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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 05/05/2025, n. 1847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1847 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13513/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE V CIVILE
Il tribunale, in composizione monocratica in persona del giudice Davide Scaffidi, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 13513/2020 promossa da:
CP_1 con il prof. avv. G. Ghidini, l'avv. G. Caparrotti, l'avv. C. Signorini, l'avv. M. C. Mergati, l'avv. P. Tirale;
ATTRICE contro
Controparte_2 con l'avv. M. Mungari, l'avv. M. E. Verino;
Controparte_3
CONVENUTE oggetto: concorrenza sleale non interferente ex art. 2598 n. 3 c.c. conclusioni: come da verbale di udienza del 25.3.2025 per l'attrice:
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, dichiarate infondate, e per l'effetto, rigettate e respinte tutte le domande
(anche istruttorie) formulate da parti convenute, così giudicare.
Nel merito: accertare e dichiarare che le parti convenute si sono rese responsabili ai danni dell'attrice della violazione dell'art. 2598 n. 3 c.c., e/o dell'art. 2043 c.c., per i fatti descritti in atti dall'esponente e costituenti atti di scorrettezza professionale anche per violazione di norme pubblicistiche;
conseguentemente, condannare le convenute, in solido tra loro o, in subordine, in via parziaria, al risarcimento di tutte le voci di danni, patiti e patiendi, patrimoniali e morali, nonché all'immagine, provocati ad , da liquidarsi ai sensi degli artt. 2043 e 2056 c.c., anche in via equitativa, nell'importo che si CP_1 indica in non meno di 230 milioni o nella diversa somma che verrà quantificata in corso di causa, oltre agli interessi, anche ai sensi dell'art. 1284, comma 4, c.c., e alla rivalutazione;
pagina 1 di 14 In via istruttoria: come da foglio di p.c.
In ogni caso: con vittoria di spese, oltre IVA, CPA, C.U. e rimborso forfettario, come per legge, ivi compresi quelli di
CTU e di CTP
per la convenuta:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione e previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge:
In via pregiudiziale: accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità della domanda attrice per difetto di giurisdizione del giudice ordinario e/o per intervenuta formazione del giudicato e/o per consumazione del diritto di azione.
Nel merito: in via preliminare di rito, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva in capo ad Controparte_1 sempre in via preliminare di rito, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva in capo a e a e, per l'effetto, disporne l'estromissione dal Controparte_3 _2 _2 presente giudizio;
in via preliminare di merito, accertare e dichiarare l'estinzione del diritto risarcitorio vantato in questa sede da parte attrice per intervenuta prescrizione ai sensi dell'art. 2947 c.c.; in via principale, rigettare ogni domanda avanzata nei confronti di e di Controparte_2 [...] in quanto inammissibile, improcedibile, prescritta, infondata in fatto e in diritto Controparte_3
e, comunque, non provata, per tutti i motivi illustrati nella comparsa di costituzione e risposta, così come nelle note autorizzate depositate in data 28.10.2021 e ribaditi nei successivi atti difensivi delle odierne concludenti;
in ogni caso, condannare ai sensi dell'art. 96, commi 1 e 3, c.p.c. la in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno in favore delle convenute per aver temerariamente instaurato il presente giudizio con mala fede, colpa grave, inesistenza / abuso del diritto e del processo nella misura, da determinarsi se del caso anche in via equitativa ex art. 1226 c.c., che l'Ill.mo Giudice adito riterrà di giustizia;
in ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre rimborso spese generali, IVA e
CPA ai sensi del DM 55/2014 e ss.mm.
In via istruttoria: come da foglio di p.c.
pagina 2 di 14 CONCISA ESPOSIZIONE DEL FATTO E DELLE RAGIONI DI DIRITTO
Nel luglio 2018 (“ ”) in liquidazione e concordato preventivo ha ceduto alla sua Controparte_4 CP controllante (“ ”) i diritti risarcitori litigiosi vantati nei confronti della Controparte_1 CP_1 concorrente (“ ”) e di (“ , controllante Controparte_2 _2 Controparte_5 CP_3 di ) a titolo di responsabilità extracontrattuale per violazione delle regole di lealtà commerciale ex _2 art. 2598 n. 3 c.c. Nella tesi attorea, la concorrenza sleale è stata perpetrata dalle odierne convenute, in concorso tra loro ex art. 2055 c.c., mediante la violazione delle norme pubblicistiche che disciplinano la concessione amministrativa dei titoli abilitativi necessari per l'esercizio dell'attività di vettore aereo, settore cargo.
Nello specifico, l'attrice ha dedotto che – per l'appunto attiva, un tempo, nel settore cargo del CP mercato di trasporto aereo, dotata di certificato di operatore aereo (c.o.a.) nonché di apposita licenza di vettore aereo comunitario - era l'unico soggetto nel mercato italiano, alla fine del 2008, in possesso dei requisiti soggettivi ed economico-finanziari previsti dalla normativa di settore per poter operare come vettore cargo aereo su rotte internazionali, tra cui, in particolare, quella che collega l'Italia con Hong KO
(rotta ritenuta, unitamente ad altre indicate in atti, particolarmente profittevole).
Nel 2009, tuttavia, i diritti di traffico su quelle rotte sono stati assegnati a , la quale, in tesi _2 violando (o eludendo) la disciplina di settore grazie al contributo di aveva fatto ingresso nel CP_3 mercato di riferimento ottenendo indebitamente la licenza di vettore e il c.o.a.
La condotta concorrenziale scorretta di avrebbe causato a ingenti danni, in termini di _2 CP lucro cessante, pari ai mancati “ricavi” derivanti dallo sfruttamento economico delle rotte di interesse.
In questa sede, dunque, , in qualità di cessionaria del credito litigioso di , ha chiesto il CP_1 CP risarcimento dei danni cagionati da e da ex art. 2598 n. 3 c.c. _2 CP_3
Le convenute hanno eccepito in rito: 1) il difetto di giurisdizione del g.o., posto che le censure attoree si risolverebbero nella denuncia sull'operato della p.a. ( nella concessione dei provvedimenti CP_6 autorizzativi;
2) la formazione di giudicato, posto che nei giudizi amministrativi promossi da è CP già stata implicitamente accertata la legittimità dei titoli abilitativi all'esercizio dell'attività di;
3) il _2 difetto di legittimazione attiva di per nullità della cessione di credito;
4) il difetto di CP_1 legittimazione passiva di in quanto estranea da qualsiasi rapporto concorrenziale;
nel merito, CP_3 esse hanno eccepito in via preliminare la prescrizione della pretesa risarcitoria e chiesto poi, in subordine, il rigetto della domanda avversaria.
***
pagina 3 di 14 La domanda attorea deve essere rigettata.
Sull'eccezione di difetto di giurisdizione
Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, atteso che la causa ha per oggetto l'accertamento del diritto soggettivo relativo al credito risarcitorio in tesi derivante dalla violazione delle regole di correttezza professionale ex art. 2598 n. 3 c.c.
Sull'eccezione di difetto di legittimazione attiva di CP_1
Le convenute hanno contestato la legittimazione attiva di , rappresentando che il contratto di CP_1 cessione sarebbe nullo, in quanto indeterminato o comunque avente ad oggetto cosa futura, la cui cessione
è vietata ai sensi dell'art. 1472 c.c.
Sussiste la legittimazione attiva dell'odierna attrice per il solo fatto di essersi essa dichiarata cessionaria del credito risarcitorio litigioso fatto valere nei confronti delle odierne convenute. Diversamente da quanto affermato dalle convenute, attiene invece al piano del merito la prova dell'effettiva titolarità del credito in capo ad . CP_1
Tale prova, per l'appunto, risiede nell'atto pubblico di cessione offerto in produzione (doc. 2 att.), di cui è stata contestata la validità.
Sul punto si osserva che l'eccezione di nullità della cessione del credito non rientra tra quelle che il debitore ceduto può opporre al cessionario: come da consolidato indirizzo giurisprudenziale, ex multis, Cass. civ.,
Sez. III, 17/01/2001, n. 575, “A seguito della cessione del credito il debitore ceduto diviene obbligato verso il cessionario allo stesso modo in cui era tale nei confronti del suo creditore originario. Pertanto, potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente sia quelle attinenti alla validità del titolo costitutivo del credito, sia quelle relative ai fatti modificativi ed estintivi del rapporto anteriori alla cessione od anche posteriori al trasferimento, ma anteriori all'accettazione della cessione o alla sua notifica o alla sua conoscenza di fatto”.
Il debitore ceduto, dunque, può far valere nei confronti del cessionario l'invalidità del contratto stipulato con il creditore cedente, ma non è legittimato a far valere l'invalidità del negozio di cessione.
In ogni caso, le eccezioni di nullità formulate sono infondate.
L'atto negoziale presenta, infatti, oggetto specifico – e non indeterminato, come invece sostenuto dalle convenute – dal momento che nel testo dell'accordo viene fatto espressamente riferimento, in modo analitico, al credito risarcitorio litigioso e ai suoi fatti costitutivi: il diritto ceduto viene per l'appunto individuato come derivante dalla illeceità della condotta concorrenziale sleale di ai danni di _2
, condotta illecita integrata, secondo l'accordo di cessione, dal fatto che avrebbe CP _2 ottenuto indebitamente i titoli abilitativi per l'esercizio dell'attività di vettore aereo. pagina 4 di 14 Con riguardo al secondo ordine di censure sulla validità del negozio di cessione, è sufficiente evidenziare che il credito in questione non costituisce “cosa futura”, la cui cessione sarebbe soggetta alle condizioni di validità di cui all'art. 1472 c.c.: si tratta, infatti, come già anticipato, di un credito litigioso – e dunque necessariamente incerto sia nell'an che nel quantum - che è esistente al momento della cessione in quanto presente nel patrimonio giuridico della dante causa al momento della violazione dedotta, a prescindere cioè dalla sua dimostrazione in giudizio in futuro.
