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Sentenza 10 dicembre 2024
Sentenza 10 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 10/12/2024, n. 277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 277 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 601/2021
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLI'
Sezione Lavoro
Verbale della causa n. R.G. 601/2021
tra
Parte_1
RICORRENTE
e
- CANCELLATA DAL REGISTRO DELLE IMPRESE - CP_1
IN QUALITA' DI EX SOCIO DELLA AUTOELITE S.R.L.
[...] CP_2
- IN QUALITA' DI EX SOCIA DELLA AUTOELITE S.R.L. Controparte_3
RESISTENTE
Davanti al giudice del lavoro designato, dott.ssa Agnese Cicchetti, sono comparsi l'avv. Mini per parte ricorrente, e l'avv. Fresolone per le parti resistenti.
L'avv. Fresolone, in replica alla memoria avversa, osserva che le dichiarazioni rese da CP_2
in sede penale vanno lette nel contesto della deposizione penale. La sentenza penale è stata confermata in sede di appello e non è stata impugnata davanti alla Cassazione. nel corso del rapporto di Parte_1
lavoro autonomo ha incassato oltre 20.000 € da Fiditalia. Il rapporto di lavoro autonomo è stato voluto da e rientrava nel disegno criminoso per la commissione dei reati oggetto del procedimento Parte_1
penale. Ribadisce che le somme pretese a titolo di contributi non spettano al ricorrente ma ad e CP_4
pertanto non possono essere richieste.
L'avv. Mini contesta quanto affermato da controparte, ribadisce che è sempre stato Parte_1
pagina 1 di 13 intermediatore e pertanto aveva già la partita iva. È la partita Iva di Autoweb che è stata richiesta successivamente all'interruzione del rapporto di lavoro a tempo subordinato. Osserva che la sentenza penale non ha accertato nulla dei fatti oggetto del presente giudizio, non vertendo su di essi.
I difensori si riportano per il resto ai propri scritti, istanze, eccezioni e conclusioni. Le parti rinunciano altresì a presenziare alla lettura della sentenza.
Il giudice si ritira in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio, il Giudice dà lettura della sentenza, come da fogli allegati telematicamente al presente verbale, con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Non sono presenti i procuratori delle parti.
Il Giudice del lavoro dott.ssa Agnese Cicchetti
pagina 2 di 13 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Forlì, in persona del Giudice del lavoro dott.ssa Agnese Cicchetti, ha pronunciato ex art. 429 comma 1 c.p.c. la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale pubblicata mediante lettura in udienza, nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 601/2021 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MINI Parte_1 C.F._1
MARCO, elettivamente domiciliato in VIA VOLTURNO N. 7 FORLI' presso il difensore avv.
MINI MARCO
RICORRENTE contro Contr
- CANCELLATA REGISTRO DELLE IMPRESE - (C.F. CP_1
P.IVA_1
- IN QUALITA' DI CP_1 Controparte_6
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TALLARICO GIUSEPPE e dell'avv. C.F._2
FRESOLONE LISA ( ) CORSO MAZZINI 8 47121 FORLI;
elettivamente C.F._3 domiciliato in CORSO MAZZINI 8 FORLI' presso il difensore avv. TALLARICO GIUSEPPE
Controparte_7
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. TALLARICO GIUSEPPE e dell'avv. C.F._4
FRESOLONE LISA ( ) CORSO MAZZINI 8 FORLI', elettivamente C.F._3 domiciliato in CORSO MAZZINI 8 FORLI' presso il difensore avv. TALLARICO GIUSEPPE
RESISTENTE
Letti gli atti di causa;
pagina 3 di 13 viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;
letto l'art. 429 comma 1 c.p.c., come sostituito dall'art. 53 del d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
o s s e r v a
1. ha promosso il presente giudizio al fine di ottenere il riconoscimento della natura Parte_1
subordinata, invece di quella autonoma, del rapporto di lavoro intercorso con la società CP_1
[... per il periodo dal gennaio 2014 al luglio 2017, e quindi al fine di ottenere la conseguente condanna di parte convenuta al pagamento delle differenze retributive spettanti al lavoratore in ragione della diversa natura del rapporto di lavoro.
In particolare, il ricorrente ha affermato di aver lavorato per parte convenuta quale dipendente dal mese di giugno 1993 fino al mese di gennaio 2014. Successivamente a tale data, intervenuto il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, avrebbe continuato a lavorare a favore Parte_1
di fino al luglio 2017, proseguendo di fatto nello svolgimento delle medesime mansioni CP_1
precedentemente svolte, tuttavia non più come lavoratore dipendente, ma come lavoratore autonomo titolare di propria partita IVA. Nello svolgimento di tale attività, emetteva Parte_1
fattura con cadenza mensile nei confronti di , la quale provvedeva alla corresponsione di CP_1
un importo mensile stabile, pari ad € 2.500,00, avente natura di fisso e non di provvigione. Il ricorrente ha poi dedotto che nello svolgimento della sua mansione era sprovvisto di autonomia organizzativa e decisionale, essendosi sempre uniformato esclusivamente alle direttive impartite dal titolare di , al cui controllo e potere decisionale era sempre stato CP_1 Parte_2
soggetto, osservando un orario di lavoro da questi stabilito ed eseguendo le mansioni lui affidate, con vincolo di subordinazione.
La domanda giudiziale, inizialmente rivolta nei confronti della società , è Controparte_8
stata poi rivolta nei confronti degli ex soci, in quanto nelle more la società è risultata essere stata liquidata e quindi cancellata dal Registro delle imprese a far data dal 02.02.2022, quindi in data pagina 4 di 13 successiva all'instaurazione del giudizio.
Si sono costituiti in giudizio gli ex soci e contestando le Parte_2 Controparte_3
pretese di parte ricorrente, rappresentando che nel 2017 il ricorrente sarebbe stato destinatario di denuncia querela sporta da titolare di , il quale si sarebbe avveduto Parte_2 CP_1
della commissione da parte di di fatti verosimilmente illeciti di rilevanza penale in danno Parte_1
di , consistenti sostanzialmente nell'appropriazione di parte degli incassi provenienti dalla CP_1
vendita di autoveicoli della ditta e nella commissione di altri illeciti. Da tale vicenda sarebbe quindi sorto un procedimento penale poi sfociato in processo penale avanti al Tribunale di Forlì, conclusosi in primo grado con la condanna di per taluni dei reati oggetto di imputazione Parte_1
e con la condanna al pagamento di una provvisionale di € 20.000,00 a favore di CP_2
avrebbe poi impugnato la sentenza di condanna, che era stata solo parzialmente Parte_1
riformata in sede di appello, ove era stata confermata la condanna per alcuni dei reati oggetto di imputazione.
