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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 06/02/2025, n. 579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 579 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Angelo Del Franc ConIGliere estensore
Dott. Ing. Luigi Vinci Giudice tecnico riunito in camera di conIGlio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 4322/2020 R.G., avente ad oggetto
“controversie di competenza del Tribunale Regionale delle Acque
Pubbliche”, riservata in decisione all'esito delle note scritte delle parti, depositate, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., all'udienza collegiale del
4.12.2024,
TRA
(C.F.: ) con sede legale in Parte_1 P.IVA_1
Foggia (FG) alla Strada Statale 16 Km 664 Bivio La Rocca, in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante pro tempore, CP_1
(C.F.: ), (C.F.:
[...] C.F._1 Parte_2 [...]
, (C.F.: , C.F._2 Parte_3 CodiceFiscale_3
(C.F.: ), Parte_4 C.F._4 Parte_5
(C.F.: ), (C.F.: CodiceFiscale_5 Parte_6
(C.F.: C.F._6 Parte_7
), (C.F.: , C.F._7 Parte_8 C.F._8
(C.F.: ), tutti rappresentati e Parte_9 C.F._9 difesi, congiuntamente e disgiuntamente, in forza di rispettive procure in atti, dall'avv. Vincenza Coniglio ( C. F.: ) e C.F._10 dall'avv. Natale Clemente (C.F. con i quali C.F._11 elettivamente domiciliano presso la Cancelleria del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Napoli presso la Corte di Appello di Napoli;
-
RICORRENTI-
E
(C.F.: ), in persona del legale CP_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Raffaella Marino (C.F.: ) C.F._12 con la quale è elettivamente domiciliata in Bari, al Lungomare N.
Sauro nn. 31/33, presso l'Avvocatura Regionale;
- RESISTENTE-
NONCHE'
(C.F.: Controparte_3
) in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_3 rappresentato e difeso, come da procura in atti, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. Armando Ciappa (C.F.: ) C.F._13
e dall'avv. Giovanni Ciappa (C.F.: ) presso il cui C.F._14 studio elettivamente domicilia in Napoli, alla Via Ponte di Tappia n.
182;
-RESISTENTE-
E
(C.F.: ) in persona Controparte_4 P.IVA_4 del legale rappresentante pro tempore , con sede in Verona alla Via
Lungadige Cangrande n. 16, rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Francesco Napolitano (C.F.: , C.F._15 presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli, al Viale Augusto
162.
-TERZO CHIAMATO IN CAUSA-
GENERALI ITALIA S.p.A. (C.F.: ) con sede legale inP.IVA_5
NO TO (TV), alla Via Marocchesa n.14, in persona del legale rappresentante pro tempore, asseritamente rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Napolitano (C.F.: , con studio C.F._15 in Napoli, al Viale Augusto 162. -INTERVENTRICE-
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, ritualmente notificato in data 27.10.2020 alla CP_2
ed al , la
[...] Controparte_3 [...]
, Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
, , , , Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 [...]
e hanno esposto di essere detentori di fondi Parte_8 Parte_9 detenuti rispettivamente a vario titolo (proprietà o affittanza agraria), ubicati nel Comune di Foggia, località Salsola delle Rose, ciascuno dei quali destinato a specifiche coltivazioni
In particolare, è scritto nel ricorso:
“-La , coltiva due appezzamenti tra di loro Parte_1 confinanti, di natura seminativo ubicati in agro di Foggia in località
Salsola delle Rose, contraddistinti al Catasto Terreni del Comune di
Foggia al foglio 11, particelle 175 e 176 (per una estensione pari ad ettari 2.613.18) e sempre al foglio 11, particelle 179 e 183 (per una estensione pari ad ettari 4.62.26); i terreni contraddistinti al foglio 11,
p.lle 176 e 179, sono di proprietà della società Pt_1 Parte_1 mentre i terreni contraddistinti al foglio 11, p.lle 175 e 183, sono di proprietà del IG. , ma condotti dalla Parte_10 Parte_1 in virtù di contratto. Entrambi gli appezzamenti, confinanti tra
[...] di loro, sono di qualità seminativo con prevalenza di colture di sedano e preparati per la coltura del pomodoro da industria lungo.
-Il IG. coltiva degli appezzamenti a grano duro e Parte_2 foraggio ubicati in agro di Foggia in località Salsola delle Rose, individuato al catasto al Foglio 11 alle particelle 1, 52, 59 e 223 (per una estensione pari a 27.69.00); i terreni contraddistinti al foglio 11,
p.lle 52, 59 e 223 sono di proprietà del IG. , mentre la Pt_2 particella 1 (foglio 11, p.lla 1) è condotta. Sui predetti appezzamenti, e precisamente sulla particella 59 insistono anche dei fabbricati
(contraddistinti alla p.lla n.173) strumentali all'esercizio dell'azienda agricola del IG . Pt_2 -Il IG. coltiva l'appezzamento ubicato in agro di Foggia Parte_3 in località Salsola delle Rose, individuato al catasto al Foglio 11 alla particella 54 (per una estensione pari a 1.35.00). L'appezzamento è stato concesso dalla , di qualità seminativo e preparato CP_2 per la coltura del pomodoro da industria lungo.
