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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 18/03/2025, n. 1329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1329 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 18734/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi ORi:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Isabella Messina Giudice Rel.
Dott. Valentina Giuditta Soria Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c.
iscritto al n. r.g. 18734/2023 promossa da:
, (C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. CARPINELLI GIUSEPPE, presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE
contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. BEDDINI Controparte_1 C.F._2
AZZURRA, presso il cui studio ha eletto domicilio
RESISTENTE
relativo alla minore: , nata a [...] il [...]. Persona_1
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
disporre l'affido esclusivo o rafforzato della piccola alla madre Persona_2
che avrà quindi la responsabilità per l'adozione di tutte le decisioni anche quelle di maggior
interesse; disporre che il padre possa vedere ed incontrare la figlia esclusivamente il sabato o la domenica a settimana alterne alla presenza dei suoi genitori e Parte_2 [...]
presso la loro abitazione di via Cecchi n. 29 dove verrà accompagnata e Controparte_2
prelevata dalla ricorrente;
disporre che il signor ontribuisca alla figlia Controparte_1
minorenne corrispondendo alla signora la somma mensile Parte_1
di euro 400,00, oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal SSN, previamente concordate o
debitamente documentate, delle spese sportive pure previamente concordate, nonché delle spese
scolastiche, così come disposto nel protocollo del Tribunale di Torino. Con riserva di integrare, produrre e capitolare. Il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio”.
Per parte resistente
-disporre l'affido condiviso, con possibilità, in caso di mancato accordo con la madre, per il padre
di tenere la figlia con sé, a settimane alterne: il martedì e il week-end con pernottamento;
il martedì
e il giovedì, nell'altra settimana in cui il week-end è di competenza della ORa Pt_1
disporre, a carico del padre, assegno di € 200,00, da versarsi entro il giorno cinque di
[...]
ogni mese, oltre al 50 % delle spese extra come da protocollo d'intesa fra Magistrati e Avvocati
adottato presso il Tribunale di Torino.
In via istruttoria:
Ammettere i documenti prodotti
Il OR dà la propria disponibilità ad essere sentito anche per il rituale Controparte_1
tentativo di conciliazione”.
Per il P.M.: visto, nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La minore è nata dalla relazione tra Persona_1 Parte_1
e , non coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per
[...] Controparte_1
incompatibilità di carattere.
Con ricorso depositato il 26/10/2023 ha chiesto al Parte_1
Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis segg. c.c. quanto all'affidamento della figlia minore, alla sua collocazione, alla determinazione del regime di visita padre figlia ed alla previsione di un contributo per il suo mantenimento. In particolare, ha chiesto l'affidamento esclusivo o rafforzato della figlia minore, un regime di visita padre-figlia limitato al fine settimana e a settimane alterne ed un contributo al mantenimento pari ad euro 400 al mese, oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal SSN.
All'udienza del 13/5/2024 innanzi al Giudice delegato compariva parte ricorrente con il suo difensore.
Il Giudice dava atto della regolarità della notifica del ricorso a parte convenuta, perfezionatasi il
3.01.2024 ex art. 140 c.p.c. a mezzo posta. Parte ricorrente veniva sentita ed all'esito il difensore concludeva come da ricorso, chiedendo i provvedimenti provvisori ed urgenti.
In data 12/11/2024 si costituiva in giudizio il OR , domandando Controparte_1
l'affidamento condiviso della figlia con previsione di un graduale Persona_1
ampliamento del regime di visita padre-figlia ed un contributo al mantenimento della minore nella misura di euro 200,00, oltre al 50 % delle spese extra. Egli formulava altresì istanze istruttorie.
All'udienza del 12/12/2024 comparivano le parti personalmente ed il Giudice, visto l'art. 473-bis.22
co. 4 c.p.c., invitava i difensori a precisare le conclusioni e ordinava la discussione orale della causa.
All'esito, il Giudice delegato rimetteva la causa al collegio per la decisione.
