Decreto cautelare 27 maggio 2021
Decreto presidenziale 28 maggio 2021
Ordinanza cautelare 10 giugno 2021
Sentenza 15 dicembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 15/12/2022, n. 1986 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1986 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 15/12/2022
N. 01986/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00796/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 796 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Flavio Fasano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Gagliano del Capo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Distante, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- dell'ordinanza n.-OMISSIS- del 2021, recante l’ingiunzione alla demolizione delle opere edilizie eseguite in assenza di permesso di costruire, in totale difformità del medesimo o con variazioni essenziali, notificata in data 24.3.2021;
- nonché di ogni e qualsiasi altro atto presupposto, connesso e consequenziale ai predetti atti impugnati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Gagliano del Capo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 novembre 2022 il dott. Silvio Giancaspro e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- in 21.03.2005, il Sig.-OMISSIS- presentava al Comune di Gagliano del Capo istanza di p.d.c. per la installazione di un chiosco bar di tipo precario, in località -OMISSIS-, su un suolo pubblico ottenuto in concessione dal comune, giusta convenzione in data 21.12.2004;
- il comune rilasciava il p.d.c. n. -OMISSIS-del 27.01.2006;
- all’indomani della realizzazione del chiosco bar, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecce avviava indagini per verificare la legittimità dell’intervento;
- con decreto in data 15.12.2012 il GIP, rilevato incidentalmente che “ è pacifica la netta difformità dell’opera rispetto al permesso di costruire 27.10.2006, rilasciato per l’installazione di un chiosco bar di natura precaria su suolo demaniale ”, dal momento che si tratta “ di un fabbricato in muratura inamovibile ”, disponeva l’archiviazione del procedimento penale per intervenuta prescrizione, nonché il dissequestro della struttura in favore del comune quale “ente proprietario del suolo”;
- il dissequestro in favore del comune veniva confermato con successive ordinanze del 29.04.2013 e del 18.07.2014;
- con l’ordinanza impugnata l’Amministrazione comunale, premesso che il sig.-OMISSIS- “ ha ottenuto originariamente il P. di C. n° -OMISSIS-del 27.01.2006 per la costruzione di un chiosco - bar di tipo precario ”, ha ingiunto la demolizione del chiosco bar in ragione delle risultanze di cui alle predette ordinanze del Giudice Penale, assumendo che “ è stato appurato che i lavori non sano stati eseguiti coerentemente con le norme urbanistiche ed edilizie e con le prescrizioni dell'Ufficio Tecnico; e che sono stati eseguiti in totale difformità del Permesso di Costruire n. -OMISSIS-, incorrendo nella violazione dell'art. 31, comma 1, del DPR 380/2001 ";
Premesso altresì che parte ricorrente ha denunciato l’illegittimità della ingiunzione demolitoria sotto i seguenti profili:
- dalla relazione tecnica acquisita in sede penale risulta che il chiosco bar è stato edificato in conformità al p.d.c. n. -OMISSIS-, essendo ivi attestato che “ il chiosco-bar rispetta l'ingombro (...) rispetta il paramento esterno aggiuntivo ad opus incertum, (...) Anche la localizzazione del chiosco - bar rispetta quella prevista nel progetto approvato che lo vuole addossato alla tettoia esistente ed a filo del muro di contenimento. chiosco - bar realizzato, pertanto, risulta sostanzialmente conforme al progetto approvato ...”;
- l'accertamento effettuato dal consulente tecnico nominato dalla Procura evidenzierebbe “un aspetto profondamente diverso (e ben più grave) che coinvolge in una chiara responsabilità non il -OMISSIS- (vittima di essersi "fidato" di quanto assentito dal Comune) ma la spessa P.A. procedente perché avrebbe rilasciato un "Permesso di Costruire”;
- carenza di istruttoria e di motivazione;
- l’Amministrazione comunale non poteva rilasciare il “titolo edilizio edificatorio e poi "ordinare" la demolizione dell'immobile realizzato sulla base del medesimo titolo … senza prima procedere … a revocare l'atto”;
Rilevato che l’Amministrazione comunale si è costituita in giudizio per resistere al ricorso;
Considerato che il consulente tecnico nominato dalla procura ha accertato le seguenti circostanze:
- “ -OMISSIS-, con nota prot. -OMISSIS- del 21.03.2005, presentava al Comune di Gagliano il "Progetto di un chiosco-bar di tipo precario, sistemazione area di pertinenza e muro di contenimento del piazzale previo ripristino dello stato dei luoghi ";
- la “ Commissione Comunale Ambientale … con verbale n. -OMISSIS-, esprimeva parere favorevole all'intervento, ritenendolo essenzialmente rivolto … alla costruzione di un chiosco-bar di tipo precario ”;