Quanto al merito delle pretese avverse, i resistenti hanno contestato anzitutto la loro responsabilità in qualità di ex soci di , non essendone stati dimostrati i relativi presupposti;
hanno poi CP_1
contestato la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso fra il ricorrente ed in CP_1
data successiva al licenziamento, avvenuto nel 2014, affermandone invece la natura di rapporto di lavoro autonomo, eccependo poi come il ricorrente non avesse fornito alcuna prova a sostegno della sua pretesa.
In via subordinata, parte resistente ha poi contestato integralmente i conteggi presentati dal ricorrente, in quanto ingiustificati ed indimostrati, ed ha eccepito, ulteriormente, in via di denegata ipotesi, la prescrizione delle pretese avverse, per il decorso del termine quinquennale di legge.
In via ulteriormente subordinata, i resistenti hanno eccepito la compensazione fra gli eventuali crediti di e i crediti spettanti a in ragione della condanna al Parte_1 Parte_2
pagamento della provvisionale di € 20.000,00 riconosciutagli all'esito del procedimento penale quale parte civile.
La causa è stata istruita tramite l'interrogatorio formale e la prova per testimoni, oltre che tramite la pagina 5 di 13 produzione documentale autorizzata in corso di causa.
2.
2.1.
Deve preliminarmente essere affermata la legittimazione passiva di parte resistente.
Dal bilancio finale di liquidazione di (prodotto da parte ricorrente in data 18.01.23) Controparte_1
risulta che e hanno beneficiato del riparto del capitale sociale Parte_2 Controparte_3
residuo per un valore complessivo di oltre € 39.000,00. Sulla base di tale evidenza documentale risulta quindi dimostrata la legittimazione passiva degli odierni resistenti.
2.2.
Venendo al merito della controversia, il ricorrente ha dedotto che il licenziamento intimatogli nel mese di gennaio 2014 sarebbe sostanzialmente “fittizio”, poiché da gennaio 2014 e fino al mese di luglio 2017 egli avrebbe continuato a svolgere per le medesime prestazioni, nelle Parte_3
medesime modalità già impiegate in precedenza, continuando di fatto ad essere dipendente;
la formale trasformazione del rapporto in collaborazione autonoma avrebbe quindi rappresentato un mero strumento per consentire al datore di lavoro di ottenere un risparmio economico a livello contributivo.
Al riguardo occorre tenere presente “che ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che di lavoro autonomo, (…) l'elemento tipico che contraddistingue il primo dei suddetti tipi di rapporto è costituito dalla subordinazione, intesa quale disponibilità del prestatore nei confronti del datore, con assoggettamento del prestatore di lavoro al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, ed al conseguente inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale con prestazione delle sole energie lavorative corrispondenti all'attività di impresa” (Cass. Civ sez. lav. n. 8569/2004).
Elemento dirimente ai fini della qualificazione del rapporto in termini di lavoro subordinato è
l'accertamento dello svolgimento dell'attività lavorativa nell'ambito di un rapporto di soggezione del lavoratore rispetto al datore di lavoro, tale per cui il datore di lavoro eserciti effettivamente un potere di direzione, organizzazione, controllo e decisione del lavoro altrui e tale per cui il lavoratore si trovi concretamente in una situazione di subordinazione e di assenza di autonomia. pagina 6 di 13 Nel caso di specie, all'esito dell'istruttoria, non risulta raggiunta la prova in ordine alla sussistenza degli elementi necessari per poter affermare la natura di un tale tipo di rapporto.
Sul punto occorre anzitutto rilevare che le allegazioni di parte ricorrente risultano generiche, ancor prima che indimostrate.
In particolare, il ricorrente ha affermato che “in seguito all'interruzione del rapporto di lavoro subordinato,
( apriva la partita iva e continuava di fatto a svolgere le medesime mansioni ricoperte allorquando era Parte_1
dipendente all'interno della società”. Ancora, ha affermato che egli “non aveva né una gestione né Parte_1
una organizzazione autonoma del proprio lavoro, bensì si uniformava alle direttive impartite da CP_2
osservando un orario di lavoro da questi prestabilito ed eseguendo le mansioni lui affidate, con subordinazione e controllo datoriale. Il ricorrente, nonostante la modifica meramente formale dell'inquadramento, ha continuato per tutta la durata del rapporto, ovvero fino a luglio 2017, a far parte dell'organigramma di e ad essere CP_1
sottoposto al controllo e alle direttive datoriali con riguardo all'orario di lavoro, ferie, permessi, planning delle mansioni”, limitandosi quindi ad affermare genericamente di aver continuato a svolgere le medesime mansioni svolte prima del licenziamento.
Talli affermazioni non sono state però accompagnate da allegazioni specifiche tese ad illustrare come in concreto tale potere di controllo si declinasse e tali direttive si estrinsecassero, né il ricorrente ha fornito la prova di quanto affermato.
Con riferimento agli orari di lavoro, il ricorrente ha affermato che questi sarebbero stati i medesimi del precedente rapporto di lavoro subordinato, senza tuttavia specificare quale fosse l'orario di lavoro in precedenza osservato, e per altro verso, senza allegare né dimostrare l'effettiva osservanza di tale orario di lavoro e, soprattutto, senza allegare che l'osservanza dell'orario fosse la conseguenza di un ordine datoriale - con relative prescrizioni e conseguenti sanzioni in caso di mancato rispetto - piuttosto che di una propria libera scelta personale dettata dalle proprie esigenze lavorative. Né, infine, egli ha dimostrato l'esistenza di particolari conseguenze in caso di violazione da parte sua del supposto orario di lavoro.
Analoghe considerazioni valgono con riferimento al tema delle ferie, dei permessi e della pianificazione delle mansioni. Non c'è infatti la specifica allegazione - né la dimostrazione - che vi pagina 7 di 13 fosse sul punto una direzione, un controllo o un esercizio del potere datoriale, laddove è comunque verosimile - e di per sé solo non rilevante ai fini della esclusione della natura autonoma del rapporto - che anche nell'ambito di una collaborazione di tipo autonomo vi siano delle esigenze di coordinamento fra le parti del rapporto, legate ai più svariati fattori, le quali richiedono senz'altro un coordinamento organizzato ed un accordo delle parti medesime.
Occorre poi osservare che le dichiarazioni testimoniali non hanno fornito riscontro alle - seppure generiche, come diffusamente evidenziato - allegazioni del ricorrente.
