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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 11/04/2025, n. 333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 333 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO
Il Giudice dott.ssa ANNA MENEGAZZO ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE AI SENSI DELL'ART. 429 c.p.c.
Nella controversia iscritta al n. 256/2025 R.G., promossa con ricorso depositato in data 5.2.2025
da
, Parte_1
- ricorrente –
rappresentato e difeso dall'Avv. DE GOTZEN GABRIELE, come da mandato in calce al ricorso, con domicilio eletto presso il suo studio in Mestre – Venezia, viale Garibaldi 1/i.
con tro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
– resistente -
rappresentato e difeso ex lege dall'AVVOCATURA DELLO STATO DI VENEZIA, con domicilio presso la sede dell'Avvocatura in San Marco 63 Venezia
O G G ETTO : Al tre co ntroversi e i n m at eri a di assi st enza o bbl i ga t ori a .
CONCLUS IONI
Per parte ricorrente:
Dichiarare il diritto del ricorrente, , alla riliquidazione della rivalutazione della Parte_1
speciale elargizione, già riconosciuta con decreto del Ministero degli Interni, con decreto Min. Int.
Prot. 559/C/3/E/8/CC/2031 del 13.10.2014 notificato al ricorrente in data 07.02.2015 e con decreto
1 Min. Int. Prot. 559/C/3/E/8/CC/2031/E dell'11.07.2017 notificato al ricorrente presso lo Studio del suo Legale in data 13.10.2017 e pertanto, previa parziale disapplicazione dei decreti citati, che venga dichiarato il diritto del di ricevere la somma complessiva di € 64.104,00 al netto di Pt_1
quanto già percepito, € 52.462,88 e pertanto di ricevere dal l'ulteriore somma Controparte_1
di € 12.104,00, ovvero la diversa somma risultante in corso di causa.
Condannare l'Amministrazione resistente a corrispondere la differente maggior somma rivalutata pari ad € 12.104,00 ovvero a quella diversa, maggiore o minore, risultante in corso di causa.
Per parte resistente:
in via principale, rigettare il ricorso proposto nei confronti del e comunque Controparte_1
far decorrere la rivalutazione da una data successiva all'entrata in vigore della legge n. 369/03;
rigettare comunque la domanda relativa agli interessi legali, che non possono essere cumulati alla richiesta rivalutazione.
Con compensazione delle spese di lite
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
, riconosciuto Vittima del Dovere, per effetto delle lesioni gravi subite in Parte_1
servizio in data 20.11.2011, con provvedimento del 13.12.2014 e portatore di invalidità
complessiva del 26% (a seguito di sentenza n. 297/16 del Tribunale di Venezia), agiva in giudizio nei confronti del affinché il medesimo fosse condannato a Controparte_1
corrispondergli, sulle somme già erogate con provvedimenti di ottobre 2014 e luglio 2017 a titolo di Speciale elargizione ex art. 5 L. 206/04, la rivalutazione computata in base agli aumenti istat applicati fin dal 2003, lamentando che l'Amministrazione aveva applicato nei suoi confronti un erroneo coefficiente di rivalutazione. Concludeva dunque per la condanna del alla liquidazione a suo favore degli importi differenziali, pari ad € Controparte_1
12.104,00.
Il costituendosi in giudizio negava fondatezza alla pretesa di cui al Controparte_1
ricorso.
Non essendo necessaria attività istruttoria la causa veniva discussa all'udienza odierna.
§ § § § § § § § § § § § § § § §
2 La domanda del ricorrente é fondata.
Occorre ripercorrere l'evoluzione normativa:
- l'art. 1, co. 1, L. 302/90, in tema di benefici spettanti alle vittime del terrorismo, così
stabiliva: “A chiunque subisca un'invalidita' permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di atti di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, a condizione che il soggetto leso non abbia concorso alla commissione degli atti medesimi ovvero di reati a questi connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale, e' corrisposta una elargizione fino a lire
150 milioni, in proporzione alla percentuale di invalidita' riscontrata, con riferimento alla capacita' lavorativa, in ragione di 1,5 milioni per ogni punto percentuale.”;
- in seguito, con L. 369/03 si è disposto che, per gli eventi successivi alla data del 1°
gennaio 2003, le speciali elargizioni di cui agli articoli 1, 4 e 8 della legge 20 ottobre
1990, n. 302, e successive modificazioni, fossero elevate ad euro 200.000;
- il beneficio in parola risulta esteso alle vittime del dovere per effetto di quanto previsto dall'art. 34, co. 1, DL 159/07 (convertito in L. 222/07);
- a proposito della rivalutazione dei benefici l'art. 8 L. 302/90 stabilisce: “1. Gli assegni vitalizi di cui alla presente legge sono soggetti ad una automatica rivalutazione annuale in misura pari al tasso di inflazione accertato per l'anno precedente, sulla base dei dati ufficiali
ISTAT, e sono esenti dall'IRPEF.
2. Le elargizioni previste dalla presente legge sono rivalutate con i criteri di cui al comma 1 alla data della corresponsione e sono esenti dall'IRPEF.”.
Si conviene con i precedenti giurisprudenziali citati e dimessi con il ricorso che per la
Speciale Elargizione il 2° comma dell'art. 8 L. 302/90 sia da intendere nel senso che la rivalutazione della somma, da operare al momento della corresponsione, debba tenere conto dell'importo dell'erogazione come determinato (in incremento) nel 2003 e via via rivalutato, di modo che al momento dell'erogazione la provvidenza corrisponda come valore effettivo -
diverso dunque da quello nominale - a quanto stabilito nel 2003.
3 Solo in questo modo la somma erogata rimarrà sempre attualizzata, altrimenti determinandosi una irragionevole differenziazione di trattamento a seconda del momento nel quale avviene il fatto che dà origine al riconoscimento dello stato di vittima del dovere (o del terrorismo) o quello dell'erogazione, a seconda della data di riferimento utilizzata dall'Amministrazione, non essendo peraltro chiaro come questa abbia individuato nel caso di specie i coefficienti di rivalutazione istat applicati in sede di liquidazione, sicuramente non quello del 2003 utilizzato da parte ricorrente (docc. 7 ed 8 ric.).
In questo senso depone anche, a conforto, quanto previsto al 1° comma della medesima norma in relazione agli assegni previsti dalla medesima legge, per i quali è pure prevista la rivalutazione annuale. La diversa terminologia utilizzata nel 1° rispetto al 2° comma si giustifica in quanto l'assegno viene corrisposto periodicamente, mentre la speciale elargizione
è erogata una tantum.
Ne consegue che il debba essere condannato a corrispondere al ricorrente CP_1
l'importo differenziale indicato in ricorso, ovvero € 12.104,00, stante la mancata contestazione in punto quantum da parte del . CP_1
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa, condanna il a corrispondere al CP_1
ricorrente € 12.104,00.
Condanna il convenuto a rifondere al ricorrente le spese di lite liquidate in € 2.000,00, CP_1
oltre IVA e CPA e rimborso forfetario del 15%.
Venezia, 11/04/2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Anna Menegazzo
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