Ordinanza cautelare 26 novembre 2025
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza 11/02/2026, n. 255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 255 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00255/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01729/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1729 del 2025, proposto da
Atecon Energia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Marco Longobardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Eboli, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Giusy Valentina Montone e Sigismondo Lettieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento:
1) del provvedimento del Comune di Eboli prot. n. 42286 del 15.10.2025 (notificato in pari data alla società ricorrente a mezzo pec) di rigetto della “istanza autorizzativa relativa alla realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra da 900 kw su terreni siti alla via Tavernanova, snc”;
2) della comunicazione prot. n. 29226 del 18.7.2025, di preavviso di diniego dell’istanza prot. n. 26982 del 3.7.2025 della società Atecon Energia S.p.A., di trasmissione dell’istanza autorizzativa presentata dalla società ricorrente per la realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra della taglia nominale di 900 kW, tramite lo Sportello Unico Attività Produttive;
3) se e per quanto di ragione degli artt. 15 e 25 delle Norme tecniche di Attuazione (N.T.A) del Piano Regolatore (RG) vigente del Comune di Eboli, approvato con Decreto del Presidente dell’Amministrazione Provinciale di Salerno prot. n. 16533 del 30.4.2003 e pubblicato sul B.U.R.C. n. 22 del 19.5.2023, nella parte in cui, prevedendo espressamente che “gli impianti a rete …per il trasporto dell’energia…devono essere completamente interrati” sancisce – o, comunque viene illegittimamente interpretato dal Comune nel senso di sancire - un divieto di realizzazione di impianti fotovoltaici con moduli a terra in area agricola anche per quelli funzionali alla costituzione di CER, in contrasto con le vigenti previsioni di cui all’art. 20, comma 1 bis del D. Lgs. N. 199/2021;
4) di ogni altro atto connesso conseguente o preliminare lesivo degli interessi dedotti in giudizio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Eboli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2026 il dott. LL OL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’impugnato provvedimento prot. N. 42286 del 15.10.2025 il Comune di Eboli ha respinto l’istanza di PAS della ricorrente, volta alla realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra della taglia nominale di 900 kW su terreni siti in Eboli alla via Tavernanova Snc, e l’ha dichiarata inefficace / nulla in base ai seguenti motivi:
“ a) l'intervento di realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra non è compatibile con le previsioni delle N.T.A. art.15 e art.25 del P.R.G. vigente e, pertanto, l'intervento non rientra nel regime di PAS in quanto, ai sensi dell'art.8 comma 2 del D.Lgs. 190/2024 “Il ricorso alla PAS è precluso al proponente nel caso in cui …. in assenza della compatibilità degli interventi con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti, nonché in caso di contrarietà agli strumenti urbanistici adottati. In tal caso, si applica l'articolo 9 in tema di autorizzazione unica.”
b) occorre applicare il procedimento di Autorizzazione Unica di cui all'art.9 del D.Lgs. 190/2024 e l'istanza, proposta mediante la piattaforma SUER va presentata alla Regione Campania ”.
2. Con l’odierno ricorso (notificato in data 30.10.2025 e depositato in pari data) la società ricorrente ha impugnato tale provvedimento e gli altri atti indicati in epigrafe per i motivi come di seguito rubricati:
“ I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 20 D.LGS. 199/2021 - VIOLAZIONE DELL’ART. 97 COST. – VIOLAZIONE DEGLI ART. 3 E 117 COST. –VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI MASSIMA DIFFUSIONE DEGLI IMPIANTI DA FONTI RINNOVABILI – ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DIFETTO DI MOTIVAZIONE – ERRATA VALUTAZIONE E TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO - ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ E CONTRADDITTORIETÀ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA – SVIAMENTO DI POTERE ”;
il provvedimento di diniego alla PAS sarebbe illegittimo, essendo fondato sull’art. 15 comma 2 delle N.T.A. del vigente RG del Comune di Eboli, a sua volta illegittimo nella misura in cui venga interpretato dal Comune nel senso di prevedere un divieto aprioristico alla realizzazione di impianti fotovoltaici con moduli a terra in area agricola funzionali alla costituzione di CER, in contrasto con il quadro normativo di riferimento in materia di localizzazione di impianti da FER (così come interpretato dalla Corte Costituzionale);