Sull'eccezione di difetto di legittimazione passiva di Controparte_3
La società estera ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva in ragione della CP_3 mancanza di qualsivoglia rapporto di concorrenza con . CP
Sul punto, analogamente a quanto già rilevato sopra, si osserva che sussiste la legittimazione passiva di per il solo fatto di essere essa la destinataria della pretesa risarcitoria formulata dall'attrice. CP_3
Risulta comunque irrilevante, nel merito, la sussistenza di un rapporto di concorrenzialità tra CP_3
e la dante causa di , dal momento che la società estera è stata convenuta a titolo di concorso (ex CP_1 art. 2055 c.c.) nell'illecito concorrenziale realizzato dalla sua controllata.
Sull'eccezione di giudicato amministrativo ha promosso due giudizi amministrativi, all'esito dei quali sono state emesse pronunce passate CP in giudicato prima dell'introduzione di questa causa. In entrambi i giudizi amministrativi si è costituita, come controinteressata, , talché deve ritenersi che le decisioni in esame siano, quantomeno in _2 astratto, suscettibili di fare stato tra e (considerato che, come noto, il giudicato si _2 CP_1 produce non solo nei confronti delle parti, ma anche dei loro aventi causa, e che è per l'appunto CP_1 avente causa di ). CP
Nessuna delle pronunce evocate è idonea a produrre effetti nei confronti del terzo CP_3
Limitatamente ai rapporti tra e , dunque, è necessario stabilire se il giudicato formatosi CP_1 _2 sulle decisioni assunte dal giudice amministrativo precluda il sindacato del giudice ordinario in ordine alla sussistenza del diritto risarcitorio vantato in questa sede (che è diritto eterodeterminato), così come integrato dai fatti costitutivi qui fatti valere: in altre parole, si tratta di stabilire se il giudicato formatosi in sede amministrativa vincoli il giudice ordinario nell'accertamento dei presupposti qui invocati a fondamento della responsabilità aquiliana (insussistenza dei requisiti per la concessione dei titoli abilitativi conseguiti, affermata in relazione alla lamentata violazione della disciplina pubblicistica di riferimento).
Si esaminano partitamente le decisioni assunte nel primo e nel secondo giudizio amministrativo
(rispettivamente sentenza TAR Lazio n. 9539/2012, Consiglio di Stato n. 5252/2018; sentenza TAR Lazio
n. 4207/2015; Consiglio di Stato n. 653/2016). pagina 5 di 14 Nel primo giudizio, ha chiesto: a) l'annullamento dei provvedimenti amministrativi con cui CP aveva concesso a la licenza di vettore aereo;
b) l'annullamento degli atti successivi riferibili CP_6 _2 al potere di vigilanza dell' c) il risarcimento dei danni derivanti dalla pretesa illegittimità dei CP_6 provvedimenti in questione, danni individuati nel lucro cessante dedotto anche in questa sede.
All'esito del gravame, il ricorso è stato: a) dichiarato irricevibile, quanto alla domanda di annullamento dei provvedimenti autorizzativi, perché proposto tardivamente;
b) dichiarato inammissibile, quanto ai provvedimenti successivi, per genericità della domanda;
c) rigettato quanto alla richiesta risarcitoria, in ragione della tardività nella proposizione dell'impugnativa, ai sensi dell'art. 30, comma 3 c.p.a.
Come affermato da Cons. Stato, Sez. V, Sentenza, 22/02/2011, n. 1095, “Le sentenze c.d. "di rito", cioè quelle che esauriscono la loro efficacia nell'accertare l'assenza dei presupposti processuali (ovvero delle condizioni dell'azione) necessari per poter definire, nel merito la controversia, sono di norma da considerare inidonee a dar vita al cd. giudicato sostanziale e a tradursi in un accertamento atto (secondo quanto previsto dall'art. 2909 c.c.) a far stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa”.
Nel caso in esame, per l'appunto, il g.a. non ha compiuto un accertamento di merito sul diritto di di impugnare i provvedimenti della p.a. con cui sono stati concessi la licenza di vettore aereo e il CP
c.o.a., ma ha dichiarato – in rito – l'irricevibilità e l'inammissibilità del ricorso.
Quanto alla domanda risarcitoria, il giudicato formatosi sul rigetto della pretesa di non ha ad CP oggetto la medesima situazione giuridica soggettiva fatta valere in questa sede: pur essendo stato allegato, in entrambe le sedi, in buona sostanza, il medesimo danno ingiusto, deve osservarsi che nel giudizio amministrativo il diritto al risarcimento invocato deriva dalla pretesa lesione di un interesse legittimo, conseguente all'esercizio illegittimo o al mancato esercizio dell'attività amministrativa;
il destinatario della pretesa risarcitoria è la p.a.; in questa sede, invece, il diritto al risarcimento deriva, nell'impostazione attorea, dal fatto illecito consistente nella violazione di norme pubblicistiche, che integrerebbe altresì una violazione delle regole di lealtà commerciale;
i destinatari della domanda risarcitoria sono la pretesa concorrente e la sua controllante. _2
Sotto il profilo esaminato, dunque, non si pone un problema di preclusione per ne bis in idem.
Maggiori problematicità desta invece il rilievo per cui nel giudizio amministrativo la pretesa risarcitoria è stata rigettata nel merito dal TAR in forza dell'art. 30 comma 3 c.p.a., che come noto esclude il risarcimento del danno che si sarebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza, ossia anche attraverso la proposizione degli strumenti di tutela previsti (impugnazione dell'atto amministrativo, avvenuta in questo caso oltre i termini decadenziali). L'esclusione del diritto al risarcimento per tardività dell'impugnazione sembrerebbe presupporre, implicitamente, che l'esercizio dell'attività amministrativa nella concessione dei titoli abilitativi alla concorrente sia stato illegittimo, e che dunque abbia ottenuto la licenza di _2 vettore aereo senza averne i requisiti, ossia violando (o eludendo) la normativa pubblicistica di settore. pagina 6 di 14 Resta da stabilire, alla luce di tale rilievo, se il giudice ordinario possa esaminare la questione relativa alla violazione delle norme pubblicistiche di settore da parte di ai fini della diversa valutazione _2 sull'illiceità della condotta concorrenziale lamentata o se sia vincolato da un giudicato implicito del giudice amministrativo.
Sul punto ritiene questo giudice che nella presente vicenda il giudicato prodottosi sul capo di rigetto della domanda risarcitoria ex art. 30 comma 3 c.p.a. non si estenda ai presupposti di fatto (sussistenza o meno dei requisiti per la concessione dei titoli abilitativi) delle premesse logiche (illegittimità dell'atto della p.a.) dei motivi del rigetto (tardività dell'impugnazione) della domanda risarcitoria avanzata in sede amministrativa, posto che il giudicato sostanziale coprirebbe, al più, gli antecedenti logico-giuridici e non anche i possibili presupposti di fatto di quegli antecedenti;
dalla sentenza complessivamente esaminata si ricava tuttavia che su quell'antecedente logico-giuridico (illegittimità dell'operato della p.a. nel rilascio della licenza) non è stata compiuta alcuna valutazione di merito.
Ad ogni modo, come verrà specificato oltre, il profilo esaminato risulta non dirimente ai fini della valutazione della condotta ex art. 2598 c.c., posto che in ogni caso dalla violazione di norme pubblicistiche non discende automaticamente la configurazione di un illecito concorrenziale foriero di danno risarcibile.
Con riferimento al secondo giudizio amministrativo, conclusosi con la sentenza del Consiglio di Stato n.
653/2016, si rileva che ha impugnato l'inerzia della p.a. nell'attività di vigilanza successiva alla CP concessione della licenza di vettore aereo e del c.o.a. e ha chiesto il risarcimento dei danni conseguenti al preteso silenzio-inadempimento di All'esito dell'appello, il giudice amministrativo ha rigettato il CP_6 ricorso (in parte inammissibile per difetto di interesse), evidenziando l'infondatezza delle censure circa la carenza di attività di vigilanza e ha respinto (ritenendola “improponibile”) la richiesta risarcitoria ex art. 30, comma 4 c.p.a., dal momento che il silenzio di non costituiva un comportamento contra legem CP_6 suscettibile di dar luogo a responsabilità della p.a.
Sul punto, richiamate le considerazioni formulate in precedenza, è sufficiente osservare che anche in questo caso il sindacato del g.a. non ha avuto ad oggetto il diritto risarcitorio né un accertamento di merito sulla sussistenza dei presupposti di fatto dedotti in questa sede a fondamento della pretesa risarcitoria azionata.
In definitiva, il giudicato formatosi in sede amministrativa non preclude il sindacato di questo giudice sul diritto vantato dall'attrice né vincola questo giudice nell'accertamento dei fatti costitutivi dedotti a fondamento della domanda risarcitoria ex art. 2598 n. 3 c.c.
Sull'eccezione di prescrizione
Le convenute hanno eccepito la prescrizione del diritto di risarcimento, essendosi l'inerzia della creditrice protratta oltre il termine quinquiennale ex art. 2947 c.c., decorrente, alternativamente: dalla data di concessione della licenza di esercizio e del COA nei confronti di (15.5.2009); dalla data in cui _2 pagina 7 di 14 ha iniziato a operare dall'aeroporto di Milano LP (13.6.2009) sulle rotte oggetto di _2 contestazione;
dalla pubblicazione in g.u. della notizia del rilascio della licenza di esercizio (30.1.2010); dalla data di accesso di agli atti relativi al procedimento di rilascio della licenza e del COA CP
(17.10.2011).
L'attrice ha contestato l'eccezione avversaria, deducendo che l'illecito perpetrato è un illecito permanente, in relazione al quale il diritto ad ottenere il risarcimento non si prescrive fintanto che permanga l'illecito; il termine di prescrizione del diritto al risarcimento dei danni consequenziali decorre di volta in volta dal loro verificarsi, procrastinando cioè la sua decorrenza in modo continuo via via che il danno si produce (cfr.
Cass. 6512/2004).
In proposito ritiene questo giudice che l'illecito dedotto non possa essere qualificato come permanente, ma istantaneo, al più ad effetti permanenti, dal momento che esso consiste, in tesi, nell'adozione di conseguimento di titoli abilitativi in assenza o in elusione dei presupposti di legge. A ben vedere, ciò che perdura, nella prospettazione attorea, non è la condotta illecita contestata (adozione di artifici funzionali ad ingannare la p.a. in ordine alla ricorrenza dei requisiti abilitativi, elusione di norme pubblicistiche, condotta che deve ritenersi esaurita al momento del rilascio della licenza), ma i pretesi effetti di quella condotta
(asserito pregiudizio economico nel patrimonio di derivante dall'alterazione degli equilibri di CP mercato).
