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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 21/10/2025, n. 848 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 848 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa RA Cao Presidente relatore dott. Alessandro Petronzi Giudice dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 510/2023 R.G. promossa da:
(C.F. nato a [...] l'[...], con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. RAFFAELE MORRA, con elezione di domicilio presso e nello studio del difensore;
RICORRENTE contro
(C.F. ) nata in [...] il [...], con il Controparte_1 C.F._2 patrocinio dell'avv. MARIA TERESA PALMIERO, con elezione di domicilio presso e nello studio del difensore;
RESISTENTE con l'intervento di
AVV. in qualità di curatrice speciale del minore Controparte_2 Per_1 nato a [...] il [...];
[...]
INTERVENUTO
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Como (Visto agli atti)
pagina 1 di 6 - INTERVENUTO-
Oggetto: separazione giudiziale
Data della decisione: 17.10.2024
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso congiuntamente come da accordo raggiunto all'udienza del 16.10.2025, alle condizioni di seguito riportate:
CONDIZIONI
- dichiarare la separazione tra le parti;
Con
- affido del minore ai Servizi Sociali del Comune di Albese con SA che proseguirà, tramite il , Per_1 con tutte le attività di supporto e di monitoraggio, ponendo in essere tutti gli interventi ritenuti necessari o anche solo opportuni a tutela del minore e di ausilio ai genitori;
- collocamento prevalente del minore presso il padre;
- i servizi sociali, in considerazione dei turni sempre mutevoli della madre, organizzeranno i tempi di permanenza del figlio presso di lei come già avvenuto in corso di causa;
- riduzione del mantenimento a carico della madre per il minore a 100 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie con applicazione del protocollo presso il Tribunale di Como;
- apertura della vigilanza ex art. 337 c.c., con trasmissione semestrale da parte dei servizi sociali dell'ente di relazioni periodiche al G.T.;
- spese legali compensate.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premesso in fatto che:
1. e contraevano matrimonio in ALBESE Parte_1 Controparte_1
CON NO il 14.5.2016.
2. Dal matrimonio nasceva il figlio (nato a [...] il [...]). Per_1
3. Con ricorso depositato l'.
8.2.2023 hiedeva la separazione giudiziale ex art. Parte_1
151 comma 2° c.c. con addebito della colpa in capo al resistente, l'affidamento esclusivo del minore a sé, con collocamento presso di sé presso la casa coniugale, la regolamentazione del diritto di visita materno, nonché la determinazione in € 500 dell'assegno mensile di mantenimento per il figlio da pagina 2 di 6 porsi a carico della madre, oltre al 50% delle spese straordinarie, con percezione integrale dell'assegno unico a proprio favore.
4. , costituitasi in giudizio, aderiva alla domanda di separazione;
Controparte_1 domandava, peraltro, l'addebito della separazione al marito, l'affidamento esclusivo del figlio minore a sé, l'assegnazione della casa coniugale in proprio favore in funzione del collocamento del figlio presso di sé, la regolamentazione del diritto di visita paterno in ambiente protetto, nonché la determinazione in € 700 del contributo ,mensile che il ricorrente doveva ritenersi obbligato a versarle a titolo di mantenimento del figlio, oltre al 50% delle spese extra assegno, con percezione integrale dell'assegno unico a proprio favore.
5. All'udienza presidenziale dell'11.7.2023 entrambe le parti venivano sentite in ordine alle reciproche richieste anche al fine di giungere ad una soluzione conciliativa della controversia, di fatto impossibile;
il Presidente -vista la delicatezza della situaizone e la presenza di un procedimento aperto presso il TM con affido del minore al comune di residenza, come disposto con decreto provvisorio del 15.3.2023- rinviava il procedimento al fine di acquisire relazione di aggiornamento da parte dell'Ente affidatario e confermava la nomina del la curatrice speciale come disposto dal
Tribunale per i Minorenni, la quale si costituiva in giudizio in data 31.7.2023.
6. Autorizzati i coniugi a vivere separati, assumeva i provvedimenti provvisori e urgenti;
in particolare, con ordinanza emessa in data 13.6.2022, ha preso atto che il marito riconosce alla moglie il diritto di abitare in via esclusiva nella casa coniugale senza corrispettivo e, per l'effetto, non ha accolto la domanda di assegno di mantenimento avanzata dalla moglie;
7. Si costituiva in giudizio la curatrice speciale del minore.
8. All'esito delle successive udienze presidenziali, con ordinanza dell'1.1.2024 il Presidente autorizzava i coniugi a vivere separati, affidava il minore all'Ente territoriale (Comune di Albese con SA), disponeva il collocamento presso il padre, con assegnazione della casa coniugale a quest'ultimo, incaricava i Servizi Sociali del Comune di Albese con SA di mantenere la presa in carico del nucleo familiare e di proseguire gli incarichi già conferiti (monitoraggio nucleo familiare, regolamentazione visite, prosecuzione ADM, valutazione psicodiagnostica della madre, supporto psicologico padre) e poneva a carico della madre l'assegno di mantenimento per il figlio nella misura di € 200 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, con percezione integrale dell'assegno unico a favore del padre.
