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Sentenza 29 novembre 2025
Sentenza 29 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 29/11/2025, n. 1162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 1162 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. IU RA Presidente
Dott. NI EL Consigliere rel.
Dott. Vittorio Aliprandi Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 79/24 R.G. rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 26 novembre 2025 promossa d a
OGGETTO: AS. rappresentata e difesa dall'avv. ZIGNI SILVIO e Parte_1
Usucapione elettivamente domiciliata in VIA MONTE ROSA 15 MELZO presso il difensore avv. ZIGNI SILVIO, come da procura allegata all'atto di citazione di primo grado
APPELLANTE
c o n t r o rappresentata e difesa Controparte_1
dall'avv. DEGANI FEDERICA elettivamente domiciliata in VIA ROMA 8 pagina 1 di 12 24047 TREVIGLIO presso il difensore avv. DEGANI FEDERICA, come da procura allegata alla comparsa di costituzione di primo grado
APPELLATA
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo ( Sezione Quarta
Civile) n. 2756/23
CONCLUSIONI
Dell'appellante
Con
“Nel merito: accertare e dichiarare in favore di in persona del Parte_1
legale rappresentante pro tempore, l'intervenuto acquisto per usucapione ex
art. 1158 c.c. della piena, assoluta ed esclusiva proprietà della porzione di
terreno, identificata nell'allegato B della CTU, facente parte del lotto censito
al N.C.E.U. del Comune di Misano Gera d'Adda, alla Via Martiri della
Libertà, 27, Foglio 5, map. 590/738 e 597/715, ed avente le seguenti coerenze:
- a nord: recinzione;
- ad est: Foglio 5 map. 590 sub. 733 N.C.E.U. del
Comune di Misano Gera d'Adda, alla Via Martiri della Libertà, 27; - a sud: il
cordolo che delimita la strada /quale area comune;
- ad ovest: recinzione
della proprietà e conseguentemente, previo frazionamento del CP_1
mappale anche ad opera di apposita CTU, ordinare al competente
Conservatore dei Registri Immobiliari (ora Agenzia del Territorio) la
trascrizione della relativa sentenza, con esonero del Conservatore da ogni
responsabilità. In ogni caso: Ordinare alla in persona del legale CP_1 pagina 2 di 12 rappresentante pro tempore, di ripristinare lo status quo ante allo spoglio e/o
alla turbativa, con riferimento in particolare alla ricostruzione del
giardino/orto, al sistema di irrigazione e alla recinzione, assegnando alla
convenuta un termine entro il quale dovranno essere effettuati detti lavori e
disponendo, se del caso, idonea garanzia per eventuali danni;
in ipotesi di
inerzia della convenuta entro il fissando termine, autorizzare l'appellante a
far eseguire a terzi il ripristino del giardino/orto, del sistema di irrigazione e
della recinzione ovvero il ripristino dello status quo ante allo spoglio e/o alla
turbativa, condannando in persona del legale rappresentante pro CP_1
tempore, al pagamento in favore dell'appellante della somma di € 19.259,31
oltre iva per costi e oneri per le predette attività, ovvero quella diversa somma
ritenuta di giustizia;
condannare in persona del legale rapp.te CP_1
Con pro tempore, al risarcimento a favore di in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, del danno subito per gli esborsi sostenuti
dall'odierna appellante per l'attività svolta dal proprio legale nella fase
antecedente all'instaurazione del presente giudizio e per i costi per la
procedura obbligatoria di mediazione, pari a complessivi € 1.275,48 di cui €
1.226,68 per l'attività stragiudiziale ed € 48,80 per i costi vivi della
mediazione, ovvero quella diversa somma che risulterà in corso di causa,
maggiorata di interessi legali dalla domanda al saldo. con vittoria di spese e
compensi di entrambi i gradi del giudizio e rimborso delle spese di CTU
svolta nel giudizio RG. 5591/2019 e conseguentemente condannare pagina 3 di 12 l'appellata alla restituzione in favore dell'appellante della somma di €
8.043,55 (di cui € 6.072,09 a titolo di spese legali ed € 1.971,46 per CTU)
pagata a titolo di spese legali e di CTU in esecuzione spontanea della
sentenza di I grado, ovvero quella diversa somma che risulterà dovuta, oltre
interessi legali dal dovuto al soddisfo effettivo.In via istruttoria: ammettersi
tutte le prove così come dedotte ed articolate nei propri scritti difensivi e non
ammesse dal Tribunale di Bergamo. Ci si oppone all'ammissione delle istanze
svolte dalla difesa delle altre parti per tutte le ragioni esposte negli scritti
difensivi di primo grado e a verbale omissis)
Dell'appellata
“Nel merito: rigettare il promosso appello per tutti i motivi dedotti in atti e
confermare la sentenza n. 2756/2023 emessa dal Tribunale di Bergamo, Sez.
