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Sentenza 18 aprile 2024
Sentenza 18 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 18/04/2024, n. 189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 189 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2024 |
Testo completo
N.R.G. 51/2023
TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro VERBALE DELLA CAUSA tra Parte_1
PARTE RICORRENTE e
Controparte_1 PARTE RESISTENTE Oggi 18/04/2024, alle ore 09:59, innanzi al dott. Francesco Manfredi, sono comparsi: presente con l'Avv. OLIVA RAFFAELLA in sostituzione dell'Avv. Parte_1
INFANTINO BORIS;
Per l'avv. CIOCCA GIUSEPPE e l'avv. LORO Controparte_1
ANDREA. È presente il rappresentante della società, Per_1 Il Giudice, letto ed applicato l'art. 209 c.p.c. ritenuta, allo stato e salvo riesame, superflua la ulteriore assunzione del teste di parte resistente a prova contraria, a fronte dei risultati raggiunti da entrambe le parti in relazione alle deposizioni di tutti i testi escussi, ritenuta la causa matura per essere decisa,
p.q.m.
dichiara chiusa l'assunzione ed invita le parti alla discussione. Rigetta le istanze istruttorie formulate in udienza da parte ricorrente, in quanto irrilevanti. Parte ricorrente discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Si rimette alla documentazione in atti. Fa riferimento alle querele depositate in Procura per falsa testimonianza dei testimoni escussi, di cui offre riassunto del contenuto. Insiste per il deposito delle querele per falsa testimonianza sporte nei confronti dei testimoni escussi e per la registrazione tra ed depositata presso la Procura della Pt_1 Per_2
Repubblica. Si riporta alla deposizione di che avrebbe visto il lavorare in diverse occasioni. Tes_1 Pt_1
Insiste per l'accoglimento della domanda. Parte resistente discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Insiste per il rigetto della domanda. Si oppone alle odierne produzioni documentali in quanto tardive ed inconferenti. Si riporta alle emergenze delle risultanze istruttorie, che non proverebbero la tesi attorea e non dimostrerebbero l'etero-direzione. Si riporta alle deposizioni dei testimoni escussi. Parte ricorrente replica alle avverse argomentazioni. Le parti discutono rassegnando le rispettive conclusioni e riportandosi ai rispettivi atti Il Giudice Trattiene la causa in decisione ed all'esito della Camera di Consiglio pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, in assenza delle parti. Il Giudice
1 dott. Francesco Manfredi
2 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro. Il Tribunale di Lodi, nella persona del Giudice dott. Francesco Manfredi ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio dell'odierna udienza, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 51/2023 promossa da: (C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. INFANTINO Parte_1 C.F._1 BORIS, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in forza di procura in calce all'atto introduttivo;
Parte ricorrente contro (C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_1 CIOCCA GIUSEPPE e dall'Avv. LORO ANDREA ( VIA MARCONI, 5 20077 C.F._2
MELEGNANO, presso il cui studio è elettivament i procura in calce all'atto introduttivo. Parte resistente Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato in data 01.02.2023, ha adito il Tribunale Parte_1 di Lodi in funzione di Giudice del Lavoro, nel contraddittorio con Controparte_1 per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “piaccia al Tribunale Ill.mo adito, rigettata ogni altra
[...] istanza, a) accertare e dichiarare, che il ricorrente ha instaurato un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, dapprima alle dipendenze dell'azienda agricola dal 16 dicembre 2016 e poi alle dipendenze Org_1 della secondo le modalità descritte in narrativa, sino al mese di luglio 2020; b) per TE
l'effetto, condannare la al pagamento delle differenze retributive maturate dal signor TE
, nella misura lorda complessiva di € 54.131,70 di cui euro 5.106,78 a titolo di t.f.r.; c) in ogni caso, con vittoria, di Pt_1 spese e compensi professionali di giudizio”.
