Ordinanza cautelare 22 maggio 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 22/12/2025, n. 8311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8311 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08311/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02264/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2264 del 2025, proposto da
Adil Sallouh, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Cavicchioli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
del provvedimento di rigetto della domanda di rilascio di permesso di soggiorno per motivi di studio cat.A12/2024/Imm./1^sez./Din./550 datato 5.12.2024, notificato il 26.3.2025, emesso dal Questore di Napoli.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 novembre 2025 il dott. RO VA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente esponeva di avere fatto ingresso in Italia, in data 13 dicembre 2023, previo ottenimento del visto di ingresso per motivi di studio, con validità di 120 giorni nello spatium temporis compreso tra il 29.11.2023 e l’11.4.2024
In data 24 gennaio 2024, indi, presentava domanda volta al rilascio del permesso di soggiorno per motivi di studio.
Il Questore di Napoli, al fine, rigettava la istanza, in ragione del mancato rispetto del termine di 8 giorni dall’ingresso sul territorio nazionale per la presentazione della ridetta domanda, essendo essa domanda, peraltro, presentata allorquando il visto di ingresso non sarebbe più stato efficace.
Avverso tale ultimo provvedimento insorgeva il ricorrente avanti questo TAR, a mezzi di gravame essenzialmente deducendo:
- violazione di legge in riferimento all’art. 4, comma 2, d.lgs. 286/98 e all’art. 5, comma 2, d.lgs. 286/98, atteso che la istanza volta al rilascio del permesso sarebbe stata presentata dal ricorrente allorquando sarebbe stato ancora ben efficace il visto di ingresso, ciò che lo avrebbe tratto in incolpevole errore per quanto attiene alla sua omessa presentazione nel termine di 8 giorni dall’ingresso nel territorio nazionale; né di tale ultimo onere sarebbe stato tempestivamente reso edotto al momento del rilascio del visto di ingresso;
- Violazione dell’art. 4 D.Lgs. 286/1998. Travisamento del fatto, stante il legittimo affidamento ingenerato nel privato dalla perdurante efficacia del visto, al momento della presentazione della istanza (contrariamente, peraltro, a quanto reputato dalla Amministrazione).
Si costituiva la intimata Amministrazione e la causa, al fine, illustrate le rispettive posizioni con scritti defensionali e di replica, veniva introitata per la decisione all’esito della udienza pubblica del 5 novembre 2025.
Il ricorso è fondato, all’esito del congiunto scrutinio delle doglianze che lo sostengono.
E, invero:
- siccome allegato dal ricorrente, e non contestato dalla stessa Amministrazione, il visto di ingresso dal Marocco aveva efficacia a far data dal 29.11.2023 fino a tutto l’11 aprile 2024;
- in data 24 gennaio 2024 il ricorrente - prima della scadenza della ridetta efficacia del visto, allorquando cioè era optimo iure presente sul territorio nazionale- presentava istanza volta al rilascio del titolo di soggiorno per motivi di studio;
- nella fattispecie, indi, ad onta di quanto è dato leggere nel gravato provvedimento, il ricorrente risulta essersi attivato nel gennaio 2024 per l’ottenimento del permesso, allorquando cioè era ancora efficace esso primigenio visto (avente scadenza l’11 aprile 2024).
Né può rilevare il mancato rispetto dello stringente limite temporale di 8 giorni -pur invocato dalla resistente Amministrazione- atteso che, anche a voler obnubilare il di per sé dirimente rilievo circa la natura non perentoria del ridetto termine, non implausibili si appalesano, altresì, le censure di parte ricorrente circa le carenze informative ascrivibili alla Amministrazione, in mancanza peraltro di evidenze documentali attestanti l’assolvimento dei correlati obblighi.
Evidenze probatorie che -in ossequio al principio della vicinanza della prova- sarebbe stato onere della Amministrazione esibire, comechè soggetto passivo dell’obbligo, nella cui sfera di dominio il “fatto” da comprovare ricade.
Ne discende, all’evidenza il carattere perplesso della condotta tenuta dalla Amministrazione che:
- dapprima, ha valorizzato una supposta decadenza, riveniente dal mancato rispetto del termine di 8 giorni, non mai ex professo sancita dalla normazione, in mancanza peraltro della prova del retto e puntuale assolvimento degli obblighi informativi in capo ad essa gravanti;
- di poi, ha preteso fondare il provvedimento di diniego anche sulla circostanza –di contro smentita per tabulas - della cessazione della efficacia del visto al momento della presentazione della domanda di permesso.
Ne consegue, al fine, la illegittimità della gravata determinazione, giunta all’esito di un iter procedimentale perplesso, contraddittorio e lesivo del legittimo affidamento del ricorrente, oltre che dei principi generali che governano l’esercizio della potestas che ne occupa.
Le spese di lite, tenuto conto delle peculiari connotazioni della controversia, sono compensate inter partes .
Va, infine:
- disposto l’accoglimento della domanda di ammissione della ricorrente al beneficio del gratuito patrocinio, siccome già interinalmente disposto dalla competente Commissione;
- disposta la liquidazione del compenso relativo al patrocinio della causa in favore dell’avvocato di parte ricorrente.
Al riguardo deve rammentarsi che ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del D.M. n. 55/2014 “ ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell’importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate ”.
Nella fattispecie, nella liquidazione del compenso deve considerarsi la limitata difficoltà della controversia, tenendo conto della riduzione ordinaria del 50% del compenso prescritta dall'articolo 130 del D.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla la gravata determinazione.
Spese compensate.
Dispone la definitiva ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, e liquida a tale titolo, in favore dell’avv. Marco Cavicchioli la complessiva somma di € 1.500,00, comprensiva delle spese generali e degli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025 con l'intervento dei signori magistrati:
NO ER, Presidente
Angela Fontana, Consigliere
RO VA, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RO VA | NO ER |
IL SEGRETARIO