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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 07/10/2025, n. 1328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1328 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3838/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Termini Imerese, in composizione monocratica, in persona del
Giudice dott. RI AR, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3838 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2019 vertente
TRA
cod. fisc. , in persona del Sindaco pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Fiasconaro Vittorio, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
– parte opponente –
CONTRO
cod. fisc. e p. iva , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso lo studio degli Avv.ti
NT ET e AR AR, che la rappresentano e difendono giusta procura in atti;
– parte opposta–
Conclusioni delle parti: All'udienza del 21.05.2025 le parti concludevano come da verbale in pari data al quale si rinvia.
Pag. 1 di 14 R.G. n. 3838/2019
FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, il ha proposto Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 917/2019 del 2.10.2019 e notificato il
24.10.2019, con cui gli era stato ingiunto di corrispondere in favore di
[...]
— quale cessionaria dei crediti originariamente vantati da CP_1 CP_2
(già — la somma di € 795.936,84, oltre
[...] Controparte_3
interessi e spese del giudizio monitorio, quale corrispettivo per il mancato pagamento della fornitura di energia elettrica eseguita dalla società cedente in forza della convenzione di affidamento del 22.05.2002, della durata di nove anni con decorrenza dal giorno 1.06.2002 (v. all. 2 al ricorso monitorio).
In forza del predetto contratto, la società aveva Controparte_3
assunto l'obbligo contrattuale di eseguire, in favore del un Parte_1
insieme coordinato di prestazioni tecniche e gestionali, finalizzate alla piena operatività, sicurezza e modernizzazione del servizio di illuminazione pubblica.
Tali obbligazioni comprendevano, in particolare, la separazione elettrica degli impianti promiscui, l'esercizio continuativo degli impianti, la manutenzione ordinaria, la fornitura di energia elettrica e l'ammodernamento tecnologico delle sorgenti luminose.
Il corrispettivo pattuito per l'esecuzione dei servizi di base veniva determinato in misura forfettaria, pari ad € 219.329,95 annui (iva esclusa), rateizzabile mensilmente, con applicazione di uno sconto fisso del 32,20% per ciascun anno di validità contrattuale e con previsione di revisione semestrale dei canoni secondo gli indici economici di riferimento (art. 6 della convenzione).
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Successivamente, con contratto di cessione stipulato in data 18.12.2015, e notificato al debitore ceduto in data 18.01.2016, aveva trasferito a Controparte_2 [...]
i crediti derivanti da tale rapporto contrattuale. CP_1
Fatte tali premesse, con la sua opposizione il ha eccepito Parte_1
l'incompetenza territoriale del Tribunale di Termini Imerese, ritenendo competente il Tribunale di Palermo, quale foro esclusivo stabilito contrattualmente, e ha contestato, nel merito, l'inefficacia della cessione del credito, sostenendo che la notificazione al debitore ceduto non sia stata regolarmente effettuata, poiché trasmessa ad una casella di posta elettronica certificata “in disuso” e, in ogni caso, non corrisponde a quella indicata nel Registro I.P.A..
Ha eccepito, inoltre, la nullità del contratto di cessione per mancata indicazione del corrispettivo (e, ove a titolo gratuito, per difetto della forma dell'atto pubblico), nonché la nullità della convenzione del 2002 per violazione di norme imperative in materia di affidamento di servizi pubblici, non essendosi svolta alcuna gara ed essendo ricorsi all'affidamento diretto.
Il ha, altresì, dedotto che la convenzione si sia definitivamente esaurita alla Pt_1
data del 22.05.2011 e che, pertanto, nessuna obbligazione possa considerarsi validamente sorta successivamente alla scadenza contrattuale. Ha poi eccepito il difetto di copertura finanziaria, rilevando che le somme non risultano impegnate nei relativi capitoli di bilancio e che, in assenza di previa deliberazione di spesa, nessun vincolo patrimoniale può gravare sull'ente. Ha ancora dedotto l'intervenuta prescrizione del credito azionato, poiché non è stato notificato alcun atto interruttivo nel quinquennio, e ha contestato la prova delle prestazioni asseritamente eseguite, rilevando che la società fornitrice non ha prodotto né trasmesso le fatture poste a fondamento della richiesta di pagamento. Ha, infine, escluso la debenza
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degli interessi moratori, di cui al D.lgs. n. 231/2002, trattandosi di contratto concluso prima dell'8.08.2002.
Con comparsa depositata in data 9.03.2020 si è costituita la Controparte_1
quale, in via pregiudiziale, ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo con riguardo alla dedotta nullità della convenzione del 2002 per violazione della normativa sugli appalti pubblici. Ha altresì contestato l'eccezione di incompetenza territoriale, chiedendone il rigetto, e ha domandato la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 648 c.p.c..
Nel merito, ha ribadito la piena validità ed efficacia del contratto di cessione, sostenendo che la notificazione sia stata regolarmente effettuata ad un indirizzo pec del ancora attivo e specificamente indicato nel relativo sito web. Ha Pt_1
escluso inoltre la prescrizione del credito, ritenendo che il termine sia stato interrotto dalla notificazione di molteplici atti interruttivi. In particolare, ha evidenziato che la notificazione della cessione di credito del 18.01.2016 ha interrotto la prescrizione e ha richiamato la corrispondenza intercorsa tra e il CP_2
anch'essa idonea a interrompere il decorso del termine. Ha peraltro Pt_1
rilevato che il ha continuato per anni a beneficiare dei servizi di Pt_1
illuminazione pubblica e a ricevere regolari fatturazioni, senza formulare contestazioni, comportandosi in modo incompatibile con l'intento di opporre la prescrizione.