Sul punto, Cass. S.U. 23763/2011 ha affermato che “in tema di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito, nel caso di illecito istantaneo, caratterizzato da un'azione che si esaurisce in un lasso di tempo definito, lasciando permanere i suoi effetti, la prescrizione incomincia a decorrere con la prima manifestazione del danno”.
Analogamente, e con specifico riferimento all'individuazione del dies a quo del termine prescrizionale
(quinquiennale), la giurisprudenza di legittimità (ex multis, Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 28/12/2022, n.
37943) - sia pur pronunciandosi in materia di pretese risarcitorie derivanti da illecito anticoncorrenziale per violazione della normativa antitrust - ha chiarito che “In tema di risarcimento del danno da illecito anticoncorrenziale, il termine di prescrizione della relativa azione comincia a decorrere dal momento in cui il titolare sia stato adeguatamente informato o si possa pretendere ragionevolmente e secondo l'ordinaria diligenza che lo sia stato, non solo dell'altrui violazione ma anche dell'esistenza di un possibile danno ingiusto”.
Il principio citato vale anche nel caso di illecito concorrenziale derivante da violazione delle regole di lealtà commerciale ex art. 2598 n. 3 c.c., essendo riferibile al più ampio genere della responsabilità aquiliana e conforme all'indirizzo giurisprudenziale ormai consolidato in materia (genere di cui, per l'appunto, la responsabilità ex art. 2598 n. 3 c.c. costituisce specie).
pagina 8 di 14 Conseguentemente, deve concludersi che l'azione di risarcimento del danno da concorrenza sleale si prescrive, in base al combinato disposto degli artt. 2935 e 2947, comma 1 c.c., in cinque anni dal giorno in cui chi assume di aver subito il danno abbia avuto, usando l'ordinaria diligenza, ragionevole ed adeguata conoscenza del danno e della sua ingiustizia.
Nel caso in esame deve ritenersi che l'odierna attrice avesse di fatto tale conoscenza, sia del danno che della sua ingiustizia, quantomeno a far data dal 31.10.2011, data di proposizione della domanda risarcitoria (poi rigettata ex art. 30, comma 3 c.p.a.) all'interno del ricorso amministrativo che ha dato luogo al giudizio conclusosi in prime cure con sentenza TAR Lazio n. 9539/2012 (la data di proposizione del ricorso al
31.10.2011 è riferita nello stesso parere amministrativo prodotto dall'attrice): il danno lamentato in quella sede, si ribadisce, coincide sostanzialmente con quello fatto valere in sede civile (lucro cessante, e in generale pregiudizio derivante da attività concorrenziale); già allora, inoltre, tale danno era oggettivamente percepibile - e concretamente percepito – dalla dante causa di quale conseguenza (mediata, in CP_1 quella sede, posto che veniva immediatamente censurata la lesione di un interesse legittimo da parte della p.a.) del comportamento doloso o colposo di (ciò che per l'appunto in questa sede, nella _2 prospettazione attorea, viene individuato come causa diretta del danno).
Nella sentenza citata del g.a. si legge, infatti, che “…la domanda risarcitoria è riferita espressamente alle conseguenze economiche connesse alla perdita in capo alla ricorrente del fatturato generato da _2
, del volume di affari generato da nel mercato oggetto degli atti di concorrenza sleale,
[...] CP nonché delle ripercussioni sull'attività d'impresa svolta da quest'ultima in tema di perdita di chance, danno all'immagine e reputazione commerciale. Come appare evidente, si tratta di voci di danno direttamente connesse al rilascio delle licenze e che si evidenziano e si dimensionano in relazione al tempo trascorso dal momento del rilascio del primo coa e della licenza di vettore aereo in favore della controinteressata”.
Quanto all'adeguatezza della consapevolezza dell'ingiustizia del danno, si rileva che già alla data di proposizione del ricorso davanti al T.a.r. la dante causa lamentava il difetto, in capo alla concorrente, dei requisiti soggettivi e oggettivi per l'ottenimento della licenza di vettore aereo e del c.o.a. Il rilievo di tale circostanza smentisce e assorbe le ulteriori allegazioni attoree secondo cui non sarebbe stata CP compiutamente a conoscenza della portata dell'illecito concorrenziale fino alla scoperta, asseritamente avvenuta nel 2013, dell'illiceità dell'accordo stipulato in passato tra e il suo amministratore, _2 comandante , accordo alla luce del quale risulterebbe in tesi dimostrata la mancanza di autonomia Per_1 finanziaria della società concorrente, ossia il difetto di uno dei requisiti necessari per l'ottenimento dei titoli abilitativi per l'esercizio dell'attività, oggetto di contestazione in sede amministrativa.
In proposito è sufficiente ribadire che nel ricorso amministrativo citato aveva espressamente CP dedotto tra i fatti costitutivi del diritto al risarcimento del danno lamentato anche la mancanza, in capo alla concorrente, dei requisiti economico-finanziari necessari, ai sensi del regolamento CE 1008/2008 e della pagina 9 di 14 normativa di settore, per il rilascio del c.o.a. e della licenza di vettore aereo (come emerge dalla sentenza del
Tar, in sede amministrativa era stato espressamente dedotto che il personale e i mezzi per l'attività erano forniti dalla controllante, che il capitale sociale era interamente di che difettavano CP_3
l'autonomia funzionale e commerciale, nonché “i requisiti economici e finanziari finanche minimi necessari per il rilascio della licenza di vettore e della certificazione c.o.a. italiani”).
In conclusione, nella presente vicenda il dies a quo del termine prescrizionale quinquiennale deve essere individuato, al più tardi, nella data del 31.10.2011; il diritto al risarcimento del danno si è prescritto, pertanto, l'1.11.2016.
La messa in mora nei confronti di è stata effettuata soltanto il 16.11.2016, ossia una volta già _2 decorso il termine prescrizionale, talché l'atto in questione è privo di efficacia interruttiva della prescrizione ex art. 2943 c.c.
Pur essendo dirimenti le considerazioni e i rilievi finora appena svolti, si procede comunque all'esame del merito della vicenda, nei termini che vengono di seguito specificati.
Sull'illecito concorrenziale in tesi derivante dalla violazione di norme pubblicistiche
In prima battuta si pone astrattamente la questione di verificare se la violazione delle norme pubblicistiche che presiedono al rilascio dei titoli abilitativi per l'esercizio dell'attività di vettore aereo determini la configurazione dell'illecito concorrenziale ai sensi dell'art. 2598 n. 3 c.c. (fattispecie che, come noto, ricorre qualora vengano adottati mezzi non conformi ai principi della correttezza professionale e idonei a danneggiare l'azienda altrui).
La giurisprudenza di legittimità, già in tempi risalenti, Cass. civ., Sez. I, 27/04/2004, n. 8012, ha affermato che “Non sussiste una sorta di equazione tra l'illecito di cui all'art. 2598, n. 3 del c.c. (secondo cui compie atti di concorrenza sleale chiunque si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda) e la violazione di norme pubblicistiche che regolano il settore di mercato di riferimento. La violazione delle norme pubblicistiche, in particolare, è sufficiente a integrare la fattispecie illecita di cui si tratta laddove essa sia stata causa diretta della diminuzione dell'altrui avviamento. Ovvero quando è la violazione di legge in sé e non invece il comportamento di mercato pur assunto in violazione di una legge, che produce il vantaggio concorrenziale di cui eventuale si controverte perché la norma violata avrebbe impedito se fosse stata osservata siffatto effetto”.
Recentemente, Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 08/05/2023, n. 12049) ha evidenziato che “In tema di concorrenza sleale, la violazione di norme pubblicistiche non integra necessariamente un atto anticoncorrenziale ex art. 2598, n. 3, c.c., dovendosi distinguere tra norme volte a porre limiti all'esercizio dell'attività imprenditoriale, la cui violazione è sempre riconducibile entro il paradigma contemplato da pagina 10 di 14 detta disposizione, e norme che impongono costi alle imprese operanti sul mercato, la cui violazione non costituisce di per sé l'illecito in parola, occorrendo che l'imprenditore che si duole degli atti del concorrente ne dimostri l'attitudine potenzialmente lesiva dei propri diritti, mediante malizioso ed artificioso squilibrio delle condizioni di mercato”.
In un caso parzialmente analogo a quello qui in esame, la giurisprudenza di merito (Trib. Torino Sentenza
n. 1553/2017 del 22/03/2017, Trib. Milano ord. monocratia 26 maggio 2015, ord. Collegiale 2.7.2015, svolgimento da parte di società privata di attività concorrenziale di trasporto pubblico non di linea in assenza delle autorizzazioni e dei requisiti prescritti dalla legge e dunque in violazione di norme pubblicistiche che limitano l'attività d'impresa) ha ravvisato la ricorrenza dell'illecito concorrenziale nella misura in cui il mancato rispetto della normativa pubblicistica di settore ha consentito al competitor di realizzare risparmi di costo che incidevano sulla dinamica concorrenziale, assicurandogli una posizione di vantaggio sul mercato con correlativo pregiudizio della concorrente.
Nella presente vicenda, la normativa in tesi violata (essenzialmente, regolamento CE 1008 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità), prescrivendo i requisiti necessari per ottenere la licenza di vettore aereo, stabilisce dei limiti all'esercizio dell'attività imprenditoriale;
più precisamente, pone di fatto dei limiti all'ingresso nel mercato dell'aviazione, ispirati da ragioni di ordine differente trattandosi di mercato caratterizzato da preminenti e differenti interessi pubblici (ad esempio sicurezza dei trasporti, cui è correlata la salute finanziaria del vettore, tutela della salute, oneri di servizio pubblico), che impongono valutazioni di compatibilità dell'attività dei privati da parte della pubblica amministrazione, cui competono specifici poteri autorizzativi e organizzativi.
