a) la Corte penale internazionale ha dichiarato che nei confronti della persona e' stato emesso un provvedimento restrittivo della liberta' personale e che intende presentare richiesta di consegna;
b) la Corte penale internazionale ha fornito la descrizione dei fatti, la specificazione del reato e gli elementi sufficienti per l'esatta identificazione della persona.
2. Ai fini dell'applicazione provvisoria della misura della custodia cautelare si osservano le disposizioni dell'articolo 11.
3. Il Ministro della giustizia comunica immediatamente alla Corte penale internazionale l'avvenuta esecuzione della misura cautelare.
Essa e' revocata se entro trenta giorni dalla comunicazione non perviene la richiesta di consegna da parte della Corte penale internazionale con i documenti indicati dall'articolo 91 dello statuto.
Note all'art. 14:
- Per il testo dell'art. 59 della citata legge 12 luglio 1999, n. 232 , si veda nelle note all'art. 11.
- Si riporta il testo dell'art. 92 della citata legge 12 luglio 1999, n. 232 :
«Art. 92 (Fermo). - 1. In caso di emergenza, la Corte puo' chiedere il fermo della persona ricercata in attesa che siano presentate la richiesta di consegna ed i documenti giustificativi di cui all'art. 91.
2. La richiesta di fermo puo' essere effettuata con ogni mezzo che lascia un'impronta scritta e deve contenere:
a) i dati segnaletici della persona ricercata, sufficienti ad identificarla e le informazioni relative al luogo dove probabilmente si trova;
b) un breve esposto dei reati per i quali la persona e' ricercata e dei fatti che sarebbero costitutivi di tali reati, ivi compreso, se possibile, la data ed il luogo dove sarebbero avvenuti;
c) una dichiarazione attestante l'esistenza, a carico della persona ricercata, di un mandato d'arresto o di un verdetto di colpevolezza;
d) una dichiarazione indicante che fara' seguito una richiesta di consegna della persona ricercata.
3. Una persona in stato di fermo puo' essere rimessa in liberta' se lo Stato richiesto non ha ricevuto la richiesta di consegna ed i documenti giustificativi di cui all'art. 91 nel termine stabilito dalle regole procedurali ed i ammissibilita' delle prove. Tuttavia questa persona puo' consentire ad essere consegnata prima della scadenza di detto termine se la legislazione dello Stato richiesto lo consente. In questo caso, lo Stato richiesto procede al piu' presto a consegnarla alla Corte.
4. La rimessa in liberta' della persona ricercata prevista al paragrafo 3 non pregiudica il suo successivo arresto e la sua consegna, se la richiesta di consegna accompagnata dai documenti giustificativi viene presentata in seguito.».
- Per il testo dell'art. 91 della citata legge 12 luglio 1999, n. 232 , si veda nelle note all'art. 13.