IV, in persona del dott.re in data 16.12.2023 e pubblicata Parte_2
in data 20.12.2023. Con condanna della appellante alle spese e compensi del
doppio grado di giudizio”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 2756/23 il tribunale di Bergamo respingeva la domanda di
Cont di accertamento dell'avvenuto acquisto per usucapione della Pt_1
porzione di terreno, posta in prossimità del capannone detenuto dall'attrice a titolo di leasing, che sin dal 1997 aveva provveduto a recintare e a coltivare ad orto. pagina 4 di 12 Argomentava il primo giudice che la predetta porzione immobiliare era di proprietà di che l'aveva acquistata da Hypo Alpe Adria Bank con CP_1
atto del 29.04.2010 e, attualmente, era anche in suo possesso essendo adibita a parcheggio.
All'esito dell'istruttoria esperita era emerso, in base a quanto indicato dai testi di parte attrice, che l'accesso all'area predetta era interdetto ai terzi, stante la presenza di un cancelletto chiuso con lucchetto le cui chiavi erano custodite nel capannone della società convenuta, e che l'orto su di essa insistente era stato coltivato, in via esclusiva, da che aveva le disponibilità Controparte_3
delle chiavi del cancello, mentre, secondo quanto riferito dai testi indicati da parte convenuta, che a partire dall'anno 2000, l'accesso alla porzione immobiliare oggetto di causa era libero in quanto il cancelletto era sempre rimasto aperto e la coltivazione dell'orto era sta praticata anche dal padre del legale rappresentante della società convenuta.
L'insanabile contrasto tra le dichiarazioni testimoniali riteneva il primo giudice che non potesse essere superato neppure attraverso la documentazione fotografica raffigurante lo stato dei luoghi in quanto da essa poteva soltanto evincersi una recinzione con cancelletto inidonea ad escludere l'accesso dalla strada.
La domanda veniva pertanto respinta con la condanna dell'attrice alla rifusione delle spese di lite e di consulenza tecnica.
pagina 5 di 12 La sentenza è stata gravata da che ha insistito per l'accoglimento Parte_3
della domanda.
La convenuta ha chiesto il rigetto del gravame.
All'udienza del 26 novembre 2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nell'unico motivo l'appellante censura la valutazione del materiale istruttorio assumendo che alle dichiarazioni rese dai testi da essa indicati doveva essere attribuito “ un peso” maggiore rispetto alle dichiarazioni rese dai testi indicati da parte convenuta, in quanto queste ultime erano smentite dai documenti ed erano scarsamente attendibili anche in ragione dei rapporti di affinità e/o commerciali intrattenuti dai testi con CP_4
In particolare, contraddittoria era stata la deposizione testimoniale di padre di , legale rappresentante della Testimone_1 Controparte_1
società convenuta.
