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Sentenza 3 gennaio 2024
Sentenza 3 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 03/01/2024, n. 70 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 70 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 17305/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alberto La Manna ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17305/2021 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. RIOLO ROSALIA, elettivamente domiciliato in Parte_1
Indirizzo Telematico presso il difensore avv. RIOLO ROSALIA
ATTORE contro
con il patrocinio dell'avv. CHIEROTTI STEFANIA, Controparte_1
elettivamente domiciliato in VIA GOVERNOLO, 24 10128 TORINO presso il difensore avv.
CHIEROTTI STEFANIA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte attrice
Come da foglio di precisazione del 10.9.2023.
Per parte convenuta
Come da comparsa costitutiva.
pagina 1 di 10 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atti di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_1
riferendo che l'attore in data 25/11/2009 stipulava con
[...] Controparte_1 contratto di mutuo “rimborsabile mediante cessione pro-solvendo di quote della retribuzione mensile” per l'importo lordo di € 36.000,00 nel quale l'attore si dichiarava dipendente da Organizzazione_1
assunto il 23/03/1997 con qualifica di operaio provveduto della retribuzione
[...] mensile netta di € 1.535,95; che l'attore si avvaleva della facoltà di cessione del quinto della retribuzione;
che, in particolare, veniva prevista la cessione pro-solvendo di 120 quote del suo stipendio uguali, mensili e consecutive di € 300,00 ciascuna comprensive delle quote di ammortamento del capitale e degli interessi;
che il finanziamento veniva concesso all'interesse nominale annuo (T.A.N.) del 4,60% “a scalare mensilmente” pari a complessivi € 7.187,40 per l'intera cessione, trattenuto anticipatamente e pertanto, il valore attualizzato del prestito ammontava ad € 28.812,60; che nel contratto era previsto, tra l'altro, il versamento dell'importo di € 2.651,01 per i premi anticipatamente dovuti relativi alle polizze di assicurazione rischi della Vita nonché di perdita dell'occupazione e della riduzione della retribuzione in funzione del rimborso del capitale mutuato;
che il tasso effettivo globale
(TEG) relativo al prestito/mutuo erogato veniva fissato in 11,50% e il TAEG veniva fissato, nel
15,25%, qualificato come “comprensivo di tutti i costi del contratto”; che il prelievo dell'importo di €
300 mensili avveniva a partire dal gennaio 2010; che il rimborso del mutuo avrebbe dovuto cessare a gennaio 2020; che contestualmente veniva pure stipulata una polizza assicurativa “contro il rischio di morte ed i rischi diversi di impiego” “a garanzia di contratti di cessione di quota dello stipendio” con
CF assicurazioni ed Ergo previdenza;
che il contratto obbligava la Compagnia a reintegrare mensilmente il Contraente delle quote di stipendio o salario a lui cedute la cui corresponsione venisse a mancare, in tutto o in parte, entro il periodo di validità della presente polizza, per a) cessazione del rapporto di lavoro per causa diversa dalla morte, b) cessazione temporanea del diritto allo stipendio o salario o riduzione degli stessi per qualsiasi causa con conseguente riduzione della quota ceduta;
che la datrice di lavoro - a fronte di un provvedimento del Tribunale di Parte_2
Verona dell'08/11/2013 dove veniva dichiarato lo stato di insolvenza – veniva ammessa con provvedimento del 02/04/2014 alla procedura di Amministrazione Straordinaria con successiva
“cessazione dell'esercizio d'impresa con conseguente cessazione dell'attività presso la sede”; che con raccomandata del 07 marzo 2016 il Commissario Straordinario di Parte_2 comunicava all'attore la cessazione del rapporto di lavoro “al 27 maggio 2016”; che con e-mail datata
05 maggio 2016 officine ferroviarie in amministrazione straordinaria comunicava a Parte_2
pagina 2 di 10 che il Sig. sarebbe stato licenziato il 27 maggio Controparte_1 Parte_1
2016 (ultimo giorno di lavoro) per messa in mobilità di tutti i dipendenti;
che l'attore per i seguenti periodi non aveva svolto alcuna attività lavorativa: periodo dall'01/01/2013 al 31/05/2013 per
[...]
, periodo dal 06/05/2013 al 31/12/2013 per , Organizzazione_2 Organizzazione_3 periodo dall'01/01/2014 al 31/12/2014 per , periodo dall'01/01/2015 al Organizzazione_3
31/12/2015 per;
periodo dall'01/01/2016 al 27/05/2016 per Organizzazione_3 [...]
