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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 27/05/2025, n. 820 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 820 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale di Cagliari, composto dai magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice relatore
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 5959 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2023,
promossa da:
, nata a [...] il [...], c.f. residente a Parte_1 C.F._1
Capoterra, elettivamente domiciliata in Cagliari nella via Dettori n.27 presso lo studio dell'avv.
Silvia Piras (c.f. ), che la rappresenta e difende per procura speciale posta in C.F._2
calce al ricorso,
Ricorrente
contro
, nato a [...] l'[...], c.f. , residente in [...], CP_1 C.F._3
Convenuto -contumace
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO,
Intervenuto per legge CONCLUSIONI:
Nell'interesse di parte ricorrente: “Giudice Voglia stabilire che il sig. si rechi a prendere i CP_1
figli e li riaccompagni presso il loro domicilio secondo il seguente calendario:
- il martedì ed il giovedì dall'uscita di scuola, da cui li prenderà il padre fino alle ore 21,30, orario in cui li riporterà a casa dopo averli fatti cenare. Stessi orari verranno mantenuti nel periodo in cui i bambini non frequentano la scuola. Il padre terrà con sé i figli anche a settimane alterne dal sabato ore 13,30 alla domenica ore 21,30, orario in cui li riaccompagnerà a casa. - Sia disposto che durante il periodo estivo i minori stiano con entrambi i genitori per 7 giorni consecutivi + altri 8 giorni consecutivi da concordare entro il 30/04 di ogni anno. - Sia disposto che a Natale i minori stiano con un genitore dal 23 al 26 dicembre e con l'altro dal 30 al 2 gennaio, in alternanza di anno in anno;
a Pasqua dal sabato al lunedì sera con un genitore ad anni alterni. Infine si chiede che il sig.
Giudice Voglia confermare le restanti statuizioni già determinate col provvedimento del
4/03/2024.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 09.09.2023 ha adito questo Tribunale domandando la Parte_1
pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'affidamento condiviso dei figli minori, l'assegnazione alla resistente della casa familiare, la determinazione di un contributo per il mantenimento dei figli nella misura di euro 500,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
A fondamento delle domande formulate, la ricorrente ha esposto che le parti hanno contratto matrimonio in Pula il 29/09/2007; che dallo loro unione sono nati due figli: Persona_1
(9/09/2009) e (1/02/2014); che i coniugi si sono separati con sentenza n. 1971/2017 Persona_2
emessa dal Tribunale di Cagliari il 6/06/2017, pubblicata il 19/06/2017; che in sede di separazione è
stato posto a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori col versamento della somma mensile di importo pari ad 375,00, oltre al 50 % delle spese straordinarie;
che il resistente non ha corrisposto puntualmente il contributo cumulando arretrati per euro 8000,00
a titolo di arretrati e che sono aumentate le esigenze dei figli. Per quanto concerne la propria condizione economica ha dedotto di svolgere la professione di insegnante con contratti precari a tempo determinato, mentre il resistente svolge la professione di operaio presso una lavanderia industriale.
******
Nonostante la ritualità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza il convenuto è
rimasto contumace.
***
All'udienza del 4.03.2024 è comparsa la sola parte ricorrente, la quale oltre a confermare il contenuto del ricorso ha dichiarato “Dal matrimonio sono nati i figli il 9.9.2009 e Persona_1
il 1.2.2014. i figli vivono con me a Capoterra. Lui risulta residente ad Assemini ma Persona_2
in realtà vive con la madre nella stessa città. Io lavoro come insegnante di scuola dell'infanzia con contratti a termine. Al momento lavoro per la scuola paritaria di San Sperate con lo stipendio di euro 1400,00 circa. Lui lavora per la Nivea come operaio e non conosco l'ammontare dello stipendio. In sede di separazione è stato prevista la collocazione dei bambini presso di me con affido condiviso. È previsto che lui veda i figli per due giorni a settimana e a fine settimana alternati. Spesso lui cambia orari e giorni a seconda delle sue esigenze. Deve versare la somma di euro 375,00 mensili e talvolta omette di versare e non versa le spese straordinarie. Percepisco a metà l'assegno unico per euro 221,00. La casa coniugale dove sto vivendo è di sua proprietà. Le
esigenze dei minori sono aumentate e pertanto ho necessità dell'aumento del contributo. La
separazione risale al 2017.”