-La IG.ra , coltiva appezzamenti di sedano condotti Parte_4 in fitto, ubicati in agro di Foggia, in località Salsola delle Rose, di proprietà della IG.ra , individuati al catasto al Parte_11
Foglio 18, P.lle n. 242-243-244-245 e Foglio 19 P.lla n. 23, per un totale complessivo di Ha 5.86.6711, nonché dei terreni anch'essi condotti in fitto, di proprietà del IG. Parte_12 identificati al catasto al Foglio 18, P.lla n. 22, per un totale di Ha
5.81.422. Entrambi gli appezzamenti, confinanti tra di loro, sono di qualità seminativo e come detto da coltivare a sedano.
-Il IG. coltiva gli appezzamenti di sua proprietà Parte_5 ubicati in agro di Foggia in località Salsola delle Rose, individuati al catasto al Foglio 3, P.lle n. 242-244 e Foglio 11, P.lle n. 245 sub 6 e sub 8 (unità collabenti) – P.lle 51-56-60-154-157-159-161-162-163-
168, (per una estensione pari a Ha 19.95.89). Entrambi gli appezzamenti, confinanti tra di loro, sono di qualità seminativo, con coltivazione di broccolo e successivamente gli stessi terreni dovevano essere preparati per la coltivazione del pomodoro;
la restante estensione di terreno era preparata per la coltivazione a grano duro e fieno.
-I IGg.ri e , coltivano un Parte_6 Parte_7 appezzamento di proprietà ubicato in agro di Foggia in località “Ponte di Spini”, individuato al catasto al Foglio 3, P.lle n. 4-18-19-78-90-210-
211-402-404-426, (per una estensione pari a Ha 13.50.00). Detto appezzamento è di qualità seminativo, con coltivazione di broccolo e successivamente preparato per la coltivazione del pomodoro.
-Il IG. coltiva l'appezzamento di sua proprietà ubicato Parte_8 in agro di Foggia in località Ponte di Spini- Salsola delle Rose, individuato al catasto al Foglio 3 alle particelle n. 14-16-56-147-198- 199-230-300-301 (per una estensione pari a Ha 13.00.37,54). Detto appezzamento è di qualità seminativo, con coltivazione di broccolo e successivamente preparato per la coltivazione del pomodoro da industria.
-Il IG. coltiva gli appezzamenti di sua proprietà ubicati Parte_9 in agro di Foggia in località Ponte di Spini , individuati al catasto al
Foglio 3, P.lle n. 182-188-195, (per una estensione pari a Ha
4.07.608) “.
Esponevano i ricorrenti che detti terreni venivano allagati, in concomitanza con le abbondanti precipitazioni metereologiche avvenute nelle date comprese tra il 15.10.2015 e il 19.10.2015, a causa del cedimento dell'argine del Torrente Salsola, con conseguente straripamento. Precisavano che i danni prodotti ai rispettivi terreni, coltivazioni e raccolti avvenuti nel 2015 erano stati determinati dall'assenza di attività di prevenzione e assenza di manutenzione degli argini del torrente da parte degli Enti competenti, protrattasi per anni, nonostante gli eventi dannosi pregressi, che si erano verificati in circostanze analoghe nell'anno 2009.
Aggiungevano che la causa dei danni e la loro quantificazione era stata accertata mediante A.T.P., incardinata presso il Tribunale
Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Napoli,
R.G.V.G. n. 305/2019.
I ricorrenti, quindi, hanno chiesto di accertare la responsabilità della e del Consorzio di Bonifica della Capitanata in ordine ai CP_2 danni rispettivamente lamentati, con condanna dei convenuti, in solido, al risarcimento dei danni, nella misura di seguito specificata, con aggiunta ulteriore alle singole somme liquidate degli “…interessi e rivalutazione monetaria dal deposito della relazione sino all'effettivo soddisfo e comunque come per legge”:
1) € 32.543,45 in favore della soc. Parte_1
2) € 32.935,06 in favore di;
Parte_2
3) € 6.059,81 in favore di Parte_3
4) € 19.643,56 in favore di;
Parte_5 5) € 23.331,52 in favore di e;
Parte_6 Parte_7
6) € 11.027,44 in favore di;
Parte_9
7) € 38.180,90 in favore di;
Parte_8
8) € 52.432,83 in favore di . Parte_4
Hanno chiesto, inoltre, la condanna degli Enti convenuti, in solido tra loro, in favore della delle spese dalla stessa Parte_13 anticipate per tutti gli altri ricorrenti per il procedimento di accertamento tecnico preventivo R.G.V.G. n.305/2019, quantificate come segue: 1) €. 843,00 per C.U.; 2) €. 27,00 per diritti di
Cancelleria; 3) €. 109,12 per diritti per copie conformi e notifica del ricorso per A.T.P.; 4) €. 2.474,80 oltre IVA e CPA, per le competenze liquidate al C.T.U.
***
Si è costituita la ed ha eccepito l'incompetenza per CP_2 materia del Tribunale adito, la carenza di legittimazione passiva della stante la legittimazione del convenuto, CP_2 CP_3
l'eccezionalità dell'evento, il mancato rispetto della distanza delle coltivazioni dall'argine del corso d'acqua.
***
Si è costituito il ed ha Controparte_3 eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, stante l'assenza di delega al per la custodia del Torrente Salsola da parte CP_3 della , nonché l'infondatezza della domanda. Ha CP_2 chiesto, inoltre, di essere autorizzato a chiamare in causa la
[...]
spiegando azione di garanzia e rivalsa nei Controparte_4 confronti della stessa.
