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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 27/05/2025, n. 254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 254 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 553/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente
Dott.ssa Laura Ventriglia Giudice Rel.
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina GOP
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 553/2024 promossa da:
, C.F. , con l'avv. ALESSANDRO GUIDOTTI Parte_1 C.F._1
- Ricorrente -
contro
, C.F. , contumace Controparte_1 C.F._2
- Resistente - con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Piacenza
- Interventore ex lege -
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da verbale di udienza del 29 aprile 2025.
Il PM ha chiesto di dichiarare la separazione dei coniugi di cui è causa, con tutte le conseguenze e gli adempimenti di legge.
§ § §
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Parte_1
Piacenza, chiedendo dichiararsi la separazione personale dei Coniugi, Controparte_1
pagina 1 di 6 l'affidamento condiviso della IA minore ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1
prevalente presso la madre, alla quale assegnare la casa coniugale sita in Podenzano (PC) via
Marco Polo n. 24 e disciplinando il diritto di visita paterno come in Ricorso;
di porre a carico del signor , a titolo di contributo per il mantenimento della IA, un assegno mensile Controparte_1 di € 600,00 da versarsi alla moglie tramite bonifico bancario entro il giorno 10 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie occorrenti per la Minore.
A sostegno delle proprie conclusioni, la Ricorrente deduceva che: - le Parti contraevano matrimonio concordatario in data 12 giugno 2010 in Vigolzone (PC), in regime di separazione dei beni (atto di matrimonio trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio dell'anno 2010 del
Comune di Vigolzone, al n. 7 Parte II); - la residenza familiare veniva fissata in Podenzano (PC)
via Marco Polo n. 24, in un immobile di proprietà dei genitori della Ricorrente, concessole in comodato gratuito;
- dall'unione coniugale nasceva in Piacenza il 22 febbraio 2013 la IA
, afflitta da problemi neurologici, con bisogni affettivi, educativi e sociali particolari;
- Per_1
l'inadeguatezza del marito a farsi carico di alcune responsabilità, delle quali si occupava lei in via esclusiva aveva creato incomprensioni e screzi fra i coniugi ed a fine luglio 2023, dopo un litigio, la Ricorrente invitava il marito a non far rientro a casa e lo questi si trasferiva a vivere nell'abitazione in comproprietà con la madre, in Ponte dell'Olio Frazione Riva, rendendo nota la volontà di separarsi tramite il proprio legale;
- al mattino la ricorrente usciva di casa alle ore 7,30
per recarsi al lavoro per poi rientrare fra le 17,30 e le 18,30 per cui la minore veniva accompagnata solitamente a scuola (scuola elementare di Podenzano) dalla zia materna e dopo l'uscita di scuola alle 13,30, veniva riaccompagnata al pomeridiano dalle 14.30 alle 16.30 quando veniva prelevata dalla baby-sitter e portata a casa ove un'assistente scolastica la affiancava privatamente nello studio fino alle 18,30/19,00; - la minore frequentava regolarmente le sedute di logopedia a
Piacenza presso la dott.ssa da settembre a maggio una volta a settimana, Persona_2 poi durante l'estate anche due sedute a settimana;
- era impiegata presso la ditta MCM SpA di
Vigolzone (PC), mentre il resistente era operaio idraulico presso l'Impresa individuale UC
ST di Ponte dell'Olio (PC).
All'esito del deposito del ricorso principale, la causa veniva iscritta a ruolo e con provvedimento del Presidente di Sezione civile dott.ssa Marisella Gatti del 4 aprile 2024, ne veniva assegnata la trattazione e l'istruttoria al giudice relatore dott.ssa Laura Ventriglia, la quale fissava per la comparizione delle Parti l'udienza del 9 luglio 2024, assegnando termine alla Ricorrente per la pagina 2 di 6 notifica dell'atto introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza, nonché termine a Parte resistente per la costituzione in giudizio.
Alla prima udienza, il Giudice rilevava che la notifica al resistente non si era correttamente perfezionata e fissava, pertanto, una nuova udienza di comparizione parti per il giorno 10 dicembre
2024.