Il teste , ispettore per conto di case automobilistiche per le quali aveva il Tes_1 CP_1
mandato a vendere, ha riferito: “Conosco sono stato ispettore dal 2014 al 2017 della casa Parte_1
automobilistica che aveva in mandato. Ho visto in per noi era venditore e referente CP_1 Parte_1 CP_1
commerciale del marchio;
era brand manager per Mitsubishi e AY. Ci passavo mediamente una volta a settimana, a volte anche più o meno frequentemente. Trovavo sempre L'orario era differente, le visite Parte_1
alcune le preannunciavo chiamando chiedendo se c'era in concessionaria e allora andavo. A volte andavo Parte_1
senza preannunciarmi. Il sig. era il titolare, con lui ho parlato per prendere il mandato. Con mi CP_2 Parte_1
sentivo per le operazioni estemporanee, mi diceva che doveva chiedere l'autorizzazione a Se io CP_9 Pt_2
proponevo qualcosa a lui mi diceva che doveva parlarne con AM. Lui non decideva per decisioni Parte_1
complesse, solo per quelle operative necessarie per raggiungere gli obiettivi. So che aveva una partita iva all'inizio, lo so perché questa informazione l'ho avuta quando ho fatto la scheda del candidato. Con candidato intendo la concessionaria candidata a tenere il marchio.”
Tale testimonianza ha evidenziato unicamente che oltre che essere riferimento per il Parte_1
teste, disponeva di una piena autonomia di gestione per le questioni operative, mentre per le questioni più complesse riferiva al teste di doversi confrontare e di dover ottenere Parte_1
l'autorizzazione di Da tale dato ovviamente non può ritenersi dimostrata la natura CP_2
subordinata del rapporto, essendo piuttosto esso indicativo di una significativa autonomia legata alla figura professionale di Parte_1
La testimonianza del teste consulente contabile e del lavoro di , non ha aggiunto Tes_2 CP_1
elementi rilevanti, confermando però che il ruolo di quale dipendente di era Parte_1 CP_1 pagina 8 di 13 cessato dall'inizio del 2014, dato comunque documentale.
Il teste non ha fornito informazioni di particolare rilevanza. Tes_3
Il teste ha dichiarato di essere stato meccanico che collaborava con e di essere Tes_4 CP_1
conoscente anche di Ha riferito inoltre di aver avuto in progetto di aprire con Parte_1
e AM una società di commercializzazione di auto, progetto che tuttavia poi non è Parte_1
stato sviluppato. Egli ha dichiarato: “ (…) So che c'era intenzione di aprire una società, dovevamo aprirla io
e AM per la commercializzazione di auto. C'è una lettera di intenti che poi non si è concretizzata. Parte_1
Non ricordo quando è successa questa cosa, sicuro dopo il 2014 (….) AM ci disse che sarebbe stato con noi perché serviva una solidità economica necessaria per le case di auto, poi avremmo continuato io e Dopo ci Parte_1
sono state delle diatribe per quel che riguarda la costituzione (….)”.
La teste ex impiegata di , avendo cessato i rapporti con la ditta nel 2014 a Tes_5 CP_1
seguito del suo licenziamento, non è stata in grado di riferire circostanze utili sui caratteri del rapporto di lavoro post- licenziamento.
La teste figlia del ricorrente, ha dichiarato di non abitare più in casa con il Testimone_6
padre dal 2013 e quindi non è stata in grado di riferire circostanze utili circa le modalità lavorative del padre successivamente al licenziamento del 2014.
La teste ex moglie del ricorrente, ha dichiarato che: “sono la ex moglie di Testimone_7
siamo divorziati dal 2019. Dal 2014 al 2019 eravamo conviventi, non separati. Mio marito lavorava Parte_1
nella concessionaria di AM, dal 2014 ho la gelateria, dal 2011 al 2014 ero a casa. Prima del 2011 lavoravo alla coop. Mio marito faceva orari di ufficio, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19/19:30. Nel 2014 noi abbiamo aperto l'attività, facevo avanti e indietro dal mare a Forlì. Mio marito lavorava per non so se avesse CP_1
aperto una partita Iva. A volta lavorava il sabato, non sempre, ma qualche volta il sabato lavorava. Il sabato e la domenica ci veniva a dare una mano quando abbiamo aperto la gelateria, a volte anche la sera. Questo fino a quando ci siamo separati nel 2018. Mio marito aveva sempre gli stessi orari, andava alle 9 e poi tornava a casa a pranzo verso le 15 e ci stava fino alle 19 o 19:30. Se ero a casa pranzavamo insieme. Le ferie le faceva, se aveva bisogno di permesso penso che chiedesse prima a AM. Tinteggiare o fare i lavori lo faceva il sabato e la domenica, abbiamo aperto ad aprile 2014 e i lavori li abbiamo fatti qualche mese prima. In gelateria siamo aperti pagina 9 di 13 dalle 12:00 all'1:00 di notte.”
Anche tale teste non ha fornito circostanze rilevanti e precise, atteso che dal 2014, ossia l'epoca del licenziamento di essa aveva avviato con la figlia una gelateria al mare aperta al pubblico Parte_1
per gran parte della giornata, ragion per cui ella non era in grado di riferire in termini attendibili e sicuri gli orari di lavoro che seguiva il marito. Anche in punto di ferie, non è stata in grado di confermare che il marito fosse tenuto a richiederne l'autorizzazione ad . CP_1
Infine, il teste non ha fornito indicazioni rilevanti ed anzi è parso confondere, o Testimone_8
non ricordare, l'anno del licenziamento di indicandolo nel 2015 invece che, come Parte_1
documentato e riferito dalle parti, il 2014.
All'esito dell'istruttoria orale, quindi, non è emerso alcun dato certo ed univoco che possa confermare, anche in via meramente indiziaria, la tesi di parte ricorrente.
Non è stato dimostrato che si trovasse in una posizione di particolare soggezione alle Parte_1
direttive datoriali (semmai è emerso che avesse una rilevante autonomia e che si dovesse confrontare con solo per questioni complesse); non è stato dimostrato che CP_2 Parte_1
fosse tenuto a particolari orari di lavoro e di presenza presso la concessionaria, né che fosse soggetto a particolari vincoli per quello che riguarda ferie o permessi.