nel senso dell’illegittimità del diniego opposto dal Comune e degli artt. 15 e 25 delle NTA del RG del Comune deporrebbero il comma 7 dell’art. 12 del D. Lgs. 387/2003, i commi 1, 1bis e 4 dell’art. 20 del D. Lgs. 199/2021, le Linee guida di cui al D.M. 10.9.2010, nonché la giurisprudenza costituzionale e amministrativa in materia; all’impianto della ricorrente sarebbe applicabile la deroga prevista dal comma 1bis dell’art. 20 del D. Lgs. 199/2021, trattandosi di impianto funzionale ad una CER (comunità energetica); per l’effetto, la pianificazione territoriale non potrebbe in alcun modo individuare limitazioni territoriali all’installazione dei relativi impianti, in quanto previsioni di questo tipo sarebbero in contrasto con la normativa nazionale di rango superiore;
inoltre, i Comuni (così come le Regioni) non avrebbero il potere di provvedere autonomamente alla individuazione di criteri per il corretto inserimento nel paesaggio degli impianti alimentati da fonti di energia alternativa, né a monte quello di creare preclusioni assolute e aprioristiche che inibiscano ogni accertamento in concreto da effettuare in sede autorizzativa;
il provvedimento impugnato sarebbe poi illegittimo, in quanto adottato in violazione dell’art. 12 del D. Lgs. 387/2003, il quale ammetterebbe in via generale la realizzazione di impianti da fonti rinnovabili anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici; tale norma primaria dovrebbe prevalere rispetto alle disposizioni dei piani urbanistici comunali che, come nel caso di specie, prevedono un divieto generalizzato alla realizzazione di impianti fotovoltaici con moduli a terra; del resto, in tal senso deporrebbe anche il disposto del comma 1bis dell’art. 20 del D. Lgs. 199/2021;
anche a non ritenere nulle / illegittime le NTA del RG del Comune di Eboli comunque le suddette previsioni andrebbero disapplicate in ragione del principio di specialità e gerarchia delle fonti con applicazione delle suddette norme primarie ed annullamento del provvedimento impugnato;
“ II. IN VIA SUBORDINATA. ULTERIORE VIOLAZIONE DI LEGGE – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART 10 BIS L. 241/90 - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E CARENZA DI MOTIVAZIONE - ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ E CONTRADDITTORIETÀ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA – ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA - SVIAMENTO DI POTERE ”;
in subordine, il provvedimento impugnato avrebbe violato l’art. 10 bis della L. 241/1990 per non aver adeguatamente esposto le ragioni di mancato accoglimento delle osservazioni formulate dalla società ricorrente; il Comune si sarebbe semplicemente limitato a ribadire la sussistenza del motivo ostativo rappresentato nel preavviso di diniego, relativo alla pretesa assenza di compatibilità dell’intervento con gli strumenti urbanistici comunali, senza analizzare le argomentazioni contenute nelle osservazioni presentate dalla ricorrente, limitandosi a qualificare le osservazioni “come non pertinenti”.
3. Si è costituito il Comune di Eboli, il quale ha chiesto la reiezione del ricorso e si è difeso come in atti.
4. Con ordinanza cautelare n. 513/2025 (pubblicata in data 26.11.2025 e non appellata) questa Sezione, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. ha fissato per la trattazione del merito l’udienza pubblica del 27.1.2026.
5. In vista dell’udienza per la trattazione del merito la ricorrente ha depositato documentazione e memoria per insistere nell’accoglimento del ricorso.
All’udienza pubblica del 27.1.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Tanto premesso, il ricorso proposto è infondato e va respinto.
Il D. Lgs. 199/2021 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili) all’art. 20 (in vigore fino al 21.11.2025) dispone:
“ 1. Con uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica di concerto con il Ministro della cultura, e il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti principi e criteri omogenei per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili aventi una potenza complessiva almeno pari a quella individuata come necessaria dal PNIEC per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili, tenuto conto delle aree idonee ai sensi del comma 8. In via prioritaria, con i decreti di cui al presente comma si provvede a:
a) dettare i criteri per l'individuazione delle aree idonee all'installazione della potenza eolica e fotovoltaica indicata nel PNIEC, stabilendo le modalità per minimizzare il relativo impatto ambientale e la massima porzione di suolo occupabile dai suddetti impianti per unità di superficie, nonché dagli impianti a fonti rinnovabili di produzione di energia elettrica già installati e le superfici tecnicamente disponibili;
b) indicare le modalità per individuare superfici, aree industriali dismesse e altre aree compromesse, aree abbandonate e marginali idonee alla installazione di impianti a fonti rinnovabili.
