TRIB
Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 04/11/2025, n. 5317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5317 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Composto dai magistrati:
Dott. Roberto Cordio Presidente
Dott.ssa Nelly Gaia Mangiameli Giudice rel.
Dott.ssa Laura Messina Giudice
ha emesso la seguente ordinanza nel procedimento iscritto al n. 8596/2025, avente ad oggetto: “Reclamo avverso provvedimento cautelare”, promosso
DA
nato a [...] il [...] (C.F. ), residente in Parte_1 C.F._1
Catania, Via della Lucciola n. 92, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Spada Simone e Massimino Francesca, con studio in Acireale (CT), Via Piemonte n. 117, giusta procura alle liti conferita su supporto cartaceo;
- reclamante -
CONTRO
società unipersonale, con sede legale in Conegliano (TV), Via Controparte_1
Alfieri n.1, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al registro delle PR di SO e LL , e per essa, quale procuratrice e mandataria, P.IVA_1 Controparte_2
con sede a Milano, via Valtellina 15/17, codice fiscale e partita IVA , in persona
[...] P.IVA_2 del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Milano alla Via Arrigo Boito n. 8 presso lo studio dell'Avv. Crivelli Alberto, che la rappresenta e difende per procura allegata alla memoria di costituzione;
- reclamata-
Letti gli atti di causa,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 22 ottobre 2025;
OSSERVA Con ricorso, depositato telematicamente il 30.07.2025 e notificato alla controparte solo giorno 23.09.2025, in uno al decreto presidenziale di fissazione dell'udienza di comparizione,
[...]
ha proposto reclamo ex artt. 624, secondo comma, e 669 terdecies c.p.c. avverso Parte_1
l'ordinanza, emessa in data 14 luglio 2025 e comunicata tramite pec a cura della cancelleria il 19.07.2025 nell'ambito del processo esecutivo n. 473/2024 di R.G.Es. dal Giudice dell'esecuzione immobiliare presso il Tribunale sede, Dott.ssa Delfa Cristiana.
Motivando con l'insussistenza dei requisiti del fumus boni juris e del periculum in mora, l'ordinanza reclamata ha respinto l'istanza di sospensione dell'esecuzione forzata, intrapresa nei confronti del Sig. sulla scorta della fidejussione con cui era stato garantito l'adempimento del Parte_1 contratto di mutuo fondiario, rep. 13068 e racc. 2862, a rogito del Notaio , registrato a Persona_1
Catania il 23 settembre 2005 al n. 14502.
In forza di tale titolo stragiudiziale, difatti, la rappresentata per sub-delega Controparte_1 dalla successore inter vivos a titolo particolare nella posizione Controparte_2 dell'allora ha notificato atto di precetto e successivo pignoramento immobiliare, Controparte_3 vincolando in suo favore l'unità negoziale, sita in Catania, in catasto al foglio 101, part. 1492, sub 1.
Riportandosi alle contestazioni, già poste a fondamento dello strumento oppositivo, il reclamante ha chiesto la revoca del provvedimento impugnato e la conseguente sospensione della procedura esecutiva, mentre la società veicolo, dopo aver eccepito l'inammissibilità/improcedibilità dell'impugnazione de qua per decorrenza del termine di notificazione del ricorso e del decreto di fissazione udienza, fissato dal Presidente del turno feriale, ha comunque concluso per il suo rigetto, con vittoria di spese e di onorari.
Orbene, il Collegio è dell'avviso che il reclamo presentato sia improcedibile.
E in effetti, il reclamo e il pedissequo decreto di fissazione udienza non sono stati notificati dal debitore esecutato al creditore procedente nel termine assegnatogli. Né il procuratore dell'attore ha chiesto di essere rimesso in termini per lo svolgimento dell'attività omessa, dimostrando di essere incorso in una decadenza processuale per causa a lui non imputabile.
