismo che comporta l'aver adottato un piano di ammortamento alla francese.giova rilevare che la sentenza delle SU, n. 15130/24, ha altresì affermato che: in ordine al mutuo con ammortamento "alla francese" non si riscontra un effetto anatocistico vietato se si ha riguardo alla fisiologia dei rapporti di mutuo a restituzione frazionata, riferendosi il divieto ex art. 1283 c.c. (comunque superabile alle condizioni ivi previste) al momento patologico del rapporto, cioè alla pattuizione (anticipata) avente ad oggetto la produzione di interessi su interessi "scaduti", cioè non pagati alla scadenza, mentre nella specie il contratto è stato interamente onorato;
l'ammortamento "alla francese" è ritenuto espressione di una pattuizione contrattuale volta a perseguire interessi meritevoli di tutela, tenuto conto, fra l'altro, che gli interessi possano essere esigibili anche quando maturati su un capitale non ancora (o non interamente) esigibile, come, invero, confermato dall'art. 1820 c.c., che prevede che il contratto di pagina 3 di 4 mutuo possa essere risolto per inadempimento della obbligazione per interessi, ciò dimostrando che la scadenza degli interessi non coincide necessariamente con la scadenza del capitale. Le osservazioni alla Ctu, cui il Ctu ha risposto, sono quindi generiche, fondate sull'enunciazione dei criteri generali riguardanti il calcolo degli interessi nell'ammortamento "alla francese", priva di concreta decisività sull'oggetto di causa, come su una fattispecie simile ha pronunciato Cassazione
1168/25. Le competenze relative al conto 5342368 sono state ritenute prescritte;
anche se nella opposizione si fa presente che il mutuo è stato contratto al solo scopo di azzerare le passività maturate, le critiche effettuate in sede di opposizione a decreto ingiuntivo sono tutte sulla non conformità a legge del mutuo;
il conto in esame, affidato per 40 mila euro, poi per 10 mila euro, è stato chiuso e passato in sofferenza il 14 novembre 2014. Le passività di quel conto sono state consolidate dal mutuo, sulla base del quale la e poi la cessionaria in blocco del credito, CP_1 hanno ottenuto decreto ingiuntivo. Per quanto riguarda quel conto, va ricordato che Cassazione,
26897/24, ha specificato che In tema di contratto di conto corrente, la banca che eccepisca la prescrizione dell'actio indebiti assolve al proprio onere di allegazione con l'affermazione della natura solutoria delle rimesse contestate (anche senza indicare specificamente quali siano), dell'inerzia del correntista e della volontà di approfittarne agli effetti dell'estinzione del diritto vantato, gravando invece sul correntista l'onere di provare che le rimesse contestate hanno natura meramente ripristinatoria. Per cui, il mero richiamo a Cassazione sezioni unite, con il che disconoscendo il consolidamento del passivo che di per sé non è nullo, e che è stato indubbiamente prodromico alla ammissione del soggetto garantito alla procedura concorsuale minore, non vale come eccezione di natura solutoria delle singole rimesse, tra l'altro affidate con il particolare sistema denominato “elasticità di cassa” comunque legato agli incassi della ditta, come l'apertura di credito concretamente legata allo sconto delle fatture anticipate. Per cui bene si sono considerate le poste ripristinatorie e quindi prescritte, tenuto conto che nella pur corposa disamina effettuata con la perizia di parte non vi sono riferimenti alle singole poste per illustrarne il valore solutorio, di ripristino della provvista. Ne consegue pertanto che il decreto ingiuntivo appare legittimo, e va confermato, con spese.
P.Q.M.
Rigetta la opposizione, conferma il decreto ingiuntivo opposto di cui dichiara la esecutorietà e condanna gli opponenti alle spese di lite, che liquida in euro 7616 per compensi, oltre esborsi, accessori, rimborso forfetario 15%, spese di ctu come liquidate e spese di ctp come fatturate.
Teramo, 26 Febbraio 2025. Il Giudice Pietro Merletti
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