All'udienza così fissata, nessuno si costituiva per il Resistente, nonostante la ritualità della notifica e pertanto, veniva dichiarata la contumacia del resistente mentre la Difesa di Controparte_1 parte Ricorrente insisteva per l'accoglimento del ricorso chiedendo, a parziale modifica delle già rassegnate conclusioni, l'affidamento esclusivo della Minore alla madre, rappresentando che, successivamente al deposito del ricorso, a partire dal mese di giugno 2024, il padre non vedeva la
IA, non rispondeva ai suoi messaggi telefonici e non versava più nulla alla madre per il mantenimento della IA minore . Per_1
Con ordinanza in data 8 gennaio 2025 il Giudice, in via temporanea e urgente autorizzava i coniugi a vivere separati, libero ognuno di scegliere una propria residenza, disponeva l'affidamento esclusivo della minore alla madre con residenza abituale presso la stessa e possibilità di Per_1
incontrare il padre, previo accordo con la madre e con modalità non disturbanti per la Minore,
assegnava la casa familiare, con i mobili e gli arredi ivi contenuti, alla madre per abitarvi con la IA minorenne, con obbligo per il padre di lasciarla libera di sé e dei propri effetti personali entro il 10 febbraio 2025, poneva a carico del Resistente il versamento di un assegno mensile di €
400,00, a titolo di contributo per il mantenimento della IA , da versarsi in via anticipata Per_1
entro i primi 10 giorni di ogni mese, assegno da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT,
poneva altresì a carico del padre la corresponsione del 50% delle spese straordinarie occorrenti per la IA e fissava per la discussione orale della causa l'udienza del 29 aprile 2025.
Alla predetta udienza, il Giudice invitava la Parte ricorrente a precisare le proprie conclusioni e tratteneva la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del PM in sede.
***
Parte Ricorrente ha concluso per l'affidamento esclusivo della IA minore alla madre, Per_1
allegando circostanze comprovanti il totale disinteresse del padre nei confronti della IA, sia da un punto di vista economico che morale.
Segnatamente, la Ricorrente ha allegato che, a partire dal mese di giugno 2024, la IA non vede più il padre che è totalmente disinteressato alla vita della Minore e non risponde neanche ai suoi pagina 3 di 6 messaggi telefonici. Inoltre da allora lo stesso non versa più alla moglie l'importo di € 300,00 che precedentemente le corrispondeva a titolo di mantenimento della IA minore . Per_1
Come è noto, in termini generali, l'ordinamento tende a prediligere il regime di affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, nel rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi (Cass. civ., sez. I, 20/11/2019, n.
30191) nell'interesse dello stesso.
Ritiene tuttavia la granitica giurisprudenza sul punto che, in ogni caso, il regime dell'affidamento condiviso possa essere derogato in presenza di circostanze, già tipizzate, quali gravi situazioni di rischio per il benessere e l'incolumità del minore (Cass. 22.9.2016 n. 18559) o situazioni di manifesto disinteresse o incapacità del genitore (Cass. 17.1.2017 n. 977).
Il pregiudizio per il minore sussiste non solo in presenza di carenze educative e relazionali, ma anche quando “il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo
discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente” (cfr. Cass. Civ., sez. I,
17/12/2009, n. 26587).
Ne consegue che l'affidamento esclusivo va disposto solo ove si accerti - in positivo - l'idoneità del genitore esclusivo affidatario ed - in negativo - l'inidoneità o la manifesta carenza dell'altro genitore (sul punto, cfr. tra le tante, Cass., sez. I, 19/09/2023, n. 26796; Cass., 1/8/2023, n. 23333;
Cass., 6/7/2022, n. 21425).
Nel caso di specie, la minore non ha più alcun rapporto con il padre, ormai dal giugno Per_1
2024, nonostante i tentativi della stessa di mettersi in contatto con il padre che non risponde neanche ai messaggi della IA. Da allora il padre è totalmente assente dalla vita di e non Per_1
versa nulla alla madre per il mantenimento della IA minore.