***
La costituitasi in giudizio a seguito della Controparte_4 chiamata in causa da parte del , ha eccepito la prescrizione CP_3 dell'azione di manleva ex art 2952 c.c. con violazione delle clausole contrattuali, la mancata prova in ordine alla esistenza della polizza
(ovvero del contratto che il ha assunto di aver stipulato) e CP_3 del pagamento del relativo premio, la carenza di legittimazione passiva del e dell'Assicurazione. Ha contestato, altresì, la pretesa CP_3 risarcitoria sia in relazione all'an che per il quantum.
In data 25.11.2024, il difensore già costituito per
[...]
depositava le difese conclusive per Generali Italia Controparte_4
S.p.A., asseritamente subentrata nel rapporto obbligatorio a
[...]
omettendo, tuttavia, di chiarire le ragioni Controparte_4 dell'intervento spiegato e senza dar prova alcuna della propria legittimazione.
All'udienza collegiale del 4.12.2024, tenutasi mediante trattazione scritta, sulle note depositate dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, risulta priva di pregio l'eccezione di difetto di competenza formulata dalla in quanto, la prospettazione della CP_2 domanda, declinando un'ipotesi di responsabilità degli Enti convenuti per i danni cagionati dall'esondazione di un corso d'acqua, ricondotti dai ricorrenti alla cattiva manutenzione dello stesso, radica ai sensi dell'art. 140, co.1 lettera e) del R.d. n. 1775/1933, la giurisdizione del giudice adito.
In tal senso è orientata anche la costante giurisprudenza di legittimità, secondo cui: “come questa Corte - anche a Sezioni Unite - ha già avuto modo di affermare, ai sensi del R.D. n. 1775 del 1933, art. 140, lett. e), la ripartizione della competenza fra il giudice ordinario e il
Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, nelle controversie aventi per oggetto il risarcimento dei danni derivanti da atti posti in essere dalla P.A., deve essere effettuata nel senso di attribuire alla competenza di quest'ultimo le domande in relazione alle quali l'esistenza dei danni sia ricondotta all'esecuzione, alla manutenzione e al funzionamento dell'opera idraulica, mentre debbono essere riservate alla cognizione del giudice in sede ordinaria le controversie aventi per oggetto pretese che si ricollegano solo indirettamente e occasionalmente alle vicende relative al governo delle acque…la competenza del giudice specializzato si giustifica infatti in presenza di comportamenti - commissivi od omissivi - implicanti apprezzamenti circa la deliberazione, la progettazione e l'attuazione di opere idrauliche o comunque scelte della P.A. dirette alla tutela di interessi generali correlati al regime delle acque pubbliche…Ne consegue che la deduzione secondo cui un'opera idraulica è stata mal costruita o non è stata tenuta in efficienza implica la valutazione di apprezzamenti o di scelte della P.A. in relazione alla suindicata tutela degli interessi generali collegati al regime delle acque pubbliche, sicché la domanda di risarcimento dei danni conseguentemente lamentati deve essere devoluta alla cognizione del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche competente per territorio (v. Cass., Sez. Un., 20/01/2006, n. 1066, e, conformemente, Cass., 11/1/2007, n. 368; Cass., 16/4/2009, n. 9026;
Cass., 29/7/2010, n. 17699; Cass., 15/4/2011, n. 8722, e Cass.,
11/1/2012, n. 172; Cass., 28/9/2012, n. 16535), mentre la domanda risarcitoria occasionalmente connessa alle vicende relative al governo delle acque rientra nella competenza del giudice ordinario (v. Cass.,
16/4/2009, n. 9026), come allorquando il danneggiato si dolga unicamente di un'imperita esecuzione di essa (v., da ultimo, Cass.,
28/9/2012, n. 16535)” (così da ultimo Cass. 27392/14; in senso analogo Cass., 10397/2016; Cass., 16636/2019).
Sussiste, nel caso di specie, anche la legittimazione attiva dei ricorrenti, peraltro non contestata, la quale risulta provata dalla documentazione ipocatastale versata in atti.
La legittimazione passiva degli enti resistenti verrà, invece, delibata infra, trattandosi di verificare la fondatezza della pretesa della ricorrente, sotto il profilo della astratta configurabilità di una responsabilità risarcitoria in capo agli enti convenuti a fronte del pregiudizio lamentato.
Invero, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. SS.UU.
n. 2951/2016), la legittimazione ad agire od a contraddire difetta solo laddove dalla stessa prospettazione della domanda emerga che l'attore non sia titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione ovvero il convenuto non sia titolare della relativa posizione passiva, attenendo di contro al merito della causa la questione relativa all'effettiva titolarità delle posizioni attive e passive prospettate nella domanda.
Per quanto concerne il carattere eccezionale dell'evento in questione, va rilevato che la relativa eccezione, sollevata dalla , è rimasta CP_2 sfornita di prova, per cui deve essere rigettata.
La domanda risarcitoria in esame, in ogni caso, non può essere accolta.