1-bis. L'installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti, è consentita esclusivamente nelle aree di cui alle lettere a), limitatamente agli interventi per modifica, rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione degli impianti già installati, a condizione che non comportino incremento dell'area occupata, c), incluse le cave già oggetto di ripristino ambientale e quelle con piano di coltivazione terminato ancora non ripristinate, nonché le discariche o i lotti di discarica chiusi ovvero ripristinati, c-bis), c-bis.1) e c-ter, numeri 2) e 3), del comma 8 del presente articolo. Il primo periodo non si applica nel caso di progetti che prevedano impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra finalizzati alla costituzione di una comunità energetica rinnovabile ai sensi dell'articolo 31 del presente decreto nonché in caso di progetti attuativi delle altre misure di investimento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, come modificato con decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, e ((del Piano nazionale per gli investimenti complementari)) al PNRR (PNC) di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, ovvero di progetti necessari per il conseguimento degli obiettivi del PNRR.
…
8. Nelle more dell'individuazione delle aree idonee sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dai decreti di cui al comma 1, sono considerate aree idonee, ai fini di cui al comma 1 del presente articolo:
a) i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, eventualmente abbinati a sistemi di accumulo, che non comportino una variazione dell'area occupata superiore al 20 per cento. Il limite percentuale di cui al primo periodo non si applica per gli impianti fotovoltaici, in relazione ai quali la variazione dell'area occupata è soggetta al limite di cui alla lettera c-ter), numero 1);
b) le aree dei siti oggetto di bonifica individuate ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
c) le cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento.
c-bis) i siti e gli impianti nelle disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie nonché delle società concessionarie autostradali.
c-bis.1) i siti e gli impianti nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale all'interno dei sedimi aeroportuali, ivi inclusi quelli all'interno del perimetro di pertinenza degli aeroporti delle isole minori di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 2017, ferme restando le necessarie verifiche tecniche da parte dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC).
c-ter) esclusivamente per gli impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, e per gli impianti di produzione di biometano, in assenza di vincoli ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42:
1) le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere;
2) le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, questi ultimi come definiti dall'articolo 268, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento;
3) le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri.
c-quater) fatto salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter), le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, incluse le zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto, né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo. Ai soli fini della presente lettera, la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di tre chilometri per gli impianti eolici e di cinquecento metri per gli impianti fotovoltaici. Resta ferma, nei procedimenti autorizzatori, la competenza del Ministero della cultura a esprimersi in relazione ai soli progetti localizzati in aree sottoposte a tutela secondo quanto previsto all'articolo 12, comma 3-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.
… ”.
Ciò posto, questa Sezione ritiene di dover dare continuità alla giurisprudenza di questa Sezione staccata, la quale di recente ha evidenziato quanto segue:
“ nel caso di specie il Comune, conformemente alla disciplina di settore, non ha inibito la realizzazione dell’impianto sol perché ricadente in zona agricola, ma perché contrastante con le specifiche previsioni urbanistiche incidenti sull’area e, segnatamente, con previsioni delle N.T.A. art. 15 e art. 25 del vigente PGR.
