CA
Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 17/12/2025, n. 1220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 1220 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di SC, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.: R. Gen. N. 940/2024
Dott. Cesare Massetti Presidente
Dott. Maura Mancini Consigliere
Dott. Michele Stagno Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile promossa con atto di citazione in riassunzione e posta in decisione all'udienza collegiale del 24/09/2025
d a
con il patrocinio dell'avv. ZOPPINI ANDREA, Parte_1
OGGETTO:
, Parte_2 Controparte_1
Titoli di credito ATTRICE IN RIASSUNZIONE
c o n t r o
con il patrocinio dell'avv. LOCATELLI Controparte_2
SARA
CONVENUTA IN RIASSUNZIONE
In punto: riassunzione a seguito dell'ordinanza della Corte di cassazione n.
16202/24
CONCLUSIONI
Dell'attrice in riassunzione:
“Voglia l'ecc.ma Corte di Appello di SC, disattesa ogni contraria domanda, eccezione ed istanza, in riforma della sentenza della medesima
Corte di appello di SC, I sezione civile, n. 620/2021, pubblicata in data
25 maggio 2021, R.G. n. 1025/2017, ed in applicazione della statuizione di
1 cui alla ordinanza pronunciata dalla Corte di cassazione, I Sezione Civile, n.
16202/2024, in data 22 maggio 2024 e depositata in data 11 giugno 2024, rigettare integralmente l'appello promosso dalla sig.ra Controparte_2
e condannarla, ai sensi dell'art. 389 c.p.c., alla restituzione in favore di
[...]
dell'importo di € 26.716,38, oltre interessi di legge dal Parte_1
momento del versamento (avvenuto in data 8 giugno 2021) fino al saldo. Con vittoria di spese e compensi del giudizio di appello, del giudizio di cassazione e del presente giudizio di rinvio”
Della convenuta in riassunzione:
Voglia l'adita Corte d'Appello, contrariis reiectis, in ottemperanza dell'ordinanza della Corte di Cassazione, I Sez. Civile, n. 16202/2024, del 22 maggio 2024, statuire sulle domande proposte dalle parti attenendosi al principio di diritto ivi indicato, procedendo alla compensazione delle spese di lite per il giudizio di appello, per quello di cassazione e per il presente giudizio di rinvio, ravvisandosi nella fattispecie i presupposti per l'applicazione del II comma dell'art. 92 c.p.c..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La vicenda processuale può essere sintetizzata negli stessi termini di cui all'ordinanza della Corte di cassazione n. 16202/2024, pubblicata l'11.6.2024.
“1. ─ Con sentenza n. 3156/2016 pubblicata il 31.10.2016 il Tribunale di
BE ha rigettato la domanda con cui , , Parte_3 Parte_4
e Controparte_2 Parte_5 CP_3 CP_4
hanno chiesto il rimborso de buoni postali fruttiferi delle serie O e serie P da essi acquistati negli anni 1980, in applicazione dei tassi di interesse riportati a tergo dei buoni stessi. 2. ─ Hanno proposto appello dinanzi alla Corte di
Appello di SC , e Parte_4 Controparte_2 CP_3
che hanno chiesto la riforma della sentenza. 3.− La Corte di CP_4
Appello di SC in parziale accoglimento dell'appello proposto da ha condannato al pagamento in suo Controparte_2 Parte_1
2 favore della somma di € 26.232,14 con interessi legali dalla domanda al saldo.
Per quanto qui di interesse la Corte di merito ha statuito che: a) diversa è la regolamentazione degli interessi a seconda che i buoni siano stati emessi anteriormente o posteriormente al d.m. 13 giugno 1986; b) CP_2
ha, invece, acquistato anche alcuni buoni fruttiferi serie P
[...]
successivamente al 1° luglio 1986; c) i buoni in questione recano condizioni di rimborso diverse da quelle previste dal d.m. 13.6.1986, già vigente all'atto della loro emissione;
per essi non può, quindi, operare la soggezione dei diritti spettanti ai sottoscrittori dei buoni postali alle variazioni derivanti dalla sopravvenienza dei decreti ministeriali, volti a modificare il tasso degli interessi originariamente previsto. Il timbro apposto a tergo di tali titoli prevede il tasso d'interesse sino al ventesimo anno, mentre non viene modificato l'importo fisso a bimestre che matura dal ventunesimo sino alla fine del trentesimo anno successivo all'emissione; d) il sottoscrittore era edotto della possibile successiva variabilità del tasso d'interesse, per effetto di un'eventuale posteriore determinazione in tal senso dell'amministrazione pubblica, o doveva comunque presumersi che di ciò fosse edotto, trattandosi di un elemento normativo caratterizzante ormai quel genere di titoli. Ma non può in alcun modo ritenersi che dovesse essere edotto anche del fatto che - già in quel momento - le condizioni dell'emissione erano diverse da quelle che gli venivano prospettate mediante la consegna di titoli così formulati. La discrepanza tra le prescrizioni ministeriali e quanto indicato sui buoni offerti in sottoscrizione dall'ufficio ai richiedenti può allora rilevare per eventuali profili di responsabilità interna all'amministrazione, ma non può far ritenere che l'accordo negoziale, in cui pur sempre l'operazione di sottoscrizione si sostanzia, abbia avuto ad oggetto un contenuto divergente da quello enunciato dai medesimi buoni.
4. ─ ha presentato ricorso per cassazione con un motivo, Parte_1
ed anche memoria. ha presentato controricorso. Controparte_2
La ricorrente ha dedotto la violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360,
3 comma 1°, n. 3, c.p.c., degli artt. 4 e 5 del decreto del Ministero del Tesoro del 13 giugno 1986, in quanto la Corte di appello avrebbe violato e/o falsamente applicato gli artt. 4 e 5 del d.m. 13 giugno 1986 nella parte in cui ha ritenuto che gli interessi maturati nel terzo decennio di vita dei buoni della sig.ra dovessero essere calcolati secondo le condizioni riportate sul CP_2 titolo e non secondo il tasso stabilito dall'art. 6 del medesimo decreto e dal relativo allegato. L'ufficio postale all'emissione degli stessi avrebbe dovuto utilizzare i nuovi moduli appositamente forniti dal Poligrafico dello Stato per la nuova serie “Q”, oppure, qualora avesse invece riutilizzato i moduli già distribuiti in precedenza per la serie “P”, ex art. 5 del DM, avrebbe dovuto contrassegnare i buoni di nuova emissione con il timbro “Serie P/Q”, espressamente indicando, a tergo degli stessi, con un timbro, il differente regime dei tassi di interesse cui sarebbero stati soggetti.