Ed invero, benché risulti espletato un accertamento tecnico preventivo prima di promuovere il presente giudizio, va rilevato che l'assunzione preventiva dei mezzi di prova non pregiudica le questioni relative alla loro ammissibilità e rilevanza nel giudizio di merito, tanto più se si considera che l'accertamento tecnico preventivo non è un mezzo di prova in senso stretto, essendo finalizzato principalmente a “far verificare, prima del giudizio, lo stato dei luoghi o la qualità o la condizione di cose”, che, suscettibili di mutamenti o alterazioni nel tempo, vanno accertati e documentati per essere portati poi alla cognizione del giudice. È vero, altresì, che dagli accertamenti e rilievi compiuti in fase preventiva il giudice può trarre utili elementi che, apprezzati e valutati unitamente e nel contesto delle altre risultanze processuali, possono concorrere a fondare il suo convincimento ma, nel caso di specie, risulta che il CTU ha predisposto l'elaborato peritale quando già erano state impiantate nuove colture, avvalendosi per la stima dei danni anche delle distinte consulenze di parte predisposte dai rispettivi CTP dei ricorrenti. A tal proposito, va rilevato che, nel corso del presente giudizio, i fatti di causa come anche i dati riportati nelle rispettive perizie di parte depositate dai ricorrenti riferiti all'estensione delle colture ed alla loro tipologia non sono stati provati in alcun modo, tenuto conto che non è stata articolata nessuna prova testimoniale o altro mezzo di prova utile a suffragare le circostanze dedotte in ricorso tale anche da consentire di quantificare i danni, quanto meno in via equitativa, né peraltro sono stati escussi come testi i CTP delle parti in causa per provare le circostanze dedotte nei rispettivi elaborati tecnici. In effetti, la consulenza di parte, anche se avente la forma della perizia giurata, non è dotata di efficacia probatoria, nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, non essendo prevista dall'ordinamento la precostituzione fuori del giudizio di un siffatto mezzo di prova;
ad essa si può solo riconoscere valore di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, il cui apprezzamento è affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito, il quale non è però obbligato in nessun caso a tenerne conto;
tutto ciò fatta salva la facoltà per la parte che ha prodotto la perizia giurata di dedurre prova testimoniale avente ad oggetto le circostanze di fatto accertate dal consulente (e giammai, ovviamente, le sue valutazioni, sulle quali un testimone non può riferire), che, se confermate dal medesimo in veste di testimone, possono acquisire dignità e valore di prova, sulla quale allora il giudice di merito dovrà, esplicitamente o implicitamente, esprimere la propria valutazione ai fini della decisione (cfr. Cass., sez.
2, n° 4437 del 19/05/1997; sulla circostanza che la consulenza di parte sia priva di autonomo valore probatorio cfr. anche Cass., sez. 6,
n° 9483 del 09/04/2021).
Quindi, l'onere probatorio, nel caso che ci occupa, non può dirsi assolto.
La mancata prova ed individuazione dell'evento dannoso comporta l'impossibilità di provare il nesso di causalità tra le omissioni attribuite agli Enti convenuti, i danni asseritamente subiti dai ricorrenti e la loro quantificazione.
Le domande dei ricorrenti vanno, quindi, respinte e, di conseguenza, resta assorbita la domanda di garanzia e manleva proposta dal nei confronti della mentre CP_3 Controparte_4 deve essere dichiarato inammissibile l'intervento volontario spiegato da Generali Italia s.p.a. in quanto spiegato solo con le “note conclusionali”, peraltro senza aver dato prova della propria legittimazione ad intervenire nel presente giudizio.
Le rispettive spese di lite difensive relative al rapporto processuale instaurato fra i ricorrenti da un lato e le parti resistenti dall'altro seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai minimi tabellari sulla base dello scaglione economico del valore della causa stante la non complessità delle questioni trattate.
Anche le spese di lite difensive anticipate dalla chiamata in causa devono essere rifuse alla medesima dai Controparte_4 ricorrenti, in quanto, nel caso di specie, posto che la detta chiamata in causa è rimasta assorbita a seguito della affermata infondatezza della domanda proposta dai ricorrenti, la medesima chiamata aveva logica e ragionevole connessione con la domanda proposta dai medesimi istanti nei confronti del chiamante . Controparte_3
Le spese anticipate dalla parte interventrice Generali Italia s.p.a. devono essere dichiarate irripetibili, stante la inammissibilità dell'intervento.
Pone a carico dei ricorrenti, in solido fra loro, le spese di A.T.P., come liquidate con decreto emanato nel relativo procedimento.
P.Q.M.
il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando in ordine alla domanda proposta da in persona Parte_1 dell'amministratore unico e legale rappresentante pro tempore CP_1
, , ,
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , , Parte_5 Parte_6 Parte_7 [...]
e nei confronti della Parte_8 Parte_9 Controparte_5
nonché con la
[...] Controparte_3 chiamata in causa di e sull'intervento Controparte_4 di Generali Italia s.p.a., così provvede:
1. dichiara inammissibile l'intervento spiegato da Generali Italia s.p.a.;.
2. rigetta la domanda proposta dai ricorrenti nei confronti della CP_2
e del;
[...] Controparte_3
3. condanna i ricorrenti a pagare in favore della , del CP_2
e della Controparte_3 [...] le spese di lite rispettivamente sostenute nel Controparte_4 presente giudizio, che liquida, per ciascuno di essi, in € 7.160,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali del 15% del compenso, CPA e IVA, se dovute, nella misura prevista dalla legge;
4. dichiara irripetibili le spese di lite in favore di Generali Italia s.p.a.
5. Pone a carico dei ricorrenti, in solido fra loro, le spese di A.T.P., come liquidate con decreto emanato nel relativo procedimento.
Così deciso in Napoli il 4/12/2024.