Tali circostanze non sono contrastate da elementi di segno contrario, avendo Controparte_1 deciso di non costituirsi nel presente giudizio;
di talché, risulta provata l'inadeguatezza ed incapacità genitoriale del padre, alla luce del disinteresse, sia materiale che morale, mostrato dal
Resistente nei riguardi della IA minore con la quale, a partire dal mese di giugno 2024, Per_1
non ha più alcun rapporto ed essendosi sottratto ai propri compiti di educazione e di cura della IA minore, che è affetta da problemi neurologici con bisogni affettivi e sociali particolari ed al pagina 4 di 6 cui accudimento, da quel momento, si è occupata in via esclusiva la madre, anche dal punto di vista economico.
Ne consegue che l'affidamento esclusivo della minore alla madre risulta rispondere Per_1 all'interesse della stessa, dovendosi al contempo prevedere che la ripresa delle frequentazioni padre-IA avvenga solo quando il padre mostrerà interesse a recuperare il rapporto con la IA,
su accordo dei genitori e con modalità non disturbanti per la Minore stessa.
Quanto alle richieste economiche, Parte Ricorrente ha chiesto che venga posto a carico del padre un assegno di € 600,00 mensili a titolo di mantenimento della IA minore.
A sostegno di tali richieste, la Ricorrente ha allegato di lavorare come impiegata presso la ditta
MCM S.p.a. di Vigolzone (PC) e di percepire uno stipendio mensile di circa € 1.500,00. Quanto al
Resistente, la madre deduce che lo stesso lavora come idraulico presso la ditta UC ST in Ponte dell'Olio, con una retribuzione mensile di circa € 1.500,00.
Ciò posto, in considerazione del superiore obbligo dei genitori di contribuire al mantenimento della prole in proporzione ai rispettivi redditi e capacità di lavoro, professionale e casalingo, degli elementi offerti e delle esigenze medie di una bambina dell'età di , con bisogni educativi Per_1
speciali, si ritiene di confermare quanto previsto in via provvisoria, ponendo a carico del padre un assegno mensile di € 400,00 quale contributo per il mantenimento della IA, da versarsi in via anticipata entro i primi 10 giorni di ogni mese, assegno da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT sul costo della vita per famiglie di operai ed impiegati, oltre al 50% delle spese straordinarie occorrenti per la IA minore individuate secondo le linee guida del C.N.F..
Si precisa che in ragione dell'età della minore non si è provveduto all'ascolto degli stessi in Per_1
giudizio ritenuto dal Tribunale manifestamente superfluo.
***
Quanto alle spese processuali, tenuto conto della natura della causa, dei motivi della decisione e del comportamento processuale del Resistente, che è rimasto contumace nel presente procedimento, se ne giustifica la compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così decide:
- dichiara la separazione dei coniugi e , autorizzando gli stessi a Parte_1 Controparte_1
vivere separati, libero ciascuno di scegliere la propria residenza;
pagina 5 di 6 - dispone che l'abitazione coniugale, sita in Podenzano (PC) Via Marco Polo n. 24, di esclusiva proprietà della OR , resti assegnata alla madre, che continuerà ad abitarla Parte_1
unitamente alla IA minore;
Per_1
- dispone l'affidamento esclusivo della minore alla madre, con residenza abituale presso la Per_1
stessa e possibilità di incontrare il padre, previo accordo con la madre e con modalità non disturbanti per la Minore;
- dispone che versi in favore della Ricorrente, a titolo di contributo per il Controparte_1
mantenimento della IA , entro il giorno 10 di ogni mese tramite bonifico Persona_3
bancario, la complessiva somma di e 400,00 con aggiornamento I.S.T.A.T. annuale, a decorrere dalla data della domanda, oltre al 50% delle spese straordinarie occorrenti per la IA , Per_1
individuate secondo le linee guida del C.N.F. a decorrere dalla data della domanda;
- dà atto che l'Assegno unico universale per la Minore verrà percepito integralmente dalla madre dal momento che la minore viene affidata in via esclusiva alla madre;
Per_1
- ordina al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere alle dovute annotazioni ed adempimenti di Legge;
- dichiara integralmente compensate tra le Parti le spese del presente procedimento.
Così deciso in Piacenza, il 27 maggio 2025
Il Presidente Il Giudice Relatore dott.ssa Marisella Gatti dott.ssa Laura Ventriglia
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente
Dott.ssa Laura Ventriglia Giudice Rel.