Ad avviso di questo giudice, la violazione della normativa invocata (anche laddove in ipotesi dovesse essere accertata), ancorché preveda di fatto dei limiti alla concorrenza, non dà luogo automaticamente a un illecito concorrenziale risarcibile ex art. 2598 n. 3 c.c., per le seguenti ragioni.
Come già anticipato, il possesso dei requisiti necessari per l'ottenimento dei titoli abilitativi prescritti dalla normativa citata è il mero presupposto per l'esercizio dell'attività di vettore su determinate rotte. L'esercizio effettivo dell'attività di vettore cargo avviene in realtà solo all'esito di un ulteriore provvedimento amministrativo di assegnazione dei diritti di traffico per le singole rotte.
Ai sensi dell'art. 785, comma 3 cod. nav. la designazione di un vettore viene effettuata dall' che CP_6 provvede ad assegnare i diritti di traffico disponibili.
Come si ricava dalla circolare 19.12.2008, i diritti di traffico disponibili sono affidati ai vettori stabiliti CP_6 in Italia in possesso dei requisiti di cui all'art. 785, comma 1 cod. nav. sulla base di procedure apposite.
I diritti di traffico disponibili sono comunicati dall' ai vettori in possesso dei requisiti previsti dalla CP_6 legge e di specifici accordi, anche internazionali. I vettori aerei nazionali e comunitari in possesso dei requisiti, interessati all'assegnazione dei diritti di traffico, debbono far pervenire le proprie richieste, pagina 11 di 14 corredate da un programma operativo, entro la data e secondo le modalità indicate nella comunicazione. Se
l'accordo raggiunto prevede diritti di traffico eccedenti o pari rispetto alle richieste pervenute l CP_6 attribuisce direttamente i diritti ai vettori richiedenti in possesso di apposita licenza. Ove invece i diritti di traffico siano limitati, l' attiva una procedura selettiva tramite apposita commissione. La medesima CP_6 procedura selettiva si attiva ogni qualvolta si rendano disponibili diritti di traffico. Il procedimento di selezione si conclude entro sessanta giorni dalla data di avvio, con provvedimento motivato, e l'esito è comunicato ai vettori interessati, oltre che al ministero competente.
Dal quadro delineato emerge, dunque, che l'assegnazione dei diritti di traffico presuppone in ogni caso l'onere, da parte del vettore interessato, di presentare una richiesta di assegnazione.
A ben vedere, nessuna allegazione specifica è stata offerta in ordine alla disponibilità dei diritti di traffico sulle rotte indicate di interesse per , né sulla specifica procedura che ha condotto all'assegnazione CP dei diritti di traffico su quelle rotte in favore di nel periodo oggetto di contestazione _2
(verosimilmente, assegnazione diretta).
Ad ogni modo, l'attrice non ha nemmeno allegato che all'epoca dei fatti avesse presentato CP all' apposita richiesta per l'assegnazione dei diritti di traffico relativi alle rotte qui dichiarate di CP_6 interesse, ma si è limitata ad affermare che la sua dante causa alla fine del 2008 era l'unico vettore, nel panorama italiano, dotato dei titoli abilitativi per l'esercizio dell'attività. Come di fatto ammesso dalla stessa attrice, a quell'epoca si trovava in una fase di “riorganizzazione aziendale” e confidava – in vero CP ingiustificatamente – nella mancanza di concorrenti, “forte del fatto che nessuna concorrente neocostituita sarebbe riuscita ad ottenere le licenze e i diritti di traffico necessari per percorrere la predetta rotta in tempi utili per anticiparla, circostanza che poi si è verificata solo in quanto ha attuato le condotte illecite _2 denunciate”.
Al riguardo si evidenzia che l'attrice non ha dedotto in questa sede la rilevanza ex art. 2598 n. 3 c.c. della richiesta, da parte della concorrente, di assegnazione dei diritti di traffico quale atto di squilibrio, incidente in concreto sulle condizioni di mercato e sulla sua attività, ma ha circoscritto le sue censure all'illiceità del conseguimento, da parte della concorrente, dei titoli abilitativi;
a margine, si rileva che non ha CP nemmeno mai impugnato espressamente il provvedimento con cui sono stati assegnati a i diritti _2 di traffico qui di fatto rivendicati come spettanti a se stessa.
Conseguentemente, deve escludersi che l'eventuale squilibrio delle condizioni di mercato, astrattamente discendente dal conseguimento in tesi illegittimo dei titoli abilitativi da parte della concorrente, abbia potuto avere su una qualche incidenza pregiudizievole, giuridicamente apprezzabile in termini di CP lesione del diritto vantato, e non già di mero fatto, come frustrazione di un'aspettativa economica basata su convinzioni e previsioni soggettive.
pagina 12 di 14 Una simile incidenza, infatti, si sarebbe potuta apprezzare soltanto nell'ipotesi in cui si fosse registrata la ricorrenza di: a) una fattiva convergenza simultanea dell'attività imprenditoriale di nel medesimo CP mercato (specifiche rotte) per cui aveva fatto richiesta, fattiva convergenza simultanea che si _2 sarebbe dovuta estrinsecare quantomeno, si ribadisce, nella presentazione da parte di di una CP domanda di assegnazione;
b) una partecipazione a una procedura selettiva, in caso di disponibilità di diritti di traffico inferiore al numero delle richieste, o in caso di comunicazione di disponibilità di nuovi diritti di traffico;
c) un provvedimento di assegnazione in favore di a discapito, correlativamente, di _2
, le cui posizione fosse risultata immediatamente recessiva rispetto alla concorrente all'esito di CP una valutazione comparativa.
Di fatto, non avendo nemmeno manifestato interesse né “concorso” alla procedura di CP assegnazione, non può nemmeno essere considerata in concreto concorrente di , né esclusa dal _2 mercato di riferimento, tantomeno a causa del comportamento dell'odierna convenuta;
né può ritenersi che i diritti di traffico sulle rotte di suo interesse le spettassero di diritto per il solo fatto che, fino alla fine del
2008, non erano presenti – in tesi – altri operatori nel mercato di riferimento. In proposito è sufficiente osservare che: a) non sussiste alcun diritto di esclusiva sui diritti di traffico;
b) l'avvenuta assegnazione di quei diritti di traffico in passato non dà luogo a diritti “quesiti” sulle rotte, non essendo stato nemmeno dedotto un meccanismo di rinnovo periodico automatico dei diritti di traffico;
c) lo svolgimento dell'attività imprenditoriale nel settore di riferimento non avviene, come già anticipato, su iniziativa discrezionale del vettore, mediante mero avvio materiale dell'attività, pur in assenza di licenza, ma previa assegnazione dei diritti di traffico ad opera della p.a., ciò che presuppone per l'appunto - si ribadisce - l'onere dell'imprenditore di attivarsi nei modi e tempi previsti della procedura amministrativa.
Del resto, il diritto dell'imprenditore, tutelato dall'art. 2598 c.c., a che la concorrenza sia effettuata secondo modalità corrette dal punto di vista commerciale non coincide né con un interesse generico e diffuso alla legalità (tale per cui qualsiasi violazione di una norma che ponga limiti all'attività imprenditoriale possa essere invocata automaticamente come un illecito concorrenziale in proprio danno), né tantomeno con un interesse giuridicamente apprezzabile a mantenere una “riserva” di mercato a prescindere dalla propria effettiva operatività in quel segmento, ossia a mantenere una posizione di monopolio di fatto in un determinato settore (della cui “perdita”, in definitiva, l'attrice infondatamente si duole).
In sintesi, deve concludersi che già sul piano delle allegazioni, il mero ottenimento dei titoli abilitativi in
(asserita) mancanza dei presupposti di legge, in violazione o elusione della normativa pubblicistica di settore, ancorché costituente in ipotesi un illecito, non integra comunque, automaticamente, un comportamento sufficiente a dar luogo a responsabilità risarcitoria ex art. 2598 n. 3 c.c. A ben vedere, la riferita elusione della normativa in questione – normativa che pur comporta di fatto dei limiti all'esercizio dell'attività imprenditoria - determina, al più, il conseguimento indebito, da parte dell'autore dell'elusione, pagina 13 di 14 della qualità, in astratto, di concorrente, ossia di soggetto abilitato all'esercizio della medesima attività imprenditoriale, ma nulla dice, di per sé, in assenza di ulteriori allegazioni, in ordine all'esistenza di un rapporto attuale ed effettivo di concorrenza simultanea tra operatori, né in ordine allo svolgimento in concreto di un'attività concorrenziale illecita che sia immediatamente foriera di un danno risarcibile ai sensi della norma citata. Al vantaggio conseguito in tesi illecitamente dal concorrente mediante violazione della normativa pubblicistica sull'ottenimento dei titoli abilitativi, infatti, non corrisponde (ancora) un pregiudizio all'azienda altrui, che sia cioè immediatamente riconducibile sotto il profilo eziologico a quella violazione. Ai fini della configurazione del diritto al risarcimento per l'illecito in parola è necessario che ricorra un comportamento ulteriore, che sia concretamente incidente tanto sugli equilibri concorrenziali del mercato quanto, specificamente, sull'attività altrui.
Le considerazioni e i rilievi formulati assorbono l'accertamento in concreto della sussistenza delle violazioni di legge in tesi perpetrate da in concorso con _2 CP_3
Sulle spese
Le spese seguono la soccombenza. Vengono liquidati i valori medi dei compensi previsti per ciascuna attività espletata, avuto riguardo allo scaglione applicabile (128.000.000,01-256.000.000,00), per come individuato sulla base della domanda risarcitoria di (minimo € 230.000.000,00, così quantificato CP_1 il danno anche nella relazione contabile di parte prodotta). Trattandosi di causa di valore superiore a €
520.000,00, vengono applicati gli incrementi progressivi previsti dall'art. 6 D.M. 55 del 10/3/2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 13/8/2022. Nello specifico, viene ritenuto congruo determinare nel 20% la misura di ciascuno degli incrementi applicabili. L'unicità e la sostanziale identità delle difese delle convenute giustificano la solidarietà tra le stesse.