Invero, anche a non voler condividere la tesi, accolta da una parte della dottrina e della giurisprudenza di merito, per la quale il termine in esame mutua la propria natura perentoria da quello previsto dagli artt. 615-619 c.p.c. per l'analogo adempimento nell'ambito della fase sommaria delle opposizioni esecutive, va ricordato come le conseguenze dell'inosservanza dei termini ordinatori siano identiche a quelle del mancato rispetto dei termini perentori: il termine, per quanto ab origine ordinatorio, non è più prorogabile, una volta invano elasso.
Inoltre, nei procedimenti aventi struttura impugnatoria, il principio di ragionevole durata del processo impone di sanzionare le eventuali omissioni o tardività imputabili a colpa della parte impugnante, pena il sacrificio e/o la compressione dell'interesse della parte impugnata a veder consolidati gli effetti della decisione di primo grado.
Da ultimo, non vengono in considerazione i precedenti di legittimità, che hanno affermato la sanabilità dell'omessa notifica sia nel procedimento per reclamo avanti alla Corte di Appello dell'ordinanza di modifica delle condizioni di divorzio (Cass. n. 21669/14), sia nell'appello, da introdursi secondo rito camerale, avverso la sentenza del Tribunale di divorzio ex L. n. 74/1987 art. 8 (Cass. n. 21111/14), valorizzando l'argomento che, pur trattandosi di procedimenti impugnatori, in tali casi la cancelleria non abbia alcun onere di comunicare all'appellante il provvedimento di fissazione dell'udienza e di concessione del termine per la notifica. Nella fattispecie sub judice, è documentale che il provvedimento di fissazione dell'udienza collegiale sia stato comunicato al reclamante, in osservanza di quanto, peraltro, stabilito nello stesso provvedimento.
Ciò si evince dalle risultanze del registro informatico, essendo stata effettuata notifica a mezzo Posta Elettronica Certificata in coerenza con le disposizioni normative in materia di processo civile telematico. Non si può, poi, non rilevare che con l'entrata in esercizio della piattaforma informatica e delle tecnologie telematiche, anche a prescindere da tale comunicazione, le parti hanno la possibilità di prendere visione del contenuto del fascicolo processuale e, quindi, di tutti gli “eventi” posti in essere direttamente per via telematica, senza alcun particolare dispendio di energie e tempi.
L'onere di prendere visione del decreto di fissazione dell'udienza, che in passato, in difetto di comunicazione di Cancelleria, richiedeva l'esercizio di attività dispendiosa (periodici e cronologicamente ravvicinati accessi in cancelleria, in orario di ufficio, al fine di non incorrere in decadenze e/o ritardi), comporta oggi il compimento di attività assolutamente poco significativa. E' sufficiente che il difensore acceda al portale informatico mediante connessione internet, da studio o da postazione mobile, per entrare nello “storico” del fascicolo processuale e prendere visione praticamente in tempo reale di tutti gli atti di parte o dell'ufficio depositati.
Da qui la dichiarazione di improcedibilità dell'impugnazione in oggetto.
Le spese processuali seguono la soccombenza, liquidandosi nella misura indicata in dispositivo.
Ricorrono, inoltre, le condizioni di cui all'art. 13, comma 1 quater, T.U. sulle spese di giustizia, inserito dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228, applicabile alle procedure iniziate il trentesimo giorno successivo alla data della sua entrata in vigore, che, secondo la circolare del Ministero della Giustizia, vale per tutti i procedimenti aventi natura impugnatoria, compresi quelli di reclamo e di revocazione, per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
Dichiara l'improcedibilità del reclamo proposto dal Sig. contro la Parte_1 [...]
e, per l'effetto, conferma il provvedimento di chiusura della fase sommaria Controparte_1 dell'opposizione all'esecuzione già iniziata;
condanna il reclamante a rifondere alla reclamata le spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi €. 3.500,00 (per le fasi di studio della controversia, introduttiva del giudizio e decisionale valori tra i minimi e i medi), oltre rimborso delle spese generali al 15%, IVA e Cassa come per legge;
dichiara la sussistenza delle condizioni ex art. 13, comma 1 quater, T.U. n. 115 del 2002 per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.
Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio del 29.10.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Nelly Gaia Mangiameli Dott. Roberto Cordio
Composto dai magistrati:
Dott. Roberto Cordio Presidente
Dott.ssa Nelly Gaia Mangiameli Giudice rel.
Dott.ssa Laura Messina Giudice
ha emesso la seguente ordinanza nel procedimento iscritto al n. 8596/2025, avente ad oggetto: “Reclamo avverso provvedimento cautelare”, promosso
DA
nato a [...] il [...] (C.F. ), residente in Parte_1 C.F._1
Catania, Via della Lucciola n. 92, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Spada Simone e Massimino Francesca, con studio in Acireale (CT), Via Piemonte n. 117, giusta procura alle liti conferita su supporto cartaceo;
- reclamante -
CONTRO
società unipersonale, con sede legale in Conegliano (TV), Via Controparte_1
Alfieri n.1, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al registro delle PR di SO e LL , e per essa, quale procuratrice e mandataria, P.IVA_1 Controparte_2
con sede a Milano, via Valtellina 15/17, codice fiscale e partita IVA , in persona
[...] P.IVA_2 del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Milano alla Via Arrigo Boito n. 8 presso lo studio dell'Avv. Crivelli Alberto, che la rappresenta e difende per procura allegata alla memoria di costituzione;
- reclamata-
Letti gli atti di causa,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 22 ottobre 2025;
OSSERVA Con ricorso, depositato telematicamente il 30.07.2025 e notificato alla controparte solo giorno 23.09.2025, in uno al decreto presidenziale di fissazione dell'udienza di comparizione,
[...]
ha proposto reclamo ex artt. 624, secondo comma, e 669 terdecies c.p.c. avverso Parte_1
l'ordinanza, emessa in data 14 luglio 2025 e comunicata tramite pec a cura della cancelleria il 19.07.2025 nell'ambito del processo esecutivo n. 473/2024 di R.G.Es. dal Giudice dell'esecuzione immobiliare presso il Tribunale sede, Dott.ssa Delfa Cristiana.
Motivando con l'insussistenza dei requisiti del fumus boni juris e del periculum in mora, l'ordinanza reclamata ha respinto l'istanza di sospensione dell'esecuzione forzata, intrapresa nei confronti del Sig. sulla scorta della fidejussione con cui era stato garantito l'adempimento del Parte_1 contratto di mutuo fondiario, rep. 13068 e racc. 2862, a rogito del Notaio , registrato a Persona_1
Catania il 23 settembre 2005 al n. 14502.
In forza di tale titolo stragiudiziale, difatti, la rappresentata per sub-delega Controparte_1 dalla successore inter vivos a titolo particolare nella posizione Controparte_2 dell'allora ha notificato atto di precetto e successivo pignoramento immobiliare, Controparte_3 vincolando in suo favore l'unità negoziale, sita in Catania, in catasto al foglio 101, part. 1492, sub 1.
Riportandosi alle contestazioni, già poste a fondamento dello strumento oppositivo, il reclamante ha chiesto la revoca del provvedimento impugnato e la conseguente sospensione della procedura esecutiva, mentre la società veicolo, dopo aver eccepito l'inammissibilità/improcedibilità dell'impugnazione de qua per decorrenza del termine di notificazione del ricorso e del decreto di fissazione udienza, fissato dal Presidente del turno feriale, ha comunque concluso per il suo rigetto, con vittoria di spese e di onorari.
Orbene, il Collegio è dell'avviso che il reclamo presentato sia improcedibile.
E in effetti, il reclamo e il pedissequo decreto di fissazione udienza non sono stati notificati dal debitore esecutato al creditore procedente nel termine assegnatogli. Né il procuratore dell'attore ha chiesto di essere rimesso in termini per lo svolgimento dell'attività omessa, dimostrando di essere incorso in una decadenza processuale per causa a lui non imputabile.