La società ha infine sostenuto che la sussistenza del credito risulti comprovata dalle fatture e dalla documentazione contabile prodotta, comprensiva anche degli interessi moratori maturati ai sensi del D.lgs. n. 231/2002, trattandosi di rapporto
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contrattuale di natura sinallagmatica intercorrente tra operatori economici e pubblica amministrazione.
Con ordinanza del 29.12.2020 è stata rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo e sono stati assegnati i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c..
Nella memoria depositata ai sensi dell'art. 183, comma 6, n. 2, il ha Pt_1
rinunciato all'eccezione di incompetenza territoriale, ribadendo tutte le altre difese e insistendo per la revoca del decreto opposto.
Non essendo state proposte istanze istruttorie, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Da ultimo, assegnata la causa ad altro Giudice, all'udienza del 21.05.2025 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata posta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190, comma 1, c.p.c..
DIRITTO
Va preliminarmente rilevato che l'eccezione di incompetenza territoriale, originariamente sollevata dal opponente, è stata oggetto di espressa Pt_1
rinuncia nel corso del giudizio.
Ci si limita, pertanto, a richiamare — per completezza espositiva — il consolidato orientamento della Corte di cassazione, secondo cui «la designazione convenzionale di un foro territoriale, anche se coincidente con uno di quelli previsti dalla legge, non attribuisce a tale foro carattere di esclusività in difetto di pattuizione espressa in tal senso;
pattuizione che, pur non dovendo rivestire formule sacramentali, non può essere desunta in via di argomentazione logica da elementi presuntivi, dovendo per converso scaturire da una non equivoca e concorde manifestazione di volontà delle parti volta ad escludere la competenza
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degli altri fori previsti dalla legge. Ne discende che una clausola con la quale sia stabilita la competenza di un certo foro “per qualsiasi controversia” è inidonea ad individuare un foro esclusivo, poiché a siffatte espressioni - in mancanza di una specificazione della volontà delle parti di considerare quest'ultimo come l'unico applicabile - deve attribuirsi soltanto il significato di individuare l'ambito oggettivo di applicabilità di quel foro» (v., ex multis, Cass., Sez. III, 17.07.2023, n.
20713).
Parimenti infondate devono ritenersi le contestazioni svolte dal opponente Pt_1
in ordine alla cessione in blocco dei crediti intervenuta tra la società cedente
[...]
e l'opposta CP_2 Controparte_1
Va anzitutto osservato che, al momento della cessione, il rapporto contrattuale tra e il era ormai cessato, sicché non trova applicazione CP_2 Parte_1
la disciplina speciale dettata per le cessioni di crediti derivanti da contratti pubblici in corso, di cui all'art. 70, comma 3, del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, e all'art. 9 dell'Allegato E alla legge 20 marzo 1865, n. 2248.
Quanto all'ulteriore rilievo dell'opponente relativo alla mancata notificazione della cessione, dagli atti di causa risulta che la stessa è stata correttamente inoltrata al di dal notaio rogante, dott. , in data 18.01.2016 ad Pt_1 Pt_1 Persona_1
un indirizzo pec dell'ente , ancora attivo Email_1
(come si evince dalla ricevuta di avvenuta consegna) e indicato nel proprio sito istituzionale (v. all. 3 alla comparsa di costituzione e risposta).
Tale circostanza è documentalmente provata e consente di ritenere perfezionata la notifica dell'intervenuta cessione nei confronti del debitore ceduto.
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Non può essere condivisa la tesi difensiva dell'opponente, secondo cui la notificazione sarebbe invalida per essere stata diretta ad un indirizzo di posta elettronica non coincidente con quello risultante dal Registro I.P.A..
L'eccezione non coglie nel segno, atteso che la comunicazione dell'avvenuta cessione del credito non rientra nel campo di applicazione della normativa speciale in materia di notificazione degli atti giudiziari e, pertanto, non richiede l'utilizzo dell'indirizzo tratto dai registri pubblici previsti per tale tipologia di notifiche.
È dunque sufficiente, ai fini dell'opponibilità della cessione, che la comunicazione sia stata indirizzata e recapitata ad un indirizzo di posta elettronica certificata dell'ente, come nella specie avvenuto.
È infine priva di fondamento la contestazione sollevata dall'opponente in relazione alla mancata indicazione del prezzo nel contratto di cessione del credito.
Deve infatti escludersi che il debitore ceduto abbia un interesse giuridicamente apprezzabile a conoscere il corrispettivo convenuto tra cedente e cessionario, trattandosi di elemento estraneo al contenuto del suo rapporto obbligatorio e inidoneo ad incidere sull'entità o sull'esigibilità del credito.
Né sussistono elementi idonei a far ritenere che la cessione sia avvenuta a titolo gratuito. Al contrario, la natura onerosa dell'operazione risulta espressamente confermata dall'art. 2 del contratto di cessione, con la previsione di un prezzo, escludendo così in radice la configurabilità di un atto a titolo gratuito.