9. Assegnati i termini di cui all'art. 183 co.6 c.p.c. e istruita la causa con l'audizione del minore e l'acquisizione delle relazioni dei Servizi Sociali, all'udienza del 16.10.2025 le parti Per_1
pagina 3 di 6 davano atto di aver raggiunto un accordo quanto alle questioni controverse e precisavano quindi le rispettive conclusioni congiuntamente, chiedendo l'immediata rimessione della causa al Collegio;
la causa veniva pertanto rimessa al Collegio per la decisione.
Ritenuto che:
a) Quanto alla pronunzia di separazione sussistono le condizioni per la pronunzia di separazione ex art. 151 comma 1° c.c. dovendosi ritenere provato, sulla base della stessa prospettazione delle parti oltre che delle emergenze processuali, che la vita matrimoniale sia divenuta intollerabile e improseguibile.
b) Quanto alle ulteriori domande, ritiene il Collegio che le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti possono essere nella presente sede ratificate e fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto e non contrarie a norme imperative di legge. In particolare, l'accordo raggiunto dalle parti sotto il profilo della responsabilità genitoriale -che vede la conferma dell'affido del minore all'Ente territoriale, con collocamento presso il padre e tempi di frequentazione madre-figlio regolati dal
Servizio Tutela Minori-, può trovare accoglimento, in quanto conforme all'interesse del minore a un'effettiva compartecipazione di entrambi genitori alla sua educazione e al suo percorso di crescita, garantendo al contempo esigenze di stabilità allo stesso.
Date le criticità emerse e al fine di assicurare la tenuta dell'evoluzione positiva che la coppia genitoriale ha avviato, anche dopo l'uscita dalla cornice processuale, deve essere dato confermato incarico ai Servizi Sociali competenti, di svolgere una stringente attività di monitoraggio sulla evoluzione della situazione del minore e della coppia genitoriale, attivando tutti gli interventi di supporto necessari a favore del minore e dei genitori, nonché a supervisionare il rispetto delle regole stabilite, relazionando con cadenza semestrale al G.T.
c) In ordine agli ulteriori accordi economici intercorsi tra le parti, il Tribunale si limita a prenderne atto, rientrando gli stessi nell'autonomia negoziale delle parti.
d) Le spese processuali devono essere integralmente compensate tra le parti attesi l'intervenuto accordo e la natura necessaria del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle conclusioni assunte, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, disattesa così statuisce:
pagina 4 di 6 1. DICHIARA la separazione personale, ex art. 151 comma 1° c.c., dei coniugi Parte_1 nato a [...] l'[...], e , nata in [...] il [...], Controparte_1 che hanno celebrato matrimonio ad ALBESE CON NO il 14.5.2016 (anno 2016, atto n. 2, parte I);
2. MANDA al Cancelliere affinché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di stato civile del Comune di ALBESE CON NO (CO) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
3. DISPONE che i rapporti tra siano regolati Parte_1 Controparte_1 come da condizioni di cui al verbale dell'udienza del 16.10.2025, che si intendono qui integralmente richiamate1.
4. COMPENSA le spese di lite.
5. MANDA al G.T. – sede – ai sensi dell'art. 337 c.c. Cont Si comunichi alle parti, all'Ente affidatario ( ) e al competente Controparte_4
(Consorzio Erbese).
Così deciso in data 17.10.2025 nella camera di consiglio della sezione I civile del TRIBUNALE
ORDINARIO di Como.
Il Presidente relatore
Dott.ssa RA Cao pagina 6 di 6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 - dichiarare la separazione tra le parti;
Co
- affido del minore ai Servizi Sociali del Comune di Albese con SA che proseguirà, tramite il , con tutte Per_1 le attività di supporto e di monitoraggio, ponendo in essere tutti gli interventi ritenuti necessari o anche solo opportuni a tutela del minore e di ausilio ai genitori;
- collocamento prevalente del minore presso il padre;
- i servizi sociali, in considerazione dei turni sempre mutevoli della madre, organizzeranno i tempi di permanenza del figlio presso di lei come già avvenuto in corso di causa;
- riduzione del mantenimento a carico della madre per il minore a 100 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie con applicazione del protocollo presso il Tribunale di Como;
- apertura della vigilanza ex art. 337 c.c., con trasmissione semestrale da parte dei servizi sociali dell'ente di relazioni periodiche al G.T.;
- spese legali compensate. pagina 5 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa RA Cao Presidente relatore dott. Alessandro Petronzi Giudice dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 510/2023 R.G. promossa da:
(C.F. nato a [...] l'[...], con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. RAFFAELE MORRA, con elezione di domicilio presso e nello studio del difensore;
RICORRENTE contro
(C.F. ) nata in [...] il [...], con il Controparte_1 C.F._2 patrocinio dell'avv. MARIA TERESA PALMIERO, con elezione di domicilio presso e nello studio del difensore;
RESISTENTE con l'intervento di
AVV. in qualità di curatrice speciale del minore Controparte_2 Per_1 nato a [...] il [...];
[...]