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina GOP
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 553/2024 promossa da:
, C.F. , con l'avv. ALESSANDRO GUIDOTTI Parte_1 C.F._1
- Ricorrente -
contro
, C.F. , contumace Controparte_1 C.F._2
- Resistente - con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Piacenza
- Interventore ex lege -
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da verbale di udienza del 29 aprile 2025.
Il PM ha chiesto di dichiarare la separazione dei coniugi di cui è causa, con tutte le conseguenze e gli adempimenti di legge.
§ § §
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Parte_1
Piacenza, chiedendo dichiararsi la separazione personale dei Coniugi, Controparte_1
pagina 1 di 6 l'affidamento condiviso della IA minore ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1
prevalente presso la madre, alla quale assegnare la casa coniugale sita in Podenzano (PC) via
Marco Polo n. 24 e disciplinando il diritto di visita paterno come in Ricorso;
di porre a carico del signor , a titolo di contributo per il mantenimento della IA, un assegno mensile Controparte_1 di € 600,00 da versarsi alla moglie tramite bonifico bancario entro il giorno 10 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie occorrenti per la Minore.
A sostegno delle proprie conclusioni, la Ricorrente deduceva che: - le Parti contraevano matrimonio concordatario in data 12 giugno 2010 in Vigolzone (PC), in regime di separazione dei beni (atto di matrimonio trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio dell'anno 2010 del
Comune di Vigolzone, al n. 7 Parte II); - la residenza familiare veniva fissata in Podenzano (PC)
via Marco Polo n. 24, in un immobile di proprietà dei genitori della Ricorrente, concessole in comodato gratuito;
- dall'unione coniugale nasceva in Piacenza il 22 febbraio 2013 la IA
, afflitta da problemi neurologici, con bisogni affettivi, educativi e sociali particolari;
- Per_1
l'inadeguatezza del marito a farsi carico di alcune responsabilità, delle quali si occupava lei in via esclusiva aveva creato incomprensioni e screzi fra i coniugi ed a fine luglio 2023, dopo un litigio, la Ricorrente invitava il marito a non far rientro a casa e lo questi si trasferiva a vivere nell'abitazione in comproprietà con la madre, in Ponte dell'Olio Frazione Riva, rendendo nota la volontà di separarsi tramite il proprio legale;
- al mattino la ricorrente usciva di casa alle ore 7,30
per recarsi al lavoro per poi rientrare fra le 17,30 e le 18,30 per cui la minore veniva accompagnata solitamente a scuola (scuola elementare di Podenzano) dalla zia materna e dopo l'uscita di scuola alle 13,30, veniva riaccompagnata al pomeridiano dalle 14.30 alle 16.30 quando veniva prelevata dalla baby-sitter e portata a casa ove un'assistente scolastica la affiancava privatamente nello studio fino alle 18,30/19,00; - la minore frequentava regolarmente le sedute di logopedia a
Piacenza presso la dott.ssa da settembre a maggio una volta a settimana, Persona_2 poi durante l'estate anche due sedute a settimana;
- era impiegata presso la ditta MCM SpA di
Vigolzone (PC), mentre il resistente era operaio idraulico presso l'Impresa individuale UC
ST di Ponte dell'Olio (PC).
All'esito del deposito del ricorso principale, la causa veniva iscritta a ruolo e con provvedimento del Presidente di Sezione civile dott.ssa Marisella Gatti del 4 aprile 2024, ne veniva assegnata la trattazione e l'istruttoria al giudice relatore dott.ssa Laura Ventriglia, la quale fissava per la comparizione delle Parti l'udienza del 9 luglio 2024, assegnando termine alla Ricorrente per la pagina 2 di 6 notifica dell'atto introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza, nonché termine a Parte resistente per la costituzione in giudizio.
Alla prima udienza, il Giudice rilevava che la notifica al resistente non si era correttamente perfezionata e fissava, pertanto, una nuova udienza di comparizione parti per il giorno 10 dicembre
2024.