Con riguardo, invece, all'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata in relazione alla domanda di nullità del contratto per asserita violazione di norme imperative, a causa del mancato ricorso alle procedure di evidenza pubblica e dell'omessa selezione del contraente, occorre richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui «rientrano nella giurisdizione del giudice
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ordinario le controversie che radicano le loro ragioni nella serie negoziale successiva alla stipulazione del contratto, cioè non solo quelle che attengono al suo adempimento e quindi concernenti l'interpretazione dei diritti e degli obblighi delle parti, ma anche quelle volte ad accertare le condizioni di validità, efficacia, nullità
o annullabilità del contratto, siano esse inerenti o estranee o sopravvenute alla struttura del contratto, comprese quelle derivanti da irregolarità o illegittimità della procedura amministrativa a monte e le fattispecie di radicale mancanza del procedimento di evidenza pubblica o sussistenza di vizi che ne affliggono singoli atti, accertabili incidentalmente da detto giudice, al quale le parti possono rivolgersi senza necessità del previo annullamento da parte del giudice amministrativo» (v. Cass., Sez. Un., 32976/2019; cfr. anche Cass., Sez. Un., n.
4419/2023 e n. 20347/2018).
Ne consegue che l'eccezione di difetto di giurisdizione deve essere disattesa, spettando al giudice ordinario conoscere dell'eccezione di nullità contrattuale dedotta nel presente giudizio.
Trattasi, peraltro, di contestazione infondata nel merito.
La convenzione stipulata nel 2002 prevedeva, tra l'altro, l'affidamento diretto del servizio di pubblica illuminazione alla società in conformità alla CP_2
disciplina allora vigente di cui all'art. 113 del D.lgs. n. 267 del 2000 (T.U.E.L.).
Tale modello di gestione — sebbene successivamente abbandonato in osservanza dei principi di derivazione eurounitaria in materia di concorrenza e di evidenza pubblica — era tuttavia vigente all'epoca della stipulazione e, pertanto, non può essere ritenuto contrario a norme imperative al momento della conclusione della convenzione.
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Solo in epoca successiva il legislatore — con il d.l. n. 112 del 2008 (art. 23-bis), convertito nella l. n. 133 del medesimo anno, e poi con il d.l. n. 179 del 2012 (art. 34, comma 21), convertito nella l. n. 221 del 2012 — ha introdotto una disciplina più restrittiva in materia di affidamento diretto dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, prevedendo un termine ultimo di durata delle convenzioni stipulate in assenza di gara.
Tuttavia, tale normativa sopravvenuta non trova applicazione nel caso di specie, poiché la convenzione in esame, di durata novennale, è cessata in data 31.05.2011, vale a dire anteriormente ai termini estintivi ivi previsti.
Ne consegue che, alla luce della normativa vigente al momento della stipulazione e dell'esecuzione del contratto, non può ravvisarsi alcuna nullità della convenzione per violazione delle norme sull'evidenza pubblica, né la successiva evoluzione del quadro normativo ha inciso sulla validità del rapporto già esaurito.
Ciò posto, l'opposizione deve essere accolta alla stregua delle seguenti considerazioni.
CP_ Risulta per tabulas che la convenzione stipulata tra la società CP_3
e il in data 22.05.2002 aveva una durata di Controparte_3 Parte_1
nove anni, con decorrenza dall'1.06.2002 e scadenza al 31.05.2011.
Non è stata dedotta, né risulta provata, l'esistenza di atti di proroga o di rinnovo, né la convenzione contemplava clausole di rinnovo automatico. Ne consegue che il vincolo contrattuale deve ritenersi cessato alla data sopra indicata.
I crediti derivanti da tale rapporto sono soggetti alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, c.c., applicabile ai crediti periodici e, più in generale, a quelli nascenti da rapporti di durata o da prestazioni continuative, quale è quello in esame.
La decorrenza della prescrizione va individuata nel momento in cui ciascuna
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prestazione è divenuta esigibile, dunque alla scadenza di ogni singola fattura, e non già al termine finale del rapporto contrattuale.
Nel caso in esame, l'unico atto avente efficacia interruttiva risulta essere la notifica del ricorso per decreto ingiuntivo e del relativo provvedimento monitorio, avvenuta in data 24.10.2019.
Gli ulteriori atti richiamati da parte opposta non risultano mai notificati al
[...]
né risulta dimostrata la loro ricezione, con la conseguenza che ad essi Parte_1
non può attribuirsi alcuna efficacia interruttiva della prescrizione ai sensi dell'art. 2943, ultimo comma, c.c., essendo necessario, a tal fine, che l'atto contenga la manifestazione inequivoca della volontà del creditore di far valere il proprio diritto e sia idoneo a costituire in mora il debitore.
Ne discende che tutti i crediti di cui alle fatture il cui termine di pagamento è scaduto prima del 24.10.2014 devono ritenersi estinti per prescrizione, essendo decorso integralmente il quinquennio senza atti interruttivi ritualmente portati a conoscenza del debitore.
Né, del resto, può assumere rilievo la notificazione della cessione di credito.
Sul punto occorre precisare che la notifica dell'avvenuta cessione del credito, effettuata a mezzo pec in data 18.01.2016 non è idonea ad interrompere la prescrizione, trattandosi di un atto con finalità informative, astrattamente rilevante ai soli fini dell'opponibilità della cessione al debitore ceduto ai sensi dell'art. 1264
c.c., ma privo di qualsiasi contenuto di intimazione o di richiesta di adempimento.