Il Giudice estensore
(dott. Angelo Del Franco)
Il Presidente
(Dr. Fulvio Dacomo)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Angelo Del Franc ConIGliere estensore
Dott. Ing. Luigi Vinci Giudice tecnico riunito in camera di conIGlio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 4322/2020 R.G., avente ad oggetto
“controversie di competenza del Tribunale Regionale delle Acque
Pubbliche”, riservata in decisione all'esito delle note scritte delle parti, depositate, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., all'udienza collegiale del
4.12.2024,
TRA
(C.F.: ) con sede legale in Parte_1 P.IVA_1
Foggia (FG) alla Strada Statale 16 Km 664 Bivio La Rocca, in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante pro tempore, CP_1
(C.F.: ), (C.F.:
[...] C.F._1 Parte_2 [...]
, (C.F.: , C.F._2 Parte_3 CodiceFiscale_3
(C.F.: ), Parte_4 C.F._4 Parte_5
(C.F.: ), (C.F.: CodiceFiscale_5 Parte_6
(C.F.: C.F._6 Parte_7
), (C.F.: , C.F._7 Parte_8 C.F._8
(C.F.: ), tutti rappresentati e Parte_9 C.F._9 difesi, congiuntamente e disgiuntamente, in forza di rispettive procure in atti, dall'avv. Vincenza Coniglio ( C. F.: ) e C.F._10 dall'avv. Natale Clemente (C.F. con i quali C.F._11 elettivamente domiciliano presso la Cancelleria del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Napoli presso la Corte di Appello di Napoli;
-
RICORRENTI-
E
(C.F.: ), in persona del legale CP_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Raffaella Marino (C.F.: ) C.F._12 con la quale è elettivamente domiciliata in Bari, al Lungomare N.
Sauro nn. 31/33, presso l'Avvocatura Regionale;
- RESISTENTE-
NONCHE'
(C.F.: Controparte_3
) in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_3 rappresentato e difeso, come da procura in atti, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. Armando Ciappa (C.F.: ) C.F._13
e dall'avv. Giovanni Ciappa (C.F.: ) presso il cui C.F._14 studio elettivamente domicilia in Napoli, alla Via Ponte di Tappia n.
182;
-RESISTENTE-
E
(C.F.: ) in persona Controparte_4 P.IVA_4 del legale rappresentante pro tempore , con sede in Verona alla Via
Lungadige Cangrande n. 16, rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Francesco Napolitano (C.F.: , C.F._15 presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli, al Viale Augusto
162.
-TERZO CHIAMATO IN CAUSA-
GENERALI ITALIA S.p.A. (C.F.: ) con sede legale inP.IVA_5
NO TO (TV), alla Via Marocchesa n.14, in persona del legale rappresentante pro tempore, asseritamente rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Napolitano (C.F.: , con studio C.F._15 in Napoli, al Viale Augusto 162. -INTERVENTRICE-
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, ritualmente notificato in data 27.10.2020 alla CP_2
ed al , la
[...] Controparte_3 [...]
, Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
, , , , Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 [...]
e hanno esposto di essere detentori di fondi Parte_8 Parte_9 detenuti rispettivamente a vario titolo (proprietà o affittanza agraria), ubicati nel Comune di Foggia, località Salsola delle Rose, ciascuno dei quali destinato a specifiche coltivazioni
In particolare, è scritto nel ricorso:
“-La , coltiva due appezzamenti tra di loro Parte_1 confinanti, di natura seminativo ubicati in agro di Foggia in località
Salsola delle Rose, contraddistinti al Catasto Terreni del Comune di
Foggia al foglio 11, particelle 175 e 176 (per una estensione pari ad ettari 2.613.18) e sempre al foglio 11, particelle 179 e 183 (per una estensione pari ad ettari 4.62.26); i terreni contraddistinti al foglio 11,
p.lle 176 e 179, sono di proprietà della società Pt_1 Parte_1 mentre i terreni contraddistinti al foglio 11, p.lle 175 e 183, sono di proprietà del IG. , ma condotti dalla Parte_10 Parte_1 in virtù di contratto. Entrambi gli appezzamenti, confinanti tra
[...] di loro, sono di qualità seminativo con prevalenza di colture di sedano e preparati per la coltura del pomodoro da industria lungo.
-Il IG. coltiva degli appezzamenti a grano duro e Parte_2 foraggio ubicati in agro di Foggia in località Salsola delle Rose, individuato al catasto al Foglio 11 alle particelle 1, 52, 59 e 223 (per una estensione pari a 27.69.00); i terreni contraddistinti al foglio 11,
p.lle 52, 59 e 223 sono di proprietà del IG. , mentre la Pt_2 particella 1 (foglio 11, p.lla 1) è condotta. Sui predetti appezzamenti, e precisamente sulla particella 59 insistono anche dei fabbricati
(contraddistinti alla p.lla n.173) strumentali all'esercizio dell'azienda agricola del IG . Pt_2 -Il IG. coltiva l'appezzamento ubicato in agro di Foggia Parte_3 in località Salsola delle Rose, individuato al catasto al Foglio 11 alla particella 54 (per una estensione pari a 1.35.00). L'appezzamento è stato concesso dalla , di qualità seminativo e preparato CP_2 per la coltura del pomodoro da industria lungo.