Il Giudice, dichiarata la contumacia del resistente, ha pronunciato l'ordinanza ai sensi dell'art. 473
bis 22 c.p. confermando l'affido condiviso dei figli minori con collocazione presso il domicilio materno e l'assegnazione alla madre della casa coniugale, ha altresì posto a carico del convenuto l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli con il versamento dell'importo di euro 500,00
mensili. Nulla ha disposto sui mezzi di prova non essendo state dedotte prove costituende. All'udienza del 23.10.2024, il procuratore di parte ricorrente ha dato atto di avere precisato le e di avere domandato quanto all'ammontare del mantenimento la conferma di quanto disposto co l'ordinanza ai sensi del n.22.
il Giudice ha trattenuto la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
****
La domanda di divorzio merita accoglimento in quanto fondata.
I coniugi hanno, infatti, provato, con la produzione di copia degli atti del procedimento di separazione personale, di essere legalmente separati e che, dalla data di comparizione davanti al
Presidente in quella procedura (sentenza n. 1971/2017) alla data del deposito del ricorso introduttivo nel presente giudizio (il 9.09.2023), sono trascorsi i termini di legge.
In mancanza di contestazioni deve ritenersi, come espressamente previsto dalla legge, che la separazione medesima sia stata ininterrotta.
Ricorrono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), l. 1 dicembre 1970, n. 898, così come modificata dalla legge 6 maggio 2015, n. 55, e deve pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e . Parte_1 CP_1
*****
Ritiene inoltre il Collegio che anche le ulteriori domande formulate dal ricorrente debbano essere accolte. Non sono infatti emerse ragioni per derogare alla regola prioritaria dell'affidamento condiviso del minore, posta a salvaguardia del diritto alla bigenitorialità del minore, d'altra parte,
già oggetto di accordo fra le parti in sede di separazione.
I minori e saranno domiciliati presso l'abitazione materna, ivi stabilendo il loro Per_3 Per_2
domicilio prevalente nonché la residenza anagrafica.
In riferimento, quindi, a modalità e tempi di permanenza dei predetti minori presso il padre,
ormai quindicenne potrà incontrare il padre quando vorrà previo accordo con lo stesso, per Per_1 quanto concerne , il padre potrà tenere con sé il figlio il martedì ed il giovedì dall'uscita di Per_2
scuola fino alle ore 21; stessi orari verranno mantenuti nel periodo in cui il minore non frequenti la scuola;
inoltre a settimane alterne dal sabato ore 13 alla domenica ore 21; durante il periodo estivo i minori potranno stare con il padre 8 giorni consecutivi da concordare entro il 30/04 di ogni anno;
a
Natale i minori potranno stare con un genitore dal 23 al 26 dicembre e con l'altro dal 30 al 2
gennaio, in alternanza di anno in anno;
a Pasqua dal sabato al lunedì sera con un genitore ad anni alterni.
Deve confermarsi l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, per ivi convivere con i figli minori.
Per quanto attiene ai profili economici, si premette che con l'ordinanza resa in data 4.03.2024 è
stato posto a carico del l'obbligo di corrispondere, l'importo di euro 500,00 per il CP_1
mantenimento dei figli minori. In tale sede si è tenuto conto delle accresciute esigenze dei figli e della circostanza che la ricorrente è una lavoratrice precaria .