INTERVENUTO
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Como (Visto agli atti)
pagina 1 di 6 - INTERVENUTO-
Oggetto: separazione giudiziale
Data della decisione: 17.10.2024
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso congiuntamente come da accordo raggiunto all'udienza del 16.10.2025, alle condizioni di seguito riportate:
CONDIZIONI
- dichiarare la separazione tra le parti;
Con
- affido del minore ai Servizi Sociali del Comune di Albese con SA che proseguirà, tramite il , Per_1 con tutte le attività di supporto e di monitoraggio, ponendo in essere tutti gli interventi ritenuti necessari o anche solo opportuni a tutela del minore e di ausilio ai genitori;
- collocamento prevalente del minore presso il padre;
- i servizi sociali, in considerazione dei turni sempre mutevoli della madre, organizzeranno i tempi di permanenza del figlio presso di lei come già avvenuto in corso di causa;
- riduzione del mantenimento a carico della madre per il minore a 100 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie con applicazione del protocollo presso il Tribunale di Como;
- apertura della vigilanza ex art. 337 c.c., con trasmissione semestrale da parte dei servizi sociali dell'ente di relazioni periodiche al G.T.;
- spese legali compensate.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premesso in fatto che:
1. e contraevano matrimonio in ALBESE Parte_1 Controparte_1
CON NO il 14.5.2016.
2. Dal matrimonio nasceva il figlio (nato a [...] il [...]). Per_1
3. Con ricorso depositato l'.
8.2.2023 hiedeva la separazione giudiziale ex art. Parte_1
151 comma 2° c.c. con addebito della colpa in capo al resistente, l'affidamento esclusivo del minore a sé, con collocamento presso di sé presso la casa coniugale, la regolamentazione del diritto di visita materno, nonché la determinazione in € 500 dell'assegno mensile di mantenimento per il figlio da pagina 2 di 6 porsi a carico della madre, oltre al 50% delle spese straordinarie, con percezione integrale dell'assegno unico a proprio favore.
4. , costituitasi in giudizio, aderiva alla domanda di separazione;
Controparte_1 domandava, peraltro, l'addebito della separazione al marito, l'affidamento esclusivo del figlio minore a sé, l'assegnazione della casa coniugale in proprio favore in funzione del collocamento del figlio presso di sé, la regolamentazione del diritto di visita paterno in ambiente protetto, nonché la determinazione in € 700 del contributo ,mensile che il ricorrente doveva ritenersi obbligato a versarle a titolo di mantenimento del figlio, oltre al 50% delle spese extra assegno, con percezione integrale dell'assegno unico a proprio favore.
5. All'udienza presidenziale dell'11.7.2023 entrambe le parti venivano sentite in ordine alle reciproche richieste anche al fine di giungere ad una soluzione conciliativa della controversia, di fatto impossibile;
il Presidente -vista la delicatezza della situaizone e la presenza di un procedimento aperto presso il TM con affido del minore al comune di residenza, come disposto con decreto provvisorio del 15.3.2023- rinviava il procedimento al fine di acquisire relazione di aggiornamento da parte dell'Ente affidatario e confermava la nomina del la curatrice speciale come disposto dal
Tribunale per i Minorenni, la quale si costituiva in giudizio in data 31.7.2023.
6. Autorizzati i coniugi a vivere separati, assumeva i provvedimenti provvisori e urgenti;
in particolare, con ordinanza emessa in data 13.6.2022, ha preso atto che il marito riconosce alla moglie il diritto di abitare in via esclusiva nella casa coniugale senza corrispettivo e, per l'effetto, non ha accolto la domanda di assegno di mantenimento avanzata dalla moglie;
7. Si costituiva in giudizio la curatrice speciale del minore.
8. All'esito delle successive udienze presidenziali, con ordinanza dell'1.1.2024 il Presidente autorizzava i coniugi a vivere separati, affidava il minore all'Ente territoriale (Comune di Albese con SA), disponeva il collocamento presso il padre, con assegnazione della casa coniugale a quest'ultimo, incaricava i Servizi Sociali del Comune di Albese con SA di mantenere la presa in carico del nucleo familiare e di proseguire gli incarichi già conferiti (monitoraggio nucleo familiare, regolamentazione visite, prosecuzione ADM, valutazione psicodiagnostica della madre, supporto psicologico padre) e poneva a carico della madre l'assegno di mantenimento per il figlio nella misura di € 200 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, con percezione integrale dell'assegno unico a favore del padre.