Quanto al teste fa rilevare che il teste aveva Testimone_2
dichiarato di essere sia un fornitore di sia un cliente della predetta CP_1
società “ acquistandone i prodotti per la mia attività” nonché marito della cugina di socio e legale rappresentante di Persona_1 CP_1
pagina 6 di 12 Assume che quanto dallo stesso dichiarato in ordine all'inesistenza di un lucchetto sul cancelletto dell'orto non era credibile non essendo “ verosimile
che recandosi nella piscina all'interno dell'immobile di prestasse CP_1
attenzione alla presenza o meno di un lucchetto”; inoltre, poiché il teste aveva riferito di essersi recato in una piscina, collocata in un terreno attiguo, non era credibile che si potesse ricordare di una fatto risalente a oltre dodici anni prima in quanto la piscina nel 2011 non c'era già più.
Evidenzia altresì molte altre imprecisioni nelle dichiarazioni rese dal teste anche con riguardo al pozzetto Telecom.
Il teste , dipendente della società dal 2004 al 2009, Testimone_3 Pt_4
aveva confermato la presenza di una recinzione bassa e di un cancelletto,
costantemente aperto e di aver avuto accesso all'area oggetto di causa per prelevare alcuni pomodori, con l'autorizzazione di che, Testimone_1
all'epoca, non era titolare di alcun diritto di proprietà essendo proprietaria la
Hypo Alpe Adria Bank.
I testi e avevano, entrambi, dichiarato di essere Testimone_4 Tes_5
entrati nell'orto in un paio di occasioni per effettuare dei rilievi e di aver trovato il cancello aperto;
il primo aveva dichiarato, inoltre, che in occasione della demolizione non aveva notato se il cancello fosse dotato di lucchetto sicchè l'unica circostanza riferita dal teste era che non aveva verificato l'esistenza del lucchetto e non che il lucchetto non esistesse.
pagina 7 di 12 Egualmente il teste aveva dichiarato che il cancelletto non era chiuso dal Tes_5
lucchetto, ma non che il lucchetto non esistesse.
I due testi, inoltre, avevano confuso le date di ampliamento dello stabile
---------------------------
L'appello è infondato.
Il possesso utile ai fini della configurazione dell'acquisto del diritto di proprietà a titolo originario per usucapione non si risolve nella mera utilizzazione del fondo, ma deve concretarsi in atti idonei ad esprimere, in concreto, l'esercizio della signoria uti dominus sul bene.
Di conseguenza, la mera coltivazione di un terreno altrui per anni non basta di per sé ad usucapirlo, potendo tale attività essere ricondotta ad un semplice permesso o tolleranza del proprietario, o ad un rapporto di comodato che come tale non prova un possesso esclusivo del bene
Poiché la connotazione principale del diritto di proprietà è la facoltà di escludere i terzi dal godimento del bene che ne costituisce oggetto (cd. ius
excludendi alios), si deve accertare, in concreto, se il soggetto che si trova in relazione materiale con la res abbia dimostrato non soltanto di averlo utilizzato, ma di averne, per l'appunto, precluso ai terzi la fruizione. Con
specifico riferimento ai fondi agricoli [n.d.r.: il discorso non muta in relazione alla fattispecie concreta, nella quale si controverte di un orto] che - per loro stessa natura - sono destinati allo sfruttamento agricolo, si pone il problema pagina 8 di 12 della modalità con la quale, in concreto, lo ius excludendi alios possa, o debba,
essere manifestato. Al riguardo, va considerato che la più eclatante espressione del diritto di proprietà è rappresentata dalla facoltà di chiudere il fondo, ai sensi dell'art. 841 c.c. La recinzione materiale del fondo agricolo [n.d.r.: o di un giardino], quindi, costituisce la più importante espressione dello ius
excludendi alios».
Nel caso di specie, la società appellante deduceva che, a far tempo dal 1997,
aveva utilizzato la porzione immobiliare oggetto di causa, comportandosi alla stregua di un proprietario, provvedendo anche alla sua recinzione e all'installazione di un cancelletto chiuso con un lucchetto.