Risulta invece che dal 2014 aveva avviato una propria attività (cfr. doc. 2 di parte Parte_1
resistente) con partita Iva attiva già dal gennaio 2013 (doc. 4 di parte resistente) e lo stesso aveva in progetto (cfr. docc. 5, 6 di parte resistente), in uno con AM e l'avvio Parte_1 Tes_4
di una attività di commercializzazione di autoveicoli nuovi che prevedeva la cessione di un ramo di azienda di , cessione che avrebbe dovuto formalizzarsi nel 2016/2017. poi CP_1 Parte_1
godeva evidentemente della piena fiducia di AM, il quale sostanzialmente non controllava più il suo operato (salvo poi avviare una serie di controlli dai quali sarebbero emerse irregolarità nell'operato di come documentato dagli atti del procedimento penale). Parte_1 Parte_1
infatti, oltre alla figlia dello stesso AM, risulta essere l'unico degli ex dipendenti di CP_1
licenziati nel 2014 ad aver mantenuto nel periodo dal 2014 al 2017 un rapporto di collaborazione con e con verosimilmente proprio in vista della futura cessione del ramo di CP_1 CP_2 pagina 10 di 13 azienda. Per come allegato e documentato, poi ha prestato la propria attività ed ha Parte_1
emesso le proprie fatture verso (dal 2014 al 2017), così come verso altra società, la CP_1
e riceveva i pagamenti pattuiti da , senza alcuna contestazione al riguardo. Controparte_10 CP_1
Tale contegno di in uno con gli altri elementi sopra rilevati, porta ad escludere che in Parte_1
tale arco di tempo possa esservi stato un rapporto di lavoro di tipo subordinato, essendo invece emerso un rapporto di collaborazione autonomo e soddisfacente per entrambe le parti contrattuali, in vista peraltro di una verosimile e documentata operazione di cessione del ramo di azienda.
Tale quadro probatorio non può essere confutato dalle dichiarazioni rese da in Parte_2
sede di deposizione testimoniale durante il processo penale nei confronti di in tesi di Parte_1
parte ricorrente tali dichiarazioni, riportate alle pagg.
2-4 del ricorso e documentate integralmente al doc. 6 di parte ricorrente, costituirebbero la prova della natura subordinata del rapporto di lavoro de quo in quanto avrebbe, di fatto, ammesso che il rapporto fra e CP_2 CP_1
fosse di fatto unico e ininterrotto sin dalla sua origine senza soluzione di continuità. Parte_1
Anzitutto occorre evidenziare che le dichiarazioni richiamate dal ricorrente non costituiscono una confessione giudiziale in quanto “La confessione 'giudiziale' può essere identificata soltanto con la dichiarazione che sia stata fatta da une delle parti nello stesso giudizio nel quale si voglia farla valere e non gia in quella che una delle parti abbia reso in un giudizio diverso, che come tale ha valore meramente indiziario” (cfr. in tal senso Cass. n. 2209/1972), laddove “non si ha confessione giudiziale fuori e prima del processo, in mancanza di un rapporto processuale instaurato tra il confitente e l'avversario”, onde “non può attribuirsi rilevanza confessoria alle dichiarazioni rese nel corso dell'istruttoria penale” (così Cass. n. 833/1971)
La dichiarazione resa dalla parte nel giudizio penale o in altro giudizio non ha pertanto valore di confessione giudiziale, ma può essere valutata dal giudice come semplice indizio, con prudente e libero apprezzamento (sul punto vedasi Cass. ordinanza n. 3689/2021 che ha evidenziato che “Le dichiarazioni, a sé sfavorevoli, rese dalla persona offesa alla P.G. ed al P.M. nella fase delle indagini preliminari possono essere ricondotte nel novero della confessione stragiudiziale ed utilizzate ai fini della decisione in sede civile, poiché l'assenza, nell'ordinamento processuale vigente, di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova consente al giudice di porre, alla base del proprio convincimento, anche prove cd. atipiche, quali, per l'appunto, le pagina 11 di 13 risultanze derivanti dagli atti delle indagini preliminari.” e ancora, ha affermato : “Il giudice di merito può utilizzare, in mancanza di qualsiasi divieto di legge, anche le prove raccolte in un diverso giudizio tra le stesse parti o tra altre parti, delle quali la sentenza che in detto giudizio sia stata pronunciata costituisce documentazione, fermo restando che la valutazione del materiale probatorio non va limitata all'esame isolato dei singoli elementi ma deve essere globale nel quadro di una indagine unitaria ed organica che, ove sia immune da vizi di motivazione, costituisce un apprezzamento di fatto incensurabile in sede di legittimità.” Cass. 4652/2011).
Esclusa quindi la natura di confessione, le dichiarazioni rese da AM nel corso del giudizio penale - peraltro avente ad oggetto fatti differenti rispetto a quelli oggetto di contestazione - nell'ambito del presente giudizio – valutate ed apprezzate anche unitamente alle ulteriori risultanze probatorie - non provano la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti in data successiva al 2014.
Anzitutto occorre rilevare il dato oggettivo, mai impugnato né contestato, che il rapporto di lavoro subordinato tra le parti si è risolto per intervenuto licenziamento.
Inoltre, le dichiarazioni rese da in sede penale, a ben vedere, non forniscono elementi CP_2
specifici e concreti a sostegno della tesi secondo cui le modalità di svolgimento del rapporto fossero quelle proprie del rapporto subordinato.
La circostanza, riferita da che è stato suo “dipendente per ventisei - ventisette anni”, CP_2 Parte_1
continuando sostanzialmente a svolgere le medesime mansioni, non dimostra di per sé solo - in assenza di ulteriori elementi di riscontro, non emersi all'esito del giudizio - che il rapporto aveva mantenuto immutata la precedente natura subordinata, anche dopo il licenziamento.
In definitiva, posto che non è emersa la prova dell'esistenza di un vincolo di subordinazione, la pretesa di parte ricorrente deve essere integralmente respinta con rigetto del ricorso.
3.
Quanto alle spese di lite del giudizio, facendo applicazione della recente giurisprudenza della Corte
Costituzionale in materia (Corte Cost. n. 77/2018, secondo la quale “è dichiarata costituzionalmente illegittima - per violazione degli artt. 3, primo comma, 24, primo comma, e 111, primo comma, Cost. - l'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del d.l. n. 132 del 2014, conv., con pagina 12 di 13 modif., nella legge n. 162 del 2014, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”), si ritiene che sussistano gravi ed eccezionali ragioni che ne impongano la compensazione, ove si consideri che il presente contenzioso è stato verosimilmente attivato all'esito delle dichiarazioni rese sulla natura del rapporto dal lrpt dell'azienda nell'ambito del processo penale.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) rigetta il ricorso;
2) compensa le spese di lite.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Forlì, il 10/12/2024 .
