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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 12/06/2025, n. 72 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 72 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA Sezione procedure concorsuali riunito in camera di consiglio e così composto: dott. ssa Stefania Calò Presidente dott. ssa Simona Boiardi giudice rel dott. Niccolò Stanzani Maserati giudice ha pronunciato, a scioglimento di riserva, la seguente
S E N T E N Z A letto il ricorso n. 143-1/2025 proposto da società con socio Parte_1 unico, costituita ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, capitale sociale € 10.000,00 i.v., con sede legale in Conegliano (TV), Via Vittorio Alfieri n. 1, capitale sociale interamente versato euro 10.000,00 iscritta al Registro delle Imprese di Treviso-Belluno al n. , con il medesimo numero di Codice Fiscale e di P.IVA_1
Partita Iva, e per ess con sede in Milano, Via Controparte_1
Valtellina 15/17 capitale sociale di € 4.510.568,00 i.v. Codice Fiscale, Partita Iva e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano al n. , iscritta al REA di P.IVA_2
Milano al n. 1217580, giusta procura speciale in io Persona_1 di Milano del 06.08.2018, rep.70501 e racc. 9608 (all. A), registrata a Milano 6 in data 07.08.2018 al n. 35675 serie 1T, qui rappresentata da Controparte_2
in forza di procura speciale del 10.05.2019, a rog
[...] Per_2 di Milano rep. 140487 racc. 35375 (all. B), sede legale in Milano, Via
[...]
Valtellina, 15/17, capitale sociale € 100.000,00 i.v., numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi, C.F. e P.IVA P.IVA_3 in persona del procuratore speciale dell'Avv. l Controparte_3
13.04.1980, c.f. , giusta procura del Dott. C.F._1 Persona_3 nella sua qualità di Consigliere della in forza di Controparte_2 delibera del Consiglio di Amministra ta e difesa dall'Avv. Patrizia Zingone del Foro di Milano, con studio in Milano alla via Lamarmora 42, come da procura in atti e diretto ad ottenere la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della società (C.F. e P.IVA Controparte_4
), con sede in REGGIO EMILIA (RE) VIA KENNEDY 15/1 in persona P.IVA_4 del legale rappresentante pro-tempore; rilevato che - con atto di fusione per di Brescia del Parte_2
15/11/2016, Rep. 102826 e Racc. 35573 (all. D), la Controparte_5 incorporava la subentrando alla stessa in tutti i rapporti Controparte_6 attivi e passivi;
- nel contesto di un'operazione di cartolarizzazione in relazione alla quale è stato pubblicato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 86, parte II, del 26 luglio 2018 (all. C), come sopra individuata, Parte_1
è divenuta titolare pro soluto di un portafoglio di crediti pecuniari di
[...] società con sede legale in Bergamo, Piazza Vittorio Controparte_5 fiscale, partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Bergamo n.
, ABI 3111.2, capitale sociale (a fine agosto 2014) di Euro P.IVA_5
2.254.371.430,00 = interamente versato, n. 5678, Albo dei Controparte_7
Gruppi Bancari n. 3111.2, capogruppo de Unione di Banche Italiane (per atto del Notaio di Bergamo del 5.7.2012, rep. 28.961-racc.1741); Per_4 rilevato che la in forza degli atti notarili ut supra, è quindi succeduta Parte_1
a titolo particol porti giuridici attivi e passivi facenti capo a Banco di Brescia S.p.A. // Ubi;
- tra i crediti ceduti, rientra anche quello vantato nei confronti di (C.F. ), in persona del legale Controparte_4 P.IVA_4 rappresentant sede l ennedy n. 15/1 – 42124, Reggio Nell'Emilia (RE); rilevato che successivamente, con atto del 06 agosto 2018 a ministero della Dott.ssa Notaio in Milano rep. 70501 racc. 9608 la società Persona_1 [...] procura speciale per il rec Parte_1 Controparte_1 giudiziale e stragiudiziale dei crediti dei quali è titolare, con ogni più ampia facoltà di porre in essere ogni atto e/o attività ritenuta necessaria, utile od opportuna ai fini del recupero;
rilevato che sub-delegava a Controparte_1 Controparte_2 lo svolgimento delle attività operative concernenti l'amministrazione, la
[...]
