Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/02/1988, n. 1290
CASS
Sentenza 6 febbraio 1988

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In tema di assenze dal lavoro per malattia del lavoratore, il medico di fiducia del medesimo - ai sensi degli artt. 6 e 7 del regolamento per le prestazioni economiche allegato alla legge 11 gennaio 1943 n. 138 (istitutiva dell'i.N.A.M.), e delle Disposizioni della legge 23 dicembre 1978 n. 833 (che, istituendo il servizio sanitario nazionale, ha - in particolare - attribuito all'i.N.P.S., con decorrenza dall'1 gennaio 1980, la Competenza in materia di prestazioni economiche per malattia) nonché delle Disposizioni del d.l. 30 dicembre 1979 n. 633 (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980 n. 33) - è tenuto a documentare, con il certificato di "inizio", l'insorgenza della malattia; pertanto, salva una contraria ed espressa indicazione, la prognosi della malattia diagnosticata non può non comprendere il giorno di rilascio della certificazione, essendo in contrario irrilevante che nello stesso giorno il lavoratore abbia eseguito la normale prestazione lavorativa, sottoponendosi a visita al termine di essa.*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/02/1988, n. 1290
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1290
    Data del deposito : 6 febbraio 1988

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