Difatti, l’art. 25 delle Norme tecniche di Attuazione (N.T.A) del Piano Regolatore (RG) vigente, reputa ammissibili nell’area agricola, oltre alle trasformazioni di cui al comma 2 dell’articolo 15, soltanto : “a) la ristrutturazione e la realizzazione di strade poderali e interpoderali di larghezza non superiore a 3,5 metri lineari, le quali di norma non devono essere pavimentate con materiali impermeabilizzanti; b) la manutenzione, la ristrutturazione e la realizzazione di impianti tecnici quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, impianti di pompaggio per l’approvvigionamento idrico, e simili; c) l’esercizio dell’ordinaria coltivazione del suolo; d) l’installazione di serre per la forzatura delle colture; f)la manutenzione e la sistemazione di laghetti per la pesca sportiva e per l’acquacoltura; g)le trasformazioni relative agli edifici funzionali all’esercizio dell’attività agricola ai sensi degli articoli 18 e 19”. L’art. 15 consente invece: “a) la manutenzione, la ristrutturazione e la realizzazione di impianti a rete e puntuali per l’approvvigionamento idrico, di impianti a rete e puntuali per lo smaltimento dei reflui, di impianti a rete per le telecomunicazioni e per il trasporto dell’energia i quali, nei casi di ristrutturazione e di nuova realizzazione, devono essere completamente interrati; b) la manutenzione, la ristrutturazione e la realizzazione di sentieri pedonali, i quali non devono essere asfaltati, né pavimentati con altri materiali impermeabilizzanti; c) la manutenzione delle strade esistenti; d) la manutenzione, la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture di difesa del suolo, di opere di difesa idraulica, e simili; e) la manutenzione, la ristrutturazione e la realizzazione di punti di riserva d’acqua per lo spegnimento degli incendi; f) l’esercizio delle attività selvicolturali e di pascolo; g) la realizzazione di impianti per la pratica sportiva, con possibilità di coprirli con strutture rimovibili e senza ulteriori impermeabilizzazioni del suolo, quali pertinenze di edifici esistenti o edificabili, al servizio dei residenti e degli utenti dei medesimi edifici, e fermo restando che le strutture di servizio, quali spogliatoi, servizi igienici, e simili, devono essere realizzate all’interno degli stessi edifici; h) le trasformazioni fisiche degli edifici esistenti, a norma dell’articolo 16.”
…
12. Né può condividersi l’assunto attoreo secondo cui in assenza di un espresso divieto la realizzazione dell’impianto sarebbe compatibile con gli strumenti urbanistici perché non impedito dalle NTA.
In verità, lo schema utilizzato dallo strumento urbanistico comunale è opposto, nella sua logica, a quello indicato dal ricorrente: difatti nella zona omogenea E1 Agricola Normale sono consentiti esclusivamente taluni interventi tra i quali non figura la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili; sicché per la localizzazione sarebbe stata necessaria una deroga alla disciplina di piano che la PAS, per le ragioni esposte, non era idonea ad operare: l'assenza di un divieto espresso non consente di ritenere che l'opera in questione sia dunque compatibile con la destinazione di zona, ostandovi la disciplina delle NTA costruita come autorizzazione su singole fattispecie, tassativamente indicate, tra le quali non figura l'impianto in oggetto.
13. Neppure soccorre l’argomento in base al quale l’area di intervento non sarebbe stata qualificata non idonea da apposito provvedimento regionale, così come previsto dal d.m. 10 settembre 2010.
Ed invero, come condivisibilmente osservato da Cons. Stato, sez. II, 3 novembre 2021, n. 7357, “l’individuazione regionale di siti non idonei agli impianti, sulla base della previsione dell'art. 17 d.m. 10 settembre 2010 …non ha l'effetto di determinare, via automatica e presuntiva, la compatibilità urbanistica dell'intervento da realizzare nei siti esclusi dal piano regionale. La funzione del sopra indicato piano regionale, infatti, non è quella di predeterminare l'idoneità, sul piano generale e a prescindere dalla compatibilità urbanistico-edilizia, di tutti i siti non esclusi, ma è quella, più limitata, di offrire agli operatori un quadro certo e chiaro di riferimento e orientamento per la localizzazione dei progetti (allegato 3 al d.m. 10 settembre 2010). Come sopra osservato, l'accesso alla procedura semplifica è condizionata dalla conformità urbanistica del progetto che fonda e giustifica la duplice semplificazione, sia procedimentale, a mezzo di conferenza di servizi, sia provvedimentale con la formazione del silenzio assenso. La compatibilità urbanistica ed edilizia degli impianti, quindi, sfugge a qualunque presunzione e, ai sensi del più volte citato art. 6, comma 2, d.lgs. n. 28/2011, deve essere comprovata dai proponenti mediante relazione asseverata di un tecnico» (cfr. anche TAR Puglia, Bari, sez. II, 8 maggio 2023, n. 724)”.
14. Acclarata la incompatibilità suddetta tra le NTA e il progetto presentato dal ricorrente, il progetto proposto non risulta, peraltro, compatibile con le limitazioni introdotte dal cd. D.L. n. 63/24 (convertito dalla L.101/24), lì dove all’art. 5 ha novellato l’art. 20 del D. lgs. n.199/2021, introducendo puntuali limitazioni per la costruzione di impianti fotovoltaici in zona agricola e in particolare previsto il divieto di apposizione di impianti in deroga agli strumenti urbanistici.
