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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 29/09/2025, n. 5461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5461 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA Terza Sezione Civile
Così composta: Dr. GEREMIA CASABURI Presidente est.. Dr.ssa ANTONELLA MIRYAM STERLICCHIO Consigliere Dr. BIAGIO ROBERTO CIMINI Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
nella causa civile di II° grado iscritta al n. 2412\19 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, riservata in decisione (previa precisazione di conclusioni) all'esito della udienza “cartolare” del 12 marzo 2025, con ordinanza del 19\3\25, con ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Civitavecchia n. 255\19
e vertente tra avv. M. Mazier e A. Carlevaro appellante Parte_1 E
-avv. Controparte_1 CP_2 E
(già Controparte_3 [...]
, e – avv. F. Losco, , Controparte_4 CP_5 CP_6 CP_7 Controparte_8 CP_9 E
[...]
- avv. M. Pacifico e G. De Santis Controparte_10 E
– avv. Moretti Controparte_11 appellati
IN FATTO E IN DIRITTO La presente sentenza è redatta in forma semplificata. Rilevato che:
-il Tribunale di Roma con la sentenza di cui in epigrafe ha accolto la domanda di , Controparte_1 condannando in via esclusiva (d'ora in avanti : ) a risarcirle, per danno non patrimoniale, Parte_1 Pt_1 euro 16491,94, oltre interessi (come da motivazione) e spese di giudizio (anche per le altre parti);
ha proposto appello, articolando i seguenti motivi: a) omessa \erronea valutazione delle prove, Pt_1 violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e carente motivazione della sentenza in punto di fondatezza della domanda e responsabilità di per lo svolgimento del servizio trasporto passeggeri (p.
8-23 citazione ); b) Pt_1 nonché c) erroneità della sentenza nella parte in cui ha affermato in via esclusiva la responsabilità extracontrattuale dell'appellante e, quindi, nella parte in cui ha escluso ogni concorrente responsabilità delle altre parti del giudizio (p. 13-25 cit.): d) omessa motivazione sulla domanda di manleva di verso la Pt_1 società terza chiamata (p. 25-26) omessa\erronea motivazione su quantificazione, entità dei danni e loro liquidazione (p. 26 ss);
-l'appellata si è costituita e ha chiesto il rigetto dell'appello (con condanna in via subordinata di CP_1
al risarcimento anche in via di responsabilità contrattuale); Pt_1 -si è costituita l'Autorità di sistema portuale del mar Tirreno centro – settentrionale (subentrata all'autorità portuale di , e;
d'ora in avanti: l'Autorità), che ha ribadito la propria estraneità CP_4 CP_5 CP_6 alla vicenda per cui è causa;
-si sono altresì costituite e che pure hanno chiesto il rigetto Controparte_10 Controparte_11 dell'appello e comunque di qualsivoglia domanda nei propri confronti;
-il giudizio è stato quindi assegnato in decisione, all'esito della udienza (sostituita da note scritte ex art. 127 ter c.p.c.) di precisazione delle conclusioni, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.; Ritenuto che:
-la presente sentenza è estesa dal Presidente del Collegio, per carichi di ruolo;
-la vicenda per cui è causa concerne l'evento dannoso verificatosi il 26 dicembre 2007, allorchè , CP_12 a conclusione di una crociera , al porto di , si avvalse, per raggiungere l'uscita del porto Pt_1 CP_4 (presso il parcheggio ) di una navetta;