; periodo dall'11/06/2016 all'01/11/2016 per mobilità; periodo dal Organizzazione_3
25/11/2017 al 31/12/2017 per mobilità, periodo dall'01/01/2018 al 31/03/2018 per mobilità; che, pertanto, nel periodo dall'01/01/2013 e fino al 31/03/2018 – fatta eccezione per il periodo dal
02/11/2016 al 24/11/2017 nel corso del quale ha lavorato alle dipendenze di Org_4 Controparte_2
– l'attore di fatto non aveva svolto alcuna attività lavorativa con conseguente mancanza di retribuzione;
che la convenuta – nella sua qualità di “Cessionario-Contraente” nonché beneficiario della polizza assicurativa – avrebbe dovuto dare tempestiva comunicazione, con le modalità indicate all'art. 6 delle
Condizioni Generali, alla Compagnia di Assicurazione del sopravvenuto verificarsi dei sinistri riguardanti l'attore; che era stato denunziato dalla convenuta un Controparte_1
unico sinistro con data accadimento 24/11/2017 e successivamente archiviato come richiesto dalla stessa beneficiaria, che, pertanto, nessun indennizzo era stato erogato dalla predetta Compagnia di
Assicurazione; che si era resa inadempiente agli obblighi Controparte_1
contrattualmente assunti non denunziando alla compagnia di assicurazione i sinistri concernenti la perdita del posto di lavoro da parte dell' attore, in particolare per il periodo dal gennaio 2013 al 31 marzo 2018 (fatta eccezione per il periodo in cui l'attore aveva svolto attività lavorativa dal 02/11/2016 al 24/11/2017) e, quindi, conseguentemente non attivando la polizza assicurativa in essere come, invero, avrebbe dovuto fare;
che aveva denunziato alla Compagnia Controparte_1
di Assicurazione unicamente il periodo di mobilità di con decorrenza dal 25/11/2017 (ma non quelli precedenti); che tale sinistro coincideva con la cessazione del rapporto di lavoro (alla data del
24/11/2017) con la società che anche con riferimento al predetto Organizzazione_5
periodo di mobilità (e, quindi, anche con riferimento a tale sinistro) Controparte_1
(come sopra generalizzata) si era comunque resa inadempiente degli obblighi contrattualmente assunti non avendo trasmesso alla compagnia di assicurazione la documentazione inerente al sinistro che, pertanto, era stato archiviato; che nessun indennizzo era stato, quindi, erogato dalla predetta
Assicurazione e ciò esclusivamente per fatto e colpa della convenuta;
che la incassava la CP_1 somma di € 1.882,16 a titolo di “spettanze di fine rapporto” maturate dall'attore veniva assunto alle Contr dipendenze della società che dal piano di ammortamento del rimborso del mutuo Controparte_4
pagina 3 di 10 allegato alla sopra raccomandata datata 20/03/2019 inviata al nuovo datore di lavoro, l'attore apprendeva che, alla data del 20/03/2019, l'importo asseritamente ancora da restituire quantificato da sarebbe stato di € 19.773,39 con ultima rata a luglio 2024; che da ciò Controparte_1
l'attore aveva l'ulteriore conferma che non aveva attivato la polizza Controparte_1
assicurativa collegata al contratto di mutuo e non aveva decurtato dalla predetta somma di € 19.773,29: la somma di € 600,00 di cui all'ammissione al passivo di e la Parte_2 somma di € 1.882,16 a titolo di trattamento di fine rapporto di spettanza dell'attore.
Concludeva, pertanto, il risarcimento del danno conseguente alle decurtazioni effettuate a causa del mancato intervento dell'assicurazione, l'accertamento del fatto che il finanziamento è stato restituito integralmente ad ottobre 2019, con rimborso delle somme indebitamente versate, il risarcimento del danno all'immagine per illegittima segnalazione come cattivo pagatore nonché l'accertamento che il
Taeg era superiore al tasso soglia.
Si costitutiva la convenuta contestando le pretese avanzate e chiedendone il rigetto.
In particolare, evidenziava che a seguito della richiesta di rimborso da parte del Fondo sul TFR Org_6
accantonato a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, veniva evidenziato dal Fondo come non vi fosse possibilità di soddisfo in considerazione del fatto che il capitale veniva corrisposto alla prima finanziaria;
che tale circostanza ha determinato l'impossibilità per l banca di ottenere la liquidazione del TFR in suo favore e che ciò avrebbe impedito di rivolgere la richiesta alla compagnia assicurativa;
confermava di avere incassato dalla procedura concorsuale di l'importo Parte_2 di € 600 e dal TFR della l'importo di € 1882,16. Evidenziava che la copertura Organizzazione_5
assicurativa era operante solo nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, senza successivo ricollocamento e solo all'avvenuto recupero del TFR posto a garanzia. Contestava che vi fosse stata una segnalazione dell'attore come cattivo pagatore e contestava altresì l'avvenuto superamento del tasso soglia da part del TAEG.
Eseguita CTU all'udienza del 13 settembre 2023 la causa veniva trattenuta a decisione con concessione dei termini di rito per il deposito delle memorie conclusionali e di replica.
Parte attrice lamenta in primo luogo la mancata attivazione della polizza assicurativa stipulata collegata al contratto di finanziamento in relazione al rischio di cessazione dal rapporto di lavoro per causa diversa dalla morte e cessazione temporanea del diritto allo stipendio o riduzione dello stesso per colpa della convenuta la quale non avrebbe fatto le necessarie comunicazioni per l'attivazione, a CP_1
parte quella relativa al periodo di mobilità decorrente dal 25.11.2017 conseguente alla cessazione del pagina 4 di 10 rapporto di lavoro con la , anche in questo caso, comunque, senza Organizzazione_5
trasmettere la documentazione necessaria con conseguente archiviazione del sinistro. non contesta i periodi di cessazione dall'attività lavorativa e di riduzione di quanto percepito CP_1 dall'attore conseguente ai periodi di cassa integrazione, ma sostiene che l'attivazione della polizza assicurativa non fosse possibile sono il caso di definitiva cessazione del rapporto lavorativo e di preventivo recupero sul TFR posto a garanzia, cosa che nel caso di specie non sarebbe stata possibile con riferimento al in considerazione della presenza di un ulteriore finanziamento Org_7 Org_6
garantito antecedente a quello oggetto di causa. Risulta, in ogni caso documentato in atti l'avventa comunicazione del sinistro relativo alla cessazione del rapporto con la e la successiva Org_8
chiusura dello stesso su richiesta della stessa banca beneficiaria.
Le eccezioni della banca convenuta sono infondate e devono essere respinte.
Si rileva, infatti, che ai sensi dell'art. 1 della polizza, l'oggetto della copertura assicurativa è la reintegrazione delle quote di stipendio o salario venute a mancare per a) cessazione del rapporto di lavoro per causa diversa dalla morte, b) cessazione temporanea dal diritto allo stipendio o salario o riduzione degli stessi per qualsiasi causa con conseguente riduzione della quota ceduta.
Dal testo del contratto non si evincono elementi per ritenere che la stessa possa riferirsi solo ad una ipotesi di definitiva perdita dell'occupazione laddove, anzi, proprio il testo dell'articolo del contratto citato fa esplicito riferimento all'ipotesi di cessazione temporanea del diritto allo stipendio. Deve, pertanto ritenersi che non sia possibile interpretare il contratto nel senso indicato dalla banca convenuta in quanto l'interpretazione proposta confligge con la stessa lettera del contratto.