La deduzione di parte ricorrente non può trovare supporto, innanzitutto, nel richiamo alla nozione di azzonamento, alla quale parte ricorrente ha ascritto le NTA in questione.
A favore della propria tesi parte ricorrente ha richiamato un recente arresto del Consiglio di Stato (sez. IV n. 6725/2025), dal quale, a suo dire, in fattispecie analoga, si trarrebbe sia la predetta natura di disposizioni di azzonamento delle suindicate norme delle NTA comunali, che l’applicabilità della deroga al divieto ora introdotto dal citato art. 20.
In sostanza, secondo l’argomento del ricorrente, le disposizioni in questione sarebbero da qualificare disposizioni cd. di azzonamento e quindi recessive rispetto al contenuto della norma appena indicata che, invece, riguarderebbe esclusivamente le previsioni degli strumenti urbanistici puntuali. Al di là della suggestività dell’argomento.
Il richiamo alla sopra richiamata decisione, da un lato, risulta inconferente e comunque incompleto rispetto al ragionamento svolto in quell’occasione dal Consesso.
Risulta inconferente, perché, a differenza di quanto verificatosi in quella vicenda, nel caso in esame, non c’è una disposizione che consente la realizzazione di impianti di produzione di energia rinnovabile; il contenuto del precedente si rivela, in concreto, ben diverso da come rappresentato dalla ricorrente.
Difatti, nell’occasione, il Consiglio di Stato ha sottolineato che in un caso (diverso da quello attuale) nel quale le disposizioni delle NTA sembravano anche consentire la realizzazione di impianti come quello in quel caso proposto, la presenza di disposizioni di azzonamento (zonizzazione) di un Piano di Parco non poteva essere idonea, pur se interpretata come in contrasto con la tipologia di impianto richiesto, a determinare senz’altro il divieto di realizzazione.
Per altro verso, il richiamo, come detto, appare inompleto perché non tiene conto che, anche in quell’occasione il Consiglio di Stato ha evidenziato che “la compatibilità urbanistica dell’impianto è condicio sine qua non di accesso alla PAS; in mancanza di tale presupposto, per realizzare l’intervento occorre conseguire l’autorizzazione amministrativa (nel caso di specie, l’autorizzazione unica disciplinata dall’art. 12 D.Lgs. n. 387 del 2003, abrogato dal D.Lgs. n. 190 del 2024, ma vigente ratione temporis), che ha anche valenza di variante urbanistica (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 3 novembre 2021, n. 7357; Id., Sez. IV, 17 agosto 2023, n. 7800; Id., 29 dicembre 2023, n. 11338).” Ed ancora “l’art. 20, co. 8, D.Lgs. n. 199 del 2021 non permette di soprassedere a ogni regolamentazione urbanistica o edilizia locale delle zone agricole. Posto che la compatibilità urbanistica dell’intervento rimane il presupposto basilare per l’abilitazione di impianti F. secondo il meccanismo della PAS, ex art. 6, co. 2, D.Lgs. n. 28 del 2011, è pur sempre necessario che detti impianti rispettino i restanti parametri urbanistico-edilizi vigenti nelle zone agricole. Come enunciato dalla giurisprudenza con riferimento all’assetto normativo anteriore al D.Lgs. n. 199 del 2021, ma mutatis mutandis valevole anche rispetto alla legislazione vigente, la deroga della destinazione urbanistica ad uso agricolo è ipotizzabile in ordine alle sole disposizioni in materia di azzonamento, ma non relativamente agli altri parametri urbanistico-edilizi che caratterizzano la zona agricola (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 17 agosto 2023, n. 7800; Id., 12 settembre 2023, n. 8284)”.
15. Neppure è condivisibile l’argomento in base al quale, nel caso di specie, sarebbe stata proposta la realizzazione di un impianto nell’ambito di un cd. “comunità energetica”, fattispecie espressamente eccettuata dal citato art. 20 d. lgs. n. 199/2021.
Invero, come ben rilevato dalla difesa comunale, l’appartenenza di un impianto a una “comunità energetica” non si risolve in una mera enunciazione di principio bensì va dimostrata nel procedimento e passa, tra l’altro, per un espresso e autonomo procedimento.