La Corte di cassazione riteneva fondata la censura in questione.
La Corte ricordava che il d.m. 13 giugno 1986 all'art. 4 prevede che: «1. Con effetto dal 1 luglio 1986, è istituita una nuova serie di buoni postali fruttiferi distinta con la lettera "Q" i cui saggi di interesse sono stabiliti nella misura indicata nelle tabelle allegate al presente decreto.
2. Gli interessi sono corrisposti insieme al capitale all'atto del rimborso dei buoni;
le somme complessivamente dovute per capitale ed interessi risultano dalle tabelle riportate a tergo dei buoni medesimi». L'art. 5 ha aggiunto: «1. Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, i buoni della precedente serie P emessi dal 1 luglio 1986. 2. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno con la lettera "Q", i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato sulla parte anteriore, con la dicitura "Serie Q/P",
l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi». L'art. 6, infine, ha stabilito: «Sul montante dei buoni postali fruttiferi di tutte le serie precedenti a quella contraddistinta con la lettera "Q" maturato alla data del 1 gennaio 1987, si applicano, a partire dalla stessa data, i saggi di interesse fissati col presente decreto, per i buoni della serie "Q"».
A giudizio della Suprema Corte, “il congegno cui rinvia all'art. 173 del codice
4 postale è quello della sostituzione, non certo dell'integrazione, giacché integrare un contratto significa completarne il regolamento attraverso l'introduzione di previsioni ulteriori rispetto a quelle espressamente volute dalle parti”. E, nel caso dei buoni postali, secondo la Corte, l'intervento del decreto, ab externo, porta invece a sostituire la misura degli interessi pattuita dalle parti.
La Corte ricordava di avere chiarito (Cass., n. 4748/2022)che: «[…] non sembra si possa seriamente dubitare che l'apposizione di un timbro di dimensioni inferiori alla precedente stampigliatura, che non sia perciò fisicamente idoneo a coprirla integralmente, lasciandone viceversa scoperto un pezzo, e cioè una mera imperfezione dell'operazione materiale di apposizione del timbro, non sia qualcosa che possa avere in qualche modo, anche lontanamente, a che vedere con una manifestazione di volontà concludente, rilevante sul piano negoziale. Si vuol dire che, nel caso in esame, non si è in presenza di un errore sulla dichiarazione, ossia di una manifestazione di volontà, che l'ordinamento impone di considerare nella sua oggettività, quale estremo limite cui si spinge il principio di tutela dell'affidamento sull'altrui dichiarazione, tanto da far prevalere la volontà dichiarata o la dichiarazione trasmessa sulla reale volontà del dichiarante, qualora, per ipotesi, l'errore manchi del requisito della riconoscibilità (art. 1433 in relazione all'art. 1428 c.c.): qui non solo non c'è la volontà dell'ente di pattuire la misura degli interessi che oggi il sottoscrittore richiede, ma non c'è neppure la univoca dichiarazione che il sottoscrittore invoca, giacché egli la fa discendere dalla forzata giustapposizione, dal collage, di due clausole che stanno invece ognuna per proprio conto: l'una, apposta a timbro, concernente i buoni della serie "Q/P", l'altra, preesistente, quelli della serie
"P"»; «la pretesa di far discendere la misura degli interessi da una combinazione della disciplina prevista per i buoni della serie "Q", provvisoriamente emessi per mancanza dei relativi supporti cartacei, in forma di buoni della serie "Q/P", con la disciplina prevista per i buoni della serie "P", non ha alcun fondamento sul piano di una elementare logica
5 nell'applicazione dei principi basilari dell'interpretazione contrattuale, sia dal versante della lettera che dell'intenzione delle parti, ai sensi dell'art. 1362 c.c., giacché, se i buoni sono sottoposti alla disciplina della serie "Q", e l'autorità preposta dalla legge chiarisce che la disciplina della serie "Q", si applica anche alla serie "Q/P", di modo che sul documento viene apposta la sigla
"Q/P", ciò sta a testimoniare che l'applicazione della disciplina dei defunti buoni della serie "P" è palesemente esclusa. Il che è tanto più vero alla luce dell'art. 1342 c.c., comma 1, il quale stabilisce, in caso di moduli predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, che le clausole aggiunte al modulo prevalgono su quelle ivi precedentemente scritte qualora siano incompatibili - e che siano incompatibili è in re ipsa, visto che il decreto ministeriale ha individuato i nuovi tassi in sostituzione dei precedenti - con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate» (Cfr.,
Cass., n. 22619/2023 e successive conformi)”.
Su queste basi la Corte di cassazione accoglieva il ricorso e cassava la sentenza impugnata con rinvio alla medesima Corte di Appello, in diversa composizione, perché si attenesse al principio di diritto formulato e regolasse le spese anche del giudizio di legittimità. agiva in riassunzione rassegnando le seguenti Parte_1
conclusioni:
“Voglia l'ecc.ma Corte di Appello di SC, disattesa ogni contraria domanda, eccezione ed istanza, in riforma della sentenza della medesima
Corte di appello di SC, I sezione civile, n. 620/2021, pubblicata in data
25 maggio 2021, R.G. n. 1025/2017, ed in applicazione della statuizione di cui alla ordinanza pronunciata dalla Corte di cassazione, I Sezione Civile, n.
16202/2024, in data 22 maggio 2024 e depositata in data 11 giugno 2024, rigettare integralmente l'appello promosso dalla sig.ra Controparte_2
e condannarla, ai sensi dell'art. 389 c.p.c., alla restituzione in favore di
[...] dell'importo di € 26.716,38, oltre interessi di legge dal Parte_1
momento del versamento (avvenuto in data 8 giugno 2021) fino al saldo. Con vittoria di spese e compensi del giudizio di appello, del giudizio di cassazione
6 e del presente giudizio di rinvio”.
