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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 06/02/2025, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Civitavecchia, Sezione Lavoro, in persona della Dott.ssa Antonella Soro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1932 RG degli Affari Contenziosi Lavoro dell'anno 2024 e vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Roma in viale Giulio Cesare n. 95, presso e Parte_1 nello studio legale dell'Avv. Sergio Massimo Mancusi, dal quale è rappresentata e difesa per procura alle liti
RICORRENTE
E
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempre, rappresentato e difeso per procura alle liti dall'avv. Angelo Bellaroba, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dell'Istituto in Roma, via Cesare
Beccaria 29
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c., depositato in data 05.09.2024,
ha contestato l'esito dell'accertamento tecnico preventivo Parte_1
precedentemente esperito, conclusosi nel senso della non sussistenza dei requisiti di carattere sanitario utili ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno mensile di assistenza ex art. 13
L.118/71 nonché della condizione di disabilità con necessità di sostegno elevata ex art. 3, comma 3, L. n. 104/1992; affermando di essere in possesso dei requisiti richiesti per la citata CP_ indennità nonché della condizione di disabilità, ha convenuto in giudizio l' chiedendo a questo Tribunale di:
1 - Ritenere e dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento della condizione di disabilità con necessità di sostegno elevata ex art. 3 comma 3 Legge 104/92 e/o dello status di invalido civile in misura pari al 74% ex art. 13 L. 118/71 ai fini dell'assegno di assistenza dalla data della domanda amministrativa o da quella di giustizia, da erogarsi nei modi e nella misura previsti dalla legge e successive modificazioni;
- Sempre in via principale, ritenere e dichiarare il diritto della ricorrente allo status di handicap lieve ex art. 3 comma 1 L. 104/92 dalla domanda, così come riconosciuto nella perizia medico legale della dottoressa e, conseguentemente Per_1
- Condannare l' al pagamento in favore della ricorrente dei ratei maturati e maturandi CP_1
del diritto riconosciuto, con decorrenza dalla domanda amministrativa o di giustizia, oltre accessori di legge.
A sostegno della domanda, parte ricorrente ha dedotto l'erroneità della relazione esperita, attesa l'assoluta genericità ed inconsistenza dell'elaborato e la non corretta valutazione della certificazione specialistica in atti, nella consulenza tecnica d'ufficio depositata in data 15/07/2024, nel procedimento N.R.G. 1666/2023. CP_ Si è costituito l' chiedendo il rigetto del ricorso, essendo carenti i requisiti per la concessione dei benefici richiesti e generiche le contestazioni mosse con il ricorso introduttivo del giudizio.
La causa, matura per la decisione allo stato degli atti, viene decisa con sentenza all'udienza odierna.
Preliminarmente, deve rilevarsi che, disposta l'acquisizione del fascicolo dell'ATP, la contestazione risulta depositata ritualmente in data 12.08.2024, entro il termine del
16.08.2024 disposto con ordinanza del 26.03.2024 e che la presente opposizione è stata depositata nei 30 giorni successivi, con conseguente infondatezza dell'eccezione avanzata da . CP_1
In via ulteriormente preliminare, deve rilevarsi che, come più volte precisato anche dalla giurisprudenza di legittimità, “il giudizio di opposizione all'ATP non può concludersi con la condanna dell'ente previdenziale, ma solo con l'accertamento delle condizioni sanitarie rilevanti per beneficiare della prestazione in questione” (così Cassazione civile sez. VI,
06/04/2022, n.11199, che, in applicazione di tale principio, ha cassato la sentenza impugnata nella parte in cui accertava il diritto all'indennità di accompagnamento condannando al pagamento della prestazione). Non può, pertanto, essere accolta la domanda di parte ricorrente volta ad ottenere la condanna di al pagamento “dei ratei CP_1
2 maturati e maturandi” del diritto riconosciuto, dovendo il presente accertamento essere limitato alla verifica in ordine alla sussistenza del requisito sanitario.
Sempre in via preliminare, vale premettere che, come la S.C. ha avuto modo in più occasioni di precisare, “le contestazioni anche parziali alla CTU precludono l'emissione del decreto di omologa, con la conseguenza che al giudice adito a seguito di ricorso proposto ai sensi del comma 6 della citata disposizione è rimesso l'accertamento su tutte le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere e non solo sui motivi di opposizione” (Cassazione civile sez. VI, 05/02/2019, n.3377), sicché, anche in ipotesi di contestazioni parziali, non può mai pervenirsi alla emissione del decreto di omologa, bensì alla decisione con sentenza della intera res controversa.