Un tale atto, infatti, si limita a rendere noto il mutamento soggettivo nella titolarità del credito, senza manifestare alcuna volontà del cessionario di esercitare il diritto di credito né di costituire in mora il debitore, e pertanto non produce effetti interruttivi della prescrizione.
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Va infatti richiamato il consolidato principio della Suprema Corte secondo cui «in tema di interruzione della prescrizione, un atto, per avere efficacia interruttiva, deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo), l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora (elemento oggettivo)» (Cass. n. 24116/2016 e
Cass. n. 24031/2017).
Orbene, la documentazione prodotta in giudizio consente di accertare che le fatture poste a base della pretesa monitoria — emesse per la fornitura di energia elettrica e per i servizi di manutenzione eseguiti da — recano, nella quasi Controparte_2
totalità dei casi, date di scadenza anteriori al 24.10.2014. Da ciò consegue che i relativi crediti devono ritenersi integralmente prescritti, essendo decorso il termine quinquennale senza che siano intervenuti atti interruttivi ritualmente notificati al
Parte_1
Una sola fattura risulta scaduta entro il quinquennio anteriore alla notifica del ricorso per decreto ingiuntivo: si tratta della n. 1430061049, relativa al periodo
25.06.2014 – 12.09.2014, emessa il 30.11.2014 per l'importo di € 91,28, il cui termine di pagamento è spirato il 30.12.2014.
Tale fattura, tuttavia, si riferisce a prestazioni eseguite oltre tre anni dopo la cessazione della convenzione, e pertanto non trova alcun fondamento nel contratto del 2002, il quale, come già evidenziato, aveva cessato di produrre effetti alla data del 31.05.2011.
Le ulteriori due registrazioni del 30.11.2015 (nn. 1530064894 e 1530064895) costituiscono invece note di credito, vale a dire storni parziali di precedenti addebiti,
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e non rappresentano nuovi crediti, ma poste contabili di segno contrario, destinate a ridurre il saldo complessivo.
La dedotta prosecuzione di fatto delle forniture — peraltro indimostrata — non può in alcun modo sorreggere la pretesa azionata dalla parte opposta, non trovando fondamento nel titolo contrattuale invocato nel presente giudizio (ossia la convenzione del 2002).
L'eventuale arricchimento senza causa dell'ente comunale per l'utilità delle prestazioni asseritamente ricevute non forma oggetto del presente giudizio, che resta circoscritto all'esame della domanda monitoria fondata esclusivamente sul suddetto titolo contrattuale.
Deve poi escludersi che le prestazioni fatturate dopo il 31.05.2011 trovino fondamento nel cosiddetto regime di salvaguardia richiamato dall'opposta.
La stessa infatti, ha affermato che la società Controparte_1 CP_4
sia risultata aggiudicataria del servizio di fornitura dell'energia elettrica in
[...]
“regime di salvaguardia” per la regione Siciliana a decorrere dall'anno 2011 e fino al 2016.
Tale circostanza, tuttavia, non giova alla posizione della parte opposta.
Le fatture poste a base della pretesa monitoria risultano infatti emesse da CP_2
(già e non da soggetto
[...] Controparte_3 Controparte_4
giuridicamente distinto, sebbene appartenente al medesimo gruppo societario.
Non risulta, inoltre, che i crediti eventualmente maturati in forza del regime di salvaguardia siano mai stati ceduti a la quale, per contro, ha Controparte_1
dimostrato di aver acquistato esclusivamente crediti facenti capo a Controparte_2
in virtù della cessione del 18.12.2015.
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Ne deriva che il richiamo al “regime di salvaguardia” — introdotto per garantire la continuità della fornitura ai clienti rimasti privi di fornitore nel mercato libero — è del tutto inconferente rispetto al rapporto dedotto in giudizio.
Alla luce delle considerazioni che precedono, i crediti vantati da CP_1
devono ritenersi comunque estinti per prescrizione, ad eccezione di un'unica
[...]
voce residua, non colpita dal decorso del termine di prescrizione, che risulta tuttavia priva di titolo giustificativo, non trovando fondamento nel contratto posto a base della pretesa monitoria.
Devono, pertanto, ritenersi assorbite tutte le ulteriori eccezioni e difese sollevate dalle parti, giacché l'esito del presente giudizio rende superflua ogni ulteriore indagine sui profili residui, privi di incidenza sul decisum.
Dall'accoglimento dell'opposizione consegue, di necessità, la revoca del decreto ingiuntivo n. 917/2019, emesso dal Tribunale in data 2.10.2019.
Quanto alle spese di lite, avuto riguardo all'esito complessivo del giudizio e alla soccombenza reciproca delle parti — atteso che, sebbene l'opposizione del Pt_1
sia accolta, sono state tuttavia rigettate le eccezioni formulate dall'opponente in ordine alla validità della cessione del credito e alla nullità della convenzione del
2002 — appaiono sussistenti giusti motivi per disporne l'integrale compensazione, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, uditi i procuratori delle parti costituite, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dal avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 917/2019, emesso dal Tribunale in data 2.10.2019 su ricorso di
[...]
così provvede: CP_1
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ACCOGLIE l'opposizione;
REVOCA, per l'effetto, il decreto ingiuntivo n. 917/2019, emesso il 2.10.2019 all'esito del giudizio R.G. n. 2666/2019;
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Termini Imerese, in data 7.10.2025.