-La IG.ra , coltiva appezzamenti di sedano condotti Parte_4 in fitto, ubicati in agro di Foggia, in località Salsola delle Rose, di proprietà della IG.ra , individuati al catasto al Parte_11
Foglio 18, P.lle n. 242-243-244-245 e Foglio 19 P.lla n. 23, per un totale complessivo di Ha 5.86.6711, nonché dei terreni anch'essi condotti in fitto, di proprietà del IG. Parte_12 identificati al catasto al Foglio 18, P.lla n. 22, per un totale di Ha
5.81.422. Entrambi gli appezzamenti, confinanti tra di loro, sono di qualità seminativo e come detto da coltivare a sedano.
-Il IG. coltiva gli appezzamenti di sua proprietà Parte_5 ubicati in agro di Foggia in località Salsola delle Rose, individuati al catasto al Foglio 3, P.lle n. 242-244 e Foglio 11, P.lle n. 245 sub 6 e sub 8 (unità collabenti) – P.lle 51-56-60-154-157-159-161-162-163-
168, (per una estensione pari a Ha 19.95.89). Entrambi gli appezzamenti, confinanti tra di loro, sono di qualità seminativo, con coltivazione di broccolo e successivamente gli stessi terreni dovevano essere preparati per la coltivazione del pomodoro;
la restante estensione di terreno era preparata per la coltivazione a grano duro e fieno.
-I IGg.ri e , coltivano un Parte_6 Parte_7 appezzamento di proprietà ubicato in agro di Foggia in località “Ponte di Spini”, individuato al catasto al Foglio 3, P.lle n. 4-18-19-78-90-210-
211-402-404-426, (per una estensione pari a Ha 13.50.00). Detto appezzamento è di qualità seminativo, con coltivazione di broccolo e successivamente preparato per la coltivazione del pomodoro.
-Il IG. coltiva l'appezzamento di sua proprietà ubicato Parte_8 in agro di Foggia in località Ponte di Spini- Salsola delle Rose, individuato al catasto al Foglio 3 alle particelle n. 14-16-56-147-198- 199-230-300-301 (per una estensione pari a Ha 13.00.37,54). Detto appezzamento è di qualità seminativo, con coltivazione di broccolo e successivamente preparato per la coltivazione del pomodoro da industria.
-Il IG. coltiva gli appezzamenti di sua proprietà ubicati Parte_9 in agro di Foggia in località Ponte di Spini , individuati al catasto al
Foglio 3, P.lle n. 182-188-195, (per una estensione pari a Ha
4.07.608) “.
Esponevano i ricorrenti che detti terreni venivano allagati, in concomitanza con le abbondanti precipitazioni metereologiche avvenute nelle date comprese tra il 15.10.2015 e il 19.10.2015, a causa del cedimento dell'argine del Torrente Salsola, con conseguente straripamento. Precisavano che i danni prodotti ai rispettivi terreni, coltivazioni e raccolti avvenuti nel 2015 erano stati determinati dall'assenza di attività di prevenzione e assenza di manutenzione degli argini del torrente da parte degli Enti competenti, protrattasi per anni, nonostante gli eventi dannosi pregressi, che si erano verificati in circostanze analoghe nell'anno 2009.
Aggiungevano che la causa dei danni e la loro quantificazione era stata accertata mediante A.T.P., incardinata presso il Tribunale
Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Napoli,
R.G.V.G. n. 305/2019.
I ricorrenti, quindi, hanno chiesto di accertare la responsabilità della e del Consorzio di Bonifica della Capitanata in ordine ai CP_2 danni rispettivamente lamentati, con condanna dei convenuti, in solido, al risarcimento dei danni, nella misura di seguito specificata, con aggiunta ulteriore alle singole somme liquidate degli “…interessi e rivalutazione monetaria dal deposito della relazione sino all'effettivo soddisfo e comunque come per legge”:
1) € 32.543,45 in favore della soc. Parte_1
2) € 32.935,06 in favore di;
Parte_2
3) € 6.059,81 in favore di Parte_3
4) € 19.643,56 in favore di;
Parte_5 5) € 23.331,52 in favore di e;
Parte_6 Parte_7
6) € 11.027,44 in favore di;
Parte_9
7) € 38.180,90 in favore di;
Parte_8
8) € 52.432,83 in favore di . Parte_4
Hanno chiesto, inoltre, la condanna degli Enti convenuti, in solido tra loro, in favore della delle spese dalla stessa Parte_13 anticipate per tutti gli altri ricorrenti per il procedimento di accertamento tecnico preventivo R.G.V.G. n.305/2019, quantificate come segue: 1) €. 843,00 per C.U.; 2) €. 27,00 per diritti di
Cancelleria; 3) €. 109,12 per diritti per copie conformi e notifica del ricorso per A.T.P.; 4) €. 2.474,80 oltre IVA e CPA, per le competenze liquidate al C.T.U.
***
Si è costituita la ed ha eccepito l'incompetenza per CP_2 materia del Tribunale adito, la carenza di legittimazione passiva della stante la legittimazione del convenuto, CP_2 CP_3
l'eccezionalità dell'evento, il mancato rispetto della distanza delle coltivazioni dall'argine del corso d'acqua.
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Si è costituito il ed ha Controparte_3 eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, stante l'assenza di delega al per la custodia del Torrente Salsola da parte CP_3 della , nonché l'infondatezza della domanda. Ha CP_2 chiesto, inoltre, di essere autorizzato a chiamare in causa la
[...]
spiegando azione di garanzia e rivalsa nei Controparte_4 confronti della stessa.