Pertanto, nel caso di specie, pur avendo parte ricorrente contestato l'esito dell'accertamento tecnico preventivo limitatamente al mancato riconoscimento dei requisiti sanitari per beneficiare dell'assegno mensile ex art. 13 L. 118/71, nonché relativamente all'accertamento della condizione di disabilità con necessità di sostegno elevata ex art.3, comma 3, L.104/92, la presente sentenza deve avere ad oggetto anche il riconoscimento delle condizioni sanitarie ai fini del riconoscimento della condizione di disabilità ex art.3, comma 1, L.104/92; requisito accertato dal CTU e non oggetto di contestazioni tra le parti.
Fermo restando, dunque, l'accertamento della sussistenza dei requisiti sanitari richiesti ai fini della condizione di disabilità ex art.3, comma 1, L.104/92, a decorrere dalla data della domanda amministrativa (19.10.2022), quanto all'accertamento dei requisiti sanitari per beneficiare dell'assegno mensile ex art. 13 L. 118/71, ritiene il Tribunale che le contestazioni espresse nel ricorso al vaglio non consentano di disattendere la valutazione del consulente tecnico e siano tali da non rendere necessaria una nuova ed ulteriore valutazione medico legale, non avendo, peraltro, parte ricorrente rappresentato (mediante produzione di ulteriore documentazione attestante l'aggravio del quadro clinico del richiedente) un mutamento in senso peggiorativo delle proprie condizioni di salute successivamente alla visita.
Occorre soffermare l'attenzione sulla circostanza che il CTU, dott.ssa , dopo Per_1
aver proceduto all'esame obiettivo della ricorrente, ha verificato che è Parte_1
affetta da: esiti di discectomia L5-S1 con microdecompressione e decompressione laser percutanea per ernia L4-L5 in spondiloartrosi lombare, diabete NID in buon compenso glicometabolico senza menzione di complicanze, gastrite cronica, esofagite da reflusso, diverticolosi del colon, tireopatia di Hashimoto” ed ha accertato che tali patologie devono
3 essere così valutate: “esiti di discectomia L5-S1 con microdecompressione e decompressione laser percutanea per ernia L4-L5 in spondiloartrosi lombare in soggetto sovrappeso (BMI 26.56), valutabile in misura pari al 40% (cod. 7010)
- diverticolosi del colon valutabile in misura non superiore al 20% (cod. 6420 applicato parzialmente)
- diabete NID in buon compenso glicometabolico senza menzione di complicanze valutabile in misura non superiore al 20% (cod. 9309 applicato parzialmente)
- gastrite cronica, esofagite da reflusso, tireopatia di Hashimoto, non valutabili (inferiori al
10%).
Sulla scorta delle suddette valutazioni, il CTU è giunto alla conclusione che “sia in una valutazione globale, sia tenuto conto dei valori tabellari ed usando le tecniche e le formule anche a scalare proprie della medicina legale (come disposto dalla attuale normativa), il caso comporta una invalidità pari al 62% (sessantadue per cento). Il D.M. 5/2/92 prevede, inoltre, la possibilità di variazione di 5 punti percentuali (in più o in meno rispetto al valore base) in relazione all'incidenza della menomazione sulle occupazioni confacenti alle attitudini del soggetto (capacità cosiddetta semispecifica) e sulla capacità lavorativa specifica. Considerando che la signora ha sempre svolto attività lavorativa di ausiliaria, ovvero un'attività ad impegno prettamente fisico, sembra corretto poterle attribuire anche il 5% in più. Pertanto, la ricorrente è da considerarsi invalida con riduzione della capacità lavorativa non superiore al 67% (sessantasette per cento) dalla data della domanda amministrativa (19/10/2022) e da ciò si evince che non è in possesso dei requisiti medico- legali previsti il diritto alla corresponsione dell'assegno di invalidità.