Il Giudice del lavoro
- Dott.ssa Agnese Cicchetti -
pagina 13 di 13
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLI'
Sezione Lavoro
Verbale della causa n. R.G. 601/2021
tra
Parte_1
RICORRENTE
e
- CANCELLATA DAL REGISTRO DELLE IMPRESE - CP_1
IN QUALITA' DI EX SOCIO DELLA AUTOELITE S.R.L.
[...] CP_2
- IN QUALITA' DI EX SOCIA DELLA AUTOELITE S.R.L. Controparte_3
RESISTENTE
Davanti al giudice del lavoro designato, dott.ssa Agnese Cicchetti, sono comparsi l'avv. Mini per parte ricorrente, e l'avv. Fresolone per le parti resistenti.
L'avv. Fresolone, in replica alla memoria avversa, osserva che le dichiarazioni rese da CP_2
in sede penale vanno lette nel contesto della deposizione penale. La sentenza penale è stata confermata in sede di appello e non è stata impugnata davanti alla Cassazione. nel corso del rapporto di Parte_1
lavoro autonomo ha incassato oltre 20.000 € da Fiditalia. Il rapporto di lavoro autonomo è stato voluto da e rientrava nel disegno criminoso per la commissione dei reati oggetto del procedimento Parte_1
penale. Ribadisce che le somme pretese a titolo di contributi non spettano al ricorrente ma ad e CP_4
pertanto non possono essere richieste.
L'avv. Mini contesta quanto affermato da controparte, ribadisce che è sempre stato Parte_1
pagina 1 di 13 intermediatore e pertanto aveva già la partita iva. È la partita Iva di Autoweb che è stata richiesta successivamente all'interruzione del rapporto di lavoro a tempo subordinato. Osserva che la sentenza penale non ha accertato nulla dei fatti oggetto del presente giudizio, non vertendo su di essi.
I difensori si riportano per il resto ai propri scritti, istanze, eccezioni e conclusioni. Le parti rinunciano altresì a presenziare alla lettura della sentenza.
Il giudice si ritira in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio, il Giudice dà lettura della sentenza, come da fogli allegati telematicamente al presente verbale, con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Non sono presenti i procuratori delle parti.
Il Giudice del lavoro dott.ssa Agnese Cicchetti
pagina 2 di 13 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Forlì, in persona del Giudice del lavoro dott.ssa Agnese Cicchetti, ha pronunciato ex art. 429 comma 1 c.p.c. la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale pubblicata mediante lettura in udienza, nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 601/2021 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MINI Parte_1 C.F._1
MARCO, elettivamente domiciliato in VIA VOLTURNO N. 7 FORLI' presso il difensore avv.
MINI MARCO
RICORRENTE contro Contr
- CANCELLATA REGISTRO DELLE IMPRESE - (C.F. CP_1
P.IVA_1
- IN QUALITA' DI CP_1 Controparte_6
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TALLARICO GIUSEPPE e dell'avv. C.F._2
FRESOLONE LISA ( ) CORSO MAZZINI 8 47121 FORLI;
elettivamente C.F._3 domiciliato in CORSO MAZZINI 8 FORLI' presso il difensore avv. TALLARICO GIUSEPPE
Controparte_7
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. TALLARICO GIUSEPPE e dell'avv. C.F._4
FRESOLONE LISA ( ) CORSO MAZZINI 8 FORLI', elettivamente C.F._3 domiciliato in CORSO MAZZINI 8 FORLI' presso il difensore avv. TALLARICO GIUSEPPE
RESISTENTE
Letti gli atti di causa;
pagina 3 di 13 viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;
letto l'art. 429 comma 1 c.p.c., come sostituito dall'art. 53 del d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
o s s e r v a
1. ha promosso il presente giudizio al fine di ottenere il riconoscimento della natura Parte_1
subordinata, invece di quella autonoma, del rapporto di lavoro intercorso con la società CP_1
[... per il periodo dal gennaio 2014 al luglio 2017, e quindi al fine di ottenere la conseguente condanna di parte convenuta al pagamento delle differenze retributive spettanti al lavoratore in ragione della diversa natura del rapporto di lavoro.
In particolare, il ricorrente ha affermato di aver lavorato per parte convenuta quale dipendente dal mese di giugno 1993 fino al mese di gennaio 2014. Successivamente a tale data, intervenuto il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, avrebbe continuato a lavorare a favore Parte_1
di fino al luglio 2017, proseguendo di fatto nello svolgimento delle medesime mansioni CP_1
precedentemente svolte, tuttavia non più come lavoratore dipendente, ma come lavoratore autonomo titolare di propria partita IVA. Nello svolgimento di tale attività, emetteva Parte_1
fattura con cadenza mensile nei confronti di , la quale provvedeva alla corresponsione di CP_1
un importo mensile stabile, pari ad € 2.500,00, avente natura di fisso e non di provvigione. Il ricorrente ha poi dedotto che nello svolgimento della sua mansione era sprovvisto di autonomia organizzativa e decisionale, essendosi sempre uniformato esclusivamente alle direttive impartite dal titolare di , al cui controllo e potere decisionale era sempre stato CP_1 Parte_2
soggetto, osservando un orario di lavoro da questi stabilito ed eseguendo le mansioni lui affidate, con vincolo di subordinazione.
La domanda giudiziale, inizialmente rivolta nei confronti della società , è Controparte_8
stata poi rivolta nei confronti degli ex soci, in quanto nelle more la società è risultata essere stata liquidata e quindi cancellata dal Registro delle imprese a far data dal 02.02.2022, quindi in data pagina 4 di 13 successiva all'instaurazione del giudizio.
Si sono costituiti in giudizio gli ex soci e contestando le Parte_2 Controparte_3
pretese di parte ricorrente, rappresentando che nel 2017 il ricorrente sarebbe stato destinatario di denuncia querela sporta da titolare di , il quale si sarebbe avveduto Parte_2 CP_1
della commissione da parte di di fatti verosimilmente illeciti di rilevanza penale in danno Parte_1
di , consistenti sostanzialmente nell'appropriazione di parte degli incassi provenienti dalla CP_1
vendita di autoveicoli della ditta e nella commissione di altri illeciti. Da tale vicenda sarebbe quindi sorto un procedimento penale poi sfociato in processo penale avanti al Tribunale di Forlì, conclusosi in primo grado con la condanna di per taluni dei reati oggetto di imputazione Parte_1
e con la condanna al pagamento di una provvisionale di € 20.000,00 a favore di CP_2
avrebbe poi impugnato la sentenza di condanna, che era stata solo parzialmente Parte_1
riformata in sede di appello, ove era stata confermata la condanna per alcuni dei reati oggetto di imputazione.