Considerato che la situazione reddituale e lavorativa delle parti risulta invariata, ritiene congruo il
Collegio che l'importo da porsi a carico del a titolo di contributo per il mantenimento dei CP_1
figli, debba essere confermato in euro 500,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Le spese del giudizio devono essere compensate stante la contumacia del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente decidendo:
- Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Pula il 29.09.2007 tra,
, nata a [...] il [...] e , nato a [...] Parte_1 CP_1
l'1/03/1978, ordinando all'ufficiale dello stato civile del comune di Pula di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2007,
atto n. 54, parte II, serie A); - affida i figli minori e a entrambi i genitori, dai quali dovranno Persona_1 Persona_2
continuare a ricevere cura educazione e istruzione, mantenendo con ciascuno rapporti equilibrati e continuativi, e conservando rapporti significativi con i parenti e gli ascendenti di ciascun ramo genitoriale. I genitori eserciteranno entrambi la responsabilità genitoriale assumendo sempre di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per i figli, e decidendo autonomamente soltanto su questioni di ordinaria amministrazione;
- dispone che i minori siano collocati in via prevalente presso la madre, dove resterà fissata la loro residenza anagrafica;
- in riferimento, a modalità e tempi di permanenza dei minori presso il padre, dispone che,
ormai quindicenne potrà incontrare il padre quando vorrà previo accordo con lo Per_1
stesso, per quanto concerne , il padre potrà tenere con sè il figlio il martedì ed il Per_2
giovedì dall'uscita di scuola fino alle ore 21; stessi orari verranno mantenuti nel periodo in cui il bambino non frequenta la scuola.
Il padre terrà con sé i figli anche a settimane alterne dal sabato ore 13 alla domenica ore 21;
durante il periodo estivo i minori potranno stare con il padre 8 giorni consecutivi da concordare entro il 30/04 di ogni anno;
a Natale i minori potranno stare con un genitore dal
23 al 26 dicembre e con l'altro dal 30 al 2 gennaio, in alternanza di anno in anno;
a Pasqua
dal sabato al lunedì sera con un genitore ad anni alterni;
- assegna a la casa coniugale, per continuare ad abitarvi con i figli;
Parte_1
- dispone che contribuisca al mantenimento dei figli, mediante il versamento a CP_1
favore di entro il 5 di ogni mese della somma di euro 500,00 (250,00 per Parte_1
ciascun figlio), con rivalutazione secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie;
- dichiara integralmente compensate le spese di lite
Così deciso in Cagliari in data 20.5.2025, nella camera di Consiglio della prima Sezione Civile del
Tribunale. Il Giudice estensore
Dott. Mario Farina
Il Presidente
Dott. Giorgio Latti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale di Cagliari, composto dai magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice relatore
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 5959 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2023,
promossa da:
, nata a [...] il [...], c.f. residente a Parte_1 C.F._1
Capoterra, elettivamente domiciliata in Cagliari nella via Dettori n.27 presso lo studio dell'avv.
Silvia Piras (c.f. ), che la rappresenta e difende per procura speciale posta in C.F._2
calce al ricorso,
Ricorrente
contro
, nato a [...] l'[...], c.f. , residente in [...], CP_1 C.F._3
Convenuto -contumace
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO,
Intervenuto per legge CONCLUSIONI:
Nell'interesse di parte ricorrente: “Giudice Voglia stabilire che il sig. si rechi a prendere i CP_1
figli e li riaccompagni presso il loro domicilio secondo il seguente calendario:
- il martedì ed il giovedì dall'uscita di scuola, da cui li prenderà il padre fino alle ore 21,30, orario in cui li riporterà a casa dopo averli fatti cenare. Stessi orari verranno mantenuti nel periodo in cui i bambini non frequentano la scuola. Il padre terrà con sé i figli anche a settimane alterne dal sabato ore 13,30 alla domenica ore 21,30, orario in cui li riaccompagnerà a casa. - Sia disposto che durante il periodo estivo i minori stiano con entrambi i genitori per 7 giorni consecutivi + altri 8 giorni consecutivi da concordare entro il 30/04 di ogni anno. - Sia disposto che a Natale i minori stiano con un genitore dal 23 al 26 dicembre e con l'altro dal 30 al 2 gennaio, in alternanza di anno in anno;
a Pasqua dal sabato al lunedì sera con un genitore ad anni alterni. Infine si chiede che il sig.
