Articolo 2 della Legge 1 dicembre 1966, n. 1080
Articolo 1
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5 gennaio 1967
Art. 2.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fara' fronte a carico del fondo speciale di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1965.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 5 gennaio 1967