***
Ritiene questo Tribunale che la minore debba essere affidata in via esclusiva alla madre. Dalle
relazioni dei Servizi Sociali è, infatti, emerso come il padre trascuri da tempo la relazione con la figlia e si sia gravemente disinteressato di provvedere tanto all'educazione, quanto al suo mantenimento.
In merito al padre, la madre ha riferito ai servizi che “è sempre impegnato…vuole la bambina quando
è libera…quando non deve andare a scuola e non ha sport..lui non la porta a scuola perché dice che
è troppo lontano…non posso contare su di lui” (cfr. relazione del 9.12.2024). Lo stesso convenuto ha dichiarato ai servizi di avere molto viaggiato (Londra, Los Angeles, Miami, New York) al fine di trarre ispirazioni per la propria realizzazione professionale. Ha spiegato di aver avuto bisogno di
“estraniarsi da tutto e da tutti per potersi concentrare sulla realizzazione del progetto che attualmente sta portando avanti”. Ha dichiarato di aver fatto tutto ciò per poter garantire un futuro migliore alla figlia: “se rinuncio oggi posso avere qualcosa domani. Sto lavorando sul futuro di mia figlia….arrivo dalla povertà, sono arrivo dalle Favelas, è il mio senso di rivalsa…non Per_3
vorrei far mancare nulla a mia figlia” (relazione servizi sociali 9.12.2024). Anche gli insegnanti hanno riferito ai servizi che il padre non ha mai partecipato ai colloqui scolastici,
né chiesto informazioni sul percorso della figlia. Al contrario hanno descritto la madre come molto disponibile e attenta nel seguire la bambina e nel mantenere un dialogo costante con loro.
Inoltre, tra i genitori non vi è dialogo e molte volte i Servizi hanno dovuto mediare le comunicazioni più importanti.
Alla luce di tali elementi, pur apprezzando gli sforzi posti in essere dal convenuto nell'interesse della figlia, che dovranno essere col tempo verificati, deve ritenersi che sarebbe assai arduo per la madre riuscire ad ottenere la collaborazione del padre qualora debbano essere assunte decisioni nell'interesse della figlia minorenne, stante il suo scarso coinvolgimento pratico, sino ad ora, nella vita della figlia ed i lunghi periodi di assenza. Ciò costituisce ragione sufficiente per ritenere che, nel caso in esame, un affidamento condiviso sarebbe pregiudizievole per la prole minorenne. Tuttavia,
non si ravvisano, nel caso di specie, i rigorosi presupposti per disporre un affidamento esclusivo c.d.
“rafforzato”. Resta fermo, quindi, il diritto-dovere del genitore non affidatario di vigilare sull'istruzione e l'educazione della prole, di talché le decisioni di maggior interesse per la minore devono essere, nel caso in esame, adottate da entrambi i genitori in aderenza al dettato dell'art. 337
quater c.c.
Conseguentemente la minore dovrà avere collocazione prevalente e residenza presso la madre.
Quanto al regime di visite tra il padre e la minore, il Tribunale provvede come da dispositivo,
prevedendo un regime rispondente all'interesse della minore al mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, nell'ottica di una effettiva bigenitorialità,
considerato che la stessa ricorrente ha dichiarato che “adora suo PA..gli vuole tanto bene Per_1
ed è contenta di stare con lui” (cfr relazione 9.12.2024).
Quanto, infine, al contributo al mantenimento a carico del padre, ritiene questo Tribunale di fissarlo in euro 300 mensili, oltre alla partecipazione alle spese extra. Tale cifra appare congrua e adeguata alla luce delle attuali esigenze della minore, dei tempi di permanenza della stessa presso ciascun genitore e delle risorse economiche di entrambi i genitori e, in particolare, del genitore obbligato,
quali risultanti dalla documentazione in atti e dalle dichiarazioni rese dalle parti stesse in udienza.