e, il recupero e l'incasso dei crediti nonché di altri servizi;
letto il ricorso n. 143-1/2025 di con sede legale in Parte_3
Benevento (BN) alla Località Ponte Valentino snc Zona Ind. Asi Z5, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Irpinia Sannio al n. , P.IVA_6
REA n. BN 141883, in persona dei suoi legali rapp.ti p.t., Dott. Controparte_8
e Ing. , rappresentata e difesa dallo Studio Barretta Società tra Controparte_9
Avvoc dall'Avv. Adiutrice Barretta;
esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il giudice relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza; ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 27 CCII, in considerazione dell'ubicazione nel circondario di Reggio Emilia della sede legale della resistente;
premesso, nel merito, che spetta al creditore che agisce per ottenere la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale dimostrare che la controparte rientra tra gli enti soggetti alla procedura concorsuale e versa in stato di insolvenza e che sussiste il presupposto previsto dall'art. 49 comma 5 CCII;
incombe sul soggetto nei cui confronti è proposta la domanda, per converso, l'onere della prova circa il possesso congiunto dei requisiti di esclusione sanciti dall'art. 2 comma 1 let. d) CCII;
rilevato, in questa prospettiva, che la è soggetta alle disposizioni Controparte_4 del CCII (art. 1), essendo organizzata in forma di società a responsabilità limitata e svolgendo attività di commercio ingrosso di parti ed accessori di autoveicoli;
è tuttora iscritta nel Registro delle Imprese, sicché non risulta trascorso il termine stabilito dall'art. 33 CCII;
considerato che il ricorrente è creditore per euro 177.425,74 (in Parte_1 data 04.02.2016, il Tribunale Ordinario di Reggio Emilia emetteva Decreto Ingiuntivo n. 300/2016, RG 457/2016, munito di formula esecutiva in data 19 aprile 2024 A FAVORE DELLA CEDENTE) nei confronti della società resistente e l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente superiore alla soglia di euro 30 mila stabilita dall'art. 49 comma 5 CCII); ritenuto che la resistente versi in stato di insolvenza, non essendo più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, come desumibile tra l'altro dall'entità dei debiti;
ritenuto, pertanto, che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
ritenuto che, per la particolare complessità della procedura, l'udienza per la verifica dello stato passivo può essere fissata oltre il termine minimo di legge;
considerato, infine, che in ipotesi di dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale gli oneri processuali spettanti alla parte ricorrente devono essere accertati nelle forme previste per l'approvazione del passivo quali spese di giustizia munite di privilegio ex artt. 2755, 2770 e 2777 del codice civile;
p.q.m.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCII, così provvede: I. dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società
[...]