Evenienza che, nel caso in esame, non si è in alcun modo verificata posto che il ricorrente si è limitato a indicare genericamente nell’istanza che l’impianto sarebbe stato inserito in una “comunità energetica”, ma senza fornire alcun elemento atto a indicare la effettiva formazione di quest’ultima.
Senza nemmeno entrare nella disamina di merito, a disattendere l’impostazione del ricorrente in proposito, basti richiamare che, ai sensi dell’art. 31 del DL 199/21, che disciplina la fattispecie “I clienti finali, ivi inclusi i clienti domestici, hanno il diritto di organizzarsi in comunità energetiche rinnovabili” fissando poi dei requisiti da rispettare, tra cui: “a) l'obiettivo principale della comunità è quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi soci o membri o alle aree locali in cui opera la comunità e non quello di realizzare profitti finanziari; b) la comunità è un soggetto di diritto autonomo i cui soci o membri possono essere persone fisiche, PMI, anche partecipate da enti territoriali, associazioni,(...)”
Ebbene, il Collegio non può non evidenziare come, dalla documentazione prodotta dalla ricorrente non sono stati nemmeno accennati i profili correlati all’eventuale formazione di una Comunità Energetica Rinnovabile, né sono stati in alcun modo indicati gli altri soggetti appartenenti alla predetta comunità e quali sarebbero state le loro specifiche caratteristiche quali residenti o imprenditori qualificabili quali “clienti finali” che hanno diritto ad organizzarsi in CER. In sostanza, al contrario di quanto genericamente affermato dal ricorrente il progetto non era in alcun modo riferibile all’utilizzo da parte di una Comunita Energetica ” (v. la sentenza n. 2040/2025 della Seconda Sezione);
“ Non sono, innanzitutto, accreditabili gli assunti attorei secondo cui il parere comunale contrario avrebbe obliterato, da un lato, che, ai sensi dell’art. 12, comma 3, del d.lgs. n. 387/2003, l’impianto de quo avrebbe potuto localizzarsi anche in zona agricola, il titolo abilitativo alla relativa costruzione potendo costituire variante al vigente strumento urbanistico generale, e, d’altro lato, che l’area di intervento non sarebbe stata qualificata non idonea da apposito provvedimento regionale, così come previsto dal d.m. 10 settembre 2010 (“Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”) (cfr. retro, sub n. 3.ba-bb).
9.1. Il Collegio intende, infatti, dar seguito all’ormai consolidato indirizzo pretorio secondo cui, «per un verso, la PAS non può essere assimilata all'autorizzazione unica prevista dall'art. 12 d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, in quanto solo quest'ultima può costituire, ove occorra, variante allo strumento urbanistico, ai sensi del comma 3 dell'articolo citato» e, «per altro verso, l'effetto della PAS non può essere quello di consentire l'intervento in deroga agli strumenti urbanistici, perché è proprio la compatibilità urbanistico-edilizia del progetto a costituire il presupposto per la legittima realizzazione a mezzo di procedura semplificata» (Cons. Stato, sez. II, 3 novembre 2021, n. 7357; cfr. Cons. Stato, sez. IV, 22 marzo 2017, n. 1298, secondo cui «l'art. 12, co. 7, non prevede affatto una immediata possibilità di deroga alla zonizzazione comunale, ma si limita a non impedire che ciò possa avvenire qualora – nel bilanciamento degli interessi pubblici presenti e tenuto conto degli elementi indicati dal legislatore – si ritenga che la ubicazione in zona agricola risulti ragionevole ed opportuna … ma se, come si evince dalla espressa disciplina di un procedimento valutativo, ciò risulta possibile nel caso di autorizzazione unica (dove, appunto, la valutazione è demandata alla Regione), non altrettanto può dirsi nelle ipotesi in cui l'ubicazione dell'impianto da realizzare avvenga in base a dichiarazione di inizio di attività ovvero in base a mera comunicazione del privato»; Cons. Stato, sez. IV, 31 marzo 2022, n. 2368; 10 maggio 2024, n. 4233; TAR Puglia, Bari, sez. II, 8 maggio 2023, n. 724; 2 novembre 2023, n. 1304).