Il primo giudice, valorizzando, correttamente, la circostanza relativa alla accessibilità all'area, riteneva in ragione sia della contraddittorietà delle dichiarazioni testimoniali rese sul punto che dell'attuale situazione dei luoghi,
come desumibile dalla documentazione fotografica, che la società attrice non avesse fornito la prova in giudizio dell'avvenuto acquisto per usucapione.
Tale giudizio non è superabile dalle censure mosse dall'appellante.
In relazione alla deposizione di è appena il caso di Testimone_1
evidenziare che veniva ritenuta contraddittoria dal primo giudice e come tale non utilizzabile.
Il teste che dall'anno 2010 si era occupato della progettazione e Tes_4
direzione lavori per l'ampliamento del capannone ove ha sede CP_1
pagina 9 di 12 riferiva di aver effettuato un rilievo topografico, comprensivo anche dell'
orticello in quanto di proprietà di e, nell'occasione, di essere CP_1
entrato un paio di volte nel predetto orticello e di aver trovato il cancelletto aperto;
riferiva di esservi entrato un'altra volta nel 2017 e in anche in tale occasione di averlo trovato aperto;
sulla circostanza di cui al capitolo 29 di parte attrice ( Vero che nella mattinata del 07/04/2018 la società CP_1
faceva demolire con l'utilizzo anche di una ruspa i manufatti fatti realizzare
Con da compresi l'impianto di irrigazione e la recinzione, nonché le Parte_1
colture presenti, come documentato dalle fotografie scattate dal sig. Tes_6
che si rammostrano”) riferiva di non aver notato la presenza di un
[...]
lucchetto sul cancelletto.
Su quest'ultima dichiarazione si sofferma l'appellante evidenziando che il teste non aveva negato l'esistenza del lucchetto, senza considerare, tuttavia,
che la circostanza rilevante, ai fini dell'acquisto per usucapione, è che quel lucchetto non solo esistesse, ma precludesse, l'accesso alla porzione immobiliare.
Le stesse considerazioni valgono per le dichiarazioni rese dal teste Tes_5
Passando ad esaminare le dichiarazioni rese dai testi indicati da parte attrice/appellante, richiamate nell'atto di appello, il teste Testimone_7
riferiva che la porzione coltivata ad orto era recintata ed era presente un cancelletto, il teste non aveva tuttavia un ricordo preciso se la recinzione ed il pagina 10 di 12 cancelletto fossero stati presenti sin dal 1995, ma lo erano negli anni successivi;
sul capitolo 14 della memoria di parte attrice, ribadiva che la porzione era recintata ma non aveva ricordo se il cancelletto fosse stato chiuso con una chiave.
Il teste confermava, invece, la presenza sia del cancelletto che Testimone_8
di una chiave per aprire il lucchetto che era conservata presso Parte_3
Il teste confermava la recinzione dell'orto , ma non anche la Testimone_9
chiusura del cancello tanto meno con una chiave.
Il quadro probatorio emerso, sia per la genericità delle dichiarazioni dei testi che per la loro contraddittorietà, non può che condurre a confermare la sentenza gravata.
Per la sua soccombenza l'appellante va condannata a rifondere in favore dell'appellata le spese del grado che si liquidano in complessivi euro 8.470 ( di cui euro 2.518 per la fase di studio, euro 1.665 per la fase introduttiva e euro
4.287 per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge.
Accerta che ricorrono i presupposti per porre a carico di parte appellante l'onere del pagamento di una somma pari al contributo versato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, definitivamente pagina 11 di 12 pronunciando:
respinge l'appello;
condanna l'appellante a rifondere in favore dell'appellata le spese del grado,
liquidate come in parte motiva;
accerta che ricorrono i presupposti per porre a carico di parte appellante l'onere del pagamento di una somma pari al contributo versato.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 27 novembre 2025
IL CONSIGLIERE EST.