(C.F. e P.IVA ), con sede in REGGIO EMILIA (RE) VIA CP_4 P.IVA_4
KENNEDY 15/1 in persona del legale rappresentante pro-tempore; II. nomina giudice delegato la dott.ssa Simona Boiardi;
III. nomina curatore l'Avv. Antonio Ferretti;
IV. ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215- bis codice civile), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
V. stabilisce il giorno 28 ottobre 2025 ore 12 per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo che avrà luogo innanzi al giudice delegato;
VI. assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di trenta giorni prima della data dell'adunanza di cui al numero precedente per la presentazione delle domande di insinuazione con le modalità di cui all'art. 201 CCII, mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
VII. autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disp. att. del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del decreto- legge 31/05/2010 n. 78, convertito dalla legge 30/07/2010 n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
VIII. dichiara che la presente sentenza è provvisoriamente esecutiva;
IX. ordina la comunicazione e pubblicazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 49 comma 4 CCII. Così deciso in Reggio Emilia il 10 giugno 2025 nella camera di consiglio della sezione Procedure Concorsuali. il giudice rel. Simona Boiardi
il Presidente Stefania Calò
S E N T E N Z A letto il ricorso n. 143-1/2025 proposto da società con socio Parte_1 unico, costituita ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, capitale sociale € 10.000,00 i.v., con sede legale in Conegliano (TV), Via Vittorio Alfieri n. 1, capitale sociale interamente versato euro 10.000,00 iscritta al Registro delle Imprese di Treviso-Belluno al n. , con il medesimo numero di Codice Fiscale e di P.IVA_1
Partita Iva, e per ess con sede in Milano, Via Controparte_1
Valtellina 15/17 capitale sociale di € 4.510.568,00 i.v. Codice Fiscale, Partita Iva e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano al n. , iscritta al REA di P.IVA_2
Milano al n. 1217580, giusta procura speciale in io Persona_1 di Milano del 06.08.2018, rep.70501 e racc. 9608 (all. A), registrata a Milano 6 in data 07.08.2018 al n. 35675 serie 1T, qui rappresentata da Controparte_2
in forza di procura speciale del 10.05.2019, a rog
[...] Per_2 di Milano rep. 140487 racc. 35375 (all. B), sede legale in Milano, Via
[...]
Valtellina, 15/17, capitale sociale € 100.000,00 i.v., numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi, C.F. e P.IVA P.IVA_3 in persona del procuratore speciale dell'Avv. l Controparte_3
13.04.1980, c.f. , giusta procura del Dott. C.F._1 Persona_3 nella sua qualità di Consigliere della in forza di Controparte_2 delibera del Consiglio di Amministra ta e difesa dall'Avv. Patrizia Zingone del Foro di Milano, con studio in Milano alla via Lamarmora 42, come da procura in atti e diretto ad ottenere la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della società (C.F. e P.IVA Controparte_4
), con sede in REGGIO EMILIA (RE) VIA KENNEDY 15/1 in persona P.IVA_4 del legale rappresentante pro-tempore; rilevato che - con atto di fusione per di Brescia del Parte_2
15/11/2016, Rep. 102826 e Racc. 35573 (all. D), la Controparte_5 incorporava la subentrando alla stessa in tutti i rapporti Controparte_6 attivi e passivi;
- nel contesto di un'operazione di cartolarizzazione in relazione alla quale è stato pubblicato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 86, parte II, del 26 luglio 2018 (all. C), come sopra individuata, Parte_1
è divenuta titolare pro soluto di un portafoglio di crediti pecuniari di
[...] società con sede legale in Bergamo, Piazza Vittorio Controparte_5 fiscale, partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Bergamo n.
, ABI 3111.2, capitale sociale (a fine agosto 2014) di Euro P.IVA_5
2.254.371.430,00 = interamente versato, n. 5678, Albo dei Controparte_7
Gruppi Bancari n. 3111.2, capogruppo de Unione di Banche Italiane (per atto del Notaio di Bergamo del 5.7.2012, rep. 28.961-racc.1741); Per_4 rilevato che la in forza degli atti notarili ut supra, è quindi succeduta Parte_1
a titolo particol porti giuridici attivi e passivi facenti capo a Banco di Brescia S.p.A. // Ubi;
- tra i crediti ceduti, rientra anche quello vantato nei confronti di (C.F. ), in persona del legale Controparte_4 P.IVA_4 rappresentant sede l ennedy n. 15/1 – 42124, Reggio Nell'Emilia (RE); rilevato che successivamente, con atto del 06 agosto 2018 a ministero della Dott.ssa Notaio in Milano rep. 70501 racc. 9608 la società Persona_1 [...] procura speciale per il rec Parte_1 Controparte_1 giudiziale e stragiudiziale dei crediti dei quali è titolare, con ogni più ampia facoltà di porre in essere ogni atto e/o attività ritenuta necessaria, utile od opportuna ai fini del recupero;
rilevato che sub-delegava a Controparte_1 Controparte_2 lo svolgimento delle attività operative concernenti l'amministrazione, la
[...]