Sotto tale profilo l'eccezione deve essere, pertanto, respinta.
Analogamente non può ritenersi fondata l'eccezione relativa alla impossibilità di escussione della polizza conseguente al mancato soddisfo sul fondo in ragione della presenza di un antecedente Org_6
ulteriore finanziamento. A prescindere dal fatto che tale circostanza fosse stata comunicata o meno dall'attore deve rilevarsi che nessuna previsione contrattuale subordina l'attivazione della polizza alla preventiva escussione del fondo pensionistico né risultano disposizioni di legge che impongano tale escussione preventiva. In ogni caso dal contratto in oggetto non risulta neppure che la dichiarazione relativa alla eventuale presenza di ulteriori finanziamenti sia stata richiesta dalla banca all'attore e che l'attore abbia fatto una dichiarazione negativa.
Nessuna giustificazione può, pertanto, ritenersi valida al fine di considerare corretta la mancata attivazione della polizza da parte della convenuta. CP_5
pagina 5 di 10 Per quanto poi attiene la domanda di accertamento dell'usurarietà del TAEG del contratto si rileva che la stessa è fondata e deve essere accolta.
Si rileva, in proposito, che secondo ormai consolidata giurisprudenza, nel Taeg deve essere necessariamente incluso il costo assicurativo qualora l'assicurazione risulti requisito per ottenere il credito (C. Appello Torino 6.8.2021 n. 925, C. Appello Torino 2.12.2021 n. 1323).
Afferma la Suprema Corte che “Ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644, comma 4, c.p., essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito. La sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo”. (Cass. 30.1.2017 n. 8806, Cass.
24.9.2018 n. 22458).
Deve rilevarsi in proposito che sotto la vigenza delle Istruzioni della (Aggiornamento Org_9 febbraio 2006 in GU n. 102 del 4.5.2006) che non prevedevano l'inclusione dei costi di polizza nel calcolo del Teg, la Suprema Corte, nelle citate pronunce, ha affermato che, anche sotto la vigenza del quadro normativo applicabile, la natura obbligatoria della polizza prevista dall'art. 54 del DPR
5.1.1950 n. 180, non è incompatibile con una sua connotazione propriamente remunerativa, anche indiretta sì da potere essere ricompresa nella determinazione del Teg ai fini della verifica dell'usurarietà delle condizioni applicate, in applicazione dei principi di cui all'art. 644 c.p. Irrilevante, pertanto, ai fini di tale valutazione è da considerarsi il fatto che le Istruzioni della Org_9 all'epoca vigenti non prevedessero l'inclusione dei costi delle polizze nell'ambito del TEG.
Il chiaro tenore letterale dell'art. 644 c.p., comma 4 (secondo il quale per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito) impone di considerare rilevanti, ai fini della determinazione della fattispecie di usura, tutti gli oneri che un utente sopporti in connessione con il suo uso del credito, e ciò indipendentemente dalle istruzioni emanate dalla
[...]
, le quali, in quanto mere istruzioni di carattere tecnico, non possono essere considerate Org_9
vincolanti ma aventi una mera efficacia consultiva. Tra tali oneri rientra quindi (così come vi rientrava in passato) anche il costo della polizza a garanzia del rischio vita del mutuatario, trattandosi di un costo collegato all'erogazione del credito ex art. 644 c.p., in quanto — pacificamente — pattuizione contestuale alla concessione del credito nonché condizione indefettibile perché la banca conceda il finanziamento richiesto. Ciò comporta che, nella determinazione del tasso effettivo globale praticato da un intermediario finanziario nei confronti del soggetto fruitore del credito, deve tenersi conto anche del pagina 6 di 10 costo della polizza assicurativa, come del resto chiaramente riconosciuto dalle più recenti istruzioni della , le quali hanno in tal modo corretto una prassi amministrativa precedente difforme. Org_9
Le istruzioni della non hanno, quindi efficacia precettiva per il giudice nella Org_9
determinazione del Teg applicato alla singola operazione, essendo le stesse rivolte alle banche e operatori finanziari per il rilievo del Tegm e non sono suscettibili di derogare a quanto previsto dalla legge.
L'art. 125 bis co. 6 TUB afferma che:
Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.
Il comma 7 dispone quindi che nei casi di assenza o di nullità delle relative clausole contrattuali:
a) il TAEG equivale al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto. Nessuna altra somma è dovuta dal consumatore a titolo di tassi di interesse, commissioni o altre spese.
Essendo, peraltro, stato concluso il contratto nel novembre del 2009 e, pertanto, prima della riforma dell'articolo citato da parte del Dlgs 141/10, trova applicazione al caso di specie l'art. 124 TUB nella versione previgente che così disponeva:
“1. Ai contratti di credito al consumo si applica l'art. 117, commi 1 e 3.
2. I contratti di credito al consumo indicano:
a) l'ammontare e le modalità del finanziamento;
b) il numero, gli importi e la scadenza delle singole rate;
c) il TAEG;
d) il dettaglio delle condizioni analitiche secondo cui il TAEG può essere eventualmente modificato;
e) l'importo e la causale degli oneri che sono esclusi dal calcolo del TAEG. Nei casi in cui non sia possibile indicare esattamente tali oneri, deve esserne fornita una stima realistica;
oltre essi, nulla è dovuto dal consumatore;
f) le eventuali garanzie richieste;
g) le eventuali coperture assicurative richieste al consumatore e non incluse nel calcolo del TAEG.
3. Oltre a quanto indicato nel comma 2, i contratti di credito al consumo che abbiano a oggetto l'acquisto di determinati beni o servizi contengono, a pena di nullità:
a) la descrizione analitica dei beni e dei servizi;
l'ammontare dell'eventuale acconto;
pagina 7 di 10 c) le condizioni per il trasferimento del diritto di proprietà, nei casi in cui il passaggio della proprietà non sia immediato.
