Articolo 83 della Legge 29 dicembre 1969, n. 1096
Articolo 82Articolo 84
Versione
14 febbraio 1970
Art. 83.
I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1963-64 sono stabiliti nelle seguenti somme:
Somme rimaste da riscuotere sulle entrate
accertate per la competenza propria dell'e-
sercizio finanziario 1963-64 (articolo 79). L. 2.531.719.331
Somme rimaste da riscuotere sui residui
degli esercizi precedenti (articolo 81).... " 366.710.900
Somme riscosse e non versate (colonna s
del riepilogo dell'entrata)................ " 489.813.361
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Residui attivi al 30 giugno 1964... L. 3.388.243.592
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Entrata in vigore il 14 febbraio 1970