l'autista, invece di arrivare a destinazione, invitò i passeggeri CP_13 a scendere dall'autobus in un luogo distante, dall'autobus nei pressi di un cantiere e in un luogo diverso dal parcheggio;
la sotto la pioggia , con bagaglio a mano si incamminò verso CP_1 l'uscita, ma cadde in una buca colma d'acqua, subendo rilevanti lesioni (frattura chiusa pluriframmentaria epifisi distale ed interessamento intrarticolare. Frattura dello stiloide ulnare sinistro), risarcite dalla sentenza appellata;
-merita ricordare che fu a chiamare in causa (per essere garantita) l'Autorità portuale, che a sua volta Pt_1 chiamò in causa , società concessionaria del servizio di mobilità all'interno del porto, nonché la CP_10 propria società assicuratrice;
il Tribunale (pur se implicitamente) ha escluso la responsabilità sia dell'Autorità che di;
l'appellante si duole, come detto (motivo c), mentre non vi è appello incidentale CP_10 Pt_1 (condizionato) dell'Autorità nei confronti della propria chiamata in causa;
, a sua volta, non ha mai CP_1 esteso la propria domanda nei confronti delle altre parti del giudizio;
- in via preliminare di rito deve convenirsi con l'Autorità e la (ma si tratta di profili rilevabili d'ufficio) CP_1 che la , in appello, inammissibilmente, ha modificato le proprie difese rispetto a quelle di primo grado, Pt_1 prospettando la responsabilità dell'Autorità ex art. 2051 c.c. (cose in custodia), mai prospettata nelle difese di primo grado;
oltretutto (v. ampiamente pag. 18 ss) così argomentando l'appellante svolge difese che, semmai, proprio ai sensi dell'art . 2051 c.c., proprie del solo custode (nella prospettiva dell'appellante l'Autorità), giungendo- del tutto apoditticamente- ad affermare la responsabilità esclusiva della nella CP_1 verificazione dell'evento dannoso;
in ogni caso – così disattendendosi il motivo di appello in ultimo richiamato- l'Autorità è del tutto estranea alla vicenda per cui è causa, rectius, non è legittimata passiva quanto al verificarsi dell'evento per cui è causa (in concorso o meno con altri soggetti);
-e infatti, in forza delle disposizione (ratione temporis) vigenti, v. la l. 84\1994, tra i compiti istituzionali dell'autorità non rientrava quello di trasporto passeggeri all'interno del porto, servizio di cui era previsto l'affidamento in concessione;
nella specie il riferimento è alla convenzione rep. 2956\06, intercorsa tra l'Autorità e , con l'espressa previsione di assunzione di responsabilità di danni a terzi di quest'ultima (tenuta CP_10 a manlevare l'Autorità); si è detto poi che non vi sono domande dirette di nei confronti di quest'ultima Pt_1 società (ma v. infra); ne segue che non ha alcun pregio giuridico la “competenza originaria” dell , CP_3 opacamente richiamata da a fondamento della domanda di garanzia;
Pt_1
-in ogni caso la legittimazione passiva – e la responsabilità conseguente – fa capo in via esclusiva a Pt_1 (così disattendendosi il quarto motivo di gravame al riguardo;
si noti che l'appello non ripropone le originarie eccezioni di decadenza);
- in diritto, va richiamato l'art. 93 Cod. Cons. (d.lgs 206\05), nel testo ratione temporis vigente:
“ Mancato o inesatto adempimento
1. (…) in caso di mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico, l'organizzatore e il venditore sono tenuti al risarcimento del danno, secondo le rispettive responsabilità, se non provano che il mancato o inesatto adempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a loro non imputabile.