Il Giudice
RI AR
Il presente atto, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott. RI AR, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Termini Imerese, in composizione monocratica, in persona del
Giudice dott. RI AR, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3838 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2019 vertente
TRA
cod. fisc. , in persona del Sindaco pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Fiasconaro Vittorio, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
– parte opponente –
CONTRO
cod. fisc. e p. iva , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso lo studio degli Avv.ti
NT ET e AR AR, che la rappresentano e difendono giusta procura in atti;
– parte opposta–
Conclusioni delle parti: All'udienza del 21.05.2025 le parti concludevano come da verbale in pari data al quale si rinvia.
Pag. 1 di 14 R.G. n. 3838/2019
FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, il ha proposto Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 917/2019 del 2.10.2019 e notificato il
24.10.2019, con cui gli era stato ingiunto di corrispondere in favore di
[...]
— quale cessionaria dei crediti originariamente vantati da CP_1 CP_2
(già — la somma di € 795.936,84, oltre
[...] Controparte_3
interessi e spese del giudizio monitorio, quale corrispettivo per il mancato pagamento della fornitura di energia elettrica eseguita dalla società cedente in forza della convenzione di affidamento del 22.05.2002, della durata di nove anni con decorrenza dal giorno 1.06.2002 (v. all. 2 al ricorso monitorio).
In forza del predetto contratto, la società aveva Controparte_3
assunto l'obbligo contrattuale di eseguire, in favore del un Parte_1
insieme coordinato di prestazioni tecniche e gestionali, finalizzate alla piena operatività, sicurezza e modernizzazione del servizio di illuminazione pubblica.
Tali obbligazioni comprendevano, in particolare, la separazione elettrica degli impianti promiscui, l'esercizio continuativo degli impianti, la manutenzione ordinaria, la fornitura di energia elettrica e l'ammodernamento tecnologico delle sorgenti luminose.
Il corrispettivo pattuito per l'esecuzione dei servizi di base veniva determinato in misura forfettaria, pari ad € 219.329,95 annui (iva esclusa), rateizzabile mensilmente, con applicazione di uno sconto fisso del 32,20% per ciascun anno di validità contrattuale e con previsione di revisione semestrale dei canoni secondo gli indici economici di riferimento (art. 6 della convenzione).
Pag. 2 di 14 R.G. n. 3838/2019
Successivamente, con contratto di cessione stipulato in data 18.12.2015, e notificato al debitore ceduto in data 18.01.2016, aveva trasferito a Controparte_2 [...]
i crediti derivanti da tale rapporto contrattuale. CP_1
Fatte tali premesse, con la sua opposizione il ha eccepito Parte_1
l'incompetenza territoriale del Tribunale di Termini Imerese, ritenendo competente il Tribunale di Palermo, quale foro esclusivo stabilito contrattualmente, e ha contestato, nel merito, l'inefficacia della cessione del credito, sostenendo che la notificazione al debitore ceduto non sia stata regolarmente effettuata, poiché trasmessa ad una casella di posta elettronica certificata “in disuso” e, in ogni caso, non corrisponde a quella indicata nel Registro I.P.A..
Ha eccepito, inoltre, la nullità del contratto di cessione per mancata indicazione del corrispettivo (e, ove a titolo gratuito, per difetto della forma dell'atto pubblico), nonché la nullità della convenzione del 2002 per violazione di norme imperative in materia di affidamento di servizi pubblici, non essendosi svolta alcuna gara ed essendo ricorsi all'affidamento diretto.
Il ha, altresì, dedotto che la convenzione si sia definitivamente esaurita alla Pt_1
data del 22.05.2011 e che, pertanto, nessuna obbligazione possa considerarsi validamente sorta successivamente alla scadenza contrattuale. Ha poi eccepito il difetto di copertura finanziaria, rilevando che le somme non risultano impegnate nei relativi capitoli di bilancio e che, in assenza di previa deliberazione di spesa, nessun vincolo patrimoniale può gravare sull'ente. Ha ancora dedotto l'intervenuta prescrizione del credito azionato, poiché non è stato notificato alcun atto interruttivo nel quinquennio, e ha contestato la prova delle prestazioni asseritamente eseguite, rilevando che la società fornitrice non ha prodotto né trasmesso le fatture poste a fondamento della richiesta di pagamento. Ha, infine, escluso la debenza
Pag. 3 di 14 R.G. n. 3838/2019
degli interessi moratori, di cui al D.lgs. n. 231/2002, trattandosi di contratto concluso prima dell'8.08.2002.
Con comparsa depositata in data 9.03.2020 si è costituita la Controparte_1
quale, in via pregiudiziale, ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo con riguardo alla dedotta nullità della convenzione del 2002 per violazione della normativa sugli appalti pubblici. Ha altresì contestato l'eccezione di incompetenza territoriale, chiedendone il rigetto, e ha domandato la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 648 c.p.c..
Nel merito, ha ribadito la piena validità ed efficacia del contratto di cessione, sostenendo che la notificazione sia stata regolarmente effettuata ad un indirizzo pec del ancora attivo e specificamente indicato nel relativo sito web. Ha Pt_1
escluso inoltre la prescrizione del credito, ritenendo che il termine sia stato interrotto dalla notificazione di molteplici atti interruttivi. In particolare, ha evidenziato che la notificazione della cessione di credito del 18.01.2016 ha interrotto la prescrizione e ha richiamato la corrispondenza intercorsa tra e il CP_2
anch'essa idonea a interrompere il decorso del termine. Ha peraltro Pt_1
rilevato che il ha continuato per anni a beneficiare dei servizi di Pt_1
illuminazione pubblica e a ricevere regolari fatturazioni, senza formulare contestazioni, comportandosi in modo incompatibile con l'intento di opporre la prescrizione.