NI EL
IL PRESIDENTE
IU RA
pagina 12 di 12
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. IU RA Presidente
Dott. NI EL Consigliere rel.
Dott. Vittorio Aliprandi Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 79/24 R.G. rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 26 novembre 2025 promossa d a
OGGETTO: AS. rappresentata e difesa dall'avv. ZIGNI SILVIO e Parte_1
Usucapione elettivamente domiciliata in VIA MONTE ROSA 15 MELZO presso il difensore avv. ZIGNI SILVIO, come da procura allegata all'atto di citazione di primo grado
APPELLANTE
c o n t r o rappresentata e difesa Controparte_1
dall'avv. DEGANI FEDERICA elettivamente domiciliata in VIA ROMA 8 pagina 1 di 12 24047 TREVIGLIO presso il difensore avv. DEGANI FEDERICA, come da procura allegata alla comparsa di costituzione di primo grado
APPELLATA
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo ( Sezione Quarta
Civile) n. 2756/23
CONCLUSIONI
Dell'appellante
Con
“Nel merito: accertare e dichiarare in favore di in persona del Parte_1
legale rappresentante pro tempore, l'intervenuto acquisto per usucapione ex
art. 1158 c.c. della piena, assoluta ed esclusiva proprietà della porzione di
terreno, identificata nell'allegato B della CTU, facente parte del lotto censito
al N.C.E.U. del Comune di Misano Gera d'Adda, alla Via Martiri della
Libertà, 27, Foglio 5, map. 590/738 e 597/715, ed avente le seguenti coerenze:
- a nord: recinzione;
- ad est: Foglio 5 map. 590 sub. 733 N.C.E.U. del
Comune di Misano Gera d'Adda, alla Via Martiri della Libertà, 27; - a sud: il
cordolo che delimita la strada /quale area comune;
- ad ovest: recinzione
della proprietà e conseguentemente, previo frazionamento del CP_1
mappale anche ad opera di apposita CTU, ordinare al competente
Conservatore dei Registri Immobiliari (ora Agenzia del Territorio) la
trascrizione della relativa sentenza, con esonero del Conservatore da ogni
responsabilità. In ogni caso: Ordinare alla in persona del legale CP_1 pagina 2 di 12 rappresentante pro tempore, di ripristinare lo status quo ante allo spoglio e/o
alla turbativa, con riferimento in particolare alla ricostruzione del
giardino/orto, al sistema di irrigazione e alla recinzione, assegnando alla
convenuta un termine entro il quale dovranno essere effettuati detti lavori e
disponendo, se del caso, idonea garanzia per eventuali danni;
in ipotesi di
inerzia della convenuta entro il fissando termine, autorizzare l'appellante a
far eseguire a terzi il ripristino del giardino/orto, del sistema di irrigazione e
della recinzione ovvero il ripristino dello status quo ante allo spoglio e/o alla
turbativa, condannando in persona del legale rappresentante pro CP_1
tempore, al pagamento in favore dell'appellante della somma di € 19.259,31
oltre iva per costi e oneri per le predette attività, ovvero quella diversa somma
ritenuta di giustizia;
condannare in persona del legale rapp.te CP_1
Con pro tempore, al risarcimento a favore di in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, del danno subito per gli esborsi sostenuti
dall'odierna appellante per l'attività svolta dal proprio legale nella fase
antecedente all'instaurazione del presente giudizio e per i costi per la
procedura obbligatoria di mediazione, pari a complessivi € 1.275,48 di cui €
1.226,68 per l'attività stragiudiziale ed € 48,80 per i costi vivi della
mediazione, ovvero quella diversa somma che risulterà in corso di causa,
maggiorata di interessi legali dalla domanda al saldo. con vittoria di spese e
compensi di entrambi i gradi del giudizio e rimborso delle spese di CTU
svolta nel giudizio RG. 5591/2019 e conseguentemente condannare pagina 3 di 12 l'appellata alla restituzione in favore dell'appellante della somma di €
8.043,55 (di cui € 6.072,09 a titolo di spese legali ed € 1.971,46 per CTU)
pagata a titolo di spese legali e di CTU in esecuzione spontanea della
sentenza di I grado, ovvero quella diversa somma che risulterà dovuta, oltre
interessi legali dal dovuto al soddisfo effettivo.In via istruttoria: ammettersi
tutte le prove così come dedotte ed articolate nei propri scritti difensivi e non
ammesse dal Tribunale di Bergamo. Ci si oppone all'ammissione delle istanze
svolte dalla difesa delle altre parti per tutte le ragioni esposte negli scritti
difensivi di primo grado e a verbale omissis)
Dell'appellata
“Nel merito: rigettare il promosso appello per tutti i motivi dedotti in atti e
confermare la sentenza n. 2756/2023 emessa dal Tribunale di Bergamo, Sez.