Giudice Voglia confermare le restanti statuizioni già determinate col provvedimento del
4/03/2024.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 09.09.2023 ha adito questo Tribunale domandando la Parte_1
pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'affidamento condiviso dei figli minori, l'assegnazione alla resistente della casa familiare, la determinazione di un contributo per il mantenimento dei figli nella misura di euro 500,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
A fondamento delle domande formulate, la ricorrente ha esposto che le parti hanno contratto matrimonio in Pula il 29/09/2007; che dallo loro unione sono nati due figli: Persona_1
(9/09/2009) e (1/02/2014); che i coniugi si sono separati con sentenza n. 1971/2017 Persona_2
emessa dal Tribunale di Cagliari il 6/06/2017, pubblicata il 19/06/2017; che in sede di separazione è
stato posto a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori col versamento della somma mensile di importo pari ad 375,00, oltre al 50 % delle spese straordinarie;
che il resistente non ha corrisposto puntualmente il contributo cumulando arretrati per euro 8000,00
a titolo di arretrati e che sono aumentate le esigenze dei figli. Per quanto concerne la propria condizione economica ha dedotto di svolgere la professione di insegnante con contratti precari a tempo determinato, mentre il resistente svolge la professione di operaio presso una lavanderia industriale.
******
Nonostante la ritualità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza il convenuto è
rimasto contumace.
***
All'udienza del 4.03.2024 è comparsa la sola parte ricorrente, la quale oltre a confermare il contenuto del ricorso ha dichiarato “Dal matrimonio sono nati i figli il 9.9.2009 e Persona_1
il 1.2.2014. i figli vivono con me a Capoterra. Lui risulta residente ad Assemini ma Persona_2
in realtà vive con la madre nella stessa città. Io lavoro come insegnante di scuola dell'infanzia con contratti a termine. Al momento lavoro per la scuola paritaria di San Sperate con lo stipendio di euro 1400,00 circa. Lui lavora per la Nivea come operaio e non conosco l'ammontare dello stipendio. In sede di separazione è stato prevista la collocazione dei bambini presso di me con affido condiviso. È previsto che lui veda i figli per due giorni a settimana e a fine settimana alternati. Spesso lui cambia orari e giorni a seconda delle sue esigenze. Deve versare la somma di euro 375,00 mensili e talvolta omette di versare e non versa le spese straordinarie. Percepisco a metà l'assegno unico per euro 221,00. La casa coniugale dove sto vivendo è di sua proprietà. Le
esigenze dei minori sono aumentate e pertanto ho necessità dell'aumento del contributo. La
separazione risale al 2017.”
Il Giudice, dichiarata la contumacia del resistente, ha pronunciato l'ordinanza ai sensi dell'art. 473
bis 22 c.p. confermando l'affido condiviso dei figli minori con collocazione presso il domicilio materno e l'assegnazione alla madre della casa coniugale, ha altresì posto a carico del convenuto l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli con il versamento dell'importo di euro 500,00
mensili. Nulla ha disposto sui mezzi di prova non essendo state dedotte prove costituende. All'udienza del 23.10.2024, il procuratore di parte ricorrente ha dato atto di avere precisato le e di avere domandato quanto all'ammontare del mantenimento la conferma di quanto disposto co l'ordinanza ai sensi del n.22.
il Giudice ha trattenuto la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
****
La domanda di divorzio merita accoglimento in quanto fondata.
I coniugi hanno, infatti, provato, con la produzione di copia degli atti del procedimento di separazione personale, di essere legalmente separati e che, dalla data di comparizione davanti al
Presidente in quella procedura (sentenza n. 1971/2017) alla data del deposito del ricorso introduttivo nel presente giudizio (il 9.09.2023), sono trascorsi i termini di legge.
In mancanza di contestazioni deve ritenersi, come espressamente previsto dalla legge, che la separazione medesima sia stata ininterrotta.
Ricorrono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), l. 1 dicembre 1970, n. 898, così come modificata dalla legge 6 maggio 2015, n. 55, e deve pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e . Parte_1 CP_1
*****
Ritiene inoltre il Collegio che anche le ulteriori domande formulate dal ricorrente debbano essere accolte. Non sono infatti emerse ragioni per derogare alla regola prioritaria dell'affidamento condiviso del minore, posta a salvaguardia del diritto alla bigenitorialità del minore, d'altra parte,
già oggetto di accordo fra le parti in sede di separazione.