4. Nessuna somma può essere richiesta o addebitata al consumatore se non sulla base di espresse previsioni contrattuali. Le clausole di rinvio agli usi per la determinazione delle condizioni economiche applicate sono nulle e si considerano non apposte.
5. Nei casi di assenza o nullità delle clausole contrattuali, queste ultime sono sostituite di diritto secondo i seguenti criteri:
a) il TAEG equivale al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro del tesoro, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto;
b) la scadenza del credito è a trenta mesi;
c) nessuna garanzia o copertura assicurativa viene costituita in favore del finanziatore”.
In proposito la Corte d'Appello di Torino ha avuto modo di chiarire che si con riguardo al dato letterale, sia in termini di interpretazione teleologica della norma, appare corretto equiparare la mancanza del Taeg alla non corretta indicazione dello stesso, atteso che dal punto di vista degli effetti per il consumatore le due ipotesi non si differenziano in alcun modo.
Nel caso di specie ha CTU ha avuto modo di verificare che il TAEG indicato in contratto, tenuto conto dei costi di assicurazione, è pari al 15,25% e risulta, quindi, superiore al Tasso Soglia di Usura di riferimento alla data della stipula individuato nel 13,77% e pertanto il contratto di finanziamento è da considerarsi usurario.
In conseguenza di ciò, ai sensi dell'art. 1815 c.c., il contratto è da considerarsi nullo e non sono dovuti interessi commissioni e spese di alcun tipo, ma solamente il rimborso del capitale netto, pari ad euro
19.117,80. Pertanto, la convenuta avrebbe incassato maggiori somme a titolo di interessi, commissioni e spese per euro 6.447,36. Sulla base di quanto sopra evidenziato sono, pertanto, irrilevanti le considerazioni della CTU relative al diverso risultato cui si dovrebbe pervenire considerando le
Istruzioni della del 2006 applicabili al contratto di specie, per cui la conclusione corretta Org_9
è da ritenersi quella che non tiene conto delle osservazioni del CTP della banca convenuta.
In merito agli importi che avrebbero dovuto essere oggetto di copertura assicurativa la consulenza disposta in corso di giudizio ha verificato un ammontare di 10.800,00 euro relativo al periodo di cassa integrazione, un ammontare di 1800 euro a seguito della cessazione del rapporto di lavoro con
[...]
e altri 1800 euro a seguito della cessazione del rapporto con Parte_2 Org_10
.
[...]
pagina 8 di 10 Sono peraltro risultati incassati € 600,00 dal fallimento e 1.882,16 dal TFR di Parte_2
Org_8
In merito alla determinazione dell'importo ancora eventualmente dovuto dall'attore, tenuto conto dei periodi di sospensione dell'attività lavorativa, la CTU ha evidenziato che considerando l'intervento dell'assicurazione nei soli periodi oggetto di cessazione del rapporto di lavoro, quantificato in 1.800,00 euro in base alle considerazioni al punto precedente, l'importo complessivamente dovuto dall'attore sarebbe di euro 34.200,00 e quindi, a fronte dei versamenti complessivamente effettuati per 25.565,16 euro, residuerebbero 8.634,84 euro a carico dell'attore. Considerando invece dovuto l'intervento dell'assicurazione anche nei periodi di CIGS ove non risultino effettuate le trattenute dalle buste paga allora, sempre in riferimento alle considerazioni di cui al precedente punto C, l'importo complessivamente dovuto dall'attore si ridurrebbe a 23.400,00 euro e quindi con un credito a favore dell'attore di euro 2.165,16.
Si rileva, in merito, che l'intervento assicurativo deve ritenersi dovuto anche nel periodo di cassa integrazione sopportato dall'attore durane il quale non sono stati effettuati i versamenti relativi al finanziamento, rappresentando tale periodo una ipotesi di cui alla lettera b) dell'art. 1 della polizza stipulata. Deve, quindi, valutarsi l'esistenza di un credito dell'attore pari ad € 2.165,16.
In merito poi alla intervenuta cessazione del contratto come da comunicazione del 14.12.2021 che fa riferimento all'estinzione del rapporto alla data del 30.12.2017, si rileva che la CTU eseguita ha preso atto di tale circostanza ma non ha ritenuto, di cambiare le conclusioni riportate e basate sull'analisi della contabilità del rapporto.
In merito poi alla domanda di risarcimento del danno all'immagine dell'attore si rileva che lo stesso sia privo di prova.
Afferma in proposito la Suprema Corte che “il danno all'immagine ed alla reputazione (nella specie, per un articolo asseritamente diffamatorio), inteso come "danno conseguenza", non sussiste "in re ipsa", dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento. Pertanto, la sua liquidazione deve essere compiuta dal giudice, con accertamento in fatto non sindacabile in sede di legittimità, sulla base non di valutazioni astratte, bensì del concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, per come da questa dedotto e dimostrato, anche attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti, che siano fondate, però, su elementi indiziari diversi dal fatto in sé, ed assumendo quali parametri di riferimento la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima” (Cass. 18.2.2020 n. 4005).
Per tale assorbente ragione la domanda risarcitoria proposta deve essere respinta.
pagina 9 di 10 In conclusione, pertanto, la convenuta deve essere condannata alla restituzione dell'importo complessivo di € 8.612,53, oltre interessi di legge dalla domanda al saldo.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Spese di CTU a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Condanna la convenuta a restituire all'attore l'importo di € Controparte_1 Parte_1
8.612,53, oltre interessi di legge dalla domanda al saldo.
Condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in €
4150,00 (di cui € 700,00 per fase studio, € 550,00 per fase introduttiva, € 1300,00 per fase istruttoria ed
€ 1600,00 per fase decisionale), oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali.