PQM
Il giudice, definitivamente pronunciando, rigetta le pretese attoree;
condanna l'attrice al pagamento delle spese di lite in favore delle convenute, in solido tra loro, spese liquidate in € 115.873,18 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Brescia, 5.5.2025
Il giudice
Davide Scaffidi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE V CIVILE
Il tribunale, in composizione monocratica in persona del giudice Davide Scaffidi, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 13513/2020 promossa da:
CP_1 con il prof. avv. G. Ghidini, l'avv. G. Caparrotti, l'avv. C. Signorini, l'avv. M. C. Mergati, l'avv. P. Tirale;
ATTRICE contro
Controparte_2 con l'avv. M. Mungari, l'avv. M. E. Verino;
Controparte_3
CONVENUTE oggetto: concorrenza sleale non interferente ex art. 2598 n. 3 c.c. conclusioni: come da verbale di udienza del 25.3.2025 per l'attrice:
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, dichiarate infondate, e per l'effetto, rigettate e respinte tutte le domande
(anche istruttorie) formulate da parti convenute, così giudicare.
Nel merito: accertare e dichiarare che le parti convenute si sono rese responsabili ai danni dell'attrice della violazione dell'art. 2598 n. 3 c.c., e/o dell'art. 2043 c.c., per i fatti descritti in atti dall'esponente e costituenti atti di scorrettezza professionale anche per violazione di norme pubblicistiche;
conseguentemente, condannare le convenute, in solido tra loro o, in subordine, in via parziaria, al risarcimento di tutte le voci di danni, patiti e patiendi, patrimoniali e morali, nonché all'immagine, provocati ad , da liquidarsi ai sensi degli artt. 2043 e 2056 c.c., anche in via equitativa, nell'importo che si CP_1 indica in non meno di 230 milioni o nella diversa somma che verrà quantificata in corso di causa, oltre agli interessi, anche ai sensi dell'art. 1284, comma 4, c.c., e alla rivalutazione;
pagina 1 di 14 In via istruttoria: come da foglio di p.c.
In ogni caso: con vittoria di spese, oltre IVA, CPA, C.U. e rimborso forfettario, come per legge, ivi compresi quelli di
CTU e di CTP
per la convenuta:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione e previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge:
In via pregiudiziale: accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità della domanda attrice per difetto di giurisdizione del giudice ordinario e/o per intervenuta formazione del giudicato e/o per consumazione del diritto di azione.
Nel merito: in via preliminare di rito, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva in capo ad Controparte_1 sempre in via preliminare di rito, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva in capo a e a e, per l'effetto, disporne l'estromissione dal Controparte_3 _2 _2 presente giudizio;
in via preliminare di merito, accertare e dichiarare l'estinzione del diritto risarcitorio vantato in questa sede da parte attrice per intervenuta prescrizione ai sensi dell'art. 2947 c.c.; in via principale, rigettare ogni domanda avanzata nei confronti di e di Controparte_2 [...] in quanto inammissibile, improcedibile, prescritta, infondata in fatto e in diritto Controparte_3
e, comunque, non provata, per tutti i motivi illustrati nella comparsa di costituzione e risposta, così come nelle note autorizzate depositate in data 28.10.2021 e ribaditi nei successivi atti difensivi delle odierne concludenti;
in ogni caso, condannare ai sensi dell'art. 96, commi 1 e 3, c.p.c. la in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno in favore delle convenute per aver temerariamente instaurato il presente giudizio con mala fede, colpa grave, inesistenza / abuso del diritto e del processo nella misura, da determinarsi se del caso anche in via equitativa ex art. 1226 c.c., che l'Ill.mo Giudice adito riterrà di giustizia;
in ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre rimborso spese generali, IVA e
CPA ai sensi del DM 55/2014 e ss.mm.
In via istruttoria: come da foglio di p.c.
pagina 2 di 14 CONCISA ESPOSIZIONE DEL FATTO E DELLE RAGIONI DI DIRITTO
Nel luglio 2018 (“ ”) in liquidazione e concordato preventivo ha ceduto alla sua Controparte_4 CP controllante (“ ”) i diritti risarcitori litigiosi vantati nei confronti della Controparte_1 CP_1 concorrente (“ ”) e di (“ , controllante Controparte_2 _2 Controparte_5 CP_3 di ) a titolo di responsabilità extracontrattuale per violazione delle regole di lealtà commerciale ex _2 art. 2598 n. 3 c.c. Nella tesi attorea, la concorrenza sleale è stata perpetrata dalle odierne convenute, in concorso tra loro ex art. 2055 c.c., mediante la violazione delle norme pubblicistiche che disciplinano la concessione amministrativa dei titoli abilitativi necessari per l'esercizio dell'attività di vettore aereo, settore cargo.
Nello specifico, l'attrice ha dedotto che – per l'appunto attiva, un tempo, nel settore cargo del CP mercato di trasporto aereo, dotata di certificato di operatore aereo (c.o.a.) nonché di apposita licenza di vettore aereo comunitario - era l'unico soggetto nel mercato italiano, alla fine del 2008, in possesso dei requisiti soggettivi ed economico-finanziari previsti dalla normativa di settore per poter operare come vettore cargo aereo su rotte internazionali, tra cui, in particolare, quella che collega l'Italia con Hong KO
(rotta ritenuta, unitamente ad altre indicate in atti, particolarmente profittevole).
Nel 2009, tuttavia, i diritti di traffico su quelle rotte sono stati assegnati a , la quale, in tesi _2 violando (o eludendo) la disciplina di settore grazie al contributo di aveva fatto ingresso nel CP_3 mercato di riferimento ottenendo indebitamente la licenza di vettore e il c.o.a.
La condotta concorrenziale scorretta di avrebbe causato a ingenti danni, in termini di _2 CP lucro cessante, pari ai mancati “ricavi” derivanti dallo sfruttamento economico delle rotte di interesse.
In questa sede, dunque, , in qualità di cessionaria del credito litigioso di , ha chiesto il CP_1 CP risarcimento dei danni cagionati da e da ex art. 2598 n. 3 c.c. _2 CP_3
Le convenute hanno eccepito in rito: 1) il difetto di giurisdizione del g.o., posto che le censure attoree si risolverebbero nella denuncia sull'operato della p.a. ( nella concessione dei provvedimenti CP_6 autorizzativi;
2) la formazione di giudicato, posto che nei giudizi amministrativi promossi da è CP già stata implicitamente accertata la legittimità dei titoli abilitativi all'esercizio dell'attività di;
3) il _2 difetto di legittimazione attiva di per nullità della cessione di credito;
4) il difetto di CP_1 legittimazione passiva di in quanto estranea da qualsiasi rapporto concorrenziale;
nel merito, CP_3 esse hanno eccepito in via preliminare la prescrizione della pretesa risarcitoria e chiesto poi, in subordine, il rigetto della domanda avversaria.
***
pagina 3 di 14 La domanda attorea deve essere rigettata.
Sull'eccezione di difetto di giurisdizione
Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, atteso che la causa ha per oggetto l'accertamento del diritto soggettivo relativo al credito risarcitorio in tesi derivante dalla violazione delle regole di correttezza professionale ex art. 2598 n. 3 c.c.
Sull'eccezione di difetto di legittimazione attiva di CP_1
Le convenute hanno contestato la legittimazione attiva di , rappresentando che il contratto di CP_1 cessione sarebbe nullo, in quanto indeterminato o comunque avente ad oggetto cosa futura, la cui cessione
è vietata ai sensi dell'art. 1472 c.c.
Sussiste la legittimazione attiva dell'odierna attrice per il solo fatto di essersi essa dichiarata cessionaria del credito risarcitorio litigioso fatto valere nei confronti delle odierne convenute. Diversamente da quanto affermato dalle convenute, attiene invece al piano del merito la prova dell'effettiva titolarità del credito in capo ad . CP_1
Tale prova, per l'appunto, risiede nell'atto pubblico di cessione offerto in produzione (doc. 2 att.), di cui è stata contestata la validità.
Sul punto si osserva che l'eccezione di nullità della cessione del credito non rientra tra quelle che il debitore ceduto può opporre al cessionario: come da consolidato indirizzo giurisprudenziale, ex multis, Cass. civ.,
Sez. III, 17/01/2001, n. 575, “A seguito della cessione del credito il debitore ceduto diviene obbligato verso il cessionario allo stesso modo in cui era tale nei confronti del suo creditore originario. Pertanto, potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente sia quelle attinenti alla validità del titolo costitutivo del credito, sia quelle relative ai fatti modificativi ed estintivi del rapporto anteriori alla cessione od anche posteriori al trasferimento, ma anteriori all'accettazione della cessione o alla sua notifica o alla sua conoscenza di fatto”.
Il debitore ceduto, dunque, può far valere nei confronti del cessionario l'invalidità del contratto stipulato con il creditore cedente, ma non è legittimato a far valere l'invalidità del negozio di cessione.
In ogni caso, le eccezioni di nullità formulate sono infondate.
L'atto negoziale presenta, infatti, oggetto specifico – e non indeterminato, come invece sostenuto dalle convenute – dal momento che nel testo dell'accordo viene fatto espressamente riferimento, in modo analitico, al credito risarcitorio litigioso e ai suoi fatti costitutivi: il diritto ceduto viene per l'appunto individuato come derivante dalla illeceità della condotta concorrenziale sleale di ai danni di _2
, condotta illecita integrata, secondo l'accordo di cessione, dal fatto che avrebbe CP _2 ottenuto indebitamente i titoli abilitativi per l'esercizio dell'attività di vettore aereo. pagina 4 di 14 Con riguardo al secondo ordine di censure sulla validità del negozio di cessione, è sufficiente evidenziare che il credito in questione non costituisce “cosa futura”, la cui cessione sarebbe soggetta alle condizioni di validità di cui all'art. 1472 c.c.: si tratta, infatti, come già anticipato, di un credito litigioso – e dunque necessariamente incerto sia nell'an che nel quantum - che è esistente al momento della cessione in quanto presente nel patrimonio giuridico della dante causa al momento della violazione dedotta, a prescindere cioè dalla sua dimostrazione in giudizio in futuro.