A sostegno della domanda ha dedotto:
- del rapporto di lavoro irregolare con per il periodo dal 16.12.2016 al mese di Controparte_1 luglio dell'anno 2020; in particolare, il ricorrente adduce dell'omessa consegna del contratto individuale di lavoro e delle buste paga;
- del trasferimento d'azienda dalla originaria datrice alla odierna resistente;
- della prosecuzione del rapporto con l'attuale società, attiva dal 04.09.2019, costituita in data
25.07.2019;
- delle mansioni svolte di operaio agricolo;
dei lavori di aratura, zappatura, semina e concimazione del
1 terreno, pulizia dei fossi;
delle attività edili svolte quali utilizzo del compressore, del martello pneumatico, la rimozione di calcinacci dai muri;
il ricorrente sussume le mansioni svolte in concreto sotto la figura del “trattorista” ex art. 12 del Contratto Provinciale di Lodi;
- del patentino per la conduzione di trattori agricoli posseduto dal ricorrente dal 2017;
- delle direttive date al ricorrente da e Org_1 Persona_3
- dell'orario di lavoro a tempo pieno, nei giorni dal lunedì al sabato, dalle ore 8:00 alle ore 12:00 e dalle ore 13:30 alle ore 17:30;
- della mancata fruizione di ferie e permessi;
- della paga settimanale, pari a 100-150 euro circa;
- dei documenti di trasporto del materiale edile sottoscritti dal ricorrente;
- delle chiavi dell'azienda possedute;
- delle videoregistrazioni e fotografie che comproverebbero il lavoro svolto per la resistente;
- delle dimissioni rassegnate nel mese di luglio 2020;
- delle differenze retributive lorde spettanti.
In diritto, ha affermato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato con la resistente, con l'inquadramento addotto, ed ha indicato l'ammontare delle differenze retributive.
Ha concluso come sopra.
Si è ritualmente costituita in giudizio contestando la Controparte_1 sussistenza di un rapporto di lavoro, rappresentando delle contenute dimensioni della azienda agricola e della tipologia di apparecchiature (trattori obsoleti) utilizzate per il lavoro nei campi, dei lavori agricoli svolti da c.d. terzisti, contestando puntualmente le circostanze allegate da controparte, rappresentando che il ricorrente passerebbe gran parte della giornata al bar, contestando la stessa esistenza della subordinazione, resistendo alla domanda e chiedendone l'integrale rigetto.
Il tentativo di conciliazione è stato esperito con esito negativo.
Istruita la causa mediante escussione di testimoni (udienze istruttorie del 22.01.2024, del 26.02.2024, del
18.04.2024) e tramite i documenti versati in atti, all'odierna udienza, all'esito della discussione, il Giudice ha deciso la causa mediante lettura del dispositivo e delle contestuali ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il ricorso non merita di essere accolto.
agisce nel presente giudizio per sentire accertato un rapporto di lavoro subordinato, a Parte_1 tempo pieno ed indeterminato con la società resistente, nei cui confronti il rapporto di lavoro sarebbe proseguito a seguito di cessione d'azienda, per il periodo dal 16.12.2016 alla data delle dimissioni, rassegnate nel mese di luglio 2020.
Questione logicamente preliminare (di merito) è l'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro connotato da indici di subordinazione intrattenuto dal ricorrente nei confronti della odierna resistente per
2 tutto il periodo preteso irregolare.
Onerato della allegazione e prova dei fatti costitutivi della pretesa è il ricorrente che l'invoca, ex art. 2697
c.c.
In premessa, deve affermarsi la scarsa rilevanza probatoria delle fotografie (doc. n.
5.5. ric.) raffiguranti trattori e macchinari agricoli all'interno di una rimessa, non essendo dimostrazione degli indici di subordinazione (principali e sussidiari) richiesti dalla costante giurisprudenza di legittimità per la prova di un rapporto di lavoro subordinato.
Parimenti, i video prodotti, non evocando un rapporto di lavoro che possa dirsi, con certezza, svolto all'interno del preteso luogo di lavoro, non dimostrano vieppiù l'etero-direzione del ricorrente da parte della società agricola (doc. n. 5 ric.).
La firma apposta dal ricorrente sulla bolla di consegna sotto l'ulteriore sottoscrizione del destinatario è priva di correlazione con il contenuto della bolla e con la sottoscrizione del conducente, come contestato dalla società, rendendo non utilizzabile il documento per la prova del rapporto di lavoro subordinato (cfr. doc. n. 6, bolla del 03.06.2020).