IV, in persona del dott.re in data 16.12.2023 e pubblicata Parte_2
in data 20.12.2023. Con condanna della appellante alle spese e compensi del
doppio grado di giudizio”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 2756/23 il tribunale di Bergamo respingeva la domanda di
Cont di accertamento dell'avvenuto acquisto per usucapione della Pt_1
porzione di terreno, posta in prossimità del capannone detenuto dall'attrice a titolo di leasing, che sin dal 1997 aveva provveduto a recintare e a coltivare ad orto. pagina 4 di 12 Argomentava il primo giudice che la predetta porzione immobiliare era di proprietà di che l'aveva acquistata da Hypo Alpe Adria Bank con CP_1
atto del 29.04.2010 e, attualmente, era anche in suo possesso essendo adibita a parcheggio.
All'esito dell'istruttoria esperita era emerso, in base a quanto indicato dai testi di parte attrice, che l'accesso all'area predetta era interdetto ai terzi, stante la presenza di un cancelletto chiuso con lucchetto le cui chiavi erano custodite nel capannone della società convenuta, e che l'orto su di essa insistente era stato coltivato, in via esclusiva, da che aveva le disponibilità Controparte_3
delle chiavi del cancello, mentre, secondo quanto riferito dai testi indicati da parte convenuta, che a partire dall'anno 2000, l'accesso alla porzione immobiliare oggetto di causa era libero in quanto il cancelletto era sempre rimasto aperto e la coltivazione dell'orto era sta praticata anche dal padre del legale rappresentante della società convenuta.
L'insanabile contrasto tra le dichiarazioni testimoniali riteneva il primo giudice che non potesse essere superato neppure attraverso la documentazione fotografica raffigurante lo stato dei luoghi in quanto da essa poteva soltanto evincersi una recinzione con cancelletto inidonea ad escludere l'accesso dalla strada.
La domanda veniva pertanto respinta con la condanna dell'attrice alla rifusione delle spese di lite e di consulenza tecnica.
pagina 5 di 12 La sentenza è stata gravata da che ha insistito per l'accoglimento Parte_3
della domanda.
La convenuta ha chiesto il rigetto del gravame.
All'udienza del 26 novembre 2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nell'unico motivo l'appellante censura la valutazione del materiale istruttorio assumendo che alle dichiarazioni rese dai testi da essa indicati doveva essere attribuito “ un peso” maggiore rispetto alle dichiarazioni rese dai testi indicati da parte convenuta, in quanto queste ultime erano smentite dai documenti ed erano scarsamente attendibili anche in ragione dei rapporti di affinità e/o commerciali intrattenuti dai testi con CP_4
In particolare, contraddittoria era stata la deposizione testimoniale di padre di , legale rappresentante della Testimone_1 Controparte_1
società convenuta.