All'udienza così fissata, nessuno si costituiva per il Resistente, nonostante la ritualità della notifica e pertanto, veniva dichiarata la contumacia del resistente mentre la Difesa di Controparte_1 parte Ricorrente insisteva per l'accoglimento del ricorso chiedendo, a parziale modifica delle già rassegnate conclusioni, l'affidamento esclusivo della Minore alla madre, rappresentando che, successivamente al deposito del ricorso, a partire dal mese di giugno 2024, il padre non vedeva la
IA, non rispondeva ai suoi messaggi telefonici e non versava più nulla alla madre per il mantenimento della IA minore . Per_1
Con ordinanza in data 8 gennaio 2025 il Giudice, in via temporanea e urgente autorizzava i coniugi a vivere separati, libero ognuno di scegliere una propria residenza, disponeva l'affidamento esclusivo della minore alla madre con residenza abituale presso la stessa e possibilità di Per_1
incontrare il padre, previo accordo con la madre e con modalità non disturbanti per la Minore,
assegnava la casa familiare, con i mobili e gli arredi ivi contenuti, alla madre per abitarvi con la IA minorenne, con obbligo per il padre di lasciarla libera di sé e dei propri effetti personali entro il 10 febbraio 2025, poneva a carico del Resistente il versamento di un assegno mensile di €
400,00, a titolo di contributo per il mantenimento della IA , da versarsi in via anticipata Per_1
entro i primi 10 giorni di ogni mese, assegno da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT,
poneva altresì a carico del padre la corresponsione del 50% delle spese straordinarie occorrenti per la IA e fissava per la discussione orale della causa l'udienza del 29 aprile 2025.
Alla predetta udienza, il Giudice invitava la Parte ricorrente a precisare le proprie conclusioni e tratteneva la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del PM in sede.
***
Parte Ricorrente ha concluso per l'affidamento esclusivo della IA minore alla madre, Per_1
allegando circostanze comprovanti il totale disinteresse del padre nei confronti della IA, sia da un punto di vista economico che morale.
Segnatamente, la Ricorrente ha allegato che, a partire dal mese di giugno 2024, la IA non vede più il padre che è totalmente disinteressato alla vita della Minore e non risponde neanche ai suoi pagina 3 di 6 messaggi telefonici. Inoltre da allora lo stesso non versa più alla moglie l'importo di € 300,00 che precedentemente le corrispondeva a titolo di mantenimento della IA minore . Per_1
Come è noto, in termini generali, l'ordinamento tende a prediligere il regime di affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, nel rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi (Cass. civ., sez. I, 20/11/2019, n.
30191) nell'interesse dello stesso.
Ritiene tuttavia la granitica giurisprudenza sul punto che, in ogni caso, il regime dell'affidamento condiviso possa essere derogato in presenza di circostanze, già tipizzate, quali gravi situazioni di rischio per il benessere e l'incolumità del minore (Cass. 22.9.2016 n. 18559) o situazioni di manifesto disinteresse o incapacità del genitore (Cass. 17.1.2017 n. 977).
Il pregiudizio per il minore sussiste non solo in presenza di carenze educative e relazionali, ma anche quando “il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo
discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente” (cfr. Cass. Civ., sez. I,
17/12/2009, n. 26587).
Ne consegue che l'affidamento esclusivo va disposto solo ove si accerti - in positivo - l'idoneità del genitore esclusivo affidatario ed - in negativo - l'inidoneità o la manifesta carenza dell'altro genitore (sul punto, cfr. tra le tante, Cass., sez. I, 19/09/2023, n. 26796; Cass., 1/8/2023, n. 23333;
Cass., 6/7/2022, n. 21425).
Nel caso di specie, la minore non ha più alcun rapporto con il padre, ormai dal giugno Per_1
2024, nonostante i tentativi della stessa di mettersi in contatto con il padre che non risponde neanche ai messaggi della IA. Da allora il padre è totalmente assente dalla vita di e non Per_1
versa nulla alla madre per il mantenimento della IA minore.