***
La costituitasi in giudizio a seguito della Controparte_4 chiamata in causa da parte del , ha eccepito la prescrizione CP_3 dell'azione di manleva ex art 2952 c.c. con violazione delle clausole contrattuali, la mancata prova in ordine alla esistenza della polizza
(ovvero del contratto che il ha assunto di aver stipulato) e CP_3 del pagamento del relativo premio, la carenza di legittimazione passiva del e dell'Assicurazione. Ha contestato, altresì, la pretesa CP_3 risarcitoria sia in relazione all'an che per il quantum.
In data 25.11.2024, il difensore già costituito per
[...]
depositava le difese conclusive per Generali Italia Controparte_4
S.p.A., asseritamente subentrata nel rapporto obbligatorio a
[...]
omettendo, tuttavia, di chiarire le ragioni Controparte_4 dell'intervento spiegato e senza dar prova alcuna della propria legittimazione.
All'udienza collegiale del 4.12.2024, tenutasi mediante trattazione scritta, sulle note depositate dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, risulta priva di pregio l'eccezione di difetto di competenza formulata dalla in quanto, la prospettazione della CP_2 domanda, declinando un'ipotesi di responsabilità degli Enti convenuti per i danni cagionati dall'esondazione di un corso d'acqua, ricondotti dai ricorrenti alla cattiva manutenzione dello stesso, radica ai sensi dell'art. 140, co.1 lettera e) del R.d. n. 1775/1933, la giurisdizione del giudice adito.
In tal senso è orientata anche la costante giurisprudenza di legittimità, secondo cui: “come questa Corte - anche a Sezioni Unite - ha già avuto modo di affermare, ai sensi del R.D. n. 1775 del 1933, art. 140, lett. e), la ripartizione della competenza fra il giudice ordinario e il
Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, nelle controversie aventi per oggetto il risarcimento dei danni derivanti da atti posti in essere dalla P.A., deve essere effettuata nel senso di attribuire alla competenza di quest'ultimo le domande in relazione alle quali l'esistenza dei danni sia ricondotta all'esecuzione, alla manutenzione e al funzionamento dell'opera idraulica, mentre debbono essere riservate alla cognizione del giudice in sede ordinaria le controversie aventi per oggetto pretese che si ricollegano solo indirettamente e occasionalmente alle vicende relative al governo delle acque…la competenza del giudice specializzato si giustifica infatti in presenza di comportamenti - commissivi od omissivi - implicanti apprezzamenti circa la deliberazione, la progettazione e l'attuazione di opere idrauliche o comunque scelte della P.A. dirette alla tutela di interessi generali correlati al regime delle acque pubbliche…Ne consegue che la deduzione secondo cui un'opera idraulica è stata mal costruita o non è stata tenuta in efficienza implica la valutazione di apprezzamenti o di scelte della P.A. in relazione alla suindicata tutela degli interessi generali collegati al regime delle acque pubbliche, sicché la domanda di risarcimento dei danni conseguentemente lamentati deve essere devoluta alla cognizione del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche competente per territorio (v. Cass., Sez. Un., 20/01/2006, n. 1066, e, conformemente, Cass., 11/1/2007, n. 368; Cass., 16/4/2009, n. 9026;
Cass., 29/7/2010, n. 17699; Cass., 15/4/2011, n. 8722, e Cass.,
11/1/2012, n. 172; Cass., 28/9/2012, n. 16535), mentre la domanda risarcitoria occasionalmente connessa alle vicende relative al governo delle acque rientra nella competenza del giudice ordinario (v. Cass.,
16/4/2009, n. 9026), come allorquando il danneggiato si dolga unicamente di un'imperita esecuzione di essa (v., da ultimo, Cass.,
28/9/2012, n. 16535)” (così da ultimo Cass. 27392/14; in senso analogo Cass., 10397/2016; Cass., 16636/2019).
Sussiste, nel caso di specie, anche la legittimazione attiva dei ricorrenti, peraltro non contestata, la quale risulta provata dalla documentazione ipocatastale versata in atti.
La legittimazione passiva degli enti resistenti verrà, invece, delibata infra, trattandosi di verificare la fondatezza della pretesa della ricorrente, sotto il profilo della astratta configurabilità di una responsabilità risarcitoria in capo agli enti convenuti a fronte del pregiudizio lamentato.
Invero, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. SS.UU.
n. 2951/2016), la legittimazione ad agire od a contraddire difetta solo laddove dalla stessa prospettazione della domanda emerga che l'attore non sia titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione ovvero il convenuto non sia titolare della relativa posizione passiva, attenendo di contro al merito della causa la questione relativa all'effettiva titolarità delle posizioni attive e passive prospettate nella domanda.
Per quanto concerne il carattere eccezionale dell'evento in questione, va rilevato che la relativa eccezione, sollevata dalla , è rimasta CP_2 sfornita di prova, per cui deve essere rigettata.
La domanda risarcitoria in esame, in ogni caso, non può essere accolta.