La società ha infine sostenuto che la sussistenza del credito risulti comprovata dalle fatture e dalla documentazione contabile prodotta, comprensiva anche degli interessi moratori maturati ai sensi del D.lgs. n. 231/2002, trattandosi di rapporto
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contrattuale di natura sinallagmatica intercorrente tra operatori economici e pubblica amministrazione.
Con ordinanza del 29.12.2020 è stata rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo e sono stati assegnati i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c..
Nella memoria depositata ai sensi dell'art. 183, comma 6, n. 2, il ha Pt_1
rinunciato all'eccezione di incompetenza territoriale, ribadendo tutte le altre difese e insistendo per la revoca del decreto opposto.
Non essendo state proposte istanze istruttorie, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Da ultimo, assegnata la causa ad altro Giudice, all'udienza del 21.05.2025 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata posta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190, comma 1, c.p.c..
DIRITTO
Va preliminarmente rilevato che l'eccezione di incompetenza territoriale, originariamente sollevata dal opponente, è stata oggetto di espressa Pt_1
rinuncia nel corso del giudizio.
Ci si limita, pertanto, a richiamare — per completezza espositiva — il consolidato orientamento della Corte di cassazione, secondo cui «la designazione convenzionale di un foro territoriale, anche se coincidente con uno di quelli previsti dalla legge, non attribuisce a tale foro carattere di esclusività in difetto di pattuizione espressa in tal senso;
pattuizione che, pur non dovendo rivestire formule sacramentali, non può essere desunta in via di argomentazione logica da elementi presuntivi, dovendo per converso scaturire da una non equivoca e concorde manifestazione di volontà delle parti volta ad escludere la competenza
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degli altri fori previsti dalla legge. Ne discende che una clausola con la quale sia stabilita la competenza di un certo foro “per qualsiasi controversia” è inidonea ad individuare un foro esclusivo, poiché a siffatte espressioni - in mancanza di una specificazione della volontà delle parti di considerare quest'ultimo come l'unico applicabile - deve attribuirsi soltanto il significato di individuare l'ambito oggettivo di applicabilità di quel foro» (v., ex multis, Cass., Sez. III, 17.07.2023, n.
20713).
Parimenti infondate devono ritenersi le contestazioni svolte dal opponente Pt_1
in ordine alla cessione in blocco dei crediti intervenuta tra la società cedente
[...]
e l'opposta CP_2 Controparte_1
Va anzitutto osservato che, al momento della cessione, il rapporto contrattuale tra e il era ormai cessato, sicché non trova applicazione CP_2 Parte_1
la disciplina speciale dettata per le cessioni di crediti derivanti da contratti pubblici in corso, di cui all'art. 70, comma 3, del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, e all'art. 9 dell'Allegato E alla legge 20 marzo 1865, n. 2248.
Quanto all'ulteriore rilievo dell'opponente relativo alla mancata notificazione della cessione, dagli atti di causa risulta che la stessa è stata correttamente inoltrata al di dal notaio rogante, dott. , in data 18.01.2016 ad Pt_1 Pt_1 Persona_1
un indirizzo pec dell'ente , ancora attivo Email_1
(come si evince dalla ricevuta di avvenuta consegna) e indicato nel proprio sito istituzionale (v. all. 3 alla comparsa di costituzione e risposta).
Tale circostanza è documentalmente provata e consente di ritenere perfezionata la notifica dell'intervenuta cessione nei confronti del debitore ceduto.
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Non può essere condivisa la tesi difensiva dell'opponente, secondo cui la notificazione sarebbe invalida per essere stata diretta ad un indirizzo di posta elettronica non coincidente con quello risultante dal Registro I.P.A..
L'eccezione non coglie nel segno, atteso che la comunicazione dell'avvenuta cessione del credito non rientra nel campo di applicazione della normativa speciale in materia di notificazione degli atti giudiziari e, pertanto, non richiede l'utilizzo dell'indirizzo tratto dai registri pubblici previsti per tale tipologia di notifiche.
È dunque sufficiente, ai fini dell'opponibilità della cessione, che la comunicazione sia stata indirizzata e recapitata ad un indirizzo di posta elettronica certificata dell'ente, come nella specie avvenuto.
È infine priva di fondamento la contestazione sollevata dall'opponente in relazione alla mancata indicazione del prezzo nel contratto di cessione del credito.
Deve infatti escludersi che il debitore ceduto abbia un interesse giuridicamente apprezzabile a conoscere il corrispettivo convenuto tra cedente e cessionario, trattandosi di elemento estraneo al contenuto del suo rapporto obbligatorio e inidoneo ad incidere sull'entità o sull'esigibilità del credito.
Né sussistono elementi idonei a far ritenere che la cessione sia avvenuta a titolo gratuito. Al contrario, la natura onerosa dell'operazione risulta espressamente confermata dall'art. 2 del contratto di cessione, con la previsione di un prezzo, escludendo così in radice la configurabilità di un atto a titolo gratuito.