Quanto al teste fa rilevare che il teste aveva Testimone_2
dichiarato di essere sia un fornitore di sia un cliente della predetta CP_1
società “ acquistandone i prodotti per la mia attività” nonché marito della cugina di socio e legale rappresentante di Persona_1 CP_1
pagina 6 di 12 Assume che quanto dallo stesso dichiarato in ordine all'inesistenza di un lucchetto sul cancelletto dell'orto non era credibile non essendo “ verosimile
che recandosi nella piscina all'interno dell'immobile di prestasse CP_1
attenzione alla presenza o meno di un lucchetto”; inoltre, poiché il teste aveva riferito di essersi recato in una piscina, collocata in un terreno attiguo, non era credibile che si potesse ricordare di una fatto risalente a oltre dodici anni prima in quanto la piscina nel 2011 non c'era già più.
Evidenzia altresì molte altre imprecisioni nelle dichiarazioni rese dal teste anche con riguardo al pozzetto Telecom.
Il teste , dipendente della società dal 2004 al 2009, Testimone_3 Pt_4
aveva confermato la presenza di una recinzione bassa e di un cancelletto,
costantemente aperto e di aver avuto accesso all'area oggetto di causa per prelevare alcuni pomodori, con l'autorizzazione di che, Testimone_1
all'epoca, non era titolare di alcun diritto di proprietà essendo proprietaria la
Hypo Alpe Adria Bank.
I testi e avevano, entrambi, dichiarato di essere Testimone_4 Tes_5
entrati nell'orto in un paio di occasioni per effettuare dei rilievi e di aver trovato il cancello aperto;
il primo aveva dichiarato, inoltre, che in occasione della demolizione non aveva notato se il cancello fosse dotato di lucchetto sicchè l'unica circostanza riferita dal teste era che non aveva verificato l'esistenza del lucchetto e non che il lucchetto non esistesse.
pagina 7 di 12 Egualmente il teste aveva dichiarato che il cancelletto non era chiuso dal Tes_5
lucchetto, ma non che il lucchetto non esistesse.
I due testi, inoltre, avevano confuso le date di ampliamento dello stabile
---------------------------
L'appello è infondato.
Il possesso utile ai fini della configurazione dell'acquisto del diritto di proprietà a titolo originario per usucapione non si risolve nella mera utilizzazione del fondo, ma deve concretarsi in atti idonei ad esprimere, in concreto, l'esercizio della signoria uti dominus sul bene.
Di conseguenza, la mera coltivazione di un terreno altrui per anni non basta di per sé ad usucapirlo, potendo tale attività essere ricondotta ad un semplice permesso o tolleranza del proprietario, o ad un rapporto di comodato che come tale non prova un possesso esclusivo del bene
Poiché la connotazione principale del diritto di proprietà è la facoltà di escludere i terzi dal godimento del bene che ne costituisce oggetto (cd. ius
excludendi alios), si deve accertare, in concreto, se il soggetto che si trova in relazione materiale con la res abbia dimostrato non soltanto di averlo utilizzato, ma di averne, per l'appunto, precluso ai terzi la fruizione. Con
specifico riferimento ai fondi agricoli [n.d.r.: il discorso non muta in relazione alla fattispecie concreta, nella quale si controverte di un orto] che - per loro stessa natura - sono destinati allo sfruttamento agricolo, si pone il problema pagina 8 di 12 della modalità con la quale, in concreto, lo ius excludendi alios possa, o debba,
essere manifestato. Al riguardo, va considerato che la più eclatante espressione del diritto di proprietà è rappresentata dalla facoltà di chiudere il fondo, ai sensi dell'art. 841 c.c. La recinzione materiale del fondo agricolo [n.d.r.: o di un giardino], quindi, costituisce la più importante espressione dello ius
excludendi alios».
Nel caso di specie, la società appellante deduceva che, a far tempo dal 1997,
aveva utilizzato la porzione immobiliare oggetto di causa, comportandosi alla stregua di un proprietario, provvedendo anche alla sua recinzione e all'installazione di un cancelletto chiuso con un lucchetto.