e, il recupero e l'incasso dei crediti nonché di altri servizi;
letto il ricorso n. 143-1/2025 di con sede legale in Parte_3
Benevento (BN) alla Località Ponte Valentino snc Zona Ind. Asi Z5, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Irpinia Sannio al n. , P.IVA_6
REA n. BN 141883, in persona dei suoi legali rapp.ti p.t., Dott. Controparte_8
e Ing. , rappresentata e difesa dallo Studio Barretta Società tra Controparte_9
Avvoc dall'Avv. Adiutrice Barretta;
esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il giudice relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza; ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 27 CCII, in considerazione dell'ubicazione nel circondario di Reggio Emilia della sede legale della resistente;
premesso, nel merito, che spetta al creditore che agisce per ottenere la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale dimostrare che la controparte rientra tra gli enti soggetti alla procedura concorsuale e versa in stato di insolvenza e che sussiste il presupposto previsto dall'art. 49 comma 5 CCII;
incombe sul soggetto nei cui confronti è proposta la domanda, per converso, l'onere della prova circa il possesso congiunto dei requisiti di esclusione sanciti dall'art. 2 comma 1 let. d) CCII;
rilevato, in questa prospettiva, che la è soggetta alle disposizioni Controparte_4 del CCII (art. 1), essendo organizzata in forma di società a responsabilità limitata e svolgendo attività di commercio ingrosso di parti ed accessori di autoveicoli;
è tuttora iscritta nel Registro delle Imprese, sicché non risulta trascorso il termine stabilito dall'art. 33 CCII;
considerato che il ricorrente è creditore per euro 177.425,74 (in Parte_1 data 04.02.2016, il Tribunale Ordinario di Reggio Emilia emetteva Decreto Ingiuntivo n. 300/2016, RG 457/2016, munito di formula esecutiva in data 19 aprile 2024 A FAVORE DELLA CEDENTE) nei confronti della società resistente e l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente superiore alla soglia di euro 30 mila stabilita dall'art. 49 comma 5 CCII); ritenuto che la resistente versi in stato di insolvenza, non essendo più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, come desumibile tra l'altro dall'entità dei debiti;
ritenuto, pertanto, che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
ritenuto che, per la particolare complessità della procedura, l'udienza per la verifica dello stato passivo può essere fissata oltre il termine minimo di legge;
considerato, infine, che in ipotesi di dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale gli oneri processuali spettanti alla parte ricorrente devono essere accertati nelle forme previste per l'approvazione del passivo quali spese di giustizia munite di privilegio ex artt. 2755, 2770 e 2777 del codice civile;
p.q.m.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCII, così provvede: I. dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società
[...]
(C.F. e P.IVA ), con sede in REGGIO EMILIA (RE) VIA CP_4 P.IVA_4
KENNEDY 15/1 in persona del legale rappresentante pro-tempore; II. nomina giudice delegato la dott.ssa Simona Boiardi;
III. nomina curatore l'Avv. Antonio Ferretti;
IV. ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215- bis codice civile), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
V. stabilisce il giorno 28 ottobre 2025 ore 12 per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo che avrà luogo innanzi al giudice delegato;
VI. assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di trenta giorni prima della data dell'adunanza di cui al numero precedente per la presentazione delle domande di insinuazione con le modalità di cui all'art. 201 CCII, mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
VII. autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disp. att. del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del decreto- legge 31/05/2010 n. 78, convertito dalla legge 30/07/2010 n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
VIII. dichiara che la presente sentenza è provvisoriamente esecutiva;
IX. ordina la comunicazione e pubblicazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 49 comma 4 CCII. Così deciso in Reggio Emilia il 10 giugno 2025 nella camera di consiglio della sezione Procedure Concorsuali. il giudice rel. Simona Boiardi
il Presidente Stefania Calò