Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 15/05/2025, n. 195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 195 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
n. 1085/2025 R.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE DI ROVIGO
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Paola Di Francesco -Presidente relatore- dott.ssa Federica Abiuso -Giudice- dott. OL Del Vecchio -Giudice-
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento di separazione consensuale e divorzio congiunto n. 1085/2025 R.V.G. promosso ai sensi degli artt. 473bis.49 e 473bis.51 c.p.c.
da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente a [...]1 professione: pensionata reddito: euro 10.577,00 netti nell'anno d'imposta 2023 con l'Avv. Enrico Scarazzati presso cui ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente a [...] int. 3 professione: pensionato reddito: nessun reddito dichiarato con l'Avv. Luciano Autilio presso cui ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio a IÒ (MB) il 12-12-1980 (anno 1980, Numero 71, Parte II, Serie A, Ufficio 1)
in regime patrimoniale di comunione legale dei beni
1
e il 2-6-1985.
CONCLUSIONI Per i ricorrenti
1) i coniugi vivranno separati, con reciproco rispetto, liberi di fissare la propria residenza ove riterranno opportuno;
2) nulla in ordine al reciproco mantenimento, in quanto economicamente indipendenti;
3) la Sig.ra manterrà la piena ed esclusiva proprietà e disponibilità Parte_1 di utilizzo dell'autovettura marca Fiat Punto, targata CE512BM, a lei intestata.
Ragioni della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex artt. 473bis.49 c.p.c. e 473bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 20-3-2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale e la successiva pronuncia di divorzio congiunto del matrimonio da loro contratto, alle condizioni trascritte nelle conclusioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno altresì chiesto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473bis. 51, comma terzo, c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Gli atti sono stati comunicati ex artt. 70 e 71 c.p.c. al P.M.
La domanda avente ad oggetto la separazione personale dei ricorrenti merita accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la conformità degli accordi alla legge, reputa sussistenti i presupposti di legge per la omologazione degli accordi raggiunti dai coniugi.
Con separata ordinanza le parti vanno rimesse innanzi al giudice relatore per la prosecuzione del procedimento.
p.q.m.
decidendo nel procedimento n. 1085/2025 R.V.G.,
2 - dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
i quali hanno contratto matrimonio a IÒ (MB) il 12-12-1980, e
[...] li autorizza a vivere separati;
- manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di IÒ (MB), affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
- omologa le condizioni della separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle conclusioni, da intendersi qui trascritte;
- con separata ordinanza rimette le parti innanzi al giudice relatore.
Così deciso a Rovigo, il 14 maggio 2025
Il Presidente estensore
Paola Di Francesco
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