9. Assegnati i termini di cui all'art. 183 co.6 c.p.c. e istruita la causa con l'audizione del minore e l'acquisizione delle relazioni dei Servizi Sociali, all'udienza del 16.10.2025 le parti Per_1
pagina 3 di 6 davano atto di aver raggiunto un accordo quanto alle questioni controverse e precisavano quindi le rispettive conclusioni congiuntamente, chiedendo l'immediata rimessione della causa al Collegio;
la causa veniva pertanto rimessa al Collegio per la decisione.
Ritenuto che:
a) Quanto alla pronunzia di separazione sussistono le condizioni per la pronunzia di separazione ex art. 151 comma 1° c.c. dovendosi ritenere provato, sulla base della stessa prospettazione delle parti oltre che delle emergenze processuali, che la vita matrimoniale sia divenuta intollerabile e improseguibile.
b) Quanto alle ulteriori domande, ritiene il Collegio che le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti possono essere nella presente sede ratificate e fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto e non contrarie a norme imperative di legge. In particolare, l'accordo raggiunto dalle parti sotto il profilo della responsabilità genitoriale -che vede la conferma dell'affido del minore all'Ente territoriale, con collocamento presso il padre e tempi di frequentazione madre-figlio regolati dal
Servizio Tutela Minori-, può trovare accoglimento, in quanto conforme all'interesse del minore a un'effettiva compartecipazione di entrambi genitori alla sua educazione e al suo percorso di crescita, garantendo al contempo esigenze di stabilità allo stesso.
Date le criticità emerse e al fine di assicurare la tenuta dell'evoluzione positiva che la coppia genitoriale ha avviato, anche dopo l'uscita dalla cornice processuale, deve essere dato confermato incarico ai Servizi Sociali competenti, di svolgere una stringente attività di monitoraggio sulla evoluzione della situazione del minore e della coppia genitoriale, attivando tutti gli interventi di supporto necessari a favore del minore e dei genitori, nonché a supervisionare il rispetto delle regole stabilite, relazionando con cadenza semestrale al G.T.
c) In ordine agli ulteriori accordi economici intercorsi tra le parti, il Tribunale si limita a prenderne atto, rientrando gli stessi nell'autonomia negoziale delle parti.
d) Le spese processuali devono essere integralmente compensate tra le parti attesi l'intervenuto accordo e la natura necessaria del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle conclusioni assunte, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, disattesa così statuisce:
pagina 4 di 6 1. DICHIARA la separazione personale, ex art. 151 comma 1° c.c., dei coniugi Parte_1 nato a [...] l'[...], e , nata in [...] il [...], Controparte_1 che hanno celebrato matrimonio ad ALBESE CON NO il 14.5.2016 (anno 2016, atto n. 2, parte I);
2. MANDA al Cancelliere affinché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di stato civile del Comune di ALBESE CON NO (CO) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
3. DISPONE che i rapporti tra siano regolati Parte_1 Controparte_1 come da condizioni di cui al verbale dell'udienza del 16.10.2025, che si intendono qui integralmente richiamate1.
4. COMPENSA le spese di lite.
5. MANDA al G.T. – sede – ai sensi dell'art. 337 c.c. Cont Si comunichi alle parti, all'Ente affidatario ( ) e al competente Controparte_4
(Consorzio Erbese).
Così deciso in data 17.10.2025 nella camera di consiglio della sezione I civile del TRIBUNALE
ORDINARIO di Como.
Il Presidente relatore
Dott.ssa RA Cao pagina 6 di 6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 - dichiarare la separazione tra le parti;
Co
- affido del minore ai Servizi Sociali del Comune di Albese con SA che proseguirà, tramite il , con tutte Per_1 le attività di supporto e di monitoraggio, ponendo in essere tutti gli interventi ritenuti necessari o anche solo opportuni a tutela del minore e di ausilio ai genitori;
- collocamento prevalente del minore presso il padre;
- i servizi sociali, in considerazione dei turni sempre mutevoli della madre, organizzeranno i tempi di permanenza del figlio presso di lei come già avvenuto in corso di causa;
- riduzione del mantenimento a carico della madre per il minore a 100 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie con applicazione del protocollo presso il Tribunale di Como;
- apertura della vigilanza ex art. 337 c.c., con trasmissione semestrale da parte dei servizi sociali dell'ente di relazioni periodiche al G.T.;
- spese legali compensate. pagina 5 di 6