Passando alla disamina delle ulteriori risultanze probatorie, occorre osservare che nessun elemento di rilievo emerge dalle dichiarazioni rese dagli informatori nell'ambito della istruttoria procedimentale condotta dall' , cui il ricorrente si era rivolto denunciando il rapporto di lavoro Controparte_2 irregolare (doc. n. 10 ric.).
Le dichiarazioni rese in quella sede non corroborano l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della odierna resistente (cfr. documentazione depositata su ordine del Giudice in data
15.05.2023).
Lo stesso , nella nota prodotta, espone di non aver svolto alcuna ispezione sul luogo Controparte_3 di lavoro, non avendo rinvenuto riscontri alla denuncia presentata dal ricorrente.
Il sommario informatore cliente della società, dichiara di non riconoscere la persona del Testimone_2 ricorrente come colui che accompagnava il datore di lavoro presso la propria impresa individuale.
Il sommario informatore c.d. terzista che conosce il ricorrente, riferisce di non averlo Persona_4 mai visto lavorare per l'impresa resistente.
Il sommario informatore cliente della società, riferisce all'Ispettorato di non aver mai visto Testimone_3 il ricorrente al lavoro per la resistente e che lo vedeva raccogliere uova e pomodori nella proprietà della resistente, “che portava via”.
Per quanto può valere, sentito in sede ispettiva, ha escluso la sussistenza di un rapporto di Org_1 lavoro con l'odierno ricorrente.
Il ricorrente, sentito in sede ispettiva, ha reso una dichiarazione sulla natura del rapporto con la resistente, che non trova riscontro estrinseco nelle deposizioni rese dagli informatori all'Ispettorato.
3 Occorre perciò esaminare le deposizioni rese dai testimoni escussi nel presente giudizio.
Il testimone escusso in data 22.01.2024, ha riferito: “non so se il ricorrente abbia mai lavorato per Testimone_4 la convenuta”.
Il testimone che ha lavorato per la società, ha esposto: “non so se il ricorrente abbia mai Testimone_5 lavorato per la convenuta”.
Il testimone , escusso in data 22.01.2024, ha rappresentato: “da marzo a settembre lavoro nei Testimone_6 campi che ho in affitto, adiacenti a quelli della e nei campi non ho mai visto il ricorrente […]” e: “[…] e CP_1 anche in questi campi non ho mai visto lavorare il ricorrente. Ho visto il ricorrente nella cascina Sessa una sola volta, non so a che titolo fosse lì non stava lavorando, è successo tre o quattro anni fa ma non sono sicuro del periodo”.
Il testimone cugino del ricorrente, escusso in data 26.02.2024, ha riferito: “quando ho Testimone_7 svolto l'attività di ripristino dei fossi per la convenuta ho incontrato il ricorrente, era a piedi all'interno della cascina non ricordo se di mattino o di pomeriggio era un giorno infra settimanale perché non lavoro il sabato e la domenica, l'ho salutato ma non so perché fosse li, questa è stata l'unica volta che sono andato presso la convenuta ed è l'unica volta che ho visto il ricorrente presso la convenuta, la mia attività presso la convenuta è durata un paio di giorni”.
testimone escusso in data 26.02.2024, cliente della società agricola, non è stata in grado Testimone_8 di riferire del rapporto di lavoro del ricorrente con l'odierna resistente. Il teste ha riferito del rapporto di lavoro del ricorrente con la propria impresa. Generica, priva di sicuri riferimenti temporali, non dimostrativa di indici di subordinazione, priva di riscontri estrinseci, la circostanza, riferita dal teste, che il ricorrente fosse giunto presso l' il fieno venduto dalla resistente, “4/5 volte Organizzazione_2 nell'arco di qualche mese”.
Il testimone fornitore di carburante della società, escusso in data 26.02.2024, ha dichiarato Testimone_9 di non conoscere il ricorrente (“non ho mai visto il ricorrente, non lo conosco, ho visto il nome del ricorrente per la prima volta sull'atto che mi è stato notificato […]”), aggiungendo: “io non frequentavo la sede della convenuta, mi sono recato presso la convenuta solo per le consegne del carburante” e ciò è sufficiente per ritenere non raggiunta la prova della subordinazione.