Con riguardo, invece, all'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata in relazione alla domanda di nullità del contratto per asserita violazione di norme imperative, a causa del mancato ricorso alle procedure di evidenza pubblica e dell'omessa selezione del contraente, occorre richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui «rientrano nella giurisdizione del giudice
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ordinario le controversie che radicano le loro ragioni nella serie negoziale successiva alla stipulazione del contratto, cioè non solo quelle che attengono al suo adempimento e quindi concernenti l'interpretazione dei diritti e degli obblighi delle parti, ma anche quelle volte ad accertare le condizioni di validità, efficacia, nullità
o annullabilità del contratto, siano esse inerenti o estranee o sopravvenute alla struttura del contratto, comprese quelle derivanti da irregolarità o illegittimità della procedura amministrativa a monte e le fattispecie di radicale mancanza del procedimento di evidenza pubblica o sussistenza di vizi che ne affliggono singoli atti, accertabili incidentalmente da detto giudice, al quale le parti possono rivolgersi senza necessità del previo annullamento da parte del giudice amministrativo» (v. Cass., Sez. Un., 32976/2019; cfr. anche Cass., Sez. Un., n.
4419/2023 e n. 20347/2018).
Ne consegue che l'eccezione di difetto di giurisdizione deve essere disattesa, spettando al giudice ordinario conoscere dell'eccezione di nullità contrattuale dedotta nel presente giudizio.
Trattasi, peraltro, di contestazione infondata nel merito.
La convenzione stipulata nel 2002 prevedeva, tra l'altro, l'affidamento diretto del servizio di pubblica illuminazione alla società in conformità alla CP_2
disciplina allora vigente di cui all'art. 113 del D.lgs. n. 267 del 2000 (T.U.E.L.).
Tale modello di gestione — sebbene successivamente abbandonato in osservanza dei principi di derivazione eurounitaria in materia di concorrenza e di evidenza pubblica — era tuttavia vigente all'epoca della stipulazione e, pertanto, non può essere ritenuto contrario a norme imperative al momento della conclusione della convenzione.
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Solo in epoca successiva il legislatore — con il d.l. n. 112 del 2008 (art. 23-bis), convertito nella l. n. 133 del medesimo anno, e poi con il d.l. n. 179 del 2012 (art. 34, comma 21), convertito nella l. n. 221 del 2012 — ha introdotto una disciplina più restrittiva in materia di affidamento diretto dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, prevedendo un termine ultimo di durata delle convenzioni stipulate in assenza di gara.
Tuttavia, tale normativa sopravvenuta non trova applicazione nel caso di specie, poiché la convenzione in esame, di durata novennale, è cessata in data 31.05.2011, vale a dire anteriormente ai termini estintivi ivi previsti.
Ne consegue che, alla luce della normativa vigente al momento della stipulazione e dell'esecuzione del contratto, non può ravvisarsi alcuna nullità della convenzione per violazione delle norme sull'evidenza pubblica, né la successiva evoluzione del quadro normativo ha inciso sulla validità del rapporto già esaurito.
Ciò posto, l'opposizione deve essere accolta alla stregua delle seguenti considerazioni.
CP_ Risulta per tabulas che la convenzione stipulata tra la società CP_3
e il in data 22.05.2002 aveva una durata di Controparte_3 Parte_1
nove anni, con decorrenza dall'1.06.2002 e scadenza al 31.05.2011.
Non è stata dedotta, né risulta provata, l'esistenza di atti di proroga o di rinnovo, né la convenzione contemplava clausole di rinnovo automatico. Ne consegue che il vincolo contrattuale deve ritenersi cessato alla data sopra indicata.
I crediti derivanti da tale rapporto sono soggetti alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, c.c., applicabile ai crediti periodici e, più in generale, a quelli nascenti da rapporti di durata o da prestazioni continuative, quale è quello in esame.
La decorrenza della prescrizione va individuata nel momento in cui ciascuna
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prestazione è divenuta esigibile, dunque alla scadenza di ogni singola fattura, e non già al termine finale del rapporto contrattuale.
Nel caso in esame, l'unico atto avente efficacia interruttiva risulta essere la notifica del ricorso per decreto ingiuntivo e del relativo provvedimento monitorio, avvenuta in data 24.10.2019.
Gli ulteriori atti richiamati da parte opposta non risultano mai notificati al
[...]
né risulta dimostrata la loro ricezione, con la conseguenza che ad essi Parte_1
non può attribuirsi alcuna efficacia interruttiva della prescrizione ai sensi dell'art. 2943, ultimo comma, c.c., essendo necessario, a tal fine, che l'atto contenga la manifestazione inequivoca della volontà del creditore di far valere il proprio diritto e sia idoneo a costituire in mora il debitore.
Ne discende che tutti i crediti di cui alle fatture il cui termine di pagamento è scaduto prima del 24.10.2014 devono ritenersi estinti per prescrizione, essendo decorso integralmente il quinquennio senza atti interruttivi ritualmente portati a conoscenza del debitore.
Né, del resto, può assumere rilievo la notificazione della cessione di credito.
Sul punto occorre precisare che la notifica dell'avvenuta cessione del credito, effettuata a mezzo pec in data 18.01.2016 non è idonea ad interrompere la prescrizione, trattandosi di un atto con finalità informative, astrattamente rilevante ai soli fini dell'opponibilità della cessione al debitore ceduto ai sensi dell'art. 1264
c.c., ma privo di qualsiasi contenuto di intimazione o di richiesta di adempimento.