Torino, 4 dicembre 2023
Il Giudice
dott. Alberto La Manna
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alberto La Manna ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17305/2021 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. RIOLO ROSALIA, elettivamente domiciliato in Parte_1
Indirizzo Telematico presso il difensore avv. RIOLO ROSALIA
ATTORE contro
con il patrocinio dell'avv. CHIEROTTI STEFANIA, Controparte_1
elettivamente domiciliato in VIA GOVERNOLO, 24 10128 TORINO presso il difensore avv.
CHIEROTTI STEFANIA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte attrice
Come da foglio di precisazione del 10.9.2023.
Per parte convenuta
Come da comparsa costitutiva.
pagina 1 di 10 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atti di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_1
riferendo che l'attore in data 25/11/2009 stipulava con
[...] Controparte_1 contratto di mutuo “rimborsabile mediante cessione pro-solvendo di quote della retribuzione mensile” per l'importo lordo di € 36.000,00 nel quale l'attore si dichiarava dipendente da Organizzazione_1
assunto il 23/03/1997 con qualifica di operaio provveduto della retribuzione
[...] mensile netta di € 1.535,95; che l'attore si avvaleva della facoltà di cessione del quinto della retribuzione;
che, in particolare, veniva prevista la cessione pro-solvendo di 120 quote del suo stipendio uguali, mensili e consecutive di € 300,00 ciascuna comprensive delle quote di ammortamento del capitale e degli interessi;
che il finanziamento veniva concesso all'interesse nominale annuo (T.A.N.) del 4,60% “a scalare mensilmente” pari a complessivi € 7.187,40 per l'intera cessione, trattenuto anticipatamente e pertanto, il valore attualizzato del prestito ammontava ad € 28.812,60; che nel contratto era previsto, tra l'altro, il versamento dell'importo di € 2.651,01 per i premi anticipatamente dovuti relativi alle polizze di assicurazione rischi della Vita nonché di perdita dell'occupazione e della riduzione della retribuzione in funzione del rimborso del capitale mutuato;
che il tasso effettivo globale
(TEG) relativo al prestito/mutuo erogato veniva fissato in 11,50% e il TAEG veniva fissato, nel
15,25%, qualificato come “comprensivo di tutti i costi del contratto”; che il prelievo dell'importo di €
300 mensili avveniva a partire dal gennaio 2010; che il rimborso del mutuo avrebbe dovuto cessare a gennaio 2020; che contestualmente veniva pure stipulata una polizza assicurativa “contro il rischio di morte ed i rischi diversi di impiego” “a garanzia di contratti di cessione di quota dello stipendio” con
CF assicurazioni ed Ergo previdenza;
che il contratto obbligava la Compagnia a reintegrare mensilmente il Contraente delle quote di stipendio o salario a lui cedute la cui corresponsione venisse a mancare, in tutto o in parte, entro il periodo di validità della presente polizza, per a) cessazione del rapporto di lavoro per causa diversa dalla morte, b) cessazione temporanea del diritto allo stipendio o salario o riduzione degli stessi per qualsiasi causa con conseguente riduzione della quota ceduta;
che la datrice di lavoro - a fronte di un provvedimento del Tribunale di Parte_2
Verona dell'08/11/2013 dove veniva dichiarato lo stato di insolvenza – veniva ammessa con provvedimento del 02/04/2014 alla procedura di Amministrazione Straordinaria con successiva
“cessazione dell'esercizio d'impresa con conseguente cessazione dell'attività presso la sede”; che con raccomandata del 07 marzo 2016 il Commissario Straordinario di Parte_2 comunicava all'attore la cessazione del rapporto di lavoro “al 27 maggio 2016”; che con e-mail datata
05 maggio 2016 officine ferroviarie in amministrazione straordinaria comunicava a Parte_2
pagina 2 di 10 che il Sig. sarebbe stato licenziato il 27 maggio Controparte_1 Parte_1
2016 (ultimo giorno di lavoro) per messa in mobilità di tutti i dipendenti;
che l'attore per i seguenti periodi non aveva svolto alcuna attività lavorativa: periodo dall'01/01/2013 al 31/05/2013 per
[...]
, periodo dal 06/05/2013 al 31/12/2013 per , Organizzazione_2 Organizzazione_3 periodo dall'01/01/2014 al 31/12/2014 per , periodo dall'01/01/2015 al Organizzazione_3
31/12/2015 per;
periodo dall'01/01/2016 al 27/05/2016 per Organizzazione_3 [...]