Tutti i testimoni escussi in giudizio hanno reso deposizioni da ritenersi concordi ed univoche, riscontrabili nella documentazione prodotta e nei verbali dell' , in relazione alla insussistenza di un Controparte_2 rapporto di lavoro subordinato del ricorrente.
Nessuno dei testimoni ha riferito del rapporto di lavoro del ricorrente per il periodo preteso o dell'orario di lavoro o delle direttive impartitegli da di talché la domanda è infondata. Per_1
Alcuni testimoni hanno riferito di non conoscere il ricorrente e tutti sono stati concordi nel riferire di non averlo mai visto lavorare sul luogo di lavoro per la resistente.
Le deposizioni di tutti i testimoni sono da ritenersi attendibili ed esenti da contraddizioni intrinseche, riscontrabili con quelle rese dai sommari informatori in sede ispettiva.
4 L'infondatezza della domanda inerente l'accertamento del rapporto di lavoro subordinato assorbe la disamina della spettanza delle differenze retributive pretese.
Consegue che il ricorso deve essere rigettato per omessa prova della subordinazione.
Le spese di lite seguono la soccombenza del ricorrente e vengono liquidate come da dispositivo giusta le previsioni del D.M. 55/2014 (mod. dal D.M. 37/2018 e dal D.M. n. 147 del 13 agosto 2022), considerando il valore della domanda ai sensi dell'art. 5 del D.M. cit. (€ 54.131,70) e pertanto lo scaglione della controversia, la natura di lavoro, i valori medi per il novero di attività espletate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta il ricorso,
- condanna altresì la parte ricorrente al pagamento in favore della parte resistente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 5.000,00 per competenze professionali, oltre spese generali al 15%, oltre I.V.A. qualora dovuta, C.p.a. come per legge.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Così deciso in Lodi, il 18 aprile 2024
Il Giudice del Lavoro dott. Francesco Manfredi NOTA La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al d.lgs. 30.6.2003 n. 196 e ss. modificazioni e integrazioni.
5
TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro VERBALE DELLA CAUSA tra Parte_1
PARTE RICORRENTE e
Controparte_1 PARTE RESISTENTE Oggi 18/04/2024, alle ore 09:59, innanzi al dott. Francesco Manfredi, sono comparsi: presente con l'Avv. OLIVA RAFFAELLA in sostituzione dell'Avv. Parte_1
INFANTINO BORIS;
Per l'avv. CIOCCA GIUSEPPE e l'avv. LORO Controparte_1
ANDREA. È presente il rappresentante della società, Per_1 Il Giudice, letto ed applicato l'art. 209 c.p.c. ritenuta, allo stato e salvo riesame, superflua la ulteriore assunzione del teste di parte resistente a prova contraria, a fronte dei risultati raggiunti da entrambe le parti in relazione alle deposizioni di tutti i testi escussi, ritenuta la causa matura per essere decisa,
p.q.m.
