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Sentenza 13 dicembre 2024
Sentenza 13 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 13/12/2024, n. 249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 249 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Anna Lucia FANELLI Presidente dott.ssa Sabrina CICERO Giudice dott.ssa Filomena PICCIRILLO Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. R.G. 2837/2024, promossa con ricorso depositato in data 24/09/2024 da Parte_1
e , entrambi con avv. ANGELA FILIPPI;
[...] Parte_2
- i quali hanno contratto matrimonio civile a Trieste il 25.07.2015, regolarmente trascritto nei registri del
Comune di Trieste al n. 188, parte 1, anno 2015, optando per il regime della separazione dei beni;
- dalla loro unione è nata la figlia , il 29.11.2011; Persona_1
- si sono separati consensualmente, alle condizioni di cui al ricorso congiunto dd.13.07.2023 recepite dal
Tribunale Civile di Trieste con sentenza n.626/2023 dd.07.11.2023, pubbl. il 14.11.2023;
Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto, contenente l'indicazione delle rispettive condizioni reddituali, patrimoniali ed oneri e provvedendo al deposito della documentazione prescritta, hanno congiuntamente chiesto di accogliere le seguenti conclusioni:
“l'Ill.mo Tribunale adito Voglia
PRONUNCIARE
Lo scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni:
1. affido condiviso della figlia minore , con collocamento prevalente e residenza anagrafica Persona_1 presso la madre attualmente in Trieste nell'immobile sito in via Capodistria n.40 (int.10).
2. frequenterà e permarrà con il padre a piacimento, previo accordo tra i genitori, comunque Per_1 compatibilmente agli impegni scolastici/extrascolastici della minore e, in ogni caso, rispettando una routine ordinaria che preveda fine settimana alternati (sabato e domenica) e due pomeriggi infrasettimanali. A tal fine il padre comunicherà entro il 20 di ogni mese i propri turni di lavoro relativi al mese successivo per organizzare con la madre il calendario di compresenza con la figlia. trascorrerà nel giorno del suo compleanno il Per_1
pagina 1 di 3 pranzo con un genitore e la cena con l'altro e il fine settimana immediatamente successivo trascorrerà il sabato con un genitore e la domenica con l'altro.
3. trascorrerà con entrambi i genitori uguali periodi di compresenza equamente suddivisi durante la
Per_1 sospensione scolastica estiva ed invernale, in occasione delle festività e relativi ponti. In particolare, nel periodo invernale trascorrerà con il padre le festività ortodosse (6,7,8 gennaio) e con la madre le festività
Per_1 cattoliche (24,25 e 26 dicembre), mentre il ponte di capodanno (le giornate del 31 dicembre e 1° gennaio) ad anni alterni;
inoltre nei concomitanti periodi di sospensione della scuola per le vacanze natalizie
Per_1 trascorrerà con la madre il periodo dalla fine delle lezioni fino al 31 dicembre (ore 10) e con il padre dal 2 gennaio (ore 10) alla ripresa della scuola. Festività pasquali ortodosse con il padre, cattoliche con la madre, se invece saranno coincidenti trascorrerà Pasqua con uno e pasquetta con l'altro. Durante la sospensione estiva della scuola trascorrerà con entrambi i genitori un periodo di vacanza di 2 settimane anche non
Per_1 consecutive (in tale periodo il padre potrà recarsi in Serbia con la figlia per 14 giorni salvo diverso accordo con la madre, parimenti la madre potrà recarsi all'estero con nei suoi periodi feriali). I genitori si
Per_1 comunicheranno i rispettivi periodi feriali estivi con la figlia con privilegio ad anni alterni nel termine il primo entro il 1° giugno, il secondo entro il 15 giugno, avendo cura il secondo di indicare le sue ferie nel periodo residuo rispetto a quello indicato dal primo. Il padre sarà privilegiato negli anni dispari, la madre negli anni pari.
4. Entrambi i genitori provvederanno direttamente alle esigenze di mantenimento ordinario della figlia nei rispettivi periodi di compresenza, e il padre verserà ulteriormente alla madre un assegno mensile di mantenimento ordinario in favore di pari a 200,00 euro da corrispondersi entro il giorno 20 di ogni Per_1 mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
spese straordinarie al 50% tra i genitori secondo il
Protocollo del Tribunale di Trieste dd.18.05.2015 e in deroga a questo i genitori comparteciperanno al 50% ciascuno alle spese di trasporto pubblico urbano ed extraurbano per Marina.
5. Sin d'ora i genitori danno atto di concordare il prosieguo della cura ortodontica di che porta Per_1
l'apparecchio, con suddivisione al 50% della relativa spesa.