Quanto al merito delle pretese avverse, i resistenti hanno contestato anzitutto la loro responsabilità in qualità di ex soci di , non essendone stati dimostrati i relativi presupposti;
hanno poi CP_1
contestato la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso fra il ricorrente ed in CP_1
data successiva al licenziamento, avvenuto nel 2014, affermandone invece la natura di rapporto di lavoro autonomo, eccependo poi come il ricorrente non avesse fornito alcuna prova a sostegno della sua pretesa.
In via subordinata, parte resistente ha poi contestato integralmente i conteggi presentati dal ricorrente, in quanto ingiustificati ed indimostrati, ed ha eccepito, ulteriormente, in via di denegata ipotesi, la prescrizione delle pretese avverse, per il decorso del termine quinquennale di legge.
In via ulteriormente subordinata, i resistenti hanno eccepito la compensazione fra gli eventuali crediti di e i crediti spettanti a in ragione della condanna al Parte_1 Parte_2
pagamento della provvisionale di € 20.000,00 riconosciutagli all'esito del procedimento penale quale parte civile.
La causa è stata istruita tramite l'interrogatorio formale e la prova per testimoni, oltre che tramite la pagina 5 di 13 produzione documentale autorizzata in corso di causa.
2.
2.1.
Deve preliminarmente essere affermata la legittimazione passiva di parte resistente.
Dal bilancio finale di liquidazione di (prodotto da parte ricorrente in data 18.01.23) Controparte_1
risulta che e hanno beneficiato del riparto del capitale sociale Parte_2 Controparte_3
residuo per un valore complessivo di oltre € 39.000,00. Sulla base di tale evidenza documentale risulta quindi dimostrata la legittimazione passiva degli odierni resistenti.
2.2.
Venendo al merito della controversia, il ricorrente ha dedotto che il licenziamento intimatogli nel mese di gennaio 2014 sarebbe sostanzialmente “fittizio”, poiché da gennaio 2014 e fino al mese di luglio 2017 egli avrebbe continuato a svolgere per le medesime prestazioni, nelle Parte_3
medesime modalità già impiegate in precedenza, continuando di fatto ad essere dipendente;
la formale trasformazione del rapporto in collaborazione autonoma avrebbe quindi rappresentato un mero strumento per consentire al datore di lavoro di ottenere un risparmio economico a livello contributivo.
Al riguardo occorre tenere presente “che ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che di lavoro autonomo, (…) l'elemento tipico che contraddistingue il primo dei suddetti tipi di rapporto è costituito dalla subordinazione, intesa quale disponibilità del prestatore nei confronti del datore, con assoggettamento del prestatore di lavoro al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, ed al conseguente inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale con prestazione delle sole energie lavorative corrispondenti all'attività di impresa” (Cass. Civ sez. lav. n. 8569/2004).
Elemento dirimente ai fini della qualificazione del rapporto in termini di lavoro subordinato è
l'accertamento dello svolgimento dell'attività lavorativa nell'ambito di un rapporto di soggezione del lavoratore rispetto al datore di lavoro, tale per cui il datore di lavoro eserciti effettivamente un potere di direzione, organizzazione, controllo e decisione del lavoro altrui e tale per cui il lavoratore si trovi concretamente in una situazione di subordinazione e di assenza di autonomia. pagina 6 di 13 Nel caso di specie, all'esito dell'istruttoria, non risulta raggiunta la prova in ordine alla sussistenza degli elementi necessari per poter affermare la natura di un tale tipo di rapporto.
Sul punto occorre anzitutto rilevare che le allegazioni di parte ricorrente risultano generiche, ancor prima che indimostrate.
In particolare, il ricorrente ha affermato che “in seguito all'interruzione del rapporto di lavoro subordinato,
( apriva la partita iva e continuava di fatto a svolgere le medesime mansioni ricoperte allorquando era Parte_1
dipendente all'interno della società”. Ancora, ha affermato che egli “non aveva né una gestione né Parte_1
una organizzazione autonoma del proprio lavoro, bensì si uniformava alle direttive impartite da CP_2
osservando un orario di lavoro da questi prestabilito ed eseguendo le mansioni lui affidate, con subordinazione e controllo datoriale. Il ricorrente, nonostante la modifica meramente formale dell'inquadramento, ha continuato per tutta la durata del rapporto, ovvero fino a luglio 2017, a far parte dell'organigramma di e ad essere CP_1
sottoposto al controllo e alle direttive datoriali con riguardo all'orario di lavoro, ferie, permessi, planning delle mansioni”, limitandosi quindi ad affermare genericamente di aver continuato a svolgere le medesime mansioni svolte prima del licenziamento.
Talli affermazioni non sono state però accompagnate da allegazioni specifiche tese ad illustrare come in concreto tale potere di controllo si declinasse e tali direttive si estrinsecassero, né il ricorrente ha fornito la prova di quanto affermato.
Con riferimento agli orari di lavoro, il ricorrente ha affermato che questi sarebbero stati i medesimi del precedente rapporto di lavoro subordinato, senza tuttavia specificare quale fosse l'orario di lavoro in precedenza osservato, e per altro verso, senza allegare né dimostrare l'effettiva osservanza di tale orario di lavoro e, soprattutto, senza allegare che l'osservanza dell'orario fosse la conseguenza di un ordine datoriale - con relative prescrizioni e conseguenti sanzioni in caso di mancato rispetto - piuttosto che di una propria libera scelta personale dettata dalle proprie esigenze lavorative. Né, infine, egli ha dimostrato l'esistenza di particolari conseguenze in caso di violazione da parte sua del supposto orario di lavoro.
Analoghe considerazioni valgono con riferimento al tema delle ferie, dei permessi e della pianificazione delle mansioni. Non c'è infatti la specifica allegazione - né la dimostrazione - che vi pagina 7 di 13 fosse sul punto una direzione, un controllo o un esercizio del potere datoriale, laddove è comunque verosimile - e di per sé solo non rilevante ai fini della esclusione della natura autonoma del rapporto - che anche nell'ambito di una collaborazione di tipo autonomo vi siano delle esigenze di coordinamento fra le parti del rapporto, legate ai più svariati fattori, le quali richiedono senz'altro un coordinamento organizzato ed un accordo delle parti medesime.
Occorre poi osservare che le dichiarazioni testimoniali non hanno fornito riscontro alle - seppure generiche, come diffusamente evidenziato - allegazioni del ricorrente.