Sull'eccezione di difetto di legittimazione passiva di Controparte_3
La società estera ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva in ragione della CP_3 mancanza di qualsivoglia rapporto di concorrenza con . CP
Sul punto, analogamente a quanto già rilevato sopra, si osserva che sussiste la legittimazione passiva di per il solo fatto di essere essa la destinataria della pretesa risarcitoria formulata dall'attrice. CP_3
Risulta comunque irrilevante, nel merito, la sussistenza di un rapporto di concorrenzialità tra CP_3
e la dante causa di , dal momento che la società estera è stata convenuta a titolo di concorso (ex CP_1 art. 2055 c.c.) nell'illecito concorrenziale realizzato dalla sua controllata.
Sull'eccezione di giudicato amministrativo ha promosso due giudizi amministrativi, all'esito dei quali sono state emesse pronunce passate CP in giudicato prima dell'introduzione di questa causa. In entrambi i giudizi amministrativi si è costituita, come controinteressata, , talché deve ritenersi che le decisioni in esame siano, quantomeno in _2 astratto, suscettibili di fare stato tra e (considerato che, come noto, il giudicato si _2 CP_1 produce non solo nei confronti delle parti, ma anche dei loro aventi causa, e che è per l'appunto CP_1 avente causa di ). CP
Nessuna delle pronunce evocate è idonea a produrre effetti nei confronti del terzo CP_3
Limitatamente ai rapporti tra e , dunque, è necessario stabilire se il giudicato formatosi CP_1 _2 sulle decisioni assunte dal giudice amministrativo precluda il sindacato del giudice ordinario in ordine alla sussistenza del diritto risarcitorio vantato in questa sede (che è diritto eterodeterminato), così come integrato dai fatti costitutivi qui fatti valere: in altre parole, si tratta di stabilire se il giudicato formatosi in sede amministrativa vincoli il giudice ordinario nell'accertamento dei presupposti qui invocati a fondamento della responsabilità aquiliana (insussistenza dei requisiti per la concessione dei titoli abilitativi conseguiti, affermata in relazione alla lamentata violazione della disciplina pubblicistica di riferimento).
Si esaminano partitamente le decisioni assunte nel primo e nel secondo giudizio amministrativo
(rispettivamente sentenza TAR Lazio n. 9539/2012, Consiglio di Stato n. 5252/2018; sentenza TAR Lazio
n. 4207/2015; Consiglio di Stato n. 653/2016). pagina 5 di 14 Nel primo giudizio, ha chiesto: a) l'annullamento dei provvedimenti amministrativi con cui CP aveva concesso a la licenza di vettore aereo;
b) l'annullamento degli atti successivi riferibili CP_6 _2 al potere di vigilanza dell' c) il risarcimento dei danni derivanti dalla pretesa illegittimità dei CP_6 provvedimenti in questione, danni individuati nel lucro cessante dedotto anche in questa sede.
All'esito del gravame, il ricorso è stato: a) dichiarato irricevibile, quanto alla domanda di annullamento dei provvedimenti autorizzativi, perché proposto tardivamente;
b) dichiarato inammissibile, quanto ai provvedimenti successivi, per genericità della domanda;
c) rigettato quanto alla richiesta risarcitoria, in ragione della tardività nella proposizione dell'impugnativa, ai sensi dell'art. 30, comma 3 c.p.a.
Come affermato da Cons. Stato, Sez. V, Sentenza, 22/02/2011, n. 1095, “Le sentenze c.d. "di rito", cioè quelle che esauriscono la loro efficacia nell'accertare l'assenza dei presupposti processuali (ovvero delle condizioni dell'azione) necessari per poter definire, nel merito la controversia, sono di norma da considerare inidonee a dar vita al cd. giudicato sostanziale e a tradursi in un accertamento atto (secondo quanto previsto dall'art. 2909 c.c.) a far stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa”.
Nel caso in esame, per l'appunto, il g.a. non ha compiuto un accertamento di merito sul diritto di di impugnare i provvedimenti della p.a. con cui sono stati concessi la licenza di vettore aereo e il CP
c.o.a., ma ha dichiarato – in rito – l'irricevibilità e l'inammissibilità del ricorso.
Quanto alla domanda risarcitoria, il giudicato formatosi sul rigetto della pretesa di non ha ad CP oggetto la medesima situazione giuridica soggettiva fatta valere in questa sede: pur essendo stato allegato, in entrambe le sedi, in buona sostanza, il medesimo danno ingiusto, deve osservarsi che nel giudizio amministrativo il diritto al risarcimento invocato deriva dalla pretesa lesione di un interesse legittimo, conseguente all'esercizio illegittimo o al mancato esercizio dell'attività amministrativa;
il destinatario della pretesa risarcitoria è la p.a.; in questa sede, invece, il diritto al risarcimento deriva, nell'impostazione attorea, dal fatto illecito consistente nella violazione di norme pubblicistiche, che integrerebbe altresì una violazione delle regole di lealtà commerciale;
i destinatari della domanda risarcitoria sono la pretesa concorrente e la sua controllante. _2
Sotto il profilo esaminato, dunque, non si pone un problema di preclusione per ne bis in idem.
Maggiori problematicità desta invece il rilievo per cui nel giudizio amministrativo la pretesa risarcitoria è stata rigettata nel merito dal TAR in forza dell'art. 30 comma 3 c.p.a., che come noto esclude il risarcimento del danno che si sarebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza, ossia anche attraverso la proposizione degli strumenti di tutela previsti (impugnazione dell'atto amministrativo, avvenuta in questo caso oltre i termini decadenziali). L'esclusione del diritto al risarcimento per tardività dell'impugnazione sembrerebbe presupporre, implicitamente, che l'esercizio dell'attività amministrativa nella concessione dei titoli abilitativi alla concorrente sia stato illegittimo, e che dunque abbia ottenuto la licenza di _2 vettore aereo senza averne i requisiti, ossia violando (o eludendo) la normativa pubblicistica di settore. pagina 6 di 14 Resta da stabilire, alla luce di tale rilievo, se il giudice ordinario possa esaminare la questione relativa alla violazione delle norme pubblicistiche di settore da parte di ai fini della diversa valutazione _2 sull'illiceità della condotta concorrenziale lamentata o se sia vincolato da un giudicato implicito del giudice amministrativo.
Sul punto ritiene questo giudice che nella presente vicenda il giudicato prodottosi sul capo di rigetto della domanda risarcitoria ex art. 30 comma 3 c.p.a. non si estenda ai presupposti di fatto (sussistenza o meno dei requisiti per la concessione dei titoli abilitativi) delle premesse logiche (illegittimità dell'atto della p.a.) dei motivi del rigetto (tardività dell'impugnazione) della domanda risarcitoria avanzata in sede amministrativa, posto che il giudicato sostanziale coprirebbe, al più, gli antecedenti logico-giuridici e non anche i possibili presupposti di fatto di quegli antecedenti;
dalla sentenza complessivamente esaminata si ricava tuttavia che su quell'antecedente logico-giuridico (illegittimità dell'operato della p.a. nel rilascio della licenza) non è stata compiuta alcuna valutazione di merito.
Ad ogni modo, come verrà specificato oltre, il profilo esaminato risulta non dirimente ai fini della valutazione della condotta ex art. 2598 c.c., posto che in ogni caso dalla violazione di norme pubblicistiche non discende automaticamente la configurazione di un illecito concorrenziale foriero di danno risarcibile.
Con riferimento al secondo giudizio amministrativo, conclusosi con la sentenza del Consiglio di Stato n.
653/2016, si rileva che ha impugnato l'inerzia della p.a. nell'attività di vigilanza successiva alla CP concessione della licenza di vettore aereo e del c.o.a. e ha chiesto il risarcimento dei danni conseguenti al preteso silenzio-inadempimento di All'esito dell'appello, il giudice amministrativo ha rigettato il CP_6 ricorso (in parte inammissibile per difetto di interesse), evidenziando l'infondatezza delle censure circa la carenza di attività di vigilanza e ha respinto (ritenendola “improponibile”) la richiesta risarcitoria ex art. 30, comma 4 c.p.a., dal momento che il silenzio di non costituiva un comportamento contra legem CP_6 suscettibile di dar luogo a responsabilità della p.a.
Sul punto, richiamate le considerazioni formulate in precedenza, è sufficiente osservare che anche in questo caso il sindacato del g.a. non ha avuto ad oggetto il diritto risarcitorio né un accertamento di merito sulla sussistenza dei presupposti di fatto dedotti in questa sede a fondamento della pretesa risarcitoria azionata.
In definitiva, il giudicato formatosi in sede amministrativa non preclude il sindacato di questo giudice sul diritto vantato dall'attrice né vincola questo giudice nell'accertamento dei fatti costitutivi dedotti a fondamento della domanda risarcitoria ex art. 2598 n. 3 c.c.
Sull'eccezione di prescrizione
Le convenute hanno eccepito la prescrizione del diritto di risarcimento, essendosi l'inerzia della creditrice protratta oltre il termine quinquiennale ex art. 2947 c.c., decorrente, alternativamente: dalla data di concessione della licenza di esercizio e del COA nei confronti di (15.5.2009); dalla data in cui _2 pagina 7 di 14 ha iniziato a operare dall'aeroporto di Milano LP (13.6.2009) sulle rotte oggetto di _2 contestazione;
dalla pubblicazione in g.u. della notizia del rilascio della licenza di esercizio (30.1.2010); dalla data di accesso di agli atti relativi al procedimento di rilascio della licenza e del COA CP
(17.10.2011).
L'attrice ha contestato l'eccezione avversaria, deducendo che l'illecito perpetrato è un illecito permanente, in relazione al quale il diritto ad ottenere il risarcimento non si prescrive fintanto che permanga l'illecito; il termine di prescrizione del diritto al risarcimento dei danni consequenziali decorre di volta in volta dal loro verificarsi, procrastinando cioè la sua decorrenza in modo continuo via via che il danno si produce (cfr.
Cass. 6512/2004).
In proposito ritiene questo giudice che l'illecito dedotto non possa essere qualificato come permanente, ma istantaneo, al più ad effetti permanenti, dal momento che esso consiste, in tesi, nell'adozione di conseguimento di titoli abilitativi in assenza o in elusione dei presupposti di legge. A ben vedere, ciò che perdura, nella prospettazione attorea, non è la condotta illecita contestata (adozione di artifici funzionali ad ingannare la p.a. in ordine alla ricorrenza dei requisiti abilitativi, elusione di norme pubblicistiche, condotta che deve ritenersi esaurita al momento del rilascio della licenza), ma i pretesi effetti di quella condotta
(asserito pregiudizio economico nel patrimonio di derivante dall'alterazione degli equilibri di CP mercato).
