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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 19/11/2025, n. 71 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 71 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 70/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ASTI riunito in camera di consiglio e così composto:
dott. IA ND BE Presidente dott. MA TT Giudice rel. dott. ND Carena Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
avente ad oggetto la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di
, nato ad [...] il [...], residente in [...], c.f. CP_1
quale titolare della ditta individuale DI C.F._1 Controparte_2 CP_1
, con sede in Asti, Frazione Valle Tanaro n. 174;
[...]
***
vista la richiesta di apertura della liquidazione giudiziale presentata dai sig.ri e Parte_1
rappresentati e difesi dagli avv.ti Massimo Padovani ed Emilia Gervasi;
Parte_2
esaminata la documentazione in atti;
udita la relazione del Giudice Delegato;
1 CP_ considerato che la individuale resistente non risulta cancellata dal registro delle imprese da oltre un anno ed è dunque assoggettabile alla procedura di liquidazione giudiziale;
dato atto che il debitore si è costituito in giudizio con l'assistenza dell'avv. MA Galvagno;
ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 27 CCII, avendo la ditta individuale debitrice sede legale in Asti, comune ricompreso nel circondario di questo Tribunale;
ritenuto che la ditta resistente debba essere considerata quale imprenditore commerciale, avuto riguardo all'attività in concreto dalla stessa esercitata come risulta dagli atti, e che, sotto il profilo delle soglie prescritte ai sensi del combinato disposto degli artt. 121 e 2, comma 1, lettera d) CCII,
esse risultano superate, avuto riguardo in particolare all'ammontare dei debiti che supera la soglia di
€ 500.000,00 alla luce di quanto comunicato dall'Agenzia delle Entrate in merito ai debiti fiscali;
rilevato che i ricorrenti vantano nei confronti del resistente crediti pari complessivamente a oltre
10.000,00 euro come da atti allegati al ricorso;
rilevato che a carico della ditta resistente risultano inoltre debiti erariali iscritti a ruolo pari a €
1.256.068,34, come da comunicazione in atti;
ritenuto che, pertanto, risulta documentato il superamento dell'importo minimo di € 30.000,00 dei debiti scaduti e non pagati, ai sensi dell'art. 49, comma 5, CCII;
2
ritenuto che
la documentazione in atti comprovi lo stato di insolvenza del debitore, desumibile dal mancato pagamento dei crediti dei ricorrenti, fondati su titoli giudiziali e non contestati, dall'esito negativo del pignoramento dagli stessi tentato e dall'esistenza dei suddetti ulteriori ingenti debiti tributari;
considerato che lo stato di insolvenza non è stato inoltre sostanzialmente contestato dal debitore;
visto l'art. 49 CCII
DICHIARA
l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti di , nato ad CP_1
Asti il 20.4.1984, residente in [...], c.f. quale C.F._1
titolare della ditta individuale FIBRITALY SERVICE DI CALOSSO ANDREA, con sede in Asti,
Frazione Valle Tanaro n. 174;
NOMINA
Il Dott. MA TT giudice delegato alla procedura e l'avv. Gabriele Viassone curatore;
AUTORIZZA
il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.: 1)
ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3)
ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127; 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
3 ORDINA
al titolare della ditta individuale sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
FISSA
l'udienza del 2.3.2026, ore 12,30, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice
Delegato;
EG
il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal
Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive
4 verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3,
CCII;
SEGNALA
al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso dell'impresa debitrice;
AUTORIZZA
la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n.
115;
MANDA
alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di competenza, ai sensi dell'art. 45 CCII.
Così deciso in Asti, all'esito della camera di consiglio del 12.11.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
MA TT IA ND BE
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ASTI riunito in camera di consiglio e così composto:
dott. IA ND BE Presidente dott. MA TT Giudice rel. dott. ND Carena Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
avente ad oggetto la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di
, nato ad [...] il [...], residente in [...], c.f. CP_1
quale titolare della ditta individuale DI C.F._1 Controparte_2 CP_1
, con sede in Asti, Frazione Valle Tanaro n. 174;
[...]
***
vista la richiesta di apertura della liquidazione giudiziale presentata dai sig.ri e Parte_1
rappresentati e difesi dagli avv.ti Massimo Padovani ed Emilia Gervasi;
Parte_2
esaminata la documentazione in atti;
udita la relazione del Giudice Delegato;
1 CP_ considerato che la individuale resistente non risulta cancellata dal registro delle imprese da oltre un anno ed è dunque assoggettabile alla procedura di liquidazione giudiziale;
dato atto che il debitore si è costituito in giudizio con l'assistenza dell'avv. MA Galvagno;
ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 27 CCII, avendo la ditta individuale debitrice sede legale in Asti, comune ricompreso nel circondario di questo Tribunale;
ritenuto che la ditta resistente debba essere considerata quale imprenditore commerciale, avuto riguardo all'attività in concreto dalla stessa esercitata come risulta dagli atti, e che, sotto il profilo delle soglie prescritte ai sensi del combinato disposto degli artt. 121 e 2, comma 1, lettera d) CCII,
esse risultano superate, avuto riguardo in particolare all'ammontare dei debiti che supera la soglia di
€ 500.000,00 alla luce di quanto comunicato dall'Agenzia delle Entrate in merito ai debiti fiscali;
rilevato che i ricorrenti vantano nei confronti del resistente crediti pari complessivamente a oltre
10.000,00 euro come da atti allegati al ricorso;
rilevato che a carico della ditta resistente risultano inoltre debiti erariali iscritti a ruolo pari a €
1.256.068,34, come da comunicazione in atti;
ritenuto che, pertanto, risulta documentato il superamento dell'importo minimo di € 30.000,00 dei debiti scaduti e non pagati, ai sensi dell'art. 49, comma 5, CCII;
2
ritenuto che
la documentazione in atti comprovi lo stato di insolvenza del debitore, desumibile dal mancato pagamento dei crediti dei ricorrenti, fondati su titoli giudiziali e non contestati, dall'esito negativo del pignoramento dagli stessi tentato e dall'esistenza dei suddetti ulteriori ingenti debiti tributari;
considerato che lo stato di insolvenza non è stato inoltre sostanzialmente contestato dal debitore;
visto l'art. 49 CCII
DICHIARA
l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti di , nato ad CP_1
Asti il 20.4.1984, residente in [...], c.f. quale C.F._1
titolare della ditta individuale FIBRITALY SERVICE DI CALOSSO ANDREA, con sede in Asti,
Frazione Valle Tanaro n. 174;
NOMINA
Il Dott. MA TT giudice delegato alla procedura e l'avv. Gabriele Viassone curatore;
AUTORIZZA
il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.: 1)
ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3)
ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127; 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
3 ORDINA
al titolare della ditta individuale sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
FISSA
l'udienza del 2.3.2026, ore 12,30, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice
Delegato;
EG
il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal
Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive
4 verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3,
CCII;
SEGNALA
al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso dell'impresa debitrice;
AUTORIZZA
la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n.
115;
MANDA
alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di competenza, ai sensi dell'art. 45 CCII.
Così deciso in Asti, all'esito della camera di consiglio del 12.11.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
MA TT IA ND BE
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