La ricorrente vive con la figlia in una casa popolare con canone di euro 250 mensili e lavora in una cooperativa come centralinista con guadagno di circa 1500 euro mensili, a cui deve aggiungersi quanto percepito come estetista nel week end (euro 200/400 mensili); il sig. (classe 1992) ha CP_1
dichiarato ai servizi di avere avviato nel settembre 2024 un'attività “che sta funzionando” e che consiste nel mettere a nuovo le scarpe usate per poi rivenderle sui social. Ha affittato un ufficio a
Torino dove svolge l'attività lavorativa e dove si ferma sovente anche a dormire. Negli altri giorni dorme a casa dei genitori.
Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti, tenuto conto della soccombenza reciproca.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Affida la figlia minore in via esclusiva alla madre sig.ra Persona_1 [...]
disponendo che la stessa mantenga la residenza anagrafica e la dimora Parte_1
abituale presso tale genitore.
Dispone che il padre possa incontrare la figlia e tenerla con sé secondo accordi tra i coniugi e, in difetto di accordo, con le seguenti modalità:
- a week end alternati, dal sabato mattina alle ore 10,00 fino alla domenica sera alle ore 21,00 quando la riaccompagnerà a casa della madre;
- un pomeriggio infrasettimanale, indicativamente il martedì, dall'uscita da scuola (o dalle ore 16,00
in periodo non scolastico), sino alle ore 21,00 quando la riaccompagnerà a casa della madre ed un ulteriore pomeriggio (indicativamente il giovedì) nelle settimane in cui il week end è di competenza materna, dall'uscita di scuola (o dalle ore 16,00 in periodo non scolastico) sino alle ore 21,00 quando la riaccompagnerà a casa della madre;
Dispone che il signor corrisponda a Controparte_1 Parte_1
entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di 300,00 euro, a titolo di contributo per il
[...]
mantenimento della figlia da versare entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente Per_4
secondo gli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche,
sportive e ricreative previamente concordate qualora non necessitate e in ogni caso documentate.
COMPENSA interamente tra le parti le spese di giudizio. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
28/02/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr. Isabella Messina Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente
provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro
terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi ORi:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Isabella Messina Giudice Rel.
Dott. Valentina Giuditta Soria Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c.
iscritto al n. r.g. 18734/2023 promossa da:
, (C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. CARPINELLI GIUSEPPE, presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE
contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. BEDDINI Controparte_1 C.F._2
AZZURRA, presso il cui studio ha eletto domicilio
RESISTENTE
relativo alla minore: , nata a [...] il [...]. Persona_1
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
disporre l'affido esclusivo o rafforzato della piccola alla madre Persona_2
che avrà quindi la responsabilità per l'adozione di tutte le decisioni anche quelle di maggior
interesse; disporre che il padre possa vedere ed incontrare la figlia esclusivamente il sabato o la domenica a settimana alterne alla presenza dei suoi genitori e Parte_2 [...]
presso la loro abitazione di via Cecchi n. 29 dove verrà accompagnata e Controparte_2
prelevata dalla ricorrente;
disporre che il signor ontribuisca alla figlia Controparte_1
minorenne corrispondendo alla signora la somma mensile Parte_1
di euro 400,00, oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal SSN, previamente concordate o
debitamente documentate, delle spese sportive pure previamente concordate, nonché delle spese
scolastiche, così come disposto nel protocollo del Tribunale di Torino. Con riserva di integrare, produrre e capitolare. Il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio”.
Per parte resistente
-disporre l'affido condiviso, con possibilità, in caso di mancato accordo con la madre, per il padre
di tenere la figlia con sé, a settimane alterne: il martedì e il week-end con pernottamento;
il martedì
e il giovedì, nell'altra settimana in cui il week-end è di competenza della ORa Pt_1
disporre, a carico del padre, assegno di € 200,00, da versarsi entro il giorno cinque di
[...]
ogni mese, oltre al 50 % delle spese extra come da protocollo d'intesa fra Magistrati e Avvocati
adottato presso il Tribunale di Torino.