E intende, quindi, aderire all’arresto reiettivo di recente sancito da Cons. Stato, sez. IV, 10 maggio 2024, n. 4233, con riferimento, appunto, alla questione della invariabilità, in sede di PAS ex art. 6 del d.lgs. n. 28/2011, della destinazione agricola riservata dal vigente strumento urbanistico generale all’area di localizzazione del progetto di realizzazione di un complesso impiantistico per la produzione e distribuzione di biometano.
In particolare, «l'effetto di variante degli strumenti urbanistici e la compatibilità ex lege con la destinazione agricola dell'area di localizzazione – recita la pronuncia richiamata – sono effetti che discendono unicamente dal ricorso al procedimento di autorizzazione unica: sono dunque effetti giuridici connessi alla forma del procedimento e non alla natura delle opere da autorizzare, proprio in ragione delle maggiori garanzie di partecipazione assicurate da tale procedimento rispetto alla PAS che è una dichiarazione della parte privata sul modello della DIA-SCIA.
Del resto uno dei presupposti per potersi avvalere della PAS è proprio rappresentato dalla conformità dell'intervento agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi.
Ai sensi dell'art. 6, comma 2 del d.lgs. n. 28/2011 l'istante ha infatti l'onere di attestare la "compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrarietà agli strumenti urbanistici adottati, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie", il che è coerente con la natura semplificata del procedimento.
Non può poi condividersi l'affermazione … secondo cui la destinazione di zona non sarebbe incompatibile con la localizzazione dell'impianto poiché … le NTA del RG … stabiliscono che nella zona omogenea E1 Agricola Normale sono consentiti esclusivamente una serie di interventi tra i quali non figura la realizzazione di impianti di recupero rifiuti tramite produzione di energia da fonti rinnovabili sicché per la localizzazione era necessaria una deroga alla disciplina di piano che la PAS, per le ragioni esposte, non era idonea ad operare: l'assenza di un divieto espresso non consente di ritenere l'opera in questione compatibile con la destinazione di zona, ostandovi la disciplina delle NTA costruita come autorizzazione su singole fattispecie, tassativamente indicate, tra le quali non figura l'impianto in oggetto».
Nello stesso senso, in primo grado, TAR Puglia, Bari, sez. II, 8 maggio 2023, n. 724 ha osservato che: «… ai fini dell'autorizzazione alla relativa realizzazione ed esercizio di tale impianto, non può ritenersi adatto il procedimento autorizzativo semplificato, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 28/2011, prescelto dalla ricorrente, la quale invece avrebbe dovuto attivare la procedura di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. n. 387/2003. Al riguardo, infatti, sebbene l'art. 8 bis del medesimo decreto legislativo abbia previsto la procedura abilitativa semplificata quale regime di autorizzazione per i nuovi impianti di produzione di biometano di capacità produttiva … non superiore a 500 standard metri cubi/ora, all'autorizzazione unica viene comunque lasciato uno spazio di applicazione residuale. Si osservi che il presupposto applicativo della PAS è l'attestazione, che deve essere fornita dall'istante, della "compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrarietà agli strumenti urbanistici adottati, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie" (art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 28/2011). Ne deriva che l'effetto di tale procedura non può essere quello di consentire l'intervento in deroga agli strumenti urbanistici».
«È evidente – argomenta ulteriormente TAR Puglia, Bari, sez. II, 2 novembre 2023, n. 1304 – che la finalità del legislatore, con tale norma [art. 12, comma 7, del d.lgs. n. 387/2003], non sia quella di liberalizzare la realizzazione degli impianti di produzione di energie rinnovabili, in assenza di ogni vincolo, quanto quello di consentire – esclusivamente – alla Regione, competente al rilascio dell'autorizzazione unica di cui al comma 3 della medesima disposizione, di valutare la possibilità di ubicarli anche eventualmente in zone agricole. Tale regola, ovviamente, non può applicarsi anche alla procedura abilitativa semplificata, posto che essa comporta un'istruttoria molto più snella da effettuare, incompatibile, di conseguenza, con scelte che comportino l'inosservanza degli strumenti urbanistici della zona di interesse».
9.2. Neppure soccorre la prospettazione attorea l’argomento in base al quale l’area di intervento non sarebbe stata qualificata non idonea da apposito provvedimento regionale, così come previsto dal d.m. 10 settembre 2010.