; periodo dall'11/06/2016 all'01/11/2016 per mobilità; periodo dal Organizzazione_3
25/11/2017 al 31/12/2017 per mobilità, periodo dall'01/01/2018 al 31/03/2018 per mobilità; che, pertanto, nel periodo dall'01/01/2013 e fino al 31/03/2018 – fatta eccezione per il periodo dal
02/11/2016 al 24/11/2017 nel corso del quale ha lavorato alle dipendenze di Org_4 Controparte_2
– l'attore di fatto non aveva svolto alcuna attività lavorativa con conseguente mancanza di retribuzione;
che la convenuta – nella sua qualità di “Cessionario-Contraente” nonché beneficiario della polizza assicurativa – avrebbe dovuto dare tempestiva comunicazione, con le modalità indicate all'art. 6 delle
Condizioni Generali, alla Compagnia di Assicurazione del sopravvenuto verificarsi dei sinistri riguardanti l'attore; che era stato denunziato dalla convenuta un Controparte_1
unico sinistro con data accadimento 24/11/2017 e successivamente archiviato come richiesto dalla stessa beneficiaria, che, pertanto, nessun indennizzo era stato erogato dalla predetta Compagnia di
Assicurazione; che si era resa inadempiente agli obblighi Controparte_1
contrattualmente assunti non denunziando alla compagnia di assicurazione i sinistri concernenti la perdita del posto di lavoro da parte dell' attore, in particolare per il periodo dal gennaio 2013 al 31 marzo 2018 (fatta eccezione per il periodo in cui l'attore aveva svolto attività lavorativa dal 02/11/2016 al 24/11/2017) e, quindi, conseguentemente non attivando la polizza assicurativa in essere come, invero, avrebbe dovuto fare;
che aveva denunziato alla Compagnia Controparte_1
di Assicurazione unicamente il periodo di mobilità di con decorrenza dal 25/11/2017 (ma non quelli precedenti); che tale sinistro coincideva con la cessazione del rapporto di lavoro (alla data del
24/11/2017) con la società che anche con riferimento al predetto Organizzazione_5
periodo di mobilità (e, quindi, anche con riferimento a tale sinistro) Controparte_1
(come sopra generalizzata) si era comunque resa inadempiente degli obblighi contrattualmente assunti non avendo trasmesso alla compagnia di assicurazione la documentazione inerente al sinistro che, pertanto, era stato archiviato; che nessun indennizzo era stato, quindi, erogato dalla predetta
Assicurazione e ciò esclusivamente per fatto e colpa della convenuta;
che la incassava la CP_1 somma di € 1.882,16 a titolo di “spettanze di fine rapporto” maturate dall'attore veniva assunto alle Contr dipendenze della società che dal piano di ammortamento del rimborso del mutuo Controparte_4
pagina 3 di 10 allegato alla sopra raccomandata datata 20/03/2019 inviata al nuovo datore di lavoro, l'attore apprendeva che, alla data del 20/03/2019, l'importo asseritamente ancora da restituire quantificato da sarebbe stato di € 19.773,39 con ultima rata a luglio 2024; che da ciò Controparte_1
l'attore aveva l'ulteriore conferma che non aveva attivato la polizza Controparte_1
assicurativa collegata al contratto di mutuo e non aveva decurtato dalla predetta somma di € 19.773,29: la somma di € 600,00 di cui all'ammissione al passivo di e la Parte_2 somma di € 1.882,16 a titolo di trattamento di fine rapporto di spettanza dell'attore.
Concludeva, pertanto, il risarcimento del danno conseguente alle decurtazioni effettuate a causa del mancato intervento dell'assicurazione, l'accertamento del fatto che il finanziamento è stato restituito integralmente ad ottobre 2019, con rimborso delle somme indebitamente versate, il risarcimento del danno all'immagine per illegittima segnalazione come cattivo pagatore nonché l'accertamento che il
Taeg era superiore al tasso soglia.
Si costitutiva la convenuta contestando le pretese avanzate e chiedendone il rigetto.
In particolare, evidenziava che a seguito della richiesta di rimborso da parte del Fondo sul TFR Org_6
accantonato a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, veniva evidenziato dal Fondo come non vi fosse possibilità di soddisfo in considerazione del fatto che il capitale veniva corrisposto alla prima finanziaria;
che tale circostanza ha determinato l'impossibilità per l banca di ottenere la liquidazione del TFR in suo favore e che ciò avrebbe impedito di rivolgere la richiesta alla compagnia assicurativa;
confermava di avere incassato dalla procedura concorsuale di l'importo Parte_2 di € 600 e dal TFR della l'importo di € 1882,16. Evidenziava che la copertura Organizzazione_5
assicurativa era operante solo nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, senza successivo ricollocamento e solo all'avvenuto recupero del TFR posto a garanzia. Contestava che vi fosse stata una segnalazione dell'attore come cattivo pagatore e contestava altresì l'avvenuto superamento del tasso soglia da part del TAEG.
Eseguita CTU all'udienza del 13 settembre 2023 la causa veniva trattenuta a decisione con concessione dei termini di rito per il deposito delle memorie conclusionali e di replica.
Parte attrice lamenta in primo luogo la mancata attivazione della polizza assicurativa stipulata collegata al contratto di finanziamento in relazione al rischio di cessazione dal rapporto di lavoro per causa diversa dalla morte e cessazione temporanea del diritto allo stipendio o riduzione dello stesso per colpa della convenuta la quale non avrebbe fatto le necessarie comunicazioni per l'attivazione, a CP_1
parte quella relativa al periodo di mobilità decorrente dal 25.11.2017 conseguente alla cessazione del pagina 4 di 10 rapporto di lavoro con la , anche in questo caso, comunque, senza Organizzazione_5
trasmettere la documentazione necessaria con conseguente archiviazione del sinistro. non contesta i periodi di cessazione dall'attività lavorativa e di riduzione di quanto percepito CP_1 dall'attore conseguente ai periodi di cassa integrazione, ma sostiene che l'attivazione della polizza assicurativa non fosse possibile sono il caso di definitiva cessazione del rapporto lavorativo e di preventivo recupero sul TFR posto a garanzia, cosa che nel caso di specie non sarebbe stata possibile con riferimento al in considerazione della presenza di un ulteriore finanziamento Org_7 Org_6
garantito antecedente a quello oggetto di causa. Risulta, in ogni caso documentato in atti l'avventa comunicazione del sinistro relativo alla cessazione del rapporto con la e la successiva Org_8
chiusura dello stesso su richiesta della stessa banca beneficiaria.
Le eccezioni della banca convenuta sono infondate e devono essere respinte.
Si rileva, infatti, che ai sensi dell'art. 1 della polizza, l'oggetto della copertura assicurativa è la reintegrazione delle quote di stipendio o salario venute a mancare per a) cessazione del rapporto di lavoro per causa diversa dalla morte, b) cessazione temporanea dal diritto allo stipendio o salario o riduzione degli stessi per qualsiasi causa con conseguente riduzione della quota ceduta.
Dal testo del contratto non si evincono elementi per ritenere che la stessa possa riferirsi solo ad una ipotesi di definitiva perdita dell'occupazione laddove, anzi, proprio il testo dell'articolo del contratto citato fa esplicito riferimento all'ipotesi di cessazione temporanea del diritto allo stipendio. Deve, pertanto ritenersi che non sia possibile interpretare il contratto nel senso indicato dalla banca convenuta in quanto l'interpretazione proposta confligge con la stessa lettera del contratto.