6. L'assegno unico universale per la figlia sarà percepito interamente dalla madre.
7. Le detrazioni da indicare nella dichiarazione dei redditi saranno richieste interamente dal padre, il quale ogni anno ottenuto il relativo rimborso verserà la metà quota parte di questo alla madre. Quando la madre disporrà di un reddito da lavoro dipendente superiore a 8.000,00 euro (ovvero al diverso importo che sarà previsto dalla normativa fiscale) tali detrazioni verranno richieste al 50% ciascuno da entrambi nelle rispettive dichiarazioni dei redditi.
8. I coniugi esprimono con la sottoscrizione del presente atto l'autorizzazione reciproca a richiedere il rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio della figlia minore.
9. I coniugi dichiarano di essere autonomi ed economicamente autosufficienti e pertanto nulla è dovuto a titolo di assegno divorzile.
ORDINANDO all'ufficiale di stato civile competente l'annotazione dell'emananda sentenza”.
pagina 2 di 3 Inoltre, le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nonché dichiarato di non volersi riconciliare e di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato le condizioni concordate.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Ciò posto, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di divorzio merita accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta né ricostituita.
La separazione personale tra gli istanti dura ininterrottamente da oltre sei mesi dalla data della loro comparizione in sede di separazione personale consensuale, per cui è trascorso il periodo previsto dall'art. 3 L. n. 898/1970, come modificato dalla L. n. 74/1987 e dalla successiva L. 55/15 (art. 1); risulta inoltre intervenuta la relativa pronuncia giudiziale.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle concordate condizioni all'interesse della prole, stima sussistenti i presupposti di legge per il recepimento delle stesse.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Inoltre, la domanda congiunta regolamenta compiutamente e adeguatamente le condizioni inerenti sia alla prole sia ai rapporti reciproci e le ulteriori statuizioni economiche non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Infine, le spese vanno compensate, stante il raggiunto accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in data 25/07/15, in Trieste, tra Parte_1
e ;
[...] Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole e ai rapporti economici siccome concordate e provvede in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Trieste, affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge (atto trascritto al n. 188 parte, parte 1, anno 2015).
Così deciso in Trieste, il 10/12/2024
Il Presidente relatore dott.ssa Anna Lucia Fanelli
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Anna Lucia FANELLI Presidente dott.ssa Sabrina CICERO Giudice dott.ssa Filomena PICCIRILLO Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. R.G. 2837/2024, promossa con ricorso depositato in data 24/09/2024 da Parte_1
e , entrambi con avv. ANGELA FILIPPI;
[...] Parte_2
- i quali hanno contratto matrimonio civile a Trieste il 25.07.2015, regolarmente trascritto nei registri del
Comune di Trieste al n. 188, parte 1, anno 2015, optando per il regime della separazione dei beni;
- dalla loro unione è nata la figlia , il 29.11.2011; Persona_1
- si sono separati consensualmente, alle condizioni di cui al ricorso congiunto dd.13.07.2023 recepite dal
Tribunale Civile di Trieste con sentenza n.626/2023 dd.07.11.2023, pubbl. il 14.11.2023;
Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto, contenente l'indicazione delle rispettive condizioni reddituali, patrimoniali ed oneri e provvedendo al deposito della documentazione prescritta, hanno congiuntamente chiesto di accogliere le seguenti conclusioni:
“l'Ill.mo Tribunale adito Voglia
PRONUNCIARE
Lo scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni:
1. affido condiviso della figlia minore , con collocamento prevalente e residenza anagrafica Persona_1 presso la madre attualmente in Trieste nell'immobile sito in via Capodistria n.40 (int.10).
2. frequenterà e permarrà con il padre a piacimento, previo accordo tra i genitori, comunque Per_1 compatibilmente agli impegni scolastici/extrascolastici della minore e, in ogni caso, rispettando una routine ordinaria che preveda fine settimana alternati (sabato e domenica) e due pomeriggi infrasettimanali. A tal fine il padre comunicherà entro il 20 di ogni mese i propri turni di lavoro relativi al mese successivo per organizzare con la madre il calendario di compresenza con la figlia. trascorrerà nel giorno del suo compleanno il Per_1
pagina 1 di 3 pranzo con un genitore e la cena con l'altro e il fine settimana immediatamente successivo trascorrerà il sabato con un genitore e la domenica con l'altro.