In via istruttoria:
Ammettere i documenti prodotti
Il OR dà la propria disponibilità ad essere sentito anche per il rituale Controparte_1
tentativo di conciliazione”.
Per il P.M.: visto, nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La minore è nata dalla relazione tra Persona_1 Parte_1
e , non coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per
[...] Controparte_1
incompatibilità di carattere.
Con ricorso depositato il 26/10/2023 ha chiesto al Parte_1
Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis segg. c.c. quanto all'affidamento della figlia minore, alla sua collocazione, alla determinazione del regime di visita padre figlia ed alla previsione di un contributo per il suo mantenimento. In particolare, ha chiesto l'affidamento esclusivo o rafforzato della figlia minore, un regime di visita padre-figlia limitato al fine settimana e a settimane alterne ed un contributo al mantenimento pari ad euro 400 al mese, oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal SSN.
All'udienza del 13/5/2024 innanzi al Giudice delegato compariva parte ricorrente con il suo difensore.
Il Giudice dava atto della regolarità della notifica del ricorso a parte convenuta, perfezionatasi il
3.01.2024 ex art. 140 c.p.c. a mezzo posta. Parte ricorrente veniva sentita ed all'esito il difensore concludeva come da ricorso, chiedendo i provvedimenti provvisori ed urgenti.
In data 12/11/2024 si costituiva in giudizio il OR , domandando Controparte_1
l'affidamento condiviso della figlia con previsione di un graduale Persona_1
ampliamento del regime di visita padre-figlia ed un contributo al mantenimento della minore nella misura di euro 200,00, oltre al 50 % delle spese extra. Egli formulava altresì istanze istruttorie.
All'udienza del 12/12/2024 comparivano le parti personalmente ed il Giudice, visto l'art. 473-bis.22
co. 4 c.p.c., invitava i difensori a precisare le conclusioni e ordinava la discussione orale della causa.
All'esito, il Giudice delegato rimetteva la causa al collegio per la decisione.
***
Ritiene questo Tribunale che la minore debba essere affidata in via esclusiva alla madre. Dalle
relazioni dei Servizi Sociali è, infatti, emerso come il padre trascuri da tempo la relazione con la figlia e si sia gravemente disinteressato di provvedere tanto all'educazione, quanto al suo mantenimento.
In merito al padre, la madre ha riferito ai servizi che “è sempre impegnato…vuole la bambina quando
è libera…quando non deve andare a scuola e non ha sport..lui non la porta a scuola perché dice che
è troppo lontano…non posso contare su di lui” (cfr. relazione del 9.12.2024). Lo stesso convenuto ha dichiarato ai servizi di avere molto viaggiato (Londra, Los Angeles, Miami, New York) al fine di trarre ispirazioni per la propria realizzazione professionale. Ha spiegato di aver avuto bisogno di
“estraniarsi da tutto e da tutti per potersi concentrare sulla realizzazione del progetto che attualmente sta portando avanti”. Ha dichiarato di aver fatto tutto ciò per poter garantire un futuro migliore alla figlia: “se rinuncio oggi posso avere qualcosa domani. Sto lavorando sul futuro di mia figlia….arrivo dalla povertà, sono arrivo dalle Favelas, è il mio senso di rivalsa…non Per_3
vorrei far mancare nulla a mia figlia” (relazione servizi sociali 9.12.2024). Anche gli insegnanti hanno riferito ai servizi che il padre non ha mai partecipato ai colloqui scolastici,
né chiesto informazioni sul percorso della figlia. Al contrario hanno descritto la madre come molto disponibile e attenta nel seguire la bambina e nel mantenere un dialogo costante con loro.
Inoltre, tra i genitori non vi è dialogo e molte volte i Servizi hanno dovuto mediare le comunicazioni più importanti.