Invero, anche a non voler condividere la tesi, accolta da una parte della dottrina e della giurisprudenza di merito, per la quale il termine in esame mutua la propria natura perentoria da quello previsto dagli artt. 615-619 c.p.c. per l'analogo adempimento nell'ambito della fase sommaria delle opposizioni esecutive, va ricordato come le conseguenze dell'inosservanza dei termini ordinatori siano identiche a quelle del mancato rispetto dei termini perentori: il termine, per quanto ab origine ordinatorio, non è più prorogabile, una volta invano elasso.
Inoltre, nei procedimenti aventi struttura impugnatoria, il principio di ragionevole durata del processo impone di sanzionare le eventuali omissioni o tardività imputabili a colpa della parte impugnante, pena il sacrificio e/o la compressione dell'interesse della parte impugnata a veder consolidati gli effetti della decisione di primo grado.
Da ultimo, non vengono in considerazione i precedenti di legittimità, che hanno affermato la sanabilità dell'omessa notifica sia nel procedimento per reclamo avanti alla Corte di Appello dell'ordinanza di modifica delle condizioni di divorzio (Cass. n. 21669/14), sia nell'appello, da introdursi secondo rito camerale, avverso la sentenza del Tribunale di divorzio ex L. n. 74/1987 art. 8 (Cass. n. 21111/14), valorizzando l'argomento che, pur trattandosi di procedimenti impugnatori, in tali casi la cancelleria non abbia alcun onere di comunicare all'appellante il provvedimento di fissazione dell'udienza e di concessione del termine per la notifica. Nella fattispecie sub judice, è documentale che il provvedimento di fissazione dell'udienza collegiale sia stato comunicato al reclamante, in osservanza di quanto, peraltro, stabilito nello stesso provvedimento.
Ciò si evince dalle risultanze del registro informatico, essendo stata effettuata notifica a mezzo Posta Elettronica Certificata in coerenza con le disposizioni normative in materia di processo civile telematico. Non si può, poi, non rilevare che con l'entrata in esercizio della piattaforma informatica e delle tecnologie telematiche, anche a prescindere da tale comunicazione, le parti hanno la possibilità di prendere visione del contenuto del fascicolo processuale e, quindi, di tutti gli “eventi” posti in essere direttamente per via telematica, senza alcun particolare dispendio di energie e tempi.
L'onere di prendere visione del decreto di fissazione dell'udienza, che in passato, in difetto di comunicazione di Cancelleria, richiedeva l'esercizio di attività dispendiosa (periodici e cronologicamente ravvicinati accessi in cancelleria, in orario di ufficio, al fine di non incorrere in decadenze e/o ritardi), comporta oggi il compimento di attività assolutamente poco significativa. E' sufficiente che il difensore acceda al portale informatico mediante connessione internet, da studio o da postazione mobile, per entrare nello “storico” del fascicolo processuale e prendere visione praticamente in tempo reale di tutti gli atti di parte o dell'ufficio depositati.
Da qui la dichiarazione di improcedibilità dell'impugnazione in oggetto.
Le spese processuali seguono la soccombenza, liquidandosi nella misura indicata in dispositivo.
Ricorrono, inoltre, le condizioni di cui all'art. 13, comma 1 quater, T.U. sulle spese di giustizia, inserito dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228, applicabile alle procedure iniziate il trentesimo giorno successivo alla data della sua entrata in vigore, che, secondo la circolare del Ministero della Giustizia, vale per tutti i procedimenti aventi natura impugnatoria, compresi quelli di reclamo e di revocazione, per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
Dichiara l'improcedibilità del reclamo proposto dal Sig. contro la Parte_1 [...]
e, per l'effetto, conferma il provvedimento di chiusura della fase sommaria Controparte_1 dell'opposizione all'esecuzione già iniziata;
condanna il reclamante a rifondere alla reclamata le spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi €. 3.500,00 (per le fasi di studio della controversia, introduttiva del giudizio e decisionale valori tra i minimi e i medi), oltre rimborso delle spese generali al 15%, IVA e Cassa come per legge;
dichiara la sussistenza delle condizioni ex art. 13, comma 1 quater, T.U. n. 115 del 2002 per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.
Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio del 29.10.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Nelly Gaia Mangiameli Dott. Roberto Cordio