L'attrice in riassunzione faceva presente che, con la sentenza n. 620/2021, pubblicata in data 25 maggio 2021, la Corte di Appello di SC, in parziale accoglimento della domanda proposta dalla sig.ra aveva CP_2
condannato a versare all'odierna convenuta l'importo di Parte_1
€ 26.232,14, al netto delle ritenute fiscali, oltre interessi dalla domanda al saldo, compensando le spese di lite;
che, in data 8 giugno 2021, al solo fine di evitare l'esecuzione forzata, aveva provveduto a Parte_1
versare spontaneamente in favore della sig.ra l'importo di € CP_2
26.716,38, dando così attuazione alla sentenza n. 620/2021.
Secondo l'attrice in riassunzione, “una volta chiarito, come ha fatto la Corte di cassazione nell'ordinanza n. 16202/2024 dell'11 giugno 2024, che gli interessi maturati per il periodo compreso tra il 21° e il 30° anno sui buoni fruttiferi postali appartenenti alla serie Q/P e di cui l'odierna convenuta in riassunzione era titolare, debbano essere computati secondo i rendimenti stabiliti dall'art. 6 del decreto del Ministero del Tesoro del 13 giugno 1986 e dalle relative tabelle allegate”, non vi sono margini da parte di questa Corte per accogliere la domanda di condanna proposta dalla controparte per l'importo di € 26.232,14, al netto delle ritenute fiscali, e oggetto del motivo di appello originariamente ritenuto fondato dalla sentenza n. 620/2021, pubblicata in data 25 maggio 2021, poi cassata con rinvio dalla Suprema
Corte.
A giudizio dell'attore in riassunzione, pertanto, questa Corte è chiamata soltanto a rigettare l'appello proposto dalla sig.ra in relazione alla CP_2 richiesta di pagamento della somma di € 26.232,14, al netto delle ritenute fiscali, accertando e dichiarando per converso che ha Parte_1 corrisposto all'odierna convenuta tutto quello e proprio quello che le doveva essere versato in forza dei buoni fruttiferi postali già riscossi.
L'attrice in riassunzione fa altresì presente che, dalla cassazione della sentenza n. 620/2021 di questa Corte, discende, inoltre, ai sensi dell'art. 389
c.p.c., la necessità di condannare la sig.ra restituire a CP_2 Controparte_5
[...
[...] l'importo versato in esecuzione della sentenza di appello, pari a €
[...]
26.716,38, oltre interessi di legge dal momento del versamento (avvenuto in data 8 giugno 2021) fino al saldo.
L'attore in riassunzione chiede, inoltre, la condanna della convenuta alle spese di lite per il grado di appello, per il giudizio di legittimità e per quello di rinvio.
La convenuta in riassunzione, costituendosi, ha così concluso:
Voglia l'adita Corte d'Appello, contrariis reiectis, in ottemperanza dell'ordinanza della Corte di Cassazione, I Sez. Civile, n. 16202/2024, del
22 maggio 2024, statuire sulle domande proposte dalle parti attenendosi al principio di diritto ivi indicato, procedendo alla compensazione delle spese di lite per il giudizio di appello, per quello di cassazione e per il presente giudizio di rinvio, ravvisandosi nella fattispecie i presupposti per
l'applicazione del II comma dell'art. 92 c.p.c..
All'udienza del 19.3.2025, la Corte ha rinviato, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 24 settembre 2025.
A tale udienza le parti hanno precisato le conclusioni come sopra trascritte e la Corte, assegnati 20 giorni per le comparse conclusionali e 20 per le repliche, ha posto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza cassata, la Corte d'Appello di SC ha dato atto che
[...]
ha acquistato anche alcuni buoni fruttiferi serie P CP_2
successivamente al 1° luglio 1986; che essi sono stati emessi tra il 19 agosto
1986 e l'08 giugno 1988 e, quindi, in data successiva a quella del d.m.
13.6.1986.
La Corte d'Appello ha fatto presente che l'art. 5 del d.m. 13 giugno 1986 prevedeva che “sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera “Q”, i cui moduli verranno forniti dal Poligrafo dello Stato, i buoni della precedente serie “P” emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura “Serie
8 Q/P”, l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi”. La
Corte ha, quindi, dato atto che i buoni in questione recano condizioni di rimborso diverse da quelle previste dal d.m. 13.6.1986, già vigente all'atto della loro emissione, concludendo che, per essi, “non può…. operare la soggezione dei diritti spettanti ai sottoscrittori dei buoni postali alle variazioni derivanti dalla sopravvenienza dei decreti ministeriali, volti a modificare il tasso degli interessi originariamente previsto.” La Corte ha altresì notato che il timbro apposto a tergo di tali titoli prevede il tasso d'interesse sino al ventesimo anno mentre non viene modificato l'importo fisso a bimestre che matura dal ventunesimo sino alla fine del trentesimo anno successivo all'emissione”.
Su queste basi e alla luce della motivazione delle SU in gran parte trascritta in sentenza, la Corte di Appello, dato atto che la difesa di CP_2
ha aderito all'invito, formulato dal Collegio con l'ordinanza del 09
[...]
aprile 2020, a redigere i calcoli relativi agli interessi maturati in relazione ai titoli emessi successivamente al 13 giugno 1986, tenendo conto, per il periodo dal 21° al 30° anno, delle condizioni previste a tergo del titolo ed ha prodotto specifici conteggi per ciascuno dei buoni in questione, ha rilevato che, da detti calcoli, emergeva che, rispetto agli importi già liquidati da
[...]
vantava un ulteriore credito di € Parte_1 Controparte_2
26.232,14.
Ciò posto, la Corte d'Appello, tenuto conto che detti importi non erano contestati, in parziale riforma della sentenza impugnata, ha condannato
[...]
al pagamento in favore di dell'ulteriore Parte_1 Controparte_2 somma di € 26.232,14, con interessi legali dalla domanda al saldo.
Con riguardo alle spese, le compensava integralmente per entrambi i gradi di giudizio, anche tenuto conto del rigetto dell'appello incidentale formulato dall'odierna attrice in riassunzione.