I minori e saranno domiciliati presso l'abitazione materna, ivi stabilendo il loro Per_3 Per_2
domicilio prevalente nonché la residenza anagrafica.
In riferimento, quindi, a modalità e tempi di permanenza dei predetti minori presso il padre,
ormai quindicenne potrà incontrare il padre quando vorrà previo accordo con lo stesso, per Per_1 quanto concerne , il padre potrà tenere con sé il figlio il martedì ed il giovedì dall'uscita di Per_2
scuola fino alle ore 21; stessi orari verranno mantenuti nel periodo in cui il minore non frequenti la scuola;
inoltre a settimane alterne dal sabato ore 13 alla domenica ore 21; durante il periodo estivo i minori potranno stare con il padre 8 giorni consecutivi da concordare entro il 30/04 di ogni anno;
a
Natale i minori potranno stare con un genitore dal 23 al 26 dicembre e con l'altro dal 30 al 2
gennaio, in alternanza di anno in anno;
a Pasqua dal sabato al lunedì sera con un genitore ad anni alterni.
Deve confermarsi l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, per ivi convivere con i figli minori.
Per quanto attiene ai profili economici, si premette che con l'ordinanza resa in data 4.03.2024 è
stato posto a carico del l'obbligo di corrispondere, l'importo di euro 500,00 per il CP_1
mantenimento dei figli minori. In tale sede si è tenuto conto delle accresciute esigenze dei figli e della circostanza che la ricorrente è una lavoratrice precaria .
Considerato che la situazione reddituale e lavorativa delle parti risulta invariata, ritiene congruo il
Collegio che l'importo da porsi a carico del a titolo di contributo per il mantenimento dei CP_1
figli, debba essere confermato in euro 500,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Le spese del giudizio devono essere compensate stante la contumacia del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente decidendo:
- Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Pula il 29.09.2007 tra,
, nata a [...] il [...] e , nato a [...] Parte_1 CP_1
l'1/03/1978, ordinando all'ufficiale dello stato civile del comune di Pula di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2007,
atto n. 54, parte II, serie A); - affida i figli minori e a entrambi i genitori, dai quali dovranno Persona_1 Persona_2
continuare a ricevere cura educazione e istruzione, mantenendo con ciascuno rapporti equilibrati e continuativi, e conservando rapporti significativi con i parenti e gli ascendenti di ciascun ramo genitoriale. I genitori eserciteranno entrambi la responsabilità genitoriale assumendo sempre di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per i figli, e decidendo autonomamente soltanto su questioni di ordinaria amministrazione;
- dispone che i minori siano collocati in via prevalente presso la madre, dove resterà fissata la loro residenza anagrafica;
- in riferimento, a modalità e tempi di permanenza dei minori presso il padre, dispone che,
ormai quindicenne potrà incontrare il padre quando vorrà previo accordo con lo Per_1
stesso, per quanto concerne , il padre potrà tenere con sè il figlio il martedì ed il Per_2
giovedì dall'uscita di scuola fino alle ore 21; stessi orari verranno mantenuti nel periodo in cui il bambino non frequenta la scuola.
Il padre terrà con sé i figli anche a settimane alterne dal sabato ore 13 alla domenica ore 21;
durante il periodo estivo i minori potranno stare con il padre 8 giorni consecutivi da concordare entro il 30/04 di ogni anno;
a Natale i minori potranno stare con un genitore dal
23 al 26 dicembre e con l'altro dal 30 al 2 gennaio, in alternanza di anno in anno;
a Pasqua
dal sabato al lunedì sera con un genitore ad anni alterni;
- assegna a la casa coniugale, per continuare ad abitarvi con i figli;
Parte_1
- dispone che contribuisca al mantenimento dei figli, mediante il versamento a CP_1
favore di entro il 5 di ogni mese della somma di euro 500,00 (250,00 per Parte_1
ciascun figlio), con rivalutazione secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie;
- dichiara integralmente compensate le spese di lite
Così deciso in Cagliari in data 20.5.2025, nella camera di Consiglio della prima Sezione Civile del
Tribunale. Il Giudice estensore
Dott. Mario Farina
Il Presidente
Dott. Giorgio Latti