2. L'organizzatore o il venditore che si avvale di altri prestatori di servizi è comunque tenuto a risarcire il danno sofferto dal consumatore, salvo il diritto di rivalersi nei loro confronti.”;
-le stesse condizioni generali di contratto richiamano la normativa, anche europea (per quanto qui interesse recepita proprio dal codice del consumo) applicabile in tema di responsabilità del tour operator;
e del resto- nelle specie- anche la “programmazione giornaliera” della crociera in oggetto, per il giorno di sbarco 26 dicembre 2007 , indica la disponibilità (gratuita) del servizio navette, dal punto di sbarco al parcheggio;
- può allora affermarsi (in generale e con ovvie ricadute nella specie) che Nel l'organizzatore ( , nella Pt_1 specie) è l'unico responsabile verso il consumatore per la corretta esecuzione di tutti i servizi inclusi, anche quelli forniti da terzi , compresi quei servizi- strettamente funzionali alla integrale esecuzione della prestazione, come appunto il trasporto dalla nave all'esterno del porto (area parcheggio); -da qui la responsabilità dell'organizzatore per tutti i danni da inadempimento o cattiva esecuzione:
-nella specie, come detto, aveva espressamente richiamato tale servizio (e, del resto, alla stregua del Pt_1 principio generale di buona fede e correttezza, un tale obbligo deve ritenersi ricompreso nel contratto, non potendo certo configurarsi- salvo espressa esclusione- che le obbligazioni dell'organizzatore si esauriscano, a fine crociera, con lo sbarco all'interno dell'area portuale);
-da qui nella specie la sicura responsabilità (sia aquiliana che, invero, contrattuale: si è detto che le eccezioni di decadenza non sono state riproposte) di , non rilevando assolutamente che il percorso “pedonale” Pt_1 fosse su strada asfaltata (si è detto del resto, e la stessa lo ammette, che quel giorno le condizioni Pt_1 metereologiche furono pessime, il che comportava per la compagnia un dovere particolarmente intenso nell'adempimento della obbligazione in parola), e tantomeno che i “crocieristi” potessero appunto scegliere (ma – appunto- di mera scelta si trattava) di lasciare a piedi (o comunque con propri mezzi) l'area portuale;
- soprattutto è del tutto irrilevante, ai fini dell'accoglimento della domanda dell'attrice originaria, alla stregua di quanto sopra osservato, che il servizio “navette” fosse svolto dalla concessionaria o direttamente CP_10 da;
Pt_1
-in ogni caso, sia pure a livello indiziario, e a mezzo prova testimoniale (ma ammissibilmente) CP_10 ha provato, in primo grado, almeno, che nel porto di , oltre a quello gestito dalla società in parola, CP_4 esisteva, all'epoca dei fatti per cui è causa, un “servizio di navettamento” fornito dalla stessa , Pt_1 dall'attracco delle navi al parcheggio , e nella specie la originaria attrice si era appunto avvalsa di un CP_13 tale servizio;
v. in tal senso la deposizione teste il quale riferì che il personale che conduceva i Tes_1 passeggeri sbarcati portavano sulla divisa il logo;
va rimarcato che , nell'assumere che i propri Pt_1 Pt_1 incaricati si limitavano ad accompagnare i crocieristi alle navette, conferma in realtà la propria responsabilità, per omesso adeguato controllo sul trasposto in bus dei propri clienti;
-sotto altro profilo la ricostruzione dei fatti di causa, compiuta dal primo giudice sulla scorta della prova per testi, appare compiuta e adeguata, anche ai fini dell'accertamento del nesso causale;
effettivamente i crocieristi non furono condotti all'uscita del porto, all'imbocco del parcheggio, ma ancora all'interno dell'area portuale, a significativa distanza, che dovettero percorrere gravati dai bagagli, e oltretutto nelle difficili condizioni metereologiche di cui si è detto;
l'attrice originaria, in tale difficile situazione (non certo a lei imputabile a nessun titolo) cadde inciampando in una buca d'acqua , riportando i danni di cui si è detto;
d'altronde l'appellante, al di là delle petizioni di principio, non è riuscito a scalfire siffatto accertamento e la relativa valutazione;
-ne segue il rigetto dei primi tre motivi di appello;
-l'appellante contesta anche la quantificazione del risarcimento operata dal Tribunale;
il motivo è palesemente infondato, atteso che quest'ultimo si è fondato sulle risultanze della CT (oggetto di contestazione solo generica) e ha applicato le c.d. tabelle milanesi, conformemente alla giurisprudenza, alla stregua quindi di una motivazione compiuta e conforme a diritto;
-quanto sopra comporta l'assorbimento delle domande di garanzia nei confronti sia di che della CP_10 società assicuratrice;
-le spese seguono la soccombenza (anche nei confronti dei terzi chiamati e dell'assicurazione, CP_10 atteso che la chiamata trae origine dalle difese dell'odierno appellante) e si liquidano in dispositivo;
P.Q.M
Rigetta l'appello e condanna l'appellante alle spese nei confronti di ciascuna delle parti Parte_1 appellate, che liquida, per ciascuna, in euro 2500,00 oltre competenze di legge;
sussistono i presupposti per il raddoppio del c.u. ai sensi dell'art. 13 quater D.p.r. 115/2002.
Roma, data del deposito Il presidente est. (dr. G. Casaburi)