- all’esito della adozione del predetto parere “ il Responsabile del Settore Tecnico del Comune arch. -OMISSIS- concedeva l'Autorizzazione Paesaggistica del 21.07.2005, trasmettendola … alla Soprintendenza ”, la quale “ richiedeva la seguente documentazione integrativa: relazione illustrativa contenente chiarimenti sulla natura dell'intervento (stagionale o altro) … ”;
- “ il progetto veniva quindi integrato con i seguenti elaborati … (omissis) … In particolare nella relazione tecnica integrativa il progettista ing. -OMISSIS-, chiariva che: "Il chiosco avrà carattere precario e sarà mantenuto per il periodo che va da aprile a settembre, in modo da garantire durante il periodo estivo un idoneo servizio ai visitatori …” ”;
- sulla base di tale documentazione “ il Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Gagliano del Capo arch. -OMISSIS- rilasciava il Permesso di Costruire n. -OMISSIS-del 27.01.2006 ”;
- all’esito dell’esame dell’intervento è emerso che “- tutte le strutture prefabbricate in calcestruzzo armato sono del tipo "pesante" e quindi la loro movimentazione è difficile ed onerosa; ancora più oneroso risulterebbe quindi lo smontaggio, il carico, il trasporto in un deposito, la permanenza nel deposito per il periodo invernale in attesa della ricollocazione, ecc.; - la realizzazione del paramento esterno ad "opus incertum" è onerosa per il fatto che le pietre hanno forme irregolari e risulta difficile trovare due facce combacianti tanto da poter essere accostate; più oneroso risulterebbe quindi lo smontaggio, il carico, il trasporto in un deposito, la permanenza nel deposito per il periodo invernale in attesa della ricostruzione, ecc.; - lo smontaggio di tutti gli impianti , dei serramenti e dei pavimenti risulta estremamente difficile se non impossibile. Pertanto, la struttura evidentemente non si presta ad essere smontata e trasferita in un altro luogo nel periodo invernale per poi essere ricollocata nel periodo estivo nello stesso posto in cui ora si trova. Essa è invece destinata a durare nel tempo ”;
- “ Il chiosco-bar realizzato da-OMISSIS- rispetta l'ingombro della struttura in calcestruzzo armato … Anche la localizzazione del chiosco-bar rispetta quella prevista nel progetto … Il chiosco-bar realizzato pertanto risulta sostanzialmente conforme al progetto approvato; le uniche difformità riguardano le tramezzature interne tra locale deposito e servizio igienico e le dimensioni e la posizione di alcune aperture esterne sui prospetti. … ”;
- “ Resta il fatto che le caratteristiche costruttive e dimensionali della struttura, ben evidenziate nel progetto e nelle relazioni tecniche, sono in evidente contraddizione con il concetto di precarietà … in quanto da sole dimostrano come la struttura non si presti ad essere smontata e trasferita in un altro luogo nel periodo invernale per poi essere ricollocata nel periodo estivo nello stesso posto in cui ora si trova. Pertanto, a prescindere da quanto riferito a proposito dal progettista nella citata Relazione Tecnica Integrativa, la struttura prevista nel progetto risultava di tipo "permanente", destinata cioè a durare nel tempo, indipendentemente dall'uso prevalentemente stagionale che se sarebbe potuto fare ”;
Ritenuto che:
- dall’esame degli atti compendiati nella relazione tecnica acquisita in sede penale, risulta che il sig. -OMISSIS- era stato autorizzato a realizzare una struttura precaria, volta ad essere installata per la stagione estiva e quindi ad essere smontata nel corso della stagione invernale;
- ciò nonostante, l’intervento in questione è stato realizzato in modo tale da durare stabilmente nel tempo, risultando la struttura di difficile (se non impossibile) rimozione;
- vero è che lo stesso p.d.c., come pure è stato rilevato dal consulente tecnico nominato dalla Procura, risulta intrinsecamente contraddittorio, nel senso che il progetto assentito in favore del ricorrente presentava specifiche strutturali non in linea con il requisito della precarietà;
- tuttavia l’anzidetto profilo di contraddittorietà del titolo edilizio non supera, per ciò che in questa sede essenzialmente rileva, il dato di fondo relativo al fatto che il p.d.c. prescriveva, senza alcun dubbio, che l’opera fosse precaria e che, in tal senso, lo stesso ricorrente si era espressamente impegnato allo smontaggio stagionale della struttura (non potendo attribuirsi alcun altro significato all’obbligo, assunto con la relazione tecnica integrativa: “ il chiosco avrà carattere precario e sarà mantenuto per il periodo che va da aprile a settembre ”);
- l’insanabile contrasto riscontrabile tra il manufatto in muratura realizzato dal ricorrente e la specifica condizione contenuta nel titolo edilizio (che stabilisce la necessaria precarietà delle strutture), giustifica l’ingiunzione demolitoria adottata dal Comune di Gagliano del Capo;
Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere rigettato;
Ritenuto che la particolarità della fattispecie giustifica la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Silvio Giancaspro, Primo Referendario, Estensore
Alessandro Cappadonia, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvio Giancaspro | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.