Fatte queste premesse, in questa sede occorre dare applicazione al principio di diritto formulato dalla Corte di cassazione con ordinanza 16202/2024
Ebbene la Corte ha reso le seguenti statuizioni:
9 “il congegno cui rinvia all'art. 173 del codice postale è quello della sostituzione, non certo dell'integrazione, giacché integrare un contratto significa completarne il regolamento attraverso l'introduzione di previsioni ulteriori rispetto a quelle espressamente volute dalle parti”. E, nel caso dei buoni postali, l'intervento del decreto, ab externo, porta invece a sostituire la misura degli interessi pattuita dalle parti.
La Suprema Corte ha altresì chiarito, richiamando Cass., n. 4748/2022) che:
«[…] non sembra si possa seriamente dubitare che l'apposizione di un timbro di dimensioni inferiori alla precedente stampigliatura, che non sia perciò fisicamente idoneo a coprirla integralmente, lasciandone viceversa scoperto un pezzo, e cioè una mera imperfezione dell'operazione materiale di apposizione del timbro, non sia qualcosa che possa avere in qualche modo, anche lontanamente, a che vedere con una manifestazione di volontà concludente, rilevante sul piano negoziale. Si vuol dire che, nel caso in esame, non si è in presenza di un errore sulla dichiarazione, ossia di una manifestazione di volontà, che l'ordinamento impone di considerare nella sua oggettività, quale estremo limite cui si spinge il principio di tutela dell'affidamento sull'altrui dichiarazione, tanto da far prevalere la volontà dichiarata o la dichiarazione trasmessa sulla reale volontà del dichiarante, qualora, per ipotesi, l'errore manchi del requisito della riconoscibilità (art.
1433 in relazione all'art. 1428 c.c.): qui non solo non c'è la volontà dell'ente di pattuire la misura degli interessi che oggi il sottoscrittore richiede, ma non c'è neppure la univoca dichiarazione che il sottoscrittore invoca, giacché egli la fa discendere dalla forzata giustapposizione, dal collage, di due clausole che stanno invece ognuna per proprio conto: l'una, apposta a timbro, concernente i buoni della serie "Q/P", l'altra, preesistente, quelli della serie "P"»; «la pretesa di far discendere la misura degli interessi da una combinazione della disciplina prevista per i buoni della serie "Q", provvisoriamente emessi per mancanza dei relativi supporti cartacei, in forma di buoni della serie "Q/P", con la disciplina prevista per i buoni della serie "P", non ha alcun fondamento sul piano di una elementare logica
10 nell'applicazione dei principi basilari dell'interpretazione contrattuale, sia dal versante della lettera che dell'intenzione delle parti, ai sensi dell'art.
1362 c.c., giacché, se i buoni sono sottoposti alla disciplina della serie "Q",
e l'autorità preposta dalla legge chiarisce che la disciplina della serie "Q", si applica anche alla serie "Q/P", di modo che sul documento viene apposta la sigla "Q/P", ciò sta a testimoniare che l'applicazione della disciplina dei defunti buoni della serie "P" è palesemente esclusa. Il che è tanto più vero alla luce dell'art. 1342 c.c., comma 1, il quale stabilisce, in caso di moduli predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, che le clausole aggiunte al modulo prevalgono su quelle ivi precedentemente scritte qualora siano incompatibili - e che siano incompatibili è in re ipsa, visto che il decreto ministeriale ha individuato i nuovi tassi in sostituzione dei precedenti - con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate» (Cfr., Cass., n. 22619/2023 e successive conformi).
La sentenza della Corte di appello di SC n. 620/2021 è stata, quindi, cassata nella parte in cui ha ritenuto che gli interessi da applicare per il periodo intercorrente tra il 21esimo anno e il 30esimo anno di emissione fosse quello indicato sul timbro apposto sui buoni.
Se ne deva trarre la conclusioni che gli interessi da applicare fossero quelli stabiliti dal DM 13 giugno 1986, come ritenuto dal Tribunale.
Su queste basi, l'appello formulato da non può che Parte_6
essere rigettato con conferma, sul punto, della sentenza di primo grado.
Conseguentemente, va condannata a restituire la Parte_6
somma di 26.231,14, oltre a interessi legali dal giorno del versamento da parte di , come da questa indicato, al saldo. Parte_1
Con riguardo alle spese di lite, a giudizio della Corte, le stesse vanno compensate per il grado di appello, per il giudizio di legittimità e per quello di rinvio.
Da un lato, va considerato che l'appello incidentale formulato dall'odierna attrice in riassunzione è stato rigettato e che sul punto non vi è stato ricorso
11 in cassazione.
In grado di appello vi è, quindi, pacifica reciproca soccombenza che, di per sé, giustifica la compensazione delle spese.
In secondo luogo, va considerato che, al momento dell'introduzione del giudizio di appello e per tutto il corso del conseguente giudizio, non si era ancora formato un orientamento di legittimità sulla questione oggetto di questo giudizio mentre vi era un pacifico contrasto nella giurisprudenza di merito.
Sussiste, quindi, anche la seconda ipotesi dell'art. 92 c.p.c. (assoluta novità della questione trattata).
A giudizio della Corte, inoltre, al momento della proposizione dell'appello la questione giuridica della debenza degli interessi dal ventunesimo al trentesimo anno era caratterizzata da assoluta incertezza ciò che, anche alla luce della sentenza 7 marzo 2018 n. 77 della Corte costituzionale giustifica l'integrale compensazione delle spese” Cassazione civile sez. VI,
10/04/2020, n.7782);
In considerazione di quanto sopra, la Corte dispone l'integrale compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di SC – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, in sede di rinvio, così provvede:
Rigetta l'appello formulato da avverso la sentenza del Controparte_2
Tribunale di BE n. 3156/2016, pubblicata in data 31 ottobre 2016.
Visto l'art. 389 c.p.c., condanna alla restituzione della Controparte_2
somma di euro 26.232,14, oltre interessi legali come indicato in motivazione,
a questa corrisposti in esecuzione della sentenza della Corte d'Appello di
SC n. 620/2021, pubblicata il 25.5.2021, successivamente cassata con ordinanza n. 16202/2024, pubblicata l'11.6.2024.
Compensa integralmente le spese per il grado di appello, per il giudizio di legittimità e per questo giudizio di rinvio.