Sul punto, Cass. S.U. 23763/2011 ha affermato che “in tema di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito, nel caso di illecito istantaneo, caratterizzato da un'azione che si esaurisce in un lasso di tempo definito, lasciando permanere i suoi effetti, la prescrizione incomincia a decorrere con la prima manifestazione del danno”.
Analogamente, e con specifico riferimento all'individuazione del dies a quo del termine prescrizionale
(quinquiennale), la giurisprudenza di legittimità (ex multis, Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 28/12/2022, n.
37943) - sia pur pronunciandosi in materia di pretese risarcitorie derivanti da illecito anticoncorrenziale per violazione della normativa antitrust - ha chiarito che “In tema di risarcimento del danno da illecito anticoncorrenziale, il termine di prescrizione della relativa azione comincia a decorrere dal momento in cui il titolare sia stato adeguatamente informato o si possa pretendere ragionevolmente e secondo l'ordinaria diligenza che lo sia stato, non solo dell'altrui violazione ma anche dell'esistenza di un possibile danno ingiusto”.
Il principio citato vale anche nel caso di illecito concorrenziale derivante da violazione delle regole di lealtà commerciale ex art. 2598 n. 3 c.c., essendo riferibile al più ampio genere della responsabilità aquiliana e conforme all'indirizzo giurisprudenziale ormai consolidato in materia (genere di cui, per l'appunto, la responsabilità ex art. 2598 n. 3 c.c. costituisce specie).
pagina 8 di 14 Conseguentemente, deve concludersi che l'azione di risarcimento del danno da concorrenza sleale si prescrive, in base al combinato disposto degli artt. 2935 e 2947, comma 1 c.c., in cinque anni dal giorno in cui chi assume di aver subito il danno abbia avuto, usando l'ordinaria diligenza, ragionevole ed adeguata conoscenza del danno e della sua ingiustizia.
Nel caso in esame deve ritenersi che l'odierna attrice avesse di fatto tale conoscenza, sia del danno che della sua ingiustizia, quantomeno a far data dal 31.10.2011, data di proposizione della domanda risarcitoria (poi rigettata ex art. 30, comma 3 c.p.a.) all'interno del ricorso amministrativo che ha dato luogo al giudizio conclusosi in prime cure con sentenza TAR Lazio n. 9539/2012 (la data di proposizione del ricorso al
31.10.2011 è riferita nello stesso parere amministrativo prodotto dall'attrice): il danno lamentato in quella sede, si ribadisce, coincide sostanzialmente con quello fatto valere in sede civile (lucro cessante, e in generale pregiudizio derivante da attività concorrenziale); già allora, inoltre, tale danno era oggettivamente percepibile - e concretamente percepito – dalla dante causa di quale conseguenza (mediata, in CP_1 quella sede, posto che veniva immediatamente censurata la lesione di un interesse legittimo da parte della p.a.) del comportamento doloso o colposo di (ciò che per l'appunto in questa sede, nella _2 prospettazione attorea, viene individuato come causa diretta del danno).
Nella sentenza citata del g.a. si legge, infatti, che “…la domanda risarcitoria è riferita espressamente alle conseguenze economiche connesse alla perdita in capo alla ricorrente del fatturato generato da _2
, del volume di affari generato da nel mercato oggetto degli atti di concorrenza sleale,
[...] CP nonché delle ripercussioni sull'attività d'impresa svolta da quest'ultima in tema di perdita di chance, danno all'immagine e reputazione commerciale. Come appare evidente, si tratta di voci di danno direttamente connesse al rilascio delle licenze e che si evidenziano e si dimensionano in relazione al tempo trascorso dal momento del rilascio del primo coa e della licenza di vettore aereo in favore della controinteressata”.
Quanto all'adeguatezza della consapevolezza dell'ingiustizia del danno, si rileva che già alla data di proposizione del ricorso davanti al T.a.r. la dante causa lamentava il difetto, in capo alla concorrente, dei requisiti soggettivi e oggettivi per l'ottenimento della licenza di vettore aereo e del c.o.a. Il rilievo di tale circostanza smentisce e assorbe le ulteriori allegazioni attoree secondo cui non sarebbe stata CP compiutamente a conoscenza della portata dell'illecito concorrenziale fino alla scoperta, asseritamente avvenuta nel 2013, dell'illiceità dell'accordo stipulato in passato tra e il suo amministratore, _2 comandante , accordo alla luce del quale risulterebbe in tesi dimostrata la mancanza di autonomia Per_1 finanziaria della società concorrente, ossia il difetto di uno dei requisiti necessari per l'ottenimento dei titoli abilitativi per l'esercizio dell'attività, oggetto di contestazione in sede amministrativa.
In proposito è sufficiente ribadire che nel ricorso amministrativo citato aveva espressamente CP dedotto tra i fatti costitutivi del diritto al risarcimento del danno lamentato anche la mancanza, in capo alla concorrente, dei requisiti economico-finanziari necessari, ai sensi del regolamento CE 1008/2008 e della pagina 9 di 14 normativa di settore, per il rilascio del c.o.a. e della licenza di vettore aereo (come emerge dalla sentenza del
Tar, in sede amministrativa era stato espressamente dedotto che il personale e i mezzi per l'attività erano forniti dalla controllante, che il capitale sociale era interamente di che difettavano CP_3
l'autonomia funzionale e commerciale, nonché “i requisiti economici e finanziari finanche minimi necessari per il rilascio della licenza di vettore e della certificazione c.o.a. italiani”).
In conclusione, nella presente vicenda il dies a quo del termine prescrizionale quinquiennale deve essere individuato, al più tardi, nella data del 31.10.2011; il diritto al risarcimento del danno si è prescritto, pertanto, l'1.11.2016.
La messa in mora nei confronti di è stata effettuata soltanto il 16.11.2016, ossia una volta già _2 decorso il termine prescrizionale, talché l'atto in questione è privo di efficacia interruttiva della prescrizione ex art. 2943 c.c.
Pur essendo dirimenti le considerazioni e i rilievi finora appena svolti, si procede comunque all'esame del merito della vicenda, nei termini che vengono di seguito specificati.
Sull'illecito concorrenziale in tesi derivante dalla violazione di norme pubblicistiche
In prima battuta si pone astrattamente la questione di verificare se la violazione delle norme pubblicistiche che presiedono al rilascio dei titoli abilitativi per l'esercizio dell'attività di vettore aereo determini la configurazione dell'illecito concorrenziale ai sensi dell'art. 2598 n. 3 c.c. (fattispecie che, come noto, ricorre qualora vengano adottati mezzi non conformi ai principi della correttezza professionale e idonei a danneggiare l'azienda altrui).
La giurisprudenza di legittimità, già in tempi risalenti, Cass. civ., Sez. I, 27/04/2004, n. 8012, ha affermato che “Non sussiste una sorta di equazione tra l'illecito di cui all'art. 2598, n. 3 del c.c. (secondo cui compie atti di concorrenza sleale chiunque si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda) e la violazione di norme pubblicistiche che regolano il settore di mercato di riferimento. La violazione delle norme pubblicistiche, in particolare, è sufficiente a integrare la fattispecie illecita di cui si tratta laddove essa sia stata causa diretta della diminuzione dell'altrui avviamento. Ovvero quando è la violazione di legge in sé e non invece il comportamento di mercato pur assunto in violazione di una legge, che produce il vantaggio concorrenziale di cui eventuale si controverte perché la norma violata avrebbe impedito se fosse stata osservata siffatto effetto”.
Recentemente, Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 08/05/2023, n. 12049) ha evidenziato che “In tema di concorrenza sleale, la violazione di norme pubblicistiche non integra necessariamente un atto anticoncorrenziale ex art. 2598, n. 3, c.c., dovendosi distinguere tra norme volte a porre limiti all'esercizio dell'attività imprenditoriale, la cui violazione è sempre riconducibile entro il paradigma contemplato da pagina 10 di 14 detta disposizione, e norme che impongono costi alle imprese operanti sul mercato, la cui violazione non costituisce di per sé l'illecito in parola, occorrendo che l'imprenditore che si duole degli atti del concorrente ne dimostri l'attitudine potenzialmente lesiva dei propri diritti, mediante malizioso ed artificioso squilibrio delle condizioni di mercato”.
In un caso parzialmente analogo a quello qui in esame, la giurisprudenza di merito (Trib. Torino Sentenza
n. 1553/2017 del 22/03/2017, Trib. Milano ord. monocratia 26 maggio 2015, ord. Collegiale 2.7.2015, svolgimento da parte di società privata di attività concorrenziale di trasporto pubblico non di linea in assenza delle autorizzazioni e dei requisiti prescritti dalla legge e dunque in violazione di norme pubblicistiche che limitano l'attività d'impresa) ha ravvisato la ricorrenza dell'illecito concorrenziale nella misura in cui il mancato rispetto della normativa pubblicistica di settore ha consentito al competitor di realizzare risparmi di costo che incidevano sulla dinamica concorrenziale, assicurandogli una posizione di vantaggio sul mercato con correlativo pregiudizio della concorrente.
Nella presente vicenda, la normativa in tesi violata (essenzialmente, regolamento CE 1008 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità), prescrivendo i requisiti necessari per ottenere la licenza di vettore aereo, stabilisce dei limiti all'esercizio dell'attività imprenditoriale;
più precisamente, pone di fatto dei limiti all'ingresso nel mercato dell'aviazione, ispirati da ragioni di ordine differente trattandosi di mercato caratterizzato da preminenti e differenti interessi pubblici (ad esempio sicurezza dei trasporti, cui è correlata la salute finanziaria del vettore, tutela della salute, oneri di servizio pubblico), che impongono valutazioni di compatibilità dell'attività dei privati da parte della pubblica amministrazione, cui competono specifici poteri autorizzativi e organizzativi.
Ad avviso di questo giudice, la violazione della normativa invocata (anche laddove in ipotesi dovesse essere accertata), ancorché preveda di fatto dei limiti alla concorrenza, non dà luogo automaticamente a un illecito concorrenziale risarcibile ex art. 2598 n. 3 c.c., per le seguenti ragioni.