Ed invero, benché risulti espletato un accertamento tecnico preventivo prima di promuovere il presente giudizio, va rilevato che l'assunzione preventiva dei mezzi di prova non pregiudica le questioni relative alla loro ammissibilità e rilevanza nel giudizio di merito, tanto più se si considera che l'accertamento tecnico preventivo non è un mezzo di prova in senso stretto, essendo finalizzato principalmente a “far verificare, prima del giudizio, lo stato dei luoghi o la qualità o la condizione di cose”, che, suscettibili di mutamenti o alterazioni nel tempo, vanno accertati e documentati per essere portati poi alla cognizione del giudice. È vero, altresì, che dagli accertamenti e rilievi compiuti in fase preventiva il giudice può trarre utili elementi che, apprezzati e valutati unitamente e nel contesto delle altre risultanze processuali, possono concorrere a fondare il suo convincimento ma, nel caso di specie, risulta che il CTU ha predisposto l'elaborato peritale quando già erano state impiantate nuove colture, avvalendosi per la stima dei danni anche delle distinte consulenze di parte predisposte dai rispettivi CTP dei ricorrenti. A tal proposito, va rilevato che, nel corso del presente giudizio, i fatti di causa come anche i dati riportati nelle rispettive perizie di parte depositate dai ricorrenti riferiti all'estensione delle colture ed alla loro tipologia non sono stati provati in alcun modo, tenuto conto che non è stata articolata nessuna prova testimoniale o altro mezzo di prova utile a suffragare le circostanze dedotte in ricorso tale anche da consentire di quantificare i danni, quanto meno in via equitativa, né peraltro sono stati escussi come testi i CTP delle parti in causa per provare le circostanze dedotte nei rispettivi elaborati tecnici. In effetti, la consulenza di parte, anche se avente la forma della perizia giurata, non è dotata di efficacia probatoria, nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, non essendo prevista dall'ordinamento la precostituzione fuori del giudizio di un siffatto mezzo di prova;
ad essa si può solo riconoscere valore di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, il cui apprezzamento è affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito, il quale non è però obbligato in nessun caso a tenerne conto;
tutto ciò fatta salva la facoltà per la parte che ha prodotto la perizia giurata di dedurre prova testimoniale avente ad oggetto le circostanze di fatto accertate dal consulente (e giammai, ovviamente, le sue valutazioni, sulle quali un testimone non può riferire), che, se confermate dal medesimo in veste di testimone, possono acquisire dignità e valore di prova, sulla quale allora il giudice di merito dovrà, esplicitamente o implicitamente, esprimere la propria valutazione ai fini della decisione (cfr. Cass., sez.
2, n° 4437 del 19/05/1997; sulla circostanza che la consulenza di parte sia priva di autonomo valore probatorio cfr. anche Cass., sez. 6,
n° 9483 del 09/04/2021).
Quindi, l'onere probatorio, nel caso che ci occupa, non può dirsi assolto.
La mancata prova ed individuazione dell'evento dannoso comporta l'impossibilità di provare il nesso di causalità tra le omissioni attribuite agli Enti convenuti, i danni asseritamente subiti dai ricorrenti e la loro quantificazione.
Le domande dei ricorrenti vanno, quindi, respinte e, di conseguenza, resta assorbita la domanda di garanzia e manleva proposta dal nei confronti della mentre CP_3 Controparte_4 deve essere dichiarato inammissibile l'intervento volontario spiegato da Generali Italia s.p.a. in quanto spiegato solo con le “note conclusionali”, peraltro senza aver dato prova della propria legittimazione ad intervenire nel presente giudizio.
Le rispettive spese di lite difensive relative al rapporto processuale instaurato fra i ricorrenti da un lato e le parti resistenti dall'altro seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai minimi tabellari sulla base dello scaglione economico del valore della causa stante la non complessità delle questioni trattate.
Anche le spese di lite difensive anticipate dalla chiamata in causa devono essere rifuse alla medesima dai Controparte_4 ricorrenti, in quanto, nel caso di specie, posto che la detta chiamata in causa è rimasta assorbita a seguito della affermata infondatezza della domanda proposta dai ricorrenti, la medesima chiamata aveva logica e ragionevole connessione con la domanda proposta dai medesimi istanti nei confronti del chiamante . Controparte_3
Le spese anticipate dalla parte interventrice Generali Italia s.p.a. devono essere dichiarate irripetibili, stante la inammissibilità dell'intervento.
Pone a carico dei ricorrenti, in solido fra loro, le spese di A.T.P., come liquidate con decreto emanato nel relativo procedimento.
P.Q.M.
il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando in ordine alla domanda proposta da in persona Parte_1 dell'amministratore unico e legale rappresentante pro tempore CP_1
, , ,
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , , Parte_5 Parte_6 Parte_7 [...]
e nei confronti della Parte_8 Parte_9 Controparte_5
nonché con la
[...] Controparte_3 chiamata in causa di e sull'intervento Controparte_4 di Generali Italia s.p.a., così provvede:
1. dichiara inammissibile l'intervento spiegato da Generali Italia s.p.a.;.
2. rigetta la domanda proposta dai ricorrenti nei confronti della CP_2
e del;
[...] Controparte_3
3. condanna i ricorrenti a pagare in favore della , del CP_2
e della Controparte_3 [...] le spese di lite rispettivamente sostenute nel Controparte_4 presente giudizio, che liquida, per ciascuno di essi, in € 7.160,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali del 15% del compenso, CPA e IVA, se dovute, nella misura prevista dalla legge;
4. dichiara irripetibili le spese di lite in favore di Generali Italia s.p.a.
5. Pone a carico dei ricorrenti, in solido fra loro, le spese di A.T.P., come liquidate con decreto emanato nel relativo procedimento.
Così deciso in Napoli il 4/12/2024.
Il Giudice estensore
(dott. Angelo Del Franco)
Il Presidente
(Dr. Fulvio Dacomo)