Alla luce di tali elementi, pur apprezzando gli sforzi posti in essere dal convenuto nell'interesse della figlia, che dovranno essere col tempo verificati, deve ritenersi che sarebbe assai arduo per la madre riuscire ad ottenere la collaborazione del padre qualora debbano essere assunte decisioni nell'interesse della figlia minorenne, stante il suo scarso coinvolgimento pratico, sino ad ora, nella vita della figlia ed i lunghi periodi di assenza. Ciò costituisce ragione sufficiente per ritenere che, nel caso in esame, un affidamento condiviso sarebbe pregiudizievole per la prole minorenne. Tuttavia,
non si ravvisano, nel caso di specie, i rigorosi presupposti per disporre un affidamento esclusivo c.d.
“rafforzato”. Resta fermo, quindi, il diritto-dovere del genitore non affidatario di vigilare sull'istruzione e l'educazione della prole, di talché le decisioni di maggior interesse per la minore devono essere, nel caso in esame, adottate da entrambi i genitori in aderenza al dettato dell'art. 337
quater c.c.
Conseguentemente la minore dovrà avere collocazione prevalente e residenza presso la madre.
Quanto al regime di visite tra il padre e la minore, il Tribunale provvede come da dispositivo,
prevedendo un regime rispondente all'interesse della minore al mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, nell'ottica di una effettiva bigenitorialità,
considerato che la stessa ricorrente ha dichiarato che “adora suo PA..gli vuole tanto bene Per_1
ed è contenta di stare con lui” (cfr relazione 9.12.2024).
Quanto, infine, al contributo al mantenimento a carico del padre, ritiene questo Tribunale di fissarlo in euro 300 mensili, oltre alla partecipazione alle spese extra. Tale cifra appare congrua e adeguata alla luce delle attuali esigenze della minore, dei tempi di permanenza della stessa presso ciascun genitore e delle risorse economiche di entrambi i genitori e, in particolare, del genitore obbligato,
quali risultanti dalla documentazione in atti e dalle dichiarazioni rese dalle parti stesse in udienza.
La ricorrente vive con la figlia in una casa popolare con canone di euro 250 mensili e lavora in una cooperativa come centralinista con guadagno di circa 1500 euro mensili, a cui deve aggiungersi quanto percepito come estetista nel week end (euro 200/400 mensili); il sig. (classe 1992) ha CP_1
dichiarato ai servizi di avere avviato nel settembre 2024 un'attività “che sta funzionando” e che consiste nel mettere a nuovo le scarpe usate per poi rivenderle sui social. Ha affittato un ufficio a
Torino dove svolge l'attività lavorativa e dove si ferma sovente anche a dormire. Negli altri giorni dorme a casa dei genitori.
Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti, tenuto conto della soccombenza reciproca.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Affida la figlia minore in via esclusiva alla madre sig.ra Persona_1 [...]
disponendo che la stessa mantenga la residenza anagrafica e la dimora Parte_1
abituale presso tale genitore.
Dispone che il padre possa incontrare la figlia e tenerla con sé secondo accordi tra i coniugi e, in difetto di accordo, con le seguenti modalità:
- a week end alternati, dal sabato mattina alle ore 10,00 fino alla domenica sera alle ore 21,00 quando la riaccompagnerà a casa della madre;
- un pomeriggio infrasettimanale, indicativamente il martedì, dall'uscita da scuola (o dalle ore 16,00
in periodo non scolastico), sino alle ore 21,00 quando la riaccompagnerà a casa della madre ed un ulteriore pomeriggio (indicativamente il giovedì) nelle settimane in cui il week end è di competenza materna, dall'uscita di scuola (o dalle ore 16,00 in periodo non scolastico) sino alle ore 21,00 quando la riaccompagnerà a casa della madre;
Dispone che il signor corrisponda a Controparte_1 Parte_1
entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di 300,00 euro, a titolo di contributo per il
[...]
mantenimento della figlia da versare entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente Per_4
secondo gli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche,
sportive e ricreative previamente concordate qualora non necessitate e in ogni caso documentate.
COMPENSA interamente tra le parti le spese di giudizio. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
28/02/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr. Isabella Messina Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente
provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro
terzo citato nel provvedimento.