Il teste , ispettore per conto di case automobilistiche per le quali aveva il Tes_1 CP_1
mandato a vendere, ha riferito: “Conosco sono stato ispettore dal 2014 al 2017 della casa Parte_1
automobilistica che aveva in mandato. Ho visto in per noi era venditore e referente CP_1 Parte_1 CP_1
commerciale del marchio;
era brand manager per Mitsubishi e AY. Ci passavo mediamente una volta a settimana, a volte anche più o meno frequentemente. Trovavo sempre L'orario era differente, le visite Parte_1
alcune le preannunciavo chiamando chiedendo se c'era in concessionaria e allora andavo. A volte andavo Parte_1
senza preannunciarmi. Il sig. era il titolare, con lui ho parlato per prendere il mandato. Con mi CP_2 Parte_1
sentivo per le operazioni estemporanee, mi diceva che doveva chiedere l'autorizzazione a Se io CP_9 Pt_2
proponevo qualcosa a lui mi diceva che doveva parlarne con AM. Lui non decideva per decisioni Parte_1
complesse, solo per quelle operative necessarie per raggiungere gli obiettivi. So che aveva una partita iva all'inizio, lo so perché questa informazione l'ho avuta quando ho fatto la scheda del candidato. Con candidato intendo la concessionaria candidata a tenere il marchio.”
Tale testimonianza ha evidenziato unicamente che oltre che essere riferimento per il Parte_1
teste, disponeva di una piena autonomia di gestione per le questioni operative, mentre per le questioni più complesse riferiva al teste di doversi confrontare e di dover ottenere Parte_1
l'autorizzazione di Da tale dato ovviamente non può ritenersi dimostrata la natura CP_2
subordinata del rapporto, essendo piuttosto esso indicativo di una significativa autonomia legata alla figura professionale di Parte_1
La testimonianza del teste consulente contabile e del lavoro di , non ha aggiunto Tes_2 CP_1
elementi rilevanti, confermando però che il ruolo di quale dipendente di era Parte_1 CP_1 pagina 8 di 13 cessato dall'inizio del 2014, dato comunque documentale.
Il teste non ha fornito informazioni di particolare rilevanza. Tes_3
Il teste ha dichiarato di essere stato meccanico che collaborava con e di essere Tes_4 CP_1
conoscente anche di Ha riferito inoltre di aver avuto in progetto di aprire con Parte_1
e AM una società di commercializzazione di auto, progetto che tuttavia poi non è Parte_1
stato sviluppato. Egli ha dichiarato: “ (…) So che c'era intenzione di aprire una società, dovevamo aprirla io
e AM per la commercializzazione di auto. C'è una lettera di intenti che poi non si è concretizzata. Parte_1
Non ricordo quando è successa questa cosa, sicuro dopo il 2014 (….) AM ci disse che sarebbe stato con noi perché serviva una solidità economica necessaria per le case di auto, poi avremmo continuato io e Dopo ci Parte_1
sono state delle diatribe per quel che riguarda la costituzione (….)”.
La teste ex impiegata di , avendo cessato i rapporti con la ditta nel 2014 a Tes_5 CP_1
seguito del suo licenziamento, non è stata in grado di riferire circostanze utili sui caratteri del rapporto di lavoro post- licenziamento.
La teste figlia del ricorrente, ha dichiarato di non abitare più in casa con il Testimone_6
padre dal 2013 e quindi non è stata in grado di riferire circostanze utili circa le modalità lavorative del padre successivamente al licenziamento del 2014.
La teste ex moglie del ricorrente, ha dichiarato che: “sono la ex moglie di Testimone_7
siamo divorziati dal 2019. Dal 2014 al 2019 eravamo conviventi, non separati. Mio marito lavorava Parte_1
nella concessionaria di AM, dal 2014 ho la gelateria, dal 2011 al 2014 ero a casa. Prima del 2011 lavoravo alla coop. Mio marito faceva orari di ufficio, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19/19:30. Nel 2014 noi abbiamo aperto l'attività, facevo avanti e indietro dal mare a Forlì. Mio marito lavorava per non so se avesse CP_1
aperto una partita Iva. A volta lavorava il sabato, non sempre, ma qualche volta il sabato lavorava. Il sabato e la domenica ci veniva a dare una mano quando abbiamo aperto la gelateria, a volte anche la sera. Questo fino a quando ci siamo separati nel 2018. Mio marito aveva sempre gli stessi orari, andava alle 9 e poi tornava a casa a pranzo verso le 15 e ci stava fino alle 19 o 19:30. Se ero a casa pranzavamo insieme. Le ferie le faceva, se aveva bisogno di permesso penso che chiedesse prima a AM. Tinteggiare o fare i lavori lo faceva il sabato e la domenica, abbiamo aperto ad aprile 2014 e i lavori li abbiamo fatti qualche mese prima. In gelateria siamo aperti pagina 9 di 13 dalle 12:00 all'1:00 di notte.”
Anche tale teste non ha fornito circostanze rilevanti e precise, atteso che dal 2014, ossia l'epoca del licenziamento di essa aveva avviato con la figlia una gelateria al mare aperta al pubblico Parte_1
per gran parte della giornata, ragion per cui ella non era in grado di riferire in termini attendibili e sicuri gli orari di lavoro che seguiva il marito. Anche in punto di ferie, non è stata in grado di confermare che il marito fosse tenuto a richiederne l'autorizzazione ad . CP_1
Infine, il teste non ha fornito indicazioni rilevanti ed anzi è parso confondere, o Testimone_8
non ricordare, l'anno del licenziamento di indicandolo nel 2015 invece che, come Parte_1
documentato e riferito dalle parti, il 2014.
All'esito dell'istruttoria orale, quindi, non è emerso alcun dato certo ed univoco che possa confermare, anche in via meramente indiziaria, la tesi di parte ricorrente.
Non è stato dimostrato che si trovasse in una posizione di particolare soggezione alle Parte_1
direttive datoriali (semmai è emerso che avesse una rilevante autonomia e che si dovesse confrontare con solo per questioni complesse); non è stato dimostrato che CP_2 Parte_1
fosse tenuto a particolari orari di lavoro e di presenza presso la concessionaria, né che fosse soggetto a particolari vincoli per quello che riguarda ferie o permessi.