dichiara chiusa l'assunzione ed invita le parti alla discussione. Rigetta le istanze istruttorie formulate in udienza da parte ricorrente, in quanto irrilevanti. Parte ricorrente discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Si rimette alla documentazione in atti. Fa riferimento alle querele depositate in Procura per falsa testimonianza dei testimoni escussi, di cui offre riassunto del contenuto. Insiste per il deposito delle querele per falsa testimonianza sporte nei confronti dei testimoni escussi e per la registrazione tra ed depositata presso la Procura della Pt_1 Per_2
Repubblica. Si riporta alla deposizione di che avrebbe visto il lavorare in diverse occasioni. Tes_1 Pt_1
Insiste per l'accoglimento della domanda. Parte resistente discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Insiste per il rigetto della domanda. Si oppone alle odierne produzioni documentali in quanto tardive ed inconferenti. Si riporta alle emergenze delle risultanze istruttorie, che non proverebbero la tesi attorea e non dimostrerebbero l'etero-direzione. Si riporta alle deposizioni dei testimoni escussi. Parte ricorrente replica alle avverse argomentazioni. Le parti discutono rassegnando le rispettive conclusioni e riportandosi ai rispettivi atti Il Giudice Trattiene la causa in decisione ed all'esito della Camera di Consiglio pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, in assenza delle parti. Il Giudice
1 dott. Francesco Manfredi
2 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro. Il Tribunale di Lodi, nella persona del Giudice dott. Francesco Manfredi ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio dell'odierna udienza, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 51/2023 promossa da: (C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. INFANTINO Parte_1 C.F._1 BORIS, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in forza di procura in calce all'atto introduttivo;
Parte ricorrente contro (C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_1 CIOCCA GIUSEPPE e dall'Avv. LORO ANDREA ( VIA MARCONI, 5 20077 C.F._2
MELEGNANO, presso il cui studio è elettivament i procura in calce all'atto introduttivo. Parte resistente Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato in data 01.02.2023, ha adito il Tribunale Parte_1 di Lodi in funzione di Giudice del Lavoro, nel contraddittorio con Controparte_1 per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “piaccia al Tribunale Ill.mo adito, rigettata ogni altra
[...] istanza, a) accertare e dichiarare, che il ricorrente ha instaurato un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, dapprima alle dipendenze dell'azienda agricola dal 16 dicembre 2016 e poi alle dipendenze Org_1 della secondo le modalità descritte in narrativa, sino al mese di luglio 2020; b) per TE
l'effetto, condannare la al pagamento delle differenze retributive maturate dal signor TE
, nella misura lorda complessiva di € 54.131,70 di cui euro 5.106,78 a titolo di t.f.r.; c) in ogni caso, con vittoria, di Pt_1 spese e compensi professionali di giudizio”.
A sostegno della domanda ha dedotto:
- del rapporto di lavoro irregolare con per il periodo dal 16.12.2016 al mese di Controparte_1 luglio dell'anno 2020; in particolare, il ricorrente adduce dell'omessa consegna del contratto individuale di lavoro e delle buste paga;
- del trasferimento d'azienda dalla originaria datrice alla odierna resistente;
- della prosecuzione del rapporto con l'attuale società, attiva dal 04.09.2019, costituita in data
25.07.2019;
- delle mansioni svolte di operaio agricolo;
dei lavori di aratura, zappatura, semina e concimazione del
1 terreno, pulizia dei fossi;
delle attività edili svolte quali utilizzo del compressore, del martello pneumatico, la rimozione di calcinacci dai muri;
il ricorrente sussume le mansioni svolte in concreto sotto la figura del “trattorista” ex art. 12 del Contratto Provinciale di Lodi;
- del patentino per la conduzione di trattori agricoli posseduto dal ricorrente dal 2017;
- delle direttive date al ricorrente da e Org_1 Persona_3
- dell'orario di lavoro a tempo pieno, nei giorni dal lunedì al sabato, dalle ore 8:00 alle ore 12:00 e dalle ore 13:30 alle ore 17:30;
- della mancata fruizione di ferie e permessi;
- della paga settimanale, pari a 100-150 euro circa;
- dei documenti di trasporto del materiale edile sottoscritti dal ricorrente;
- delle chiavi dell'azienda possedute;
- delle videoregistrazioni e fotografie che comproverebbero il lavoro svolto per la resistente;
- delle dimissioni rassegnate nel mese di luglio 2020;
- delle differenze retributive lorde spettanti.
In diritto, ha affermato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato con la resistente, con l'inquadramento addotto, ed ha indicato l'ammontare delle differenze retributive.
Ha concluso come sopra.
Si è ritualmente costituita in giudizio contestando la Controparte_1 sussistenza di un rapporto di lavoro, rappresentando delle contenute dimensioni della azienda agricola e della tipologia di apparecchiature (trattori obsoleti) utilizzate per il lavoro nei campi, dei lavori agricoli svolti da c.d. terzisti, contestando puntualmente le circostanze allegate da controparte, rappresentando che il ricorrente passerebbe gran parte della giornata al bar, contestando la stessa esistenza della subordinazione, resistendo alla domanda e chiedendone l'integrale rigetto.
Il tentativo di conciliazione è stato esperito con esito negativo.