Sotto tale profilo l'eccezione deve essere, pertanto, respinta.
Analogamente non può ritenersi fondata l'eccezione relativa alla impossibilità di escussione della polizza conseguente al mancato soddisfo sul fondo in ragione della presenza di un antecedente Org_6
ulteriore finanziamento. A prescindere dal fatto che tale circostanza fosse stata comunicata o meno dall'attore deve rilevarsi che nessuna previsione contrattuale subordina l'attivazione della polizza alla preventiva escussione del fondo pensionistico né risultano disposizioni di legge che impongano tale escussione preventiva. In ogni caso dal contratto in oggetto non risulta neppure che la dichiarazione relativa alla eventuale presenza di ulteriori finanziamenti sia stata richiesta dalla banca all'attore e che l'attore abbia fatto una dichiarazione negativa.
Nessuna giustificazione può, pertanto, ritenersi valida al fine di considerare corretta la mancata attivazione della polizza da parte della convenuta. CP_5
pagina 5 di 10 Per quanto poi attiene la domanda di accertamento dell'usurarietà del TAEG del contratto si rileva che la stessa è fondata e deve essere accolta.
Si rileva, in proposito, che secondo ormai consolidata giurisprudenza, nel Taeg deve essere necessariamente incluso il costo assicurativo qualora l'assicurazione risulti requisito per ottenere il credito (C. Appello Torino 6.8.2021 n. 925, C. Appello Torino 2.12.2021 n. 1323).
Afferma la Suprema Corte che “Ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644, comma 4, c.p., essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito. La sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo”. (Cass. 30.1.2017 n. 8806, Cass.
24.9.2018 n. 22458).
Deve rilevarsi in proposito che sotto la vigenza delle Istruzioni della (Aggiornamento Org_9 febbraio 2006 in GU n. 102 del 4.5.2006) che non prevedevano l'inclusione dei costi di polizza nel calcolo del Teg, la Suprema Corte, nelle citate pronunce, ha affermato che, anche sotto la vigenza del quadro normativo applicabile, la natura obbligatoria della polizza prevista dall'art. 54 del DPR
5.1.1950 n. 180, non è incompatibile con una sua connotazione propriamente remunerativa, anche indiretta sì da potere essere ricompresa nella determinazione del Teg ai fini della verifica dell'usurarietà delle condizioni applicate, in applicazione dei principi di cui all'art. 644 c.p. Irrilevante, pertanto, ai fini di tale valutazione è da considerarsi il fatto che le Istruzioni della Org_9 all'epoca vigenti non prevedessero l'inclusione dei costi delle polizze nell'ambito del TEG.
Il chiaro tenore letterale dell'art. 644 c.p., comma 4 (secondo il quale per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito) impone di considerare rilevanti, ai fini della determinazione della fattispecie di usura, tutti gli oneri che un utente sopporti in connessione con il suo uso del credito, e ciò indipendentemente dalle istruzioni emanate dalla
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, le quali, in quanto mere istruzioni di carattere tecnico, non possono essere considerate Org_9
vincolanti ma aventi una mera efficacia consultiva. Tra tali oneri rientra quindi (così come vi rientrava in passato) anche il costo della polizza a garanzia del rischio vita del mutuatario, trattandosi di un costo collegato all'erogazione del credito ex art. 644 c.p., in quanto — pacificamente — pattuizione contestuale alla concessione del credito nonché condizione indefettibile perché la banca conceda il finanziamento richiesto. Ciò comporta che, nella determinazione del tasso effettivo globale praticato da un intermediario finanziario nei confronti del soggetto fruitore del credito, deve tenersi conto anche del pagina 6 di 10 costo della polizza assicurativa, come del resto chiaramente riconosciuto dalle più recenti istruzioni della , le quali hanno in tal modo corretto una prassi amministrativa precedente difforme. Org_9
Le istruzioni della non hanno, quindi efficacia precettiva per il giudice nella Org_9
determinazione del Teg applicato alla singola operazione, essendo le stesse rivolte alle banche e operatori finanziari per il rilievo del Tegm e non sono suscettibili di derogare a quanto previsto dalla legge.
L'art. 125 bis co. 6 TUB afferma che:
Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.
Il comma 7 dispone quindi che nei casi di assenza o di nullità delle relative clausole contrattuali:
a) il TAEG equivale al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto. Nessuna altra somma è dovuta dal consumatore a titolo di tassi di interesse, commissioni o altre spese.
Essendo, peraltro, stato concluso il contratto nel novembre del 2009 e, pertanto, prima della riforma dell'articolo citato da parte del Dlgs 141/10, trova applicazione al caso di specie l'art. 124 TUB nella versione previgente che così disponeva:
“1. Ai contratti di credito al consumo si applica l'art. 117, commi 1 e 3.
2. I contratti di credito al consumo indicano:
a) l'ammontare e le modalità del finanziamento;
b) il numero, gli importi e la scadenza delle singole rate;
c) il TAEG;
d) il dettaglio delle condizioni analitiche secondo cui il TAEG può essere eventualmente modificato;
e) l'importo e la causale degli oneri che sono esclusi dal calcolo del TAEG. Nei casi in cui non sia possibile indicare esattamente tali oneri, deve esserne fornita una stima realistica;
oltre essi, nulla è dovuto dal consumatore;
f) le eventuali garanzie richieste;
g) le eventuali coperture assicurative richieste al consumatore e non incluse nel calcolo del TAEG.
3. Oltre a quanto indicato nel comma 2, i contratti di credito al consumo che abbiano a oggetto l'acquisto di determinati beni o servizi contengono, a pena di nullità:
a) la descrizione analitica dei beni e dei servizi;
l'ammontare dell'eventuale acconto;
pagina 7 di 10 c) le condizioni per il trasferimento del diritto di proprietà, nei casi in cui il passaggio della proprietà non sia immediato.
