Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/05/2025, n. 3980 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3980 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro dott. Ada Bonfiglio ha emesso il giorno 21/05/2025, alla scadenza del termine per il deposito, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, delle note di trattazione scritta la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 4391 del ruolo gen. dell'anno 2024
TRA
Parte_1
rappresentato e difeso in virtù di mandato in atti dagli Avv.ti AMBROSINO ANTONIO e
RINALDI GABRIELE presso i quali è elettivamente domiciliato ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t. CP_1 rappresentato e difeso in virtù di procura generale alle liti dall'Avv. PEPE GIANFRANCO presso cui domicilia convenuto
E
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 23.02.2024 il ricorrente in epigrafe, premesso di essere dipendente della (già con mansioni di impiegato di 3° Controparte_2 CP_3
livello, secondo il CCNL del Trasporto Aereo - Sezione Handlers ed anzianità convenzionale del 10.8.1989, deducendo la sussistenza del proprio diritto alla percezione dei trattamenti di integrazione salariale in deroga con riferimento all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ha chiamato in giudizio l chiedendo :” Controparte_4
accertare e dichiarare il diritto del sig. a percepire, per il periodo di Parte_1
fruizione del trattamento di cassa integrazione in deroga per i mesi di maggio, giugno e
n. 106;
II. per l'effetto, condannare Controparte_5
aereo sistema aereoportuale al pagamento in
[...] CP_6 favore del ricorrente del suddetto trattamento, pari ad €. 3.559,07, ovvero della diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia e nei limiti di competenza, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
…” con vittoria di spese
CP_ L' si è costituito in giudizio resistendo alla domanda, facendo rilevare nello specifico che il comportamento dell' è vincolato dalla legge nei fini e nelle modalità di CP_4
svolgimento del procedimento amministrativo e, soprattutto, nel contenimento della spesa stabilita dal legislatore.
*****
Va preliminarmente dichiarata la cessazione della materia del contendere, atteso che parte ricorrente, nelle more del giudizio, ha ottenuto il pagamento da parte dell' la CP_1
prestazione richiesta in questa sede.
Giova ricordare che, affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere, devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97,
n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
Alla luce delle considerazioni che precedono, il pagamento, avvenuto successivamente al deposito del ricorso, determina, allo stato, la cessazione della materia del contendere, perché è venuta meno, vertente sui medesimi titoli, la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio, sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia, come si evince dalla concorde richiesta delle parti processuali. Quanto al regime delle spese, in relazione alle quali parte ricorrente ha chiesto la condanna dell' in virtù del principio della soccombenza virtuale, vanno compensate CP_1 per metà e nella restante parte poste a carico dell' , tenuto conto, da un lato, della CP_1
sopravvenienza del riconoscimento del diritto da data successiva al deposito del ricorso ed alla notifica ( parte ricorrente ha dedotto di aver ottenuto il pagamento in data 7 maggio
2025 e la data non è stata contestata dall convenuto); dall'altro, che l' non ha CP_4 CP_1
potuto agire in autonomia, essendo vincolato da limiti contabili e previa autorizzazione del
Ministero Vigilante e del MEF, come emerge dalla documentazione depositata.
P.Q.M.
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) compensa le spese di lite per metà e condanna l al pagamento della restante CP_1 parte che si liquida in complessivi € 700,00 oltre spese generali IVA e CPA come per legge con attribuzione
Napoli 21/05/2025
Il giudice del lavoro
( dott. A. Bonfiglio)