Come già anticipato, il possesso dei requisiti necessari per l'ottenimento dei titoli abilitativi prescritti dalla normativa citata è il mero presupposto per l'esercizio dell'attività di vettore su determinate rotte. L'esercizio effettivo dell'attività di vettore cargo avviene in realtà solo all'esito di un ulteriore provvedimento amministrativo di assegnazione dei diritti di traffico per le singole rotte.
Ai sensi dell'art. 785, comma 3 cod. nav. la designazione di un vettore viene effettuata dall' che CP_6 provvede ad assegnare i diritti di traffico disponibili.
Come si ricava dalla circolare 19.12.2008, i diritti di traffico disponibili sono affidati ai vettori stabiliti CP_6 in Italia in possesso dei requisiti di cui all'art. 785, comma 1 cod. nav. sulla base di procedure apposite.
I diritti di traffico disponibili sono comunicati dall' ai vettori in possesso dei requisiti previsti dalla CP_6 legge e di specifici accordi, anche internazionali. I vettori aerei nazionali e comunitari in possesso dei requisiti, interessati all'assegnazione dei diritti di traffico, debbono far pervenire le proprie richieste, pagina 11 di 14 corredate da un programma operativo, entro la data e secondo le modalità indicate nella comunicazione. Se
l'accordo raggiunto prevede diritti di traffico eccedenti o pari rispetto alle richieste pervenute l CP_6 attribuisce direttamente i diritti ai vettori richiedenti in possesso di apposita licenza. Ove invece i diritti di traffico siano limitati, l' attiva una procedura selettiva tramite apposita commissione. La medesima CP_6 procedura selettiva si attiva ogni qualvolta si rendano disponibili diritti di traffico. Il procedimento di selezione si conclude entro sessanta giorni dalla data di avvio, con provvedimento motivato, e l'esito è comunicato ai vettori interessati, oltre che al ministero competente.
Dal quadro delineato emerge, dunque, che l'assegnazione dei diritti di traffico presuppone in ogni caso l'onere, da parte del vettore interessato, di presentare una richiesta di assegnazione.
A ben vedere, nessuna allegazione specifica è stata offerta in ordine alla disponibilità dei diritti di traffico sulle rotte indicate di interesse per , né sulla specifica procedura che ha condotto all'assegnazione CP dei diritti di traffico su quelle rotte in favore di nel periodo oggetto di contestazione _2
(verosimilmente, assegnazione diretta).
Ad ogni modo, l'attrice non ha nemmeno allegato che all'epoca dei fatti avesse presentato CP all' apposita richiesta per l'assegnazione dei diritti di traffico relativi alle rotte qui dichiarate di CP_6 interesse, ma si è limitata ad affermare che la sua dante causa alla fine del 2008 era l'unico vettore, nel panorama italiano, dotato dei titoli abilitativi per l'esercizio dell'attività. Come di fatto ammesso dalla stessa attrice, a quell'epoca si trovava in una fase di “riorganizzazione aziendale” e confidava – in vero CP ingiustificatamente – nella mancanza di concorrenti, “forte del fatto che nessuna concorrente neocostituita sarebbe riuscita ad ottenere le licenze e i diritti di traffico necessari per percorrere la predetta rotta in tempi utili per anticiparla, circostanza che poi si è verificata solo in quanto ha attuato le condotte illecite _2 denunciate”.
Al riguardo si evidenzia che l'attrice non ha dedotto in questa sede la rilevanza ex art. 2598 n. 3 c.c. della richiesta, da parte della concorrente, di assegnazione dei diritti di traffico quale atto di squilibrio, incidente in concreto sulle condizioni di mercato e sulla sua attività, ma ha circoscritto le sue censure all'illiceità del conseguimento, da parte della concorrente, dei titoli abilitativi;
a margine, si rileva che non ha CP nemmeno mai impugnato espressamente il provvedimento con cui sono stati assegnati a i diritti _2 di traffico qui di fatto rivendicati come spettanti a se stessa.
Conseguentemente, deve escludersi che l'eventuale squilibrio delle condizioni di mercato, astrattamente discendente dal conseguimento in tesi illegittimo dei titoli abilitativi da parte della concorrente, abbia potuto avere su una qualche incidenza pregiudizievole, giuridicamente apprezzabile in termini di CP lesione del diritto vantato, e non già di mero fatto, come frustrazione di un'aspettativa economica basata su convinzioni e previsioni soggettive.
pagina 12 di 14 Una simile incidenza, infatti, si sarebbe potuta apprezzare soltanto nell'ipotesi in cui si fosse registrata la ricorrenza di: a) una fattiva convergenza simultanea dell'attività imprenditoriale di nel medesimo CP mercato (specifiche rotte) per cui aveva fatto richiesta, fattiva convergenza simultanea che si _2 sarebbe dovuta estrinsecare quantomeno, si ribadisce, nella presentazione da parte di di una CP domanda di assegnazione;
b) una partecipazione a una procedura selettiva, in caso di disponibilità di diritti di traffico inferiore al numero delle richieste, o in caso di comunicazione di disponibilità di nuovi diritti di traffico;
c) un provvedimento di assegnazione in favore di a discapito, correlativamente, di _2
, le cui posizione fosse risultata immediatamente recessiva rispetto alla concorrente all'esito di CP una valutazione comparativa.
Di fatto, non avendo nemmeno manifestato interesse né “concorso” alla procedura di CP assegnazione, non può nemmeno essere considerata in concreto concorrente di , né esclusa dal _2 mercato di riferimento, tantomeno a causa del comportamento dell'odierna convenuta;
né può ritenersi che i diritti di traffico sulle rotte di suo interesse le spettassero di diritto per il solo fatto che, fino alla fine del
2008, non erano presenti – in tesi – altri operatori nel mercato di riferimento. In proposito è sufficiente osservare che: a) non sussiste alcun diritto di esclusiva sui diritti di traffico;
b) l'avvenuta assegnazione di quei diritti di traffico in passato non dà luogo a diritti “quesiti” sulle rotte, non essendo stato nemmeno dedotto un meccanismo di rinnovo periodico automatico dei diritti di traffico;
c) lo svolgimento dell'attività imprenditoriale nel settore di riferimento non avviene, come già anticipato, su iniziativa discrezionale del vettore, mediante mero avvio materiale dell'attività, pur in assenza di licenza, ma previa assegnazione dei diritti di traffico ad opera della p.a., ciò che presuppone per l'appunto - si ribadisce - l'onere dell'imprenditore di attivarsi nei modi e tempi previsti della procedura amministrativa.
Del resto, il diritto dell'imprenditore, tutelato dall'art. 2598 c.c., a che la concorrenza sia effettuata secondo modalità corrette dal punto di vista commerciale non coincide né con un interesse generico e diffuso alla legalità (tale per cui qualsiasi violazione di una norma che ponga limiti all'attività imprenditoriale possa essere invocata automaticamente come un illecito concorrenziale in proprio danno), né tantomeno con un interesse giuridicamente apprezzabile a mantenere una “riserva” di mercato a prescindere dalla propria effettiva operatività in quel segmento, ossia a mantenere una posizione di monopolio di fatto in un determinato settore (della cui “perdita”, in definitiva, l'attrice infondatamente si duole).
In sintesi, deve concludersi che già sul piano delle allegazioni, il mero ottenimento dei titoli abilitativi in
(asserita) mancanza dei presupposti di legge, in violazione o elusione della normativa pubblicistica di settore, ancorché costituente in ipotesi un illecito, non integra comunque, automaticamente, un comportamento sufficiente a dar luogo a responsabilità risarcitoria ex art. 2598 n. 3 c.c. A ben vedere, la riferita elusione della normativa in questione – normativa che pur comporta di fatto dei limiti all'esercizio dell'attività imprenditoria - determina, al più, il conseguimento indebito, da parte dell'autore dell'elusione, pagina 13 di 14 della qualità, in astratto, di concorrente, ossia di soggetto abilitato all'esercizio della medesima attività imprenditoriale, ma nulla dice, di per sé, in assenza di ulteriori allegazioni, in ordine all'esistenza di un rapporto attuale ed effettivo di concorrenza simultanea tra operatori, né in ordine allo svolgimento in concreto di un'attività concorrenziale illecita che sia immediatamente foriera di un danno risarcibile ai sensi della norma citata. Al vantaggio conseguito in tesi illecitamente dal concorrente mediante violazione della normativa pubblicistica sull'ottenimento dei titoli abilitativi, infatti, non corrisponde (ancora) un pregiudizio all'azienda altrui, che sia cioè immediatamente riconducibile sotto il profilo eziologico a quella violazione. Ai fini della configurazione del diritto al risarcimento per l'illecito in parola è necessario che ricorra un comportamento ulteriore, che sia concretamente incidente tanto sugli equilibri concorrenziali del mercato quanto, specificamente, sull'attività altrui.
Le considerazioni e i rilievi formulati assorbono l'accertamento in concreto della sussistenza delle violazioni di legge in tesi perpetrate da in concorso con _2 CP_3
Sulle spese
Le spese seguono la soccombenza. Vengono liquidati i valori medi dei compensi previsti per ciascuna attività espletata, avuto riguardo allo scaglione applicabile (128.000.000,01-256.000.000,00), per come individuato sulla base della domanda risarcitoria di (minimo € 230.000.000,00, così quantificato CP_1 il danno anche nella relazione contabile di parte prodotta). Trattandosi di causa di valore superiore a €
520.000,00, vengono applicati gli incrementi progressivi previsti dall'art. 6 D.M. 55 del 10/3/2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 13/8/2022. Nello specifico, viene ritenuto congruo determinare nel 20% la misura di ciascuno degli incrementi applicabili. L'unicità e la sostanziale identità delle difese delle convenute giustificano la solidarietà tra le stesse.
PQM
Il giudice, definitivamente pronunciando, rigetta le pretese attoree;
condanna l'attrice al pagamento delle spese di lite in favore delle convenute, in solido tra loro, spese liquidate in € 115.873,18 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Brescia, 5.5.2025
Il giudice
Davide Scaffidi
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