12 Così deciso in SC nella camera di consiglio del 26 novembre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Michele Stagno dott. Cesare Massetti
13
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di SC, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.: R. Gen. N. 940/2024
Dott. Cesare Massetti Presidente
Dott. Maura Mancini Consigliere
Dott. Michele Stagno Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile promossa con atto di citazione in riassunzione e posta in decisione all'udienza collegiale del 24/09/2025
d a
con il patrocinio dell'avv. ZOPPINI ANDREA, Parte_1
OGGETTO:
, Parte_2 Controparte_1
Titoli di credito ATTRICE IN RIASSUNZIONE
c o n t r o
con il patrocinio dell'avv. LOCATELLI Controparte_2
SARA
CONVENUTA IN RIASSUNZIONE
In punto: riassunzione a seguito dell'ordinanza della Corte di cassazione n.
16202/24
CONCLUSIONI
Dell'attrice in riassunzione:
“Voglia l'ecc.ma Corte di Appello di SC, disattesa ogni contraria domanda, eccezione ed istanza, in riforma della sentenza della medesima
Corte di appello di SC, I sezione civile, n. 620/2021, pubblicata in data
25 maggio 2021, R.G. n. 1025/2017, ed in applicazione della statuizione di
1 cui alla ordinanza pronunciata dalla Corte di cassazione, I Sezione Civile, n.
16202/2024, in data 22 maggio 2024 e depositata in data 11 giugno 2024, rigettare integralmente l'appello promosso dalla sig.ra Controparte_2
e condannarla, ai sensi dell'art. 389 c.p.c., alla restituzione in favore di
[...]
dell'importo di € 26.716,38, oltre interessi di legge dal Parte_1
momento del versamento (avvenuto in data 8 giugno 2021) fino al saldo. Con vittoria di spese e compensi del giudizio di appello, del giudizio di cassazione e del presente giudizio di rinvio”
Della convenuta in riassunzione:
Voglia l'adita Corte d'Appello, contrariis reiectis, in ottemperanza dell'ordinanza della Corte di Cassazione, I Sez. Civile, n. 16202/2024, del 22 maggio 2024, statuire sulle domande proposte dalle parti attenendosi al principio di diritto ivi indicato, procedendo alla compensazione delle spese di lite per il giudizio di appello, per quello di cassazione e per il presente giudizio di rinvio, ravvisandosi nella fattispecie i presupposti per l'applicazione del II comma dell'art. 92 c.p.c..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La vicenda processuale può essere sintetizzata negli stessi termini di cui all'ordinanza della Corte di cassazione n. 16202/2024, pubblicata l'11.6.2024.
“1. ─ Con sentenza n. 3156/2016 pubblicata il 31.10.2016 il Tribunale di
BE ha rigettato la domanda con cui , , Parte_3 Parte_4
e Controparte_2 Parte_5 CP_3 CP_4
hanno chiesto il rimborso de buoni postali fruttiferi delle serie O e serie P da essi acquistati negli anni 1980, in applicazione dei tassi di interesse riportati a tergo dei buoni stessi. 2. ─ Hanno proposto appello dinanzi alla Corte di
Appello di SC , e Parte_4 Controparte_2 CP_3
che hanno chiesto la riforma della sentenza. 3.− La Corte di CP_4
Appello di SC in parziale accoglimento dell'appello proposto da ha condannato al pagamento in suo Controparte_2 Parte_1
2 favore della somma di € 26.232,14 con interessi legali dalla domanda al saldo.
Per quanto qui di interesse la Corte di merito ha statuito che: a) diversa è la regolamentazione degli interessi a seconda che i buoni siano stati emessi anteriormente o posteriormente al d.m. 13 giugno 1986; b) CP_2
ha, invece, acquistato anche alcuni buoni fruttiferi serie P
[...]
successivamente al 1° luglio 1986; c) i buoni in questione recano condizioni di rimborso diverse da quelle previste dal d.m. 13.6.1986, già vigente all'atto della loro emissione;
per essi non può, quindi, operare la soggezione dei diritti spettanti ai sottoscrittori dei buoni postali alle variazioni derivanti dalla sopravvenienza dei decreti ministeriali, volti a modificare il tasso degli interessi originariamente previsto. Il timbro apposto a tergo di tali titoli prevede il tasso d'interesse sino al ventesimo anno, mentre non viene modificato l'importo fisso a bimestre che matura dal ventunesimo sino alla fine del trentesimo anno successivo all'emissione; d) il sottoscrittore era edotto della possibile successiva variabilità del tasso d'interesse, per effetto di un'eventuale posteriore determinazione in tal senso dell'amministrazione pubblica, o doveva comunque presumersi che di ciò fosse edotto, trattandosi di un elemento normativo caratterizzante ormai quel genere di titoli. Ma non può in alcun modo ritenersi che dovesse essere edotto anche del fatto che - già in quel momento - le condizioni dell'emissione erano diverse da quelle che gli venivano prospettate mediante la consegna di titoli così formulati. La discrepanza tra le prescrizioni ministeriali e quanto indicato sui buoni offerti in sottoscrizione dall'ufficio ai richiedenti può allora rilevare per eventuali profili di responsabilità interna all'amministrazione, ma non può far ritenere che l'accordo negoziale, in cui pur sempre l'operazione di sottoscrizione si sostanzia, abbia avuto ad oggetto un contenuto divergente da quello enunciato dai medesimi buoni.
4. ─ ha presentato ricorso per cassazione con un motivo, Parte_1
ed anche memoria. ha presentato controricorso. Controparte_2
La ricorrente ha dedotto la violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360,
3 comma 1°, n. 3, c.p.c., degli artt. 4 e 5 del decreto del Ministero del Tesoro del 13 giugno 1986, in quanto la Corte di appello avrebbe violato e/o falsamente applicato gli artt. 4 e 5 del d.m. 13 giugno 1986 nella parte in cui ha ritenuto che gli interessi maturati nel terzo decennio di vita dei buoni della sig.ra dovessero essere calcolati secondo le condizioni riportate sul CP_2 titolo e non secondo il tasso stabilito dall'art. 6 del medesimo decreto e dal relativo allegato. L'ufficio postale all'emissione degli stessi avrebbe dovuto utilizzare i nuovi moduli appositamente forniti dal Poligrafico dello Stato per la nuova serie “Q”, oppure, qualora avesse invece riutilizzato i moduli già distribuiti in precedenza per la serie “P”, ex art. 5 del DM, avrebbe dovuto contrassegnare i buoni di nuova emissione con il timbro “Serie P/Q”, espressamente indicando, a tergo degli stessi, con un timbro, il differente regime dei tassi di interesse cui sarebbero stati soggetti.