Ed invero, come condivisibilmente osservato da Cons. Stato, sez. II, 3 novembre 2021, n. 7357, «l'individuazione regionale di siti non idonei agli impianti, sulla base della previsione dell'art. 17 d.m. 10 settembre 2010 … non ha l'effetto di determinare, via automatica e presuntiva, la compatibilità urbanistica dell'intervento da realizzare nei siti esclusi dal piano regionale. La funzione del sopra indicato piano regionale, infatti, non è quella di predeterminare l'idoneità, sul piano generale e a prescindere dalla compatibilità urbanistico-edilizia, di tutti i siti non esclusi, ma è quella, più limitata, di offrire agli operatori un quadro certo e chiaro di riferimento e orientamento per la localizzazione dei progetti (allegato 3 al d.m. 10 settembre 2010). Come sopra osservato, l'accesso alla procedura semplifica è condizionata dalla conformità urbanistica del progetto che fonda e giustifica la duplice semplificazione, sia procedimentale, a mezzo di conferenza di servizi, sia provvedimentale con la formazione del silenzio assenso. La compatibilità urbanistica ed edilizia degli impianti, quindi, sfugge a qualunque presunzione e, ai sensi del più volte citato art. 6, comma 2, d.lgs. n. 28/2011, deve essere comprovata dai proponenti mediante relazione asseverata di un tecnico» (cfr. anche TAR Puglia, Bari, sez. II, 8 maggio 2023, n. 724) ” (v. la sentenza n. 222/2025 di questa Sezione, confermata in appello dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 120 del 7 gennaio 2026);
Orbene, le considerazioni che precedono valgono a smentire tutte le doglianze contenute nel primo motivo di ricorso.
Quanto al richiamo all’art. 12 del D. Lgs. 387/2003 lo stesso non giova alle tesi di parte ricorrente, perché il comma 3 dell’art. 12 di tale Decreto (nella versione ratione temporis applicabile alla presente fattispecie) enuncia espressamente la necessità, contestata da parte ricorrente, dell’autorizzazione unica, “ rilasciata dalla regione o dalle province delegate dalla regione, ovvero, per impianti con potenza termica installata pari o superiore ai 300 MW, dal Ministero dello sviluppo economico, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico ”.
Inoltre, con riferimento al rilievo della ricorrente relativo all’inserimento del proprio impianto in una Comunità Energetica rinnovabile nel caso di specie va condivisa la difesa del Comune secondo cui la ratio del secondo periodo del comma 1-bis dell’art. 20 del D. Lgs. 199/2021 non è quello di consentire il ricorso alla PAS piuttosto che all’autorizzazione unica, bensì di derogare alla previsione di cui al primo periodo in base alla quale “ L'installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti, è consentita esclusivamente nelle aree di cui alle lettere a), limitatamente agli interventi per modifica, rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione degli impianti già installati, a condizione che non comportino incremento dell'area occupata … ”.
Passando al secondo motivo di ricorso neppure questo coglie nel segno.
In effetti, per le ragioni appena esposte il Comune ha correttamente tenuto conto delle osservazioni formulate dalla ricorrente, giungendo all’unica conclusione corretta in base al quadro normativo suddetto, non esigendo in alcun modo il disposto dell’art. 10-bis della L. 241/1990 che l’amministrazione pervenga alla necessaria condivisione delle osservazioni del privato.
Infine, con riferimento all’accusa di integrazione postuma della motivazione contenuta nella memoria depositata dalla ricorrente in vista dell’udienza di merito la stessa non risulta condivisibile, risultando assorbente considerare che la motivazione posta a fondamento del provvedimento impugnato resiste alle censure svolte dalla ricorrente in ricorso anche a prescindere dalle difese svolte dal Comune in sede giudiziale.
Quanto poi al richiamo alla sentenza n. 881/2025 di questa Sezione questo non risulta pertinente, perché in quel caso il diniego della PAS è stato fondato su di un motivo diverso rispetto a quello enunciato dall’amministrazione comunale nella presente vicenda, senza alcun riferimento alla necessità di seguire la procedura per l’ottenimento dell’autorizzazione unica.
In conclusione, il ricorso proposto va respinto.
7. Le spese di lite vanno compensate alla luce della peculiarità della fattispecie.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Sezione staccata di Salerno (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IE US, Presidente
LL OL, Referendario, Estensore
Simona Saracino, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LL OL | IE US |
IL SEGRETARIO