3. trascorrerà con entrambi i genitori uguali periodi di compresenza equamente suddivisi durante la
Per_1 sospensione scolastica estiva ed invernale, in occasione delle festività e relativi ponti. In particolare, nel periodo invernale trascorrerà con il padre le festività ortodosse (6,7,8 gennaio) e con la madre le festività
Per_1 cattoliche (24,25 e 26 dicembre), mentre il ponte di capodanno (le giornate del 31 dicembre e 1° gennaio) ad anni alterni;
inoltre nei concomitanti periodi di sospensione della scuola per le vacanze natalizie
Per_1 trascorrerà con la madre il periodo dalla fine delle lezioni fino al 31 dicembre (ore 10) e con il padre dal 2 gennaio (ore 10) alla ripresa della scuola. Festività pasquali ortodosse con il padre, cattoliche con la madre, se invece saranno coincidenti trascorrerà Pasqua con uno e pasquetta con l'altro. Durante la sospensione estiva della scuola trascorrerà con entrambi i genitori un periodo di vacanza di 2 settimane anche non
Per_1 consecutive (in tale periodo il padre potrà recarsi in Serbia con la figlia per 14 giorni salvo diverso accordo con la madre, parimenti la madre potrà recarsi all'estero con nei suoi periodi feriali). I genitori si
Per_1 comunicheranno i rispettivi periodi feriali estivi con la figlia con privilegio ad anni alterni nel termine il primo entro il 1° giugno, il secondo entro il 15 giugno, avendo cura il secondo di indicare le sue ferie nel periodo residuo rispetto a quello indicato dal primo. Il padre sarà privilegiato negli anni dispari, la madre negli anni pari.
4. Entrambi i genitori provvederanno direttamente alle esigenze di mantenimento ordinario della figlia nei rispettivi periodi di compresenza, e il padre verserà ulteriormente alla madre un assegno mensile di mantenimento ordinario in favore di pari a 200,00 euro da corrispondersi entro il giorno 20 di ogni Per_1 mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
spese straordinarie al 50% tra i genitori secondo il
Protocollo del Tribunale di Trieste dd.18.05.2015 e in deroga a questo i genitori comparteciperanno al 50% ciascuno alle spese di trasporto pubblico urbano ed extraurbano per Marina.
5. Sin d'ora i genitori danno atto di concordare il prosieguo della cura ortodontica di che porta Per_1
l'apparecchio, con suddivisione al 50% della relativa spesa.
6. L'assegno unico universale per la figlia sarà percepito interamente dalla madre.
7. Le detrazioni da indicare nella dichiarazione dei redditi saranno richieste interamente dal padre, il quale ogni anno ottenuto il relativo rimborso verserà la metà quota parte di questo alla madre. Quando la madre disporrà di un reddito da lavoro dipendente superiore a 8.000,00 euro (ovvero al diverso importo che sarà previsto dalla normativa fiscale) tali detrazioni verranno richieste al 50% ciascuno da entrambi nelle rispettive dichiarazioni dei redditi.
8. I coniugi esprimono con la sottoscrizione del presente atto l'autorizzazione reciproca a richiedere il rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio della figlia minore.
9. I coniugi dichiarano di essere autonomi ed economicamente autosufficienti e pertanto nulla è dovuto a titolo di assegno divorzile.
ORDINANDO all'ufficiale di stato civile competente l'annotazione dell'emananda sentenza”.
pagina 2 di 3 Inoltre, le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nonché dichiarato di non volersi riconciliare e di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato le condizioni concordate.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Ciò posto, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di divorzio merita accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta né ricostituita.
La separazione personale tra gli istanti dura ininterrottamente da oltre sei mesi dalla data della loro comparizione in sede di separazione personale consensuale, per cui è trascorso il periodo previsto dall'art. 3 L. n. 898/1970, come modificato dalla L. n. 74/1987 e dalla successiva L. 55/15 (art. 1); risulta inoltre intervenuta la relativa pronuncia giudiziale.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle concordate condizioni all'interesse della prole, stima sussistenti i presupposti di legge per il recepimento delle stesse.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Inoltre, la domanda congiunta regolamenta compiutamente e adeguatamente le condizioni inerenti sia alla prole sia ai rapporti reciproci e le ulteriori statuizioni economiche non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Infine, le spese vanno compensate, stante il raggiunto accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in data 25/07/15, in Trieste, tra Parte_1
e ;
[...] Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole e ai rapporti economici siccome concordate e provvede in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Trieste, affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge (atto trascritto al n. 188 parte, parte 1, anno 2015).
Così deciso in Trieste, il 10/12/2024
Il Presidente relatore dott.ssa Anna Lucia Fanelli
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