Risulta invece che dal 2014 aveva avviato una propria attività (cfr. doc. 2 di parte Parte_1
resistente) con partita Iva attiva già dal gennaio 2013 (doc. 4 di parte resistente) e lo stesso aveva in progetto (cfr. docc. 5, 6 di parte resistente), in uno con AM e l'avvio Parte_1 Tes_4
di una attività di commercializzazione di autoveicoli nuovi che prevedeva la cessione di un ramo di azienda di , cessione che avrebbe dovuto formalizzarsi nel 2016/2017. poi CP_1 Parte_1
godeva evidentemente della piena fiducia di AM, il quale sostanzialmente non controllava più il suo operato (salvo poi avviare una serie di controlli dai quali sarebbero emerse irregolarità nell'operato di come documentato dagli atti del procedimento penale). Parte_1 Parte_1
infatti, oltre alla figlia dello stesso AM, risulta essere l'unico degli ex dipendenti di CP_1
licenziati nel 2014 ad aver mantenuto nel periodo dal 2014 al 2017 un rapporto di collaborazione con e con verosimilmente proprio in vista della futura cessione del ramo di CP_1 CP_2 pagina 10 di 13 azienda. Per come allegato e documentato, poi ha prestato la propria attività ed ha Parte_1
emesso le proprie fatture verso (dal 2014 al 2017), così come verso altra società, la CP_1
e riceveva i pagamenti pattuiti da , senza alcuna contestazione al riguardo. Controparte_10 CP_1
Tale contegno di in uno con gli altri elementi sopra rilevati, porta ad escludere che in Parte_1
tale arco di tempo possa esservi stato un rapporto di lavoro di tipo subordinato, essendo invece emerso un rapporto di collaborazione autonomo e soddisfacente per entrambe le parti contrattuali, in vista peraltro di una verosimile e documentata operazione di cessione del ramo di azienda.
Tale quadro probatorio non può essere confutato dalle dichiarazioni rese da in Parte_2
sede di deposizione testimoniale durante il processo penale nei confronti di in tesi di Parte_1
parte ricorrente tali dichiarazioni, riportate alle pagg.
2-4 del ricorso e documentate integralmente al doc. 6 di parte ricorrente, costituirebbero la prova della natura subordinata del rapporto di lavoro de quo in quanto avrebbe, di fatto, ammesso che il rapporto fra e CP_2 CP_1
fosse di fatto unico e ininterrotto sin dalla sua origine senza soluzione di continuità. Parte_1
Anzitutto occorre evidenziare che le dichiarazioni richiamate dal ricorrente non costituiscono una confessione giudiziale in quanto “La confessione 'giudiziale' può essere identificata soltanto con la dichiarazione che sia stata fatta da une delle parti nello stesso giudizio nel quale si voglia farla valere e non gia in quella che una delle parti abbia reso in un giudizio diverso, che come tale ha valore meramente indiziario” (cfr. in tal senso Cass. n. 2209/1972), laddove “non si ha confessione giudiziale fuori e prima del processo, in mancanza di un rapporto processuale instaurato tra il confitente e l'avversario”, onde “non può attribuirsi rilevanza confessoria alle dichiarazioni rese nel corso dell'istruttoria penale” (così Cass. n. 833/1971)
La dichiarazione resa dalla parte nel giudizio penale o in altro giudizio non ha pertanto valore di confessione giudiziale, ma può essere valutata dal giudice come semplice indizio, con prudente e libero apprezzamento (sul punto vedasi Cass. ordinanza n. 3689/2021 che ha evidenziato che “Le dichiarazioni, a sé sfavorevoli, rese dalla persona offesa alla P.G. ed al P.M. nella fase delle indagini preliminari possono essere ricondotte nel novero della confessione stragiudiziale ed utilizzate ai fini della decisione in sede civile, poiché l'assenza, nell'ordinamento processuale vigente, di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova consente al giudice di porre, alla base del proprio convincimento, anche prove cd. atipiche, quali, per l'appunto, le pagina 11 di 13 risultanze derivanti dagli atti delle indagini preliminari.” e ancora, ha affermato : “Il giudice di merito può utilizzare, in mancanza di qualsiasi divieto di legge, anche le prove raccolte in un diverso giudizio tra le stesse parti o tra altre parti, delle quali la sentenza che in detto giudizio sia stata pronunciata costituisce documentazione, fermo restando che la valutazione del materiale probatorio non va limitata all'esame isolato dei singoli elementi ma deve essere globale nel quadro di una indagine unitaria ed organica che, ove sia immune da vizi di motivazione, costituisce un apprezzamento di fatto incensurabile in sede di legittimità.” Cass. 4652/2011).
Esclusa quindi la natura di confessione, le dichiarazioni rese da AM nel corso del giudizio penale - peraltro avente ad oggetto fatti differenti rispetto a quelli oggetto di contestazione - nell'ambito del presente giudizio – valutate ed apprezzate anche unitamente alle ulteriori risultanze probatorie - non provano la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti in data successiva al 2014.
Anzitutto occorre rilevare il dato oggettivo, mai impugnato né contestato, che il rapporto di lavoro subordinato tra le parti si è risolto per intervenuto licenziamento.
Inoltre, le dichiarazioni rese da in sede penale, a ben vedere, non forniscono elementi CP_2
specifici e concreti a sostegno della tesi secondo cui le modalità di svolgimento del rapporto fossero quelle proprie del rapporto subordinato.
La circostanza, riferita da che è stato suo “dipendente per ventisei - ventisette anni”, CP_2 Parte_1
continuando sostanzialmente a svolgere le medesime mansioni, non dimostra di per sé solo - in assenza di ulteriori elementi di riscontro, non emersi all'esito del giudizio - che il rapporto aveva mantenuto immutata la precedente natura subordinata, anche dopo il licenziamento.
In definitiva, posto che non è emersa la prova dell'esistenza di un vincolo di subordinazione, la pretesa di parte ricorrente deve essere integralmente respinta con rigetto del ricorso.
3.
Quanto alle spese di lite del giudizio, facendo applicazione della recente giurisprudenza della Corte
Costituzionale in materia (Corte Cost. n. 77/2018, secondo la quale “è dichiarata costituzionalmente illegittima - per violazione degli artt. 3, primo comma, 24, primo comma, e 111, primo comma, Cost. - l'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del d.l. n. 132 del 2014, conv., con pagina 12 di 13 modif., nella legge n. 162 del 2014, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”), si ritiene che sussistano gravi ed eccezionali ragioni che ne impongano la compensazione, ove si consideri che il presente contenzioso è stato verosimilmente attivato all'esito delle dichiarazioni rese sulla natura del rapporto dal lrpt dell'azienda nell'ambito del processo penale.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) rigetta il ricorso;
2) compensa le spese di lite.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Forlì, il 10/12/2024 .
Il Giudice del lavoro
- Dott.ssa Agnese Cicchetti -
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