4. Nessuna somma può essere richiesta o addebitata al consumatore se non sulla base di espresse previsioni contrattuali. Le clausole di rinvio agli usi per la determinazione delle condizioni economiche applicate sono nulle e si considerano non apposte.
5. Nei casi di assenza o nullità delle clausole contrattuali, queste ultime sono sostituite di diritto secondo i seguenti criteri:
a) il TAEG equivale al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro del tesoro, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto;
b) la scadenza del credito è a trenta mesi;
c) nessuna garanzia o copertura assicurativa viene costituita in favore del finanziatore”.
In proposito la Corte d'Appello di Torino ha avuto modo di chiarire che si con riguardo al dato letterale, sia in termini di interpretazione teleologica della norma, appare corretto equiparare la mancanza del Taeg alla non corretta indicazione dello stesso, atteso che dal punto di vista degli effetti per il consumatore le due ipotesi non si differenziano in alcun modo.
Nel caso di specie ha CTU ha avuto modo di verificare che il TAEG indicato in contratto, tenuto conto dei costi di assicurazione, è pari al 15,25% e risulta, quindi, superiore al Tasso Soglia di Usura di riferimento alla data della stipula individuato nel 13,77% e pertanto il contratto di finanziamento è da considerarsi usurario.
In conseguenza di ciò, ai sensi dell'art. 1815 c.c., il contratto è da considerarsi nullo e non sono dovuti interessi commissioni e spese di alcun tipo, ma solamente il rimborso del capitale netto, pari ad euro
19.117,80. Pertanto, la convenuta avrebbe incassato maggiori somme a titolo di interessi, commissioni e spese per euro 6.447,36. Sulla base di quanto sopra evidenziato sono, pertanto, irrilevanti le considerazioni della CTU relative al diverso risultato cui si dovrebbe pervenire considerando le
Istruzioni della del 2006 applicabili al contratto di specie, per cui la conclusione corretta Org_9
è da ritenersi quella che non tiene conto delle osservazioni del CTP della banca convenuta.
In merito agli importi che avrebbero dovuto essere oggetto di copertura assicurativa la consulenza disposta in corso di giudizio ha verificato un ammontare di 10.800,00 euro relativo al periodo di cassa integrazione, un ammontare di 1800 euro a seguito della cessazione del rapporto di lavoro con
[...]
e altri 1800 euro a seguito della cessazione del rapporto con Parte_2 Org_10
.
[...]
pagina 8 di 10 Sono peraltro risultati incassati € 600,00 dal fallimento e 1.882,16 dal TFR di Parte_2
Org_8
In merito alla determinazione dell'importo ancora eventualmente dovuto dall'attore, tenuto conto dei periodi di sospensione dell'attività lavorativa, la CTU ha evidenziato che considerando l'intervento dell'assicurazione nei soli periodi oggetto di cessazione del rapporto di lavoro, quantificato in 1.800,00 euro in base alle considerazioni al punto precedente, l'importo complessivamente dovuto dall'attore sarebbe di euro 34.200,00 e quindi, a fronte dei versamenti complessivamente effettuati per 25.565,16 euro, residuerebbero 8.634,84 euro a carico dell'attore. Considerando invece dovuto l'intervento dell'assicurazione anche nei periodi di CIGS ove non risultino effettuate le trattenute dalle buste paga allora, sempre in riferimento alle considerazioni di cui al precedente punto C, l'importo complessivamente dovuto dall'attore si ridurrebbe a 23.400,00 euro e quindi con un credito a favore dell'attore di euro 2.165,16.
Si rileva, in merito, che l'intervento assicurativo deve ritenersi dovuto anche nel periodo di cassa integrazione sopportato dall'attore durane il quale non sono stati effettuati i versamenti relativi al finanziamento, rappresentando tale periodo una ipotesi di cui alla lettera b) dell'art. 1 della polizza stipulata. Deve, quindi, valutarsi l'esistenza di un credito dell'attore pari ad € 2.165,16.
In merito poi alla intervenuta cessazione del contratto come da comunicazione del 14.12.2021 che fa riferimento all'estinzione del rapporto alla data del 30.12.2017, si rileva che la CTU eseguita ha preso atto di tale circostanza ma non ha ritenuto, di cambiare le conclusioni riportate e basate sull'analisi della contabilità del rapporto.
In merito poi alla domanda di risarcimento del danno all'immagine dell'attore si rileva che lo stesso sia privo di prova.
Afferma in proposito la Suprema Corte che “il danno all'immagine ed alla reputazione (nella specie, per un articolo asseritamente diffamatorio), inteso come "danno conseguenza", non sussiste "in re ipsa", dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento. Pertanto, la sua liquidazione deve essere compiuta dal giudice, con accertamento in fatto non sindacabile in sede di legittimità, sulla base non di valutazioni astratte, bensì del concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, per come da questa dedotto e dimostrato, anche attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti, che siano fondate, però, su elementi indiziari diversi dal fatto in sé, ed assumendo quali parametri di riferimento la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima” (Cass. 18.2.2020 n. 4005).
Per tale assorbente ragione la domanda risarcitoria proposta deve essere respinta.
pagina 9 di 10 In conclusione, pertanto, la convenuta deve essere condannata alla restituzione dell'importo complessivo di € 8.612,53, oltre interessi di legge dalla domanda al saldo.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Spese di CTU a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Condanna la convenuta a restituire all'attore l'importo di € Controparte_1 Parte_1
8.612,53, oltre interessi di legge dalla domanda al saldo.
Condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in €
4150,00 (di cui € 700,00 per fase studio, € 550,00 per fase introduttiva, € 1300,00 per fase istruttoria ed
€ 1600,00 per fase decisionale), oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali.
Torino, 4 dicembre 2023
Il Giudice
dott. Alberto La Manna
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