Il primo giudice, valorizzando, correttamente, la circostanza relativa alla accessibilità all'area, riteneva in ragione sia della contraddittorietà delle dichiarazioni testimoniali rese sul punto che dell'attuale situazione dei luoghi,
come desumibile dalla documentazione fotografica, che la società attrice non avesse fornito la prova in giudizio dell'avvenuto acquisto per usucapione.
Tale giudizio non è superabile dalle censure mosse dall'appellante.
In relazione alla deposizione di è appena il caso di Testimone_1
evidenziare che veniva ritenuta contraddittoria dal primo giudice e come tale non utilizzabile.
Il teste che dall'anno 2010 si era occupato della progettazione e Tes_4
direzione lavori per l'ampliamento del capannone ove ha sede CP_1
pagina 9 di 12 riferiva di aver effettuato un rilievo topografico, comprensivo anche dell'
orticello in quanto di proprietà di e, nell'occasione, di essere CP_1
entrato un paio di volte nel predetto orticello e di aver trovato il cancelletto aperto;
riferiva di esservi entrato un'altra volta nel 2017 e in anche in tale occasione di averlo trovato aperto;
sulla circostanza di cui al capitolo 29 di parte attrice ( Vero che nella mattinata del 07/04/2018 la società CP_1
faceva demolire con l'utilizzo anche di una ruspa i manufatti fatti realizzare
Con da compresi l'impianto di irrigazione e la recinzione, nonché le Parte_1
colture presenti, come documentato dalle fotografie scattate dal sig. Tes_6
che si rammostrano”) riferiva di non aver notato la presenza di un
[...]
lucchetto sul cancelletto.
Su quest'ultima dichiarazione si sofferma l'appellante evidenziando che il teste non aveva negato l'esistenza del lucchetto, senza considerare, tuttavia,
che la circostanza rilevante, ai fini dell'acquisto per usucapione, è che quel lucchetto non solo esistesse, ma precludesse, l'accesso alla porzione immobiliare.
Le stesse considerazioni valgono per le dichiarazioni rese dal teste Tes_5
Passando ad esaminare le dichiarazioni rese dai testi indicati da parte attrice/appellante, richiamate nell'atto di appello, il teste Testimone_7
riferiva che la porzione coltivata ad orto era recintata ed era presente un cancelletto, il teste non aveva tuttavia un ricordo preciso se la recinzione ed il pagina 10 di 12 cancelletto fossero stati presenti sin dal 1995, ma lo erano negli anni successivi;
sul capitolo 14 della memoria di parte attrice, ribadiva che la porzione era recintata ma non aveva ricordo se il cancelletto fosse stato chiuso con una chiave.
Il teste confermava, invece, la presenza sia del cancelletto che Testimone_8
di una chiave per aprire il lucchetto che era conservata presso Parte_3
Il teste confermava la recinzione dell'orto , ma non anche la Testimone_9
chiusura del cancello tanto meno con una chiave.
Il quadro probatorio emerso, sia per la genericità delle dichiarazioni dei testi che per la loro contraddittorietà, non può che condurre a confermare la sentenza gravata.
Per la sua soccombenza l'appellante va condannata a rifondere in favore dell'appellata le spese del grado che si liquidano in complessivi euro 8.470 ( di cui euro 2.518 per la fase di studio, euro 1.665 per la fase introduttiva e euro
4.287 per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge.
Accerta che ricorrono i presupposti per porre a carico di parte appellante l'onere del pagamento di una somma pari al contributo versato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, definitivamente pagina 11 di 12 pronunciando:
respinge l'appello;
condanna l'appellante a rifondere in favore dell'appellata le spese del grado,
liquidate come in parte motiva;
accerta che ricorrono i presupposti per porre a carico di parte appellante l'onere del pagamento di una somma pari al contributo versato.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 27 novembre 2025
IL CONSIGLIERE EST.
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IL PRESIDENTE
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