Istruita la causa mediante escussione di testimoni (udienze istruttorie del 22.01.2024, del 26.02.2024, del
18.04.2024) e tramite i documenti versati in atti, all'odierna udienza, all'esito della discussione, il Giudice ha deciso la causa mediante lettura del dispositivo e delle contestuali ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il ricorso non merita di essere accolto.
agisce nel presente giudizio per sentire accertato un rapporto di lavoro subordinato, a Parte_1 tempo pieno ed indeterminato con la società resistente, nei cui confronti il rapporto di lavoro sarebbe proseguito a seguito di cessione d'azienda, per il periodo dal 16.12.2016 alla data delle dimissioni, rassegnate nel mese di luglio 2020.
Questione logicamente preliminare (di merito) è l'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro connotato da indici di subordinazione intrattenuto dal ricorrente nei confronti della odierna resistente per
2 tutto il periodo preteso irregolare.
Onerato della allegazione e prova dei fatti costitutivi della pretesa è il ricorrente che l'invoca, ex art. 2697
c.c.
In premessa, deve affermarsi la scarsa rilevanza probatoria delle fotografie (doc. n.
5.5. ric.) raffiguranti trattori e macchinari agricoli all'interno di una rimessa, non essendo dimostrazione degli indici di subordinazione (principali e sussidiari) richiesti dalla costante giurisprudenza di legittimità per la prova di un rapporto di lavoro subordinato.
Parimenti, i video prodotti, non evocando un rapporto di lavoro che possa dirsi, con certezza, svolto all'interno del preteso luogo di lavoro, non dimostrano vieppiù l'etero-direzione del ricorrente da parte della società agricola (doc. n. 5 ric.).
La firma apposta dal ricorrente sulla bolla di consegna sotto l'ulteriore sottoscrizione del destinatario è priva di correlazione con il contenuto della bolla e con la sottoscrizione del conducente, come contestato dalla società, rendendo non utilizzabile il documento per la prova del rapporto di lavoro subordinato (cfr. doc. n. 6, bolla del 03.06.2020).
Passando alla disamina delle ulteriori risultanze probatorie, occorre osservare che nessun elemento di rilievo emerge dalle dichiarazioni rese dagli informatori nell'ambito della istruttoria procedimentale condotta dall' , cui il ricorrente si era rivolto denunciando il rapporto di lavoro Controparte_2 irregolare (doc. n. 10 ric.).
Le dichiarazioni rese in quella sede non corroborano l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della odierna resistente (cfr. documentazione depositata su ordine del Giudice in data
15.05.2023).
Lo stesso , nella nota prodotta, espone di non aver svolto alcuna ispezione sul luogo Controparte_3 di lavoro, non avendo rinvenuto riscontri alla denuncia presentata dal ricorrente.
Il sommario informatore cliente della società, dichiara di non riconoscere la persona del Testimone_2 ricorrente come colui che accompagnava il datore di lavoro presso la propria impresa individuale.
Il sommario informatore c.d. terzista che conosce il ricorrente, riferisce di non averlo Persona_4 mai visto lavorare per l'impresa resistente.
Il sommario informatore cliente della società, riferisce all'Ispettorato di non aver mai visto Testimone_3 il ricorrente al lavoro per la resistente e che lo vedeva raccogliere uova e pomodori nella proprietà della resistente, “che portava via”.
Per quanto può valere, sentito in sede ispettiva, ha escluso la sussistenza di un rapporto di Org_1 lavoro con l'odierno ricorrente.
Il ricorrente, sentito in sede ispettiva, ha reso una dichiarazione sulla natura del rapporto con la resistente, che non trova riscontro estrinseco nelle deposizioni rese dagli informatori all'Ispettorato.
3 Occorre perciò esaminare le deposizioni rese dai testimoni escussi nel presente giudizio.
Il testimone escusso in data 22.01.2024, ha riferito: “non so se il ricorrente abbia mai lavorato per Testimone_4 la convenuta”.
Il testimone che ha lavorato per la società, ha esposto: “non so se il ricorrente abbia mai Testimone_5 lavorato per la convenuta”.