Tali circostanze non sono contrastate da elementi di segno contrario, avendo Controparte_1 deciso di non costituirsi nel presente giudizio;
di talché, risulta provata l'inadeguatezza ed incapacità genitoriale del padre, alla luce del disinteresse, sia materiale che morale, mostrato dal
Resistente nei riguardi della IA minore con la quale, a partire dal mese di giugno 2024, Per_1
non ha più alcun rapporto ed essendosi sottratto ai propri compiti di educazione e di cura della IA minore, che è affetta da problemi neurologici con bisogni affettivi e sociali particolari ed al pagina 4 di 6 cui accudimento, da quel momento, si è occupata in via esclusiva la madre, anche dal punto di vista economico.
Ne consegue che l'affidamento esclusivo della minore alla madre risulta rispondere Per_1 all'interesse della stessa, dovendosi al contempo prevedere che la ripresa delle frequentazioni padre-IA avvenga solo quando il padre mostrerà interesse a recuperare il rapporto con la IA,
su accordo dei genitori e con modalità non disturbanti per la Minore stessa.
Quanto alle richieste economiche, Parte Ricorrente ha chiesto che venga posto a carico del padre un assegno di € 600,00 mensili a titolo di mantenimento della IA minore.
A sostegno di tali richieste, la Ricorrente ha allegato di lavorare come impiegata presso la ditta
MCM S.p.a. di Vigolzone (PC) e di percepire uno stipendio mensile di circa € 1.500,00. Quanto al
Resistente, la madre deduce che lo stesso lavora come idraulico presso la ditta UC ST in Ponte dell'Olio, con una retribuzione mensile di circa € 1.500,00.
Ciò posto, in considerazione del superiore obbligo dei genitori di contribuire al mantenimento della prole in proporzione ai rispettivi redditi e capacità di lavoro, professionale e casalingo, degli elementi offerti e delle esigenze medie di una bambina dell'età di , con bisogni educativi Per_1
speciali, si ritiene di confermare quanto previsto in via provvisoria, ponendo a carico del padre un assegno mensile di € 400,00 quale contributo per il mantenimento della IA, da versarsi in via anticipata entro i primi 10 giorni di ogni mese, assegno da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT sul costo della vita per famiglie di operai ed impiegati, oltre al 50% delle spese straordinarie occorrenti per la IA minore individuate secondo le linee guida del C.N.F..
Si precisa che in ragione dell'età della minore non si è provveduto all'ascolto degli stessi in Per_1
giudizio ritenuto dal Tribunale manifestamente superfluo.
***
Quanto alle spese processuali, tenuto conto della natura della causa, dei motivi della decisione e del comportamento processuale del Resistente, che è rimasto contumace nel presente procedimento, se ne giustifica la compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così decide:
- dichiara la separazione dei coniugi e , autorizzando gli stessi a Parte_1 Controparte_1
vivere separati, libero ciascuno di scegliere la propria residenza;
pagina 5 di 6 - dispone che l'abitazione coniugale, sita in Podenzano (PC) Via Marco Polo n. 24, di esclusiva proprietà della OR , resti assegnata alla madre, che continuerà ad abitarla Parte_1
unitamente alla IA minore;
Per_1
- dispone l'affidamento esclusivo della minore alla madre, con residenza abituale presso la Per_1
stessa e possibilità di incontrare il padre, previo accordo con la madre e con modalità non disturbanti per la Minore;
- dispone che versi in favore della Ricorrente, a titolo di contributo per il Controparte_1
mantenimento della IA , entro il giorno 10 di ogni mese tramite bonifico Persona_3
bancario, la complessiva somma di e 400,00 con aggiornamento I.S.T.A.T. annuale, a decorrere dalla data della domanda, oltre al 50% delle spese straordinarie occorrenti per la IA , Per_1
individuate secondo le linee guida del C.N.F. a decorrere dalla data della domanda;
- dà atto che l'Assegno unico universale per la Minore verrà percepito integralmente dalla madre dal momento che la minore viene affidata in via esclusiva alla madre;
Per_1
- ordina al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere alle dovute annotazioni ed adempimenti di Legge;
- dichiara integralmente compensate tra le Parti le spese del presente procedimento.
Così deciso in Piacenza, il 27 maggio 2025
Il Presidente Il Giudice Relatore dott.ssa Marisella Gatti dott.ssa Laura Ventriglia
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