La Corte di cassazione riteneva fondata la censura in questione.
La Corte ricordava che il d.m. 13 giugno 1986 all'art. 4 prevede che: «1. Con effetto dal 1 luglio 1986, è istituita una nuova serie di buoni postali fruttiferi distinta con la lettera "Q" i cui saggi di interesse sono stabiliti nella misura indicata nelle tabelle allegate al presente decreto.
2. Gli interessi sono corrisposti insieme al capitale all'atto del rimborso dei buoni;
le somme complessivamente dovute per capitale ed interessi risultano dalle tabelle riportate a tergo dei buoni medesimi». L'art. 5 ha aggiunto: «1. Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, i buoni della precedente serie P emessi dal 1 luglio 1986. 2. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno con la lettera "Q", i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato sulla parte anteriore, con la dicitura "Serie Q/P",
l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi». L'art. 6, infine, ha stabilito: «Sul montante dei buoni postali fruttiferi di tutte le serie precedenti a quella contraddistinta con la lettera "Q" maturato alla data del 1 gennaio 1987, si applicano, a partire dalla stessa data, i saggi di interesse fissati col presente decreto, per i buoni della serie "Q"».
A giudizio della Suprema Corte, “il congegno cui rinvia all'art. 173 del codice
4 postale è quello della sostituzione, non certo dell'integrazione, giacché integrare un contratto significa completarne il regolamento attraverso l'introduzione di previsioni ulteriori rispetto a quelle espressamente volute dalle parti”. E, nel caso dei buoni postali, secondo la Corte, l'intervento del decreto, ab externo, porta invece a sostituire la misura degli interessi pattuita dalle parti.
La Corte ricordava di avere chiarito (Cass., n. 4748/2022)che: «[…] non sembra si possa seriamente dubitare che l'apposizione di un timbro di dimensioni inferiori alla precedente stampigliatura, che non sia perciò fisicamente idoneo a coprirla integralmente, lasciandone viceversa scoperto un pezzo, e cioè una mera imperfezione dell'operazione materiale di apposizione del timbro, non sia qualcosa che possa avere in qualche modo, anche lontanamente, a che vedere con una manifestazione di volontà concludente, rilevante sul piano negoziale. Si vuol dire che, nel caso in esame, non si è in presenza di un errore sulla dichiarazione, ossia di una manifestazione di volontà, che l'ordinamento impone di considerare nella sua oggettività, quale estremo limite cui si spinge il principio di tutela dell'affidamento sull'altrui dichiarazione, tanto da far prevalere la volontà dichiarata o la dichiarazione trasmessa sulla reale volontà del dichiarante, qualora, per ipotesi, l'errore manchi del requisito della riconoscibilità (art. 1433 in relazione all'art. 1428 c.c.): qui non solo non c'è la volontà dell'ente di pattuire la misura degli interessi che oggi il sottoscrittore richiede, ma non c'è neppure la univoca dichiarazione che il sottoscrittore invoca, giacché egli la fa discendere dalla forzata giustapposizione, dal collage, di due clausole che stanno invece ognuna per proprio conto: l'una, apposta a timbro, concernente i buoni della serie "Q/P", l'altra, preesistente, quelli della serie
"P"»; «la pretesa di far discendere la misura degli interessi da una combinazione della disciplina prevista per i buoni della serie "Q", provvisoriamente emessi per mancanza dei relativi supporti cartacei, in forma di buoni della serie "Q/P", con la disciplina prevista per i buoni della serie "P", non ha alcun fondamento sul piano di una elementare logica
5 nell'applicazione dei principi basilari dell'interpretazione contrattuale, sia dal versante della lettera che dell'intenzione delle parti, ai sensi dell'art. 1362 c.c., giacché, se i buoni sono sottoposti alla disciplina della serie "Q", e l'autorità preposta dalla legge chiarisce che la disciplina della serie "Q", si applica anche alla serie "Q/P", di modo che sul documento viene apposta la sigla
"Q/P", ciò sta a testimoniare che l'applicazione della disciplina dei defunti buoni della serie "P" è palesemente esclusa. Il che è tanto più vero alla luce dell'art. 1342 c.c., comma 1, il quale stabilisce, in caso di moduli predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, che le clausole aggiunte al modulo prevalgono su quelle ivi precedentemente scritte qualora siano incompatibili - e che siano incompatibili è in re ipsa, visto che il decreto ministeriale ha individuato i nuovi tassi in sostituzione dei precedenti - con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate» (Cfr.,
Cass., n. 22619/2023 e successive conformi)”.
Su queste basi la Corte di cassazione accoglieva il ricorso e cassava la sentenza impugnata con rinvio alla medesima Corte di Appello, in diversa composizione, perché si attenesse al principio di diritto formulato e regolasse le spese anche del giudizio di legittimità. agiva in riassunzione rassegnando le seguenti Parte_1
conclusioni:
“Voglia l'ecc.ma Corte di Appello di SC, disattesa ogni contraria domanda, eccezione ed istanza, in riforma della sentenza della medesima
Corte di appello di SC, I sezione civile, n. 620/2021, pubblicata in data
25 maggio 2021, R.G. n. 1025/2017, ed in applicazione della statuizione di cui alla ordinanza pronunciata dalla Corte di cassazione, I Sezione Civile, n.
16202/2024, in data 22 maggio 2024 e depositata in data 11 giugno 2024, rigettare integralmente l'appello promosso dalla sig.ra Controparte_2
e condannarla, ai sensi dell'art. 389 c.p.c., alla restituzione in favore di
[...] dell'importo di € 26.716,38, oltre interessi di legge dal Parte_1
momento del versamento (avvenuto in data 8 giugno 2021) fino al saldo. Con vittoria di spese e compensi del giudizio di appello, del giudizio di cassazione
6 e del presente giudizio di rinvio”.