Il testimone , escusso in data 22.01.2024, ha rappresentato: “da marzo a settembre lavoro nei Testimone_6 campi che ho in affitto, adiacenti a quelli della e nei campi non ho mai visto il ricorrente […]” e: “[…] e CP_1 anche in questi campi non ho mai visto lavorare il ricorrente. Ho visto il ricorrente nella cascina Sessa una sola volta, non so a che titolo fosse lì non stava lavorando, è successo tre o quattro anni fa ma non sono sicuro del periodo”.
Il testimone cugino del ricorrente, escusso in data 26.02.2024, ha riferito: “quando ho Testimone_7 svolto l'attività di ripristino dei fossi per la convenuta ho incontrato il ricorrente, era a piedi all'interno della cascina non ricordo se di mattino o di pomeriggio era un giorno infra settimanale perché non lavoro il sabato e la domenica, l'ho salutato ma non so perché fosse li, questa è stata l'unica volta che sono andato presso la convenuta ed è l'unica volta che ho visto il ricorrente presso la convenuta, la mia attività presso la convenuta è durata un paio di giorni”.
testimone escusso in data 26.02.2024, cliente della società agricola, non è stata in grado Testimone_8 di riferire del rapporto di lavoro del ricorrente con l'odierna resistente. Il teste ha riferito del rapporto di lavoro del ricorrente con la propria impresa. Generica, priva di sicuri riferimenti temporali, non dimostrativa di indici di subordinazione, priva di riscontri estrinseci, la circostanza, riferita dal teste, che il ricorrente fosse giunto presso l' il fieno venduto dalla resistente, “4/5 volte Organizzazione_2 nell'arco di qualche mese”.
Il testimone fornitore di carburante della società, escusso in data 26.02.2024, ha dichiarato Testimone_9 di non conoscere il ricorrente (“non ho mai visto il ricorrente, non lo conosco, ho visto il nome del ricorrente per la prima volta sull'atto che mi è stato notificato […]”), aggiungendo: “io non frequentavo la sede della convenuta, mi sono recato presso la convenuta solo per le consegne del carburante” e ciò è sufficiente per ritenere non raggiunta la prova della subordinazione.
Tutti i testimoni escussi in giudizio hanno reso deposizioni da ritenersi concordi ed univoche, riscontrabili nella documentazione prodotta e nei verbali dell' , in relazione alla insussistenza di un Controparte_2 rapporto di lavoro subordinato del ricorrente.
Nessuno dei testimoni ha riferito del rapporto di lavoro del ricorrente per il periodo preteso o dell'orario di lavoro o delle direttive impartitegli da di talché la domanda è infondata. Per_1
Alcuni testimoni hanno riferito di non conoscere il ricorrente e tutti sono stati concordi nel riferire di non averlo mai visto lavorare sul luogo di lavoro per la resistente.
Le deposizioni di tutti i testimoni sono da ritenersi attendibili ed esenti da contraddizioni intrinseche, riscontrabili con quelle rese dai sommari informatori in sede ispettiva.
4 L'infondatezza della domanda inerente l'accertamento del rapporto di lavoro subordinato assorbe la disamina della spettanza delle differenze retributive pretese.
Consegue che il ricorso deve essere rigettato per omessa prova della subordinazione.
Le spese di lite seguono la soccombenza del ricorrente e vengono liquidate come da dispositivo giusta le previsioni del D.M. 55/2014 (mod. dal D.M. 37/2018 e dal D.M. n. 147 del 13 agosto 2022), considerando il valore della domanda ai sensi dell'art. 5 del D.M. cit. (€ 54.131,70) e pertanto lo scaglione della controversia, la natura di lavoro, i valori medi per il novero di attività espletate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta il ricorso,
- condanna altresì la parte ricorrente al pagamento in favore della parte resistente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 5.000,00 per competenze professionali, oltre spese generali al 15%, oltre I.V.A. qualora dovuta, C.p.a. come per legge.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Così deciso in Lodi, il 18 aprile 2024
Il Giudice del Lavoro dott. Francesco Manfredi NOTA La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al d.lgs. 30.6.2003 n. 196 e ss. modificazioni e integrazioni.
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