A fronte tali puntuali risultanze della consulenza tecnica, del tutto generiche dal punto di vista medico legale appaiono le contestazioni contenute nel ricorso, prive di rilievi tecnici tali da incidere sulla valutazione precedentemente esperita. Parte ricorrente si limita, invero, a stigmatizzare la genericità delle considerazioni mediche espresse dall'ausiliario del Giudice in merito al quadro clinico della ricorrente così come documentato in atti (in particolare “contesta l'assoluta genericità ed inconsistenza dell'elaborato peritale del CTU di primo grado, laddove, al di là di una pedissequa elencazione della documentazione medica allegata al ricorso e delle istanze amministrative presentate dalla ricorrente, manca tuttavia un vero approfondimento ed una dovuta risposta sulle evidenze patologiche di cui alla documentazione medica allegata”) e l'erronea valutazione delle patologie da cui la stessa è affetta ( affermando che “un più approfondito esame delle affezioni di cui la stessa è portatrice avrebbe potuto confortare (il CTU) per il riconoscimento di quanto
4 richiesto”), senza chiarire, nell'atto introduttivo del giudizio, in che modo le documentate patologie che affliggono il ricorrente comporterebbero una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 67% (per l'affermazione del principio secondo cui “Dalla disposizione di cui all'art. 445, comma 6, c.p.c. si evince in maniera inequivoca che il giudice non può dare accesso alla contestazione c.d. "generica", ossia a quella che si risolve nella riproposizione delle tesi già esposte in primo grado o nella semplice prospettazione di una sottovalutazione del quadro patologico. Infatti sebbene il giudizio di opposizione ex art. 445 bis, comma, 5, c.p.c. non può essere considerato un vero e proprio giudizio di impugnazione, esso presenta un requisito di ammissibilità analogo a quello richiesto in materia di appello dagli artt. 342 e 434 c.p.c., lì dove fanno riferimento alla necessità che il gravame dovesse contenere “motivi specifici” cfr., per tutti, Tribunale
Roma sez. lav., 08/09/2020, n. 4912).
Del pari deve dirsi quanto alla condizione di disabilità con necessità di sostegno elevata ex art. 3 comma 3 della L. 104/92. Rammentando che la norma, nella versione applicabile ratione temporis prevede che: “qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità” non può non essere evidenziato che il ricorso introduttivo del giudizio difetta persino di idonee allegazioni in ordine al tipo di intervento assistenziale permanente continuativo e globale che sarebbe necessario nel caso di specie e che, comunque, non ne viene offerta alcuna puntuale dimostrazione.
Sulla base dei risultati della consulenza esperita in sede di accertamento tecnico preventivo, che si presenta completa, esaustiva e priva di contraddizioni e che, dunque, deve essere integralmente recepita (risolvendosi le avverse contestazioni nella mera prospettazione di argomentazioni contrapposte a quelle svolte dal consulente tecnico d'ufficio), non può, pertanto, essere riconosciuta in capo alla parte ricorrente la sussistenza dei requisiti sanitari per beneficare dell'assegno mensile ex art. 13 L. 118/71, né per il riconoscimento della condizione di disabilità con necessità di sostegno elevata ex art.3, comma 3, L.104/92 e le relative domande devono essere respinte.
Quanto alle spese di lite, in ossequio al principio di diritto recentemente ribadito dalla
S.C. secondo cui quando “il giudizio di opposizione all'accertamento tecnico preventivo obbligatorio faccia seguito ad una contestazione anche solo parziale delle risultanze della
CTU disposta in sede di istruzione preventiva, la liquidazione delle spese giudiziali non può essere scissa in relazione alle due fasi, dovendo la nozione di soccombenza, per
5 principio generale, essere valutata con riferimento all'esito complessivo del giudizio”
(Cassazione civile sez. lav., 26/01/2023, n. 2433), deve concludersi che la soccombenza reciproca determina la compensazione delle spese.
PQM
Dichiara che sussistono in capo al ricorrente i requisiti sanitari ai fini del riconoscimento della condizione di disabilità ex art. 3, comma 1, L. n. 104/1992, a far data da ottobre
2022.
Dichiara che non sussistano in capo alla ricorrente i requisiti sanitari per beneficiare dell'assegno mensile di assistenza ex art.13 L.118/71.
Dichiara che non sussistano in capo alla ricorrente i requisiti sanitari ai fini del riconoscimento della condizione di disabilità con necessità di sostegno elevata ex art.3, comma 3, L. n. 104/92.
Spese compensate.
Civitavecchia, 06/02/2025
Il Giudice Dott.ssa Antonella Soro
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