L'attrice in riassunzione faceva presente che, con la sentenza n. 620/2021, pubblicata in data 25 maggio 2021, la Corte di Appello di SC, in parziale accoglimento della domanda proposta dalla sig.ra aveva CP_2
condannato a versare all'odierna convenuta l'importo di Parte_1
€ 26.232,14, al netto delle ritenute fiscali, oltre interessi dalla domanda al saldo, compensando le spese di lite;
che, in data 8 giugno 2021, al solo fine di evitare l'esecuzione forzata, aveva provveduto a Parte_1
versare spontaneamente in favore della sig.ra l'importo di € CP_2
26.716,38, dando così attuazione alla sentenza n. 620/2021.
Secondo l'attrice in riassunzione, “una volta chiarito, come ha fatto la Corte di cassazione nell'ordinanza n. 16202/2024 dell'11 giugno 2024, che gli interessi maturati per il periodo compreso tra il 21° e il 30° anno sui buoni fruttiferi postali appartenenti alla serie Q/P e di cui l'odierna convenuta in riassunzione era titolare, debbano essere computati secondo i rendimenti stabiliti dall'art. 6 del decreto del Ministero del Tesoro del 13 giugno 1986 e dalle relative tabelle allegate”, non vi sono margini da parte di questa Corte per accogliere la domanda di condanna proposta dalla controparte per l'importo di € 26.232,14, al netto delle ritenute fiscali, e oggetto del motivo di appello originariamente ritenuto fondato dalla sentenza n. 620/2021, pubblicata in data 25 maggio 2021, poi cassata con rinvio dalla Suprema
Corte.
A giudizio dell'attore in riassunzione, pertanto, questa Corte è chiamata soltanto a rigettare l'appello proposto dalla sig.ra in relazione alla CP_2 richiesta di pagamento della somma di € 26.232,14, al netto delle ritenute fiscali, accertando e dichiarando per converso che ha Parte_1 corrisposto all'odierna convenuta tutto quello e proprio quello che le doveva essere versato in forza dei buoni fruttiferi postali già riscossi.
L'attrice in riassunzione fa altresì presente che, dalla cassazione della sentenza n. 620/2021 di questa Corte, discende, inoltre, ai sensi dell'art. 389
c.p.c., la necessità di condannare la sig.ra restituire a CP_2 Controparte_5
[...
[...] l'importo versato in esecuzione della sentenza di appello, pari a €
[...]
26.716,38, oltre interessi di legge dal momento del versamento (avvenuto in data 8 giugno 2021) fino al saldo.
L'attore in riassunzione chiede, inoltre, la condanna della convenuta alle spese di lite per il grado di appello, per il giudizio di legittimità e per quello di rinvio.
La convenuta in riassunzione, costituendosi, ha così concluso:
Voglia l'adita Corte d'Appello, contrariis reiectis, in ottemperanza dell'ordinanza della Corte di Cassazione, I Sez. Civile, n. 16202/2024, del
22 maggio 2024, statuire sulle domande proposte dalle parti attenendosi al principio di diritto ivi indicato, procedendo alla compensazione delle spese di lite per il giudizio di appello, per quello di cassazione e per il presente giudizio di rinvio, ravvisandosi nella fattispecie i presupposti per
l'applicazione del II comma dell'art. 92 c.p.c..
All'udienza del 19.3.2025, la Corte ha rinviato, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 24 settembre 2025.
A tale udienza le parti hanno precisato le conclusioni come sopra trascritte e la Corte, assegnati 20 giorni per le comparse conclusionali e 20 per le repliche, ha posto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza cassata, la Corte d'Appello di SC ha dato atto che
[...]
ha acquistato anche alcuni buoni fruttiferi serie P CP_2
successivamente al 1° luglio 1986; che essi sono stati emessi tra il 19 agosto
1986 e l'08 giugno 1988 e, quindi, in data successiva a quella del d.m.
13.6.1986.
La Corte d'Appello ha fatto presente che l'art. 5 del d.m. 13 giugno 1986 prevedeva che “sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera “Q”, i cui moduli verranno forniti dal Poligrafo dello Stato, i buoni della precedente serie “P” emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura “Serie
8 Q/P”, l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi”. La
Corte ha, quindi, dato atto che i buoni in questione recano condizioni di rimborso diverse da quelle previste dal d.m. 13.6.1986, già vigente all'atto della loro emissione, concludendo che, per essi, “non può…. operare la soggezione dei diritti spettanti ai sottoscrittori dei buoni postali alle variazioni derivanti dalla sopravvenienza dei decreti ministeriali, volti a modificare il tasso degli interessi originariamente previsto.” La Corte ha altresì notato che il timbro apposto a tergo di tali titoli prevede il tasso d'interesse sino al ventesimo anno mentre non viene modificato l'importo fisso a bimestre che matura dal ventunesimo sino alla fine del trentesimo anno successivo all'emissione”.
Su queste basi e alla luce della motivazione delle SU in gran parte trascritta in sentenza, la Corte di Appello, dato atto che la difesa di CP_2
ha aderito all'invito, formulato dal Collegio con l'ordinanza del 09
[...]
aprile 2020, a redigere i calcoli relativi agli interessi maturati in relazione ai titoli emessi successivamente al 13 giugno 1986, tenendo conto, per il periodo dal 21° al 30° anno, delle condizioni previste a tergo del titolo ed ha prodotto specifici conteggi per ciascuno dei buoni in questione, ha rilevato che, da detti calcoli, emergeva che, rispetto agli importi già liquidati da
[...]
vantava un ulteriore credito di € Parte_1 Controparte_2
26.232,14.
Ciò posto, la Corte d'Appello, tenuto conto che detti importi non erano contestati, in parziale riforma della sentenza impugnata, ha condannato
[...]
al pagamento in favore di dell'ulteriore Parte_1 Controparte_2 somma di € 26.232,14, con interessi legali dalla domanda al saldo.
Con riguardo alle spese, le compensava integralmente per entrambi i gradi di giudizio, anche tenuto conto del rigetto dell'appello incidentale formulato dall'odierna attrice in riassunzione.