Un tale atto, infatti, si limita a rendere noto il mutamento soggettivo nella titolarità del credito, senza manifestare alcuna volontà del cessionario di esercitare il diritto di credito né di costituire in mora il debitore, e pertanto non produce effetti interruttivi della prescrizione.
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Va infatti richiamato il consolidato principio della Suprema Corte secondo cui «in tema di interruzione della prescrizione, un atto, per avere efficacia interruttiva, deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo), l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora (elemento oggettivo)» (Cass. n. 24116/2016 e
Cass. n. 24031/2017).
Orbene, la documentazione prodotta in giudizio consente di accertare che le fatture poste a base della pretesa monitoria — emesse per la fornitura di energia elettrica e per i servizi di manutenzione eseguiti da — recano, nella quasi Controparte_2
totalità dei casi, date di scadenza anteriori al 24.10.2014. Da ciò consegue che i relativi crediti devono ritenersi integralmente prescritti, essendo decorso il termine quinquennale senza che siano intervenuti atti interruttivi ritualmente notificati al
Parte_1
Una sola fattura risulta scaduta entro il quinquennio anteriore alla notifica del ricorso per decreto ingiuntivo: si tratta della n. 1430061049, relativa al periodo
25.06.2014 – 12.09.2014, emessa il 30.11.2014 per l'importo di € 91,28, il cui termine di pagamento è spirato il 30.12.2014.
Tale fattura, tuttavia, si riferisce a prestazioni eseguite oltre tre anni dopo la cessazione della convenzione, e pertanto non trova alcun fondamento nel contratto del 2002, il quale, come già evidenziato, aveva cessato di produrre effetti alla data del 31.05.2011.
Le ulteriori due registrazioni del 30.11.2015 (nn. 1530064894 e 1530064895) costituiscono invece note di credito, vale a dire storni parziali di precedenti addebiti,
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e non rappresentano nuovi crediti, ma poste contabili di segno contrario, destinate a ridurre il saldo complessivo.
La dedotta prosecuzione di fatto delle forniture — peraltro indimostrata — non può in alcun modo sorreggere la pretesa azionata dalla parte opposta, non trovando fondamento nel titolo contrattuale invocato nel presente giudizio (ossia la convenzione del 2002).
L'eventuale arricchimento senza causa dell'ente comunale per l'utilità delle prestazioni asseritamente ricevute non forma oggetto del presente giudizio, che resta circoscritto all'esame della domanda monitoria fondata esclusivamente sul suddetto titolo contrattuale.
Deve poi escludersi che le prestazioni fatturate dopo il 31.05.2011 trovino fondamento nel cosiddetto regime di salvaguardia richiamato dall'opposta.
La stessa infatti, ha affermato che la società Controparte_1 CP_4
sia risultata aggiudicataria del servizio di fornitura dell'energia elettrica in
[...]
“regime di salvaguardia” per la regione Siciliana a decorrere dall'anno 2011 e fino al 2016.
Tale circostanza, tuttavia, non giova alla posizione della parte opposta.
Le fatture poste a base della pretesa monitoria risultano infatti emesse da CP_2
(già e non da soggetto
[...] Controparte_3 Controparte_4
giuridicamente distinto, sebbene appartenente al medesimo gruppo societario.
Non risulta, inoltre, che i crediti eventualmente maturati in forza del regime di salvaguardia siano mai stati ceduti a la quale, per contro, ha Controparte_1
dimostrato di aver acquistato esclusivamente crediti facenti capo a Controparte_2
in virtù della cessione del 18.12.2015.
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Ne deriva che il richiamo al “regime di salvaguardia” — introdotto per garantire la continuità della fornitura ai clienti rimasti privi di fornitore nel mercato libero — è del tutto inconferente rispetto al rapporto dedotto in giudizio.
Alla luce delle considerazioni che precedono, i crediti vantati da CP_1
devono ritenersi comunque estinti per prescrizione, ad eccezione di un'unica
[...]
voce residua, non colpita dal decorso del termine di prescrizione, che risulta tuttavia priva di titolo giustificativo, non trovando fondamento nel contratto posto a base della pretesa monitoria.
Devono, pertanto, ritenersi assorbite tutte le ulteriori eccezioni e difese sollevate dalle parti, giacché l'esito del presente giudizio rende superflua ogni ulteriore indagine sui profili residui, privi di incidenza sul decisum.
Dall'accoglimento dell'opposizione consegue, di necessità, la revoca del decreto ingiuntivo n. 917/2019, emesso dal Tribunale in data 2.10.2019.
Quanto alle spese di lite, avuto riguardo all'esito complessivo del giudizio e alla soccombenza reciproca delle parti — atteso che, sebbene l'opposizione del Pt_1
sia accolta, sono state tuttavia rigettate le eccezioni formulate dall'opponente in ordine alla validità della cessione del credito e alla nullità della convenzione del
2002 — appaiono sussistenti giusti motivi per disporne l'integrale compensazione, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, uditi i procuratori delle parti costituite, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dal avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 917/2019, emesso dal Tribunale in data 2.10.2019 su ricorso di
[...]
così provvede: CP_1
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ACCOGLIE l'opposizione;
REVOCA, per l'effetto, il decreto ingiuntivo n. 917/2019, emesso il 2.10.2019 all'esito del giudizio R.G. n. 2666/2019;
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Termini Imerese, in data 7.10.2025.
Il Giudice
RI AR
Il presente atto, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott. RI AR, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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