Fatte queste premesse, in questa sede occorre dare applicazione al principio di diritto formulato dalla Corte di cassazione con ordinanza 16202/2024
Ebbene la Corte ha reso le seguenti statuizioni:
9 “il congegno cui rinvia all'art. 173 del codice postale è quello della sostituzione, non certo dell'integrazione, giacché integrare un contratto significa completarne il regolamento attraverso l'introduzione di previsioni ulteriori rispetto a quelle espressamente volute dalle parti”. E, nel caso dei buoni postali, l'intervento del decreto, ab externo, porta invece a sostituire la misura degli interessi pattuita dalle parti.
La Suprema Corte ha altresì chiarito, richiamando Cass., n. 4748/2022) che:
«[…] non sembra si possa seriamente dubitare che l'apposizione di un timbro di dimensioni inferiori alla precedente stampigliatura, che non sia perciò fisicamente idoneo a coprirla integralmente, lasciandone viceversa scoperto un pezzo, e cioè una mera imperfezione dell'operazione materiale di apposizione del timbro, non sia qualcosa che possa avere in qualche modo, anche lontanamente, a che vedere con una manifestazione di volontà concludente, rilevante sul piano negoziale. Si vuol dire che, nel caso in esame, non si è in presenza di un errore sulla dichiarazione, ossia di una manifestazione di volontà, che l'ordinamento impone di considerare nella sua oggettività, quale estremo limite cui si spinge il principio di tutela dell'affidamento sull'altrui dichiarazione, tanto da far prevalere la volontà dichiarata o la dichiarazione trasmessa sulla reale volontà del dichiarante, qualora, per ipotesi, l'errore manchi del requisito della riconoscibilità (art.
1433 in relazione all'art. 1428 c.c.): qui non solo non c'è la volontà dell'ente di pattuire la misura degli interessi che oggi il sottoscrittore richiede, ma non c'è neppure la univoca dichiarazione che il sottoscrittore invoca, giacché egli la fa discendere dalla forzata giustapposizione, dal collage, di due clausole che stanno invece ognuna per proprio conto: l'una, apposta a timbro, concernente i buoni della serie "Q/P", l'altra, preesistente, quelli della serie "P"»; «la pretesa di far discendere la misura degli interessi da una combinazione della disciplina prevista per i buoni della serie "Q", provvisoriamente emessi per mancanza dei relativi supporti cartacei, in forma di buoni della serie "Q/P", con la disciplina prevista per i buoni della serie "P", non ha alcun fondamento sul piano di una elementare logica
10 nell'applicazione dei principi basilari dell'interpretazione contrattuale, sia dal versante della lettera che dell'intenzione delle parti, ai sensi dell'art.
1362 c.c., giacché, se i buoni sono sottoposti alla disciplina della serie "Q",
e l'autorità preposta dalla legge chiarisce che la disciplina della serie "Q", si applica anche alla serie "Q/P", di modo che sul documento viene apposta la sigla "Q/P", ciò sta a testimoniare che l'applicazione della disciplina dei defunti buoni della serie "P" è palesemente esclusa. Il che è tanto più vero alla luce dell'art. 1342 c.c., comma 1, il quale stabilisce, in caso di moduli predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, che le clausole aggiunte al modulo prevalgono su quelle ivi precedentemente scritte qualora siano incompatibili - e che siano incompatibili è in re ipsa, visto che il decreto ministeriale ha individuato i nuovi tassi in sostituzione dei precedenti - con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate» (Cfr., Cass., n. 22619/2023 e successive conformi).
La sentenza della Corte di appello di SC n. 620/2021 è stata, quindi, cassata nella parte in cui ha ritenuto che gli interessi da applicare per il periodo intercorrente tra il 21esimo anno e il 30esimo anno di emissione fosse quello indicato sul timbro apposto sui buoni.
Se ne deva trarre la conclusioni che gli interessi da applicare fossero quelli stabiliti dal DM 13 giugno 1986, come ritenuto dal Tribunale.
Su queste basi, l'appello formulato da non può che Parte_6
essere rigettato con conferma, sul punto, della sentenza di primo grado.
Conseguentemente, va condannata a restituire la Parte_6
somma di 26.231,14, oltre a interessi legali dal giorno del versamento da parte di , come da questa indicato, al saldo. Parte_1
Con riguardo alle spese di lite, a giudizio della Corte, le stesse vanno compensate per il grado di appello, per il giudizio di legittimità e per quello di rinvio.
Da un lato, va considerato che l'appello incidentale formulato dall'odierna attrice in riassunzione è stato rigettato e che sul punto non vi è stato ricorso
11 in cassazione.
In grado di appello vi è, quindi, pacifica reciproca soccombenza che, di per sé, giustifica la compensazione delle spese.
In secondo luogo, va considerato che, al momento dell'introduzione del giudizio di appello e per tutto il corso del conseguente giudizio, non si era ancora formato un orientamento di legittimità sulla questione oggetto di questo giudizio mentre vi era un pacifico contrasto nella giurisprudenza di merito.
Sussiste, quindi, anche la seconda ipotesi dell'art. 92 c.p.c. (assoluta novità della questione trattata).
A giudizio della Corte, inoltre, al momento della proposizione dell'appello la questione giuridica della debenza degli interessi dal ventunesimo al trentesimo anno era caratterizzata da assoluta incertezza ciò che, anche alla luce della sentenza 7 marzo 2018 n. 77 della Corte costituzionale giustifica l'integrale compensazione delle spese” Cassazione civile sez. VI,
10/04/2020, n.7782);
In considerazione di quanto sopra, la Corte dispone l'integrale compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di SC – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, in sede di rinvio, così provvede:
Rigetta l'appello formulato da avverso la sentenza del Controparte_2
Tribunale di BE n. 3156/2016, pubblicata in data 31 ottobre 2016.
Visto l'art. 389 c.p.c., condanna alla restituzione della Controparte_2
somma di euro 26.232,14, oltre interessi legali come indicato in motivazione,
a questa corrisposti in esecuzione della sentenza della Corte d'Appello di
SC n. 620/2021, pubblicata il 25.5.2021, successivamente cassata con ordinanza n. 16202/2024, pubblicata l'11.6.2024.
Compensa integralmente le spese per il grado di appello, per il giudizio di legittimità e per questo giudizio di rinvio.
12 Così deciso in SC nella camera di consiglio del 26 novembre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Michele Stagno dott. Cesare Massetti
13